L’art. 10, del Decreto Ministeriale 24 aprile 2013, n. 334, prevede che, nella valutazione della prova di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale, per l’a.a. 2013/2014, un massimo di 10 punti sia attribuito per la valutazione del percorso scolastico esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto un voto di maturità almeno pari a 80/100, rapportato alla distribuzione in percentili dei voti ottenuti dagli studenti che hanno conseguito la maturità nella stessa scuola nell’anno scolastico 2011/12.
Voto di maturità | Punteggio |
Voto ≥ 95° percentile | 10 punti |
90° percentile ≤ Voto < 95° percentile | 8 punti |
85° percentile ≤ Voto < 90° percentile | 6 punti |
80° percentile ≤ Voto < 85° percentile | 4 punti |
Qualora a intervalli percentili diversi corrisponda lo stesso voto di maturità, al candidato viene attribuito il punteggio medio dei rispettivi intervalli percentili.
Accesso Programmato – Percentili
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