UN MINIMO DI CHIAREZZA SUL CONCORSO IN LOMBARDIA E NELLE ALTRE REGIONI

UN MINIMO DI CHIAREZZA SUL CONCORSO IN LOMBARDIA E NELLE ALTRE REGIONI

Con periodica frequenza appaiono notizie allarmanti o confortanti per gli aspiranti dirigenti dirigenti scolastici, in attesa delle lente decisoni della magistratura.
Quello che dispiace, se dispiaceri possiamo aggiungere, é la diffusione di notizie sciocche, più che false.
Vogliamo ricordare che i concorsi a dirigente scolastico sono regionali e che non sono possibili spostamenti dalle graduatorie degli idonei da una regione all’altra. Ciò é avvenuto per il concorso del 2004, a seguito di apposita, specifica legge che alleghiamo per chi volesse rileggersi la norma.
Gli aspiranti dirigenti scolastici in Lombardia e nelle altre regioni interessate dalla mancata conclusione degli esiti concorsuali meritano attenzione e rispetto.
Per quanto ci riguarda vogliamo evitare strumentalizzazioni fuori luogo e ipotesi fantasiose che non hanno alcun fondamento.

Gregorio Iannaccone
Presidente Nazionale ANDIS

 

Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248

coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 recante:

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria

(Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29-2-2008 – Suppl. Ordinario n. 47)

Articolo 24-quinquies –
(Disposizioni in materia di dirigenti scolastici)

1. Dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004, e del corso-concorso di formazione riservato per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 76 del 6 ottobre 2006, nonché dopo la nomina dei soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 605, lettera c), e 619 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie, che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa, possono chiedere di essere nominati, nell’ambito della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in un diverso settore formativo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria. La possibilità di nomina, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria, in ordine di punteggio degli idonei afferenti al primo e al secondo settore formativo, è ammessa anche per la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione. Le graduatorie dei suddetti concorsi sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.