Lettera 12 aprile 2013

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
– Ufficio Sesto –

 

Avv. NOCERA
Roma

Oggetto: circolare n.7 del 19-2-2013. Formazione commissioni esami di Stato. Docente di sostegno.

Ai sensi della C.M. n.7/2013- paragrafo Formazione delle Commissioni- Criteri generali – i docenti di sostegno, in possesso di specifica abilitazione, che, prima di svolgere l’attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall’art. 5 del DM n.6 del 17 gennaio 2007, hanno facoltà di presentare domanda di nomina a commissari esterni.

Viene lamentato il fatto che il riferimento all’art.5 del DM n.6/2007 (Modalità e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore) sia errato, in quanto tale articolo si riferisce ai criteri di nomina dei Presidenti e non già dei Commissari esterni.

Si fa presente che tale norma è ormai consolidata da tempo (in tal senso vi sono anche precedenti risposte dell’Amministrazione) e non vuole affatto penalizzate i docenti di sostegno, chiedendo loro requisiti più stringenti rispetto ai docenti delle discipline curricolari.

A riguardo, si ritiene opportuno rammentare che l’attuale normativa (citato D.M. n. 6 del 17/1/07, art. 6) ha stabilito un criterio puntuale per la scelta dei commissari esterni; tale criterio è ispirato alla ratio per cui deve essere nominato prioritariamente il docente cui è affidata una specifica materia d’insegnamento.

Tale principio giustifica l’ulteriore requisito richiesto (dieci anni) al docente di sostegno per la nomina a commissario esterno rispetto alle altre categorie, tanto che, se in possesso di tale requisito, nella fase di nomina viene trattato dalla procedura alla pari dei docenti di ruolo.

Giova precisare che il possesso del requisito dei dieci anni di ruolo prima della nomina sul posto di sostegno, richiesto dalla circolare n.7, vuole garantire l’Amministrazione che il docente di sostegno aspirante alla nomina abbia, comunque, già acquisito una consolidata qualificazione professionale sulla specifica disciplina.

Si assicura, comunque, che la richiesta di cui trattasi, verrà riesaminata nel prossimo anno scolastico qualora si dovesse affrontare una revisione dell’attuale normativa.

Antonio Cannoletta

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