26 luglio Pensioni Scuola alla Camera

Il 26 luglio, nella 5a Commissione della Camera, il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato sulla modifica all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

  È stato esaminato il dossier degli Uffici bilancio della Camera relativo al provvedimento in oggetto, iscritto all’ordine del giorno della seduta della 5a Commissione permanente del 25 luglio 2013.
Al riguardo, nel ribadire quanto espresso con la nota n. 62700 del 23 luglio scorso, per quanto di competenza, si fa presente quanto segue.
Gli Uffici bilancio, dopo avere rilevato che il provvedimento è privo di relazione tecnica, osservano che le norme in esame intervengono su una materia di rilievo previdenziale, determinando l’esigenza che le stesse siano corredate di dati ed elementi di quantificazione di carattere pluriennale, ai sensi dell’articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009. In particolare, il dossier rileva che, al fine di verificare l’impatto delle disposizioni sui conti pubblici, andrebbe preliminarmente definita in modo puntuale la platea degli aventi diritto ad accedere al trattamento pensionistico secondo i requisiti previgenti alla «riforma Fornero».
Al riguardo, si conviene con gli Uffici bilancio circa la necessità di acquisire dal competente Ministero del lavoro la relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 196 del 2009.
Il dossier degli Uffici bilancio rileva inoltre la necessità, al fine della definizione della platea dei potenziali beneficiari e della valutazione dei conseguenti oneri, di chiarire se il beneficio debba essere riconosciuto soltanto a coloro che abbiano maturato i requisiti previsti dalla normativa previgente alla riforma pensionistica entro l’anno scolastico 2011/2012 (31 agosto 2012), come testualmente disposto, ovvero includa anche coloro che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2012, in relazione alla citazione dell’articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.
Al riguardo, si fa presente che il testo della proposta di legge in oggetto, riferendosi all’articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997, che stabilisce la data del pensionamento sulla base dei requisiti posseduti al termine dell’anno solare, include nella deroga non solo i dipendenti che hanno maturato i requisiti nel corso dell’anno scolastico 2011/2012, ma anche quelli che lo hanno maturato nel corso del successivo anno scolastico 2012/2013, tra i mesi di settembre e dicembre 2012. In sostanza, con la proposta di legge in oggetto, il termine generale della maturazione dei requisiti al 31 dicembre 2011, previsto per l’applicazione dei requisiti previgenti alla cosiddetta «riforma Fornero», verrebbe spostato, per i soli lavoratori del comparto scuola, al 31 dicembre 2012 (quindi non al termine dell’anno scolastico, ma sempre al termine dell’anno solare). Ciò appare in controtendenza con quanto previsto dall’articolo 14, comma 20-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, relativo ai requisiti di accesso al pensionamento dei docenti la posizione di soprannumero che ha fissato la data per la maturazione dei requisiti previgenti al 31 agosto 2012. Inoltre, non si può non rilevare che tale previsione oltre a determinare sensibili effetti di incremento degli oneri, risulta anche fortemente scorretta sul piano sistematico, accentuando quindi le disparità di trattamento con i lavoratori degli altri comparti.
Inoltre, il dossier degli Uffici bilancio richiede chiarimenti a proposito la decorrenza dell’accesso alla pensione, rilevando la necessità di precisare se la finestra utile sia quella dell’inizio dell’anno scolastico 2013/2014, in ragione della maturazione dei requisiti entro il 2012.
Al riguardo, si fa presente che, sulla base del testo della proposta di legge in oggetto, nonché di quanto previsto dall’articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997, come modificato dal decreto-legge n. 138 del 2011, con il riconoscimento del diritto al pensionamento con i requisiti previgenti alla riforma per i dipendenti che li hanno maturati entro il 2012, la decorrenza del trattamento pensionistico sarebbe fissata alla data del 1o settembre 2013.
Gli Uffici bilancio richiedono chiarimenti sulla possibilità che siano ipotizzabili «effetti emulativi» nell’ambito del pubblico impiego, volti all’ottenimento di analoghe estensioni della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 24, comma 24, del decreto-legge n. 201 del 2011.
Al riguardo, si fa presente che, a parere di questo Dipartimento, il beneficio previsto dalla proposta di legge in oggetto appare fortemente asistematico e foriero di possibili effetti emulativi. Ciò in quanto è necessario tenere presente la circostanza che i lavoratori interessati, secondo la normativa previgente al decreto-legge n. 201 del 2011, non avrebbero in ogni caso avuto diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico il 1o settembre del 2012. Infatti, i trattamenti pensionistici dei medesimi lavoratori, secondo la normativa previgente alla cosiddetta «riforma Fornero», sarebbero stati erogati a decorrere dal 1o settembre 2013, in quanto l’articolo 1, comma 21, dal decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, ha modificato l’articolo 59, comma 9, dalla legge n. 449 del 1997, prevedendo che la cessazione dal servizio avvenga il 1o settembre dell’anno successivo all’anno solare di maturazione del requisiti, estendendo di fatto anche per i lavoratori del comparto scuola il posticipo di 12 mesi della decorrenza del pensionamento come per la generalità dei lavoratori, secondo la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. Con ciò uniformando la disciplina di accesso dei lavoratori del settore dalla scuola a quella di tutti i lavoratori pubblici o privati; come per tutti gli altri dipendenti, quindi, la finestra di uscita per i lavoratori che hanno maturato i requisiti nel corso del 2012 era stata fissata dalla normativa previgente nell’anno 2013. In tali termini, per quanto di competenza, questo Dipartimento non può non rilevare che l’estensione della salvaguarda dai nuovi requisiti di accesso al pensionamento, per il solo settore della scuola a lavoratori che maturano i requisiti dopo il 31 dicembre 2011, comporterebbe un’ingiustificata disparità con i restanti lavoratori, per i quali era prevista, fino all’entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, la «finestra» di 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, e per i quali l’applicazione del previgente regime (con i relativi requisiti) è mantenuta limitatamente a coloro che hanno maturato i requisiti antro il 31 dicembre 2011. Né, d’altra parte, tale estensione della salvaguardia si giustificherebbe in relazione a specifiche situazioni di difficoltà del mercato del lavoro (come per i cosiddetti lavoratori salvaguardati) trattandosi comunque di soggetti che non sono senza stipendio e senza pensione, ma hanno comunque la certezza del mantenimento del posto di lavoro. Conseguentemente, ne potrebbero derivare richieste emulative da parte di altre categorie di lavoratori, con compromissione degli obiettivi finanziari della riforma pensionistica, e del processo di innalzamento dell’età media di accesso al pensionamento. Ciò in controtendenza rispetto a quanto previsto dal complessivo processo di riforma attuato nel nostro Paese (da ultimo con il citato decreto-legge n. 201 del 2011), nonché con guanto richiesto dagli Organismi internazionali in materia di accesso al pensionamento anticipato.
Il dossier rileva che la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento si evince esclusivamente dalla norma di copertura (articolo 2, comma 2), che non sembra quindi tener conto degli oneri derivanti dalla corresponsione dell’indennità di fine servizio.
Al riguardo, si conviene con gli Uffici bilancio in merito al fatto che gli effetti dell’anticipo dell’erogazione del TFS vanno considerati puntualmente, e correttamente contabilizzati come maggiore spesa negli anni in cui si verifica una maggiore erogazione e minore spesa in caso contrario. Peraltro, ferma restando la necessità che il Ministero del lavoro predisponga la relazione tecnica, si segnala che il medesimo Ministero ha trasmesso uno studio del Coordinamento statistico-attuariale dell’INPS, che valuta una platea di circa 9.000 soggetti beneficiari, da cui consegue un onere complessivo, per anticipo dell’erogazione dei trattamenti di pensione e di fine servizio, valutato in 78 milioni di euro nel 2013, 236 milioni nel 2014, 844 milioni nel 2015, 163 milioni nel 2016 e 115 milioni nel 2017. In tali termini, la copertura prevista dall’articolo 2 del provvedimento in oggetto risulta ampiamente insufficiente.
Gli Uffici bilancio richiedono l’avviso del Governo in merito alla congruità della copertura, e in particolare in merito all’effettiva possibilità di realizzare gli effetti di gettito necessari a compensare gli oneri derivanti dalla normativa in esame, in quanto le maggiori entrate derivanti dall’aumento delle accise sui prodotti alcolici (birra, prodotti alcolici intermedi e alcool etilico) potrebbero essere negativamente influenzate dalla contrazione della domanda dei beni in questione a seguito di un eccessivo incremento del prezzo di vendite.
Al riguardo, sul criterio di copertura proposto, si esprime parere contrario, in quanto lo stesso, incrementando in modo consistente la tassazione sugli alcolici determina, in un contesto di difficoltà economiche diffuse, sicuri effetti regressivi, con diminuzione dei consumi e conseguente aumento dei consumi illegali, peraltro privi dei necessari controlli sanitari, correlati al fenomeno contrabbandiero. Inoltre, l’introduzione di rilevanti maggiori spese utilizzando a compensazione un aumento della pressione fiscale rende certamente più arduo e problematico il rispetto della regola sulla dinamica complessiva della scesa prevista dal fiscal compact recentemente ratificato dal Parlamento richiedendo, a tal fine, l’individuazione di corrispondenti misure compensative sul versante della spesa, e non delle entrate, del comparto delle Pubbliche Amministrazioni.
Infine, gli Uffici bilancio richiedono l’avviso del Governo in merito alla necessità dell’introduzione, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 196 del 2009, di una clausola di monitoraggio e di compensazione di eventuali oneri eccedenti le previsioni di spesa.
Al riguardo, si conviene con gli Uffici bilancio, trattandosi di disposizioni che determinano l’estensione di diritti soggettivi a favore dei beneficiari, della necessità della predisposizione della prescritta clausola di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009.

Il 24 luglio la 7a Commissione della Camera, in sede consultiva per l’11a Commissione, esprime parere favorevole alla modifica all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola (C. 249 Ghizzoni e abb. – rel. Centemero)

Maria MARZANA (M5S), relatore, ricorda che il testo unificato in oggetto, attualmente all’esame in sede referente presso la XI Commissione lavoro, reca disposizioni in materia pensionistica concernente il personale della scuola. Esso è composto di 2 articoli. L’articolo 1 modifica l’alinea del comma 14 dell’articolo 24, del decreto legge n. 201 del 2011 – cosiddetto Salva Italia – al fine di estendere l’applicazione dei requisiti di accesso e il regime delle decorrenze previgenti alla cosiddetta riforma Fornero anche al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997, come modificato dall’articolo 1, comma 21, del decreto-legge n. 138 del 2011. In base al citato articolo 59, comma 9 della legge n. 449 del 1997 la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico dell’anno solare successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno. Aggiunge che il 12 giugno 2013, nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente presso la XI Commissione, la relatrice Incerti ha ricordato che la riforma pensionistica attuata con il citato articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, non ha differenziato la normativa previdenziale relativa al comparto della scuola rispetto alla generalità dei lavoratori, come peraltro effettuato da precedenti provvedimenti analoghi, non tenendo in alcun conto il fatto che i lavoratori della scuola possono andare in pensione un solo giorno all’anno, il 1o settembre, indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti, per le giuste esigenze di funzionalità e di continuità didattica. Sottolinea che la stessa relatrice ha rammentato che l’articolo 24, comma 14, del citato decreto-legge n. 201 ha stabilito che le disposizioni previgenti alla riforma, in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici, continuino ad applicarsi a determinate categorie di lavoratori, mentre, con specifico riferimento al personale del «comparto scuola», l’articolo 24, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 201 ha invece previsto, con esclusivo riferimento ai soggetti che a decorrere dal 1o gennaio 2012 maturino i requisiti per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato, la non applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 21, primo periodo, del decreto-legge n. 138 del 2011 – di modifica, come anticipato, dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – recanti disposizioni speciali in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici per il personale del comparto scuola.
Rileva, in sintesi, che il testo unificato in esame dispone l’applicazione dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze previgenti alle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 201 del 2011, oltre che ai soggetti già individuati dal comma 14 dell’articolo 24 del medesimo decreto-legge, anche al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997, secondo il quale la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico dell’anno solare successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno. Ricorda, altresì, che la relazione illustrativa alla proposta di legge C. 249 afferma che sulla base dell’anagrafe del personale della scuola del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il numero di docenti e di personale amministrativo, tecnico e ausiliario interessato a questo provvedimento è quantificato in 3.500 eventuali beneficiari, sottolineando, inoltre, che non tutti coloro che potenzialmente sarebbero legittimati a fruire di questa opportunità la utilizzeranno effettivamente, dal momento che è abbastanza diffuso nel mondo della scuola il permanere in servizio anche oltre la data in cui si maturano i requisiti per il pensionamento. La predetta relazione evidenzia, inoltre, che un numero rilevante di docenti e di personale ATA interessato al provvedimento ha proposto ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale per la sospensione dell’efficacia delle determinazioni ai fini pensionistici contenute nella circolare del MIUR n. 23 del 12 marzo 2012. Analoghe considerazioni sono espresse nella relazione illustrativa annessa alla proposta di legge C. 1186, che, dopo aver ricostruito la vicenda in esame, si sofferma, in particolare, sul fatto che sia stata di controversa determinazione sia l’entità della platea dei destinatari della norma che si vorrebbe introdurre, sia la quantificazione dei relativi oneri finanziari. Per quanto concerne la copertura finanziaria del provvedimento in esame, evidenzia che l’articolo 2 del testo unificato dispone che, a decorrere dal 1o settembre 2013, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze siano aumentate le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all’alcol etilico previste dall’allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 41 milioni di euro per l’anno 2013 e 160 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. Tale copertura finanziaria sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione bilancio.
Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Manuela GHIZZONI (PD), in qualità di prima firmataria di una delle due proposte di legge che hanno originato il testo unificato in esame, accoglie con soddisfazione la proposta di parere favorevole del relatore. Ricorda che già nella passata legislatura, su tale questione, diversi gruppi hanno espresso un impegno comune a dare soluzione all’attesa dei lavoratori della scuola di vedere riconosciuta la specificità del settore anche dalla recente riforma Fornero in materia pensionistica. Rileva, tuttavia, che quell’impegno non ha sortito gli esiti tanto attesi, ai quali invece ritiene debba approdare il testo in esame. In merito al richiamo della relatrice sulla dimensione della platea dei beneficiari, ritiene utile rinviare alla discussione avvenuta presso la Commissione referente sulla base delle stime prodotte dal MIUR e dall’INPS: essa ha trovato una sintesi condivisa nel testo unificato, che quantifica i beneficiari in 6000 unità. Aggiunge che l’approvazione della proposta di legge in esame non rappresenterebbe solo il riconoscimento di un diritto, peraltro già sancito dalle sentenze favorevoli ai beneficiari che hanno fatto ricorso al giudizio della magistratura, ma significherebbe anche permettere un maggior turn over del personale del comparto, che ad oggi risulta essere il più anziano d’Europa. Auspica, pertanto, che la politica non si sottragga al proprio compito e fornisca le risposte attese.

Antonio PALMIERI (PdL) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere favorevole della relatrice, che ringrazia per il lavoro svolto. Si tratta di un provvedimento atteso che va senz’altro condiviso.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole del relatore.

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