27 marzo Unione nazionale Gruppi sportivi scolastici in 7a Camera

Il 6 e 7 agosto, 17 settembre, 13 e 27 novembre, 4 dicembre, 9, 16, 28 e 30 gennaio, il 13 febbraio ed il 20 e 27 marzo, la 7a Commissione della Camera esamina il DdL sull’Istituzione dell’Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici.

(7a Senato, 6.8.13) Bruno MOLEA (SCpI), relatore, ricorda che lo sport ha una dimensione multifattoriale, fenomeno di alta spettacolarità, su cui si muovono investimenti ingenti in strutture, tecniche e tecnologie; fenomeno che coinvolge altresì in modo crescente la vita del territorio e delle persone, determinandone il livello di salute, di socialità, di sostenibilità e, altresì, di sviluppo economico. Ricorda che le due proposte di legge all’esame della VII Commissione hanno come obiettivo l’istituzione dell’Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici. A tal proposito, ricorda che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca già prevede la possibilità di istituire centri sportivi scolastici e limitatamente alle scuole secondarie, i gruppi sportivi scolastici, disciplinati e soppressi nel secolo scorso, non sono ad oggi previsti nell’ordinamento. Le due proposte di legge, quindi, oltre a regolamentare l’istituzione dei gruppi-centri sportivi scolastici nelle scuole secondarie, estendono la regolamentazione anche alle scuole primarie. Ricorda che l’educazione fisica contemporanea ha avuto la sua culla in Francia; il termine «Educazione fisica» è stato utilizzato, infatti, per la prima volta dal medico francese Jacques Ballexserd, nel XVIII secolo, nel contesto di una dissertazione sul finalismo della natura, che verteva sullo sviluppo fisico, parte di quello generale: dissertation sur l’education physique des enfans, depuis leur naissance jusqu’à l’âge de puberté. Ouvrage qui a remporté le Prix le 21 mai 1762, à la Société Hollandoise des Sciences, ossia dissertazione sull’educazione fisica dei fanciulli, dalla nascita sino alla pubertà. Opera che ha riportato il Premio della Società Olandese delle Scienze il 21 maggio 1762. In Francia, pure, è sorto il primo istituto nazionale per la formazione universitaria, l’«École de Joinville», scuola normale di ginnastica fondata nel 1852, oggi INSEP (Institut national du sport, de l’expertise et de la performance), con sede a Parigi. Aggiunge che dalla Francia l’insegnamento dell’educazione fisica si è successivamente diffuso dapprima nell’Europa Occidentale e, successivamente nel mondo; emblematico il caso italiano, per l’approdo ad un approccio eclettico, che è diventato attualmente orientamento dominante. Evidenzia quindi che l’insegnamento dell’educazione fisica in Italia fu introdotto nel Regno di Sardegna dalla legge Casati del 1859, al Titolo V, sotto la denominazione di «Ginnastica», obbligatorio per i soli maschi. Successivamente, nel 1878, l’allora Ministro della pubblica istruzione Francesco De Sanctis riordinò la disciplina, rinominandola «Ginnastica educativa». In particolare, la legge De Sanctis, n. 4442 del 7 luglio 1878 fu la prima, dopo l’Unità d’Italia, a occuparsi interamente della materia. Essa sancì l’obbligatorietà dell’insegnamento della ginnastica educativa anche per le donne, nelle scuole di ogni ordine e grado, elementari, secondarie, normali e magistrali. Precisa che la medesima legge stabilì che i programmi fossero concordati tra Ministro della pubblica istruzione e Ministro della guerra, e che i maestri venissero reclutati tra il personale militare. Sottolinea che la norma in questione, come la precedente legge Casati, risente dell’impronta militareggiante propria dei tempi, avendo il fine di sviluppare nei fanciulli il «sentimento dell’ordine e il coraggio»; a differenza del passato, peraltro, essa introdusse un insegnamento caratterizzato da finalità altamente educative. Aggiunge quindi che nello stesso anno il Ministro della pubblica istruzione, Martini, nominò una commissione, presieduta dal senatore Todaro, per lo studio di un programma di insegnamento dell’educazione fisica. La vera innovazione stava nell’aver sostituito, per la prima volta in maniera ufficiale, le parole «educazione fisica» al termine «ginnastica». Fu però con la legge 26 dicembre 1909, n. 805, nota come «legge Daneo», che si giunse all’approvazione di una normativa organica sull’educazione fisica in Italia. Con tale legge venne stabilita l’obbligatorietà, per gli alunni, di uno specifico corso di educazione fisica in ogni scuola pubblica, primaria o media, maschile o femminile. Evidenzia quindi che la successiva legge Daneo-Credaro regolerà l’insegnamento dell’educazione fisica sino alla riforma Gentile del 1923. In riferimento a questa, ricorda che Gentile, primo sostenitore dell’unità educativa, riuscì ad infrangere il principio basilare dell’unità pedagogica. Con il regio decreto 15 marzo 1923, n. 684, si istituì l’Ente nazionale per l’educazione fisica (ENEF) e si dispose che «gli alunni di tutte le scuole medie governative e pareggiate dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione compiranno la propria educazione fisica presso le società ginnastiche e sportive all’uopo designate» dall’ENEF. Nacque poi la Scuola superiore di educazione fisica, istituzione che funzionò per circa un biennio e che venne a sua volta rimpiazzata dalla «Regia Accademia Fascista di educazione fisica e giovanile di Roma», avente personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare. Precisa quindi che la legge Rava-Daneo-Credaro nel 1910 accolse le istanze della Commissione Todaro e dei Congressi pedagogici di inizio secolo, istituendo l’insegnamento dell’educazione fisica.
Sottolinea quindi che nel sistema italiano dell’istruzione per un secolo, dal 1910 al 2010, è stata insegnata tale materia. Il nuovo termine della disciplina, dal 1° settembre 2010, è quello di «Scienze motorie e sportive», coerentemente con la denominazione degli istituti universitari che provvedono alla formazione scientifica, tecnica e professionale degli operatori. Sottolinea, comunque, che in tutto il resto del mondo si adotta il termine «educazione fisica»; sebbene sia più una questione di forma, che di sostanza, la denominazione della disciplina è un argomento ancora aperto in Italia, basti pensare che nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, pubblicate il 4 settembre 2012, si è ritornati alla denominazione dell’ambito disciplinare quale «educazione fisica». Per quanto riguarda il quadro normativo, ricorda che, con circolare n. 154555 del 19 ottobre 1950, erano stati costituiti gruppi sportivi scolastici che venivano soppressi con circolare del 5 agosto 1975, n. 222. Il progetto di legge n. 576 ricorda che con circolare n. 466 del 31 luglio 1997, il Ministero della pubblica istruzione aveva previsto la possibilità, in ogni scuola, primaria e secondaria di primo e secondo grado, di costituire associazioni sportive scolastiche alle quali potevano aderire anche scuole limitrofe. Con le linee guida emanate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 4 agosto 2009, è stato quindi riconosciuto che lo sport è uno degli strumenti più efficaci per aiutare i giovani ad affrontare situazioni che ne favoriscano la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica. Lo sport, infatti, richiede alla persona di mettersi in gioco in modo totale e lo stimola a trovare gli strumenti e le strategie per affrontare e superare le proprie difficoltà. Evidenzia che con le linee guida si vuole avviare la riorganizzazione delle attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Uno dei punti cruciali di tale progetto era la possibilità, per le scuole secondarie, di istituire i centri sportivi scolastici, ossia strutture organizzate all’interno della scuola e finalizzate all’organizzazione della educazione fisica. I soggetti principali di tale forma associativa erano: il docente di educazione fisica e gli studenti che in maniera del tutto volontaria partecipavano alle attività proposte. La costituzione dei centri, pur essendo libera, avrebbe costituito condizione per l’accesso ai fondi necessari per le ore di avviamento alla pratica sportiva, fino ad un massimo di 6 ore settimanali, aggiuntive rispetto a quelle curricolari. Rileva quindi che anche negli anni scolastici successivi le risorse finanziarie destinate a retribuire le attività complementari di educazione fisica sono state assegnate sulla base dell’effettiva attivazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva e non dell’effettiva costituzione dei centri. Più recentemente il MIUR, con circolare protocollo n. 845 del 6 febbraio 2013 – applicativa dell’intesa del 30 gennaio 2013, siglata tra lo stesso MIUR e le organizzazioni sindacali – ha previsto che, a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, ad essere subordinata alla costituzione dei Centri sportivi scolastici previsti dalle Linee Guida del 2009 è la partecipazione delle scuole secondarie di primo e di secondo grado ai Giochi Sportivi Studenteschi – organizzati dal MIUR, con la collaborazione del CONI, del Comitato italiano paralimpico (CIP), delle Federazioni sportive e degli enti locali –, fermo restando che attività di avviamento alla pratica sportiva possono essere comunque svolte anche dalle istituzioni scolastiche che non adottano questa formula associativa. A questo proposito, tiene ad evidenziare che non vi è alcun riferimento, nell’atto indicato, al settore delle associazioni e degli enti della promozione sportiva, che rappresentano invece un altro importante strumento di promozione dello sport in Italia.
Nel merito delle proposte di legge, ricorda che l’articolo 1 delle proposte di legge in esame istituisce l’Unione, quale associazione sportiva «studentesca», ai sensi della proposta n. 576, o «scolastica», secondo quanto previsto dalla proposta n. 611, il cui obiettivo è quello di organizzare e sviluppare la pratica sportiva nella scuola. In particolare il progetto di legge n. 576 prevede, inoltre, che l’Unione fa parte della Federazione internazionale dello sport scolastico, è organizzata su base regionale e territoriale e la sua sede ufficiale è a Roma, presso il MIUR. Gli articoli 2 delle proposte di legge disciplinano invece la materia di affiliazione all’Unione dei gruppi/centri sportivi scolastici degli istituti di istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado. In particolare, il progetto di legge n. 576 dispone che sono affiliati all’Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici (UNGSS), che ne organizza l’attività extracurriculare, i gruppi sportivi scolastici degli istituti statali, mentre possono affiliarsi i gruppi sportivi scolastici degli istituti non statali: il riferimento letterale è, dunque agli istituti paritari e a quelli non paritari. La proposta di legge n. 611 dispone, invece, che sono affiliati all’Unione nazionale dei centri sportivi scolastici (UCSS), che ne organizza l’attività, i centri sportivi scolastici degli istituti statali e di quelli paritari, i quali, in base all’articolo 1 della legge n. 62 del 2000, costituiscono il sistema nazionale di istruzione. All’articolo 3 di entrambe le proposte di legge viene trattata la disciplina delle attività dell’Unione, affidata ad uno statuto e ad un regolamento che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca deve adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. La proposta di legge n. 576 prevede che la gestione delle attività dell’Unione è affidata ad una agenzia apposita. Gli articoli 4 e 5 delle proposte di legge in esame disciplinano quindi l’Organizzazione dell’Unione e dei gruppi/centri sportivi scolastici, di cui all’articolo 6 della proposta n. 576.
Evidenzia che vi sono delle differenze tra le due proposte di legge in esame. L’articolo 4, della proposta di legge n. 576 prevede che lo statuto fissa gli obiettivi, la composizione e l’organizzazione dei gruppi sportivi scolastici e dell’Unione, mentre l’articolo 4 del progetti di legge n. 611 affida allo statuto solo gli obiettivi e l’organizzazione dei centri sportivi e non dell’Unione. Lo scopo è quello dell’integrazione, ossia di garantire a tutti gli studenti, anche quelli disabili, la possibilità di praticare attività sportiva. Gli articoli 5 di entrambe le proposte di legge prevedono poi che il regolamento stabilisce le regole per consentire un’ordinata e uniforme attività sportiva su tutto il territorio nazionale. Il progetto di legge n. 576 prevede sin da ora che il regolamento fissa in «almeno un pomeriggio infrasettimanale» il tempo da dedicare alla pratica dello sport. Evidenzia in particolare che, secondo l’articolo 5 della proposta di legge n. 611, il regolamento dovrà garantire «le massime trasparenza e collaborazione tra gli istituti scolastici e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca». L’articolo 6 del progetto di legge n. 576 stabilisce invece che è la stessa organizzazione dell’Unione a prestare tale garanzia, mentre il successivo articolo 7 della medesima proposta di legge prevede che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, linee guida per garantire la diffusione dell’educazione e della pratica sportiva nelle scuole. Aggiunge quindi che l’articolo 8 della proposta di legge n. 576, come l’articolo 6 di quella n. 611, recano norme transitorie che prevedono che in sede di prima attuazione della legge, l’Unione è gestita da un organismo – «comitato» secondo la proposta di legge n. 576 e «commissione», per la n. 611 – composto da 5 docenti – di «educazione fisica» nella proposta n. 576, di «scienze motorie» in quella n. 611 – o dirigenti scolastici con esperienza nel settore sportivo, nominati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Tale organismo decade quando vengono costituiti gli organi dell’Unione. Precisa quindi che nella proposta di legge n. 611 si prevede che la commissione elegge, nel proprio ambito, il presidente e che ai membri della stessa non spettano compensi, ad eccezione del rimborso delle spese sostenute, autorizzate e documentate.
Ricorda altresì che il progetto di legge n. 576 reca una disposizione transitoria relativa all’attività dell’Unione che, nei primi due anni è finalizzata, in particolare, a promuovere il coinvolgimento dei docenti di educazione fisica e dei dirigenti scolastici. L’articolo 7 del progetto di legge n. 611 prevede quindi l’avvio in via sperimentale, nel primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge e per un biennio, di progetti di coordinamento dell’attività sportiva scolastica, individuati dal MIUR, eventualmente attraverso opportune intese con il CONI e con le federazioni sportive nazionali. I progetti – che si svolgono in ogni regione – sono volti a realizzare attività sportive che coinvolgano anche gli studenti disabili. L’articolo 9 del progetto di legge n. 576 quantifica in 15 milioni di euro l’onere derivante dallo svolgimento della pratica sportiva. Si prevede, altresì un onere, non quantificato, derivante dall’obbligo di insegnamento dei docenti «previsto dalla presente legge». Per la copertura finanziaria si fa riferimento, in entrambi i casi, ad una riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2013, allo scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al MIUR. La proposta di legge n. 611 prevede invece che dall’attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, allo scopo, si utilizzano gli stanziamenti previsti a legislazione vigente a livello statale e regionale.

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