Decreto Ministeriale 24 aprile 2013, n. 333

Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 n. 333

Assegnazione contratti di formazione specialistica a.a. 2012/2013

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l’art. 35, comma 2, il quale prevede che il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione medica;

VISTO il citato decreto legislativo n. 368 del 1999, che all’art. 34 individua le specializzazioni mediche, peraltro già individuate dal decreto del 31 ottobre 1991 e successive modificazioni e integrazioni, del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro della Salute;

VISTO l’accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 15 marzo 2012, concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio Sanitario Nazionale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 e la determinazione, per ciascuna tipologia di specializzazione, del numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato;

VISTA la nota prot. n. 26578 del 28 marzo 2013, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, stanziate per la formazione specialistica di medici per l’a.a. 2012/2013, consentono il finanziamento di complessivi n. 4.500 contratti per il primo anno di corso;

VISTO il decreto del Ministero della Salute, in corso di perfezionamento, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e con il Ministero dell’Economia e Finanze, concernente il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per l’anno accademico 2012/2013, pari a 8171 unità e la determinazione del numero complessivo dei contratti di formazione specialistica da assegnare nel medesimo anno accademico, pari a complessivi n. 4.500, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;

VISTO il decreto 1 agosto 2005 del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, relativo al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto 29 marzo 2006 del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, d’intesa con il Ministero della Salute, con il quale sono stati definiti gli standard e i requisiti minimi delle scuole di specializzazione e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto 23 dicembre 2010 del Ministro dell’Istruzione, Università e della Ricerca e successive modifiche, di ricostituzione dell’Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica,  che  ha  il compito di  verificare  gli  standard  per  l’accreditamento  delle  strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell’Unione europea;

VISTI i decreti del Ministero della Salute, in data 6/11/2008 e successive integrazioni e modifiche, di concerto con questo Ministero, relativi all’accreditamento delle strutture facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione;

VISTI i decreti direttoriali, in data 12/12/2008 e successive integrazioni e modifiche, con i quali questo Ministero ha istituito le scuole di specializzazione dell’area sanitaria;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e in particolare l’art. 757;

VISTA la nota dell’8 febbraio 2013 prot. n. 4122 con la quale il Ministero della Difesa,  Ispettorato Generale della Sanità Militare, ha rappresentato le proprie esigenze di medici specialisti, ai sensi del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l’a.a. 2012/2013;

VISTO l’art. 46, comma 2 del predetto decreto legislativo n. 368 del 1999, come modificato dal comma 300, dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che all’art. 39, comma 5, prevede l’accesso alle scuole di specializzazione, a parità di condizioni con gli studenti italiani, anche per gli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all’estero, equipollente;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.1183 del 19 marzo 2008, secondo la quale non può sussistere, ai fini dell’ammissione ai posti riservati delle scuole di specializzazione, un discrimine quando il rapporto di lavoro sia costituito con una struttura privata o con un professionista operante per accreditamento nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, in quanto con l’accreditamento la struttura o il singolo professionista, in possesso di specifici requisiti preventivamente accertati, concorrono nella gestione del servizio pubblico di assistenza e cura, nel rispetto delle scelte e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitaria;

RITENUTO, pertanto, che ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, può essere ammesso alle scuole di specializzazione, nel limite del 10% in più del fabbisogno complessivo per ciascuna specialità, il personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola;

VISTO il D.M. 6 marzo 2006, n. 172, e successive modificazioni, “Regolamento concernente modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina”;

RITENUTO che l’offerta formativa delle Università si rivolge all’intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell’articolo 43 decreto legislativo 17  agosto 1999, n. 368, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa;

PRESO ATTO della consistente riduzione del contingente globale di contratti di formazione medica specialistica per l’anno accademico 2012/2013 rispetto all’anno accademico 2011/2012;

RITENUTO di dover procedere alla revisione delle scuole e alla riduzione dei contratti da assegnare, rispetto all’anno accademico 2011/2012, tenendo conto dei requisiti disciplinari riferiti alla docenza, in particolare nei settori scientifico-disciplinari obbligatori e irrinunciabili della tipologia di scuola, del numero di soggetti iscrivibili alla stessa, nonché del numero degli Atenei che concorrono alla rete formativa complessiva delle singole aggregazioni;

CONSIDERATO che, nel decreto del Ministero della Salute, in corso di perfezionamento, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, non sono previsti, per l’a.a. 2012/2013, contratti di formazione specialistica a carico dello Stato da assegnare alle scuole di specializzazione in “Neurofisiopatologia”;

RAVVISATA la necessità di tenere conto dell’effettiva disponibilità di adeguate strutture assistenziali, che assicurino la completa sostenibilità della rete formativa prevista da ciascuna scuola;

RAVVISATA l’opportunità di attivare, nell’ambito delle scuole ritenute di maggior impatto per  il Servizio Sanitario Nazionale, almeno una scuola per ogni Università con dei laureati in Medicina e Chirurgia;

SENTITO il Ministero della Salute;

 

D E C R E T A:

Art. 1


  • 1.Per l’anno accademico 2012/2013 il numero di medici da ammettere, con assegnazione dei contratti di formazione specialistica di cui all’art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle scuole di specializzazione individuate nei Decreti direttoriali citati nelle premesse, è di n. 4.500, così come indicato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento, alla IV colonna.


Art. 2

  • 1.Il numero dei posti riservati ai medici militari è di 24 unità, come indicato nella medesima tabella, alla V colonna.

Art. 3

  • 1. Possono essere attivati contratti finanziati dalle Regioni, nonché quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Università che si aggiungono ai contratti statali, così come deliberato nella Conferenza Stato-Regioni nell’incontro del 15 marzo 2012, al fine di colmare, ove possibile, il divario tra fabbisogni e numero dei contratti statali.
  • 2. I contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni ed altresì quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Università verranno assegnati con successivo provvedimento.

Art. 4

  • 1. Le categorie riservatarie dei medici dipendenti del Ministero della Difesa e del Servizio Sanitario Nazionale possono essere ammesse alle scuole di specializzazione, nei limiti percentuali previsti dalla normativa vigente e della capacità ricettiva delle singole scuole, dopo che siano stati ammessi i vincitori di concorso titolari di contratti statali, regionali e privati.

Art. 5

  • 1. La specifica categoria destinataria della norma di cui all’art. 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, è espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola.
  • 2. Alla VI colonna dell’allegata tabella sono indicati i posti riservati, messi a concorso, per i medici appartenenti alla categoria in esame, nel rispetto delle maggiori esigenze espresse dalle singole Regioni e Province autonome.

Art. 6

  • 1. Per usufruire dei posti riservati di cui all’art. 2 e dei posti di cui all’art. 5, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dal Regolamento per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione citato nella premessa, nel rispetto della ricettività della Scuola.

Art. 7

  • 1. Con il provvedimento di cui all’art. 3, si provvederà all’assegnazione dei relativi posti previa valutazione delle richieste delle Università.

Art. 8

  • 1. La data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione mediche per l’a.a. 2012/2013, in conformità a quanto disposto dall’art. 5, comma 4 del D.M. 6 marzo 2006, n. 172, è il 22 luglio 2013.
  • 2. Il presente decreto sarà inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 24 aprile 2013

IL MINISTRO

Tabelle contratti formazione specialistica A.A. 2012 – 2013