Legge 9 agosto 2013, n. 98

Legge 9 agosto 2013, n. 98

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia

Guida alle semplificazioni del decreto legge del Fare

Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n.  50/L  alla
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144  del  21  giugno  2013),
coordinato con la legge di conversione  9  agosto  2013,  n.  98  (in
S.O. n. 63 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 
giugno 2013), recante: «Disposizioni  urgenti  per il rilancio dell'
economia». (13A07086)

(GU n.194 del 20-8-2013 – Suppl. Ordinario n. 63)

 Vigente al: 20-8-2013

Titolo I

MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA

Capo I

Misure per il sostegno alle imprese

 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. 
    Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti  legislativi
qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 

                               Art. 1 

                 Rafforzamento del Fondo di garanzia 
                   per le piccole e medie imprese 

  1. Al fine di migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2,  comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  adottate,  entro  30  giorni
dall'entrata in vigore del presente  decreto  e  nel  rispetto  degli
equilibri di finanza pubblica, specifiche disposizioni volte a: 
    a) assicurare un piu' ampio accesso al  credito  da  parte  delle
piccole e medie imprese, anche tramite: 
  1)   l'aggiornamento,   in   funzione   del   ciclo   economico   e
dell'andamento del mercato finanziario e creditizio, dei  criteri  di
valutazione delle imprese ai  fini  dell'accesso  alla  garanzia  del
Fondo e della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente  di
rischio; 
  2) l'incremento, sull'intero  territorio  nazionale,  della  misura
massima della garanzia diretta concessa dal  Fondo  fino  all'80  per
cento dell'ammontare  dell'operazione  finanziaria,  con  riferimento
alle «operazioni di anticipazione di credito,  senza  cessione  dello
stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di  pubbliche
amministrazioni»  e  alle  «operazioni  finanziarie  di  durata   non
inferiore a 36 mesi» di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 26  giugno  2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, fermi  restando  gli
ulteriori limiti nonche' i requisiti  e  le  procedure  previsti  dai
medesimi articoli; la misura  massima  di  copertura  della  garanzia
diretta di cui al presente numero si applica anche alle operazioni in
favore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall'articolo  27
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  nonche'  alle
operazioni  garantite  a  valere  sulla  sezione  speciale   di   cui
all'articolo  2,  comma   2,   del   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei  trasporti  27  luglio  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009; 
  3)  la  semplificazione  delle  procedure  e  delle  modalita'   di
presentazione  delle  richieste  attraverso  un  maggior  ricorso   a
modalita' telematiche di ammissione alla garanzia e di gestione delle
relative pratiche; 
  4) misure volte a garantire l'effettivo trasferimento dei  vantaggi
della garanzia pubblica alle piccole  e  medie  imprese  beneficiarie
dell'intervento; 
  b) limitare il rilascio della garanzia del  Fondo  alle  operazioni
finanziarie  di  nuova  concessione  ed  erogazione,  escludendo   la
possibilita' di garantire operazioni finanziarie gia' deliberate  dai
soggetti finanziatori alla data di presentazione della  richiesta  di
garanzia, salvo che le stesse  non  siano  condizionate,  nella  loro
esecutivita', all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo. 
  b-bis)  prevedere  specifici  criteri  di   valutazione   ai   fini
dell'ammissione alla  garanzia  del  Fondo  da  parte  delle  imprese
sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155,  nonche'
delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. 
  2. Le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni  di  carattere
generale  di  cui  all'articolo   13   del   decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio  1999,  n.
248,  sono  approvate  con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  3. (soppresso). 
  4. Al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 39 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, le parole: «all'80 per cento» sono  sostituite
dalle seguenti: «al 50 per cento». 
  5. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e successive modificazioni,  le  parole:  «nonche'  alle  grandi
imprese  limitatamente  ai  soli   finanziamenti   erogati   con   la
partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto  previsto
e nei limiti  di  cui  all'articolo  8,  comma  5,  lettera  b),  del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106» sono soppresse. 
  5-bis. Nell'ambito delle risorse del Fondo di  cui  al  comma  1  e
previa adozione di un apposito decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico, da adottare di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  gli  interventi  ivi   previsti   sono   estesi   ai
professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti
alle  associazioni  professionali  iscritte  nell'elenco  tenuto  dal
Ministero dello sviluppo economico ai sensi della  legge  14  gennaio
2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della
medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al primo  periodo
sono determinate le  modalita'  di  attuazione  del  presente  comma,
prevedendo in particolare un limite  massimo  di  assorbimento  delle
risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse. 
  5-ter. Al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie  imprese
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni,  possono  affluire,  previa
assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato, contributi su base
volontaria per essere destinati alla microimprenditorialita' ai sensi
e secondo le modalita' di  cui  all'articolo  39,  comma  7-bis,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214.  Con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono definite le modalita' di attuazione del presente  comma
nonche' le modalita' di contribuzione da parte di enti, associazioni,
societa' o singoli cittadini al predetto fondo  di  garanzia  di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996.
                               Art. 2 

Finanziamenti  per  l'acquisto  di  nuovi  macchinari,   impianti   e
  attrezzature da parte delle piccole e medie imprese 

  1. Al fine di accrescere la competitivita' dei crediti  al  sistema
produttivo, le micro, le piccole e medie  imprese,  come  individuate
dalla Raccomandazione 2003/361/CE  della  Commissione  del  6  maggio
2003, possono accedere  a  finanziamenti  e  ai  contributi  a  tasso
agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di  leasing
finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di  impresa  e
attrezzature nuovi di fabbrica ad uso  produttivo,  nonche'  per  gli
investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali. 
  2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono  concessi,  entro  il  31
dicembre  2016,  dalle  banche  e   dagli   intermediari   finanziari
autorizzati  all'esercizio  dell'attivita'  di  leasing  finanziario,
purche' garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al comma
7, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le  finalita'
di cui all'articolo 3, comma 4-bis,  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, presso la gestione  separata  di  Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8. 
  3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni
dalla data di stipula del contratto e sono accordati  per  un  valore
massimo complessivo non superiore a 2 milioni di  euro  per  ciascuna
impresa  beneficiaria,  anche  frazionato  in  piu'   iniziative   di
acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al cento  per
cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui  al  comma
5. 
  4. Alle imprese di cui al  comma  1  il  Ministero  dello  sviluppo
economico concede un contributo, rapportato agli interessi  calcolati
sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima  e  con  le
modalita' stabilite con il decreto di cui al  comma  5.  L'erogazione
del predetto contributo e' effettuata in piu' quote  determinate  con
il medesimo decreto. I contributi sono concessi  nel  rispetto  della
disciplina  comunitaria   applicabile   e,   comunque,   nei   limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, secondo periodo. 
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabiliti  i
requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente
articolo, la misura massima di cui al  comma  4  e  le  modalita'  di
erogazione  dei  contributi  medesimi,  le  relative   attivita'   di
controllo nonche' le modalita' di raccordo con  il  finanziamento  di
cui al comma 2. 
  6. La concessione dei finanziamenti di  cui  al  presente  articolo
puo' essere assistita dalla garanzia del Fondo  di  garanzia  per  le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  nella   misura   massima
dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento. Con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze sono disciplinate priorita' di  accesso
e modalita' semplificate di concessione della garanzia del Fondo  sui
predetti finanziamenti. 
  7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
il  Ministero  dello  sviluppo  economico,   sentito   il   Ministero
dell'economia e delle finanze,  l'Associazione  Bancaria  Italiana  e
Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o piu' convenzioni, in
relazione  agli  aspetti  di  competenza,  per  la  definizione,   in
particolare: 
  a) delle condizioni e dei criteri di  attribuzione  alle  banche  e
agli intermediari di cui al comma 2 del plafond di provvista  di  cui
al comma 2, anche mediante meccanismi  premiali  che  favoriscano  il
piu' efficace utilizzo delle risorse; 
  b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in
garanzia per l'utilizzo da parte delle banche e degli intermediari di
cui al comma 2 della provvista di cui al comma 2; 
  c) delle attivita' informative, di monitoraggio  e  rendicontazione
che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui  al
comma 2 aderenti alla convenzione, con modalita' che assicurino piena
trasparenza sulle misure previste dal presente articolo. 
  8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 e' di  2,5
miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili
ovvero che si renderanno  disponibili  con  successivi  provvedimenti
legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli
esiti del monitoraggio sull'andamento  dei  finanziamenti  effettuato
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comunicato trimestralmente al
Ministero dello sviluppo economico ed al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. Per far fronte agli oneri derivanti dalla  concessione
dei contributi di cui al comma 4, e'  autorizzata  la  spesa  di  7,5
milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni  di  euro  per  l'anno
2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019,
di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di  6  milioni  di  euro  per
l'anno 2021. 
  8-bis. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano,
compatibilmente con la normativa europea vigente  in  materia,  anche
alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca.
                               Art. 3 

              Rifinanziamento dei contratti di sviluppo 

  1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di  cui  all'articolo
43  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133  sono  destinate
risorse pari a 150 milioni di euro per il finanziamento dei programmi
di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla
trasformazione  e  commercializzazione  dei  prodotti  agricoli,   da
realizzare nei territori regionali  che,  sulla  base  delle  risorse
finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, non sono destinatari di risorse  per  la  concessione  delle
agevolazioni. 
  2. I programmi  di  cui  al  comma  1  sono  agevolati  tramite  la
concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite massimo  del
cinquanta per cento  dei  costi  ammissibili.  Alla  concessione  del
contributo a  fondo  perduto  si  provvede,  conformemente  a  quanto
previsto dall'articolo 8, comma 1, del  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 24  settembre  2010,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale  24  dicembre  2010,  n.  300,  nel
limite finanziario dell'eventuale cofinanziamento regionale  disposto
in favore dei singoli programmi d'investimento. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dello  sviluppo
economico utilizza le  disponibilita'  esistenti  del  Fondo  per  la
crescita sostenibile di cui  all'articolo  23  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, secondo le procedure e le modalita' previste dal
decreto del Ministro dello sviluppo  economico  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle  finanze  8  marzo  2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2013, n. 113. Le somme di  cui  al
comma 1 che non risultano impegnate entro il 30 giugno  2014  per  le
finalita' previste dal medesimo comma, ritornano nella disponibilita'
del Fondo per la crescita sostenibile. 
  4. Il Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  proprio  decreto,
provvede a ridefinire le modalita' e i  criteri  per  la  concessione
delle  agevolazioni  e  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui
all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche  al  fine
di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni,  di
favorire la rapida realizzazione dei programmi  d'investimento  e  di
prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi  che  ricadono
nei territori oggetto  di  accordi,  stipulati  dal  Ministero  dello
sviluppo economico, per  lo  sviluppo  e  la  riconversione  di  aree
interessate  dalla  crisi  di  specifici  comparti  produttivi  o  di
rilevanti complessi aziendali. 
  4-bis. Al fine di  consentire  la  migliore  attuazione  di  quanto
previsto all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  il
decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 4  deve
prevedere l'importo complessivo delle spese e dei  costi  ammissibili
degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, con  esclusione
del costo di opere infrastrutturali se previste, non inferiore  a  20
milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del  Ministro
dello  sviluppo  economico  24   settembre   2010,   pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24  dicembre
2010, ovvero 7,5 milioni di euro, qualora tali  programmi  riguardino
esclusivamente attivita' di trasformazione e  commercializzazione  di
prodotti agricoli. Nell'ambito del programma di sviluppo, i  progetti
d'investimento del proponente devono prevedere spese  ammissibili  di
importo complessivo non inferiore a  10  milioni  di  euro,  a  parte
eventuali progetti  di  ricerca  industriale  a  prevalente  sviluppo
sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera a),  del  medesimo  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, ovvero 3 milioni
di euro se tali  programmi  riguardano  esclusivamente  attivita'  di
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
                             Art. 3-bis 

              Misure urgenti per i pagamenti dei debiti 
             degli enti del Servizio sanitario nazionale 

  1. Le risorse per il pagamento dei debiti degli enti  del  Servizio
sanitario nazionale, ripartite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e non richieste dalle regioni entro
il  31  maggio  2013,  possono  essere  assegnate,  con  decreto   di
aggiornamento del decreto direttoriale di cui al medesimo articolo 3,
comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, alle regioni che ne  fanno
richiesta entro il  30  giugno  2013,  prioritariamente  in  funzione
dell'adempimento alla diffida prevista dall'articolo  1,  comma  174,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. 
  2. In relazione a quanto previsto al comma 1, all'articolo 3, comma
9,  ultimo  periodo,  del  decreto-legge  8  aprile  2013,   n.   35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  le
parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio».
                               Art. 4 

             Norme in materia di concorrenza nel mercato 
                  del gas naturale e nei carburanti 

  1. All'articolo 22, comma 2,  del  decreto  legislativo  23  maggio
2000, n. 164, come modificato dall'articolo 7, comma 1,  del  decreto
legislativo 1 giugno 2011, n. 93, le parole «Per gli  stessi  clienti
vulnerabili» sono sostituite  dalle  seguenti  «Per  i  soli  clienti
domestici». 
  2. I termini previsti dall'articolo 3 del  regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 12  novembre  2011,  n.
226, come modificati ai sensi del  comma  3  del  presente  articolo,
relativi all'avvio delle procedure  di  gara  per  l'affidamento  del
servizio di distribuzione del gas  naturale  sono  da  intendersi  di
natura perentoria. In particolare, scaduti tali termini,  la  Regione
con competenza sull'ambito, avvia la procedura di gara attraverso  la
nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7,
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 
  3. Le date limite di cui all'Allegato 1 del regolamento di  cui  al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 12  novembre  2011,  n.
226,  relative  agli   ambiti   ricadenti   nel   primo   e   secondo
raggruppamento dello stesso  Allegato  1,  che  sono  scadute  o  che
verrebbero a scadere entro il mese di ottobre 2013, sono prorogate di
quattro mesi, con uno  spostamento  dei  rispettivi  termini  di  cui
all'articolo 3 del medesimo regolamento relativi alla mancata  nomina
della stazione appaltante comunque a data non anteriore al 1° gennaio
2014. Per tutti gli ambiti  dello  stesso  Allegato  in  cui  non  e'
presente il capoluogo di provincia, la  designazione  della  stazione
appaltante di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto  del  Ministro
dello  sviluppo  economico  12  novembre  2011,  n.  226,  avviene  a
maggioranza  qualificata  dei  due  terzi  dei  comuni   appartenenti
all'ambito  che  rappresentino  almeno  i  due  terzi  dei  punti  di
riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di  riferimento  per
la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero
dello sviluppo economico. 
  3-bis. Le date stabilite dall'Allegato 1 annesso al regolamento  di
cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  12  novembre
2011, n. 226, sono prorogate di ventiquattro mesi, comprensivi  delle
proroghe disposte dal comma 3 del presente articolo, per  gli  ambiti
in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna e' situato  nei
comuni colpiti dagli eventi  sismici  del  20  e  29  maggio  2012  e
inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1  annesso  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  1°  giugno  2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130  del  6  giugno  2012,  e  successive
modificazioni. 
  4. Decorsi quattro mesi dalla scadenza dei termini di cui al  comma
2 senza che la Regione competente abbia  proceduto  alla  nomina  del
commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo  economico,  sentita
la Regione,  interviene  per  dare  avvio  alla  gara,  nominando  un
commissario ad acta. 
  5.  Nei  casi  in  cui  gli  Enti  locali  concedenti  non  abbiano
rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai
sensi del comma 3 del presente articolo, il  venti  per  cento  delle
somme di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro  dello
sviluppo economico 12 novembre 2011, n.  226,  ad  essi  spettanti  a
seguito della gara, e' versato dal  concessionario  subentrante,  con
modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,
in uno specifico capitolo  della  Cassa  conguaglio  per  il  settore
elettrico per  essere  destinato  alla  riduzione  delle  tariffe  di
distribuzione dell'ambito corrispondente. 
  6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare di cui al  comma
2 e di ridurre i costi per gli enti  locali  e  per  le  imprese,  il
Ministero dello  sviluppo  economico  puo'  emanare  linee  guida  su
criteri e modalita'  operative  per  la  valutazione  del  valore  di
rimborso  degli  impianti  di  distribuzione  del  gas  naturale,  in
conformita' con l'articolo 5 del decreto del Ministro dello  sviluppo
economico 12 novembre 2011, n. 226. 
  7. Al  fine  di  promuovere  la  razionalizzazione  della  rete  di
distribuzione dei carburanti  liquidi  e  per  diffondere  l'uso  del
metano e del GPL per autotrazione nelle aree con scarsa  presenza  di
impianti di  distribuzione  di  tale  carburante,  il  fondo  per  la
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti  di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998,  n.  32,  e'
destinato anche alla erogazione  di  contributi  per  la  chiusura  e
contestuale trasformazione da impianti di distribuzione di carburanti
liquidi in impianti di distribuzione esclusiva di metano o di GPL per
autotrazione,  secondo  le  modalita'  definite  con  i  decreti  del
Ministro dello sviluppo economico 19 aprile  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 136 del  12  giugno  2013,  e  7  agosto  2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2003. 
  7-bis. All'articolo 34 della legge 12 novembre  2011,  n.  183,  il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Per tenere conto dell'incidenza delle  accise  sul  reddito  di
impresa degli esercenti impianti di distribuzione di  carburante,  il
reddito stesso e' ridotto, a titolo di deduzione  forfetaria,  di  un
importo pari alle seguenti percentuali dei  volumi  d'affari  di  cui
all'articolo 20,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 
  a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000 euro; 
  b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000 euro e fino  a
2.064.000 euro; 
  c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000 euro».
                               Art. 5 

                    Disposizioni per la riduzione 
                  dei prezzi dell'energia elettrica 

  1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  «volume  di  ricavi
superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a  1
milione di euro» sono sostituite dalle seguenti:  «volume  di  ricavi
superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300
mila euro». 
  2. Le maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui al  comma
1 sono  destinate,  al  netto  della  copertura  finanziaria  di  cui
all'articolo 61, alla riduzione della  componente  A2  della  tariffa
elettrica deliberata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas
sulla base delle  modalita'  individuate  con  decreto  adottato  dal
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il  Ministro
dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  3. Per l'anno 2013, il valore del costo evitato di combustibile  di
cui al provvedimento del Comitato  interministeriale  dei  prezzi  n.
6/92 del 29 aprile  1992,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  12
maggio 1992, n. 109, da riconoscere in acconto fino  alla  fissazione
del valore annuale di conguaglio, e' determinato, per  la  componente
convenzionale relativa al prezzo del  combustibile,  sulla  base  del
paniere di riferimento individuato ai sensi dell'articolo  30,  comma
15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il  peso  dei  prodotti
petroliferi sia progressivamente ridotto in ciascun trimestre e posto
pari all'ottanta per cento nel primo trimestre, al settanta per cento
nel secondo trimestre, al sessanta per cento nel terzo trimestre e al
sessanta per cento nel quarto trimestre. Il complemento al cento  per
cento e' determinato in base al costo di approvvigionamento  del  gas
naturale nei mercati all'ingrosso come definito  dalla  deliberazione
del 9 maggio 2013, n. 196/2013/R/GAS e degli ulteriori  provvedimenti
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.  Il  Ministro  dello
sviluppo economico, con provvedimento da  adottare  entro  60  giorni
dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,
stabilisce le modalita' di  aggiornamento  del  predetto  valore,  in
acconto e in conguaglio, nonche' le modalita'  di  pubblicazione  dei
valori individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e  5.  Restano
ferme le modalita' di calcolo della componente relativa al margine di
commercializzazione all'ingrosso  e  della  componente  di  trasporto
nonche' i valori di consumo specifico di cui al decreto del  Ministro
dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 2012, n. 280. 
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in attesa  della  ridefinizione
della disciplina organica di settore, il valore di cui  al  comma  3,
primo periodo, e' aggiornato trimestralmente  in  base  al  costo  di
approvvigionamento del gas naturale  nei  mercati  all'ingrosso  come
definito al comma 3, ferma  restando  l'applicazione  dei  valori  di
consumo specifico di cui  al  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 20 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
30 novembre 2012, n. 280. 
  5.  In  deroga  ai   commi   3   e   4,   per   gli   impianti   di
termovalorizzazione di rifiuti in esercizio da non piu' di otto  anni
alla data di entrata in vigore del presente decreto e che sono  stati
ammessi  al   regime   di   cui   al   provvedimento   del   Comitato
interministeriale dei prezzi n. 6/92 del  29  aprile  1992,  fino  al
completamento del quarto anno di esercizio dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto, il valore  di  cui  al  comma  3,  primo
periodo,  e'  determinato  sulla  base  del  paniere  di  riferimento
individuato ai sensi dell'articolo  30,  comma  15,  della  legge  23
luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi  e'  pari
al 60 per cento. Per gli anni di esercizio successivi, si applica  il
metodo di aggiornamento di cui al comma 4 del presente articolo.  Per
gli impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione  del
ciclo dei rifiuti, il valore di cui al comma 3 e'  determinato  sulla
base  del  paniere  di  riferimento  in  cui  il  peso  dei  prodotti
petroliferi e' pari al 60 per cento fino al completamento dell'ottavo
anno di esercizio dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  6. (soppresso). 
  7. I commi 7-bis, 7-ter e 7-quater  dell'articolo  25  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  come  introdotti  dal  comma  364
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. 
  7-bis. I titolari di impianti di generazione di  energia  elettrica
alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31
dicembre 2012 possono optare,  in  alternativa  al  mantenimento  del
diritto  agli  incentivi  spettanti  sulla  produzione   di   energia
elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in  esercizio,  per
un incremento del 20  per  cento  dell'incentivo  spettante,  per  un
periodo massimo di un anno a decorrere dal 1° settembre 2013,  e  del
10 per cento per un ulteriore successivo  periodo  di  un  anno,  con
corrispondente riduzione del 15 per  cento  dell'incentivo  spettante
nei successivi tre anni di incentivazione o, comunque, entro la  fine
del periodo di incentivazione su una produzione  di  energia  pari  a
quella sulla quale e'  stato  riconosciuto  il  predetto  incremento.
L'incremento e' applicato sul coefficiente  moltiplicativo  spettante
per gli impianti a certificati verdi e, per gli  impianti  a  tariffa
onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del
prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3,
del  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,   registrato
nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente  comma  e'
comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al
Gestore dei servizi energetici (GSE). 
  8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate in modo
da comportare una riduzione effettiva degli oneri generali di sistema
elettrico e dei prezzi dell'energia elettrica.
                               Art. 6 

                    Gasolio per il riscaldamento 
                   delle coltivazioni sotto serra 

  1. A decorrere dal 1° agosto 2013 e fino al  31  dicembre  2015,  a
favore  dei  coltivatori  diretti  e  degli   imprenditori   agricoli
professionali  iscritti  nella  relativa  gestione  previdenziale  ed
assistenziale  e'  applicata,   sul   gasolio   utilizzato   per   il
riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, nel rispetto di  quanto
previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera b),  della  direttiva
2003/96/CE  del  Consiglio  del  27   ottobre   2003   e   successive
modificazioni, l'accisa al livello di imposizione, per  l'anno  2013,
pari a euro 25 per 1.000 Litri, qualora gli stessi soggetti, in  sede
di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n.  454,  si
obblighino a rispettare  la  progressiva  riduzione  del  consumo  di
gasolio per finalita' ambientali. 
  2. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da  corrispondere
non deve essere inferiore al livello minimo di  imposizione  definito
dalla direttiva n. 2003/96/CE, e  successive  modificazioni.  Qualora
tale livello minimo sia modificato l'accisa  dovuta  per  il  gasolio
utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra  viene
corrispondentemente adeguata. La sintesi delle informazioni  relative
alla  misura  di  cui  al  presente  articolo  e'   comunicata   alla
Commissione europea con le modalita' di cui all'articolo 9 del citato
regolamento (CE) n. 800/2008. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 14,4
milioni di euro per l'anno 2013 e 34,6 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2014 e 2015 si provvede  mediante  riduzione  dei  consumi
medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato  di
cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali  26
febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2002,  n.
67, in misura tale da garantire la copertura finanziaria  di  cui  al
presente comma. 
  4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
viene disciplinata l'applicazione del presente articolo.
                               Art. 7 

                    Imprese miste per lo sviluppo 

  1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n.  49,
e' sostituito dal seguente: 
  «1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6 e con  le
stesse procedure, possono essere concessi ad imprese italiane crediti
agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale  di
rischio, anche in forma anticipata, per la  costituzione  di  imprese
miste.  Possono  altresi'  essere  concessi  crediti   agevolati   ad
investitori pubblici o privati o  ad  organizzazioni  internazionali,
affinche' finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in  via  di
sviluppo (PVS) o concedano altre forme di  agevolazione  identificate
dal CIPE che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Una  quota
del medesimo Fondo puo' essere  destinata  alla  costituzione  di  un
Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di  credito  a
imprese italiane o  per  agevolare  gli  apporti  di  capitale  delle
imprese italiane nelle imprese miste.». 
  1-bis. Nel quadro  degli  impegni  assunti  dall'Italia  in  ambito
internazionale per il superamento dell'aiuto legato, per accedere  ai
crediti agevolati a valere sul Fondo rotativo previsto  dall'articolo
6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, le
imprese italiane si devono formalmente impegnare a rispettare  quanto
previsto dalle Linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione  e
lo sviluppo economico  (OCSE)  sulla  responsabilita'  sociale  delle
imprese per  gli  investimenti  internazionali  e  dalla  risoluzione
P7_TA(2011)0141 del Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, in materia
di investimenti internazionali e di rispetto da parte  delle  imprese
delle clausole sociali e ambientali e delle norme internazionali  sui
diritti umani.
                               Art. 8 

                            Partenariati 

  1. Dopo l'articolo 14 della legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  e'
aggiunto il seguente: 
  «Art.  14-bis  (Partenariati).  -  1.  Per  la   realizzazione   di
programmi, progetti o interventi  rientranti  nelle  finalita'  della
presente legge in partenariato con  altri  soggetti,  sono  stipulati
appositi accordi di programma ai sensi della legge 7 agosto 1990,  n.
241, con enti od organismi pubblici sovranazionali o privati. 
  2. I soggetti realizzatori degli interventi rendicontano secondo le
regole ordinarie le entrate e le spese sostenute per ogni intervento,
indicando la provenienza dei  fondi,  i  soggetti  beneficiari  e  la
tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire  con  decreto  di
natura non regolamentare del Ministro degli affari  esteri,  d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si applica  l'articolo
11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno  2011,  n.
123. 
  3. Le somme statali non utilizzate alla fine  dell'intervento  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le  somme  non  statali
non utilizzate alla fine dell'intervento sono riversate agli  enti  o
organismi  sovranazionali  o  privati   firmatari   dell'accordo   di
programma.».
                               Art. 9 

                  Accelerazione nell'utilizzazione 
                    dei fondi strutturali europei 

  1. Le amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento
autonomo, ivi compresi gli istituti e le  scuole  di  ogni  ordine  e
grado e le istituzioni educative, le  istituzioni  universitarie,  le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,  gli  enti
pubblici non economici  nazionali,  le  agenzie  di  cui  al  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti  a  dare  precedenza,
nella  trattazione  degli  affari  di  competenza,  ai  procedimenti,
provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimentale relativi
alle attivita' in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi
strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale  e
alla pesca  e  alla  realizzazione  dei  progetti  realizzati  con  i
medesimi fondi. 
  2.   Al   fine   di   non   incorrere   nelle   sanzioni   previste
dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione
dei programmi e  dei  progetti  cofinanziati  con  fondi  strutturali
europei  e  di   sottoutilizzazione   dei   relativi   finanziamenti,
relativamente alla programmazione 2007-2013, in  caso  di  inerzia  o
inadempimento  delle  amministrazioni  pubbliche  responsabili  degli
interventi, il Governo, allo scopo di assicurare  la  competitivita',
la coesione e  l'unita'  economica  del  Paese,  esercita  il  potere
sostitutivo  ai  sensi  dell'articolo  120,  secondo   comma,   della
Costituzione   secondo   le   modalita'    procedurali    individuate
dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, dagli articoli 5 e
11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,  e
dalle disposizioni  vigenti  in  materia  di  interventi  sostitutivi
finalizzati all'esecuzione di opere e di  investimenti  nel  caso  di
inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai
contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel  caso  di
inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche  attraverso
la nomina di un commissario straordinario,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte  le  attivita'  di
competenza   delle   amministrazioni   pubbliche    necessarie    per
l'autorizzazione e per  l'effettiva  realizzazione  degli  interventi
programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.  A  tal
fine, le amministrazioni  interessate  possono  avvalersi  di  quanto
previsto dall'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
successive modificazioni. 
  3. (soppresso). 
  3-bis. Al fine di accelerare le procedure di  certificazione  delle
spese  europee  relative  ai   programmi   cofinanziati   dai   fondi
strutturali europei  2007-2013  e  per  evitare  di  incorrere  nelle
sanzioni di disimpegno automatico previste dai  regolamenti  europei,
le  autorita'  di  gestione  dei  programmi  operativi  regionali   o
nazionali che hanno  disponibilita'  di  risorse  sui  relativi  assi
territoriali  o  urbani  attingono   direttamente   agli   interventi
candidati dai comuni  al  piano  nazionale  per  le  citta',  di  cui
all'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  stipulando
accordi diretti con  i  comuni  proponenti,  a  condizione  che  tali
interventi risultino coerenti con le finalita' dei  citati  programmi
operativi. Su iniziativa del Ministro per la coesione territoriale  e
d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e  le  autonomie  e
con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' istituito un tavolo tecnico, a  cui  partecipano
le  autorita'  di  gestione  dei  programmi  operativi  regionali   e
nazionali e, in rappresentanza dei comuni beneficiari, l'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) che  provvede  a  supportare  le
autorita'  competenti  nell'istruttoria  di  tutti  gli   adempimenti
necessari per l'ammissione al finanziamento dei suddetti  interventi.
Mediante apposita convenzione da stipulare entro trenta giorni  dalla
costituzione del tavolo  tecnico  tra  l'ANCI,  il  Ministro  per  la
coesione territoriale, il Ministro per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie e il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  sono
definite le linee di indirizzo  per  la  stipulazione  degli  accordi
diretti tra i comuni e  le  autorita'  di  gestione  nonche'  per  il
raccordo tra le attivita'  di  supporto  alla  stipulazione  di  tali
convenzioni e le misure di assistenza tecnica o le azioni di  sistema
dei programmi di capacity  building  della  programmazione  regionale
unitaria. 
  4. (soppresso). 
  5. Le risorse  economiche  rivenienti  dal  Fondo  di  solidarieta'
dell'Unione Europea per gli interventi di emergenza sono  accreditate
al Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge 16  aprile
1987, n. 183, del Ministero dell'economia e delle finanze e da questo
trasferite,  per  quanto  di  rispettiva  spettanza,  alle   gestioni
commissariali attivate per le emergenze di cui trattasi,  ovvero,  in
mancanza,   alle   amministrazioni   competenti,   fermo   il   ruolo
dell'organismo responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoscritto
in sede europea.
                             Art. 9-bis 

               Attuazione rafforzata degli interventi 
             per lo sviluppo e la coesione territoriali 

  1. Per le finalita' di cui all'articolo 9, nonche'  per  accelerare
la realizzazione di  nuovi  progetti  strategici,  sia  di  carattere
infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo  nazionale,
interregionale e regionale, aventi natura di  grandi  progetti  o  di
investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente
connessi, in  relazione  a  obiettivi  e  risultati,  finanziati  con
risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo  e
la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31  maggio
2011, n. 88,  le  amministrazioni  competenti  possono  stipulare  un
contratto istituzionale di sviluppo. 
  2. Al fine di  cui  al  comma  1,  il  contratto  istituzionale  di
sviluppo e' promosso dal Ministro  per  la  coesione  territoriale  o
dalle  amministrazioni  titolari  dei  nuovi   progetti   strategici,
coerenti con priorita' programmatiche di rango europeo,  nazionale  o
territoriale, ed e' regolato dai commi 2 e seguenti  dell'articolo  6
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,  come  modificato  dal
presente articolo, in quanto compatibili con il presente articolo. 
  3. Il terzo  periodo  del  comma  2  dell'articolo  6  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e' sostituito  dal  seguente:  «Il
contratto  istituzionale  di  sviluppo   prevede,   quale   modalita'
attuativa,  che  le  amministrazioni   centrali,   ed   eventualmente
regionali, si avvalgano, anche  ai  sensi  dell'articolo  55-bis  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,  e  successive  modificazioni,
dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa Spa,  costituita  ai  sensi  dell'articolo  1  del
decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni,
ad  esclusione  di  quanto  demandato  all'attuazione  da  parte  dei
concessionari di servizi pubblici». 
  4. Al comma 4 dell'articolo 5 del  decreto  legislativo  31  maggio
2011, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera a), la parola:  «attuatrici»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «responsabili dell'attuazione e dell'Agenzia nazionale  per
l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo   d'impresa   Spa,
costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio
1999, n. 1, e  successive  modificazioni,  anche  quale  centrale  di
committenza della quale si possono avvalere le stesse amministrazioni
responsabili dell'attuazione degli interventi strategici»; 
  b) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
nonche' gli incentivi all'utilizzazione del  contratto  istituzionale
di sviluppo di cui all'articolo 6». 
  5. L'Agenzia nazionale per l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa Spa,  per  le  attivita'  di  progettazione  e  di
realizzazione degli interventi di cui al presente articolo opera  nel
rispetto  della  disciplina  nazionale  ed  europea  in  materia.  Ai
progetti strategici si applicano le disposizioni vigenti  in  materia
di prevenzione e di repressione della criminalita' e dei tentativi di
infiltrazione mafiosa, comprese quelle concernenti le comunicazioni e
le informazioni antimafia. 
  6. Con direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, e' aggiornato il  contenuto
minimo delle convenzioni di  cui  al  comma  5  dell'articolo  2  del
decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni. 
  7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
                               Art. 10 

Liberalizzazione dell'accesso alla rete internet  tramite  tecnologia
  WIFI e  dell'allacciamento  dei  terminali  di  comunicazione  alle
  interfacce della rete pubblica 

  1. L'offerta di accesso alla  rete  internet  al  pubblico  tramite
tecnologia  WIFI  non  richiede  l'identificazione  personale   degli
utilizzatori. Quando l'offerta di accesso non costituisce l'attivita'
commerciale  prevalente  del  gestore  del  servizio,   non   trovano
applicazione   l'articolo   25   del   codice   delle   comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge 27  luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla  legge  31  luglio
2005, n. 155, e successive modificazioni. 
  2. (soppresso). 
  3. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) l'articolo 2 e' abrogato; 
  b) all'articolo 3 il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.  Il
decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio  1992,
n. 314, e' abrogato».
                               Art. 11 

          Proroga del credito d'imposta per la produzione, 
           la distribuzione e l'esercizio cinematografico 

  1. Per il periodo d'imposta 2014 spettano i  crediti  d'imposta  di
cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, nel limite  massimo
di spesa di 45 milioni di euro per  l'anno  2014.  Con  provvedimento
dell'Agenzia delle  entrate  sono  dettati  termini  e  modalita'  di
fruizione dei crediti di  imposta  nonche'  ogni  altra  disposizione
finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo  di  spesa  di
cui al primo periodo.
                             Art. 11-bis 

              Misure economiche di natura compensativa 
                      per le televisioni locali 

  1. Le misure  economiche  compensative  percepite  dalle  emittenti
televisive locali a titolo  risarcitorio  a  seguito  del  volontario
rilascio delle  frequenze  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  23  gennaio  2012,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 50 del  29  febbraio  2012,  sono  da  qualificare  come
contributi in conto capitale di cui all'articolo 88, comma 3, lettera
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, e come tali partecipano alla  formazione  del  reddito
nell'esercizio in cui  sono  stati  incassati  o  in  quote  costanti
nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi  esercizi
non oltre il quarto.
                               Art. 12 

                         Ricapitalizzazione 
              delle Societa' di Gestione del Risparmio 

  1. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, le parole: «3 milioni di euro» sono sostituite  dalle  seguenti:
«6  milioni  di  euro».  Al  relativo  onere  si  provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
                             Art. 12-bis 

       Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati 

  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.   35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «17-sexies. Al fine di sostenere la grave situazione delle  imprese
creditrici dei comuni dissestati e  di  ridare  impulso  ai  relativi
sistemi produttivi locali, una quota annua fino  all'importo  massimo
di 100 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui  al  comma
10 della "Sezione per assicurare  la  liquidita'  per  pagamenti  dei
debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti  locali",  non  erogata
dalla Cassa depositi e prestiti negli anni 2013 e 2014, e'  destinata
a favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario  nei
ventiquattro mesi precedenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e che  hanno  aderito  alla  procedura  semplificata
prevista  dall'articolo  258  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa apposita istanza dell'ente
interessato.  Tali  somme  sono  messe  a  disposizione   dell'organo
straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento  dei  debiti
commerciali al 31  dicembre  2012,  ad  eccezione  dei  debiti  fuori
bilancio non riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del testo  unico
di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  entro  la
medesima data, con le modalita' di cui al citato  articolo  258,  nei
limiti dell'anticipazione  erogata,  entro  centoventi  giorni  dalla
disponibilita' delle risorse. Con decreto del Ministro  dell'interno,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
stabiliti i criteri e le modalita' per il  riparto  e  l'attribuzione
della  somma  stanziata  tra  gli  enti  beneficiari  e  la  relativa
restituzione, ai sensi del comma  13.  Dall'attuazione  del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica».

Capo II

Misure per il potenziamento dell’agenda digitale italiana

                               Art. 13 

              Governance dell'Agenda digitale Italiana 

  1. Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9  febbraio  2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n.  35
e' sostituito dal seguente: 
  «2. E' istituita la cabina di regia  per  l'attuazione  dell'agenda
digitale  italiana,  presieduta  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri o da un suo delegato e composta dal Ministro dello  sviluppo
economico,  dal  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e   la
semplificazione, dal  Ministro  per  la  coesione  territoriale,  dal
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  dal
Ministro della salute, dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,  da  un
Presidente di regione e da  un  Sindaco  designati  dalla  Conferenza
Unificata. La cabina di regia e' integrata dai  Ministri  interessati
alla trattazione di specifiche questioni. La cabina di regia presenta
al Parlamento,  entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  avvalendosi  anche  dell'Agenzia   per   l'Italia
digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia,
un quadro complessivo delle norme vigenti, dei  programmi  avviati  e
del loro  stato  di  avanzamento  e  delle  risorse  disponibili  che
costituiscono nel loro insieme l'agenda digitale.  Nell'ambito  della
cabina di regia e' istituito con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri  il  Tavolo  permanente  per  l'innovazione  e  l'agenda
digitale  italiana,  organismo  consultivo  permanente  composto   da
esperti in materia di innovazione tecnologica e  da  esponenti  delle
imprese private e delle universita', presieduto dal  Commissario  del
Governo per l'attuazione dell'agenda digitale posto  a  capo  di  una
struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita
presso la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.  All'istituzione
della cabina di regia di cui al presente comma  si  provvede  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.». 
  1-bis. Alla  lettera  f)  del  comma  2-bis  dell'articolo  47  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  dopo  le  parole:  «per  favorire
l'accesso alla rete internet» sono inserite le seguenti: «nelle  zone
rurali, nonche'». 
  2.  Al  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 19, comma 1,  sono  soppresse  le  parole  da  «del
Ministro dell'economia e delle finanze,» sino alla fine del periodo; 
  b)  all'articolo  20,  comma  2,  sono  soppresse  le   parole   da
«,altresi', fatte salve» sino a «istituzioni scolastiche,»; 
  c) all'articolo 21, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o  il  Ministro
delegato,  nomina  il  direttore   generale   dell'Agenzia,   tramite
procedura  di  selezione  ad  evidenza  pubblica,  tra   persone   di
particolare e comprovata qualificazione professionale in  materia  di
innovazione tecnologica e in possesso di una  documentata  esperienza
di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.»; 
  d) all'articolo 21, comma 4, il  secondo,  il  terzo  e  il  quarto
periodo sono sostituiti dai seguenti:  «Lo  Statuto  prevede  che  il
Comitato  di  indirizzo  sia  composto  da  un  rappresentante  della
Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  da  un  rappresentante  del
Ministero  dello  sviluppo  economico,  da  un   rappresentante   del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  da  un
rappresentante del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione, da un rappresentante del Ministero  dell'economia  e
delle finanze e da  due  rappresentanti  designati  dalla  Conferenza
unificata e dai membri del  Tavolo  permanente  per  l'innovazione  e
l'Agenda digitale italiana. Ai componenti del Comitato  di  indirizzo
non spettano compensi,  gettoni,  emolumenti  o  indennita'  comunque
definiti e rimborsi spese e dalla loro partecipazione allo stesso non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Con lo Statuto sono altresi' disciplinate le  modalita'  di
nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato  di
indirizzo e le modalita' di nomina  del  Collegio  dei  revisori  dei
conti»; 
  d-bis) all'articolo  22,  comma  3,  dopo  il  secondo  periodo  e'
inserito il seguente: «Sono fatti salvi le risorse finanziarie di cui
all'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e  i
relativi rapporti in essere, nonche' le risorse finanziarie a  valere
sul   Progetto   operativo   di    assistenza    tecnica    "Societa'
dell'informazione"  che   permangono   nella   disponibilita'   della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che  puo'  avvalersi,  per  il
loro  utilizzo,  della  struttura  di   missione   per   l'attuazione
dell'Agenda digitale italiana istituita presso la medesima Presidenza
del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni»; 
  e) all'articolo 22, il secondo periodo del comma 4 e' soppresso; 
  f) all'articolo 22, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  o  del
Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, da emanarsi entro quarantacinque  giorni  dalla  nomina  del
direttore generale dell'Agenzia, e' determinata  la  dotazione  delle
risorse umane dell'Agenzia, fissata entro il limite  massimo  di  130
unita', con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche  delle
amministrazioni di provenienza, nonche' la  dotazione  delle  risorse
finanziarie e strumentali necessarie  al  funzionamento  dell'Agenzia
stessa,  tenendo  conto  del  rapporto  tra  personale  dipendente  e
funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e
di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni
esterne.  Con  lo  stesso  decreto  e'   definita   la   tabella   di
equiparazione del personale trasferito  con  quello  appartenente  al
comparto    Ministeri.    I    dipendenti    trasferiti    mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonche' il  trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
continuative. Nel caso in cui il  trattamento  risulti  piu'  elevato
rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale percepisce per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con  i  successivi
miglioramenti economici.». 
  2-bis. I regolamenti previsti dagli articoli 2, comma 5,  3,  comma
4, 12, comma 13, e 14, comma  2-bis,  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,  sono  adottati  su  proposta  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
  2-ter. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti
dalle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e  7,
comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  qualora  non
ancora adottati e decorsi  ulteriori  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono adottati anche ove non sia pervenuto il  concerto  dei  Ministri
interessati. 
  2-quater. I decreti ministeriali previsti dalle disposizioni di cui
agli articoli 4, comma 1, 8, commi 2 e 13, 10, comma 10, 12, comma 7,
13, comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, qualora non ancora adottati e decorsi  ulteriori  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono adottati  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri anche  ove  non  sia  pervenuto  il  concerto  dei  Ministri
interessati.
                             Art. 13-bis 

Piattaforme accreditate per gli acquisti  di  beni  e  servizi  delle
  tecnologie della comunicazione e dell'informazione 

  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita
l'Autorita' per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture, da emanare entro centottanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono dettate linee guida per  l'accreditamento  di  conformita'  alla
normativa in materia di contratti pubblici, di servizi,  soluzioni  e
piattaforme tecnologiche per  le  aste  on  line  e  per  il  mercato
elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni  e  servizi  delle
tecnologie della comunicazione e dell'informazione.  L'accreditamento
indica, tra l'altro, i livelli di sicurezza informatica, gli elementi
minimi  di   tracciabilita'   dei   processi   e   i   requisiti   di
inalterabilita', autenticita' e non ripudio dei documenti scambiati. 
  2.  Le  pubbliche  amministrazioni  possono  usare  piattaforme   e
soluzioni  di  acquisto  on  line  accreditate  anche  ponendole   in
competizione tra loro. Qualora vi siano prodotti open source che  non
comportino oneri di spesa,  il  ricorso  ai  medesimi  prodotti  deve
essere ritenuto prioritario. 
  3. Gli operatori che mettono a disposizione soluzioni e  tecnologie
accreditate sono inseriti nell'elenco dei fornitori  qualificati  del
Sistema pubblico di  connettivita'  ai  sensi  dell'articolo  82  del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
                               Art. 14 

      Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale 

  1. All'articolo  10  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
dopo il comma 3-ter sono aggiunti i seguenti: 
  «3-quater. All'atto della richiesta del documento unificato, ovvero
all'atto dell'iscrizione anagrafica o della dichiarazione  di  cambio
di residenza a partire dall'entrata a regime dell'Anagrafe  nazionale
della popolazione residente, di cui all'articolo 2 del  decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2012, n. 221, e' assegnata al cittadino  una  casella  di
posta elettronica certificata, di cui all'articolo 16-bis,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la funzione  di
domicilio  digitale,  ai  sensi  dell'articolo   3-bis   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, successivamente attivabile in modalita'  telematica  dal
medesimo cittadino. Con il decreto del Ministro dell'interno  di  cui
al comma 3 sono stabilite le  modalita'  di  rilascio  del  domicilio
digitale all'atto di richiesta del documento unificato. 
  3-quinquies. Il documento unificato di cui al comma 3  sostituisce,
a tutti  gli  effetti  di  legge,  il  tesserino  di  codice  fiscale
rilasciato dall'Agenzia delle entrate». 
  1-bis.  All'articolo  47,  comma  2,   lettera   c),   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, dopo le parole: "di cui all'articolo 71"  sono  inserite
le seguenti: ". E' in ogni caso esclusa la trasmissione di  documenti
a mezzo fax". 
  1-ter.  All'articolo  43  del  testo   unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, il comma 3 e'  sostituito  dal  seguente:  "3.
L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi
del precedente comma, esclusivamente per via telematica (L)". 
  2. Dall'applicazione della disposizione  di  cui  al  comma  1  non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                               Art. 15 

                       Disposizioni in materia 
                di sistema pubblico di connettivita' 

  1. Il comma 2 dell'articolo 80  del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni e' sostituito  dal  seguente:
«2. Il Presidente della Commissione e' il Commissario del Governo per
l'attuazione dell'agenda digitale o,  su  sua  delega,  il  Direttore
dell'Agenzia digitale. Il Presidente e  gli  altri  componenti  della
Commissione restano  in  carica  per  un  triennio  e  l'incarico  e'
rinnovabile».
                               Art. 16 

Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione  dati  -  Modifiche  al
                decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 

  1. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Nell'ambito del piano triennale di  cui  al  comma  4  sono
individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacita'
elaborativa e di risparmio energetico dei CED, nonche'  le  modalita'
di consolidamento  e  razionalizzazione,  ricorrendo  ove  necessario
all'utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private nonche'  di  enti
locali o di soggetti partecipati da enti locali  nel  rispetto  della
legislazione vigente in materia di contratti pubblici.».
                             Art. 16-bis 

Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,  in  materia
                di accesso alle banche dati pubbliche 

  1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  «7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito  dello
svolgimento della propria specifica attivita', gli  aderenti  possono
inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticita'  dei
dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei
casi in cui ritengono  utile,  sulla  base  della  valutazione  degli
elementi acquisiti, accertare l'identita' delle medesime»; 
  b) all'articolo 30-sexies, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentito il parere del gruppo di lavoro di  cui  all'articolo  30-ter,
comma 9, puo' essere rideterminata la  misura  delle  componenti  del
contributo di cui al comma 2 del presente articolo».
                               Art. 17 

                Misure per favorire la realizzazione 
                 del Fascicolo sanitario elettronico 

  1. All'articolo 12 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, dopo le parole: «Il FSE e' istituito dalle regioni e
province autonome,»  sono  inserite  le  seguenti:  «conformemente  a
quanto disposto dai decreti di cui al comma 7,  entro  il  30  giugno
2015,»; 
  b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Per favorire la qualita', il monitoraggio, l'appropriatezza
nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia ai  fini
della sicurezza del paziente, e' istituito  il  dossier  farmaceutico
quale parte specifica del FSE, aggiornato a cura della  farmacia  che
effettua la dispensazione»; 
  c) al comma 6, le parole «senza l'utilizzo dei dati  identificativi
degli assistiti e  dei  documenti  clinici  presenti  nel  FSE»  sono
sostituite dalle seguenti «senza l'utilizzo dei  dati  identificativi
degli assistiti presenti nel FSE»; 
  d) al comma 7, le  parole:  «con  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «con uno o piu' decreti» e le parole: «i contenuti del  FSE
e» sono sostituite dalle seguenti: «i contenuti del FSE e del dossier
farmaceutico nonche'»; 
  e) al comma 15, dopo le parole: «dei  servizi  da  queste  erogate»
sono aggiunte le seguenti: «, ovvero  partecipare  alla  definizione,
realizzazione   ed   utilizzo   dell'infrastruttura   nazionale   per
l'interoperabilita' per il FSE  conforme  ai  criteri  stabiliti  dai
decreti di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia
digitale,»; 
  f) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi: 
  «15-bis. Entro il 30 giugno 2014, le regioni e le province autonome
presentano all'Agenzia per l'Italia digitale  e  al  Ministero  della
salute il piano di progetto per la  realizzazione  del  FSE,  redatto
sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima  Agenzia
e dal Ministero della salute, anche avvalendosi di enti  pubblici  di
ricerca, entro il 31 marzo 2014. 
  15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base delle  esigenze
avanzate dalle regioni e dalle  province  autonome,  nell'ambito  dei
rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero della salute, con
le  regioni  e  le  province  autonome,   la   progettazione   e   la
realizzazione dell'infrastruttura nazionale  necessaria  a  garantire
l'interoperabilita' dei FSE. 
  15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale  e  il  Ministero  della
salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza,
al fine di: 
  a) valutare e approvare, entro sessanta giorni, i piani di progetto
presentati  dalle  regioni  e  dalle   province   autonome   per   la
realizzazione  del  FSE,  verificandone  la  conformita'   a   quanto
stabilito  dai  decreti  di  cui  al  comma  7  ed   in   particolare
condizionandone  l'approvazione  alla  piena  fruibilita'  dei   dati
regionali  a  livello  nazionale,   per   indagini   epidemiologiche,
valutazioni statistiche, registri nazionali e raccolta di dati a fini
di programmazione sanitaria nazionale; 
  b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte  delle  regioni  e
delle  province  autonome,  conformemente  ai   piani   di   progetto
approvati. La realizzazione del FSE in conformita' a quanto  disposto
dai decreti di cui al comma 7 e' compresa  tra  gli  adempimenti  cui
sono tenute le regioni  e  le  province  autonome  per  l'accesso  al
finanziamento integrativo a carico del Servizio  sanitario  nazionale
da verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa
sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 105 del 7 maggio 2005. 
  15-quinquies. Per il progetto  FSE  di  cui  al  comma  15-ter,  da
realizzare entro il 31 dicembre 2015, e' autorizzata  una  spesa  non
superiore ai 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2015, da definire su base annua con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia  per
l'Italia digitale».
                             Art. 17-bis 

Modifica all'articolo 2 della  legge  13  luglio  1966,  n.  559,  in
  materia di compiti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato 

  1. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e  successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «10-bis.  Ai  fini  del  presente  articolo,  ferme   restando   le
specifiche disposizioni  legislative  in  materia,  sono  considerati
carte valori i  prodotti,  individuati  con  decreto  di  natura  non
regolamentare del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  aventi
almeno uno dei seguenti requisiti: 
  a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato  o
di    altre    pubbliche    amministrazioni,    di    autorizzazioni,
certificazioni,    abilitazioni,    documenti    di    identita'    e
riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad  assumere  un  valore
fiduciario e di tutela della  fede  pubblica  in  seguito  alla  loro
emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate; 
  b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte
filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza  ovvero  con
elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle
relative infrastrutture, di  assicurare  un'idonea  protezione  dalle
contraffazioni e dalle falsificazioni».
                             Art. 17-ter 

                  Sistema pubblico per la gestione 
           dell'identita' digitale di cittadini e imprese 

  1. Al comma 2  dell'articolo  64  del  codice  dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive modificazioni,  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il
seguente: «Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma  2-bis,
le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete  ai
propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1,  ovvero
mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID». 
  2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del codice di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  come  da  ultimo  modificato  dal
presente articolo, sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete  e  agevolare
l'accesso agli stessi da parte  di  cittadini  e  imprese,  anche  in
mobilita', e' istituito, a cura dell'Agenzia per  l'Italia  digitale,
il sistema  pubblico  per  la  gestione  dell'identita'  digitale  di
cittadini e imprese (SPID). 
  2-ter. Il  sistema  SPID  e'  costituito  come  insieme  aperto  di
soggetti pubblici e  privati  che,  previo  accreditamento  da  parte
dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalita' definite con il
decreto  di  cui  al  comma  2-sexies,  gestiscono   i   servizi   di
registrazione e di messa a disposizione  delle  credenziali  e  degli
strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese  per
conto delle pubbliche amministrazioni, in qualita'  di  erogatori  di
servizi  in  rete,   ovvero,   direttamente,   su   richiesta   degli
interessati. 
  2-quater.   Il   sistema   SPID   e'   adottato   dalle   pubbliche
amministrazioni nei tempi e secondo  le  modalita'  definiti  con  il
decreto di cui al comma 2-sexies. 
  2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, e'
altresi' riconosciuta alle imprese, secondo le modalita' definite con
il decreto di cui al comma 2-sexies, la  facolta'  di  avvalersi  del
sistema SPID per  la  gestione  dell'identita'  digitale  dei  propri
utenti. L'adesione al sistema SPID per la  verifica  dell'accesso  ai
propri  servizi  erogati  in  rete  per  i  quali  e'  richiesto   il
riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un  obbligo  generale
di  sorveglianza  delle  attivita'  sui   propri   siti,   ai   sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
  2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delegato per l'innovazione  tecnologica  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il
Garante per la  protezione  dei  dati  personali,  sono  definite  le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
  a) al modello architetturale e organizzativo del sistema; 
  b) alle modalita' e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei
gestori dell'identita' digitale; 
  c)  agli  standard  tecnologici  e  alle   soluzioni   tecniche   e
organizzative   da   adottare   anche   al    fine    di    garantire
l'interoperabilita' delle credenziali e degli  strumenti  di  accesso
resi disponibili dai gestori dell'identita' digitale nei riguardi  di
cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1; 
  d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini  e  imprese  in
qualita' di utenti di servizi in rete; 
  e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte  delle  pubbliche
amministrazioni in qualita' di erogatori di servizi in rete; 
  f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese interessate in
qualita' di erogatori di servizi in rete». 
  3. Il sistema pubblico per la gestione dell'identita'  digitale  di
cittadini e imprese  (SPID)  e'  realizzato  utilizzando  le  risorse
finanziarie gia' stanziate a legislazione vigente per  l'Agenzia  per
l'Italia digitale, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.

Capo III

Misure per il rilancio delle infrastrutture

                               Art. 18 

          Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio 
                       e fondo piccoli Comuni 

  1. Per consentire nell'anno 2013 la  continuita'  dei  cantieri  in
corso ovvero il perfezionamento degli atti  contrattuali  finalizzati
all'avvio dei lavori e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  un  Fondo  con  una
dotazione complessiva pari a  2.069  milioni  di  euro,  di  cui  335
milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014,
652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro  per  l'anno
2016 e 142 milioni  di  euro  per  l'anno  2017.  Il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti presenta  semestralmente  alle  Camere
una   documentazione   conoscitiva   e   una   relazione    analitica
sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma. 
  2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge   di   conversione   del   presente   decreto,   si    provvede
all'individuazione  degli  specifici  interventi  da   finanziare   e
all'assegnazione  delle  risorse   occorrenti,   nei   limiti   delle
disponibilita' annuali del Fondo di cui al comma  1.  Gli  interventi
finanziabili ai sensi del presente comma riguardano il  completamento
delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale  in  corso  di
realizzazione,  il  potenziamento  dei  nodi,   dello   standard   di
interoperabilita' dei  corridoi  europei  e  il  miglioramento  delle
prestazioni della rete e  dei  servizi  ferroviari,  il  collegamento
ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e la Valle d'Aosta, il
superamento di criticita'  sulle  infrastrutture  viarie  concernenti
ponti e gallerie, l'asse di collegamento tra la strada statale 640  e
l'autostrada  A19  Agrigento-Caltanissetta,  gli  assi   autostradali
Pedemontana  Veneta  e  Tangenziale  Esterna  Est  di   Milano.   Per
quest'ultimo intervento, l'atto  aggiuntivo  di  aggiornamento  della
convenzione  conseguente  all'assegnazione   del   finanziamento   e'
approvato  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
da  adottarsi  entro  trenta  giorni  dalla  trasmissione   dell'atto
convenzionale   ad   opera   dell'amministrazione   concedente.   Gli
interventi rispondenti alle  finalita'  di  potenziamento  dei  nodi,
dello standard  di  interoperabilita'  dei  corridoi  europei  e  del
miglioramento delle prestazioni della rete e dei  servizi  ferroviari
sono in ogni caso riferiti a infrastrutture  comprese  nel  Programma
delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre  2001,
n.  443,  per  le  quali  si  sono  perfezionate  le   procedure   di
individuazione con il coinvolgimento degli enti territoriali. 
  3. Con delibere CIPE,  da  adottarsi  entro  quarantacinque  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto possono essere finanziati, a valere sul fondo di cui
al comma 1, nei limiti delle risorse annualmente disponibili,  l'asse
viario Quadrilatero Umbria-Marche, la tratta Colosseo-Piazza  Venezia
della linea  C  della  metropolitana  di  Roma,  la  linea  M4  della
metropolitana di Milano, il collegamento Milano-Venezia secondo lotto
Rho-Monza, nonche', qualora non risultino attivabili altre  fonti  di
finanziamento, la linea  1  della  metropolitana  di  Napoli,  l'asse
autostradale Ragusa-Catania  e  la  tratta  Cancello-Frasso  Telesino
della linea AV/AC Napoli-Bari. 
  4. Le risorse gia' assegnate con la delibera  CIPE  n.  88/2010  al
«Corridoio tirrenico meridionale A12 - Appia e bretella  autostradale
Cisterna Valmontone» sono indistintamente utilizzabili per i lotti in
cui e' articolata l'opera. L'opera, interamente messa  a  gara,  puo'
essere realizzata e finanziata  per  lotti  funzionali,  senza  alcun
obbligo  del  concedente  nei   confronti   del   concessionario   al
finanziamento delle tratte non coperte ove nei  tre  anni  successivi
all'aggiudicazione non vengano reperite le risorse necessarie. 
  5. Per assicurare la continuita' funzionale e per lo sviluppo degli
investimenti  previsti  nella  Convenzione  vigente   relativa   alla
realizzazione e gestione delle tratte autostradali A24 e A25  «Strade
dei Parchi», a valere sul Fondo di cui al comma 1, ed in deroga  alla
procedura  di  cui  al  comma   2,   e'   destinato   alla   societa'
concessionaria, secondo le modalita' previste  dal  Verbale  d'Intesa
sottoscritto da ANAS S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A. il 16 dicembre
2010, l'importo complessivo di 90,7 milioni di euro,  in  ragione  di
82,2 milioni di euro per l'anno 2013 e 8,5 milioni di euro per l'anno
2014, di cui 34,2 milioni di euro quale contributo dovuto dallo Stato
e 56,5  milioni  di  euro  in  via  di  anticipazione  a  fronte  del
contributo dovuto dalla Regione Lazio, dalla Provincia e  dal  Comune
di Roma ai sensi della Convenzione.  Le  risorse  anticipate  vengono
restituite dalla Regione e dagli enti locali interessati entro il  31
dicembre 2015, con versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato
per la successiva riassegnazione al Fondo  di  cui  all'articolo  32,
comma 1, del decreto-legge 6  luglio  2011  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  6. Entro il 30 ottobre 2013 viene sottoposto al  CIPE  il  progetto
definitivo della tratta Colosseo-Piazza Venezia della linea  C  della
metropolitana di Roma, da finanziarsi a valere sul Fondo  di  cui  al
comma 1 a condizione che la tratta completata della stessa linea C da
Pantano a Centocelle sia messa in pre-esercizio entro il 15  dicembre
2013. 
  7. Nelle more dell'approvazione del Contratto di Programma -  parte
investimenti  2012-2016  sottoscritto  con  RFI  e'  autorizzata   la
contrattualizzazione degli interventi per  la  sicurezza  ferroviaria
immediatamente cantierabili per l'importo  gia'  disponibile  di  300
milioni di euro di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 1° marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio
2012, n. 119. 
  8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici  scolastici,
l'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti  immobiliari  previsti
dal piano di impiego dei fondi disponibili  di  cui  all'articolo  65
della legge 30 aprile  1969,  n.  153,  e  successive  modificazioni,
destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2014
al 2016 a un piano di interventi di messa in sicurezza degli  edifici
scolastici e di costruzione di nuovi edifici  scolastici,  anche  con
strumenti previsti dall'articolo 53, comma  5,  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, secondo un programma concordato tra la Presidenza
del  Consiglio  dei   ministri   e   i   Ministeri   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  e  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni. 
  8-bis. Al fine di predisporre il piano di messa in sicurezza  degli
edifici scolastici, di cui al comma 8, e' autorizzata la spesa di 3,5
milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2014,  2015  e  2016,  in
relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, per l'individuazione  di  un  modello  unico  di  rilevamento  e
potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio
sismico. Al relativo onere, pari a 3,5 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione  delle  proiezioni,  per  gli  anni  2014  e  2015,   dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare.
Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  8-ter.  Al  fine  di  attuare  misure   urgenti   in   materia   di
riqualificazione  e  di  messa   in   sicurezza   delle   istituzioni
scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in  cui  e'
stata censita  la  presenza  di  amianto,  nonche'  di  garantire  il
regolare svolgimento  del  servizio  scolastico,  ferma  restando  la
procedura prevista dall'articolo 11, commi da 4-bis a  4-octies,  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le altre risorse  destinate
al Fondo unico di cui al comma 4-sexies del medesimo  articolo  11  e
nelle more della completa  attuazione  della  stessa  procedura,  per
l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 150 milioni di  euro.  Per  le
suddette finalita', nonche' per quelle di cui al comma 8, fino al  31
dicembre 2014, i sindaci e i presidenti  delle  province  interessati
operano in qualita' di commissari governativi, con poteri  derogatori
rispetto alla normativa vigente, che saranno definiti con decreto del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
del comma 8-sexies. 
  8-quater. Le risorse previste dal  comma  8-ter  sono  ripartite  a
livello regionale per essere assegnate agli enti  locali  proprietari
degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero degli
edifici scolastici e degli alunni  presenti  in  ciascuna  regione  e
della situazione del patrimonio edilizio scolastico  ai  sensi  della
tabella 1  annessa  al  presente  decreto.  Le  quote  imputate  alle
province autonome di Trento e di Bolzano sono rese  indisponibili  in
attuazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,
n. 191. L'assegnazione agli enti locali e' effettuata con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  entro  il
30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni
entro il 15 ottobre 2013. A tale fine,  gli  enti  locali  presentano
alle  regioni  entro  il  15  settembre   2013   progetti   esecutivi
immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e
manutenzione  straordinaria  degli  edifici  scolastici.  La  mancata
trasmissione delle graduatorie da parte delle  regioni  entro  il  15
ottobre   2013   comporta   la   decadenza   dall'assegnazione    dei
finanziamenti  assegnabili.  Le  risorse  resesi   disponibili   sono
ripartite   in   misura   proporzionale   tra   le   altre   regioni.
L'assegnazione  del  finanziamento  prevista  dal  medesimo   decreto
autorizza gli enti  locali  ad  avviare  le  procedure  di  gara  con
pubblicazione delle medesime ovvero le procedure di  affidamento  dei
lavori.  Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze  l'elenco
dei finanziamenti assegnati agli  enti  locali  e  semestralmente  lo
stato di attuazione degli interventi, che sono  pubblicati  nel  sito
internet dei due Ministeri. 
  8-quinquies. Il mancato affidamento dei  lavori  di  cui  al  comma
8-quater  entro  il  28  febbraio  2014  comporta   la   revoca   dei
finanziamenti.  Le  eventuali  economie  di  spesa  che  si   rendono
disponibili all'esito delle procedure di cui al citato comma 8-quater
ovvero le risorse derivanti  dalle  revoche  dei  finanziamenti  sono
riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca alle richieste che seguono nell'ordine della graduatoria.  Lo
stesso Ministero provvede al trasferimento delle  risorse  agli  enti
locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014,  secondo
gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati. 
  8-sexies. La somma di  150  milioni  di  euro  giacente  sul  conto
corrente  bancario  acceso  presso  la  banca  Intesa  Sanpaolo  Spa,
relativo alla gestione stralcio del Fondo  speciale  per  la  ricerca
applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25  ottobre  1968,
n. 1089, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il  31
gennaio 2014 per essere riassegnata al  Fondo  unico  per  l'edilizia
scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del  decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2012, n. 221. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.  Le  ulteriori  somme  disponibili  all'esito
della  chiusura  della  gestione  stralcio  del  FSRA  sono   versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  successivamente
riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle universita'
statali. 
  8-septies. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, dopo le parole: «non possono effettuare  spese  di  ammontare
superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media  negli  anni
2010 e 2011 per l'acquisto di mobili  e  arredi,»  sono  inserite  le
seguenti:  «se  non  destinati  all'uso  scolastico  e  dei   servizi
all'infanzia,». 
  9. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga  alla  procedura
indicata al comma 2, l'importo di 100  milioni  di  euro  per  l'anno
2014, da iscriversi nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti, e' destinato alla  realizzazione  del
primo   Programma    «6000    Campanili»    concernente    interventi
infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione
di  edifici  pubblici,   ivi   compresi   gli   interventi   relativi
all'adozione  di  misure  antisismiche,  ovvero  di  realizzazione  e
manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie e  funzionali
alle  stesse  o  reti  telematiche  di  NGN  e  WI-FI,   nonche'   di
salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. Possono accedere al
finanziamento  solo  gli  interventi  muniti  di  tutti   i   pareri,
autorizzazioni,  permessi  e  nulla   osta   previsti   dal   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Entro  30  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
con apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e
il personale - e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),
da approvare con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, sono disciplinati  i
criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi che
fanno parte del Programma. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, le unioni composte da comuni con  popolazione  inferiore  a
5.000 abitanti e i comuni risultanti da fusione tra comuni,  ciascuno
dei quali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per il  tramite
dell'ANCI, presentano  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione  sulla
Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  della  sopra  citata
convenzione, le richieste  di  contributo  finanziario  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo richiesto per  il
singolo progetto non puo' essere inferiore a 500.000 euro e  maggiore
di 1.000.000 di euro e il costo totale del  singolo  intervento  puo'
superare il contributo richiesto soltanto nel caso in cui le  risorse
finanziarie   aggiuntive   necessarie   siano   gia'   immediatamente
disponibili e spendibili da parte del Comune proponente. Ogni  Comune
puo' presentare un solo progetto. Il Programma degli  interventi  che
accedono al finanziamento e' approvato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  10. Fermo restando quanto previsto dal comma  2,  con  decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  approvato  il
programma degli interventi di manutenzione  straordinaria  di  ponti,
viadotti e gallerie della rete stradale  di  interesse  nazionale  in
gestione ad ANAS SpA con l'individuazione delle  relative  risorse  e
apposita convenzione che disciplina i rapporti  tra  Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti  e  ANAS  SpA  per  l'attuazione  del
programma nei tempi previsti e le relative modalita' di monitoraggio.
La  societa'  ANAS  SpA  presenta  semestralmente  alle  Camere   una
relazione sull'attuazione del programma di cui al presente comma. 
  11. Il mancato conseguimento, alla data del 31 dicembre 2013, delle
finalita' indicate al comma 1, determina la revoca del  finanziamento
assegnato ai sensi del presente  articolo.  Con  i  provvedimenti  di
assegnazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3 sono  stabilite,  in
ordine a ciascun intervento, le modalita' di utilizzo  delle  risorse
assegnate,  di  monitoraggio  dell'avanzamento  dei   lavori   e   di
applicazione di misure di revoca. Le  risorse  revocate  confluiscono
nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111. 
  12. Le risorse assegnate a valere sul Fondo di cui al comma  1  non
possono essere utilizzate per la risoluzione di contenziosi. 
  13. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a euro 235
milioni  per   l'anno   2013,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 213,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni  per  l'anno
2013, a euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a euro
142  milioni  per  l'anno  2016,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,  comma  1,  della
legge 6 febbraio 2009, n. 7; quanto a  euro  96  milioni  per  l'anno
2014, a euro 258 milioni per l'anno 2015,  a  euro  143  milioni  per
l'anno  2016  e  a  euro  142  milioni  per  l'anno   2017   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 208, della legge  24  dicembre  2012,  n.  228;
quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013,  a  euro  189  milioni  per
l'anno 2014, a euro 274 milioni per l'anno 2015 e a euro 250  milioni
per  l'anno  2016  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse
assegnate dal CIPE in favore del secondo lotto del Terzo  Valico  dei
Giovi a valere sul  Fondo  di  cui  all'articolo  32,  comma  1,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 
  14. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione   dei
Ministeri interessati, le variazioni  di  bilancio  conseguenti  alla
ripartizione del Fondo di cui al comma 1. 
  14-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  riferisce
semestralmente alle Camere sullo  stato  di  attuazione  dei  decreti
attuativi di propria competenza di cui al presente articolo.
                               Art. 19 

               Disposizioni in materia di concessioni 
                         e defiscalizzazione 

  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 143: 
  1) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «All'atto
della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre
di  tutte  le  autorizzazioni,  licenze,  abilitazioni,  nulla  osta,
permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti  dalla
normativa vigente  e  che  detti  atti  sono  legittimi,  efficaci  e
validi.»; 
  2) al comma 8, le parole: «o nuove condizioni per l'esercizio delle
attivita' previste nella concessione, quando determinano una modifica
dell'equilibrio del piano», sono sostituite dalle  seguenti:  «o  che
comunque incidono sull'equilibrio  del  piano  economico-finanziario,
previa  verifica  del  CIPE  sentito  il  Nucleo  di  consulenza  per
l'attuazione delle linee guida per  la  regolazione  dei  servizi  di
pubblica utilita' (NARS)»; 
  3) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: 
  «8-bis. Ai fini della applicazione delle  disposizioni  di  cui  al
comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti
e le condizioni  di  base  del  piano  economico-finanziario  le  cui
variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino  una
modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua  revisione.  La
convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio  economico
finanziario che fa riferimento ad indicatori  di  redditivita'  e  di
capacita' di rimborso del debito, nonche' la procedura di verifica  e
la cadenza temporale degli adempimenti connessi.»; 
    b) all'articolo 144: 
      1) al comma 3-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
  «Per le concessioni da affidarsi con la  procedura  ristretta,  nel
bando puo' essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice possa
indire, prima della  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle
offerte, una consultazione preliminare con  gli  operatori  economici
invitati  a  presentare   le   offerte,   al   fine   di   verificare
l'insussistenza di criticita' del progetto posto a base di gara sotto
il profilo della finanziabilita', e possa provvedere, a seguito della
consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di
presentazione delle offerte, che non puo' essere inferiore  a  trenta
giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati.  Non
puo' essere  oggetto  di  consultazione  l'importo  delle  misure  di
defiscalizzazione di cui all'articolo  18  della  legge  12  novembre
2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, nonche' l'importo dei contributi pubblici, ove previsti.» 
      2) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti: 
  «3-ter. Il bando puo' prevedere che l'offerta sia  corredata  dalla
dichiarazione sottoscritta da uno o  piu'  istituti  finanziatori  di
manifestazione di  interesse  a  finanziare  l'operazione,  anche  in
considerazione dei contenuti dello schema di contratto  e  del  piano
economico-finanziario. 
  3-quater. L'amministrazione aggiudicatrice  prevede  nel  bando  di
gara che il contratto di concessione stabilisca  la  risoluzione  del
rapporto  in  caso  di  mancata  sottoscrizione  del   contratto   di
finanziamento o in mancanza della sottoscrizione o  del  collocamento
delle obbligazioni di progetto di  cui  all'articolo  157,  entro  un
congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore  a
ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto
definitivo. Resta salva la facolta' del concessionario di reperire la
liquidita' necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso
altre  forme  di  finanziamento  previste  dalla  normativa  vigente,
purche' sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione
del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario non  avra'
diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi  incluse  quelle
relative  alla  progettazione  definitiva.  Il  bando  di  gara  puo'
altresi' prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto
e  comunque  per  uno   stralcio   tecnicamente   ed   economicamente
funzionale, il contratto di concessione rimanga valido  limitatamente
alla parte che  regola  la  realizzazione  e  gestione  del  medesimo
stralcio funzionale.»; 
    c) all'articolo 153, dopo il comma 21 e' aggiunto il seguente: 
  «21-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di  bancabilita'  e
il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si  applicano
in quanto compatibili le  disposizioni  contenute  all'articolo  144,
commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.»; 
    d) all'articolo 174, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita' e il
coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi
3-bis, 3-ter e 3-quater.»; 
    e) all'articolo 175 dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita' e il
coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi
3-bis, 3-ter e 3-quater.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non
si applicano alle procedure in  finanza  di  progetto,  di  cui  agli
articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,
con bando gia' pubblicato alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ne'  agli  interventi  da  realizzare  mediante  finanza  di
progetto le cui proposte  sono  state  gia'  dichiarate  di  pubblico
interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. All'articolo 33 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1, il primo periodo, e' sostituito dal seguente: «1. Al
fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove  opere
infrastrutturali  di  rilevanza  strategica  nazionale   di   importo
superiore  a  200  milioni  di  euro  mediante  l'utilizzazione   dei
contratti di partenariato pubblico-privato  di  cui  all'articolo  3,
comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la  cui
progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per
i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto  ed  e'
accertata, in esito  alla  procedura  di  cui  al  comma  2,  la  non
sostenibilita' del piano economico-finanziario,  e'  riconosciuto  al
soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi
comprese le societa' di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo
decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta  a  valere
sull'IRES e  sull'IRAP  generate  in  relazione  alla  costruzione  e
gestione dell'opera»; 
  b) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.  Il  CIPE,  previo
parere del NARS  che  allo  scopo  e'  integrato  con  due  ulteriori
componenti designati rispettivamente  dal  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su
proposta del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  con  proprie
delibere  individua   l'elenco   delle   opere   che,   per   effetto
dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-ter,  conseguono
le  condizioni  di  equilibrio  economico-finanziario  necessarie   a
consentirne il finanziamento, e il valore complessivo delle opere che
possono accedere alle agevolazioni; per ciascuna infrastruttura  sono
inoltre  determinate  le  misure  agevolative   necessarie   per   la
sostenibilita'  del  piano  economico-finanziario,   definendone   le
modalita' per l'accertamento, per il  relativo  monitoraggio  nonche'
per la loro rideterminazione in caso di miglioramento  dei  parametri
posti a base del piano economico-finanziario e applicando, per quanto
compatibili, i principi e i criteri definiti dal CIPE con le apposite
linee guida  per  l'applicazione  dell'articolo  18  della  legge  12
novembre 2011, n. 183»; 
  c) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: «2-ter.  Al  fine  di
favorire  la  realizzazione  di  nuove  opere   infrastrutturali   di
rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni  di
euro  mediante  l'utilizzazione   dei   contratti   di   partenariato
pubblico-privato di cui all'articolo 3,  comma  15-ter,  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui  progettazione  definitiva
sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per le quali  e'  accertata,
in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilita'  del
piano economico-finanziario, e' riconosciuta al soggetto titolare del
contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le  societa'
di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto  legislativo
n.  163,  al  fine  di   assicurare   la   sostenibilita'   economica
dell'operazione di  partenariato  pubblico-privato,  l'esenzione  dal
pagamento del  canone  di  concessione  nella  misura  necessaria  al
raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario»; 
  d) al comma 2-quater, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
«Le misure di cui al presente  articolo  sono  alternative  a  quelle
previste dall'articolo 18 della legge 12 novembre 2011,  n.  183.  Le
stesse  misure  sono  riconosciute  in  conformita'  alla  disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato. 
  4. All'articolo 18 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Con  le
modalita' di cui al precedente periodo puo' essere altresi'  definita
ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.»; 
  b) il comma 3 e' abrogato. 
  5. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
le parole: «le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite
dalle seguenti «le disposizioni di cui al comma 1». 
  5-bis. Fino  alla  data  del  15  settembre  2013  sono  sospesi  i
pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime  indicate
all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e  successive
modificazioni, anche qualora i relativi importi siano stati  iscritti
al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle  di  pagamento  da
parte degli agenti incaricati alla riscossione. Fino alla stessa data
del 15 settembre 2013  sono  sospesi  i  procedimenti  amministrativi
avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei  medesimi,
relativi alla  sospensione,  revoca  o  decadenza  dalla  concessione
demaniale marittima  derivante  dal  mancato  versamento  del  canone
demaniale marittimo nella misura determinata dal medesimo articolo 03
del decreto-legge n. 400 del 1993. Entro dieci giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  le
amministrazioni competenti provvedono a trasmettere all'agente  della
riscossione   l'elenco   dei   codici   tributo   interessati   dalla
sospensione.
                               Art. 20 

                  Riprogrammazione degli interventi 
            del Piano nazionale della sicurezza stradale 

  1. Con ricognizione, da completare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore  del  presente  decreto,  da  effettuare  con  i
soggetti  beneficiari,  il  Ministero  delle  Infrastrutture  e   dei
trasporti verifica lo stato di attuazione degli interventi del  1°  e
2°  Programma  annuale  di  attuazione  del  Piano  Nazionale   della
Sicurezza Stradale cofinanziati con legge 23 dicembre 1999,  n.  488.
Ove dalla  predetta  ricognizione  risultino  interventi  non  ancora
avviati i corrispondenti finanziamenti ed i relativi impegni di spesa
sono revocati con uno o piu' decreti, di  natura  non  regolamentare,
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  2. Le  risorse  derivanti  dalle  revoche  dei  finanziamenti  sono
iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e  dei   trasporti   e   sono   destinate   alla   realizzazione   in
cofinanziamento di un programma di interventi di sicurezza  stradale,
concernenti prevalentemente lo sviluppo e la messa  in  sicurezza  di
itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, nonche'  al  finanziamento
della realizzazione e della messa in sicurezza  dei  tratti  stradali
mancanti per  dare  continuita'  all'asse  viario  Terni-Rieti,  alla
prosecuzione del monitoraggio dei Programmi di attuazione  del  Piano
Nazionale della  Sicurezza  Stradale  ed  all'implementazione  ed  al
miglioramento del sistema di raccolta dati di incidentalita' stradale
in coerenza con quanto  previsto  dall'articolo  56  della  legge  29
luglio 2010, n. 120. 
  3. Le somme relative ai finanziamenti revocati  iscritte  in  conto
residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere
riassegnate, nel rispetto degli equilibri  di  finanza  pubblica  nel
triennio 2013-2015, per le finalita' del comma 2. 
  4. Il programma  da  cofinanziare  e'  definito  sulla  base  delle
proposte formulate dalle Regioni a  seguito  di  specifica  procedura
fondata su criteri di selezione che  tengono  prioritariamente  conto
dell'importanza  degli  interventi  in   termini   di   effetti   sul
miglioramento della sicurezza stradale di cui al comma 2 e della loro
immediata cantierabilita'. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare le variazioni di bilancio  conseguenti  all'attuazione  del
presente articolo. 
  5-bis. Al fine di garantire l'efficacia del  sistema  sanzionatorio
relativo alle violazioni del codice della strada, di cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  e  l'effettiva  disponibilita'
delle risorse destinate al finanziamento  dei  programmi  annuali  di
attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale,  di  cui  ai
commi 1 e 2 del presente articolo, all'articolo 202 del citato codice
di  cui  al  decreto  legislativo  n.  285  del  1992,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Tale
somma e' ridotta del 30 per cento se il pagamento e' effettuato entro
cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione
di cui al periodo precedente  non  si  applica  alle  violazioni  del
presente codice per cui e'  prevista  la  sanzione  accessoria  della
confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo  210,  e  la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida»; 
  b) al comma 2: 
  1) al primo periodo sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:
«ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»; 
  2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2.1.  Qualora  l'agente   accertatore   sia   munito   di   idonea
apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal  comma
2, e' ammesso ad effettuare immediatamente,  nelle  mani  dell'agente
accertatore medesimo, il pagamento mediante  strumenti  di  pagamento
elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma
1. L'agente trasmette il verbale  al  proprio  comando  o  ufficio  e
rilascia al trasgressore una ricevuta della somma  riscossa,  facendo
menzione del pagamento  nella  copia  del  verbale  che  consegna  al
trasgressore medesimo»; 
  d) al comma 2-bis  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Qualora l'agente accertatore sia dotato di  idonea  apparecchiatura,
il conducente puo' effettuare il pagamento anche  mediante  strumenti
di pagamento elettronico»; 
  e) al comma  2-ter,  le  parole:  «alla  meta'  del  massimo»  sono
sostituite dalle seguenti: «al minimo». 
  5-ter. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro  dell'economia
e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni con  banche,
con  la  societa'  Poste  italiane  Spa  e  con  altri   intermediari
finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante  strumenti  di
pagamento elettronico previsti dall'articolo  202  del  codice  della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da
ultimo modificato dal comma 5-bis del presente articolo. 
  5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con  i
Ministri della  giustizia,  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e  la
semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica, entro quattro mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le  procedure
per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti
abilitati all'utilizzo della posta  medesima,  escludendo  l'addebito
delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.
                               Art. 21 

        Differimento dell'operativita' della garanzia globale 
                            di esecuzione 

  1. Il termine previsto dall'articolo 357, comma 5, del decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, gia' prorogato ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2012,  n.
119, e' ulteriormente differito al 30 giugno 2014.
                               Art. 22 

         Misure per l'aumento della produttivita' nei porti 

  1. All'articolo  5-bis  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, primo periodo,  le  parole:  «Nei  siti  oggetto  di
interventi» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle  aree  portuali  e
marino costiere poste in siti» e il quarto periodo e' sostituito  dal
seguente: «Il decreto di approvazione del Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro  trenta
giorni  dalla  suddetta  trasmissione,  previo  parere,  solo  se  il
progetto di dragaggio prevede anche il progetto di infrastrutture  di
contenimento  non  comprese  nei  provvedimenti  di  rilascio   della
Valutazione d'impatto ambientale dei  Piani  regolatori  portuali  di
riferimento, o comunque difformi da quelle oggetto dei provvedimenti,
della Commissione di cui all'articolo 8  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, sull'assoggettabilita' o meno del progetto  alla
valutazione di impatto ambientale»; 
  b) al comma 2, lettera a), le parole: «analoghe al  fondo  naturale
con riferimento al sito di prelievo e» sono soppresse; 
  c) al comma 2, lettera c), le parole «con le modalita' previste dal
decreto di cui al comma 6» sono soppresse; 
  d) al comma 6, le parole: «sentita la Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore
della  presente  disposizione,  definisce  con  proprio  decreto   le
modalita' e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche  al
fine  dell'eventuale  loro  reimpiego,  di  aree  portuali  e  marino
costiere poste in siti  di  bonifica  di  interesse  nazionale»  sono
sostituite dalle seguenti:  «adotta  con  proprio  decreto  le  norme
tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree portuali
e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale al
fine dell'eventuale reimpiego dei materiali dragati  ed  al  fine  di
quanto previsto dal comma 2 del presente articolo». 
  2. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, alle  autorita'
portuali e' consentito di stabilire variazioni in  diminuzione,  fino
all'azzeramento, delle tasse di ancoraggio  e  portuale,  cosi'  come
adeguate ai sensi del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28  maggio  2009,  n.  107,  nonche'  variazioni  in
aumento, fino a un limite massimo pari al doppio della  misura  delle
tasse medesime. L'utilizzo delle  entrate  rivenienti  dall'esercizio
dell'autonomia impositiva  e  tariffaria  delle  autorita'  portuali,
nonche' la compensazione,  con  riduzioni  di  spese  correnti,  sono
adeguatamente esposti nelle relazioni sul bilancio  di  previsione  e
nel rendiconto generale. Nei casi in cui  le  autorita'  portuali  si
avvalgano  della  predetta  facolta'  di  riduzione  della  tassa  di
ancoraggio in misura superiore al settanta per cento, e'  esclusa  la
possibilita' di pagare il tributo con la  modalita'  dell'abbonamento
annuale. Il collegio dei revisori dei conti attesta la compatibilita'
finanziaria delle operazioni poste in essere.  Dall'attuazione  delle
disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. All'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al comma
1, dopo le parole: «nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti»
sono aggiunte le seguenti: «e gli investimenti necessari  alla  messa
in sicurezza, alla manutenzione e alla  riqualificazione  strutturale
degli ambiti portuali» e le parole: «di 70  milioni  di  euro  annui»
sono sostituite dalle seguenti: «di 90 milioni di euro annui».
                               Art. 23 

         Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica 
                  da diporto e del turismo nautico 

  01. All'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, dopo le  parole:  «il  titolare  persona  fisica»  sono
inserite le seguenti: «o societa' non avente come oggetto sociale  il
noleggio o la locazione». 
  1. All'articolo 49-bis, comma 5, del decreto legislativo 18  luglio
2005, n. 171, dopo le parole: «di cui al comma 1»  sono  inserite  le
seguenti: «,  di  durata  complessiva  non  superiore  a  quarantadue
giorni,» e le parole «sempreche' di importo non  superiore  a  30.000
euro annui» sono soppresse. 
  2. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, le lettere a) e b) sono abrogate e le lettere c)  e  d)  sono
sostituite dalle seguenti: 
  «c) euro 870 per le unita' con scafo di lunghezza  da  14,01  a  17
metri; 
  d) euro 1.300 per le unita' con scafo di lunghezza da  17,01  a  20
metri;».
                               Art. 24 

       Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, 
                 ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99 

  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.  188,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «d'intesa  con»,  sono  sostituite  dalla
seguente: «sentita» e le parole: «e' stabilito il canone dovuto» sono
sostituite dalle seguenti: «e' approvata la proposta del gestore  per
l'individuazione del canone dovuto»; 
  b) il comma 11 e' sostituito dal seguente:  «11.  Con  uno  o  piu'
decreti  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  sono
definiti il quadro per l'accesso all'infrastruttura, i principi e  le
procedure per l'assegnazione della capacita' di cui  all'articolo  27
del presente decreto, per il calcolo del canone ai fini dell'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi  dei  servizi  di
cui all'articolo 20 del presente decreto, non  ricompresi  in  quelli
obbligatori inclusi nel canone di accesso all'infrastruttura, nonche'
le regole in materia di servizi di cui al medesimo articolo 20.». 
  2. Al fine di completare l'adeguamento  della  normativa  nazionale
agli obblighi previsti dalla direttiva 91/440/CEE, all'articolo 5 del
decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.  188,  dopo  il  comma  4,  e'
aggiunto il seguente: 
  «4-bis. La separazione contabile e dei bilanci di cui ai precedenti
commi   del   presente   articolo   deve   fornire   la   trasparente
rappresentazione  delle  attivita'  di  servizio   pubblico   e   dei
corrispettivi e/o fondi pubblici percepiti per ogni attivita'.». 
  3. Al fine di semplificare le procedure di accesso al  mercato  nei
segmenti di trasporto nazionale a media e lunga  percorrenza  nonche'
al fine di  integrare  il  recepimento  della  direttiva  2007/58/CE,
all'articolo 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, le parole: «diritto di far salire e  scendere»  sono
sostituite dalle seguenti «diritto di far salire o scendere»; 
  b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis.  L'autorita'  competente,  qualora   venga   accertata   la
compromissione dell'equilibrio economico del  contratto  di  servizio
pubblico,  puo'  richiedere  all'impresa  ferroviaria  oggetto  della
procedura di cui al comma 2, il pagamento di opportuni, trasparenti e
non  discriminatori  diritti  di  compensazione.  L'importo  di  tali
diritti  deve,  in   linea   con   l'analisi   economica   effettuata
dall'organismo  di  regolazione,  essere  tale  da  neutralizzare  la
predetta compromissione dell'equilibrio economico e non puo' comunque
eccedere  quanto   necessario   per   coprire   i   costi   originati
dall'adempimento degli obblighi di servizio, inclusa la componente di
remunerazione  del  capitale  investito  prevista  nei  contratti  di
servizio.  I  diritti  riscossi  devono  essere  utilizzati  per   il
cofinanziamento  dei  servizi  oggetto  del  contratto  di   servizio
pubblico al fine di ristabilirne l'equilibrio economico. Nel caso  in
cui  le  imprese  ferroviarie,  interessate   dal   procedimento   di
limitazione di cui ai commi 1 e 2, provvedano al pagamento dei  sopra
indicati diritti alla competente autorita', non  sono  piu'  soggette
alle limitazioni nel diritto di far  salire  o  scendere  le  persone
fintanto che non si verifichino nuove  ulteriori  compromissioni  dei
contratti di servizio pubblico sulle relazioni interessate. 
  4-ter. Si prescinde dalla valutazione di cui ai commi precedenti  e
dalle limitazioni conseguenti qualora il  modello  di  esercizio  sia
tale che le fermate intermedie siano a distanza superiore ai 100 Km e
i livelli  medi  tariffari  applicati  risultino  di  almeno  il  20%
superiori a quelli dei servizi a committenza pubblica.». 
  3-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo  10
agosto 2007, n. 162, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Le modifiche di cui al  comma  2  non  possono  prescrivere
livelli di sicurezza diversi da quelli minimi  definiti  dai  CST,  a
meno  che  non  siano  accompagnate  da  una  stima  dei  sovraccosti
necessari e da un'analisi di sostenibilita' economica  e  finanziaria
per il gestore dell'infrastruttura  e  per  le  imprese  ferroviarie,
corredata di stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi  di
attuazione».
                               Art. 25 

                Misure urgenti di settore in materia 
                    di infrastrutture e trasporti 

  1. Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di vigilanza
sui concessionari della rete  autostradale  da  parte  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell'articolo  11,
comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con  i
Ministri  dell'economia  e  delle   finanze   e   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione, si procede alla  individuazione
delle   unita'   di   personale   trasferito   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e alla definizione  della  tabella  di
equiparazione del personale trasferito  con  quello  appartenente  al
comparto  Ministeri  e  all'Area  I  della  dirigenza  nonche'   alla
individuazione delle spese di funzionamento relative all'attivita' di
vigilanza e controllo sui concessionari  autostradali.  Il  personale
trasferito, cui si applicano, per quanto non espressamente  previsto,
le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio  2011,  n.  111,  mantiene  la  posizione  assicurativa   gia'
costituita  nell'ambito  dell'assicurazione  generale   obbligatoria,
ovvero delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa.
Per le finalita' di cui al presente comma, la dotazione organica  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' incrementata di  un
numero pari alle unita' di personale con rapporto di lavoro  a  tempo
indeterminato individuate dal decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri di cui al primo periodo. 
  2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede  all'individuazione
delle risorse derivanti dalle sub concessioni su sedime  autostradale
e,  ove  necessario,  di  quelle  derivanti   dal   canone   comunque
corrisposto ad ANAS S.p.a. ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1020,
secondo periodo, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  -  anche
mediante  apposita  rideterminazione  della  quota  percentuale   del
predetto canone da corrispondere direttamente ad ANAS S.p.a. da parte
dei concessionari  autostradali  -  destinate  a  coprire  gli  oneri
derivanti dal comma 1, da iscrivere corrispondentemente  nello  stato
di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.
ANAS S.p.a. provvede a dare esplicita evidenza tra  i  ricavi  propri
del conto economico delle entrate acquisite ai sensi del citato comma
1020. 
  3. ANAS S.p.a. versa, entro il  30  giugno  2013,  all'entrata  del
bilancio dello Stato, per la successiva  riassegnazione  ad  apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, la quota relativa al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2012, al
netto delle anticipazioni gia' effettuate, dei canoni afferenti  alla
competenza dell'anno 2012 concernenti le sub concessioni  sul  sedime
autostradale previsti a  carico  dei  concessionari  autostradali.  A
decorrere  dal  2013  i  canoni  di  competenza  relativi  alle   sub
concessioni  sul  sedime   autostradale   previsti   a   carico   dei
concessionari autostradali sono versati al bilancio dello  Stato  con
cadenza mensile, entro il mese successivo, nella misura  del  novanta
per cento dell'ammontare degli importi dovuti per  il  corrispondente
periodo dell'anno precedente, salvo conguaglio da  effettuarsi  entro
il 31 marzo dell'anno successivo. Per il solo anno di competenza 2013
il termine di versamento delle prime sei rate e' fissato al 31 luglio
2013. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  assume  le
situazioni debitorie e  creditorie  relative  alle  funzioni  di  cui
all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed
all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
nonche' l'eventuale contenzioso, sorti a  far  data  dal  1°  ottobre
2012. 
  5. Le disponibilita' residue delle risorse iscritte in bilancio per
l'anno 2012  destinate  ai  Contratti  di  servizio  e  di  programma
dell'ENAV S.p.A. di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 4
marzo 1989, n. 77,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
maggio 1989, n. 160, possono essere utilizzate per  la  compensazione
dei costi sostenuti dall'ENAV nell'anno 2012, e previsti dai predetti
contratti, per garantire la sicurezza degli impianti ed operativa  di
cui all'articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre  2005,  n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.
248. 
  5-bis. Al fine di  ridurre  il  rischio  aeronautico  e  ambientale
correlato all'insistenza di abitazioni a uso residenziale  intercluse
nel sedime dell'aeroporto di Pisa,  e'  stipulato  tra  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della  difesa,  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  l'Ente  nazionale   per
l'aviazione civile (ENAC), la societa' di  gestione  interessata,  la
regione, la provincia e il  comune  competenti  apposito  accordo  di
programma per la delocalizzazione  delle  abitazioni  intercluse  nel
sedime dell'aeroporto di Pisa. Nello stesso accordo sono previsti  le
modalita' di attuazione dell'intervento, le risorse che concorrono al
finanziamento e i termini per la loro erogazione nonche' le modalita'
di trasferimento delle aree al demanio aeronautico civile e statale. 
  5-ter. All'accordo di programma di cui al comma 5-bis  puo'  essere
destinata una quota  delle  risorse  da  assegnare  per  l'anno  2013
all'ENAC, ai  sensi  dall'articolo  11-decies  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, nella misura massima di 10 milioni di euro  e,
comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  6. Al fine di  superare  lo  stato  di  emergenza  derivante  dalla
scadenza delle gestioni commissariali gia' operanti per la  messa  in
sicurezza delle grandi dighe senza concessionario,  all'articolo  55,
comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27,  dopo  il  primo
periodo e' inserito il seguente: «A tal fine  la  dotazione  organica
del personale del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e'
incrementata di un numero corrispondente di posti». 
  7.  All'articolo  36  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
  1) all'alinea, le parole: «, anche  avvalendosi  di  Anas  s.p.a.,»
sono soppresse; 
  2) alla lettera a), le parole: «ovvero in  affidamento  diretto  ad
Anas s.p.a. a condizione che  non  comporti  effetti  negativi  sulla
finanza pubblica, nonche', subordinatamente alla medesima condizione,
di affidamento diretto a tale societa' della concessione di  gestione
di autostrade per le quali la  concessione  sia  in  scadenza  ovvero
revocata» sono soppresse; 
  3) alla lettera b), il numero 3) e' abrogato; 
    b) al comma 3, lettera a),  le  parole:  «anche  per  effetto  di
subentro ai sensi del precedente comma  2,  lettere  a)  e  b)»  sono
soppresse. 
  8. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo  periodo,  le  parole:  «L'amministratore  unico»  sono
sostituite dalle seguenti: «L'organo  amministrativo»  e  le  parole:
«entro il 30 marzo» sono sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il  30
novembre»; 
  b) al secondo periodo, le parole: «Entro 30 giorni  dall'emanazione
del decreto di approvazione  dello  statuto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Entro 30  giorni  dalla  data  di  approvazione  da  parte
dell'assemblea del bilancio per l'esercizio 2012»; 
  c) il terzo periodo e' soppresso. 
  9. Le funzioni ed i compiti di vigilanza sulle  attivita'  previste
dalla  Convenzione  per  l'esercizio  dei  servizi  di   collegamento
marittimo  con  le  isole  minori  siciliane   stipulata   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296  e
dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25  settembre  2009,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166,
sono attribuiti alla Regione Siciliana a  decorrere  dall'entrata  in
vigore del presente decreto. 
  10. All'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole «con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze»
sono soppresse e dopo le parole «ogni successiva modificazione ovvero
integrazione delle suddette convenzioni e' approvata»  sono  inserite
le seguenti «con decreto del Presidente della Regione Siciliana.». 
  11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
si provvede, nei successivi trenta giorni, alle modifiche  del  testo
convenzionale,  stipulato  in  data  30   luglio   2012,   necessarie
all'adeguamento alle presenti disposizioni. 
  11-bis. Le risorse revocate ai sensi dell'articolo  18,  comma  11,
che confluiscono nel Fondo di  cui  all'articolo  32,  comma  1,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono attribuite prioritariamente: 
  a) al completamento della copertura  del  Passante  ferroviario  di
Torino; 
  b)  alla  regione  Piemonte,  a  titolo  di  contributo  per  spese
sostenute     per     la     realizzazione      del      collegamento
Torino-Ceres/Aeroporto di Caselle; 
  c)    al    collegamento    ferroviario     Novara-Seregno-Malpensa
(potenziamento e variante di Galliate); 
  d) alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione
della   terza   corsia   della   tratta   autostradale   A4    Quarto
d'Altino-Villesse-Gorizia,  al  fine   di   consentire   l'attuazione
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702/2008
del 5 settembre 2008, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  213
dell'11 settembre 2008; 
  e) agli interventi di soppressione  e  automazione  di  passaggi  a
livello  sulla  rete  ferroviaria  mediante  costruzione  di   idonei
manufatti sostitutivi o deviazioni stradali o di miglioramento  delle
condizioni di  esercizio  di  passaggi  a  livello  non  eliminabili,
individuati, con priorita'  per  la  tratta  terminale  pugliese  del
corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce, con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  11-ter. Le proposte dei soggetti promotori per  l'approvazione  dei
progetti  preliminari,  anche  suddivisi  per  lotti  funzionali   in
coerenza con le risorse finanziarie disponibili, degli interventi  di
adeguamento della strada statale 372 «Telesina» tra  lo  svincolo  di
Caianello della strada statale 372 e lo svincolo di  Benevento  sulla
strada statale 88 nonche' del collegamento  autostradale  Termoli-San
Vittore devono essere sottoposte al  CIPE  per  l'approvazione  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Le risorse gia'  assegnate  con  la
delibera del CIPE n. 100/2006 del 29  marzo  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2006, e quelle a valere sul
Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con la delibera del  CIPE
n. 62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
304  del  31  dicembre  2011,  sono  destinate  esclusivamente   alla
realizzazione  della  predetta  opera  di  adeguamento  della  strada
statale  372  «Telesina».  La  mancata  approvazione  delle  proposte
determina l'annullamento della procedura  avviata  e  la  revoca  dei
soggetti promotori. 
  11-quater. All'articolo 11, comma 1, della legge 26  ottobre  1995,
n. 447, dopo le parole: «dagli autodromi,» sono inserite le seguenti:
«dalle  aviosuperfici,  dai  luoghi  in  cui  si  svolgono  attivita'
sportive di discipline olimpiche in forma stabile,». All'articolo  1,
comma 1, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, dopo  le  parole:  «di  autodromi,»
sono inserite le seguenti: «aviosuperfici, luoghi in cui si  svolgono
attivita'  sportive  di  discipline  olimpiche  in  forma  stabile,».
All'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280
del 1° dicembre 1997, dopo la parola: «aeroportuali» sono inserite le
seguenti:  «,  di  aviosuperfici,  dei  luoghi  in  cui  si  svolgono
attivita'  sportive  di  discipline  olimpiche  in  forma   stabile».
All'articolo 1,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
267 del 15 novembre 1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nonche' delle aviosuperfici  e  dei  luoghi  in  cui  si  svolgono
attivita' sportive di discipline olimpiche in forma stabile». 
  11-quinquies. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 6
e 7,  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,  n.  64,  nonche'  quanto
disposto dall'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, le  regioni  interessate,  al  fine  di  consentire  la
rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti  pregressi
a carico dei rispettivi bilanci regionali concernenti  i  servizi  di
trasporto pubblico regionale e locale e di  applicare  i  criteri  di
incremento   dell'efficienza   e   di   razionalizzazione    previsti
dall'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e   successive   modificazioni,    predispongono    un    piano    di
ristrutturazione  del  debito  a  tutto  il  31  dicembre  2012,   da
sottoporre, entro il 31 ottobre 2013, all'approvazione del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia  e
delle  finanze.  Il  piano  di  ristrutturazione  del   debito   deve
individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento
dell'efficienza da conseguire attraverso  l'adozione  dei  criteri  e
delle modalita' di cui  al  citato  articolo  16-bis,  comma  3,  del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  n.  135  del  2012.  Per  il  finanziamento   del   piano   di
ristrutturazione, ciascuna regione interessata e' autorizzata, previa
delibera del CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse
ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in
attuazione della delibera del CIPE n. 1/2011  dell'11  gennaio  2011,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80  del  7  aprile  2011,  nel
limite  massimo  dell'importo  che  sara'  concordato  tra   ciascuna
regione, il Ministero per  la  coesione  territoriale,  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero  dell'economia  e
delle finanze sulla base del piano stesso. Per le regioni interessate
sara' conseguentemente sottoposta all'esame del CIPE,  per  la  presa
d'atto, la nuova  programmazione  delle  risorse  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione. 
  11-sexies. Per il biennio  2013-2014,  al  fine  di  consentire  il
raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione
di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  la
regione Calabria e' autorizzata, acquisito il parere del Ministro per
la coesione territoriale, del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, ad utilizzare
le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo  per  lo
sviluppo e la  coesione,  nel  limite  di  40  milioni  di  euro  per
operazioni di potenziamento del sistema  di  mobilita'  regionale  su
ferro, compreso l'acquisto di materiale  rotabile  automobilistico  e
ferroviario. Le risorse sono  rese  disponibili,  entro  il  predetto
limite di 40 milioni di  euro,  previa  rimodulazione  del  piano  di
interventi rientrante nella programmazione regionale del Fondo per lo
sviluppo e la coesione.
                             Art. 25-bis 

                      Modifica all'articolo 37 
              del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 

  1. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «La  sede
dell'Autorita' e' individuata in un immobile di  proprieta'  pubblica
nella citta' di Torino, laddove idoneo e disponibile, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro  il  termine  del  31  dicembre
2013».
                               Art. 26 

               Proroghe in materia di appalti pubblici 

  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  il  comma
418 e' sostituito dal seguente: 
  «418. In sede di  prima  applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, i dati
ivi previsti relativi all'anno 2012  sono  pubblicati  unitamente  ai
dati relativi all'anno 2013.». 
  2. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 9-bis: 
  1) al primo e al secondo periodo, le  parole:  «31  dicembre  2013»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»; 
  2) al primo periodo,  le  parole:  «ai  migliori  cinque  anni  del
decennio» sono sostituite dalle seguenti: «al decennio»; 
  b) al comma 15-bis le parole: «31 dicembre  2013»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2015»; 
  c) al comma 20-bis le parole: «31 dicembre  2013»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
                             Art. 26-bis 

                        Suddivisione in lotti 

  1. All'articolo 2, comma  1-bis,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  dopo
il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Nella  determina  a
contrarre le stazioni appaltanti indicano  la  motivazione  circa  la
mancata suddivisione dell'appalto in lotti». 
  2.  All'articolo  6,  comma  5,  del  codice  di  cui  al   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  dopo  le  parole:  «principi  di
correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del  contraente,»
sono inserite le seguenti: «di tutela delle piccole e  medie  imprese
attraverso  adeguata  suddivisione   degli   affidamenti   in   lotti
funzionali». 
  3. All'articolo 7, comma 8,  lettera  a),  del  codice  di  cui  al
decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni, dopo le parole: «i dati concernenti il  contenuto  dei
bandi»   sono   inserite   le   seguenti:   «,   con   specificazione
dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2,  comma
1-bis,».
                             Art. 26-ter 

                      Anticipazione del prezzo 

  1. Per i contratti di appalto relativi a lavori,  disciplinati  dal
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati
a seguito di gare bandite successivamente alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto e fino  al  31
dicembre 2014, in deroga ai  vigenti  divieti  di  anticipazione  del
prezzo,  e'  prevista  e  pubblicizzata  nella  gara   d'appalto   la
corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al
10 per cento dell'importo contrattuale.  Si  applicano  gli  articoli
124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e  3,  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
  2. Nel caso di contratti di appalto relativi  a  lavori  di  durata
pluriennale, l'anticipazione  va  compensata  fino  alla  concorrenza
dell'importo sui  pagamenti  effettuati  nel  corso  del  primo  anno
contabile. 
  3.  Nel  caso  di  contratti  sottoscritti  nel  corso  dell'ultimo
trimestre dell'anno, l'anticipazione e'  effettuata  nel  primo  mese
dell'anno successivo ed e' compensata nel  corso  del  medesimo  anno
contabile.
                               Art. 27 

            Semplificazione in materia di procedura CIPE 
                     e concessioni autostradali 

  1. Il comma 5 dell'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre  2003,
n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2004,
n. 47, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «5. Il concessionario formula al concedente, entro il 15 ottobre di
ogni anno, la proposta di variazioni tariffarie che intende applicare
nonche' la componente investimenti dei parametri X  e  K  relativi  a
ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Con  decreto  motivato  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottarsi  entro  il  15
dicembre, sono approvate  o  rigettate  le  variazioni  proposte.  Il
decreto motivato puo' riguardare esclusivamente le verifiche relative
alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e  dei
relativi conteggi, nonche' alla  sussistenza  di  gravi  inadempienze
delle disposizioni previste  dalla  convenzione  e  che  siano  state
formalmente  contestate  dal  concessionario  entro  il   30   giugno
precedente.». 
  2. All'articolo 169-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, terzo  periodo,  le  parole:  «Dipartimento  per  la
programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri»
sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la programmazione e
il  coordinamento  della  politica  economica  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri» e, dopo  il  terzo  periodo  e'  inserito  il
seguente: «Il Dipartimento per la programmazione e  il  coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio dei  Ministri
si pronuncia entro sessanta giorni, decorsi infruttuosamente i  quali
il decreto puo' essere comunque adottato»; 
  b) al comma 3 e' aggiunto, in fine il seguente periodo: «In caso di
criticita' procedurali,  tali  da  non  consentire  il  rispetto  del
predetto termine di trenta giorni  per  l'adozione  del  decreto,  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al  Consiglio
dei Ministri per le conseguenti determinazioni.».

Titolo II

SEMPLIFICAZIONI

Capo I

Misure per la semplificazione amministrativa

                               Art. 28 

               Indennizzo da ritardo nella conclusione 
                          del procedimento 

  1.  La  pubblica  amministrazione  procedente   o,   in   caso   di
procedimenti  in  cui  intervengono  piu'   amministrazioni,   quella
responsabile del ritardo e i soggetti di cui  all'articolo  1,  comma
1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del
termine di conclusione del procedimento  amministrativo  iniziato  ad
istanza di parte, per il quale sussiste  l'obbligo  di  pronunziarsi,
con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e  dei  concorsi
pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di  indennizzo  per
il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di  ritardo
con decorrenza dalla data di scadenza del termine  del  procedimento,
comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro. 
  2. Al  fine  di  ottenere  l'indennizzo,  l'istante  e'  tenuto  ad
azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis,
della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio  di  venti  giorni
dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel  caso
di   procedimenti   in   cui   intervengono   piu'   amministrazioni,
l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la
trasmette  tempestivamente  al  titolare   del   potere   sostitutivo
dell'amministrazione responsabile del  ritardo.  I  soggetti  di  cui
all'articolo 1, comma 1-ter, della medesima legge individuano  a  tal
fine il responsabile del potere sostitutivo. 
  3. Nel caso in cui anche il titolare  del  potere  sostitutivo  non
emani il provvedimento nel  termine  di  cui  all'articolo  2,  comma
9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, o non liquidi  l'indennizzo
maturato fino alla data della medesima  liquidazione  l'istante  puo'
proporre ricorso ai sensi dell'articolo 117 del codice  del  processo
amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2  luglio
2010, n. 104, e  successive  modificazioni,  oppure,  ricorrendone  i
presupposti, dell'articolo 118 dello stesso codice. 
  4.  Nel  giudizio  di  cui  all'articolo  117  del  codice  di  cui
all'Allegato 1 al decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  e
successive modificazioni, puo' proporsi,  congiuntamente  al  ricorso
avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo. In tal  caso,
anche tale domanda  e'  trattata  con  rito  camerale  e  decisa  con
sentenza in forma semplificata. 
  5.  Nei  ricorsi  di  cui  al  comma  3,  nonche'  nei  giudizi  di
opposizione  e  in  quelli  di  appello  conseguenti,  il  contributo
unificato e' ridotto alla meta' e  confluisce  nel  capitolo  di  cui
all'articolo 37, comma 10, secondo periodo del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni. 
  6. Se il ricorso e'  dichiarato  inammissibile  o  e'  respinto  in
relazione  all'inammissibilita'   o   alla   manifesta   infondatezza
dell'istanza che ha dato  avvio  al  procedimento,  il  giudice,  con
pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente  a  pagare
in favore del resistente una somma da due volte a  quattro  volte  il
contributo unificato. 
  7. La  pronuncia  di  condanna  a  carico  dell'amministrazione  e'
comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l'ha pronunciata,
alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica
amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei  Conti  per
le  valutazioni  di  competenza,  nonche'  al  titolare   dell'azione
disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento
amministrativo. 
  8.  Nella  comunicazione  di  avvio  del   procedimento   e   nelle
informazioni sul procedimento pubblicate ai  sensi  dell'articolo  35
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' fatta  menzione  del
diritto all'indennizzo, nonche' delle modalita'  e  dei  termini  per
conseguirlo, e sono altresi' indicati il soggetto cui  e'  attribuito
il  potere  sostitutivo  e  i  termini  a  questo  assegnati  per  la
conclusione del procedimento. 
  9. All'articolo  2-bis  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive modificazioni, dopo il comma 1 e'  inserito  il  seguente:
«1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle
ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in  caso  di
inosservanza del termine di conclusione del procedimento  ad  istanza
di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi,  l'istante
ha diritto di  ottenere  un  indennizzo  per  il  mero  ritardo  alle
condizioni e con le modalita' stabilite dalla  legge  o,  sulla  base
della legge, da un regolamento emanato  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In  tal  caso  le  somme
corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo  sono  detratte
dal risarcimento». 
  10. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano,  in  via
sperimentale e dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto,  ai  procedimenti  amministrativi
relativi all'avvio e all'esercizio dell'attivita' di impresa iniziati
successivamente alla medesima data di entrata in vigore. 
  11. Gli oneri derivanti  dall'applicazione  del  presente  articolo
restano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio di  ciascuna
amministrazione interessata. 
  12. Decorsi diciotto mesi dall'entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto  e  sulla  base  del  monitoraggio
relativo alla sua applicazione,  con  regolamento  emanato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta  del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni, sono stabiliti la conferma,  la  rimodulazione,  anche
con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la  cessazione
delle disposizioni del presente articolo,  nonche'  eventualmente  il
termine a decorrere dal quale  le  disposizioni  ivi  contenute  sono
applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi
da quelli individuati al comma 10 del presente articolo.
                               Art. 29 

               Data unica di efficacia degli obblighi 

  1. Gli atti normativi del  Governo  e  gli  atti  amministrativi  a
carattere generale delle  amministrazioni  dello  Stato,  degli  enti
pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, fissano la  data  di  decorrenza  dell'efficacia
degli obblighi amministrativi introdotti  a  carico  di  cittadini  e
imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in
vigore,  fatta  salva  la  sussistenza  di  particolari  esigenze  di
celerita' dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessita'  di
dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea. 
  2. Per obbligo amministrativo ai  sensi  del  comma  1  si  intende
qualunque   adempimento,    comportante    raccolta,    elaborazione,
trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti,
cui cittadini e imprese sono  tenuti  nei  confronti  della  pubblica
amministrazione. 
  3. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,
dopo il comma 1 e' inserito  il  seguente:  «1-bis.  Il  responsabile
della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul  sito
istituzionale  uno  scadenzario  con  l'indicazione  delle  date   di
efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo  comunica
tempestivamente  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  per  la
pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita  sezione
del sito istituzionale. L'inosservanza del  presente  comma  comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.». 
  4. Entro 90 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, con uno o piu' decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione, sono determinate  le  modalita'  di  applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-bis,  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal comma 3  del  presente
articolo. 
  5. Il comma 1 del presente articolo ha efficacia a decorrere dal  2
luglio 2013.
                             Art. 29-bis 

Disposizioni  transitorie  in  materia  di  incompatibilita'  di  cui
  all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 14  settembre  2011,  n.
  148 

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, primo  periodo,
del  decreto-legge  13  agosto  2011,   n.   138,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,  non  si
applicano alle cariche elettive di  natura  monocratica  relative  ad
organi di governo di enti pubblici territoriali con  popolazione  tra
5.000 e 20.000 abitanti, le cui  elezioni  sono  state  svolte  prima
della data di entrata in vigore del medesimo decreto.
                             Art. 29-ter 

       Disposizioni transitorie in materia di incompatibilita' 
         di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 

  1. In sede di prima applicazione, con  riguardo  ai  casi  previsti
dalle disposizioni di cui ai capi V e VI del  decreto  legislativo  8
aprile 2013, n. 39, gli incarichi conferiti e i  contratti  stipulati
prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del   medesimo   decreto
legislativo in conformita' alla normativa vigente prima della  stessa
data, non hanno effetto come  causa  di  incompatibilita'  fino  alla
scadenza gia' stabilita per i medesimi incarichi e contratti.
                               Art. 30 

                 Semplificazioni in materia edilizia 

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22,  comma  6,  del
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001,  n.  380,  al  medesimo  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    0a) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
  «Art. 2-bis (L) (Deroghe in  materia  di  limiti  di  distanza  tra
fabbricati). - 1. Ferma restando la competenza statale in materia  di
ordinamento civile con riferimento al diritto di  proprieta'  e  alle
connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative,  le
regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono
prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni  derogatorie
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e
possono  dettare  disposizioni  sugli   spazi   da   destinare   agli
insediamenti residenziali, a quelli produttivi,  a  quelli  riservati
alle attivita' collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della
definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque  funzionali
a  un  assetto  complessivo  e  unitario   o   di   specifiche   aree
territoriali»; 
  a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, le  parole:
«e sagoma»  sono  soppresse  e  dopo  la  parola  «antisismica»  sono
aggiunte le seguenti: «nonche' quelli volti al ripristino di edifici,
o parti di essi, eventualmente crollati  o  demoliti,  attraverso  la
loro ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la  preesistente
consistenza.  Rimane  fermo  che,  con  riferimento   agli   immobili
sottoposti a vincoli ai sensi  del  decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione
e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati  o
demoliti  costituiscono  interventi  di   ristrutturazione   edilizia
soltanto  ove  sia  rispettata  la  medesima   sagoma   dell'edificio
preesistente.»; 
  b) all'articolo 6, al comma 4,  al  primo  periodo,  le  parole  da
«dichiara preliminarmente» a «e che» sono soppresse; 
  c) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: «della  sagoma,»
sono  soppresse;  dopo  le   parole   «comportino   mutamenti   della
destinazione  d'uso»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  nonche'  gli
interventi che comportino  modificazioni  della  sagoma  di  immobili
sottoposti a vincoli ai sensi  del  decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42 e successive modificazioni». 
  d) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il comma 8, e' sostituito dal seguente: «8. Decorso  inutilmente
il termine  per  l'adozione  del  provvedimento  conclusivo,  ove  il
dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia  opposto  motivato
diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il
silenzio-assenso, fatti  salvi  i  casi  in  cui  sussistano  vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali  si  applicano  le
disposizioni di cui al comma 9.»; 
  2) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9. Qualora l'immobile oggetto  dell'intervento  sia  sottoposto  a
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di  cui  al
comma 6 decorre  dal  rilascio  del  relativo  atto  di  assenso,  il
procedimento e' concluso con l'adozione di un provvedimento  espresso
e si applica quanto previsto dall'articolo 2  della  legge  7  agosto
1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni.  In  caso  di  diniego
dell'atto  di  assenso,  eventualmente  acquisito  in  conferenza  di
servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento  finale,
la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta.
Il  responsabile  del  procedimento  trasmette  al   richiedente   il
provvedimento di diniego dell'atto di  assenso  entro  cinque  giorni
dalla data in cui e' acquisito agli atti, con le indicazioni  di  cui
all'articolo 3, comma  4,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
successive modificazioni.  Per  gli  immobili  sottoposti  a  vincolo
paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo  146,  comma
9, del decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  e  successive
modificazioni.»; 
      3) il comma 10 e' abrogato; 
    e) all'articolo 22, comma 2, dopo le  parole:  «non  alterano  la
sagoma dell'edificio» sono aggiunte le seguenti: «qualora  sottoposto
a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42  e
successive modificazioni,»; 
    f) nel capo III del titolo II, dopo l'articolo 23, e' aggiunto il
seguente: 
  «Art.  23-bis   (Autorizzazioni   preliminari   alla   segnalazione
certificata di inizio attivita' e alla comunicazione dell'inizio  dei
lavori). - 1.  Nei  casi  in  cui  si  applica  la  disciplina  della
segnalazione certificata di inizio attivita' di cui  all'articolo  19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima  della  presentazione  della
segnalazione, l'interessato puo' richiedere allo sportello  unico  di
provvedere all'acquisizione di tutti gli atti  di  assenso,  comunque
denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza
di acquisizione dei medesimi atti  di  assenso  contestualmente  alla
segnalazione.   Lo   sportello   unico    comunica    tempestivamente
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli  atti  di  assenso.  Se
tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui  all'articolo
20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del  medesimo
articolo. 
  2.  In  caso  di  presentazione  contestuale   della   segnalazione
certificata di inizio attivita' e  dell'istanza  di  acquisizione  di
tutti  gli  atti  di  assenso,  comunque  denominati,  necessari  per
l'intervento edilizio, l'interessato puo' dare inizio ai lavori  solo
dopo la comunicazione da parte dello  sportello  unico  dell'avvenuta
acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della
conferenza di servizi. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano  anche  alla
comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma  2,
qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per  la
realizzazione dell'intervento edilizio. 
  4. All'interno delle  zone  omogenee  A)  di  cui  al  decreto  del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,  n.  1444,  e  in  quelle
equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle
leggi  regionali,   i   comuni   devono   individuare   con   propria
deliberazione, da adottare entro il 30 giugno  2014,  le  aree  nelle
quali non  e'  applicabile  la  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita' per  interventi  di  demolizione  e  ricostruzione,  o  per
varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma.
Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso
tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai
sensi della normativa vigente,  la  deliberazione  di  cui  al  primo
periodo e' adottata da un Commissario  nominato  dal  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne alle zone
omogenee A) e a quelle equipollenti di  cui  al  primo  periodo,  gli
interventi cui e' applicabile la segnalazione certificata  di  inizio
attivita' non possono in ogni  caso  avere  inizio  prima  che  siano
decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione.
Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo  periodo
e comunque in sua assenza, non trova  applicazione  per  le  predette
zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attivita'  con
modifica della sagoma»; 
    g) all'articolo 24, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis. Il certificato di agibilita' puo' essere richiesto anche: 
  a) per  singoli  edifici  o  singole  porzioni  della  costruzione,
purche' funzionalmente autonomi, qualora  siano  state  realizzate  e
collaudate le opere di urbanizzazione  primaria  relative  all'intero
intervento edilizio e siano state completate e  collaudate  le  parti
strutturali connesse, nonche' collaudati e certificati  gli  impianti
relativi alle parti comuni; 
  b) per singole  unita'  immobiliari,  purche'  siano  completate  e
collaudate le  opere  strutturali  connesse,  siano  certificati  gli
impianti  e  siano  completate  le  parti  comuni  e  le   opere   di
urbanizzazione primaria dichiarate funzionali  rispetto  all'edificio
oggetto di agibilita' parziale». 
  4-ter (soppresso); 
    h) all'articolo 25, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 
  «5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi  del  comma
1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione  di
cui al comma 3,  lettere  a),  b)  e  d),  del  presente  articolo  e
all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta  la  dichiarazione  del
direttore dei lavori o, qualora non nominato,  di  un  professionista
abilitato, con la quale  si  attesta  la  conformita'  dell'opera  al
progetto presentato e la sua  agibilita',  corredata  dalla  seguente
documentazione: 
  a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico
provvede a trasmettere al catasto; 
  b)  dichiarazione  dell'impresa  installatrice   che   attesta   la
conformita' degli impianti installati negli edifici  alle  condizioni
di  sicurezza,  igiene,  salubrita',  risparmio  energetico  valutate
secondo la normativa vigente. 
  5-ter. Le Regioni a statuto ordinario  disciplinano  con  legge  le
modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e
per l'effettuazione dei controlli.». 
  2. (soppresso). 
  3. Salva diversa disciplina  regionale,  previa  comunicazione  del
soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di  inizio
e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15  del  decreto  del
Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, come  indicati
nei   titoli   abilitativi   rilasciati    o    comunque    formatisi
antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto,  purche'
i  suddetti  termini  non  siano  gia'  decorsi  al   momento   della
comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi  non
risultino   in   contrasto,   al    momento    della    comunicazione
dell'interessato,  con  nuovi  strumenti  urbanistici   approvati   o
adottati. 
  3-bis. Il termine di validita' nonche' i termini di inizio  e  fine
lavori  nell'ambito  delle  convenzioni  di  lottizzazione   di   cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942,  n.  1150,  ovvero  degli
accordi similari  comunque  nominati  dalla  legislazione  regionale,
stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni. 
  4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle  denunce
di  inizio  attivita'  e  alle  segnalazioni  certificate  di  inizio
attivita' presentate entro lo stesso termine. 
  5. Dall'attuazione dei commi 3 e 4  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  5-bis.  I  destinatari  degli  atti  amministrativi  relativi  alle
attivita' ricomprese nell'articolo 7, comma 9, della legge 1°  agosto
2002,  n.  166,  effettuate  dal  Servizio  tecnico  centrale   della
Presidenza  del  Consiglio  superiore  dei  lavori   pubblici,   gia'
rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento di  cui  al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre
2012, n. 267, sono tenuti al versamento, entro  il  30  giugno  2014,
dell'aliquota percentuale dell'importo totale di cui  all'allegato  I
annesso  allo  stesso  regolamento,  corrispondente  ai   giorni   di
validita' degli atti amministrativi rilasciati,  nonche'  all'importo
totale, nei casi in  cui  tali  atti  non  prevedano  un  termine  di
scadenza. 
  5-ter. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  potendo
prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche
aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree
dove possano insediarsi attivita' produttive e commerciali». 
  5-quater. All'articolo 15 della legge 11 novembre 2011, n. 180,  le
parole: «con posa in opera» sono soppresse. 
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
                             Art. 30-bis 

                 Semplificazioni in materia agricola 

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «Per
la  vendita  al  dettaglio   esercitata   su   superfici   all'aperto
nell'ambito dell'azienda agricola, nonche' per la vendita  esercitata
in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a  carattere  religioso,
benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non
e' richiesta la comunicazione di inizio attivita'»; 
  b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. La vendita diretta mediante il commercio  elettronico  puo'
essere iniziata  contestualmente  all'invio  della  comunicazione  al
comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione»; 
    c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
  «8-bis. In conformita'  a  quanto  previsto  dall'articolo  34  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  nell'ambito  dell'esercizio
della vendita diretta e' consentito il consumo immediato dei prodotti
oggetto  di  vendita,  utilizzando  i  locali  e  gli  arredi   nella
disponibilita'  dell'imprenditore  agricolo,  con  l'esclusione   del
servizio assistito  di  somministrazione  e  con  l'osservanza  delle
prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario. 
  8-ter. L'attivita' di vendita  diretta  dei  prodotti  agricoli  ai
sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso
dei locali ove si svolge la vendita e puo' esercitarsi  su  tutto  il
territorio comunale  a  prescindere  dalla  destinazione  urbanistica
della zona in cui sono ubicati i locali a cio' destinati».
                               Art. 31 

                 Semplificazioni in materia di DURC 

  1. All'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7  maggio  2012,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio  2012,  n.
94, le parole: «di cui all'articolo 1, comma  1175,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse. 
  1-bis. In caso  di  lavori  privati  di  manutenzione  in  edilizia
realizzati senza ricorso  a  imprese  direttamente  in  economia  dal
proprietario dell'immobile, non sussiste  l'obbligo  della  richiesta
del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) agli  istituti
o agli enti abilitati al rilascio. 
  2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 38, comma 3, le parole da: «resta  fermo»  fino  a:
«successive  modificazioni  e  integrazioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «resta fermo per le stazioni  appaltanti  e  per  gli  enti
aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico  di
regolarita' contributiva»; 
  b) all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni  rese  nell'ambito
dell'appalto o del  subappalto,  la  stazione  appaltante  acquisisce
d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva in corso  di
validita' relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.». 
  3. Nei contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture,  nelle
ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo,  in  caso  di
ottenimento da parte dei soggetti di cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera b), del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarita'
contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa
a uno o piu' soggetti  impiegati  nell'esecuzione  del  contratto,  i
medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  b),  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del  2010  trattengono
dal    certificato    di    pagamento    l'importo     corrispondente
all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per  le  inadempienze
accertate  mediante  il  DURC  e'  disposto  dai  soggetti   di   cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207 del 2010 direttamente  agli  enti  previdenziali  e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 
  4. Nei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,  i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
207, acquisiscono d'ufficio,  attraverso  strumenti  informatici,  il
documento unico  di  regolarita'  contributiva  (DURC)  in  corso  di
validita': 
  a) per la verifica  della  dichiarazione  sostitutiva  relativa  al
requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera  i),  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
  b) per l'aggiudicazione del contratto ai  sensi  dell'articolo  11,
comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
  c) per la stipula del contratto; 
  d) per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori  o  delle
prestazioni relative a servizi e forniture; 
  e) per il certificato  di  collaudo,  il  certificato  di  regolare
esecuzione, il certificato di verifica di conformita', l'attestazione
di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale. 
  5. Il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato
per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha  validita'
di centoventi giorni dalla data  del  rilascio.  I  soggetti  di  cui
all'articolo 3, comma 1,  lettera  b),  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,
utilizzano il DURC in corso di validita', acquisito per l'ipotesi  di
cui al comma 4, lettera a),  del  presente  articolo,  anche  per  le
ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo  comma  nonche'  per
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi  da  quelli
per i quali e' stato espressamente acquisito.  Dopo  la  stipula  del
contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010  acquisiscono
il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzano per  le  finalita'  di
cui al comma 4, lettere  d)  ed  e),  del  presente  articolo,  fatta
eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale e'  in  ogni
caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC. 
  6. Nei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,  i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
207,  acquisiscono  d'ufficio  il  documento  unico  di   regolarita'
contributiva (DURC) in corso di validita' relativo ai  subappaltatori
ai fini del rilascio dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  118,
comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163, nonche' nei casi previsti al comma 4,  lettere  d)  ed  e),  del
presente articolo. 
  7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  ai  fini
della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono
essere corredati dal  documento  unico  di  regolarita'  contributiva
(DURC) anche in formato elettronico. 
  8. Ai fini della verifica per il rilascio del  documento  unico  di
regolarita' contributiva (DURC), in caso di  mancanza  dei  requisiti
per il rilascio di tale documento  gli  Enti  preposti  al  rilascio,
prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento  gia'
rilasciato,  invitano  l'interessato,  mediante   posta   elettronica
certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del  consulente  del
lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della  legge
11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un
termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente  le
cause della irregolarita'. 
  8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi,  ausili
finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi  quelli
di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali  e'  prevista
l'acquisizione  del  documento  unico  di  regolarita'   contributiva
(DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma  3  del  presente
articolo. 
  8-ter.  Ai  fini  della  fruizione   dei   benefici   normativi   e
contributivi in materia  di  lavoro  e  legislazione  sociale  e  per
finanziamenti e  sovvenzioni  previsti  dalla  normativa  dell'Unione
europea, statale e  regionale,  il  documento  unico  di  regolarita'
contributiva (DURC) ha validita' di centoventi giorni dalla data  del
rilascio. 
  8-quater. Ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i  settori
ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo  finalizzate  alla
realizzazione    di    investimenti    produttivi,    le    pubbliche
amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali  gestori
pubblici  o  privati  dell'intervento  interessato  sono   tenute   a
verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarita'
contributiva del  beneficiario,  acquisendo  d'ufficio  il  documento
unico di regolarita' contributiva (DURC). 
  8-quinquies. La concessione delle  agevolazioni  di  cui  al  comma
8-quater e' disposta in presenza di un documento unico di regolarita'
contributiva (DURC) rilasciato in data  non  anteriore  a  centoventi
giorni dalla data del rilascio. 
  8-sexies. Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al  comma
5, primo periodo, si applica anche ai lavori  edili  per  i  soggetti
privati. 
  8-septies. L'esercizio dell'attivita' d'impresa di  spedizione  non
e' soggetto a licenza di pubblica sicurezza e ai relativi controlli.
                               Art. 32 

               Semplificazione di adempimenti formali 
                        in materia di lavoro 

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    0a) all'articolo 3, il comma 12-bis e' sostituito dal seguente: 
  «12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla  legge  11  agosto
1991, n. 266, dei  volontari  che  effettuano  servizio  civile,  dei
soggetti che prestano la propria attivita', spontaneamente e a titolo
gratuito o con mero rimborso di spese, in favore  delle  associazioni
di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000,  n.  383,  e
delle associazioni sportive dilettantistiche di  cui  alla  legge  16
dicembre 1991, n. 398, e all'articolo  90  della  legge  27  dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, nonche'  nei  confronti  di
tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma  1,  lettera  m),  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi
tra i soggetti e le  associazioni  o  gli  enti  di  servizio  civile
possono essere individuate le modalita' di attuazione della tutela di
cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui  al  primo  periodo
svolga la sua prestazione nell'ambito di  una  organizzazione  di  un
datore di lavoro, questi e' tenuto a fornire al soggetto  dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei  quali
e' chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e  di  emergenza
adottate in relazione alla sua attivita'. Egli e' altresi' tenuto  ad
adottare le misure utili a eliminare o, ove cio' non  sia  possibile,
ridurre al minimo i rischi da interferenze  tra  la  prestazione  del
soggetto e altre attivita' che si svolgano nell'ambito della medesima
organizzazione»; 
  0b) all'articolo 6, comma 8, lettera g), la parola:  «definire»  e'
sostituita dalle seguenti: «discutere in ordine ai» e dopo le parole:
«con decreto del  Presidente  della  Repubblica,»  sono  aggiunte  le
seguenti: «su proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,»; 
  a) all'articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti: 
  «3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione  e  il
coordinamento di cui al comma 2, elaborando  un  unico  documento  di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate  per  eliminare
o, ove  cio'  non  e'  possibile,  ridurre  al  minimo  i  rischi  da
interferenze  ovvero  individuando,  limitatamente  ai   settori   di
attivita' a basso rischio di infortuni e  malattie  professionali  di
cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento  sia  all'attivita'
del datore di lavoro  committente  sia  alle  attivita'  dell'impresa
appaltatrice e dei lavoratori autonomi,  un  proprio  incaricato,  in
possesso  di  formazione,  esperienza  e  competenza   professionali,
adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonche' di
periodico aggiornamento e  di  conoscenza  diretta  dell'ambiente  di
lavoro, per sovrintendere a tali  cooperazione  e  coordinamento.  In
caso di redazione del documento esso  e'  allegato  al  contratto  di
appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione
dei  lavori,  servizi  e  forniture.  A   tali   dati   accedono   il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori  comparativamente  piu'
rappresentative    a    livello    nazionale.     Dell'individuazione
dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve
essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o  di  opera.
Le disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano  ai  rischi
specifici propri dell'attivita'  delle  imprese  appaltatrici  o  dei
singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione  del  codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale  documento
e' redatto, ai fini  dell'affidamento  del  contratto,  dal  soggetto
titolare del potere decisionale e di  spesa  relativo  alla  gestione
dello specifico appalto. 
  3-bis. Ferme restando le disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2,
l'obbligo di cui al comma 3 non  si  applica  ai  servizi  di  natura
intellettuale, alle mere forniture di materiali  o  attrezzature,  ai
lavori  o  servizi  la  cui  durata  non  e'   superiore   a   cinque
uomini-giorno, sempre che essi non comportino  rischi  derivanti  dal
rischio di incendio di livello elevato,  ai  sensi  del  decreto  del
Ministro dell'interno  10  marzo  1998,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7  aprile  1998,  o
dallo svolgimento di attivita'  in  ambienti  confinati,  di  cui  al
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
settembre 2011, n. 177,  o  dalla  presenza  di  agenti  cancerogeni,
mutageni o biologici, di amianto o di  atmosfere  esplosive  o  dalla
presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI  del  presente
decreto. Ai fini del presente comma,  per  uomini-giorno  si  intende
l'entita' presunta dei  lavori,  servizi  e  forniture  rappresentata
dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei
lavori, servizi o  forniture  considerata  con  riferimento  all'arco
temporale di un anno dall'inizio dei lavori.»; 
    a-bis) all'articolo 27, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Con  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  di   cui
all'articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori,  ivi
compresi  i  settori  della  sanificazione  del   tessile   e   dello
strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione  di
un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi,
con riferimento alla tutela della  salute  e  sicurezza  sul  lavoro,
fondato  sulla  base  della  specifica   esperienza,   competenza   e
conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi  mirati,  e
sulla base delle attivita' di cui all'articolo 21, comma  2,  nonche'
sull'applicazione   di   determinati    standard    contrattuali    e
organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione  agli
appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati  ai  sensi
del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10  settembre  2003,
n. 276, e successive modificazioni»; 
    b) all'articolo 29: 
  1) ai commi 5 e 6 sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando
quanto previsto al comma 6-ter,»; 
  2) dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti: 
  «6-ter. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della  Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro  e  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
individuati settori di attivita'  a  basso  rischio  di  infortuni  e
malattie professionali, sulla base di criteri e parametri  oggettivi,
desunti  dagli  indici  infortunistici  dell'INAIL  e  relativi  alle
malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda.
Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il
quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di  lavoro  delle
aziende  che  operano  nei  settori  di  attivita'  a  basso  rischio
infortunistico possono dimostrare di aver effettuato  la  valutazione
dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta
ferma  la  facolta'  delle  aziende  di   utilizzare   le   procedure
standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo. 
  6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma  6-ter  per  le  aziende  di  cui  al  medesimo  comma  trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.»; 
  b-bis). All'articolo 31, comma 1,  dopo  le  parole:  «servizio  di
prevenzione    e    protezione»    e'    inserita    la     seguente:
«prioritariamente»; 
  c) all'articolo 32, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
  «5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal
presente  decreto  legislativo,  in  cui  i  contenuti  dei  percorsi
formativi si sovrappongano, in tutto o in parte,  a  quelli  previsti
per il responsabile e per gli  addetti  del  servizio  prevenzione  e
protezione, e' riconosciuto credito formativo  per  la  durata  ed  i
contenuti  della  formazione  e   dell'aggiornamento   corrispondenti
erogati. Le modalita' di riconoscimento del  credito  formativo  e  i
modelli per mezzo dei quali e' documentata l'avvenuta formazione sono
individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita  la
Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti
di istruzione e universitari provvedono  a  rilasciare  agli  allievi
equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  lettera
a), e dell'articolo 37, comma  1,  lettere  a)  e  b),  del  presente
decreto,  gli  attestati  di  avvenuta  formazione  sulla  salute   e
sicurezza sul lavoro»; 
    d) all'articolo 37, dopo il comma 14 e' inserito il seguente: 
  «14-bis. In tutti i casi di formazione ed  aggiornamento,  previsti
dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti,  lavoratori
e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui  i  contenuti
dei percorsi formativi si sovrappongano, in  tutto  o  in  parte,  e'
riconosciuto il credito formativo per la durata  e  per  i  contenuti
della formazione  e  dell'aggiornamento  corrispondenti  erogati.  Le
modalita' di riconoscimento del credito formativo  e  i  modelli  per
mezzo dei quali e' documentata l'avvenuta formazione sono individuati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita  la  Commissione
consultiva  permanente  di  cui  all'articolo  6.  Gli  istituti   di
istruzione  e  universitari  provvedono  a  rilasciare  agli  allievi
equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  lettera
a), e dell'articolo 37, comma  1,  lettere  a)  e  b),  del  presente
decreto,  gli  attestati  di  avvenuta  formazione  sulla  salute   e
sicurezza sul lavoro»; 
    e) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  67  (Notifiche  all'organo  di  vigilanza   competente   per
territorio). - 1. In  caso  di  costruzione  e  di  realizzazione  di
edifici o locali da adibire a lavorazioni  industriali,  nonche'  nei
casi di ampliamenti e di  ristrutturazioni  di  quelli  esistenti,  i
relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto  della  normativa
di  settore  e  devono  essere  comunicati  all'organo  di  vigilanza
competente per territorio i seguenti elementi informativi: 
  a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni  e  delle  principali
modalita' di esecuzione delle stesse; 
  b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. 
  2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma  1
nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni  o  delle  attestazioni
presentate allo sportello unico per le attivita'  produttive  con  le
modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente  disposizione,  con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro  per
la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,   sentita   la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono  individuate,  secondo
criteri di semplicita' e  di  comprensibilita',  le  informazioni  da
trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare  per  i
fini di cui al presente articolo. 
  3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma
1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di  vigilanza
competente per territorio  le  informazioni  loro  pervenute  con  le
modalita' indicate dal comma 2. 
  4. L'obbligo di comunicazione di cui  al  comma  1  si  applica  ai
luoghi di  lavoro  ove  e'  prevista  la  presenza  di  piu'  di  tre
lavoratori. 
  5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al  comma
2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.»; 
    f) all'articolo 71, il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
  «11. Oltre a quanto previsto dal  comma  8,  il  datore  di  lavoro
sottopone le attrezzature di lavoro  riportate  nell'allegato  VII  a
verifiche  periodiche  volte  a  valutarne   l'effettivo   stato   di
conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la  frequenza
indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica  il  datore  di
lavoro  si  avvale  dell'INAIL,  che  vi  provvede  nel  termine   di
quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura.  Una
volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque  giorni  sopra
indicato, il datore di lavoro puo' avvalersi, a  propria  scelta,  di
altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le  modalita'  di
cui al comma 13. Le successive verifiche sono  effettuate  su  libera
scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove cio'  sia  previsto  con
legge  regionale,  dall'ARPA,  o  da  soggetti  pubblici  o   privati
abilitati che vi provvedono secondo le modalita' di cui al comma  13.
Per  l'effettuazione  delle  verifiche  l'INAIL  puo'  avvalersi  del
supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali  redatti
all'esito delle verifiche di cui  al  presente  comma  devono  essere
conservati e tenuti  a  disposizione  dell'organo  di  vigilanza.  Le
verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e
le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore  di
lavoro»; 
  g) all'articolo 88, comma 2, la lettera g-bis) e' sostituita  dalla
seguente: 
  «g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche,
gas, acqua,  condizionamento  e  riscaldamento,  nonche'  ai  piccoli
lavori la cui durata presunta non e' superiore a dieci uomini-giorno,
finalizzati   alla   realizzazione   o   alla   manutenzione    delle
infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai  rischi
di cui all'allegato XI»; 
  g-bis) all'articolo 88, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli
spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni
fieristiche tenendo conto delle particolari  esigenze  connesse  allo
svolgimento delle relative attivita',  individuate  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro della salute, sentita la Commissione  consultiva  permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato  entro
il 31 dicembre 2013»; 
    h) al capo I del titolo IV, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
articolo: 
  «Art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei  o
mobili). - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e con il Ministro della  salute,  da  adottare  sentita  la
Commissione consultiva permanente  per  la  salute  e  sicurezza  sul
lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la  redazione  del
piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera
h), del piano di sicurezza e di  coordinamento  di  cui  all'articolo
100, comma 1, e del fascicolo  dell'opera  di  cui  all'articolo  91,
comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.»; 
  i) all'articolo 225, comma 8, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  «Tale  comunicazione  puo'   essere   effettuata   in   via
telematica, anche  per  mezzo  degli  organismi  paritetici  o  delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»; 
  l) all'articolo 240, comma 3, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  «Tale  comunicazione  puo'   essere   effettuata   in   via
telematica, anche  per  mezzo  degli  organismi  paritetici  o  delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»; 
  m) all'articolo 250, comma 1, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Tale notifica puo' essere  effettuata  in  via  telematica,
anche per mezzo degli organismi  paritetici  o  delle  organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro.»; 
  n) all'articolo 277, comma 2, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  «Tale  comunicazione  puo'   essere   effettuata   in   via
telematica, anche  per  mezzo  degli  organismi  paritetici  o  delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.». 
  2. I decreti di cui agli articoli 29, comma 6-ter  e  104-bis,  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  introdotti  dal  comma  1,
lettere  b),  ed   h),   del   presente   articolo   sono   adottati,
rispettivamente, entro novanta giorni e sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Dall'attuazione della disposizione di cui al  comma  1,  lettera
f), del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori  oneri
per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate adempiono  ai
compiti derivanti dalla medesima disposizione con le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  4. Dopo il comma 2  dell'articolo  131  del  codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e con il Ministro  della  salute,  sentita  la  Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza  sul  lavoro,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
individuati modelli  semplificati  per  la  redazione  del  piano  di
sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento  di  cui
al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi». 
  5. Il decreto previsto dal  comma  4  e'  adottato  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  6.  Al  testo  unico   delle   disposizioni   per   l'assicurazione
obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   e   le   malattie
professionali di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  30
giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) l'articolo 54 e' abrogato a decorrere dal centottantesimo giorno
successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.
81; 
  b) all'articolo 56: 
      1) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  «A   decorrere   dal   1°   gennaio   2014,    l'INAIL    trasmette
telematicamente, mediante il Sistema  informativo  nazionale  per  la
prevenzione  nei  luoghi  di  lavoro,  alle  autorita'  di   pubblica
sicurezza, alle aziende sanitarie locali,  alle  autorita'  portuali,
marittime e consolari, alle direzioni territoriali del  lavoro  e  ai
corrispondenti  uffici  della  Regione  siciliana  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano  competenti  per  territorio  i  dati
relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con
prognosi superiore a trenta giorni»; 
  2) al secondo comma, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Nel piu'
breve tempo possibile, e in ogni  caso  entro  quattro  giorni  dalla
presa visione, mediante accesso  alla  banca  dati  INAIL,  dei  dati
relativi alle  denunce  di  infortuni  di  cui  al  primo  comma,  la
direzione territoriale del lavoro  -  settore  ispezione  del  lavoro
procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite  o
dell'INAIL, ad un'inchiesta al fine di accertare:»; 
  3) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: 
  «Agli adempimenti di cui al presente articolo si  provvede  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.». 
  7. Le modalita' di comunicazione previste dalle disposizioni di cui
al comma 6  si  applicano  a  decorrere  dal  centottantesimo  giorno
successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.
81, e successive modificazioni, che definisce le regole tecniche  per
la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale
per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro. 
  7-bis. All'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Il prezzo piu' basso e' determinato al  netto  delle  spese
relative al costo del  personale,  valutato  sulla  base  dei  minimi
salariali  definiti  dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  di
settore  tra  le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori   e   le
organizzazioni   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive  previste
dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di
adempimento alle disposizioni in materia di salute  e  sicurezza  nei
luoghi di lavoro». 
  7-ter. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il  pagamento
dei contributi previdenziali e  assicurativi  in  misura  ridotta  e'
riconosciuto anche alle cooperative e relativi  consorzi  di  cui  al
comma 1 dell'articolo 2 della legge  15  giugno  1984,  n.  240,  non
operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura  proporzionale
alla quantita' di prodotto coltivato  o  allevato  dai  propri  soci,
anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al
libro V, titolo II, capo II, del codice civile, in zone di montagna o
svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Non si da'
luogo  alla  ripetizione   di   eventuali   versamenti   contributivi
effettuati antecedentemente alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione.
                               Art. 33 

           Semplificazione del procedimento per l'acquisto 
         della cittadinanza per lo straniero nato in Italia 

  1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge  5  febbraio
1992,  n.  91,  all'interessato   non   sono   imputabili   eventuali
inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della  Pubblica
Amministrazione, ed egli puo' dimostrare il  possesso  dei  requisiti
con ogni idonea documentazione. 
  2. Gli ufficiali di stato civile sono tenuti,  nel  corso  dei  sei
mesi precedenti il  compimento  del  diciottesimo  anno  di  eta',  a
comunicare all'interessato, nella sede  di  residenza  quale  risulta
all'ufficio, la possibilita' di esercitare il diritto di cui al comma
2 del citato  articolo  4  della  legge  n.  91  del  1992  entro  il
compimento del diciannovesimo anno di eta'. In mancanza,  il  diritto
puo' essere esercitato anche oltre tale data. 
  2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, gli  uffici  pubblici  coinvolti
nei  procedimenti  di  rilascio  della  cittadinanza  acquisiscono  e
trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici.
                               Art. 34 

Disposizioni  in  materia  di  trasmissione  in  via  telematica  del
  certificato medico di gravidanza indicante  la  data  presunta  del
  parto, del certificato di parto e del certificato  di  interruzione
  di gravidanza 

  1. All'articolo 21 del testo unico delle  disposizioni  legislative
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della  paternita',
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. A decorrere  dal  termine  indicato  nel  comma  2-ter,  il
certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto
deve essere inviato all'Istituto nazionale della  previdenza  sociale
(INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico  del
Servizio sanitario nazionale o con  esso  convenzionato,  secondo  le
modalita' e utilizzando i servizi definiti con decreto del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  entro  sei
mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  disposizione,
utilizzando  il  sistema  di  trasmissione  delle  certificazioni  di
malattia, di cui al decreto del Ministro  della  salute  26  febbraio
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65.»; 
    b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. La trasmissione all'INPS del certificato  di  parto  o  del
certificato di interruzione  di  gravidanza  deve  essere  effettuata
esclusivamente  per  via  telematica   dalla   competente   struttura
sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio  sanitario
nazionale, secondo le modalita' e utilizzando i servizi definiti  con
il decreto interministeriale di cui al comma 1-bis. 
  2-ter. Le modalita' di comunicazione di cui ai commi 1-bis e  2-bis
trovano applicazione a decorrere dal  novantesimo  giorno  successivo
alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale  di  cui
al comma 1-bis. 
  2-quater. Fino alla scadenza del termine  di  cui  al  comma  2-ter
rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare  all'INPS
il certificato medico di gravidanza indicante la  data  presunta  del
parto, a sensi del comma  1,  nonche'  la  dichiarazione  sostitutiva
attestante la data del parto, ai sensi  dell'articolo  46  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni». 
  2. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni  di  cui
al comma  1  l'amministrazione  provvede  nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               Art. 35 

                      Misure di semplificazione 
            per le prestazioni lavorative di breve durata 

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.  81,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «13-bis. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi  dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere  delle
competenti  Commissioni  parlamentari  e   sentite   la   Commissione
consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6
del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  nel
rispetto dei livelli generali di tutela  di  cui  alla  normativa  in
materia di salute  e  sicurezza  sul  lavoro  e  fermi  restando  gli
obblighi di cui agli articoli 36 e  37  del  presente  decreto,  sono
definite misure di semplificazione  della  documentazione,  anche  ai
fini dell'inserimento di tale documentazione nel  libretto  formativo
del cittadino, che dimostra l'adempimento  da  parte  del  datore  di
lavoro degli obblighi  di  informazione  e  formazione  previsti  dal
presente decreto in relazione a prestazioni lavorative  regolamentate
dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano  una
permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non  superiore  a
cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento. 
  13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali e del Ministro della salute, adottato  di  concerto
con il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
sentite le Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia  e  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, nel  rispetto  dei  livelli
generali di tutela di cui alla  normativa  in  materia  di  salute  e
sicurezza sul lavoro, sono definite misure di  semplificazione  degli
adempimenti relativi all'informazione,  formazione,  valutazione  dei
rischi  e  sorveglianza  sanitaria  per  le  imprese  agricole,   con
particolare  riferimento  a  lavoratori   a   tempo   determinato   e
stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni». 
  1-bis. All'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Il  rispetto  del
parametro e' considerato al fine della definizione,  da  parte  della
regione, della puntuale applicazione  della  disposizione  recata  in
termini di principio  dal  comma  28  dell'articolo  9  del  presente
decreto».
                               Art. 36 

                  Proroga di consigli di indirizzo 
                     e vigilanza di INPS e INAIL 

  1. Nelle more  del  completamento  del  processo  di  riordino  dei
consigli di  indirizzo  e  vigilanza  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza   sociale   (INPS)   e   dell'istituto    nazionale    per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),  conseguente
alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa e
gestionale,  nonche'  il  rispetto  degli   adempimenti   di   natura
contabile,  economica  e  finanziaria,  i  componenti  dei   medesimi
organismi operanti alla data del 30 aprile 2013  sono  prorogati  nei
rispettivi incarichi fino alla costituzione  dei  nuovi  consigli  di
indirizzo e vigilanza e comunque non oltre il 30 settembre 2013. 
  2.  Gli  obiettivi  di  risparmio  rivenienti   dalle   misure   di
razionalizzazione  organizzativa  dell'INPS  e  dell'INAIL   di   cui
all'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  in
aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 403, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, sono incrementati di  ulteriori  150.000  euro
per l'anno 2013,  per  la  copertura  delle  spese  di  funzionamento
conseguenti alla proroga dei consigli di indirizzo  e  vigilanza  dei
medesimi enti disposta dal presente articolo.
                               Art. 37 

                       Zone a burocrazia zero 

  1. Fermo restando quanto previsto dalle norme  di  liberalizzazione
delle attivita' economiche e di riduzione degli oneri burocratici per
le imprese, le convenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9
febbraio, 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
aprile  2012,  n.  35,  possono  essere  sottoscritte  dai   soggetti
sperimentatori entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto. 
  2. Le attivita' di sperimentazione di cui al citato articolo 12 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono estese a tutto  il  territorio
nazionale, anche ai fini della definizione delle modalita'  operative
per la creazione di un sistema integrato di dati  telematici  tra  le
diverse amministrazioni e i gestori di servizi pubblici e di  servizi
per la pubblica utilita'. 
  3. I soggetti sperimentatori individuano  e  rendono  pubblici  sul
loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di  entrata  in
vigore del  presente  decreto,  i  casi  in  cui  il  rilascio  delle
autorizzazioni di  competenza  e'  sostituito  da  una  comunicazione
dell'interessato. 
  3-bis. Si intendono non sottoposte a controllo tutte  le  attivita'
delle imprese per le quali le  competenti  pubbliche  amministrazioni
non   ritengano   necessarie   l'autorizzazione,   la    segnalazione
certificata di inizio attivita', con o senza asseverazioni, ovvero la
mera  comunicazione.  Le  pubbliche  amministrazioni  sono  tenute  a
pubblicare nel proprio sito  internet  istituzionale  l'elenco  delle
attivita' soggette  a  controllo.  Le  regioni  e  gli  enti  locali,
nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i  propri  ordinamenti
alle disposizioni di cui al presente comma. 
  4. Il Ministero dello sviluppo economico  promuove  l'accesso  alle
informazioni, comprese quelle di cui al comma 3, tramite  il  proprio
sito istituzionale. 
  Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro per
la  pubblica  amministrazione  e  la   semplificazione,   predispone,
altresi', un Piano nazionale  delle  zone  a  burocrazia  zero  e  ne
monitora costantemente l'attuazione pubblicando sul proprio sito  una
relazione trimestrale. 
  5. Le attivita' di cui al comma 2 non sono soggette a  limitazioni,
se non quando sia necessario tutelare i principi  fondamentali  della
Costituzione, la sicurezza, la liberta' e  la  dignita'  dell'uomo  e
l'utilita' sociale, il  rispetto  della  salute,  dell'ambiente,  del
paesaggio e del patrimonio artistico e culturale. 
  6. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
                               Art. 38 

           Disposizioni in materia di prevenzione incendi 

  1. Gli enti e i privati  di  cui  all'articolo  11,  comma  4,  del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,  sono
esentati  dalla  presentazione  dell'istanza   preliminare   di   cui
all'articolo 3 del citato decreto qualora gia' in  possesso  di  atti
abilitativi  riguardanti  anche  la  sussistenza  dei  requisiti   di
sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorita'. 
  2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui  al
medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3
e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data  di  entrata  in
vigore dello stesso.
                               Art. 39 

              Disposizioni in materia di beni culturali 

  1. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo  106,  comma  2,  la  parola:  «soprintendente»  e'
sostituita dalla seguente: «Ministero»; 
  b) all'articolo 146: 
  1) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Qualora
i  lavori  siano  iniziati  nel  quinquennio,   l'autorizzazione   si
considera efficace per tutta la durata degli stessi»; 
  2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «e,  ove  non  sia  reso
entro il termine di novanta giorni dalla  ricezione  degli  atti,  si
considera favorevole» sono sostituite dalle seguenti: «ed e' reso nel
rispetto  delle   previsioni   e   delle   prescrizioni   del   piano
paesaggistico,  entro  il  termine  di  quarantacinque  giorni  dalla
ricezione degli atti, decorsi i  quali  l'amministrazione  competente
provvede sulla domanda di autorizzazione»; 
  3) (soppresso). 
  1-bis. I commi da 24 a 30  dell'articolo  12  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, sono abrogati. 
  1-ter.  Con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali  e  del  turismo,  di  concerto  con  il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti e  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, si provvede alla revisione del regolamento di  cui  al
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 24 settembre
2008, n. 182, prevedendo anche la trasmissione al Consiglio superiore
per i beni culturali e paesaggistici dell'atto di  indirizzo  per  la
societa' Arcus Spa, annualmente emanato con decreto del Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, di  concerto  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Consiglio superiore
per  i  beni  culturali  e  paesaggistici  ha  facolta'  di  proporre
osservazioni  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  dell'atto   di
indirizzo. Lo schema del  decreto  recante  l'atto  di  indirizzo  e'
trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle  Commissioni
parlamentari competenti per materia e per  i  profili  finanziari.  I
pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di  trasmissione.
Decorso tale termine,  il  decreto  puo'  comunque  essere  adottato.
Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               Art. 40 

Riequilibrio finanziario dello stato di previsione  della  spesa  del
  Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 

  1. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2011,  n.  75,
dopo le parole: «Soprintendenze speciali ed autonome,» sono  aggiunte
le seguenti: «nonche' il reintegro  degli  stanziamenti  di  bilancio
dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e  delle
attivita' culturali e del turismo» e dopo le  parole:  «impegni  gia'
presi su  dette  disponibilita'»  sono  aggiunte  le  seguenti  «,  o
versamenti all'entrata del bilancio  dello  Stato,  per  i  quali  il
Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  con  propri
decreti ad apportare le occorrenti variazioni di  bilancio,  ai  fini
della loro riassegnazione, in aggiunta agli ordinari stanziamenti  di
bilancio, allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo per l'attivita' di tutela e
valorizzazione del patrimonio culturale.».  Restano  fermi,  inoltre,
gli obblighi di versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato  di
cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e
successive modificazioni. 
  1-bis. L'articolo 3, comma 6, primo periodo, del  decreto-legge  30
aprile 2010, n. 64, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni, fin
dalla loro trasformazione in soggetti  di  diritto  privato,  non  si
applicano le disposizioni di legge che prevedono  la  stabilizzazione
del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle  norme
in materia di stipulazione  di  contratti  di  lavoro  subordinato  a
termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti.
                               Art. 41 

                 Disposizioni in materia ambientale 

  1. L'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 243 (Gestione delle acque sotterranee emunte). - 1.  Al  fine
di impedire e arrestare l'inquinamento delle  acque  sotterranee  nei
siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa  in
sicurezza e  di  prevenzione  dell'inquinamento  delle  acque,  anche
tramite conterminazione  idraulica  con  emungimento  e  trattamento,
devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili
per eliminare, anche mediante  trattamento  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 242, o isolare le fonti  di  contaminazione  dirette  e
indirette;  in  caso  di  emungimento  e  trattamento   delle   acque
sotterranee  deve  essere  valutata  la   possibilita'   tecnica   di
utilizzazione delle acque emunte nei cicli  produttivi  in  esercizio
nel sito, in conformita' alle finalita' generali e agli obiettivi  di
conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte
terza. 
  2. Il ricorso al barrieramento fisico e' consentito solo  nel  caso
in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi  di  cui
al comma 1 secondo le modalita' dallo stesso previste. 
  3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1  e  2,  l'immissione  di
acque emunte  in  corpi  idrici  superficiali  o  in  fognatura  deve
avvenire  previo  trattamento  depurativo  da  effettuare  presso  un
apposito impianto di trattamento delle acque di falda  o  presso  gli
impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in
esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei. 
  4. Le acque  emunte  convogliate  tramite  un  sistema  stabile  di
collettamento che collega senza soluzione di continuita' il punto  di
prelievo di tali acque con  il  punto  di  immissione  delle  stesse,
previo  trattamento  di  depurazione,  in   corpo   ricettore,   sono
assimilate alle  acque  reflue  industriali  che  provengono  da  uno
scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza. 
  5. In deroga a quanto previsto dal comma 1  dell'articolo  104,  ai
soli  fini  della  bonifica,  e'  ammessa  la  reimmissione,   previo
trattamento, delle acque sotterranee nello stesso  acquifero  da  cui
sono emunte. A tal fine il progetto  di  cui  all'articolo  242  deve
indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche  qualitative
e quantitative delle acque reimmesse, le modalita' di reimmissione  e
le misure di controllo e monitoraggio  della  porzione  di  acquifero
interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche  mediante
reiterati cicli di emungimento, trattamento  e  reimmissione,  e  non
devono contenere  altre  acque  di  scarico  ne'  altre  sostanze  ad
eccezione  di  sostanze  necessarie  per  la  bonifica  espressamente
autorizzate, con particolare riferimento alle quantita'  utilizzabili
e alle modalita' d'impiego. 
  6. Il trattamento delle acque emunte  deve  garantire  un'effettiva
riduzione della massa delle sostanze inquinanti  scaricate  in  corpo
ricettore,  al  fine  di  evitare   il   mero   trasferimento   della
contaminazione presente  nelle  acque  sotterranee  ai  corpi  idrici
superficiali». 
  2. All'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, e successive modificazioni, dopo il  comma  2,  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  di   concerto   con   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n.  161,  adottato  in
attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce  da  scavo  che
provengono da attivita' o  opere  soggette  a  valutazione  d'impatto
ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale.  Il  decreto  di
cui al periodo  precedente  non  si  applica  comunque  alle  ipotesi
disciplinate dall'articolo 109 del presente decreto.». 
  3.  All'articolo  3  del  decreto-legge  25  gennaio  2012,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
costituite  da  una  miscela  eterogenea  di  materiale  di   origine
antropica, quali residui e scarti di produzione e di  consumo,  e  di
terreno, che compone un orizzonte  stratigrafico  specifico  rispetto
alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno
in  un  determinato  sito,  e  utilizzate  per  la  realizzazione  di
riempimenti, di rilevati e di reinterri.»; 
  b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
  «2.  Fatti  salvi  gli  accordi  di  programma  per   la   bonifica
sottoscritti prima della data di entrata  in  vigore  della  presente
disposizione che rispettano le norme in materia di  bonifica  vigenti
al   tempo   della   sottoscrizione,   ai   fini    dell'applicazione
dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto  legislativo
n. 152 del 2006,  le  matrici  materiali  di  riporto  devono  essere
sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali  granulari  ai
sensi dell'articolo  9  del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5
febbraio 1998, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  16  aprile  1998,  n.  88,  ai  fini  delle  metodiche  da
utilizzare  per  escludere  rischi  di  contaminazione  delle   acque
sotterranee e, ove conformi ai limiti del test  di  cessione,  devono
rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in  materia  di
bonifica dei siti contaminati. 
  3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi
ai limiti del test di cessione sono fonti di  contaminazione  e  come
tali devono essere rimosse o devono essere rese  conformi  ai  limiti
del test di cessione tramite operazioni di trattamento che  rimuovano
i contaminanti o  devono  essere  sottoposte  a  messa  in  sicurezza
permanente utilizzando le migliori tecniche  disponibili  e  a  costi
sostenibili  che  consentano  di   utilizzare   l'area   secondo   la
destinazione urbanistica senza rischi per la salute. 
  3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente
a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.». 
  3-bis.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo   49   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali  di  scavo  provenienti
dalle miniere dismesse, o comunque  esaurite,  collocate  all'interno
dei  siti  di  interesse   nazionale,   possono   essere   utilizzati
nell'ambito delle medesime aree minerarie  per  la  realizzazione  di
reinterri,  riempimenti,  rimodellazioni,   rilevati,   miglioramenti
fondiari o viari oppure altre forme  di  ripristini  e  miglioramenti
ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali  materiali,
tenuto  conto  del  valore  di  fondo   naturale,   abbia   accertato
concentrazioni degli inquinanti che si  collocano  al  di  sotto  dei
valori  di  cui  all'allegato  5  alla  parte  quarta   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  in  funzione  della  destinazione
d'uso e qualora risultino conformi ai limiti del test di cessione  da
compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al  decreto  del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998,  e
successive modificazioni. 
  3-ter. Le aree sulle quali insistono i materiali di  cui  al  comma
3-bis, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i  suoli  e
per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini
di tale restituzione, il soggetto interessato comunica  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  i  risultati
della  caratterizzazione,  validati  dall'Agenzia  regionale  per  la
protezione dell'ambiente (ARPA) competente  per  territorio,  che  si
avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici. 
  4.  All'articolo  3,  comma  1,  lettera  e.5),  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  dopo  le  parole
«esigenze meramente temporanee», sono aggiunte le seguenti «ancorche'
siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno  di
strutture  ricettive  all'aperto,  in  conformita'   alla   normativa
regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.». 
  5. All'articolo  1,  comma  359,  primo  periodo,  della  legge  24
dicembre 2012 n. 228, dopo le parole «1, comma 2,» sono  aggiunte  le
seguenti «ed agli articoli 2,», e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole «, se attribuiti, in tutto o  in  parte,  con  il  decreto  di
nomina di cui al comma 358». 
  6.  In  relazione  alla  procedura  di  infrazione  comunitaria  n.
2007/2195, al fine di consentire la semplificazione e l'accelerazione
nell'attuazione degli  interventi  di  adeguamento  del  sistema  dei
rifiuti nella Regione Campania e  di  accelerare  l'attuazione  delle
azioni in corso per il superamento delle  criticita'  della  gestione
del sistema stesso, il Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare nomina con propri decreti uno o piu' commissari
ad acta per provvedere, in via sostitutiva degli Enti  competenti  in
via ordinaria, alla realizzazione e all'avvio  della  gestione  degli
impianti nella Regione, gia' previsti e non ancora realizzati, e  per
le altre iniziative strettamente strumentali e necessarie. I decreti,
adottati sentiti gli Enti interessati, specificano  i  compiti  e  la
durata della nomina, per un periodo di  sei  mesi,  salvo  proroga  o
revoca. 
  6-bis. I commissari ad acta di cui al comma 6 possono avvalersi dei
poteri previsti per i  commissari  regionali  dai  commi  2  e  2-bis
dell'articolo  1  del  decreto-legge  26  novembre  2010,   n.   196,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n.  1,  e
successive modificazioni. 
  6-ter. I commissari ad acta di cui al comma 6 possono promuovere la
conclusione di accordi di programma ai  sensi  dell'articolo  34  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e
accordi  tra  i  soggetti   istituzionali   interessati,   ai   sensi
dell'articolo 15 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  al  fine  di
assicurare l'efficace coordinamento e l'accelerazione delle procedure
amministrative    concernenti    l'attuazione    degli    interventi;
l'acquisizione al patrimonio pubblico  e  la  disciplina  del  regime
giuridico  delle  aree  di  localizzazione  degli  impianti  e  degli
impianti medesimi;  la  realizzazione  delle  opere  complementari  e
accessorie per il collegamento dei siti d'impianto alle reti viarie e
delle infrastrutture a rete; il riconoscimento delle misure  premiali
e di compensazione ambientale in favore degli  enti  locali  nel  cui
territorio ricadono gli impianti; le forme associative fra  gli  enti
locali per garantire l'utilizzo convenzionale  o  obbligatorio  degli
impianti, nell'ambito del ciclo di gestione dei  rifiuti  nel  bacino
territoriale interessato, quale  modello  giuridico  con  l'efficacia
prevista dal comma 7 dell'articolo  200  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152. 
  6-quater. Nelle more del completamento degli  impianti  di  cui  al
comma 6 e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
in considerazione delle perduranti imperative esigenze di  protezione
sanitaria  e  ambientale   nella   regione   Campania,   e'   vietata
l'importazione nella regione di rifiuti speciali, pericolosi e no,  e
di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento. 
  6-quinquies. Essendo cessata  il  31  dicembre  2012  la  struttura
commissariale del Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche  e
tutela delle acque nella regione Campania,  ai  sensi  dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 febbraio 2010, n.  3849,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  54  del  6  marzo  2010,  in
ragione  delle  competenze  residue  al   31   dicembre   2012,   non
precedentemente  trasferite  agli  enti  ordinariamente   competenti,
consistenti  prevalentemente  nel  contenzioso   di   natura   legale
derivante dalle precedenti  gestioni,  e'  assegnato  al  Commissario
delegato di cui all'articolo 11  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 4  agosto  2010,  n.  3891,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  195  del  21  agosto  2010,  prorogato   con
l'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, in considerazione
della precedente attivita' di  liquidazione  svolta,  il  compito  di
definire entro il termine del 31 dicembre 2013  il  valore  economico
del predetto contenzioso  e  gli  enti  legittimati  al  subentro,  e
comunque di garantire la continuita' dell'attivita' amministrativa in
corso. Alle attivita' di cui al precedente  periodo  si  procede  con
l'ausilio,   oltre   che   dell'Avvocatura   dello    Stato,    anche
dell'Avvocatura della regione Campania. Per le eventuali esigenze  di
natura economica derivanti da procedimenti esecutivi nel periodo fino
al 31 dicembre 2013, il Commissario  di  cui  al  presente  comma  e'
autorizzato, nel limite massimo di 3 milioni di euro,  ad  utilizzare
le somme giacenti sulla contabilita' speciale di competenza. 
  7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma  6  sono  posti  a
carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo le modalita' da
stabilirsi con i decreti del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare previsti dal medesimo comma. 
  7-bis. All'articolo 1, comma  3-bis,  del  decreto  legislativo  11
febbraio 2010, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli
impianti geotermici pilota sono di competenza statale». 
  7-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il  punto  7-ter  dell'allegato  II  alla  parte  II,  e'
inserito il seguente: 
  «7-quater). Impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma
3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e  successive
modificazioni»; 
  b) alla lettera v) dell'allegato III alla parte II, sono  aggiunte,
in fine,  le  seguenti  parole:  «,  con  esclusione  degli  impianti
geotermici pilota di cui all'articolo 1,  comma  3-bis,  del  decreto
legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni»; 
  c) alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte II  dopo
le parole: «le risorse geotermiche» sono inserite le  seguenti:  «con
esclusione degli impianti geotermici pilota di  cui  all'articolo  1,
comma 3-bis, del decreto legislativo  11  febbraio  2010,  n.  22,  e
successive modificazioni». 
  7-quater. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e' sostituita dalla seguente: 
    «e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento  offshore  di  minerali,
compresi gli idrocarburi nonche'  quelli  previsti  dall'articolo  1,
comma 3-bis, del decreto legislativo  11  febbraio  2010,  n.  22,  e
successive modificazioni».
                             Art. 41-bis 

     Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo 

  1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma  7,  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui  al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 10 agosto  2012,  n.  161,  i  materiali  da  scavo  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti
nel corso di attivita' e interventi autorizzati in  base  alle  norme
vigenti, sono sottoposti al regime di cui  all'articolo  184-bis  del
decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive  modificazioni,  se
il produttore dimostra: 
  a) che e' certa la destinazione  all'utilizzo  direttamente  presso
uno o piu' siti o cicli produttivi determinati; 
  b)  che,  in  caso  di   destinazione   a   recuperi,   ripristini,
rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri  utilizzi  sul  suolo,
non  sono  superati  i  valori   delle   concentrazioni   soglia   di
contaminazione  di  cui  alle  colonne  A  e  B   della   tabella   1
dell'allegato 5 alla parte IV del  decreto  legislativo  n.  152  del
2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e
alla destinazione d'uso urbanistica del  sito  di  destinazione  e  i
materiali  non  costituiscono  fonte  di  contaminazione  diretta   o
indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi  i  valori  di  fondo
naturale; 
  c)  che,  in  caso  di  destinazione  ad  un  successivo  ciclo  di
produzione,  l'utilizzo  non  determina  rischi  per  la  salute  ne'
variazioni qualitative o quantitative  delle  emissioni  rispetto  al
normale utilizzo delle materie prime; 
  d) che ai fini di cui alle  lettere  b)  e  c)  non  e'  necessario
sottoporre i materiali da  scavo  ad  alcun  preventivo  trattamento,
fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. 
  2.  Il  proponente  o  il  produttore  attesta  il  rispetto  delle
condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione  resa  all'Agenzia
regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,   n.   445,   precisando   le   quantita'   destinate
all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per  l'utilizzo,
che non possono comunque superare un anno dalla data  di  produzione,
salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale e' destinato ad
essere utilizzato preveda un  termine  di  esecuzione  superiore.  Le
attivita' di  scavo  e  di  utilizzo  devono  essere  autorizzate  in
conformita' alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria.
La  modifica  dei  requisiti  e  delle  condizioni   indicate   nella
dichiarazione di cui al primo  periodo  e'  comunicata  entro  trenta
giorni al comune del luogo di produzione. 
  3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle  autorita'  di
cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al  luogo
di produzione e di utilizzo, che i  materiali  da  scavo  sono  stati
completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate. 
  4. L'utilizzo dei  materiali  da  scavo  come  sottoprodotto  resta
assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il
trasporto di tali materiali e' accompagnato,  qualora  previsto,  dal
documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto  redatto
in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e
7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e  successive
modificazioni. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano  anche  ai
materiali da scavo derivanti da attivita' e opere non rientranti  nel
campo di applicazione  del  comma  2-bis  dell'articolo  184-bis  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  introdotto  dal  comma  2
dell'articolo 41 del presente decreto. 
  6. L'articolo 8-bis  del  decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,  e'
abrogato. 
  7. L'articolo 1 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  10  agosto
2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre  e
rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera b), i  materiali  da
scavo integra, a tutti gli effetti,  le  corrispondenti  disposizioni
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
                             Art. 41-ter 

Norme  ambientali  per  gli  impianti  ad  inquinamento   scarsamente
                            significativo 

  1.  Alla  parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  V  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive  modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
nonche' silos per i materiali vegetali»; 
  b) dopo la lettera v) e' inserita la seguente: 
  «v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da
imprese agricole o  a  servizio  delle  stesse  con  potenza  termica
nominale, per corpo  essiccante,  uguale  o  inferiore  a  1  MW,  se
alimentati a biomasse o a biodiesel  o  a  gasolio  come  tale  o  in
emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a
metano o a gpl o a biogas»; 
  c) alla lettera z), la parola: «potenzialmente» e' soppressa; 
  d) dopo la lettera kk) sono aggiunte le seguenti: 
  «kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600  tonnellate  l'anno  di
uva nonche' stabilimenti di  produzione  di  aceto  o  altre  bevande
fermentate,  con  una  produzione  annua  di  250  ettolitri  per   i
distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque
sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi  di
fermentazione,  movimentazione,   travaso,   addizione,   trattamento
meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio  delle  materie
prime e  dei  residui  effettuate  negli  stabilimenti  di  cui  alla
presente lettera. 
  kk-ter) Frantoi». 
  2. Alla  parte  II  dell'allegato  IV  alla  parte  V  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive  modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo la lettera v) e' inserita la seguente: 
  «v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati  o
a servizio di imprese agricole  non  ricompresi  nella  parte  I  del
presente allegato»; 
  b) dopo la lettera oo) e' aggiunta la seguente: 
  «oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre  bevande
fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato».
                           Art. 41-quater 

                Disciplina dell'utilizzo del pastazzo 

  1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e  con  il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emana entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, un decreto contenente  disposizioni
che consentano la produzione,  la  commercializzazione  e  l'uso  del
pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli  agrumi  ad  uso
agricolo  e  zootecnico,  sottraendolo  in   modo   definitivo   alla
disciplina dei rifiuti. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'  adottato
un decreto ai sensi  dell'articolo  184-bis,  comma  2,  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  per  stabilire   i   criteri
qualitativi e quantitativi per l'utilizzo delle sostanze prodotte nel
corso della lavorazione degli agrumi, nel medesimo o in  altri  cicli
di produzione.
                               Art. 42 

                Soppressione certificazioni sanitarie 

  1. Fermi restando  gli  obblighi  di  certificazione  previsti  dal
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i lavoratori soggetti a
sorveglianza sanitaria, sono  abrogate  le  disposizioni  concernenti
l'obbligo   dei   seguenti   certificati    attestanti    l'idoneita'
psico-fisica al lavoro: 
    a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui: 
  1) all'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4  maggio
1925, n. 653; 
  2) all'articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al  regio
decreto 21 novembre 1929, n. 2330; 
  3) all'articolo 3, secondo comma, lettera f),  del  regolamento  di
cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364; 
  4) all'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402; 
  b) limitatamente alle lavorazioni non  a  rischio,  certificato  di
idoneita' per l'assunzione di cui all'articolo 9 del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1956,  n.
1668, e all'articolo 8  della  legge  17  ottobre  1967,  n.  977,  e
successive modificazioni; 
  c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i
farmacisti, di cui: 
  1) all'articolo 4, primo comma, lettera e), del regolamento di  cui
al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706; 
  2) all'articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui  al  regio
decreto 30 settembre 1938, n. 1706; 
  3) all'articolo 5, secondo comma, numero 3), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275; 
    d) certificato di idoneita' fisica per l'assunzione nel  pubblico
impiego, di cui: 
  1) all'articolo 2, primo comma, numero 4), del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3; 
  2) all'articolo 11, secondo comma,  lettera  c),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 
  3) all'articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 
  4) all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del  Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483; 
  5) all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del  Presidente
della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220; 
    e) certificato di idoneita' psico-fisica all'attivita' di maestro
di sci, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera  c),  della  legge  8
marzo 1991, n. 81. 
  2. All'articolo 32 del regolamento per il servizio farmaceutico, di
cui al regio  decreto  30  settembre  1938,  n.  1706,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo comma, le parole: «ed esibire tanti certificati  medici
quanti sono i dipendenti  medesimi  per  comprovare  che  essi  siano
esenti  da  difetti  ed  imperfezioni  che  impediscano   l'esercizio
professionale della farmacia e da malattie  contagiose  in  atto  che
rendano pericoloso l'esercizio stesso» sono soppresse; 
  b) al terzo comma, le parole:  «Le  suddette  comunicazioni  devono
essere trascritte»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «La  suddetta
comunicazione deve essere trascritta». 
  3. Per i lavoratori che rientrano nell'ambito della  disciplina  di
cui  al  decreto  legislativo  9  aprile  2008  n.  81  e  successive
modificazioni, non si applicano le disposizioni concernenti l'obbligo
della certificazione  attestante  l'idoneita'  psico-fisica  relativa
all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici,  di
cui all'articolo 27, primo comma, numero 4°, del regolamento  di  cui
al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147. 
  4. Sono abrogate le disposizioni relative  all'obbligatorieta'  del
certificato  per  la  vendita  dei  generi  di  monopolio,   di   cui
all'articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957,
n. 1293. 
  5. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile  2002,
n. 77, le parole: «, muniti di idoneita' fisica,» sono soppresse. 
  6. La lettera e) del  comma  1,  dell'articolo  5  della  legge  21
novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e  la  lettera  e)
del comma 1 dell'articolo 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono
abrogate. 
  7-bis. L'articolo  14  della  legge  30  aprile  1962,  n.  283,  e
l'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, sono abrogati. 
  7-ter. All'articolo 240, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la  lettera
f) e' abrogata.
                             Art. 42-bis 

         Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria 

  1. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo  la
pratica sportiva, per non  gravare  cittadini  e  Servizio  sanitario
nazionale di ulteriori  onerosi  accertamenti  e  certificazioni,  e'
soppresso l'obbligo di certificazione per l'attivita'  ludico-motoria
e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, e dal decreto del  Ministro  della  salute  24
aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio
2013. 
  2. Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico  o  pediatra
di base per l'attivita' sportiva non  agonistica.  Sono  i  medici  o
pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita,  se
i   pazienti   necessitano    di    ulteriori    accertamenti    come
l'elettrocardiogramma.
                             Art. 42-ter 

Semplificazione in  merito  alle  verifiche  dell'Istituto  nazionale
  della previdenza sociale sull'accertamento dell'invalidita' 

  1. I soggetti per i quali e' gia' stata accertata  da  parte  degli
uffici competenti una menomazione  o  una  patologia  stabilizzate  o
ingravescenti di cui al decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 2 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del
27  settembre  2007,  inclusi  i  soggetti  affetti  da  sindrome  da
talidomide  o  da  sindrome  di   Down,   che   hanno   ottenuto   il
riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento o di  comunicazione
sono esclusi dalle visite di controllo sulla permanenza  dello  stato
invalidante da  parte  degli  uffici  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale (INPS). 
  2. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento
del suo stato invalidante effettua  la  verifica  limitatamente  alle
situazioni incerte. 
  3. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento
del  suo  stato  invalidante  non  perde  il  diritto   a   percepire
l'emolumento economico di cui e'  titolare  anche  se  i  verbali  di
visita non sono immediatamente vidimati dal responsabile preposto.
                           Art. 42-quater 

Modifica all'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 

  1. Dopo il comma 14-bis dell'articolo 7-ter  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, e' inserito il seguente: 
  «14-ter. Ai fini della determinazione del diritto  e  della  misura
del trattamento pensionistico, nei casi di lavoratori che  risultino,
alla data del 22 giugno 2013, cessati per mobilita', oppure  titolari
di prestazioni straordinarie a carico dei  fondi  di  solidarieta'  o
autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restano
validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione  di  esposizione
all'amianto rilasciati dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
contro gli infortuni  sul  lavoro,  ai  fini  del  conseguimento  dei
benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo  1992,
n. 257, e successive modificazioni. I provvedimenti di  revoca  delle
certificazioni rilasciate sono privi di effetto,  salvo  il  caso  di
dolo  dell'interessato  accertato  in  via  giudiziale  con  sentenza
definitiva».
                               Art. 43 

                Disposizioni in materia di trapianti 

  1. Al terzo comma dell'articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «I comuni trasmettono i  dati  relativi  al  consenso  o  al
diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti,
di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91.». 
  1-bis. Il  consenso  o  il  diniego  alla  donazione  degli  organi
confluisce nel fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  e  successive
modificazioni. 
  2. Agli adempimenti di cui al comma 1, si provvede  senza  nuovi  e
maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  con  le  risorse  umane  e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 44 

Riconoscimento   del   servizio   prestato   presso   le    pubbliche
  amministrazioni di altri Stati  membri  e  semplificazioni  per  la
  certificazione di qualita' delle materie prime  utilizzate  per  la
  produzione   di   medicinali   nonche'    disposizioni    per    la
  classificazione dei  farmaci  orfani  e  di  eccezionale  rilevanza
  terapeutica 

  1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile  2008,  n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,
dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:  «Relativamente  al
personale delle aree della dirigenza medica, veterinaria e  sanitaria
che presta servizio presso le strutture sanitarie pubbliche,  per  le
quali l'ordinamento italiano richiede, ai fini del riconoscimento  di
vantaggi economici o professionali, che l'esperienza professionale  e
l'anzianita' siano maturate  senza  soluzione  di  continuita',  tale
condizione non si applica se la soluzione di continuita' dipende  dal
passaggio dell'interessato da una struttura sanitaria,  di  cui  alla
legge 10 luglio 1960, n. 735, di uno Stato  membro  a  quella  di  un
altro Stato membro». 
  2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede con le  risorse  del
fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile  1987,
n. 183, che a tale scopo sono versate all'entrata del bilancio  dello
Stato per essere riassegnate al Fondo sanitario  nazionale,  ai  fini
della successiva erogazione alle  regioni,  sulla  base  di  apposito
riparto, da effettuare con decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  legislativo  di
recepimento della direttiva 2011/62/UE, non si applica il disposto di
cui  al  primo  periodo  dell'articolo  54,  comma  3,  del   decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni.  Fino
alla stessa data, le materie prime di cui all'articolo 54,  comma  2,
del medesimo decreto legislativo, anche  importate  da  paesi  terzi,
devono essere corredate di una certificazione di qualita' che attesti
la conformita' alle norme di  buona  fabbricazione  rilasciata  dalla
persona qualificata responsabile della produzione del medicinale  che
utilizza le materie prime. Resta ferma la possibilita',  per  l'AIFA,
di effettuare ispezioni dirette a  verificare  la  conformita'  delle
materie prime alla certificazione resa. 
  4. Il comma 3-bis  dell'articolo  54  del  decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, e' abrogato. 
  4-bis. All'articolo 12, comma 5, primo periodo,  del  decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2012, n. 189, le parole: «Fatta eccezione per i medicinali
per i quali e' stata presentata domanda  ai  sensi  del  comma  3,  i
medicinali» sono sostituite dalle seguenti: «I medicinali». 
  4-ter. Dopo il  comma  5  dell'articolo  12  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, sono inseriti i seguenti: 
  «5-bis. L'AIFA  valuta,  ai  fini  della  classificazione  e  della
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale, i  farmaci
di cui al comma 3, per  i  quali  e'  stata  presentata  la  relativa
domanda di  classificazione  di  cui  al  comma  1,  corredata  della
necessaria documentazione, in via prioritaria  e  dando  agli  stessi
precedenza  rispetto  ai   procedimenti   pendenti   alla   data   di
presentazione della domanda di classificazione  di  cui  al  presente
comma, anche attraverso la fissazione di sedute  straordinarie  delle
competenti Commissioni. In tal caso, il termine di cui  al  comma  4,
primo periodo, e' ridotto a cento giorni. 
  5-ter. In caso di mancata presentazione  entro  trenta  giorni  dal
rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  di   un
medicinale di cui al comma 3,  l'AIFA  sollecita  l'azienda  titolare
della  relativa  autorizzazione   all'immissione   in   commercio   a
presentare la domanda di classificazione di cui al comma  1  entro  i
successivi trenta giorni. Decorso  inutilmente  tale  termine,  viene
data informativa nel sito istituzionale dell'AIFA  e  viene  meno  la
collocazione nell'apposita sezione di cui al comma 5». 
  4-quater. Nelle more dell'emanazione della disciplina  organica  in
materia di condizioni assicurative per gli esercenti  le  professioni
sanitarie, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,
n. 189, e al fine di agevolare l'accesso alla copertura  assicurativa
anche   per   i   giovani   esercenti   le   professioni   sanitarie,
incentivandone l'occupazione,  nonche'  di  consentire  alle  imprese
assicuratrici e agli esercenti  stessi  di  adeguarsi  alla  predetta
disciplina, il comma 5.1 dell'articolo 3 del decreto-legge 13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, e' sostituito dal seguente: 
  «5.1. Limitatamente agli esercenti le  professioni  sanitarie,  gli
obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni
dalla data di entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5». 
  4-quinquies. All'articolo 37  del  decreto  legislativo  24  aprile
2006, n. 219, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis.  Nei  casi  di   modificazioni   apportate   al   foglietto
illustrativo, l'AIFA autorizza la vendita al pubblico  delle  scorte,
subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un
foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato».
                               Art. 45 

                Omologazioni delle macchine agricole 

  1. Al primo periodo del comma  2,  dell'articolo  107  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo  le  parole:  «degli  uffici
competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri» sono  aggiunte
le seguenti «o da parte  di  strutture  o  Enti  aventi  i  requisiti
stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali».
                             Art. 45-bis 

              Abilitazione all'uso di macchine agricole 

  1. Al comma 5 dell'articolo 73 del  decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «e  le
condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione». 
  2.   Il   termine   per   l'entrata    in    vigore    dell'obbligo
dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in  attuazione  di
quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  60  del  12
marzo 2012, tra il Governo, le regioni  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle  attrezzature
di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione  degli
operatori,  nonche'  le  modalita'  per  il  riconoscimento  di  tale
abilitazione, i soggetti formatori, la  durata,  gli  indirizzi  e  i
requisiti  minimi  di  validita'  della  formazione,  in   attuazione
dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
81, e successive modificazioni, e' differito al 22 marzo 2015.
                               Art. 46 

                          EXPO Milano 2015 

  1.  In  via  straordinaria,  e  fino  al  31  dicembre   2015,   le
disposizioni  di  cui  ai  commi  8  e  12,  dell'articolo   6,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, non si applicano agli enti  locali
coinvolti nell'organizzazione del  grande  evento  EXPO  Milano  2015
indicati nel decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  6
maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio  2013,  n.
123, limitatamente alle spese connesse all'organizzazione del  grande
evento. 
  1-bis.  Al  fine  di  promuovere  l'adeguata  presentazione   delle
iniziative e delle esperienze della  cooperazione  italiana  all'Expo
Milano 2015 nonche' la valorizzazione delle esperienze innovative nel
campo del diritto all'alimentazione, della  sovranita'  alimentare  e
dell'accesso alle risorse naturali da essa condotte, e' assegnato  al
Ministero degli affari esteri, nell'ambito dei fini e degli obiettivi
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, un contributo di 1,5 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2014 e  2015,  specificamente  destinato
alle attivita' di organizzazione logistica e comunicazione  attinenti
alla partecipazione all'Expo Milano 2015. 
  1-ter. Al fine di  garantire  la  trasparenza  nell'utilizzo  delle
risorse pubbliche, il comune di Milano, nonche'  gli  enti  coinvolti
nella realizzazione dell'evento,  sono  obbligati  a  pubblicare  nel
proprio   sito   internet   ufficiale   le   spese   sostenute    per
l'organizzazione del grande evento Expo Milano 2015. 
  1-quater. Il comune di Milano puo', senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica, destinare fino all'80 per cento del  gettito
derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nella citta' di
Milano, relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015,  al  programma  di
azioni  finalizzato  alla  realizzazione  dell'evento   «Expo   2015»
denominato  «City  Operations»,  approvato  con  deliberazione  della
Giunta comunale di Milano. 
  1-quinquies. Le azioni indicate  nel  programma  di  cui  al  comma
1-quater del presente articolo e le relative spese, finanziate con le
entrate di cui al medesimo comma 1-quater,  non  sono  sottoposte  ai
limiti e ai divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122. 
  1-sexies. I comuni della provincia  di  Milano,  e  successivamente
ricompresi  nell'istituenda  area  metropolitana,  possono  istituire
l'imposta  di  soggiorno  ai  sensi  dell'articolo  4   del   decreto
legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  e  successive  modificazioni.  Ai
medesimi comuni sono estese le facolta' previste  per  il  comune  di
Milano dai commi 1-quater e 1-quinquies del presente articolo,  sulla
base di idonee deliberazioni delle rispettive Giunte comunali.
                             Art. 46-bis 

             Rifinanziamento della legge n. 499 del 1999 

  1. Al fine di favorire  il  rilancio  del  settore  agricolo  e  di
assicurare la realizzazione delle iniziative in campo  agroalimentare
connesse all'evento Expo Milano 2015 nonche'  per  la  partecipazione
all'evento medesimo, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
ciascuno degli  anni  2013  e  2014  a  favore  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali.
                             Art. 46-ter 

         Disposizioni in favore dell'Esposizione Universale 
                         di Milano del 2015 

  1. Al fine dello svolgimento delle attivita' di propria competenza,
la  societa'  Expo  2015  s.p.a.  puo'  avvalersi   della   struttura
organizzativa di Consip  spa,  nella  sua  qualita'  di  centrale  di
committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del codice di cui  al
decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  mediante  preventiva
stipula di apposita convenzione che preveda il  mero  rimborso  delle
relative spese a carico della societa' Expo 2015 s.p.a. e senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Fermo restando il  conseguimento  complessivo  dei  risparmi  di
spesa previsti a legislazione vigente, le  societa'  in  house  degli
enti locali soci di Expo 2015  s.p.a.  possono  procedere,  anche  in
deroga agli specifici vincoli previsti dalla legislazione vigente  in
materia di personale, ad assunzioni di personale a tempo  determinato
necessarie per la realizzazione di opere infrastrutturali  essenziali
e altre  opere,  nonche'  per  la  prestazione  di  servizi  e  altre
attivita',  tutte  strettamente  connesse   all'evento,   fino   alla
conclusione delle medesime e comunque con  durata  non  oltre  il  31
dicembre 2015, nei limiti delle risorse finalizzate a dette opere. 
  3. L'articolo 19, paragrafo 2, dell'Accordo tra  il  Governo  della
Repubblica italiana e il Bureau Internationale des Expositions  sulle
misure necessarie per facilitare  la  partecipazione  all'Esposizione
Universale di Milano  del  2015,  fatto  a  Roma  l'11  luglio  2012,
ratificato ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 3, si  interpreta
nel senso che le disposizioni dell'articolo  17,  quinto  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  si
applicano   anche   alle    prestazioni    di    servizi    attinenti
all'architettura e all'ingegneria previste al capo IV, sezione I, del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  4. Ai diritti per l'accesso all'Esposizione  Universale  di  Milano
del 2015 si  applica,  ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
l'aliquota ridotta del 10 per cento. 
  5. Al fine di garantire la  tempestiva  realizzazione  delle  opere
Expo indispensabili per l'Evento,  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, su richiesta del Commissario Unico  di
cui  all'articolo  5  del  decreto-legge  26  aprile  2013,  n.   43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2013,  n.  71,
sentiti gli enti territoriali interessati, sono revocati,  fino  alla
concorrenza  del  contributo  in  conto  impianti  dovuto  dai   soci
inadempienti, i finanziamenti  statali  relativi  ad  opere  connesse
all'Evento,  gia'  incluse  in  apposito  allegato  al  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri  22  ottobre  2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre  2008,  e  successive
modificazioni, il cui progetto definitivo non e' stato approvato  dal
CIPE alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
presente decreto.
                               Art. 47 

            Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 

  1. L'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,  e'  cosi'
modificato: 
  a) al comma 13, come modificato dall'articolo 64, comma 3-ter,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, le parole «Ministro
per gli affari regionali, il turismo e lo sport» sono  sostituite  da
«Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall'Autorita'  di  Governo
delegata per lo sport, ove nominata»; 
  b) il comma 15 e' abrogato.
                             Art. 47-bis 

Misure  per  garantire  la   piena   funzionalita'   e   semplificare
  l'attivita'  della   Commissione   per   l'accesso   ai   documenti
  amministrativi 

  1. All'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
  1) le parole: «e' composta da dodici membri» sono sostituite  dalle
seguenti: «e' composta da dieci membri»; 
  2) dopo le parole: «quattro scelti fra il  personale  di  cui  alla
legge 2 aprile 1979, n. 97,» sono inserite  le  seguenti:  «anche  in
quiescenza,»; 
  3) le parole: «due fra i professori di ruolo» sono sostituite dalle
seguenti: «e uno scelto fra i professori di ruolo»; 
  4) le parole: «e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti
pubblici» sono soppresse; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis.  La  Commissione  delibera  a  maggioranza  dei   presenti.
L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne  determina  la
decadenza». 
  2. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990,
n.  241,  come  da  ultimo  modificato  dal  presente  articolo,   e'
ricostituita entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. Fino  alla  data  di
nuova  costituzione,  la  Commissione  continua   a   operare   nella
precedente composizione. 
  3. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 12 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  12  aprile  2006,  n.
184, e' soppresso.
                               Art. 48 

        Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 

  1.  Al  capo  II  del  titolo  II  del  libro  terzo   del   codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, dopo l'articolo 537-bis e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 537-ter (Cooperazione con altri  Stati  per  i  materiali  di
armamento prodotti dall'industria nazionale). - 1. Il Ministero della
difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle  procedure  in
materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge  9
luglio 1990, n. 185, e  successive  modificazioni,  d'intesa  con  il
Ministero degli affari esteri, puo' svolgere per conto di altri Stati
esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di  reciproca
assistenza  tecnico-militare,  e   tramite   proprie   articolazioni,
attivita' di supporto tecnico-amministrativo  per  l'acquisizione  di
materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in uso
alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e
assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e  secondo
le modalita' disciplinati nei predetti accordi. 
  2. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  della
difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  previo  parere  delle  Commissioni
parlamentari  competenti,  e'  definita  la  disciplina  esecutiva  e
attuativa delle disposizioni di cui al presente articolo 
  3. Le somme percepite per il rimborso dei costi  sostenuti  per  le
attivita' di cui al comma 1, sono versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere integralmente  riassegnate  ai  fondi  di  cui
all'articolo 619.».
                               Art. 49 

Proroga e differimento di termini in materia  di  spending  review  e
  ulteriori  disposizioni  urgenti  per  l'equilibrio   del   settore
  sanitario 

  01. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le  parole:  «entro  il  31  dicembre  2012»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2013». 
  1.  All'articolo  4,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.   95
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  1,  lettera  b),  le  parole  «30  giugno  2013»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre  2013»  e  le  parole  «a
decorrere dal 1° gennaio 2014» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a
decorrere dal 1° luglio 2014»; 
  b) al comma 2, le parole: «a decorrere dal 1°  gennaio  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2014». 
  1-bis. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, si interpreta nel senso  che  le  previsioni  e  i  termini  ivi
previsti  non  si  applicano  alle  societa'  quotate  e  alle   loro
controllate. 
  2. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135 e' differito al  31  dicembre  2013.  Sono  fatti
salvi gli atti compiuti dagli enti, agenzie ed  organismi  che  hanno
proseguito la loro attivita' oltre il predetto termine. 
  2-bis. All'articolo 15 del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 8, lettera d), le parole:  «rilevati  dai  modelli  CE»
sono sostituite dalle  seguenti:  «trasmessi  nell'ambito  del  nuovo
sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della
salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4
gennaio 2005»; 
  b) al comma 14, dopo il primo periodo,  e'  inserito  il  seguente:
«Qualora nell'anno 2011 talune strutture  private  accreditate  siano
rimaste inoperative a causa  di  eventi  sismici  o  per  effetto  di
situazioni di insolvenza, le indicate percentuali di riduzione  della
spesa possono tenere conto degli  atti  di  programmazione  regionale
riferiti alle predette  strutture  rimaste  inoperative,  purche'  la
regione assicuri, adottando misure di contenimento dei costi su altre
aree della spesa sanitaria, il  rispetto  dell'obiettivo  finanziario
previsto dal presente comma».
                             Art. 49-bis 

          Misure per il rafforzamento della spending review 

  1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche  volte
all'analisi e al  riordino  della  spesa  pubblica  e  migliorare  la
qualita' dei servizi  pubblici  offerti,  e'  istituito  un  Comitato
interministeriale,  presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle  finanze,  dal
Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti con il  Parlamento
e il coordinamento dell'attivita' di Governo,  dal  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e  dal  Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del
Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
invitare alle riunioni del Comitato interministeriale altri Ministri,
in ragione della rispettiva competenza  in  ordine  alle  materie  da
trattare.  Il  Comitato  svolge   attivita'   di   indirizzo   e   di
coordinamento in materia di razionalizzazione e revisione della spesa
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, degli enti  pubblici,  nonche'  delle
societa' controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni
pubbliche che non emettono strumenti finanziari  quotati  in  mercati
regolamentati,  con  particolare  riferimento  alla   revisione   dei
programmi di spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese,
alla razionalizzazione delle attivita'  e  dei  servizi  offerti,  al
ridimensionamento delle strutture, alla  riduzione  delle  spese  per
acquisto  di  beni  e  servizi,  all'ottimizzazione  dell'uso   degli
immobili  e  alle  altre  materie  individuate  dalla  direttiva  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio  2012,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2012,  o  da  ulteriori
direttive del Presidente del Consiglio dei ministri. 
  2. Ai fini della razionalizzazione della spesa e del  coordinamento
della finanza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze,  puo'  nominare
con proprio decreto un Commissario straordinario, con il  compito  di
formulare indirizzi e proposte, anche di carattere  normativo,  nelle
materie e per i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo. 
  3. Il Commissario straordinario opera  in  piena  autonomia  e  con
indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' scelto  tra  persone,
anche estranee alla pubblica amministrazione,  dotate  di  comprovata
esperienza e capacita'  in  materia  economica  e  di  organizzazione
amministrativa. 
  4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  al
comma 2 stabilisce: 
  a) la durata dell'incarico, che non puo' comunque  eccedere  i  tre
anni; 
  b) l'indennita' del Commissario straordinario, nei limiti di quanto
previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214; 
  c) le risorse umane e strumentali  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze delle quali il Commissario straordinario puo' avvalersi
nell'esercizio delle sue funzioni, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  5. Il Commissario straordinario ha  diritto  di  corrispondere  con
tutti i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo, e di  chiedere  ad
essi,  oltre  a  informazioni  e  documenti,  la  collaborazione  per
l'adempimento delle sue  funzioni.  In  particolare,  il  Commissario
straordinario ha il potere di chiedere alle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
l'accesso a tutte le banche di dati da esse costituite o  alimentate.
Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario  puo'
disporre  lo  svolgimento   di   ispezioni   e   verifiche   a   cura
dell'Ispettorato per la funzione pubblica e  del  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato e richiedere, previe intese ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo  2001,  n.
68, la collaborazione della Guardia di finanza. 
  6. Entro venti giorni dalla nomina,  il  Commissario  straordinario
presenta al Comitato interministeriale di cui al comma 1 un programma
di  lavoro  recante  gli  obiettivi  e  gli  indirizzi   metodologici
dell'attivita'  di  revisione  della  spesa   pubblica.   Nel   corso
dell'incarico il Commissario straordinario, anche  su  richiesta  del
Comitato   interministeriale,   puo'   presentare   aggiornamenti   e
integrazioni del programma ai fini della loro approvazione  da  parte
del medesimo Comitato. Il programma e gli eventuali  aggiornamenti  e
integrazioni sono trasmessi alle Camere. 
  7. Il Commissario straordinario,  se  richiesto,  svolge  audizioni
presso le competenti Commissioni parlamentari. 
  8. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b), nel limite massimo
di 150 mila euro per l'anno 2013, di 300 mila euro per ciascuno degli
anni 2014 e 2015 e di 200 mila euro  per  l'anno  2016,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui  all'articolo  10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  9. Gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  luglio
2012, n. 94, e l'articolo 1, comma 2, della legge 6 luglio  2012,  n.
94, sono abrogati.
                             Art. 49-ter 

              Semplificazioni per i contratti pubblici 

  1.  Per  i  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture
sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire  da  tre  mesi
successivi alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto, la documentazione comprovante il  possesso  dei
requisiti   di   carattere   generale,    tecnico-organizzativo    ed
economico-finanziario e' acquisita esclusivamente attraverso la banca
dati  di  cui  all'articolo  6-bis  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
                           Art. 49-quater 

                Anticipazione di liquidita' in favore 
            dell'Associazione italiana della Croce Rossa 

  1. Nelle more dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo
4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.  178,  l'Associazione
italiana  della  Croce  Rossa  (CRI)  puo'  presentare  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   del   tesoro   e
Dipartimento della ragioneria  generale  dello  Stato,  entro  il  30
settembre 2013, con certificazione congiunta  del  presidente  e  del
direttore  generale,  un'istanza  di  accesso  ad  anticipazione   di
liquidita', per l'anno 2014, nel limite massimo  di  150  milioni  di
euro. L'anticipazione e'  concessa,  previa  presentazione  da  parte
della CRI di un piano di  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi  ed
esigibili alla data del 31 dicembre 2012 anche a  carico  di  singoli
comitati territoriali, a  valere  sulla  sezione  per  assicurare  la
liquidita' dei debiti certi, liquidi  ed  esigibili  degli  enti  del
Servizio sanitario nazionale del Fondo di cui all'articolo  1,  comma
10,  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 
  2. All'erogazione della somma di cui  al  comma  1  si  provvede  a
seguito: 
  a) della predisposizione, da parte dell'ente, di  misure  idonee  e
congrue di  copertura  annuale  del  rimborso  dell'anticipazione  di
liquidita' maggiorata degli interessi, verificate da apposito  tavolo
tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   ragioneria
generale dello Stato; 
  b) della sottoscrizione di  apposito  contratto  tra  il  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la CRI, nel
quale sono definite le modalita'  di  erogazione  e  di  restituzione
delle somme comprensive di interessi e in un periodo non superiore  a
trenta anni, prevedendo altresi',  qualora  l'ente  non  adempia  nei
termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia  le  modalita'
di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia
e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori.  Il  tasso
di interesse a carico dell'ente e' pari al rendimento di mercato  dei
buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.
                          Art. 49-quinquies 

           Misure finanziarie urgenti per gli enti locali 

  1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 243-bis, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di  cui  al
presente   comma   risulti   gia'   presentata    dalla    precedente
amministrazione, ordinaria o  commissariale,  e  non  risulti  ancora
intervenuta la delibera della Corte dei conti di  approvazione  o  di
diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in
carica  ha  facolta'  di  rimodulare  il   piano   di   riequilibrio,
presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi  alla
sottoscrizione della relazione di cui all'articolo  4-bis,  comma  2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149»; 
  b)   all'articolo   243-quater,   comma   2,   le    parole:    «la
sottocommissione di cui al comma 1» sono sostituite  dalle  seguenti:
«la commissione di cui all'articolo 155».

Capo II

Semplificazione in materia fiscale

                               Art. 50 

                      Modifiche alla disciplina 
             della responsabilita' fiscale negli appalti 

  1. Al comma 28, dell'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio  2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248, le parole: «e del versamento dell'imposta  sul  valore  aggiunto
dovuta» sono sostituite dalla seguente «dovute».
                             Art. 50-bis 

Semplificazione delle  comunicazioni  telematiche  all'Agenzia  delle
  entrate per i soggetti titolari di partita IVA 

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i soggetti titolari  di  partita
IVA possono comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate  i
dati analitici delle  fatture  di  acquisto  e  cessione  di  beni  e
servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in  diminuzione.
Gli stessi soggetti trasmettono l'ammontare dei  corrispettivi  delle
operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli
appositi registri. Sono esclusi dalla  segnalazione  i  corrispettivi
relativi a operazioni, non soggette a fatturazione, effettuate  dallo
Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri organismi
di diritto pubblico, nonche' dai soggetti che applicano  la  dispensa
dagli  adempimenti  di  cui  all'articolo  36-bis  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni. 
  2.  Le  informazioni   di   cui   al   comma   1   sono   trasmesse
quotidianamente. 
  3.  L'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo   e'
informata  al  principio  della   massima   semplificazione   per   i
contribuenti. Dalla data di entrata in vigore delle  disposizioni  di
attuazione di cui al comma 6, ai soggetti che optano per l'invio  dei
dati di cui al comma 1 in via telematica  all'Agenzia  delle  entrate
non si applicano le seguenti disposizioni: 
  a)  l'articolo  21  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni; 
  b) l'articolo 1, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25  marzo  2010,
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010,  n.
73, e successive modificazioni; 
  c) l'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; 
  d) l'articolo 20, primo comma, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni; 
  e)  l'articolo  1,  comma  1,  lettera  c),  ultimo  periodo,   del
decreto-legge   29   dicembre   1983,   n.   746,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio  1984,  n.  17,  e  successive
modificazioni; 
  f) l'articolo 35, commi 28 e seguenti, del decreto-legge  4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248, come da ultimo modificato dall'articolo  50,  comma  1,
del presente decreto. 
  4. A partire dalla stessa data di cui al comma 3,  alinea,  secondo
periodo, all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto  1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,
n. 427,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al  primo  periodo,  le  parole:  «e  quelle  da  questi  ultimi
ricevute» sono soppresse; 
  b) al secondo periodo, le parole: «e delle prestazioni  di  servizi
di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute  da  soggetti
passivi stabiliti in un altro  Stato  membro  della  Comunita'»  sono
soppresse; 
  c) al terzo periodo, le parole: «ed al secondo» sono soppresse. 
  5. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni, e' emanato un regolamento  che  ridefinisce
le  informazioni  da   annotare   nei   registri   tenuti   ai   fini
dell'assolvimento degli obblighi in materia  di  imposta  sul  valore
aggiunto, allo scopo di allineare  il  contenuto  dei  medesimi  alle
segnalazioni di cui al comma 1 del presente articolo,  e  abroga,  in
tutto o  in  parte,  gli  obblighi  di  trasmissione  di  dati  e  di
dichiarazione contenenti informazioni gia' ricomprese nelle  medesime
segnalazioni. 
  6.  Le  disposizioni  di  attuazione  del  presente  articolo  sono
adottate con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
avente natura non regolamentare,  da  emanare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.
                               Art. 51 

         Soppressione dell'obbligo di presentazione mensile 
                           del modello 770 

  1. Il comma 1 dell'articolo 44-bis del decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, e' abrogato.
                             Art. 51-bis 

                 Ampliamento dell'assistenza fiscale 

  1. A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei  redditi  di
lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50,  comma
1, lettere a), c), c-bis), d), g), con  esclusione  delle  indennita'
percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  in  assenza  di  un  sostituto
d'imposta  tenuto  a  effettuare  il  conguaglio,  possono   comunque
adempiere agli obblighi  di  dichiarazione  dei  redditi  presentando
l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della  destinazione  del
cinque e dell'otto per mille, con le modalita' indicate dall'articolo
13, comma 1, lettera b),  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro  delle  finanze  31  maggio  1999,  n.  164,  e   successive
modificazioni, ai soggetti di  cui  all'articolo  34,  comma  4,  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e agli altri soggetti  che
possono prestare l'assistenza fiscale  ai  sensi  delle  disposizioni
contenute nel decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 
  2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1 emerge un
debito,  il  soggetto  che  presta  l'assistenza  fiscale   trasmette
telematicamente  la  delega  di  versamento  utilizzando  i   servizi
telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero,  entro
il decimo giorno antecedente la scadenza del  termine  di  pagamento,
consegna la  delega  di  versamento  compilata  al  contribuente  che
effettua il pagamento con le modalita' indicate nell'articolo 19  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  3. Nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai
sensi del comma 1,  i  rimborsi  sono  eseguiti  dall'amministrazione
finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni. 
  4. Per l'anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma  1  possono
essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle
stesse risulta un esito contabile finale a credito. Con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i  termini  e
le modalita'  applicative  delle  disposizioni  recate  dal  presente
comma.
                               Art. 52 

           Disposizioni per la riscossione mediante ruolo 

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  dopo  il  comma   1-quater   e'   inserito   il   seguente:
«1-quinquies. La rateazione prevista dai commi  1  e  1-bis,  ove  il
debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilita',
in una comprovata e  grave  situazione  di  difficolta'  legata  alla
congiuntura economica, puo' essere aumentata fino a  centoventi  rate
mensili. Ai fini della concessione di tale  maggiore  rateazione,  si
intende per comprovata e grave situazione di  difficolta'  quella  in
cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 
  a) accertata impossibilita' per  il  contribuente  di  eseguire  il
pagamento del credito  tributario  secondo  un  piano  di  rateazione
ordinario; 
  b) solvibilita' del contribuente, valutata in relazione al piano di
rateazione concedibile ai sensi del presente comma.»; 
      2) al comma 3, alinea, le parole «di due rate consecutive» sono
sostituite dalle seguenti «, nel corso del periodo di rateazione,  di
otto rate, anche non consecutive»; 
    b) all'articolo 52: 
  1) al  comma  2-bis  le  parole:  «e  79,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, 79 e 80, comma 2, lettera b),»; 
  2) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti: 
  «2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facolta' di cui  al
comma 2-bis, la vendita del bene  deve  aver  luogo  entro  i  cinque
giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e  78,
per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata  per
effetto della nomina di cui all'articolo 80, comma 2, lettera b). 
  2-quater. Se la vendita di cui al comma  2-ter  non  ha  luogo  nei
cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto  e  vi
e' necessita' di procedere al secondo, il debitore, entro  il  giorno
che precede  tale  incanto,  puo'  comunque  esercitare  la  facolta'
prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli  articoli
69 e 81.»; 
  c) all'articolo 53, comma 1, le parole «centoventi» sono sostituite
dalle seguenti: «duecento»; 
  d) all'articolo 62: 
  1) il comma 1 e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  I  beni  di  cui
all'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile,  anche
se il debitore e' costituito in forma societaria ed in ogni  caso  se
nelle attivita' del debitore  risulta  una  prevalenza  del  capitale
investito sul lavoro, possono  essere  pignorati  nei  limiti  di  un
quinto, quando il presumibile valore di  realizzo  degli  altri  beni
rinvenuti dall'ufficiale esattoriale  o  indicati  dal  debitore  non
appare sufficiente per la soddisfazione del credito.»; 
  2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis.  Nel  caso  di
pignoramento dei beni di cui  al  comma  1,  la  custodia  e'  sempre
affidata al debitore ed il primo incanto non puo'  aver  luogo  prima
che siano decorsi trecento giorni dal  pignoramento  stesso.  In  tal
caso, il pignoramento perde efficacia  quando  dalla  sua  esecuzione
sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato
il primo incanto.»; 
  e) all'articolo 72-bis, comma 1, lettera a) la  parola:  «quindici»
e' sostituita dalla seguente: «sessanta»; 
  f) all'articolo 72-ter dopo il comma 2  e'  aggiunto  il  seguente:
«2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e  2  sul
conto  corrente  intestato  al  debitore,  gli  obblighi  del   terzo
pignorato non si estendono  all'ultimo  emolumento  accreditato  allo
stesso titolo.»; 
  g) all'articolo 76, il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.
Ferma la facolta' di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice
di procedura civile, l'agente della riscossione: 
  a)  non  da'  corso  all'espropriazione  se  l'unico  immobile   di
proprieta' del debitore, con esclusione  delle  abitazioni  di  lusso
aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per  i
lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati  nelle
categorie catastali A/8 e A/9, e'  adibito  ad  uso  abitativo  e  lo
stesso vi risiede anagraficamente; 
  a-bis) non da' corso all'espropriazione per uno  specifico  paniere
di beni definiti «beni essenziali»  e  individuato  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia  delle
entrate e con l'Istituto nazionale di statistica; 
  b) nei casi  diversi  da  quello  di  cui  alla  lettera  a),  puo'
procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del
credito per cui procede supera centoventimila euro.  L'espropriazione
puo'  essere  avviata  se  e'  stata  iscritta   l'ipoteca   di   cui
all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione  senza
che il debito sia stato estinto.»; 
  h) all'articolo 77, comma 1-bis, dopo le  parole  «comma  1,»  sono
inserite le seguenti: «anche quando non si siano ancora verificate le
condizioni per procedere all'espropriazione di cui  all'articolo  76,
commi 1 e 2,»; 
  i) all'articolo 78, dopo il  comma  2,  e'  aggiunto  il  seguente:
«2-bis. Se, per effetto delle nomine previste dall'articolo 80, comma
2, il primo incanto non puo' essere effettuato  nella  data  indicata
nell'avviso di vendita, l'agente  della  riscossione  fissa  i  nuovi
incanti e notifica al soggetto nei confronti del  quale  procede,  il
relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera
d) del presente articolo.»; 
  l) all'articolo 80: 
  1) dopo il comma 1, e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Entro  il
termine di cui al comma 1, l'avviso di vendita e' pubblicato sul sito
internet dell'agente della riscossione.»; 
  2) il comma 2, e' sostituito  dal  seguente:  «2.  Su  istanza  del
soggetto nei confronti del  quale  si  procede  o  dell'agente  della
riscossione, il giudice puo' disporre: 
  a) che degli incanti, ferma la data fissata  per  gli  stessi,  sia
data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme
di pubblicita' commerciale; 
  b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da  lui
nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato
ai sensi dell'articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l'agente
della riscossione lo richiede, il giudice puo' nominare un ausiliario
che riferisca sulle  caratteristiche  e  sulle  condizioni  del  bene
pignorato, e puo' assegnare  ad  esso  la  funzione  di  custode  del
bene.»; 
      3) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis Nei casi di
cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla  parte  richiedente  e
liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga  a  quanto  disposto
dall'articolo 53, comma 1, il pignoramento non  perde  efficacia  se,
per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo,  il
primo incanto  non  puo'  essere  effettuato  entro  duecento  giorni
dall'esecuzione del pignoramento stesso.»; 
  m) all'articolo 85, comma 1, le parole: «minor prezzo tra il prezzo
base del terzo incanto e la somma  per  la  quale  si  procede»  sono
sostituite dalle seguenti: «prezzo base del terzo incanto»; 
  m-bis) all'articolo 86, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili  registrati
e' avviata dall'agente della riscossione con la notifica al  debitore
o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una  comunicazione
preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del  pagamento  delle
somme dovute entro il termine di trenta  giorni,  sara'  eseguito  il
fermo,  senza  necessita'  di   ulteriore   comunicazione,   mediante
iscrizione del provvedimento che lo dispone nei  registri  mobiliari,
salvo  che  il  debitore  o  i  coobbligati,  nel  predetto  termine,
dimostrino  all'agente  della  riscossione  che  il  bene  mobile  e'
strumentale all'attivita' di impresa o della professione». 
  2. All'articolo 10, comma 13-quinquies del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla  legge  22  dicembre
2011, n. 214, le parole «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti:
«30 settembre». 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto-legge sono stabilite le modalita'
di   attuazione    e    monitoraggio    degli    effetti    derivanti
dall'applicazione del meccanismo di rateazione  di  cui  al  comma  1
lettera a). 
  3-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione  del  presente  decreto,  il  Governo  riferisce  alle
Camere, con apposita relazione, sugli effetti di ognuna delle  misure
di cui al presente articolo, ai  fini  di  una  puntuale  valutazione
della loro efficacia, con particolare  riferimento:  all'introduzione
di una franchigia di 120.000 euro per l'espropriazione degli immobili
diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all'innalzamento a 120
del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i  debiti;
all'ampliamento a otto del numero di rate il cui mancato pagamento fa
venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti.
                               Art. 53 

Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali,
  dei comuni e delle societa' da essi partecipate 

  1. Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.
64, e' sostituito dal  seguente:  «2-ter.  Al  fine  di  favorire  il
compiuto,  ordinato  ed  efficace  riordino  della  disciplina  delle
attivita' di gestione e riscossione delle entrate dei  Comuni,  anche
mediante istituzione di un Consorzio, che si  avvale  delle  societa'
del Gruppo Equitalia per le attivita' di supporto all'esercizio delle
funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo  7,
comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  e
all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013.».
                               Art. 54 

Fabbisogni  standard:   disponibilita'   dei   questionari   di   cui
  all'articolo 5, comma 1, lettera c),  del  decreto  legislativo  26
  novembre 2010, n. 216 

  1. I questionari di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera  c),  del
decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono  resi  disponibili
sul sito internet della Soluzioni per il  Sistema  Economico  -  SOSE
S.p.a.; con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e'
data notizia della data in cui i questionari sono disponibili.  Dalla
data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre  il  termine
di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c). 
  1-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo  svolgimento  del
servizio di tesoreria nei confronti degli enti locali, l'articolo 208
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il tesoriere,
senza distinzione tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c)  del
comma 1 del predetto  articolo  208,  che  rivesta  la  qualifica  di
societa' per azioni, puo' delegare, anche per i servizi di  tesoreria
gia' affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad
una societa' per azioni che sia controllata dal  tesoriere  ai  sensi
dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del  codice  civile.
Il tesoriere che deleghi la gestione di singole fasi o  processi  del
servizio di tesoreria garantisce che il servizio  sia  in  ogni  caso
erogato all'ente locale nelle modalita' previste dalla convenzione, e
mantiene la responsabilita'  per  gli  atti  posti  in  essere  dalla
societa' delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole
fasi o processi del servizio puo' generare alcun  aggravio  di  costi
per l'ente.
                             Art. 54-bis 

            Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190 

  1. All'articolo 1  della  legge  6  novembre  2012,  n.  190,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) esprime parere  obbligatorio  sugli  atti  di  direttiva  e  di
indirizzo, nonche' sulle  circolari  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione in  materia  di  conformita'  di
atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di
comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti  il
rapporto di lavoro pubblico»; 
  b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e danno
tempestiva comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sui  detti  siti
alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica».
                             Art. 54-ter 

        Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 8 aprile  2013,  n.  39,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, dopo la  parola:  «segnalazione»  sono  inserite  le
seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della Funzione Pubblica»; 
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. L'Autorita' nazionale anticorruzione esprime pareri obbligatori
sulle   direttive   e   le   circolari    ministeriali    concernenti
l'interpretazione delle disposizioni del presente decreto e  la  loro
applicazione  alle  diverse  fattispecie  di  inconferibilita'  degli
incarichi e di incompatibilita'».
                               Art. 55 

           Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA 
                       alle agenzie di viaggio 

  1. Alla luce di quanto previsto dall'articolo 310  della  direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al  sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto, come interpretata  dalla  Corte
di giustizia dell'Unione europea, l'articolo  74-ter,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  si
interpreta nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di  beni  e
sulle prestazioni  di  servizi,  di  cui  al  comma  2  dello  stesso
articolo, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di  viaggio
stabilite  fuori  dell'Unione  europea  a   diretto   vantaggio   dei
viaggiatori non e' rimborsabile. Fermo restando  quanto  previsto  in
materia di risorse proprie del  bilancio  dell'Unione  europea,  sono
comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, siano stati eventualmente effettuati;  altresi'
non si da' luogo alla restituzione delle  somme  che,  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, risultino gia'  rimborsate  e
successivamente   recuperate   dagli   uffici    dell'amministrazione
finanziaria.
                               Art. 56 

             Proroga termine di versamento dell'imposta 
                    sulle transazioni finanziarie 

  1. Il comma 497 dell'articolo 1 della legge 24  dicembre  2012,  n.
228 e' sostituito dal seguente: 
  «497. L'imposta di cui ai commi 491, 492  e  495  si  applica  alle
transazioni  concluse  a  decorrere  dal  1°   marzo   2013   per   i
trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma
495 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1°  settembre
2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per  quelle  di  cui  al
comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari. Per il
2013 l'imposta di cui al comma 491, primo periodo, e'  fissata  nella
misura dello 0,22 per cento; quella  di  cui  al  sesto  periodo  del
medesimo comma e' fissata in misura pari a 0,12 per cento.  L'imposta
dovuta sui trasferimenti di proprieta' di cui al comma  491  e  sugli
ordini di cui al comma 495 relativi ai predetti trasferimenti di  cui
al comma 491 effettuati fino al 30 settembre 2013 e' versata entro il
16 ottobre 2013. L'imposta dovuta sulle operazioni di  cui  al  comma
492 e sugli ordini di  cui  al  comma  495  su  strumenti  finanziari
derivati e valori mobiliari effettuati nel mese di settembre del 2013
e' versata entro il 16 ottobre 2013.». 
  2. La societa' di Gestione  Accentrata  per  l'imposta  dovuta  sui
trasferimenti di proprieta', sulle operazioni e sugli ordini  di  cui
rispettivamente ai commi 491, 492 e 495 dell'articolo 1  della  legge
24 dicembre 2012,  n.  228,  effettuati  fino  al  30  settembre  dai
soggetti deleganti, provvede al versamento entro il 16 novembre 2013.
                             Art. 56-bis 

             Semplificazione delle procedure in materia 
         di trasferimenti di immobili agli enti territoriali 

  1. Il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, a  comuni,
province, citta' metropolitane e regioni dei  beni  immobili  di  cui
all'articolo  5,  comma  1,  lettera  e),  e  comma  4,  del  decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio, e'
disciplinato dal presente articolo. Sono esclusi dal trasferimento  i
beni  in  uso  per  finalita'  dello  Stato  o  per  quelle  di   cui
all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  e
successive modificazioni, i beni per i quali siano in corso procedure
volte a consentirne l'uso per le medesime finalita',  nonche'  quelli
per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione
di beni immobili ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni. 
  2. A decorrere dal 1° settembre 2013, i  comuni,  le  province,  le
citta'  metropolitane  e  le  regioni  che  intendono  acquisire   la
proprieta' dei beni di cui al  comma  1  presentano  all'Agenzia  del
demanio, entro il termine perentorio del 30  novembre  2013,  con  le
modalita' tecniche da definire  a  cura  dell'Agenzia  medesima,  una
richiesta di  attribuzione  sottoscritta  dal  rappresentante  legale
dell'ente, che identifica il  bene,  ne  specifica  le  finalita'  di
utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale
utilizzo.  L'Agenzia  del  demanio,  verificata  la  sussistenza  dei
presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne  comunica  l'esito
all'ente interessato entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  della
richiesta. In caso di esito positivo si procede al trasferimento  con
successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio. In caso  di  esito
negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i  motivi  ostativi
all'accoglimento  della  richiesta.   Entro   trenta   giorni   dalla
comunicazione del motivato  provvedimento  di  rigetto,  l'ente  puo'
presentare una richiesta di riesame del provvedimento, unitamente  ad
elementi  e  documenti  idonei   a   superare   i   motivi   ostativi
rappresentati dall'Agenzia del demanio. 
  3. Laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili assegnati  alle
amministrazioni  pubbliche,  l'Agenzia  del  demanio  interpella   le
amministrazioni interessate, al fine di acquisire, entro  il  termine
perentorio di trenta giorni, la  conferma  della  permanenza  o  meno
delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine  alle  modalita'
di futuro utilizzo  dell'immobile.  Qualora  le  amministrazioni  non
confermino,  entro  tale  termine,  la  permanenza   delle   esigenze
istituzionali, l'Agenzia, nei successivi trenta giorni, avvia con  le
altre amministrazioni la verifica  in  ordine  alla  possibilita'  di
inserire il bene nei piani di razionalizzazione di  cui  all'articolo
2, commi 222, 222-bis e 222-ter, della legge  23  dicembre  2009,  n.
191, e successive modificazioni. Qualora  detta  verifica  dia  esito
negativo e sia accertato che l'immobile non assolve ad altre esigenze
statali, la domanda e' accolta e si procede al trasferimento del bene
con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del  demanio.
In caso di conferma delle  esigenze  di  cui  al  comma  2  da  parte
dell'amministrazione usuaria, l'Agenzia comunica all'ente richiedente
i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. 
  4.  Qualora  per  il  medesimo  immobile  pervengano  richieste  di
attribuzione da parte di piu' livelli  di  governo  territoriale,  il
bene e' attribuito, in forza dei  principi  di  sussidiarieta'  e  di
radicamento sul territorio, in  via  prioritaria  ai  comuni  e  alle
citta' metropolitane e subordinatamente alle province e alle regioni.
In  caso  di  beni  gia'  utilizzati,  essi   sono   prioritariamente
trasferiti agli enti utilizzatori. 
  5. Nei provvedimenti di  cui  ai  commi  2  e  3  si  prevede  che,
trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito  di  apposito
monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio l'ente  territoriale
non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrino  nella
proprieta' dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione. 
  6. I beni trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori,  oneri  e
pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni  e
degli enti locali. Il trasferimento ha luogo nello stato di  fatto  e
di diritto in cui i beni si trovano, con  contestuale  immissione  di
ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data  di  sottoscrizione
dell'atto formale di trasferimento del bene di cui ai commi  2  e  3,
nel possesso giuridico  e  con  subentro  del  medesimo  in  tutti  i
rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito. 
  7. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  le
risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti  locali
che acquisiscono in proprieta'  beni  immobili  utilizzati  a  titolo
oneroso sono ridotte in misura  pari  alla  riduzione  delle  entrate
erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1. Qualora  non
sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo  Stato
in forza della riduzione delle risorse, si  procede  al  recupero  da
parte dell'Agenzia delle  entrate  a  valere  sui  tributi  spettanti
all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento  all'entrata
del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato. 
  8.  Al  fine   di   soddisfare   le   esigenze   allocative   delle
amministrazioni  statali,  gli  enti   territoriali   continuano   ad
assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di  loro  proprieta'
fino al permanere delle esigenze medesime. 
  9. Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano. 
  10. Alle  risorse  nette  derivanti  a  ciascun  ente  territoriale
dall'eventuale alienazione degli immobili  trasferiti  ai  sensi  del
presente articolo ovvero dall'eventuale cessione di  quote  di  fondi
immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 9, comma 5,  del  decreto  legislativo  28
maggio 2010, n. 85. 
  11.  In   considerazione   dell'eccezionalita'   della   situazione
economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione  del
debito  pubblico,  al  fine  di  contribuire   alla   stabilizzazione
finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo  economico  e
alla  coesione  sociale,  e'  altresi'   destinato   al   Fondo   per
l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalita' di cui al  comma
5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.  85,  il
10  per  cento  delle  risorse   nette   derivanti   dall'alienazione
dell'originario  patrimonio  immobiliare   disponibile   degli   enti
territoriali, salvo che una percentuale uguale  o  maggiore  non  sia
destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente.  Per
la parte non destinata al Fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di
Stato, resta fermo quanto disposto  dal  comma  443  dell'articolo  1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  12. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 28  maggio  2010,
n. 85, si applicano solo in quanto compatibili  con  quanto  previsto
dal presente articolo. 
  13. All'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  a) il quinto periodo e' soppresso; 
  b) al sesto periodo, le parole: «, nonche' l'attribuzione agli Enti
territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e
per le finalita' previste dall'articolo 9 del decreto legislativo  28
maggio 2010, n. 85, limitatamente ai  beni  di  cui  all'articolo  5,
comma 1, lettera e), sopra richiamato, derivanti dal conferimento  ai
predetti fondi immobiliari» sono soppresse.
                             Art. 56-ter 

                        Piani di azionariato 

  1.  I  Ministri  dello   sviluppo   economico,   della   giustizia,
dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche  sociali
presentano al Parlamento, entro il 30 settembre 2013,  una  relazione
sulla   disciplina,   sulle   esperienze    e    sulle    prospettive
dell'azionariato  diffuso,   ovvero   della   partecipazione,   anche
azionaria, dei dipendenti agli utili di  impresa  ed  individuano  le
opportune misure, normative e  di  incentivazione  fiscale,  volte  a
favorire la diffusione delle predette esperienze in ambito  nazionale
e la collaborazione dei lavoratori alla  gestione  delle  aziende  ai
sensi dell'articolo 46 della Costituzione  a  partire  dai  piani  di
azionariato.
                           Art. 56-quater 

          Diritto di ripensamento per l'offerta fuori sede 
                     nei servizi di investimento 

  1. All'articolo 30, comma 6, del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:  «Ferma
restando l'applicazione della disciplina di cui al primo e al secondo
periodo ai servizi di investimento di cui all'articolo  1,  comma  5,
lettere c), c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a decorrere dal
1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai  servizi
di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a)».
                          Art. 56-quinquies 

              Modifica all'articolo 112 del testo unico 
            di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 

  1. All'articolo 112, comma 7, del testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente  periodo:  «In  attesa  di  un  riordino  complessivo  degli
strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il  31
dicembre 2014, possono continuare a svolgere  la  propria  attivita',
senza obbligo di iscrizione nell'albo di  cui  all'articolo  106,  le
societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro  quinto
del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e  le  cui
azioni non siano negoziate in mercati  regolamentati,  che  concedono
finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti  dei
propri soci, a condizione che: 
  a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica; 
  b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore  dei  soci  non
sia superiore a quindici milioni di euro; 
  c) l'importo  unitario  del  finanziamento  sia  di  ammontare  non
superiore a 20.000 euro; 
  d) i finanziamenti siano concessi a condizioni piu'  favorevoli  di
quelli presenti sul mercato».

Capo III

Misure in materia di istruzione, universita’ e ricerca

                               Art. 57 

           Interventi straordinari a favore della ricerca 
                      per lo sviluppo del Paese 

  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
favorisce interventi  diretti  al  sostegno  e  allo  sviluppo  delle
attivita' di ricerca fondamentale e di ricerca industriale,  mediante
la concessione di contributi alla spesa nel limite del cinquanta  per
cento  della  quota  relativa  alla  contribuzione  a  fondo  perduto
disponibili nel Fondo per le agevolazioni  alla  ricerca  (FAR),  con
particolare riferimento: 
  a) al  rafforzamento  della  ricerca  fondamentale  condotta  nelle
universita' e negli enti pubblici di ricerca; 
  b) alla creazione e allo sviluppo di start-up innovative e spin-off
universitari; 
  c) alla  valorizzazione  dei  progetti  di  social  innovation  per
giovani al di sotto dei 30 anni; 
  d) al sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e crowdfunding; 
  e) al potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e
imprese, mediante forme di sostegno che favoriscano la partecipazione
del mondo industriale al finanziamento dei corsi di  dottorato  e  di
assegni di ricerca; 
  f) al potenziamento infrastrutturale delle universita' e degli enti
pubblici di ricerca, anche  in  relazione  alla  partecipazione  alle
grandi  reti  infrastrutturali  europee  nell'ambito  del   programma
europeo Horizon 2020; 
  g) al sostegno agli investimenti in ricerca delle piccole  e  medie
imprese, e in particolare delle societa' nelle quali  la  maggioranza
delle quote o delle azioni del capitale sia posseduta da  giovani  al
di sotto dei 35 anni; 
  h) alla valorizzazione di grandi progetti/programmi  a  medio-lungo
termine condotti in partenariato tra imprese e mondo  pubblico  della
ricerca, con  l'obiettivo  di  affrontare  le  grandi  sfide  sociali
contemporanee; 
  i) al supporto e alla incentivazione dei ricercatori che  risultino
assegnatari di borse di studio, assegni o  altre  forme  similari  di
sovvenzione dell'Unione europea, ovvero  dei  progetti  finanziati  a
carico dei fondi per  progetti  di  ricerca  di  interesse  nazionale
(PRIN) o del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB); 
  l)  al  sostegno  dell'internazionalizzazione  delle  imprese   che
partecipano a bandi europei di ricerca. 
  l-bis) al sostegno in  favore  di  progetti  di  ricerca  in  campo
umanistico, artistico e musicale, con  particolare  riferimento  alla
digitalizzazione e messa on line dei relativi prodotti. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono individuate le risorse disponibili nel FAR da destinare
agli interventi di  cui  al  comma  1.  Dette  risorse  sono  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato   per   essere   riassegnate
all'apposito  programma  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per le finalita' di
cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze
e'  autorizzato  ad  apportare  con  propri  decreti  le   occorrenti
variazioni di bilancio.
                             Art. 57-bis 

                 Modifica all'articolo 1, comma 58, 
                della legge 24 dicembre 2012, n. 228 

  1. All'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n.  228,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' quelli  adottati
ai sensi  del  medesimo  articolo  per  l'anno  scolastico  2013-2014
relativamente ai soli soggetti di cui al primo periodo  del  comma  8
del medesimo articolo 26 della legge n. 448 del 1998». 
  2. Per l'attuazione del comma  1,  e'  autorizzata  una  spesa  nel
limite massimo di 1,1 milioni di  euro  per  l'anno  2013  e  di  2,2
milioni di euro per l'anno 2014. Ai relativi oneri si  provvede,  per
l'anno  2013,  mediante  corrispondente   riduzione   lineare   degli
stanziamenti di parte  corrente  iscritti,  nell'ambito  delle  spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Iniziative per  lo  sviluppo
del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio» della
missione  «Istruzione  scolastica»  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e,  per
l'anno  2014,  mediante  utilizzo  dei  risparmi  di  spesa  di   cui
all'articolo 58, comma 5.
                               Art. 58 

                Disposizioni urgenti per lo sviluppo 
          del sistema universitario e degli enti di ricerca 

  1. Al fine di favorire lo  sviluppo  del  sistema  universitario  e
della ricerca all'articolo 66 del decreto-legge  25  giugno  2008  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 13-bis, le parole «triennio 2012-2014» sono  sostituite
dalle seguenti «biennio 2012-2013» e le parole «per l'anno 2015» sono
sostituite dalle seguenti «per gli anni 2014 e 2015»; 
  b) al comma 14, le parole «quadriennio 2011-2014»  sono  sostituite
dalle seguenti «triennio 2011-2013» e le  parole  «per  l'anno  2015»
sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2014 e 2015». 
  2. Il  Fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle  universita'
statali e' incrementato di euro 21,4 milioni nell'anno 2014  ed  euro
42,7 milioni a decorrere dall'anno 2015 e il Fondo ordinario per  gli
enti di ricerca e' incrementato di euro 3,6 milioni nell'anno 2014 ed
euro 7,1 milioni a decorrere dall'anno 2015 
  3. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre  2005,  n.  230,
dopo il terzo periodo  e'  inserito  il  seguente  periodo:  «Non  e'
richiesto il parere della commissione di cui  al  terzo  periodo  nel
caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei
programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo  periodo,
effettuate entro tre anni dalla vincita del programma». 
  3-bis. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «soggetti privati» sono aggiunte
le seguenti: «nonche' da finanziamenti di soggetti pubblici destinati
ad attivita' di ricerca». 
  4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 25 milioni
nell'anno 2014 ed euro 49,8 milioni a decorrere  dall'anno  2015,  si
provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5. 
  5.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2013/2014  le  istituzioni
scolastiche ed educative statali acquistano, ai  sensi  dell'articolo
1, comma 449, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  i  servizi
esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai
collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della  spesa  che
si sosterrebbe  per  coprire  i  posti  di  collaboratore  scolastico
accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 2009, n. 119.  A  decorrere  dal  medesimo  anno
scolastico il numero di posti accantonati non e' inferiore  a  quello
dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a  quanto  previsto  dal
presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per  i  servizi
esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014  e  di
euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015. 
  6. Eventuali risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli indicati
al  comma  5  del  presente  articolo,  tenuto  anche   conto   della
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e  indebitamento
netto derivati dal comma 9 dell'articolo  59  del  presente  decreto,
rimangono a disposizione  per  le  esigenze  di  funzionamento  delle
istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  7-bis.  Il  Consiglio  per  la  ricerca  e  la  sperimentazione  in
agricoltura,  per  le  eccezionali  e  straordinarie  esigenze  delle
aziende sperimentali connesse allo svolgimento di attivita' agricole,
nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto  dei
vincoli finanziari previsti dalla normativa  vigente  in  materia  di
utilizzo di tipologie di  lavoro  flessibile,  puo'  assumere  operai
agricoli  il  cui  rapporto  di  lavoro  e'  regolato  dal  contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro   per   gli   operai   agricoli   e
florovivaisti e dai contratti integrativi  provinciali.  L'assunzione
puo' avvenire solo  per  l'esecuzione  di  lavori  di  breve  durata,
stagionali o a carattere saltuario, nel rispetto dei limiti temporali
e dei vincoli previsti dalla normativa vigente per ciascuna tipologia
di contratto.
                               Art. 59 

Piano nazionale per il sostegno al  merito  e  alla  mobilita'  degli
            studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi 

  1. Al fine di promuovere l'eccellenza e il merito degli studenti  e
di incentivare la mobilita' nel sistema universitario,  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  bandisce,  entro
quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, borse  di  mobilita'  a  favore  di
studenti che,  avendo  conseguito  risultati  scolastici  eccellenti,
intendono iscriversi per  l'anno  accademico  2013/2014  a  corsi  di
laurea ovvero a corsi di laurea  magistrale  a  ciclo  unico,  presso
universita' statali o non  statali  italiane,  con  esclusione  delle
universita' telematiche, che hanno sede in regioni diverse da  quella
di residenza degli studenti stessi e delle famiglie di origine. 
  2. Il bando stabilisce l'importo delle borse di mobilita',  nonche'
le modalita' per  la  presentazione  telematica  delle  domande  e  i
criteri per la formulazione della graduatoria nazionale di merito tra
i candidati. L'importo delle borse puo' essere differenziato  tenendo
conto della distanza tra il luogo di residenza dello  studente  e  la
sede dell'universita' alla quale lo stesso intende iscriversi. 
  3. I soggetti di cui al comma 1 sono  ammessi  al  beneficio  sulla
base dei seguenti criteri: 
  a) possesso  di  un  diploma  di  istruzione  secondaria  superiore
conseguito in Italia nell'anno scolastico  2012/2013,  con  votazione
all'esito dell'esame di Stato pari o superiore a 95/100; 
  b) condizioni economiche  dello  studente  individuate  sulla  base
dell'Indicatore della situazione economica  equivalente,  di  cui  al
decreto  legislativo  31   marzo   1998,   n.   109,   e   successive
modificazioni. 
  4. Le  borse  di  mobilita'  sono  attribuite  sulla  base  di  una
graduatoria nazionale nella quale sono inseriti i soggetti ammessi ai
sensi del comma 3, fino  ad  esaurimento  delle  risorse  di  cui  al
presente articolo. In  caso  di  parita'  di  punteggio,  prevale  il
candidato che presenta i valori piu' bassi nel requisito di cui  alla
lettera b) del citato comma 3, quindi piu' alti nel requisito di  cui
alla  lettera  a)  del  medesimo  comma  3.  La  comunicazione  della
graduatoria  e  l'assegnazione  delle  borse  sono   effettuate   dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro  45
giorni dalla data di pubblicazione del bando di  cui  al  comma  2  e
comunque non oltre il 30 settembre  2013.  La  predetta  assegnazione
diviene efficace all'atto dell'immatricolazione dello studente presso
un'universita'  situata  in  una  regione  differente  da  quella  di
residenza dello stesso e della  famiglia  d'origine,  con  esclusione
delle universita' telematiche. 
  5. Per gli anni accademici successivi al primo,  gli  studenti  che
hanno avuto accesso per il primo anno al beneficio di cui al comma  1
possono mantenere il diritto allo stesso con apposita domanda,  ferma
restando la permanenza del requisito della residenza  fuori  sede,  a
condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito: 
  a) aver acquisito almeno il 90  per  cento  dei  crediti  formativi
universitari  previsti  dal  piano  di  studi  in  base  all'anno  di
iscrizione; 
  b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30; 
  c) non aver riportato alcun voto inferiore a 26/30. 
  6. Le borse di mobilita' sono cumulabili con  le  borse  di  studio
assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. 
  7.  All'atto  dell'effettiva  immatricolazione,  la   somma   viene
assegnata dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca all'universita' presso la quale lo studente  beneficiario  e'
iscritto, la quale provvede all'erogazione a favore dello studente. 
  8. Ai fini del presente articolo  e'  autorizzata  la  spesa  di  5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 7 milioni di
euro per l'anno 2015, da iscrivere nel  Fondo  per  il  sostegno  dei
giovani  e  per  favorire  la  mobilita'  degli  studenti,   di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n.  105,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  11  luglio  2003,  n.   170,   per
l'erogazione delle borse di mobilita'. 
  9. Le somme gia' impegnate e non ancora pagate  nel  limite  di  17
milioni di euro negli anni 2011 e 2012  per  gli  interventi  di  cui
all'articolo 9, commi da 3 a 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
106,  sono  mantenute  nel  conto  dei  residui  per  essere  versate
all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a  euro  5  milioni  per
ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a euro 7 milioni per  l'anno  2015.
Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini
di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente  comma  si
provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse  che  si
rendono disponibili per effetto dell'articolo 58. 
  10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  11. Con decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, e' adottato un Piano nazionale per il merito e la  mobilita'
degli studenti universitari capaci, meritevoli e privi di mezzi,  che
definisce la tipologia degli interventi e i criteri di individuazione
dei beneficiari.  Il  suddetto  Piano  e'  triennale  e  puo'  essere
aggiornato annualmente anche in relazione alle  risorse  disponibili.
Le risorse stanziate per  l'attuazione  del  Piano  sono  determinate
annualmente con la legge di stabilita'.
                               Art. 60 

Semplificazione del sistema  di  finanziamento  delle  universita'  e
  delle procedure di valutazione del sistema universitario 

  01. La  quota  del  Fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle
universita' destinata alla promozione e al  sostegno  dell'incremento
qualitativo  delle  attivita'  delle   universita'   statali   e   al
miglioramento dell'efficacia e  dell'efficienza  nell'utilizzo  delle
risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1,
e successive modificazioni, e' determinata in misura non inferiore al
16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20
per cento per l'anno 2016,  con  successivi  incrementi  annuali  non
inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30  per  cento.  Di
tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le universita' sulla
base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualita'  della
ricerca  (VQR)  e  un  quinto  sulla  base  della  valutazione  delle
politiche  di  reclutamento,  effettuate   a   cadenza   quinquennale
dall'Agenzia nazionale per la valutazione  dell'universita'  e  della
ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente
comma non puo' determinare la riduzione della quota del Fondo per  il
finanziamento ordinario spettante a ciascuna universita' e a  ciascun
anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente. 
  1. Al fine  di  semplificare  il  sistema  di  finanziamento  delle
universita'  statali  e  non  statali,  a  decorrere   dall'esercizio
finanziario 2014 i mezzi finanziari  destinati  dallo  Stato  per  le
finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge  24
dicembre  1993,  n.  537,  e  alla  legge  7  agosto  1990,  n.  245,
concernenti   la   programmazione   dello   sviluppo   del    sistema
universitario, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma  1,  del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 luglio 2003, n.  170,  concernente  il  Fondo  per  il
sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti e per
le finalita' di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse
di studio universitarie post lauream, confluiscono, per la  quota  di
rispettiva  competenza,  calcolata  sulla  base  delle   assegnazioni
relative al triennio 2010-2012,  rispettivamente  nel  Fondo  per  il
finanziamento ordinario delle universita' statali  e  nel  contributo
statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991,  n.  243,  alle
universita' non statali legalmente riconosciute. 
  2. All'articolo 13, comma 12, del decreto  legislativo  27  ottobre
2009, n. 150, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Il sistema di
valutazione delle attivita' amministrative delle universita' e  degli
enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31  dicembre
2009, n. 213, e' svolto dall'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del
sistema universitario  e  della  ricerca  (ANVUR)  nel  rispetto  dei
principi generali di cui all'articolo 3 e in conformita' ai poteri di
indirizzo della Commissione di cui al comma 5.». 
  3. A decorrere dall'anno 2014, al fine di semplificare  il  sistema
di finanziamento per il  funzionamento  dell'ANVUR  e  di  consentire
un'adeguata programmazione delle sue attivita', le risorse iscritte a
tale scopo nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e   della   ricerca,   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,
sono incrementate di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari  a  1
milione di euro annui a decorrere dal 2014,  si  provvede,  quanto  a
500.000 euro annui a  decorrere  dal  2014,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle  universita'
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge  24  dicembre
1993, n. 537, e, quanto a 500.000 euro annui a  decorrere  dal  2014,
mediante corrispondente riduzione del Fondo ordinario per gli enti di
ricerca di cui all'articolo 7, comma 1,  del  decreto  legislativo  5
giugno 1998, n. 204. Le ulteriori  risorse  eventualmente  attribuite
all'ANVUR a valere sui predetti  fondi  ai  sensi  dell'articolo  12,
comma 7, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, non possono superare per ciascuno
degli anni 2014 e 2015 il limite massimo di 1,5 milioni di  euro  per
ciascun fondo. 
  3-bis. Al fine di semplificare  le  procedure  di  valutazione  che
richiedono il ricorso ad esperti, all'articolo 12, comma  4,  lettera
d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
1° febbraio  2010,  n.  76,  le  parole:  «in  numero  non  superiore
complessivamente a cinquanta unita'» sono sostituite dalle  seguenti:
«nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  nel  bilancio
dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica». 
  3-ter. Dall'applicazione del presente articolo, fatto salvo  quanto
previsto dai commi 3 e 3-bis, non devono derivare  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica.

Capo IV

Disposizioni finanziarie

                               Art. 61 

                        Copertura finanziaria 

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2,  comma  8,  11,  17,  18,
comma 8-septies, 22, comma 3, 23, 32, comma 7-ter, 42-ter, 46,  comma
1-bis, 46-bis e 56, pari a 41,1 milioni di euro per  l'anno  2013,  a
104,7 milioni di euro per l'anno 2014, a 62,9  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, a 75,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2016
al 2019, a 57,4 milioni di euro per l'anno 2020, a  46,4  milioni  di
euro per l'anno 2021 e a 40,4 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2022, si provvede: 
  a) quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2013, a  12  milioni  di
euro per l'anno 2014, a 57,9 milioni di euro per l'anno 2015, a  71,9
milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2016  al  2019,  a  53,9
milioni di euro per l'anno 2020, a 42,9 milioni di  euro  per  l'anno
2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2022,  mediante
corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  maggiori   entrate
derivanti dagli articoli 5, comma 1 e 55; 
  b) quanto a 7,65 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1,5 milioni di
euro  per  l'anno  2014,  mediante  corrispondente  riduzione,  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,65  milioni  di
euro  per  l'anno  2013,  l'accantonamento   relativo   al   medesimo
Ministero,  quanto  a   2   milioni   di   euro   per   l'anno   2013
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali  e,  quanto  a  3  milioni   di   euro   per   l'anno   2013,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; 
  c) quanto a  20,75  milioni  di  euro  per  l'anno  2013,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
  d)  quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2013,   mediante
corrispondente  riduzione  dall'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985,  n.  222,
relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato; 
  d-bis) quanto a 15,9 milioni di  euro  per  l'anno  2014  e  a  3,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015,  mediante  corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
  d-ter) quanto a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2013  e  2014,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
  d-quater) quanto a 1,5 milioni di euro per  l'anno  2015,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»; 
  e)  quanto  a  75  milioni  per  l'anno  2014  mediante   l'aumento
dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina  con  piombo,
nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato  come  carburante
di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,  in  modo  tale  da
compensare il predetto onere nonche' quello correlato ai rimborsi  di
cui  al  penultimo  periodo  della  presente   lettera.   La   misura
dell'aumento   e'   stabilita   con   provvedimento   del   direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli  da  adottare  entro  il  31
dicembre  2013;  il  provvedimento  e'   efficace   dalla   data   di
pubblicazione sul  sito  internet  dell'Agenzia.  Nei  confronti  dei
soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti
le  attivita'  di  trasporto  merci  con  veicoli  di  massa  massima
complessiva pari o  superiore  a  7,5  tonnellate,  e  comma  2,  del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior  onere
conseguente ai  predetti  aumenti  e'  rimborsato  con  le  modalita'
previste dall'articolo 6, comma  2,  primo  e  secondo  periodo,  del
decreto legislativo 2  febbraio  2007,  n.  26.  Resta  fermo  quanto
stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.
183. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Titolo III

MISURE PER L’EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA DEFINIZIONE DEL
CONTENZIOSO CIVILE

Capo I

Giudici ausiliari

                               Art. 62 

                 Finalita' e ambito di applicazione 

  1. Al fine di agevolare la  definizione  dei  procedimenti  civili,
compresi quelli  in  materia  di  lavoro  e  previdenza,  secondo  le
priorita' individuate dai presidenti delle Corti  di  appello  con  i
programmi previsti dall'articolo 37, comma  1,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, si applicano le disposizioni del presente capo. 
  2.  Le  disposizioni  del  presente  capo  non  si   applicano   ai
procedimenti trattati dalla Corte di appello in unico grado.
                               Art. 63 

                          Giudici ausiliari 

  1. Ai fini di quanto previsto  dall'articolo  62  si  procede  alla
nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di quattrocento. 
  2. I giudici ausiliari  sono  nominati  con  apposito  decreto  del
Ministro  della  giustizia,  previa   deliberazione   del   Consiglio
superiore della magistratura, su  proposta  formulata  dal  consiglio
giudiziario territorialmente competente nella composizione  integrata
a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006,  n.
25. Ai fini della formulazione della proposta i consigli  giudiziari,
nel caso di cui al comma 3, lettera d), acquisiscono  il  parere  del
Consiglio dell'ordine cui e' iscritto, ovvero cui e'  stato  iscritto
negli ultimi cinque anni, il candidato. Ai  fini  della  formulazione
della proposta i consigli giudiziari, nel caso di  cui  al  comma  3,
lettera e), acquisiscono il parere  del  Consiglio  notarile  cui  e'
iscritto, ovvero e' stato  iscritto  negli  ultimi  cinque  anni,  il
candidato. 
  3. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario: 
  a)  i  magistrati  ordinari,  contabili  e  amministrativi,  e  gli
avvocati dello Stato, a riposo da non piu' di tre anni al momento  di
presentazione della domanda,  nonche'  magistrati  onorari,  che  non
esercitino piu' ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la
loro funzione per almeno cinque anni; 
  b) i professori universitari  in  materie  giuridiche  di  prima  e
seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non piu'  di  tre
anni al momento di presentazione della domanda; 
  c) i ricercatori universitari in materie giuridiche; 
  d) gli avvocati anche se cancellati dall'albo da non  piu'  di  tre
anni al momento di presentazione della domanda; 
  e) i notai anche se a riposo da non piu' di tre anni al momento  di
presentazione della domanda.
                               Art. 64 

                       Requisiti per la nomina 

  1. Per la nomina a giudice ausiliario  sono  necessari  i  seguenti
requisiti: 
  a) essere cittadino italiano; 
  b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; 
  c) non aver riportato condanne per delitti non colposi; 
  d) non essere  stato  sottoposto  a  misura  di  prevenzione  o  di
sicurezza; 
  e) avere idoneita' fisica e psichica; 
  f) non avere precedenti disciplinari diversi  dalla  sanzione  piu'
lieve  prevista  dagli  ordinamenti  delle  amministrazioni  o  delle
professioni di provenienza. 
  2. Nei casi di cui all'articolo 63, comma 3, lettere a)  e  b),  al
momento della presentazione della domanda il candidato non deve  aver
compiuto i settantacinque anni di eta'. 
  3. Nel caso di cui all'articolo 63, comma 3, lettere d) ed  e),  al
momento della presentazione della domanda il  candidato  deve  essere
stato iscritto all'albo per un periodo non inferiore a cinque anni  e
non aver compiuto i sessanta anni di eta'. 
  4. Per la  nomina  a  giudice  ausiliario  in  relazione  ai  posti
previsti per  il  circondario  di  Bolzano  e'  richiesta  anche  una
adeguata conoscenza delle  lingue  italiana  e  tedesca.  Si  osserva
altresi' il principio di  cui  all'articolo  8,  secondo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,  n.  752,  e
successive modificazioni. 
  5. Non possono essere nominati giudici ausiliari: 
  a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo,  i  deputati  e  i
consiglieri regionali, i  membri  del  Governo,  i  presidenti  delle
regioni  e  delle  province,  i  membri  delle  giunte  regionali   e
provinciali; 
  b) i sindaci, gli assessori comunali,  i  consiglieri  provinciali,
comunali e circoscrizionali; 
  c) gli ecclesiastici e i ministri di culto; 
  d) coloro che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi nei partiti
politici.
                               Art. 65 

               Pianta organica dei giudici ausiliari. 
              Domande per la nomina a giudici ausiliari 

  1. Entro due mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  con  decreto  del  Ministro  della  giustizia,  sentiti  il
Consiglio superiore della magistratura  e  i  consigli  degli  ordini
distrettuali, e' determinata la pianta organica  ad  esaurimento  dei
giudici ausiliari, con l'indicazione  dei  posti  disponibili  presso
ciascuna Corte di appello. La pianta organica e' determinata  tenendo
conto delle pendenze e  delle  scoperture  di  organico  in  ciascuna
Corte, cui puo' essere assegnato un numero di posti  complessivamente
non superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte. 
  2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati le modalita' e
i termini di presentazione della domanda  per  la  nomina  a  giudice
ausiliario  nonche'  i  criteri  di  priorita'   nella   nomina.   E'
riconosciuta preferenza ai fini della nomina agli  avvocati  iscritti
all'albo. A parita' di titoli sono prioritariamente  nominati  coloro
che hanno minore eta' anagrafica con almeno cinque anni di iscrizione
all'Albo. Della pubblicazione del decreto e'  dato  avviso  sul  sito
internet del Ministero della giustizia. 
  3. Le domande dei  candidati  sono  trasmesse,  senza  ritardo,  al
consiglio giudiziario che formula le  proposte  motivate  di  nomina,
indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio  dei  posti
previsti nella pianta organica  per  ciascun  ufficio  giudiziario  e
redigendo la graduatoria. 
  4. Il presidente della Corte di appello assegna i giudici ausiliari
alle diverse sezioni dell'ufficio.
                               Art. 66 

                          Presa di possesso 

  1. Il giudice ausiliario  prende  possesso  dell'ufficio  entro  il
termine indicato nel decreto di  nomina  previsto  dall'articolo  63,
comma 2, ed e' assegnato con apposito  provvedimento  del  presidente
della Corte di appello a norma dell'articolo 65, comma 4.
                               Art. 67 

                         Durata dell'ufficio 

  1. Il giudice ausiliario e' nominato per la durata di cinque  anni,
prorogabili per non piu' di cinque anni. 
  2. La proroga e' disposta con le modalita' di cui all'articolo  63,
comma 2. 
  3. Il giudice ausiliario  cessa  dall'incarico  al  compimento  del
settantottesimo  anno  di  eta'  e  nelle   ipotesi   di   decadenza,
dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell'articolo 71.
                               Art. 68 

                Collegi e provvedimenti. Monitoraggio 

  1. Del collegio giudicante non puo' far parte piu'  di  un  giudice
ausiliario. 
  2. Il giudice ausiliario deve definire,  nel  collegio  in  cui  e'
relatore  e  a  norma  dell'articolo  72,  comma  2,  almeno  novanta
procedimenti per anno. 
  3. Con cadenza semestrale il ministero della giustizia provvede  al
monitoraggio dell'attivita' svolta dai giudici ausiliari al  fine  di
rilevare il rispetto dei parametri di operosita' ed il  conseguimento
degli obiettivi fissati dal presente capo.
                               Art. 69 

                 Incompatibilita' ed ineleggibilita' 

  1.  Al  giudice  ausiliario  si   applica   la   disciplina   delle
incompatibilita' e delle ineleggibilita' prevista  per  i  magistrati
ordinari. 
  2.  Il  giudice  ausiliario,  nominato  tra  i  candidati  di   cui
all'articolo 63, comma 3, lettera d), non puo' svolgere  le  funzioni
presso la corte di appello nel cui distretto  ha  sede  il  consiglio
dell'ordine cui era iscritto al momento della  nomina  o  nei  cinque
anni precedenti. 
  3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario  non
possono esercitare la professione dinanzi agli uffici giudiziari  del
distretto di Corte di appello in cui  svolgono  le  funzioni,  e  non
possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti
trattati  dinanzi  agli  uffici  giudiziari  del  medesimo  distretto
neppure nei successivi gradi di giudizio. 
  4. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario  non
possono rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici  di
altri distretti di corte  d'appello,  le  parti  di  procedimenti  in
relazione ai quali hanno svolto le funzioni. Il divieto si estende ad
altro avvocato di lui socio o con lui associato.
                               Art. 70 

                      Astensione e ricusazione 

  1. Il giudice ausiliario ha l'obbligo di astenersi  e  puo'  essere
ricusato a norma dell'articolo 52 del  codice  di  procedura  civile,
oltre che nei  casi  previsti  dall'articolo  51,  primo  comma,  del
medesimo codice, quando e'  stato  associato  o  comunque  collegato,
anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con  lo  studio
professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore  di  una  delle
parti. 
  2. Il giudice ausiliario ha altresi' l'obbligo di astenersi e  puo'
essere ricusato quando ha in precedenza assistito nella  qualita'  di
avvocato una delle parti in causa  o  uno  dei  difensori  ovvero  ha
svolto attivita' professionale nella qualita' di notaio per una delle
parti in causa o uno dei difensori.
                               Art. 71 

          Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca 

  1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perche'
viene meno taluno dei requisiti per la nomina, in caso di revoca e di
dimissioni,  in  caso  di  mancata  conferma  annuale  ovvero  quando
sussiste una causa di incompatibilita'. 
  2. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun  anno  dalla  data
della nomina, il  consiglio  giudiziario  in  composizione  integrata
verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di
procedimenti di cui all'articolo 68, comma 2, e propone al  Consiglio
superiore della magistratura la sua conferma o, in mancanza e  previo
contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma. 
  3. In ogni momento il presidente della  corte  di  appello  propone
motivatamente  al  consiglio  giudiziario  la  revoca   del   giudice
ausiliario  che  non  e'  in  grado  di  svolgere  diligentemente   e
proficuamente il proprio incarico. 
  4. Nei  casi  di  cui  al  comma  3  il  consiglio  giudiziario  in
composizione  integrata,  sentito  l'interessato  e   verificata   la
fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore  della
magistratura unitamente ad un parere motivato. 
  5. I provvedimenti di cessazione  sono  adottati  con  decreto  del
Ministro della giustizia su  deliberazione  del  Consiglio  superiore
della magistratura.
                               Art. 72 

                    Stato giuridico e indennita' 

  1.  I  giudici  ausiliari  acquisiscono  lo  stato   giuridico   di
magistrati onorari. 
  2.   Ai   giudici    ausiliari    e'    attribuita    un'indennita'
onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre mesi, di duecento euro per
ogni provvedimento che definisce il processo, anche in  parte  o  nei
confronti di alcune delle parti, a norma dell'articolo 68, comma 2. 
  3. L'indennita' annua complessiva non puo' superare, in ogni  caso,
la somma di ventimila euro e sulla stessa non sono dovuti  contributi
previdenziali. 
  4. L'indennita' prevista dal presente articolo e' cumulabile con  i
trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

Capo II

Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari

                               Art. 73 

               Formazione presso gli uffici giudiziari 

  1. I laureati in giurisprudenza all'esito di  un  corso  di  durata
almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui
all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto  30
gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno  27/30
negli esami  di  diritto  costituzionale,  diritto  privato,  diritto
processuale civile,  diritto  commerciale,  diritto  penale,  diritto
processuale penale, diritto  del  lavoro  e  diritto  amministrativo,
ovvero un punteggio di laurea non  inferiore  a  105/110  e  che  non
abbiano compiuto i trenta anni di eta', possono accedere, a domanda e
per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso
le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e  i  tribunali
di  sorveglianza  e  i  tribunali  per  i  minorenni   della   durata
complessiva di diciotto mesi. Lo stage formativo, con riferimento  al
procedimento penale, puo'  essere  svolto  esclusivamente  presso  il
giudice del dibattimento.  I  laureati,  con  i  medesimi  requisiti,
possono accedere a un periodo di  formazione  teorico-pratica,  della
stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle  sezioni
giurisdizionali  che  consultive,  e   i   Tribunali   Amministrativi
Regionali. La Regione Siciliana e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme
di  attuazione,  attuano   l'istituto   dello   stage   formativo   e
disciplinano le sue modalita' di svolgimento presso il  Consiglio  di
Giustizia  amministrativa  per  la  Regione  Siciliana  e  presso  il
Tribunale Regionale  di  Giustizia  amministrativa  di  Trento  e  la
sezione autonoma di Bolzano. 
  2. Quando non e' possibile avviare al periodo di  formazione  tutti
gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al  comma  1  si  riconosce
preferenza,  nell'ordine,  alla  media  degli  esami   indicati,   al
punteggio di laurea e alla minore  eta'  anagrafica.  A  parita'  dei
requisiti previsti dal primo periodo  si  attribuisce  preferenza  ai
corsi  di  perfezionamento  in  materie  giuridiche  successivi  alla
laurea. 
  3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano
domanda ai capi degli uffici giudiziari con  allegata  documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche
a norma degli articoli 46 e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445.  Nella  domanda  puo'  essere
espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di  cui  si  tiene
conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il  Consiglio
di Stato, il Consiglio di Giustizia  amministrativa  per  la  Regione
Siciliana, il Tribunale  Regionale  di  Giustizia  amministrativa  di
Trento e la sezione autonoma di Bolzano, i  Tribunali  Amministrativi
Regionali la preferenza si esprime con  riferimento  ad  una  o  piu'
sezioni in cui sono trattate specifiche materie 
  4. Gli ammessi allo stage sono affidati  a  un  magistrato  che  ha
espresso la disponibilita' ovvero, quando e' necessario assicurare la
continuita' della formazione, a  un  magistrato  designato  dal  capo
dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano  il  magistrato  nel
compimento delle ordinarie attivita'. Il magistrato non puo' rendersi
affidatario di piu' di due  ammessi.  Il  ministero  della  giustizia
fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in
condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce
loro la necessaria assistenza tecnica. Per  l'acquisto  di  dotazioni
strumentali informatiche per le necessita' di cui al  quarto  periodo
e' autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro. Nel corso
degli ultimi sei mesi del periodo di formazione  il  magistrato  puo'
chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo  stage  al  fine  di
garantire la continuita'  dell'attivita'  di  assistenza  e  ausilio.
L'attivita' di magistrato formatore  e'  considerata  ai  fini  della
valutazione di professionalita' di cui all'articolo 11, comma 2,  del
decreto legislativo 5 aprile  2006,  n.  160,  nonche'  ai  fini  del
conferimento  di  incarichi  direttivi  e  semidirettivi  di  merito.
L'attivita' di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi
formativi  dei   laureati   presso   gli   organi   della   Giustizia
amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica  di
cui al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982,  n.  186,  e
successive modificazioni, ne' ai fini del conferimento delle funzioni
di cui  all'articolo  6,  quinto  comma,  della  medesima  legge.  Al
magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o  rimborso
spese per lo svolgimento dell'attivita' formativa. 
  5. L'attivita' degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida  e
il  controllo  del  magistrato  e  nel  rispetto  degli  obblighi  di
riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e  alle
notizie acquisite durante il periodo di formazione,  con  obbligo  di
mantenere  il  segreto  su  quanto  appreso  in  ragione  della  loro
attivita' e  astenersi  dalla  deposizione  testimoniale.  Essi  sono
ammessi  ai  corsi  di  formazione  decentrata  organizzati   per   i
magistrati dell'ufficio ed ai corsi  di  formazione  decentrata  loro
specificamente dedicati e organizzati con cadenza  almeno  semestrale
secondo programmi che sono indicati per la formazione  decentrata  da
parte della Scuola superiore della magistratura. I laureati ammessi a
partecipare  al  periodo  di  formazione  teorico-pratica  presso  il
Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa  per  la
Regione  Siciliana,  i  Tribunali  Amministrativi  Regionali   e   il
Tribunale Regionale  di  Giustizia  amministrativa  di  Trento  e  la
sezione autonoma di Bolzano  sono  ammessi  ai  corsi  di  formazione
organizzati   dal   Consiglio   di   Presidenza    della    Giustizia
Amministrativa. 
  5-bis. L'attivita'  di  formazione  degli  ammessi  allo  stage  e'
condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli  avvocati
e con le  Scuole  di  specializzazione  per  le  professioni  legali,
secondo le modalita' individuate dal Capo dell'Ufficio,  qualora  gli
stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense
o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali. 
  6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai  fascicoli  processuali,
partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e  dinanzi
al collegio, nonche' alle camere di consiglio, salvo che  il  giudice
ritenga di non ammetterli; non possono  avere  accesso  ai  fascicoli
relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano  in  conflitto  di
interessi per conto proprio o di  terzi,  ivi  compresi  i  fascicoli
relativi ai  procedimenti  trattati  dall'avvocato  presso  il  quale
svolgono il tirocinio. 
  7.  Gli  ammessi  allo  stage  non  possono  esercitare   attivita'
professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, ne'  possono
rappresentare o difendere, anche nelle fasi o  nei  gradi  successivi
della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi  al
magistrato  formatore  o  assumere  da  costoro  qualsiasi   incarico
professionale. 
  8. Lo svolgimento dello stage non da' diritto ad alcun  compenso  e
non determina il sorgere di alcun rapporto di  lavoro  subordinato  o
autonomo ne' di obblighi previdenziali e assicurativi. 
  9. Lo stage  puo'  essere  interrotto  in  ogni  momento  dal  capo
dell'ufficio,  anche  su  proposta  del  magistrato  formatore,   per
sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno  del  rapporto
fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza
e l'imparzialita'  dell'ufficio  o  la  credibilita'  della  funzione
giudiziaria,  nonche'  per  l'immagine  e  il  prestigio  dell'ordine
giudiziario. 
  10. Lo stage puo' essere svolto contestualmente ad altre attivita',
compreso il dottorato di ricerca, il  tirocinio  per  l'accesso  alla
professione di avvocato o di notaio e la frequenza  dei  corsi  delle
scuole di specializzazione per le  professioni  legali,  purche'  con
modalita' compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.
Il  contestuale  svolgimento  del  tirocinio   per   l'accesso   alla
professione forense non impedisce all'avvocato  presso  il  quale  il
tirocinio si svolge di esercitare l'attivita'  professionale  innanzi
al magistrato formatore. 
  11. Il magistrato formatore redige, al  termine  dello  stage,  una
relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo
dell'ufficio. 
  12. (soppresso). 
  13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio  l'esito
positivo dello stage di cui al presente articolo e' valutato  per  il
periodo di un anno ai fini del compimento del  periodo  di  tirocinio
professionale ed e' valutato per il medesimo periodo  ai  fini  della
frequenza  dei  corsi  della  scuola  di  specializzazione   per   le
professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e
delle prove  finali  d'esame  di  cui  all'articolo  16  del  decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398. 
  14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a
parita' di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente
della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  nei  concorsi  indetti
dall'amministrazione  della  giustizia,  dall'amministrazione   della
giustizia  amministrativa  e  dall'Avvocatura  dello  Stato.  Per   i
concorsi  indetti  da  altre  amministrazioni  dello  Stato   l'esito
positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a
parita' di titoli e di merito. 
  15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo  di  preferenza
per la nomina a giudice onorario di tribunale e  a  vice  procuratore
onorario. 
  16. All'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n.  374,  dopo  il
comma 2 e' inserito il seguente comma: «2-bis. La disposizione di cui
al comma 2 si applica anche a  coloro  che  hanno  svolto  con  esito
positivo lo stage presso gli uffici giudiziari». 
  17. Al fine di favorire  l'accesso  allo  stage  e'  in  ogni  caso
consentito   l'apporto   finanziario   di   terzi,   anche   mediante
l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base  di  specifiche
convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro  delegati,  nel
rispetto delle disposizioni del presente articolo. 
  18. I capi degli uffici giudiziari  di  cui  al  presente  articolo
quando  stipulano  le  convenzioni  previste  dall'articolo  37   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande
presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1. 
  19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della  Giustizia
amministrativa, come attestato a norma del comma 11, e' equiparato  a
tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici  della  Giustizia
ordinaria. 
  20. La domanda di cui al comma 3 non puo' essere  presentata  prima
del decorso del termine di trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo III

Modifiche all’organico dei magistrati addetti alla Corte di
cassazione

                               Art. 74 

Magistrati destinati all'ufficio del massimario  e  del  ruolo  della
  Corte di cassazione con compiti di assistente di studio 

  1. All'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui  al  regio
decreto 30 gennaio 1941, n.  12,  e  successive  modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «trentasette  magistrati  destinati  all'ufficio  del
massimario   e   del   ruolo»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e  del
ruolo, anche con compiti di assistente di studio»; 
  b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Il Primo Presidente della Corte di cassazione, tenuto conto  delle
esigenze dell'ufficio, osservati i criteri  stabiliti  dal  Consiglio
superiore della magistratura, anno per anno  puo'  destinare  fino  a
trenta magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle
sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. I magistrati
con compiti di assistente di studio possono assistere alle camere  di
consiglio  della  sezione  della  Corte  cui  sono  destinati,  senza
possibilita' di prendere parte alla deliberazione o di  esprimere  il
voto sulla decisione». 
  2. In sede di prima applicazione dell'articolo 115 dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come  da
ultimo modificato dal comma 1 del  presente  articolo,  e  fino  allo
scadere del quinto anno successivo alla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Primo  Presidente
della Corte di cassazione,  al  fine  di  garantire  la  piu'  celere
definizione dei procedimenti pendenti, destina almeno  la  meta'  dei
magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo, e non piu'
di quaranta, alle sezioni civili con compiti di assistente di studio. 
  3. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente  decreto,  il  Consiglio  superiore
della magistratura stabilisce  i  criteri  per  la  destinazione  dei
magistrati addetti  all'ufficio  del  massimario  e  del  ruolo  alle
sezioni della Corte  di  cassazione  con  compiti  di  assistente  di
studio. 
  4.  Con  cadenza  annuale  il  Primo  Presidente  della  Corte   di
cassazione informa il Consiglio superiore della magistratura  e,  per
le competenze di organizzazione e funzionamento dei servizi  relativi
alla  giustizia,  il  Ministero  della   giustizia   del   numero   e
dell'attivita'  svolta  dai  magistrati   addetti   all'ufficio   del
massimario e del ruolo destinati alle sezioni della Corte con compiti
di assistente di studio. 
  5. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, l'allegato  2  e'
sostituito dall'allegato A annesso al presente decreto. 
  6. I procedimenti di prima copertura dei posti aggiunti alla pianta
organica per la Corte di cassazione ai sensi  del  presente  articolo
devono essere conclusi entro il termine di centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
  7. Con decreto del Ministro della giustizia, da  adottare,  sentito
il Consiglio superiore della magistratura, entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono determinate le piante organiche  degli  uffici
giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo.

Capo IV

Misure processuali

                               Art. 75 

Intervento del pubblico ministero nei  giudizi  civili  dinanzi  alla
                         corte di cassazione 

  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 70, il secondo comma e'  sostituito  dal  seguente:
«Deve intervenire nelle cause davanti alla corte  di  cassazione  nei
casi stabiliti dalla legge.»; 
  b) all'articolo 380-bis,  secondo  comma,  il  secondo  periodo  e'
sostituito dal  seguente:  «Almeno  venti  giorni  prima  della  data
stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione  sono  notificati
agli avvocati delle  parti  i  quali  hanno  facolta'  di  presentare
memorie non oltre cinque  giorni  prima,  e  di  chiedere  di  essere
sentiti, se compaiono.»; 
  c) all'articolo 390, primo comma, le parole «o  sia  notificata  la
richiesta del  pubblico  ministero  di  cui  all'articolo  375»  sono
sostituite dalle seguenti: «o siano notificate le conclusioni scritte
del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter». 
  2. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
giudizi dinanzi alla Corte di cassazione  nei  quali  il  decreto  di
fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera  di  consiglio  sia
adottato a partire dal giorno successivo  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
                               Art. 76 

               Divisione a domanda congiunta demandata 
                         a un professionista 

  1. Nel titolo V del libro quarto del codice  di  procedura  civile,
dopo l'articolo 791, e' aggiunto il seguente: 
  «Art.  791-bis  (Divisione  a  domanda  congiunta).  -  Quando  non
sussiste controversia sul diritto alla divisione ne'  sulle  quote  o
altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e  gli  eventuali
creditori  e  aventi  causa  che  hanno   notificato   o   trascritto
l'opposizione  alla  divisione  possono,  con  ricorso  congiunto  al
tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio
ovvero di un avvocato aventi sede nel circondario al quale  demandare
le operazioni di divisione. Le sottoscrizioni  apposte  in  calce  al
ricorso possono essere autenticate, quando le parti lo richiedono, da
un notaio o da un avvocato. Se riguarda  beni  immobili,  il  ricorso
deve essere trascritto a norma dell'articolo 2646 del codice  civile.
Si procede a norma degli articoli 737 e seguenti del presente codice.
Il  giudice,  con  decreto,  nomina  il   professionista   incaricato
eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta  di  quest'ultimo,
nomina un esperto estimatore. 
  Quando risulta che una delle parti di cui al  primo  comma  non  ha
sottoscritto il ricorso, il  professionista  incaricato  rimette  gli
atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e
ordina la cancellazione della relativa trascrizione.  Il  decreto  e'
reclamabile a norma dell'articolo 739. 
  Il professionista incaricato designato,  sentite  le  parti  e  gli
eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno  dei  partecipanti
che hanno acquistato diritti sull'immobile a norma dell'articolo 1113
del codice civile,  nel  termine  assegnato  nel  decreto  di  nomina
predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non
comodamente  divisibili  e  da'  avviso  alle  parti  e  agli   altri
interessati del progetto o della vendita. Alla vendita  dei  beni  si
applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  relative   al
professionista delegato di cui al Libro terzo, Titolo  II,  Capo  IV,
Sezione III, § 3-bis. Entro trenta giorni dal versamento  del  prezzo
il professionista incaricato predispone il progetto di divisione e ne
da' avviso alle parti e agli altri interessati. 
  Ciascuna delle parti o degli altri interessati  puo'  ricorrere  al
Tribunale nel termine perentorio di  trenta  giorni  dalla  ricezione
dell'avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto
di  divisione.  Sull'opposizione  il  giudice  procede   secondo   le
disposizioni di cui al Libro quarto, Titolo I, Capo III bis;  non  si
applicano quelle di  cui  ai  commi  secondo  e  terzo  dell'articolo
702-ter. Se l'opposizione e' accolta il giudice da'  le  disposizioni
necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette
le parti avanti al professionista incaricato. 
  Decorso il termine di cui al  quarto  comma  senza  che  sia  stata
proposta  opposizione,  il  professionista  incaricato  deposita   in
cancelleria il progetto con la  prova  degli  avvisi  effettuati.  Il
giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti
al professionista incaricato per gli adempimenti successivi.».
                               Art. 77 

                      Conciliazione giudiziale 

  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 185 e' inserito il seguente: 
  «Art.  185-bis  (Proposta  di  conciliazione  del  giudice).  -  Il
giudice, alla  prima  udienza,  ovvero  sino  a  quando  e'  esaurita
l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto  riguardo  alla
natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza  di
questioni di facile e  pronta  soluzione  di  diritto,  una  proposta
transattiva o conciliativa. La proposta  di  conciliazione  non  puo'
costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice»; 
    b) all'articolo 420, primo comma, primo periodo, dopo  la  parola
«transattiva» sono aggiunte le parole «o conciliativa»;  allo  stesso
comma, secondo periodo, dopo la parola «transattiva» sono aggiunte le
parole «o conciliativa».
                               Art. 78 

                  Misure per la tutela del credito 

  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a)  all'articolo  645,  secondo  comma,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: «L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis,  terzo  comma,
deve essere disposta fissando l'udienza  per  la  comparizione  delle
parti non oltre trenta giorni dalla scadenza  del  termine  minimo  a
comparire»; 
  b) all'articolo 648, primo comma,  le  parole  «con  ordinanza  non
impugnabile» sono sostituite dalle seguenti parole:  «provvedendo  in
prima udienza, con ordinanza non impugnabile». 
  2. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
procedimenti instaurati, a norma dell'articolo 643, ultimo comma, del
codice di procedura civile, successivamente all'entrata in vigore del
presente decreto.
                               Art. 79 

       Semplificazione della motivazione della sentenza civile 

  (soppresso).
                               Art. 80 

               Foro delle societa' con sede all'estero 

  (soppresso).

Capo V

Modifiche all’ordinamento giudiziario

                               Art. 81 

          Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 

  1. L'articolo 76 del regio decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 76 (Attribuzioni  del  pubblico  ministero  presso  la  Corte
suprema di cassazione). - 1. Il pubblico ministero presso la Corte di
cassazione interviene e conclude: 
  a) in tutte le udienze penali; 
  b) in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite  civili  e  nelle
udienze pubbliche  dinanzi  alle  sezioni  semplici  della  Corte  di
cassazione, ad eccezione di  quelle  che  si  svolgono  dinanzi  alla
sezione di cui all'articolo 376,  primo  comma,  primo  periodo,  del
codice di procedura civile. 
  2. Il pubblico ministero  presso  la  Corte  di  cassazione  redige
requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge.».

Capo VI

Disposizioni in materia di concordato preventivo

                               Art. 82 

                        Concordato preventivo 

  1. All'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo  1942,
n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, dopo le  parole  «ultimi  tre  esercizi»  sono
aggiunte le seguenti  «e  all'elenco  nominativo  dei  creditori  con
l'indicazione dei rispettivi crediti»; 
  b) sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Con  decreto
motivato che fissa il termine di cui al primo periodo,  il  tribunale
puo' nominare il commissario  giudiziale  di  cui  all'articolo  163,
secondo comma, n. 3; si applica l'articolo  170,  secondo  comma.  Il
commissario giudiziale, quando accerta che il debitore  ha  posto  in
essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve  riferirne
immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di  cui
all'articolo 15 e verificata la sussistenza  delle  condotte  stesse,
puo', con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su  istanza
del creditore o su richiesta  del  pubblico  ministero,  accertati  i
presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara  il  fallimento  del
debitore con contestuale sentenza reclamabile a  norma  dell'articolo
18.». 
  2. All'articolo  161,  settimo  comma,  primo  periodo,  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «sommarie informazioni»
sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  deve  acquisire  il   parere   del
commissario giudiziale, se nominato». 
  3. L'articolo 161, ottavo comma, del regio decreto 16  marzo  1942,
n. 267, e' sostituito dal seguente: «Con  il  decreto  che  fissa  il
termine di cui al sesto  comma,  primo  periodo,  il  tribunale  deve
disporre gli obblighi  informativi  periodici,  anche  relativi  alla
gestione finanziaria dell'impresa e all'attivita'  compiuta  ai  fini
della predisposizione della proposta e del  piano,  che  il  debitore
deve assolvere, con periodicita' almeno mensile e sotto la  vigilanza
del commissario  giudiziale  se  nominato,  sino  alla  scadenza  del
termine fissato. Il debitore, con periodicita' mensile, deposita  una
situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno  successivo,
e' pubblicata nel registro delle imprese a cura del  cancelliere.  In
caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi
secondo e terzo. Quando risulta che l'attivita' compiuta dal debitore
e' manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e  del
piano, il tribunale,  anche  d'ufficio,  sentito  il  debitore  e  il
commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine  fissato  con
il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale puo' in
ogni momento sentire i creditori». 
  3-bis. Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di
lavoro, in relazione alla loro finalita' mutualistica, il  privilegio
di cui all'articolo 2751-bis, numero 5), del codice civile, spettante
per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti  prodotti,  e'
riconosciuto  qualora  le  medesime  cooperative   abbiano   superato
positivamente o abbiano comunque richiesto la  revisione  di  cui  al
decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

Capo VII

Altre misure per il funzionamento dei servizi di giustizia

                               Art. 83 

Modifiche alla disciplina  dell'esame  di  Stato  per  l'abilitazione
             all'esercizio della professione di avvocato 

  1. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n.  247,
le parole «magistrati in pensione» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda
istanza magistrati in servizio».

Capo VIII

Misure in materia di mediazione civile e commerciale

                               Art. 84 

        Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n.  28,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  0a) all'articolo 1, comma 1, la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «a) mediazione: l'attivita',  comunque  denominata,  svolta  da  un
terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti nella
ricerca  di  un  accordo  amichevole  per  la  composizione  di   una
controversia,  anche  con  formulazione  di  una  proposta   per   la
risoluzione della stessa»; 
  0b) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. La domanda di mediazione  relativa  alle  controversie  di  cui
all'articolo 2 e' presentata mediante deposito di  un'istanza  presso
un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la
controversia.  In  caso  di  piu'  domande   relative   alla   stessa
controversia,  la  mediazione   si   svolge   davanti   all'organismo
territorialmente competente presso il quale e'  stata  presentata  la
prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha  riguardo
alla data del deposito dell'istanza»; 
    a) all'articolo 4, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a
informare   l'assistito   della   possibilita'   di   avvalersi   del
procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e  delle
agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa
altresi' l'assistito dei casi in cui l'esperimento  del  procedimento
di  mediazione  e'  condizione  di   procedibilita'   della   domanda
giudiziale. L'informazione deve  essere  fornita  chiaramente  e  per
iscritto. In caso di violazione degli obblighi  di  informazione,  il
contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile.  Il  documento
che contiene l'informazione e'  sottoscritto  dall'assistito  e  deve
essere allegato all'atto  introduttivo  dell'eventuale  giudizio.  Il
giudice che verifica la mancata allegazione  del  documento,  se  non
provvede ai sensi dell'articolo 5,  comma  1-bis,  informa  la  parte
della facolta' di chiedere la mediazione»; 
    b) all'articolo 5, prima del comma 2,  e'  inserito  il  seguente
comma: 
  «1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una
controversia in materia  di  condominio,  diritti  reali,  divisione,
successioni  ereditarie,  patti  di  famiglia,  locazione,  comodato,
affitto   di   aziende,   risarcimento   del   danno   derivante   da
responsabilita' medica e sanitaria e da diffamazione con mezzo  della
stampa o con altro  mezzo  di  pubblicita',  contratti  assicurativi,
bancari   e   finanziari,   e'   tenuto,   assistito   dall'avvocato,
preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del
presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal
decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179,  ovvero  il  procedimento
istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo  unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie
ivi  regolate.  L'esperimento  del  procedimento  di  mediazione   e'
condizione di procedibilita' della domanda  giudiziale.  La  presente
disposizione ha efficacia per i quattro  anni  successivi  alla  data
della sia entrata in vigore. Al termine di due  anni  dalla  medesima
data di entrata in vigore e' attivato  su  iniziativa  del  Ministero
della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale  sperimentazione.
L'improcedibilita' deve essere eccepita  dal  convenuto,  a  pena  di
decadenza, o rilevata d'ufficio  dal  giudice,  non  oltre  la  prima
udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma
non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza  del
termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo  provvede  quando  la
mediazione non e' stata  esperita,  assegnando  contestualmente  alle
parti il termine  di  quindici  giorni  per  la  presentazione  della
domanda di mediazione. Il presente comma non si applica  alle  azioni
previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del  consumo  di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206,  e  successive
modificazioni; 
    c) all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e  salvo  quanto  disposto
dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di  giudizio  di  appello,
valutata la  natura  della  causa,  lo  stato  dell'istruzione  e  il
comportamento  delle   parti,   puo'   disporre   l'esperimento   del
procedimento  di  mediazione;  in   tal   caso,   l'esperimento   del
procedimento di mediazione  e'  condizione  di  procedibilita'  della
domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di  cui
al periodo precedente e' adottato prima dell'udienza di  precisazione
delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista,  prima
della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di  cui  all'articolo  6  e,  quando  la
mediazione non e' gia' stata avviata,  assegna  contestualmente  alle
parti il termine  di  quindici  giorni  per  la  presentazione  della
domanda di mediazione; 
    c-bis) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Quando l'esperimento  del  procedimento  di  mediazione  e'
condizione di procedibilita' della domanda giudiziale  la  condizione
si considera avverata se il primo incontro dinanzi  al  mediatore  si
conclude senza l'accordo»; 
    d) all'articolo 5, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. I commi 1-bis e 2 non si applicano: 
  a) nei procedimenti per ingiunzione,  inclusa  l'opposizione,  fino
alla pronuncia sulle  istanze  di  concessione  e  sospensione  della
provvisoria esecuzione; 
  b) nei procedimenti per convalida di licenza  o  sfratto,  fino  al
mutamento del rito di cui all'articolo 667 del  codice  di  procedura
civile; 
  c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini  della
composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis  del  codice  di
procedura civile; 
  d)  nei  procedimenti   possessori,   fino   alla   pronuncia   dei
provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo  comma,  del  codice  di
procedura civile; 
  e) nei procedimenti di  opposizione  o  incidentali  di  cognizione
relativi all'esecuzione forzata; 
  f) nei procedimenti in camera di consiglio; 
  g) nell'azione civile esercitata nel processo penale»; 
  e) all'articolo 5, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo  quanto  disposto
dai  commi  3  e  4,  se  il  contratto,  lo  statuto  ovvero  l'atto
costitutivo  dell'ente  prevedono  una  clausola  di   mediazione   o
conciliazione e il tentativo  non  risulta  esperito,  il  giudice  o
l'arbitro, su  eccezione  di  parte,  proposta  nella  prima  difesa,
assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione
della domanda di mediazione e fissa la  successiva  udienza  dopo  la
scadenza del termine di cui  all'articolo  6.  Allo  stesso  modo  il
giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la  mediazione
o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma  non  conclusi.  La
domanda e' presentata davanti all'organismo indicato dalla  clausola,
se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti  ad  un  altro
organismo  iscritto,  fermo  il  rispetto   del   criterio   di   cui
all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti  possono  concordare,
successivamente al contratto o allo statuto o  all'atto  costitutivo,
l'individuazione di un diverso organismo iscritto»; 
  f) all'articolo 6, comma 1, la parola «quattro» e' sostituita dalla
seguente parola: «tre»; 
  f-bis) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il termine di cui al comma 1 decorre  dalla  data  di  deposito
della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello  fissato
dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui  il
giudice dispone il rinvio della  causa  ai  sensi  del  sesto  o  del
settimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 ovvero ai  sensi  del
comma 2 dell'articolo 5, non e' soggetto a sospensione feriale»; 
  g) all'articolo 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente comma: «1.
Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal
giudice ai sensi dell'articolo 5, commi 1-bis e 2, non  si  computano
ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89»; 
  h) all'articolo 8, comma 1, primo periodo, le  parole:  «non  oltre
quindici» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre trenta»  e  dopo
il secondo periodo sono inseriti i seguenti:  «Al  primo  incontro  e
agli incontri successivi, fino al termine della procedura,  le  parti
devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante  il  primo
incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalita'
di svolgimento della mediazione. Il mediatore,  sempre  nello  stesso
primo incontro, invita poi le parti e i loro  avvocati  a  esprimersi
sulla possibilita' di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso
positivo, procede con lo svolgimento »; 
  i) all'articolo 8, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente  comma:
«4-bis. Dalla mancata partecipazione  senza  giustificato  motivo  al
procedimento di mediazione, il giudice  puo'  desumere  argomenti  di
prova nel successivo giudizio ai  sensi  dell'articolo  116,  secondo
comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna  la  parte
costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato
al procedimento senza giustificato motivo, al versamento  all'entrata
del bilancio dello Stato di una somma di  importo  corrispondente  al
contributo unificato dovuto per il giudizio.»; 
  l) all'articolo 11, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Se e' raggiunto  un  accordo  amichevole,  il  mediatore  forma
processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo.
Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore  puo'  formulare  una
proposta di conciliazione. In ogni caso,  il  mediatore  formula  una
proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta
in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della
proposta, il mediatore informa le parti delle  possibili  conseguenze
di cui all'articolo 13»; 
  m) all'articolo 12, comma 1, il primo  periodo  e'  sostituito  dai
seguenti:  «Ove  tutte  le  parti  aderenti  alla  mediazione   siano
assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto  dalle
parti e  dagli  stessi  avvocati  costituisce  titolo  esecutivo  per
l'espropriazione  forzata,  l'esecuzione  per  consegna  e  rilascio,
l'esecuzione  degli  obblighi  di  fare  e  non  fare,  nonche'   per
l'iscrizione  di  ipoteca  giudiziale.  Gli  avvocati   attestano   e
certificano la  conformita'  dell'accordo  alle  norme  imperative  e
all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi  l'accordo  allegato  al
verbale e' omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente
del tribunale, previo accertamento della regolarita'  formale  e  del
rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico»; 
  n) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 13 (Spese processuali). - «1.  Quando  il  provvedimento  che
definisce il giudizio  corrisponde  interamente  al  contenuto  della
proposta, il giudice esclude la  ripetizione  delle  spese  sostenute
dalla parte vincitrice che ha rifiutato la  proposta,  riferibili  al
periodo successivo alla formulazione della stessa, e la  condanna  al
rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative  allo
stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del bilancio  dello
Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente  al  contributo
unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96
del codice di procedura civile. Le disposizioni di  cui  al  presente
comma si applicano altresi' alle spese per  l'indennita'  corrisposta
al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo
8, comma 4. 
  2.  Quando  il  provvedimento  che  definisce   il   giudizio   non
corrisponde interamente al contenuto della proposta, il  giudice,  se
ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno  escludere  la
ripetizione  delle  spese  sostenute  dalla  parte   vincitrice   per
l'indennita' corrisposta  al  mediatore  e  per  il  compenso  dovuto
all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve  indicare
esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle
spese di cui al periodo precedente. 
  3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e  2  non  si
applicano ai procedimenti davanti agli arbitri»; 
  o) all'articolo 16, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma:
«4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli
avvocati  iscritti  ad  organismi   di   mediazione   devono   essere
adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria
preparazione con percorsi di  aggiornamento  teorico-pratici  a  cio'
finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del
codice   deontologico   forense.   Dall'attuazione   della   presente
disposizione non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica.»; 
  p) all'articolo 17: 
      1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Fermo restando quanto previsto dai  commi  5-bis  e  5-ter  del
presente articolo, con il decreto di cui all'articolo  16,  comma  2,
sono determinati: 
  a) l'ammontare minimo e massimo  delle  indennita'  spettanti  agli
organismi  pubblici,  il  criterio  di  calcolo  e  le  modalita'  di
ripartizione tra le parti; 
  b) i criteri per  l'approvazione  delle  tabelle  delle  indennita'
proposte dagli organismi costituiti da enti privati; 
  c) le maggiorazioni massime delle indennita' dovute, non  superiori
al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione; 
  d) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle ipotesi in cui
la mediazione e' condizione di procedibilita' ai sensi  dell'articolo
5, comma 1-bis, ovvero e' disposta dal giudice ai sensi dell'articolo
5, comma 2»; 
      2) prima del comma 6 sono inseriti i seguenti: 
  «5-bis. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita'  della
domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero e' disposta dal
giudice ai sensi dell'articolo 5,  comma  2,  del  presente  decreto,
all'organismo non e' dovuta alcuna  indennita'  dalla  parte  che  si
trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a  spese  dello
Stato,  ai  sensi  dell'articolo  76  (L)  del  testo   unico   delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte
e' tenuta a  depositare  presso  l'organismo  apposita  dichiarazione
sostitutiva dell'atto  di  notorieta',  la  cui  sottoscrizione  puo'
essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche' a produrre, a pena
di inammissibilita', se l'organismo lo  richiede,  la  documentazione
necessaria a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato. 
  5-ter. Nel caso di mancato accordo all'esito  del  primo  incontro,
nessun compenso e' dovuto per l'organismo di mediazione». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  decorsi  trenta
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
                             Art. 84-bis 

            Modifica all'articolo 2643 del codice civile 

  1. All'articolo 2643 del codice  civile,  dopo  il  numero  12)  e'
inserito il seguente: 
  «12-bis) gli accordi di mediazione che accertano  l'usucapione  con
la sottoscrizione del processo verbale  autenticata  da  un  pubblico
ufficiale a cio' autorizzato».
                             Art. 84-ter 

Compensi  per  gli  amministratori  di  societa'  controllate   dalle
                      pubbliche amministrazioni 

  1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «5-quater. Nelle societa' direttamente o indirettamente controllate
dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   che   emettono
esclusivamente strumenti finanziari, diversi  dalle  azioni,  quotati
nei  mercati  regolamentati  nonche'  nelle  societa'  dalle   stesse
controllate, il compenso di cui all'articolo 2389, terzo  comma,  del
codice civile per  l'amministratore  delegato  e  il  presidente  del
consiglio d'amministrazione non puo' essere stabilito  e  corrisposto
in misura  superiore  al  75  per  cento  del  trattamento  economico
complessivo a  qualsiasi  titolo  determinato,  compreso  quello  per
eventuali rapporti di lavoro con la medesima societa', nel corso  del
mandato antecedente al rinnovo. 
  5-quinquies.   Nelle   societa'   direttamente   o   indirettamente
controllate dalle pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  emettono
titoli azionari quotati nei mercati regolamentati, in sede di rinnovo
degli  organi  di  amministrazione  e'  sottoposta   all'approvazione
dell'assemblea  degli  azionisti   una   proposta   in   materia   di
remunerazione degli amministratori con deleghe di  dette  societa'  e
delle loro controllate, conforme ai criteri di cui al comma 5-quater.
In  tale  sede,  l'azionista  di  controllo  pubblico  e'  tenuto  ad
esprimere assenso alla proposta di cui al primo periodo. 
  5-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies si
applicano  limitatamente   al   primo   rinnovo   dei   consigli   di
amministrazione successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione ovvero,  qualora  si  sia  gia'  provveduto  al
rinnovo, ai compensi ancora da determinare ovvero da  determinare  in
via  definitiva.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi   5-quater   e
5-quinquies non si applicano qualora nei dodici mesi antecedenti alla
data di entrata in vigore della  presente  disposizione  siano  state
adottate riduzioni dei compensi dell'amministratore  delegato  o  del
presidente del consiglio di  amministrazione  almeno  pari  a  quelle
previste nei medesimi commi».

Capo IX

Disposizioni finanziarie

                               Art. 85 

                        Copertura finanziaria 

  1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai Capi  I  e  II
del presente titolo, valutati complessivamente in 4.850.000 euro  per
l'anno 2013 e 8.000.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2014  e  fino
all'anno 2024, si provvede mediante l'utilizzo di quota  parte  delle
maggiori entrate derivanti dall'applicazione  delle  disposizioni  di
cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,
che  sono  conseguentemente  iscritte  nello  stato   di   previsione
dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro della giustizia  provvede  al  monitoraggio
degli oneri di cui al presente articolo  e  riferisce  in  merito  al
Ministro dell'economia e delle finanze. Nel  caso  si  verifichino  o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
di cui al  presente  articolo,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede,  con  proprio
decreto, alla  riduzione,  nella  misura  necessaria  alla  copertura
finanziaria  del   maggior   onere   risultante   dall'attivita'   di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte,
nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  nel  Programma
Giustizia civile e penale della Missione  Giustizia  dello  stato  di
previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e
delle finanze  riferisce  senza  ritardo  alle  Camere  con  apposita
relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle
misure di cui al secondo periodo. 
  4. Dalle disposizioni di cui ai Capi IV, V,  VI,  VII  e  VIII  del
presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
della finanza pubblica.
                               Art. 86 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

 

 

             Tabella 1(Articolo 18, comma 8-quater)
REGIONI
ABRUZZO 4.000.000
BASILICATA 2.000.000
CALABRIA 13.000.000
CAMPANIA 18.000.000
EMILIA-ROMAGNA 7.000.000
FRIULI VENEZIA GIULIA 2.500.000
LAZIO 14.000.000
LIGURIA 4.000.000
LOMBARDIA 15.000.000
MARCHE 3.000.000
MOLISE 2.000.000
PIEMONTE 9.000.000
PUGLIA 12.000.000
SARDEGNA 5.000.000
SICILIA 16.000.000
TOSCANA 10.000.000
UMBRIA 2.500.000
VALLE D’AOSTA 1.000.000
VENETO 10.000.000
TOTALE NAZIONALE . . . 150.000.000

«Allegato A

(Articolo 74, comma 5)

Allegato 2

(Articolo 1, comma 5)

PIANTA ORGANICA PER LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Funzione Organico
Primo Presidente della Corte di cassazione 1
Presidente aggiunto della Corte di cassazione 1
Presidente di sezione della Corte di cassazione 54
Consigliere della Corte di cassazione 303
Magistrato di tribunale destinato all’ufficio del massimario e del ruolo 67