26 luglio Città metropolitane e Province in CdM

Il Consiglio dei ministri, nel corso della riunione del 26 luglio, esamina un DdL relativo a “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”.
Il CdM approva inoltre un disegno di legge che reca disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di riordino delle professioni sanitarie e formazione medico specialistica, di sicurezza alimentare, che prevede l’estensione del divieto di fumo anche alle aree all’aperto di pertinenza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

DISEGNO DI LEGGE: disposizioni su Città metropolitane – Province – Unioni di Comuni
In apertura dei lavori il Consiglio ha esaminato, su proposta del Presidente del Consiglio, del ministro dell’Interno Angelino Alfano, del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Graziano Delrio, e del ministro per le Riforme costituzionali Gaetano Quagliariello, un disegno di legge per il riordino delle funzioni delle province in attesa che venga approvato il disegno di legge costituzionale che le abolisce.
Il disegno di legge prevede disposizioni su città metropolitane, Province e Unioni dei Comuni al fine di adeguarne l’ordinamento in attesa e in coerenza con la relativa riforma costituzionale. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione delle competenze e autonomia si configura un nuovo assetto degli enti locali che possa rispondere meglio a criteri di efficacia, oltre che di risparmio dei costi.
Il disegno di legge ordinamentale si articola secondo il percorso individuato dalla sentenza della Corte Costituzionale 220 del 2013, si affianca al ddl costituzionale di abolizione delle Province, mettendo in campo già dal 2014 cambiamenti sostanziali, sia nelle funzioni, sia negli assetti istituzionali.
ll governo del territorio vede secondo il ddl soltanto due livelli amministrativi a elezione diretta: Regioni e Comuni.
Le funzioni di area vasta, cioè sovracomunali e provinciali, di cui viene riconosciuta la necessità, vengono invece assegnate ai sindaci eletti nei Comuni, che se ne occupano a titolo gratuito e che si riuniscono in enti di secondo livello: sono prefigurate in questo modo quindi le Città metropolitane, le Province fino all’entrata in vigore della riforma costituzionale, le Unioni dei Comuni.
Il ddl prevede nel dettaglio funzioni, modalità di elezione tra i sindaci per gli organi di vertice, di regolazione tramite statuti e il trasferimento di competenze.

Le città metropolitane
Già previste nel nostro ordinamento fin dalla legge 142 del 1990, inserite nel Tuel e nella Costituzione ma mai veramente decollate, le città metropolitane sono pensate come enti di secondo grado ma potenziati per un riordino sistematico: la popolazione, i centri di ricerca, i sistemi produttivi più dinamici si concentrano già nelle grandi città.
Le Città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria si costituiscono già dal 1° gennaio 2014 per dar vita allo statuto e al 1° luglio 2014 diventano operative e vanno a sostituire le relative Province, ne assorbono le funzioni subentrandovi come enti di secondo grado. Per la Città metropolitana di Roma Capitale varrà una disciplina speciale.
La Città metropolitana avrà funzioni istituzionali di programmazione e pianificazione dello sviluppo strategico, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione. Oltre ad ereditare le funzioni delle Province, le Città metropolitane hanno funzioni di pianificazione territoriale generale, promozione dello sviluppo economico, mobilità e viabilità, ferme restando le competenze delle Regioni. Alla Città metropolitana vengono trasferiti patrimonio, risorse e personale della Provincia. Il sindaco metropolitano è il Sindaco della città capoluogo. Il Consiglio è costituito dai sindaci dei Comuni con più di 15 mila abitanti e dai presidenti delle Unioni dei Comuni con 10mila abitanti che si esprimono con voto ponderato. Per i primi tre anni ne fanno parte anche i presidenti delle Unioni di Comuni istituite per l’esercizio delle funzioni obbligatorie.
Il Sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco e consiglieri delegati. E È prevista anche una conferenza dei sindaci dei comuni di tutta l’area metropolitana per approvare statuti e bilanci.

Le Province
Dall’entrata in vigore della legge, e in attesa della legge costituzionale di abolizione, i presidenti o i commissari delle attuali Province convocano i sindaci dei comuni del territorio provinciale entro 20 giorni dalla proclamazione per dare vita ad un ente di secondo grado semplificato, di area vasta, dove le funzioni sono ridotte e dove al posto di Presidente e consigli provinciali eletti a suffragio diretto si avranno sindaci e presidenti delle Unioni. È prevista inoltre una assemblea che eleggerà al suo interno il presidente della Provincia. Un organo più ristretto di sindaci, il Consiglio provinciale, avrà compiti di indirizzo. Tutti i sindaci e i componenti degli organi svolgono le loro funzioni saranno a titolo gratuito.
Alle Province come enti di secondo grado (il nome Province in questa legge resta, essendo ancora in Costituzione), rimarranno le funzioni di pianificazione riguardo territorio, ambiente, trasporto, rete scolastica. L’unica funzione di gestione diretta riguarderà la pianificazione, costruzione e manutenzione delle strade provinciali.
Con legge regionale saranno trasferite insieme alle funzioni delle Province anche il patrimonio e le risorse umane e strumentali verso i Comuni e le Unioni dei Comuni, Città metropolitane o Regioni. Le funzioni attualmente svolte dalle Province saranno assegnate prevalentemente ai Comuni.
Province commissariate
Fino alla prima tornata elettorale utile per i sindaci del territorio provinciale restano in carica i commissari o presidenti in carica delle Province.

Roma Capitale
Roma Capitale assume anche la natura giuridica e le funzioni di Città metropolitana. Il sindaco di Roma diventa anche sindaco metropolitano. I comuni della provincia confinanti con Roma possono deliberare di aderire alla città metropolitana. La provincia di Roma come ente di secondo livello sarà in funzione limitatamente al territorio residuo.

Unioni dei Comuni
Nell’ottica dell’efficacia, ottimizzazione e semplificazione il disegno di legge dà forte impulso ai piccoli e piccolissimi Comuni perché si organizzino in Unioni dei comuni. Attraverso le Unioni, senza perdere la dimensione locale, i piccoli Comuni possono acquisire maggiore forza per quanto riguarda organizzazione dei servizi, risposta ai cittadini, possibilità di affrontare scelte di più ampio respiro. Anche le Unioni sono formate da sindaci impegnati a titolo gratuito e non prevedono personale politico appositamente retribuito. Assumendo decisioni coordinate per più Comuni le Unioni produrranno nel tempo una gestione più efficacia ed economie di scala.
Per incentivare le Unioni, le Regioni possono decidere misure specifiche nella definizione del patto di stabilità verticale; inoltre i presidenti di Unioni possono partecipare ai consigli delle Province/enti di secondo livello e delle Città metropolitane.

Enti “impropri”
Il disegno di legge prevede di avviare un percorso di analisi di circa 5.000 enti statali, regionali, locali e di determinare la cancellazione degli enti “impropri” le cui funzioni possono trovare più razionale allocazione portando a compimento il percorso avviato dal governo precedente.

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