Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo ordine d’Istruzione

da Tecnica della Scuola

Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo ordine d’Istruzione
di L.F.
Chi volesse richiedere il passaggio di ruolo, dall’ordine d’istruzione di titolarità, ad un altro ordine, deve scegliere uno solo tra i seguenti ordini: infanzia, primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. 
Per cui, per fare un esempio, l’insegnante titolare nella scuola primaria, che possiede abilitazione per l’insegnamento sia alle scuole secondarie di primo grado che alle scuole secondarie di secondo grado, è obbligata, se volesse passare dal ruolo di titolarità ad altro ruolo, ad optare tra il passaggio alla secondaria di primo grado o a quella di secondo grado. Il richiedere, nel passaggio di ruolo, la destinazione in più di un ordine di istruzione, infrangerebbe l’art. 14 dell’O.M. n. 9 del 13 marzo 2013. Qualora venisse disattesa la norma dell’optare tra uno degli ordini precedentemente elencati, si va incontro alla nullità di tutte le domande di passaggio di ruolo. Il passaggio di ruolo, oltre ad essere richiesto per un solo grado di scuola, deve essere richiesto anche per una sola provincia. Solamente il passaggio di ruolo per la scuola secondaria di II grado può essere richiesto anche per più province. Bisogna anche chiarire che nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposto. Ogni singola domanda di passaggio di ruolo è formulata indicando esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l’ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre. Possono richiedere il passaggio di ruolo, se ne hanno i titoli abilitativi, anche i docenti collocati fuori ruolo, come per esempio il personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all’estero, il personale della scuola primaria che cessi dal collocamento fuori ruolo disposto ai sensi dell’art. 1 comma 5 della legge 3/8/1998 n. 315, il personale della scuola collocato fuori ruolo ai sensi dell’art. 26, commi 8 e 10, della legge 23/12/1998, n. 448, nonché il personale docente di cui all’art. 35, comma 5, della legge 27/12/2002, n. 289 (finanziaria 2003), a condizione che abbiano presentato domanda di restituzione ai ruoli metropolitani.