I limiti dell’applicazione nella mobilità della precedenza per l’assistenza al genitore disabile in stato di gravità

da Tecnica della Scuola

I limiti dell’applicazione nella mobilità della precedenza per l’assistenza al genitore disabile in stato di gravità
di Lucio Ficara
L’art. 7 del CCNI sulla mobilità 2013/2014 è noto con il nome di sistema delle precedenze comuni ed esclusione dalle graduatorie interne d’Istituto. Si tratta di un articolo contrattuale molto delicato, che da una parte raccoglie, doverosamente, le esigenze di leggi dall’alto contenuto civico, come quelle della tutela dei disabili e di chi si trova in particolari situazioni di salute, ma dall’altro è anche l’articolo che genera più contenzioso, in quanto permette, a chi ha punteggi inferiori ad altri interessati alla mobilità, di precederli proprio in applicazione del sistema delle precedenze.
Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della legge n. 104/1992, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/1994, la precedenza ai genitori anche adottivi o a coloro che esercitano legale tutela del disabile in situazione di gravità, al coniuge e al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità. In caso di un figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene ovviamente riconosciuta, ma con alcune limitazioni. Esaminiamo adesso le limitazioni dell’applicabilità della precedenza riconosciuta in base all’art. 33 comma 5 e 7 della legge n. 104/1992. La precedenza su citata non è applicabile se non viene documentata l’ impossibilità del coniuge del disabile di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi, come per altro, non è applicabile, se non venisse documentata l’impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive.
Bisogna anche documentare di essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo n. 151/2001. In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla legge n.104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale. Un’altra limitazione della precedenza per l’assistenza al genitore disabile è quella applicata alla prima fase dei trasferimenti. Infatti bisogna specificare che detta precedenza si applica anche alla prima fase dei trasferimenti, alle condizioni sopra indicate, limitatamente ai comuni con più distretti. In sostanza in quei comuni mono-distrettuali, la precedenza non si applica, mentre è applicabile nei comuni metropolitani che hanno al loro interno più distretti. La norma prevede anche la non applicazione di questa precedenza per i trasferimenti interprovinciali per coloro che sono entrati in ruolo dal 2011/2012 ed avrebbero il blocco quinquennale della mobilità. Questa norma è comunque in contrasto con un parere del Consiglio di Stato risalente all’anno 2000, come ha ben evidenziato il sito della gilda di potenza.