Mobilità: la precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità

da Tecnica della Scuola

Mobilità: la precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità
di Lucio Ficara
Ogni anno, fatte le graduatorie interne d’Istituto e formati gli organici, si possono contare centinaia di migliaia di docenti perdenti posto, che dopo tanti anni di continuità di servizio prestati nella stessa scuola, si trovano improvvisamente risucchiati in quell’imbuto che si chiama soprannumerarietà
In questi ultimi anni scolastici il fenomeno del soprannumero dei docenti ha avuto una crescita di carattere esponenziale. Per costoro incomincia quella che viene chiamata la “transumanza degli insegnanti”. Si tratta di un percorso tortuoso, che porta il docente ad entrare nel tunnel di una mobilità perenne, che potrebbe durare anche per otto anni, senza trovare un rientro definitivo alla vecchia scuola di titolarità. Esistono anche casi di docenti che nell’ottennio, piuttosto che rientrare, come avrebbero voluto, nella scuola di precedente titolarità, si ritrovano ad andare in soprannumero anche nelle scuole di attuale titolarità.  Per questi docenti, che hanno vissuto lo status di perdenti posto, il CCNI sulla mobilità ha previsto una precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità. In che modo si può fruire di tale precedenza? La condicio sine qua non per godere di questa precedenza è quella di essere stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata. Quindi il docente che è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, perché perdente posto, ha diritto al rientro con precedenza nella scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell’ottennio successivo al provvedimento suddetto. Si tratta di una precedenza con una scadenza temporale di otto anni, scaduti i quali, si perde ogni diritto di rientro. La precedenza su citata, come spiegato dall’art. 7 del CCNI sulla mobilità, si applica alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto.  Detta precedenza opera esclusivamente nell’ambito della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarità per mobilità professionale o mobilità territoriale interprovinciale. Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno dell’ottennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola, circolo o istituto dove erano titolari, o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto. È importante ricordare, al fine di non perdere la precedenza al rientro nella scuola di precedente titolarità, di indicare, nell’apposita casella del modulo di domanda di trasferimento, la scuola da cui si è stati trasferiti, come perdenti posto, nell’ultimo ottennio. La dimenticanza dell’indicazione del nome della scuola per cui si chiede il rientro è motivo della perdita del diritto di precedenza.