Delibera CIVIT 31 luglio 2013, n. 65

Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche
Autorità nazionale anticorruzione

Delibera n. 65/2013:
in tema di “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”- 31 luglio 2013.

LA COMMISSIONE

Rilevato che sono pervenuti, con riguardo all’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 ”Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico” i seguenti quesiti in ordine all’ambito soggettivo di applicazione, alla decorrenza degli obblighi di pubblicazione, alle modalità di attuazione del comma 1, lett. f), all’individuazione dei soggetti destinatari delle sanzioni per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti le dichiarazioni patrimoniali previste dall’art. 47, commi 1 e 3 del medesimo decreto:

1. Nota del 12 aprile 2013 del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Fondazione – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – di Milano con la quale si richiede un parere in ordine all’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 agli organi di indirizzo e di controllo della medesima fondazione.

2. Nota del 27 maggio 2013 del Segretario del Comune di Gardone Val Trompia (Brescia) con la quale si richiede un parere in ordine all’applicabilità dell’art. 14, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e ai componenti delle Giunte comunali.

3. Nota del 31 maggio 2013 della Prefettura di Pavia con la quale si richiede di chiarire la corretta interpretazione dell’art. 14, comma.1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 ai comuni.

4. Nota del 4 giugno 2013 del Segretario comunale del Comune di San Gregorio da Sassola (Roma), con la quale si richiede un parere in ordine all’applicabilità dell’art. 14, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e sulla decorrenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14.

5. Nota del 5 giugno 2013 del Segretario comunale del Comune di Vernante (Cuneo), con la quale si richiede un parere in ordine all’applicabilità dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e ai comuni non interessati dalle consultazioni elettorali.

6. Nota del 10 giugno 2013 del Sindaco del Comune di Cologno al Serio (Bergamo), con la quale si richiede un parere in ordine all’applicabilità dell’art. 14, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e ai componenti delle Giunte comunali.

7. Nota del 18 giugno 2013 dell’Ufficio URP e Comunicazione istituzionale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise con la quale si richiede se gli organi di indirizzo polito amministrativo dell’ente sono tenuti alla pubblicazione dell’ultima dichiarazione dei redditi prevista dall’art. 14, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013.

8. Nota del 14 giugno 2013 del Comune di Seregno (MB) con la quale si richiedono chiarimenti in merito ai soggetti da includere tra i “parenti entro il secondo grado” ai fini dell’applicazione dell’art. 14, comma 1, lett. f).

9. Nota del 18 giugno 2013 del CODAU (Convegno permanente dei Direttori amministrativi e dirigenti delle università italiane) con la quale si richiede un parere in ordine all’applicabilità dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 alle Università e alla corretta individuazione degli organi di indirizzo politico nelle stesse.

10. Nota del 19 giugno 2013 dell’Ufficio segreteria del Sindaco del Comune di Lipomo (Como) con la quale si richiede un parere in ordine all’applicabilità dell’art. 14, del d.lgs. n. 33/2013 ai Comuni, ai Consorzi di Comuni e Unioni di Comuni.

11. Nota del 19 giugno 2013 della Prefettura di Terni con la quale si richiedono chiarimenti in ordine all’applicabilità dell’art. 14, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, ai soggetti che nei comuni, oltre ai consiglieri comunali, sono tenuti a fornire i dati di cui all’art. 14, e il soggetto a cui compete irrogare le sanzioni previste dall’art. 47, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 33/2013.

12. Nota del 20 giugno del Segretario del Comune di Città di Castello (Perugia) con la quale si richiede un parere in ordine all’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del d.lgs. n. 33/2013, la decorrenza degli obblighi di pubblicazione da esso previsti, nonché l’esistenza di un’autonomia regolamentare in capo ai consigli comunali nella determinazione delle modalità di attuazione delle previsioni dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013.

13. Nota del 26 giugno 2013 del Responsabile dell’Area amministrativa del Comune di Alzate Brianza (Como) con la quale si richiede un parere in ordine all’applicabilità ai Comuni dell’art. 14, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 con riguardo alla dimensione demografica.

14. Nota del 2 luglio 2013 del Dirigente del Settore Amministrativo Generale del Comune di Venaria Reale (Torino) con il quale si richiede un parere in merito alla decorrenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14.

15. Nota del 3 luglio 2013 del Segretario del Comune di Castel Mella (Brescia) con la quale si richiede un parere sull’applicabilità degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, comma 1, lett. f), del d.lgs. 33/2013 ai titolari di incarichi politici – Sindaco, assessori e consiglieri- nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

16. Nota dell’8 luglio 2013 di un Consigliere del Comune di Sellero (Brescia) con la quale si evidenziano criticità in merito all’applicazione alle unioni di comuni dell’art. 14, comma 1, lett. f).

17. Nota del 10 luglio 2013 di un privato con cui si richiede se l’obbligo di pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dall’art. 14 è posto in capo solo agli organi di indirizzo politico eletti successivamente all’entrata in vigore del d.lgs n. 33/2013 o anche a quelli eletti precedentemente a tale data.

18. Nota dell’11 luglio del Segretario del Comune di Bovino (Foggia) con la quale si richiede un parere in ordine all’applicabilità ai Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti dell’art. 14, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013.

19. Nota del 22 luglio del Segretario del Comune di Camposanto (Modena) con la quale si richiede se l’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord con popolazione complessiva di circa 80.000 abitanti è tenuta alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, comma 1, lett. f) relativi al sindaco del Comune di Camposanto componente della Giunta della medesima unione.

20. Nota del 25 luglio del Sindaco del Comune di Canneto sull’Oglio (Mantova) con la quale si richiede un parere sull’applicabilità degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, comma 1, lett. f), del d.lgs. 33/2013 ai titolari di incarichi politici dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013, ad integrazione della delibera n. 50 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” e coerentemente con le funzioni di vigilanza e controllo sull’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione attribuiti a questa Commissione dall’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013

ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO

Ambito soggettivo di applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013

Ai sensi dell’art. 14, comma 1 e dell’art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 sono tenute alla pubblicazione dei dati e delle informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico di cui all’art. 14, comma 1, del medesimo decreto:

a) le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ossia “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN, le Agenzie di cui al d.lgs. n. 300/1999 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, anche il CONI” (art. 11, comma 1 del d.lgs. n 33/2013)

b) le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione che provvedono all’attuazione secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti (art. 11, comma 3 del d.lgs. n.33/2013)

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 34 della legge n. 190/2012 e dell’art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013, nonché tenuto conto del rinvio contenuto nell’art. 22, comma 3, del

d.lgs. n. 33/2013 all’art. 14 del medesimo decreto sono, altresì, tenuti alla pubblicazione dei dati in questione:

a) gli enti pubblici, comunque denominati, istituiti vigilati e finanziati dalle amministrazioni pubbliche, ovvero per i quali l’amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell’ente (art. 22, comma 3 del d.lgs. n. 33/2013)

b) le società di cui le pubbliche amministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria (art. 22, comma 3 del d.lgs. n. 33/2013). Sono, comunque, escluse le società partecipate da amministrazioni pubbliche quotate in mercati regolamentati e loro controllate (art. 22, comma 6 del d.lgs. n. 33/2013).

c) enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell’amministrazione pubblica, ivi incluse le fondazioni. Sono, infatti considerati, enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi (art. 22, comma 3 d.lgs. n.33/2013)

Applicazione dell’art. 14, comma 1, lettera f), del d.lgs n. 33/2013 ai Comuni

Con specifico riferimento all’individuazione dei comuni a cui si applica l’art. 14, comma 1, lett. f), stante l’abrogazione dell’art. 41-bis del d.lgs. n. 267/2000 da parte del d.lgs. n. 33/2013, occorre considerare il riferimento all’art. 1, comma 1, n. 5) della legge 5 luglio 1982, n. 441.

Pertanto, ai sensi della richiamata norma, sono soggetti agli obblighi di pubblicazione relativamente alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di pubblicazione per tutti i comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del medesimo art. 14, comma 1. Quanto alle forme associative di comuni si precisa che l’obbligo si riferisce agli organi di indirizzo politico delle stesse se la popolazione complessiva supera i 15.000 abitanti.

Tenuto conto, inoltre, della formulazione dell’art. 14, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 che individua quali soggetti tenuti alla pubblicazione dei dati e delle informazioni i “titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico”, deve ritenersi che nei Comuni sono assoggettabili agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, comma 1, lett. f), il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali.

Individuazione dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo di cui all’art. 14, comma 1, del d.lgs n. 33/2013

Ai fini dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, comma 1, le amministrazioni, gli enti e le società individuano al proprio interno i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l’organizzazione e l’attività.

Decorrenza dell’obbligo di pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013

In assenza nel d.lgs. n. 33/2013 di una specifica disposizione transitoria, gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14 sono da intendersi riferiti ai componenti degli organi di indirizzo politico in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (20 aprile 2013).

A favore di questa interpretazione si consideri che l’art. 49, comma 3, del d.lgs. 33/2013 stabilisce che le sanzioni specificamente collegate alla mancata pubblicazione degli obblighi di cui all’art. 14 “si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque, a partire dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto”. L’applicazione delle sanzioni presuppone, dunque, che sia data immediata pubblicazione ai dati in questione.

Il riferimento alla pubblicazione dei dati entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina (art. 14, comma 2) non riguarda, infatti, la decorrenza dell’entrata in vigore dell’obbligo ma è da intendersi riferito esclusivamente all’attuazione della disposizione successivamente alle elezioni.

Modalità di attuazione dell’art. 14, comma 1, lettera f), del d.lgs n. 33/2013

Sulla base di una interpretazione coordinata dell’art. 14 con la legge 5 luglio 1982, n. 441, è da ritenersi che l’obbligo delle dichiarazioni e delle attestazioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal decreto legislativo n. 33/2013, riguardanti la situazione patrimoniale dei

componenti degli organi di indirizzo politico, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, è posto in capo al titolare dell’incarico politico. Quest’ultimo è tenuto, altresì, a dichiarare i casi di mancato consenso del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di cui l’amministrazione deve dare evidenza sul proprio sito istituzionale. Sono parenti entro il secondo grado: nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli, sorelle.

Soggetti destinatari delle sanzioni per mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, del d.lgs n. 33/2013

La sanzione amministrativa pecuniaria disposta dall’art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado (art. 14, comma 1, lett. f), nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica (art. 14, comma 1, lett. c), primo periodo), è applicabile, esclusivamente, nei confronti dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico. Nessuna sanzione è applicabile nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado stante la subordinazione prevista dal legislatore per la diffusione dei relativi dati a un espresso consenso da parte dei medesimi.

Dati e informazioni da pubblicare ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs n. 33/2013

Per i dati e le informazioni da pubblicare ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs n. 33/2013 si rinvia all’allegato 1 “Elenco degli obblighi di pubblicazione” della delibera CiVIT n. 50/2013.

Romilda Rizzo