USR Piemonte sulle Iscrizioni

MOLTO STRANA LA RECENTE CIRCOLARE DELL’USR DEL PIEMONTE SULLE ISCRIZIONI SCOLASTICHE

di Salvatore Nocera

La circolare dell’Uff scolastico regionale del Piemonte dell’11 Marzo 2013 sulla possibilità di trattenere alunni con disabilità in scuola dell’infanzia oltre il compimento del sesto anno di età mi sembra debba essere riveduta sostanzialmente per i seguenti motivi:

1-    la circolare cita  come fonte  normativa del  trattenimento la c m n. 235/75 che è una circolare  di molti anni anteriore alla L.n. 104/92 ed abissalmente lontana dalla L.n. 53/03 , relativa alla riforma Moratti che ha fissato senza eccezione alcuna il compimento dei sei anni di età per l’insorgenza dell’obbligo scolastico per tutti gli alunni senza eccezione  alcuna neppure per quelli con disabilità; conseguentemente tutte le circolari  ministeriali successive sino all’ultima la N.98/2012  non prevedono le eccezioni che erano indicate nella circolare n. 235/75, che deve ormai implicitamente ritenersi abrogata dalla l.n. 53/03.

2-    La circolare torinese cita l’art 14 comma 1 della L.n. 104/92, dove si parla di tutt’altra materia e cioè la continuità educativa ( che invece fa riferimento logico proprio alla prosecuzione tra un grado e l’altro di scuola)  e la possibilità di una terza ripetenza per  adempiere l’obbligo scolastico entro il 18° anno di età (norma che non riguarda assolutamente la scuola dell’infanzia, perché la terza frequenza della stessa classe riguarda la scuola primaria e secondaria di primo grado.Comunque tale norma fu votata perché allora ( 1992) gli alunni con disabilità non potevano iscriversi alla scuola superiore se non fossero stati in possesso del diploma di licenza media né potevano andare a lavorare poiché per tutti i cittadini italiani era possibile essere titolari di un rapporto di lavoro solo a partire dal 16° anno di età; si pensò quindi di colmare il biennio tra i 14 ed i 16 anni con le ripetenze; oggi ciò non serve, dal momento che  l’art 11 comma 12 dell’O M n. 90/01 consente anche agli alunni  con disabilità in possesso del semplice attestato di iscriversi  alle scuole superiori.

3-    – La circolare Piemontese cita ancora il dpr n. 275/99 sull’autonomia scolastica dove si parla di flessibilità delle classi in piccoli gruppi o in accorpamenti tra gruppi di alunni di diverse classi, che non ha nulla a vedere con il trattenimento  in scuola dell’infanzia oltre l’inizio dell’età dell’obbligo scolastico.

4-    L’uff scol regionale del Piemonte, seguendo il cattivo esempio dell’analogo Ufficio della Lombardia avrebbe potuto appellarsi all’art 114 del T.U. sulla legislazione scolastica , approvato con decreto legislativo n. 297/1994, dove  si dice che eccezionalmente può essere autorizzato il trattenimento in caso di malattie gravi o di altri gravi impedimenti. Se qualcuno volesse intendere i termini sopra citati come disabilità, allora salterebbe tutta la logica dell’inclusione scolastica realizzata da oltre quarant’anni in Italia. Infatti Tutta la normativa si poggia sugli orientamenti psicopedagogici secondo cui occorre che gli alunni con disabilità al più presto possibile siano  coeducati in gruppi di coetanei al fine di favorire la loro crescita  negli apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione, nelle relazioni, come espressamente recita l’art 12 comma 3 l.n. 104/92.Se un bimbo con disabilità viene trattenuto oltre il compimento del sesto anno presso la scuola dell’infanzia, perde il contatto col gruppo dei coetanei con alcuni dei quali invece potrebbe proseguire in scuola primaria.

Né vale in tal caso,   la certificazione dell’ASL, come dice la circolare dell’USR del Piemonte; infatti se la certificazione dichiara che il bimbo con disabilità, suppongo, intellettiva ha ritardi rispetto ai coetanei, non sarà certo la coeducazione con bimbi più piccoli a stimolarne la crescita; anzi dovrebbe valere il contrario.

Qualora il bimbo abbia una grave malattia, come recita l’art 114 del T.U. la normativa prevede l’istruzione a domicilio purchè sia diagnosticata l’impossibilità di frequenza della  scuola per almeno 30 giorni ( art 12 comma 9 l.n. 104/92); e abbiamo numerose esperienze di alunni con gravi disabilità che realizzano l’istruzionedomiciliare tramite telefono, computer e videocamera, mantenendo i contatti continui con la propria classe di appartenenza che è quella dei coetanei.

Né vale a legittimare il trattenimento  la delibera del Collegio dei docenti, perché , come è noto ed è ribadito dalle Linee-guida ministeriali sull’inclusione scolastica del 4 Agosto 2009, l’autonomia delle singole scuole è solo di natura amministrativa e deve quindi rispettare le norme primarie e quelle secondarie di carattere generale come sono le circolari ministeriali che, ribadisco, non hanno più consentito deroghe all’inizio dell’obbligo scolastico per gli alunni con disabilità a partire dalla L.n. 53/03.

5-    Sotto il profilo dell’opportunità amministrativa è infine da rilevare che il trattenimento massiccio di alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia legittimerebbe anche il trattenimento nella scuola primaria e secondaria di primo grado; ciò, oltre a comportare notevoli complicazioni per la formulazione degli organici ministeriali sia sotto il profilo del numero di alunni per classe , sia sotto quello della nomina dei docenti per il sostegno, potrebbe impedire a molti alunni con disabilità, pervenuti al termine della terza media a 18 annicompiuti, di iscriversi alle scuole superiori, vanificando così la grande conquista della sentenza n. 215/87 che invece quel diritto ha affermato.

Infatti la sentenza n. 226/01 della Corte costituzionale e le successive circolari ministeriali sulle iscrizioni prevedono che gli alunni con disabilità non in possesso del diploma di licenza media non possano iscriversi alle scuole superiori dopo il compimento del 18° anno di età.

6-    Pertanto si invita l’USR del Piemonte ed il MIUR a volere rivedere la circolare permissiva  riaffermando i valori e le buone prassi dell’inclusione scolastica che tantissime associazioni condividono da anni e che si vedrebbero disorientate da indirizzi ministeriali permissivi e in contrasto con la normativa.