Decreto-Legge 8 agosto 2013, n. 91

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Decreto-Legge 8 agosto 2013, n. 91

Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e  il  rilancio
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. (13G00135)

(GU n.186 del 9-8-2013)

 Vigente al: 10-8-2013

Capo I

Disposizioni urgenti per la tutela, il restauro e la valorizzazione
del patrimonio culturale italiano

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e  il  rilancio
dei beni e delle attivita'  culturali,  con  particolare  riferimento
alla  necessita'  indifferibile  di  garantire  misure  immediate  di
tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale  italiano,
in particolare per  il  sito  Unesco  delle  "Aree  archeologiche  di
Pompei, Ercolano e  Torre  Annunziata",  per  la  prosecuzione  delle
attivita'  di  inventariazione  e  digitalizzazione  del   patrimonio
culturale italiano, per l'attuazione del progetto  "Nuovi  Uffizi"  e
per la realizzazione del Museo  Nazionale  dell'Ebraismo  Italiano  e
della Shoah; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
emanare disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  del  cinema,  delle
attivita' musicali e dello spettacolo dal vivo, al fine di rilanciare
il   settore,   ponendo   rimedio   a   condizione   di   difficolta'
economico-finanziaria  e  patrimoniale  di  taluni  enti   lirici   e
ripristinando immediatamente condizioni minime  di  programmazione  e
attrattivita' nel territorio italiano per l'industria  di  produzione
cinematografica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 agosto 2013; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
concerto  con  i  Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione,  dell'economia  e  delle  finanze,  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie; 

                                Emana 

                     il seguente decreto-legge: 

                               Art. 1 

Disposizioni urgenti  per  accelerare  la  realizzazione  del  grande
  progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la  riqualificazione
  ambientale   e   la   valorizzazione   delle    aree    interessate
  dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese,
  nonche' per la valorizzazione di Pompei, della Reggia  di  Caserta,
  del Polo Museale  di  Napoli  e  per  la  promozione  del  percorso
  turistico-culturale delle residenze borboniche 
  1. Al fine  di  potenziare  ulteriormente  le  funzioni  di  tutela
dell'area archeologica di Pompei,  di  rafforzare  l'efficacia  delle
azioni e di accelerare gli interventi di tutela e  di  valorizzazione
del sito affidati all'attuazione del Grande Progetto Pompei approvato
dalla Commissione europea con la Decisione n.  C(2012)  2154  del  29
marzo 2012, nel quadro  del  programma  straordinario  e  urgente  di
interventi conservativi di prevenzione, manutenzione  e  restauro  di
cui  all'articolo  2  del  decreto-legge  31  marzo  2011,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,  il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo,  nomina  con  proprio
decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto,  un  responsabile  unico  della  realizzazione  del
Grande Progetto e del programma straordinario, denominato  "direttore
generale di progetto". Con  successivo  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  viene  definito  il  compenso   da
corrispondersi al  "direttore  generale  di  progetto"  nel  rispetto
dell'articolo 23-ter del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  Ferme  restando  le
funzioni, i compiti e le attribuzioni della Soprintendenza competente
in ordine alla gestione  ordinaria  del  sito  e  quale  beneficiario
finale degli interventi ordinari e straordinari  attuati  nell'ambito
del sito medesimo, e in stretto  raccordo  con  essa,  il  "direttore
generale di progetto": 
    a) definisce e approva gli elaborati progettuali degli interventi
di messa in sicurezza, restauro, e valorizzazione previsti nel quadro
della realizzazione del "Grande Progetto Pompei"; 
    b) assicura l'efficace e tempestivo svolgimento  delle  procedure
di gara dirette all'affidamento dei lavori e all'appalto dei  servizi
e delle forniture necessari alla realizzazione del  "Grande  Progetto
Pompei", assumendo le funzioni di stazione appaltante, provvedendo  a
individuare e a dare esecuzione a tutte le misure atte ad  accelerare
gli affidamenti e seguendo la fase di attuazione  ed  esecuzione  dei
relativi contratti, anche avvalendosi, attraverso il Dipartimento per
lo sviluppo e  la  coesione  economica,  del  supporto  fornito  alla
progettazione  e   all'attuazione   degli   interventi   dall'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli  investimenti  per  lo  sviluppo  di
impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio  1999,  n.  1,  e
successive modificazioni, anche con riferimento, ove  necessario  per
l'accelerazione degli affidamenti di cui alla presente lettera,  alle
sue funzioni di centrale di committenza di  cui  all'articolo  55-bis
del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  nonche'  di  altri
soggetti terzi; 
    c) assicura la piu' efficace gestione del  servizio  di  pubblica
fruizione e di valorizzazione del sito archeologico, predisponendo la
documentazione degli atti di gara e seguendo la fase di attuazione ed
esecuzione dei relativi contratti; 
    d) assume direttive atte a migliorare l'efficace  conduzione  del
sito, definendo obiettivi e modalita' per assicurare il rafforzamento
delle competenze e del contributo del complesso del  personale  della
Soprintendenza agli obiettivi di miglioramento  delle  condizioni  di
fruizione e valorizzazione del sito; 
    e) provvede ad assicurare le condizioni di supporto organizzativo
e amministrativo alle attivita' di  tutela  e  di  valorizzazione  di
competenza della Soprintendenza; 
    f) svolge le funzioni di cui lettere  a),  b)  e  c)  sentito  il
Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui  al  decreto
interministeriale 19 dicembre 2012, anche al  fine  di  garantire  la
coerenza con le  funzioni  di  coordinamento  istituzionale,  impulso
all'attuazione e riferimento  unitario  per  i  collegamenti  con  la
politica di coesione e per i rapporti con la Commissione  Europea  di
detto Comitato; 
  2. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  si
provvede alla costituzione di una apposita struttura di  supporto  al
direttore generale di progetto, con sede  nell'area  archeologica  di
Pompei. La struttura e' composta  da  un  contingente  di  personale,
anche dirigenziale, in posizione di comando, non  superiore  a  venti
unita', proveniente dai ruoli del personale del Ministero dei beni  e
delle attivita' culturali e del turismo o delle altre amministrazioni
statali,   appartenente   ai   profili   professionali   tecnico    e
amministrativo, nonche'  da  cinque  esperti  in  materia  giuridica,
economica,  architettonica,  urbanistica   e   infrastrutturale.   Il
personale di  cui  al  periodo  precedente  mantiene  il  trattamento
economico  fondamentale   ed   accessorio   dell'amministrazione   di
provenienza,  i  cui  oneri  sono  posti  a  carico  della  Struttura
medesima, ad esclusione del  trattamento  economico  fondamentale  ed
accessorio avente carattere fisso e  continuativo.  Con  il  medesimo
decreto  sono  ulteriormente  specificati  i  compiti  del  direttore
generale di progetto nell'ambito di quelli indicati al  comma  1,  le
dotazioni  di  mezzi  e  di  personale  e  la  durata  dell'incarico.
L'incarico di "direttore generale  di  progetto",  non  determina  un
incremento della dotazione organica del  personale  dirigenziale  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo.  Nelle
more  dell'effettiva  operativita'   dell'assetto   organizzativo   e
funzionale previsto dal presente decreto il  Comitato  di  pilotaggio
del Grande Progetto Pompei di cui  al  decreto  interministeriale  19
dicembre 2012 e il Soprintendente per i beni archeologici  di  Pompei
assicurano,  in  continuita'   con   l'azione   finora   svolta,   il
proseguimento, senza interruzioni e in coerenza con le  decisioni  di
accelerazione gia' assunte, l'attuazione del Grande progetto Pompei e
degli interventi in esecuzione, in corso di affidamento, progettati e
in corso di progettazione assumendo, in via transitoria, le  funzioni
rafforzate di cui al comma 1 successivamente assunte  del  "direttore
generale di progetto". 
  3. Il direttore generale di progetto e  la  struttura  di  supporto
operano nel rispetto delle competenze della  soprintendenza  speciale
per i beni archeologici  di  Pompei,  con  la  sola  eccezione  delle
funzioni e delle competenze indicate al comma 1. 
  4. Al  fine  di  consentire  il  rilancio  economico-sociale  e  la
riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati  dal
piano di gestione del sito  Unesco  "Aree  archeologiche  di  Pompei,
Ercolano e Torre Annunziata", nonche' di  potenziare  l'attrattivita'
turistica dell'intera area, e' costituita l'Unita'  "Grande  Pompei".
L'Unita' assicura lo svolgimento in collaborazione delle attivita' di
interesse comune delle amministrazioni pubbliche coinvolte, ai  sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni, e la convergenza in un'unica sede decisionale di tutte
le decisioni amministrative necessarie alla realizzazione dei  piani,
dei progetti e degli interventi strumentali  al  conseguimento  degli
obiettivi sopra indicati. 
  5. Il direttore generale di Progetto di cui al comma 1 e'  preposto
all'Unita' "Grande Pompei" e ne assume la rappresentanza  legale.  La
stessa Unita' e' dotata di autonomia amministrativa e contabile.  Con
il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di  cui  al
comma 2 e' prevista l'istituzione di un Comitato di gestione  con  il
compito di pervenire, entro 12 mesi dalla  data  di  conversione  del
presente decreto, sulla base della proposta presentata dal  direttore
generale di progetto, di cui  al  comma  6,  all'approvazione  di  un
"Piano strategico" per lo sviluppo delle aree comprese nel  piano  di
gestione di cui al comma 4. Il Comitato di gestione svolge  anche  le
funzioni di "Conferenza di servizi permanente", ed e' composto, anche
eventualmente attraverso propri delegati, dal Ministro per i  beni  e
le attivita' culturali e del turismo, dal Ministro  per  la  coesione
territoriale, dal Presidente della Regione Campania,  dal  Presidente
della Provincia di Napoli, dai Sindaci dei comuni interessati  e  dai
legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti.  Nella
Conferenza di servizi  sono  assunte  le  determinazioni  di  ciascun
soggetto   partecipante,   che   sono   obbligatoriamente    espresse
all'interno della Conferenza, ai sensi e  con  gli  effetti  previsti
dagli articoli 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  14
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 2, comma  203,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le determinazioni assunte all'interno
della Conferenza sostituiscono ogni altro adempimento  e  ogni  altro
parere,  nulla  osta,  autorizzazione  o  atto  di  assenso  comunque
denominato  necessario  per   la   realizzazione   degli   interventi
approvati. L'Unita' "Grande Pompei" assume le decisioni relative alla
progettazione  e  alla  realizzazione  e  gestione  degli  interventi
inclusi nel piano strategico di cui al comma 6. Il  medesimo  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  detta  la  disciplina
organizzativa   e   contabile   dell'Unita',    le    modalita'    di
rendicontazione delle spese, la sua durata e la dotazione di mezzi  e
risorse umane nel limite massimo di dieci  unita',  in  posizione  di
comando dalle amministrazioni da  cui  provengono  i  componenti  del
Comitato di gestione. Il  personale  di  cui  al  periodo  precedente
mantiene  il  trattamento  economico   fondamentale   ed   accessorio
dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti a  carico
dell'Unita'  medesima,  ad  esclusione  del   trattamento   economico
fondamentale ed accessorio avente  carattere  fisso  e  continuativo.
L'Unita' si avvale altresi' della struttura di cui al comma 2. 
  6. L'Unita',  su  proposta  del  direttore  generale  di  progetto,
approva un piano strategico, comprendente: l'analisi di  fattibilita'
istituzionale, finanziaria ed economica del piano nel suo  complesso;
il crono-programma. che definisce la tempistica di realizzazione  del
piano e degli  interventi  individuati;  la  valutazione  delle  loro
condizioni  di  fattibilita'  con  riferimento  al  loro  avanzamento
progettuale; gli adempimenti di  ciascun  soggetto  partecipante;  le
fonti di finanziamento attivabili per la loro realizzazione. Il piano
prevede, in  particolare,  gli  interventi  infrastrutturali  urgenti
necessari a migliorare le vie di accesso  e  le  interconnessioni  ai
siti archeologici e per il recupero ambientale dei paesaggi degradati
e compromessi, prioritariamente mediante il recupero e  il  riuso  di
aree industriali dismesse, e  interventi  di  riqualificazione  e  di
rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del minor consumo di
territorio e della priorita' del recupero. Il piano prevede  altresi'
azioni e interventi di  promozione  e  sollecitazione  di  erogazioni
liberali e sponsorizzazioni e la creazione di forme, di  partenariato
pubblico-privato, nonche' il coinvolgimento di  cooperative  sociali,
associazioni di volontariato,  associazioni  di  promozione  sociale,
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o fondazioni, aventi
tra i propri  fini  statutari  la  tutela  e  la  valorizzazione  del
patrimonio culturale. Il piano puo'  prevedere,  inoltre,  l'utilizzo
dei giovani tirocinanti del progetto "Mille giovani per la  cultura".
L'Unita' predispone altresi' un accordo di valorizzazione,  ai  sensi
dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e
successive modificazioni, con il  coinvolgimento  di  altri  soggetti
pubblici e privati interessati, articolato in un piano strategico  di
sviluppo del percorso turistico-culturale integrato del  sito  Unesco
"Aree  archeologiche  di  Pompei,  Ercolano  e   Torre   Annunziata",
promuovendo l'integrazione, nel  processo  di  valorizzazione,  delle
infrastrutture  e  dei  settori  produttivi  collegati.   All'accordo
partecipano, altresi', i Prefetti  delle  Province  di  Napoli  e  di
Caserta, nonche'  l'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione  e  la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata, di cui al Titolo II del decreto legislativo 6  settembre
2011, n. 159. 
  7. Il  direttore  generale  di  progetto,  in  qualita'  di  legale
rappresentante dell'Unita', e' autorizzato a  ricevere  donazioni  ed
erogazioni liberali, da parte di soggetti privati,  finalizzati  agli
interventi  conservativi,  di  manutenzione  e   restauro   dell'area
archeologica di Pompei. 
  8. All'onere derivante dai commi da 1 a 7  del  presente  articolo,
pari a euro 200.000 per l'anno 2013 e  800.000,  per  ciascuno  degli
anni 2014, 2015 e 2016 si provvede ai sensi dell'articolo 15. 
  9. All'articolo 15, comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla   seguente:   "a)   la
soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e
Stabia"; 
    b)  la  lettera  d)  e'  sostituita  dalla   seguente:   "d)   la
soprintendenza speciale  per  il  patrimonio  storico,  artistico  ed
etnoantropologico e per il polo museale  delle  citta'  di  Napoli  e
della Reggia di Caserta". 
  10.  Fino  all'adeguamento  della  disciplina  organizzativa  degli
Istituti di cui al comma 9,  agli  stessi  si  applicano,  in  quanto
compatibili,  le  disposizioni   concernenti,   rispettivamente,   la
soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei  e
la soprintendenza speciale per il patrimonio  storico,  artistico  ed
etnoantropologico e per il polo museale della citta' di  Napoli.  Per
rafforzare  le  attivita'  di   accoglienza   del   pubblico   e   di
valorizzazione delle soprintendenze  di  cui  al  presente  articolo,
possono essere impiegati i  giovani  tirocinanti  nei  settori  delle
attivita' e dei servizi per la cultura  di  cui  al  progetto  "Mille
giovani per la cultura". 
  11. Al fine di consentire l'istituzione di una soprintendenza per i
beni archeologici di Napoli, la dotazione organica dei  dirigenti  di
seconda fascia del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo e' determinata nel numero di 163 unita'. E'  fatta  salva
la successiva rideterminazione della predetta dotazione in attuazione
delle disposizioni dell'articolo 1, commi  5  e  6,  della  legge  24
giugno 2013, n. 71. 
  12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del  comma
11, pari a euro 109.500,00 annui,  a  decorrere  dall'anno  2014,  si
provvede ai sensi dell'articolo 15. 
  13. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, alla definizione di un  apposito
accordo di valorizzazione, ai sensi  dell'articolo  112  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive  modificazioni,  con
la Regione Campania e gli enti locali territorialmente competenti che
intendano aderire mediante un adeguato apporto economico, assicurando
la partecipazione di altri soggetti pubblici e  privati  interessati,
al fine di elaborare, in base agli indirizzi del Ministro dei beni  e
delle attivita' culturali e  del  turismo,  un  piano  strategico  di
sviluppo del percorso turistico-culturale integrato  delle  residenze
borboniche,   promuovendo    l'integrazione,    nel    processo    di
valorizzazione,  delle  infrastrutture  e  dei   settori   produttivi
collegati. Il piano prevede, in particolare, azioni e  interventi  di
promozione   e    sollecitazione    di    erogazioni    liberali    e
sponsorizzazioni,   la   creazione   di   forme    di    partenariato
pubblico-privato,   il   coinvolgimento   di   cooperative   sociali,
associazioni di volontariato,  associazioni  di  promozione  sociale,
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o fondazioni, aventi
tra i propri  fini  statutari  la  tutela  e  la  valorizzazione  del
patrimonio culturale. Il piano puo'  prevedere,  inoltre,  l'utilizzo
dei giovani tirocinanti nei settori delle attivita' e dei servizi per
la cultura, di cui  al  progetto  "Mille  giovani  per  la  cultura".
All'accordo partecipano, altresi', l'Agenzia del demanio, i  Prefetti
delle Province di Napoli e di Caserta,  nonche'  l'Agenzia  nazionale
per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e
confiscati alla criminalita' organizzata, di cui  al  Titolo  II  del
decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   e   successive
modificazioni, al fine di verificare la possibilita' di  un  proficuo
utilizzo e impiego, per la realizzazione delle  finalita'  perseguite
dall'accordo  di  valorizzazione  del  percorso   turistico-culturale
integrato di  cui  al  presente  articolo,  dei  beni  sequestrati  e
confiscati alla criminalita' organizzata.
                               Art. 2 

Misure urgenti per la prosecuzione delle attivita' di inventariazione
  e  digitalizzazione  del  patrimonio  culturale  italiano   e   per
  l'attuazione del progetto "500 giovani per la cultura". 
  1. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,
d'ora  innanzi  "Ministero",   attua   un   programma   straordinario
finalizzato alla prosecuzione e  allo  sviluppo  delle  attivita'  di
inventariazione,  catalogazione  e  digitalizzazione  del  patrimonio
culturale, anche al fine di incrementare e facilitare l'accesso e  la
fruizione da parte del pubblico. Per la realizzazione del progetto e'
autorizzata la  spesa  di  2,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,
alimentata anche con eventuali finanziamenti europei. Il programma si
conforma ai criteri  e  alle  linee  direttive  elaborati,  anche  in
attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
n. 42,  recante  il  codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,
dall'Istituto  centrale  per  il  catalogo   e   la   documentazione,
dall'Istituto  centrale  per  il  catalogo  unico  delle  biblioteche
italiane  e  per  le  informazioni  bibliografiche  e   dall'Istituto
centrale  per  gli  archivi  del  Ministero.  Il  programma   prevede
l'implementazione di sistemi integrati di  conoscenza  attraverso  la
produzione di  risorse  digitali  basate  sulla  digitalizzazione  di
immagini e riproduzioni del patrimonio  medesimo  nelle  sue  diverse
componenti, prioritariamente nel Sistema bibliotecario nazionale, nel
Sistema archivistico nazionale, nel Sistema  generale  del  catalogo,
nel Portale della cultura italiana,  anche  tramite  accordi  con  le
Regioni, le Universita', gli Istituti culturali e gli  altri  enti  e
istituzioni culturali. Lo svolgimento del programma si inserisce  nel
quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea,  di  cui  alla
comunicazione della Commissione europea COM (2010)  245  definitivo/2
del 26 agosto 2010, attraverso azioni coordinate dirette  a  favorire
lo sviluppo di domanda e offerta di servizi  digitali  innovativi,  a
incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e  a
promuovere la crescita di capacita' elaborative adeguate a  sostenere
lo sviluppo  di  prodotti  e  servizi  innovativi.  Per  il  supporto
tecnologico  e   strumentale   finalizzato   alla   progettazione   e
all'attuazione del programma il Ministero  puo'  avvalersi,  mediante
apposita convenzione,  dell'Agenzia  per  l'Italia  digitale  di  cui
all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  che  svolgera'
tali  funzioni  con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
previste a legislazione vigente, nonche' di altri soggetti pubblici o
privati  in  possesso  delle   idonee   qualificazioni   tecniche   e
organizzative. 
  2. Il programma e' attuato presso gli istituti  e  i  luoghi  della
cultura statali  sotto  la  direzione  dei  titolari  degli  istituti
medesimi. Il Ministero indice, entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
un'apposita procedura concorsuale pubblica diretta alla selezione  di
cinquecento giovani, che non abbiano compiuto trentacinque anni  alla
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  laureati  nelle
discipline afferenti al programma,  da  formare,  per  la  durata  di
dodici mesi, nelle attivita' di inventariazione e di digitalizzazione
presso gli istituti e i luoghi della cultura statali. 
  3. I sistemi di conoscenza digitali di cui al presente articolo  si
adeguano agli standard dei dati  aperti  e  accessibili,  cosi'  come
definiti in base alla legge 9  gennaio  2004,  n.  4,  e  al  decreto
legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive  modificazioni  e
conseguenti  disposizioni  attuative,  nonche'  in  base  agli   atti
dell'Unione Europea in materia di digitalizzazione  e  accessibilita'
in rete  dei  materiali  culturali  e  in  materia  di  conservazione
digitale. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a euro 2.500.000 per l'anno 2014, si provvede ai sensi  dell'articolo
15.
                               Art. 3 

Disposizioni finanziarie urgenti per garantire la  regolare  apertura
         al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura 

  1. Allo scopo di garantire la regolare apertura al  pubblico  e  il
corretto funzionamento  degli  istituti  e  dei  luoghi  di  cultura,
nell'elenco 1, recante  "Disposizioni  legislative  autorizzative  di
riassegnazioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre 2007,  n.
244, al numero 14, rubricato "Ministero per i  beni  e  le  attivita'
culturali", sono soppresse le seguenti parole:  "Decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, articolo 110". I proventi di cui all'articolo
110 del predetto decreto legislativo n. 42 del 2004 sono  riassegnati
a decorrere dall'anno 2014, con decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in
corso del Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo. 
  2. All'articolo 110, comma 3, del codice  dei  beni  culturali,  le
parole "dei luoghi medesimi" sono sostituite dalle  seguenti:  "e  al
funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura  appartenenti
o in consegna allo Stato". 
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a  19,2  milioni
di euro a decorrere dal 2014, si provvede quanto a  12,8  milioni  di
euro ai sensi dell'articolo  15  e  quanto  a  6,4  milioni  di  euro
mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato  di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24  dicembre
2007, n. 244.
                               Art. 4 

Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  delle  biblioteche  e
  degli archivi  e  per  la  promozione  della  recitazione  e  della
  lettura. 
  1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Non sono
considerate  pubbliche  l'esecuzione,  la   rappresentazione   o   la
recitazione   dell'opera   effettuate,   senza   scopo   di    lucro,
alternativamente: 
    a) entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della
scuola o dell'istituto di ricovero; 
    b) all'interno delle biblioteche, a fini esclusivi di  promozione
culturale e di valorizzazione delle opere stesse." 
  2.  Le  pubblicazioni  che  documentano  i  risultati  di  ricerche
finanziate per una quota pari o superiore al cinquanta per cento  con
fondi   pubblici,   indipendentemente   dal   formato   della   prima
pubblicazione e dalle modalita' della sua  distribuzione  o  messa  a
disposizione del pubblico, devono essere depositate,  non  oltre  sei
mesi dalla pubblicazione, in archivi elettronici istituzionali  o  di
settore, predisposti in modo  tale  da  garantire  l'accesso  aperto,
libero e gratuito, dal luogo e nel  momento  scelti  individualmente,
l'interoperabilita' all'interno e all'esterno dell'Unione  Europea  e
la conservazione a lungo termine in formato elettronico.  I  soggetti
preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti adottano le
misure necessarie per l'attuazione dell'accesso aperto  ai  risultati
della ricerca finanziata con fondi pubblici. 
  3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il
reperimento e l'uso dell'informazione  culturale  e  scientifica,  il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo  ed  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  adottano
strategie coordinate per la piena integrazione,  interoperabilita'  e
non duplicazione delle banche  dati  rispettivamente  gestite,  quali
quelle riguardanti l'anagrafe nazionale della  ricerca,  il  deposito
legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica. 
  4. Dall'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nella  presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente".
                               Art. 5 

Disposizioni urgenti per l'attuazione del  progetto  "Nuovi  Uffizi",
  per la realizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo  Italiano  e
  della Shoah e per ulteriori interventi di tutela. 
  1. E' autorizzata la spesa di otto  milioni  di  euro,  di  cui  un
milione per l'anno 2013 e sette  milioni  per  l'anno  2014,  per  la
prosecuzione dei lavori volti alla realizzazione del progetto  "Nuovi
Uffizi". 
  2. E' autorizzata la spesa di quattro milioni di euro,  di  cui  un
milione per  l'anno  2013  e  tre  milioni  per  l'anno  2014,  quale
contributo per la prosecuzione dei lavori di realizzazione della sede
del Museo nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, di cui alla
legge 17 aprile 2003, n. 91. 
  3. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, di cui un  milione
per l'anno 2013 e un milione per  l'anno  2014,  per  fare  fronte  a
interventi indifferibili e urgenti di tutela di  beni  culturali  che
presentano gravi rischi di deterioramento, individuati  con  apposito
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a 3 milioni per l'anno 2013 e 11 per  l'anno  2014,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 15.
                               Art. 6 

Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione  di
                         arte contemporanea 

  1. Al fine di favorire il confronto culturale e la realizzazione di
spazi di creazione e produzione di arte contemporanea,  entro  il  30
giugno di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, con proprio decreto da adottarsi di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, su  indicazione  dell'Agenzia
del  Demanio,  anche  sulla  base  di   segnalazione   dei   soggetti
interessati,  individua,  nel  rispetto  di  quanto  previsto   dalle
disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione
e al trasferimento dei beni immobili pubblici,  i  beni  immobili  di
proprieta'  dello  Stato,  non  utilizzabili  per   altre   finalita'
istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi  del
decreto legislativo  28  maggio  2010,  n.  85,  che  possono  essere
destinati ad ospitare studi di giovani artisti contemporanei italiani
e stranieri. 
  2. I beni individuati ai sensi del comma 1 sono locati  o  concessi
al canone di mercato  abbattuto  del  10  per  cento,  con  oneri  di
manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del locatario  o  del
concessionario, in favore di cooperative di  artisti  e  associazioni
tra artisti, di eta' compresa tra 18 e 35 anni, italiani e stranieri,
a cura dell'ente gestore, mediante asta pubblica, con  evidenziazione
dei criteri di  aggiudicazione.  I  soggetti  collettivi  beneficiari
della misura devono dimostrare il possesso in capo  ai  soci  o  agli
associati  di   riconosciute   competenze   artistiche.   L'eventuale
sub-concessione   o   sub-locazione   deve   essere   preventivamente
autorizzata dall'ente gestore. 
  3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono definite le modalita' di utilizzo dei beni  di  cui  al
comma  1  per  finalita'   artistiche   nonche'   le   modalita'   di
sponsorizzazione dei beni individuati ai sensi del presente articolo,
al fine di sostenere, in tutto o in  parte,  i  costi  connessi  alla
locazione, concessione, gestione e valorizzazione del bene stesso. 
  4. Le regioni, le province, i comuni, su richiesta dei soggetti  di
cui al comma 2, possono dare in locazione, per le finalita' e con  le
modalita' di cui al presente articolo, i beni di loro proprieta'. 
  5. Le risorse derivanti dalle operazioni di locazione o concessione
di cui ai commi 2 e 3 sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere prioritariamente destinate alla riduzione del debito
pubblico. Gli enti territoriali destinano prioritariamente le risorse
rivenienti dalle operazioni di cui al  comma  4  alla  riduzione  del
proprio debito.

Capo II

Disposizioni urgenti per il rilancio del cinema, delle attivita’
musicali e dello spettacolo dal vivo

                               Art. 7 

Misure urgenti per la promozione della musica di  giovani  artisti  e
                        compositori emergenti 

  1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale  italiano,
ai fini delle imposte sui redditi, per ciascuno degli anni 2014, 2015
e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui  e  fino  ad
esaurimento delle risorse disponibili, alle  imprese  produttrici  di
fonogrammi e di videogrammi musicali di  cui  all'articolo  78  della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive  modificazioni,  esistenti
almeno dal 1° gennaio 2012, e' riconosciuto un credito imposta  nella
misura del  30  per  cento  dei  costi  sostenuti  per  attivita'  di
sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di  registrazioni
fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalita' di cui al
comma 5 del presente articolo, fino all'importo  massimo  di  200.000
euro nei tre anni d'imposta. 
  2. Il credito  di  imposta  di  cui  al  comma  1  e'  riconosciuto
esclusivamente per opere prime o seconde di  nuovi  talenti  definiti
come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti. 
  3. Per accedere al credito d'imposta di cui al comma 1, le  imprese
hanno l'obbligo di spendere un importo corrispondente all'ottanta per
cento del beneficio concesso nel territorio nazionale,  privilegiando
la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti. 
  4. Le imprese di  cui  al  comma  1  possono  accedere  al  credito
d'imposta nel rispetto  dei  limiti  di  cui  al  regolamento  CE  n.
1998/2006 della Commissione europea del 15  dicembre  2006,  relativo
agli aiuti di importanza minore ("de minimis").  Esse,  inoltre,  non
devono essere sottoposte a controllo, diretto o indiretto,  da  parte
di un editore di servizi media audiovisivi. 
  5. Il credito d'imposta  di  cui  al  comma  1  non  concorre  alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante  il  testo  unico  delle
imposte  sui   redditi   ed   e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 
  6.  Le  disposizioni  applicative  del   presente   articolo,   con
riferimento, in particolare, alle tipologie di spese eleggibili, alle
procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di
spesa   eleggibile   per   singola   registrazione   fonografica    o
videografica, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettivita'
delle spese sostenute, nonche' alle procedure di recupero nei casi di
utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo  quanto  stabilito
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25  marzo  2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73, sono
dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico,  da  adottarsi
entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione. 
  7. Ai  maggiori  oneri  derivanti  dalla  concessione  dei  crediti
d'imposta di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per gli  anni
2014, 2015 e 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 15. 
  8. I commi 287 e 288 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2006,
n. 296, sono abrogati.
                               Art. 8 

     Disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografico 

  1. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a  337,  della  legge  24
dicembre  2007,  n.  244  e  successive  modificazioni,   sono   rese
permanenti. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 45 milioni per l'anno
2014 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede ai  sensi
dell'articolo 15. 
  3.  L'efficacia  dei  commi  1  e  2  e'  subordinata,   ai   sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei beni e
delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  provvede  a  richiedere
l'autorizzazione alla Commissione europea.
                               Art. 9 

Disposizioni   urgenti   per   assicurare    la    trasparenza,    la
  semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica
  allo spettacolo dal vivo e al cinema. 
  1. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,
con proprio decreto, da adottarsi entro novanta  giorni  dall'entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione   del   presente   decreto,
ridetermina, con le modalita' di cui all'articolo 1, comma  3,  della
legge 15 novembre 2005, n. 239, e con  effetto  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2014, i criteri  per  l'erogazione  e  le  modalita'  per  la
liquidazione e l'anticipazione dei  contributi  allo  spettacolo  dal
vivo.  I  criteri  di  assegnazione  tengono  conto   dell'importanza
culturale della produzione svolta, dei  livelli  quantitativi,  degli
indici di affluenza del pubblico nonche' della regolarita' gestionale
degli organismi. Il decreto  di  cui  al  primo  periodo  stabilisce,
inoltre, che le assegnazioni sono disposte a chiusura di esercizio  a
fronte di attivita' gia' svolte e rendicontate.  L'articolo  1  della
legge 14 novembre 1979, n. 589, e' abrogato. 
  2. Gli enti e gli organismi dello spettacolo, finanziati  a  valere
sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163, o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e  successive
modificazioni,  pubblicano  e  aggiornano  le  seguenti  informazioni
relative ai titolari di  incarichi  amministrativi  ed  artistici  di
vertice e di incarichi dirigenziali, a  qualsiasi  titolo  conferiti,
nonche' di collaborazione o consulenza: 
    a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 
    b) il curriculum vitae; 
    c) i compensi,  comunque  denominati,  relativi  al  rapporto  di
lavoro, di consulenza o di collaborazione. 
  3. Le informazioni di cui al comma 2 sono pubblicate dagli enti  ed
organismi entro il 31 gennaio di  ogni  anno  e  comunque  aggiornate
anche  successivamente.  Ai  predetti  soggetti  non  possono  essere
erogate  a   qualsiasi   titolo   somme   sino   alla   comunicazione
dell'avvenuto adempimento o aggiornamento. 
  4. A partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sono abrogati l'articolo 13, secondo comma, lettera e),  della  legge
30 aprile 1985, n. 163, e l'articolo  2,  comma  4,  della  legge  10
maggio 1983,  n.  182.  Di  conseguenza,  i  fondi  speciali  per  la
concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi per
l'adeguamento delle strutture e per il  rinnovo  degli  arredi  delle
sale  teatrali  e  musicali,  di  cui  ai  predetti  articoli,   sono
soppressi. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  5. Le risorse giacenti sui fondi di cui al  comma  4  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato, al netto del  compenso  dovuto,
alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  al  soggetto
gestore dei fondi medesimi. 
  6. Sono tenute esenti dall'imposta  di  bollo,  come  prevista  dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642,  e
successive modificazioni, le istanze presentate a partire dalla  data
di entrata in  vigore  del  presente  decreto  presso  le  competenti
direzioni generali del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo ai sensi dei seguenti provvedimenti: 
    a) legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Istituzione  del  Fondo
unico per lo spettacolo"; 
    b) decreti del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261,  e
del Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali  12  luglio  2005
recanti  "Vigilanza  antincendio   nei   luoghi   di   spettacolo   e
intrattenimento"; 
    c) decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  28,  e  successive
modificazioni, recante "Riforma delle attivita' cinematografiche"; 
    d) legge 21 aprile 1962,  n.  161,  e  successive  modificazioni,
recante "Revisione dei film"; 
    e) commi da 325 a 337 dell'articolo 1  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, in materia di  agevolazioni
fiscali per le attivita' cinematografiche. 
  7.   Alla   copertura    finanziaria    degli    oneri    derivanti
dall'applicazione del comma  6  pari  ad  euro  216.000  a  decorrere
dall'anno 2014 si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento annuale  previsto  a  favore  del  Fondo  unico  per  lo
spettacolo ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163, e  successive
modificazioni.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato  a  effettuare,  con  appositi   decreti,   le   relative
variazioni di bilancio.
                               Art. 10 

Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione del funzionamento
  dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei
  beni e delle attivita' culturali. 
  1. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalita'  giuridica
di diritto  privato,  che  operano  nel  settore  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  ivi  inclusi  i
teatri stabili  di  iniziativa  pubblica  e  i  relativi  circuiti  e
associazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6,
commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  e  la  misura
della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  a  decorrere
dall'anno 2014, e' pari all'8 per cento. All'onere pari a  4  milioni
di  euro,  a  decorrere  dall'anno  2014,  si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 15.
                               Art. 11 

Disposizioni   urgenti   per   il   risanamento   delle    fondazioni
  lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale  musicale  di
  eccellenza. 
  1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del  settore  e
di pervenire al  risanamento  delle  gestioni  e  al  rilancio  delle
attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche,  gli  enti  di  cui  al
decreto  legislativo  29  giugno   1996,   n.   367,   e   successive
modificazioni, e di cui  alla  legge  11  novembre  2003,  n.  310  e
successive modificazioni, di  seguito  denominati  "fondazioni",  che
versino  nelle  condizioni  di  cui  all'articolo  21   del   decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte  ai
debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano  stati
in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due
esercizi, ma non  abbiano  ancora  terminato  la  ricapitalizzazione,
presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, al commissario straordinario  di
cui al comma 3, un piano di  risanamento  idoneo  ad  assicurare  gli
equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale
che  economico-finanziario,   entro   i   tre   successivi   esercizi
finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono: 
    a)  la  rinegoziazione  e  ristrutturazione  del   debito   della
fondazione che preveda uno stralcio del valore  nominale  complessivo
del debito esistente al 31 dicembre 2012, comprensivo degli interessi
maturati  e  degli  eventuali  interessi  di   mora,   nella   misura
sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre  misure  di  cui  al
presente comma, la sostenibilita' del piano di  risanamento,  nonche'
gli  equilibri  strutturali  del  bilancio,  sia  sotto  il   profilo
patrimoniale che economico-finanziario della fondazione; 
    b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti  diversi
dallo Stato partecipanti alla fondazione; 
    c) la riduzione della dotazione organica del personale tecnico  e
amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al  31
dicembre 2012; 
    d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il  periodo
2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai finanziamenti di  cui  al
comma 6; nel caso del ricorso a tali finanziamenti nel  piano  devono
essere  indicate  misure  di  copertura  adeguate  ad  assicurare  il
rimborso del finanziamento; 
    e) l'entita' del finanziamento dello Stato, a valere sul fondo di
cui al comma  6,  per  contribuire  all'ammortamento  del  debito,  a
seguito  della   definizione   degli   atti   di   rinegoziazione   e
ristrutturazione di cui alla precedente lettera a),  e  nella  misura
strettamente  necessaria  a   rendere   sostenibile   il   piano   di
risanamento; 
    f)  l'individuazione  di  soluzioni   idonee   a   riportare   la
fondazione,  entro  i  tre  esercizi  finanziari  successivi,   nelle
condizioni di attivo patrimoniale e almeno di  equilibrio  del  conto
economico; 
    g)  la  cessazione  dell'efficacia  dei   contratti   integrativi
aziendali  in  vigore,  l'applicazione   esclusiva   degli   istituti
giuridici e dei livelli minimi delle voci del  trattamento  economico
fondamentale e accessorio previsti dal vigente  contratto  collettivo
nazionale di lavoro  e  la  previsione  che  i  contratti  collettivi
dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli  finanziari
stabiliti dal piano. 
  2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti necessari  a
dare dimostrazione della loro attendibilita',  della  fattibilita'  e
appropriatezza  delle   scelte   effettuate,   nonche'   dell'accordo
raggiunto con le associazioni sindacali maggiormente  rappresentative
in ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c)  e  g),  sono
approvati, su proposta motivata del commissario straordinario di  cui
al comma 3, sentito il collegio dei revisori dei conti, entro  trenta
giorni dalla loro presentazione, con decreto del Ministro dei beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto e' definito il
finanziamento  erogabile  ai  sensi  del  comma   6.   Le   eventuali
integrazioni e modificazioni dei piani  conseguenti  all'applicazione
del comma 3, lettera c), sono approvate,  su  proposta  motivata  del
commissario straordinario di cui al comma 3, con decreto del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, e' nominato un commissario
straordinario del Governo che  svolge,  con  i  poteri  previsti  dal
presente articolo, le seguenti funzioni: 
    a) riceve i piani di risanamento presentati dalle  fondazioni  ai
sensi del  comma  1,  ne  valuta,  d'intesa  con  le  fondazioni,  le
eventuali  modifiche  e  integrazioni,  anche  definendo  criteri   e
modalita' per la rinegoziazione e la ristrutturazione del  debito  di
cui al comma 1, lettera a) e li propone, previa verifica  della  loro
adeguatezza e sostenibilita', all'approvazione del Ministro dei  beni
e  delle  attivita'  culturali  e  del   turismo   e   del   Ministro
dell'economia e delle finanze; 
    b)  sovrintende  all'attuazione  dei  piani  di  risanamento   ed
effettua un monitoraggio semestrale dello stato di  attuazione  degli
stessi, redigendo apposita relazione da trasmettere al Ministero  dei
beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  al  Ministero
dell'economia e delle finanze e alla competente sezione  della  Corte
dei conti; 
    c) puo' richiedere le integrazioni e le modifiche  necessarie  al
fine del conseguimento degli obiettivi di cui al  presente  articolo,
tenuto conto, ai fini dell'aggiornamento dei  piani  di  risanamento,
dello stato di avanzamento degli stessi; 
    d) assicura  il  rispetto  del  cronoprogramma  delle  azioni  di
risanamento previsto dai piani approvati; 
    e)  puo'  adottare,  sentiti  i  Ministeri  interessati,  atti  e
provvedimenti anche in via sostitutiva  per  assicurare  la  coerenza
delle azioni di risanamento con i piani approvati, previa  diffida  a
provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni. 
  4. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo
assicura, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica,  le  risorse  umane  e  strumentali   necessarie   per   lo
svolgimento dei compiti del commissario straordinario. 
  5. Con il decreto di cui al comma 3 e' stabilito il compenso per il
commissario straordinario, nel limite massimo di cui all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  a  valere  sulle
risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al
comma 1, nonche' la durata dell'incarico. 
  6.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo  di  rotazione  con  dotazione
pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per la concessione a favore
delle fondazioni di cui al comma 1 di finanziamenti di durata fino  a
un massimo di trenta anni. 
  7. Al fine dell'erogazione delle risorse di  cui  al  comma  6,  il
commissario straordinario predispone un contratto tipo, approvato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono, tra l'altro,
indicati il tasso  di  interesse  sui  finanziamenti,  le  misure  di
copertura annuale del rimborso del  finanziamento,  le  modalita'  di
erogazione  e  di  restituzione  delle  predette  somme,  prevedendo,
altresi', qualora l'ente non adempia nei  termini  ivi  stabiliti  al
versamento delle rate di ammortamento dovute,  sia  le  modalita'  di
recupero  delle  medesime  somme,  sia  l'applicazione  di  interessi
moratori.   L'erogazione   delle   somme    e'    subordinata    alla
sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma
1, di contratti conformi al contratto tipo. Agli oneri derivanti  dal
presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno  2015,
si provvede ai sensi dell'articolo 15. 
  8. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui al  comma
6, si provvede mediante corrispondente riduzione  dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della  "Sezione
per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi
ed esigibili degli enti locali". 
  9. Nelle more del perfezionamento del  piano  di  risanamento,  per
l'anno 2013  una  quota  fino  a  25  milioni  di  euro  puo'  essere
anticipata dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo su indicazione del Commissario straordinario, a valere  sulle
disponibilita' giacenti, alla data di entrata in vigore del  presente
decreto, sulle contabilita' speciali aperte ai sensi dell'articolo 3,
comma 8, del decreto-legge 25 marzo  1997,  n.  67,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23  maggio  1997,  n.  135,  e  successive
modificazioni, per la gestione dei fondi  assegnati  in  applicazione
dei  piani  di  spesa  approvati  ai  sensi   dell'articolo   7   del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli  Istituti
del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,
nonche' a valere sulle somme giacenti presso  i  conti  di  tesoreria
unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo
15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e  successive  modificazioni,  a
favore delle fondazioni  di  cui  al  comma  1  che  versano  in  una
situazione di carenza di liquidita' tale da pregiudicare la  gestione
anche ordinaria della fondazione, alle seguenti condizioni: 
    a) che la fondazione interessata, entro 30  giorni  dalla  nomina
del Commissario straordinario, comunichi  al  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo e al Ministero  dell'economia
e delle finanze l'avvio della negoziazione  per  la  ristrutturazione
del debito della fondazione  che  prevede  uno  stralcio  del  valore
nominale complessivo del debito stesso, comprensivo  degli  interessi
maturati e  degli  eventuali  interessi  di  mora,  esistente  al  31
dicembre 2012, nella misura  sufficiente  ad  assicurare,  unitamente
alle altre misure di cui al comma 1,  la  sostenibilita'  finanziaria
del piano di risanamento,  gli  equilibri  strutturali  del  bilancio
della   fondazione,   sia   sotto   il   profilo   patrimoniale   che
economico-finanziario,  nonche'  l'avvio  delle  procedure   per   la
riduzione  della  dotazione  organica   del   personale   tecnico   e
amministrativo nei termini di cui al comma 1, lettera c); 
    b) la conclusione dell'accordo di ristrutturazione  di  cui  alla
lettera a), da inserire nel piano di risanamento di cui al  comma  1,
entro il termine previsto da tale  comma  per  la  presentazione  del
piano. 
  10. Il mancato verificarsi delle condizioni previste dal  comma  9,
lettere a)  e  b),  determina  l'effetto  di  cui  al  comma  14.  Le
anticipazioni  finanziarie  concesse  ai  sensi  del  comma  9   sono
rimborsate secondo quanto previsto dai commi 6 e 7. 
  11. Al fine di sostenere gli enti che operano nel settore dei  beni
e delle attivita' culturali, a valere sulle giacenze di cui al  comma
9 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori importi
pari a 3,5 milioni  di  euro  per  gli  anni  2013  e  2014,  per  la
successiva riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo. 
  12. Resta fermo l'obbligo di completamento dei  versamenti  di  cui
all'articolo 4, comma 85, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
secondo una modulazione temporale pari a 2 milioni di euro per l'anno
2013 e a 8,6 milioni di euro annui per il periodo 2014-2018. 
  13. Per  il  personale  risultante  in  eccedenza  all'esito  della
rideterminazione delle dotazioni organiche di  cui  al  comma  1,  le
fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando per la durata del
soprannumero  il  divieto  di  assunzioni  di  personale,   applicano
l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  In
caso di ulteriori eccedenze, con uno o piu'  decreti  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa informativa alle organizzazioni
sindacali, sono disposti apposita procedura selettiva di idoneita'  e
il successivo trasferimento del personale  amministrativo  e  tecnico
dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in  vigore  del
presente  decreto  nella  societa'  Ales  S.p.A.,  nell'ambito  delle
vacanze di organico e nei limiti delle facolta' assunzionali di  tale
societa'. 
  14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le  quali  non  sia  stato
presentato o non sia approvato  un  piano  di  risanamento  entro  il
termine di cui ai commi 1 e  2,  ovvero  che  non  raggiungano  entro
l'esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale  del  bilancio,
sia sotto il  profilo  patrimoniale  che  economico-finanziario,  del
conto economico sono poste in liquidazione coatta amministrativa. 
  15. Al  fine  di  assicurare  il  rilancio  del  sistema  nazionale
musicale di eccellenza, le  fondazioni  adeguano  i  propri  statuti,
entro il 31 dicembre 2013, alle seguenti disposizioni: 
    a) previsione  di  una  struttura  organizzativa  articolata  nei
seguenti organi, della durata di cinque  anni,  il  cui  compenso  e'
stabilito  in  conformita'  ai  criteri  stabiliti  con  decreto  del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: 
      1) il presidente, nella persona  del  sindaco  del  comune  nel
quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona  da  lui  nominata,
con funzioni  di  rappresentanza  giuridica  dell'ente;  la  presente
disposizione non si applica alla Fondazione dell'Accademia  nazionale
di Santa Cecilia, che e'  presieduta  dal  presidente  dell'Accademia
stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente; 
      2) il consiglio di indirizzo, composto  dal  presidente  e  dai
membri designati da  ciascuno  dei  fondatori  pubblici  e  dai  soci
privati che versino almeno il cinque per cento del contributo erogato
dallo Stato; 
      3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione,  nominato
dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  su
proposta del consiglio di indirizzo; il  sovrintendente  puo'  essere
coadiuvato  da   un   direttore   artistico   e   da   un   direttore
amministrativo; 
      4) l'organo monocratico di  monitoraggio  degli  atti  adottati
dall'organo di gestione, rinnovabile per non  piu'  di  due  mandati,
nominato  con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali  e  del  turismo,  con  il   compito   di   verificare   la
sostenibilita' economico-finanziaria e la corrispondenza  degli  atti
adottati  dall'organo  di  gestione  con  le  indicazioni   formulate
dall'organo di indirizzo, inviando almeno ogni due mesi una relazione
al Ministero dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo
sull'attivita' di validazione svolta, secondo un  prospetto  definito
con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo; 
      5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre  membri,
rinnovabili per non piu' di due mandati, di cui uno, con funzioni  di
presidente, designato dal Presidente della  Corte  dei  conti  fra  i
magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze e uno in rappresentanza  del  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
    b)  previsione  della  partecipazione   dei   soci   privati   in
proporzione agli apporti finanziari alla  gestione  o  al  patrimonio
della fondazione, che devono essere non inferiori al tre per cento; 
    c) previsione che il patrimonio sia articolato  in  un  fondo  di
dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalita'
statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese  correnti
di gestione dell'ente. 
  16. Le nuove disposizioni statutarie si  applicano  con  decorrenza
dal 1° gennaio 2015. Il mancato adeguamento dello statuto nei termini
di cui al comma 15  determina  l'applicazione  dell'articolo  21  del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. 
  17.  L'organo  di  indirizzo  esercita  le  proprie  funzioni   con
l'obbligo di assicurare  il  pareggio  del  bilancio.  La  violazione
dell'obbligo comporta l'applicazione  dell'articolo  21  del  decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e la responsabilita' personale ai
sensi  dell'articolo  1  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e
successive modificazioni. La fondazione e' soggetta al rispetto della
disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e forniture prevista
dal  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni.    Le    spese    per    eventuali    rappresentazioni
lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono da  imputare  in  bilancio
con copertura finanziaria specificamente deliberata. 
  18. Anche agli effetti di quanto previsto dal presente articolo  in
materia di ripartizione del contributo, gli organi di gestione  delle
fondazioni   lirico-sinfoniche   coordinano   i   programmi   e    la
realizzazione  delle  attivita',  sia  all'interno   della   gestione
dell'ente  sia  rispetto  alle  altre  fondazioni  lirico-sinfoniche,
assicurando il conseguimento di  economie  di  scala  nella  gestione
delle risorse di settore e una  maggiore  offerta  di  spettacoli,  e
possono a tal fine  essere  riuniti  in  conferenza,  presieduta  dal
direttore generale competente,  che  la  convoca,  anche  per  gruppi
individuati per zone geografiche  o  specifici  progetti  comuni.  La
conferenza deve garantire  la  maggiore  diffusione  in  ogni  ambito
territoriale  degli  spettacoli,  nonche'  la  maggiore  offerta   al
pubblico giovanile, l'innovazione, la promozione di settore con  ogni
idoneo mezzo di comunicazione, il contenimento  e  la  riduzione  del
costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli
o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici  e  di
materiale scenico, e la promozione dell'acquisto o la condivisione di
beni e servizi comuni al settore, anche con  riferimento  alla  nuova
produzione musicale. 
  19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso
le fondazioni lirico-sinfoniche e' instaurato esclusivamente a  mezzo
di apposite procedure selettive pubbliche. Per la certificazione,  le
conseguenti  verifiche  e  le  relative  riduzioni  del   trattamento
economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro,
si applicano le disposizioni vigenti  per  il  pubblico  impiego.  Il
contratto aziendale di  lavoro  si  conforma  alle  prescrizioni  del
contratto  nazionale  di  lavoro  ed  e'  sottoscritto  da   ciascuna
fondazione   con    le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative mediante sottoscrizione di un'ipotesi di  accordo  da
inviare alla Corte dei conti. L'ipotesi di accordo deve rappresentare
chiaramente la quantificazione dei  costi  contrattuali.  La  Sezione
Regionale di controllo della Corte  dei  conti  competente  certifica
l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro compatibilita'  con
gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro  trenta
giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si  intende
effettuata positivamente. L'esito della certificazione e'  comunicato
alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo e al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Se  la
certificazione  e'  positiva,  la   fondazione   e'   autorizzata   a
sottoscrivere definitivamente l'accordo. In  caso  di  certificazione
non positiva della Sezione Regionale di  controllo  della  Corte  dei
conti competente, le parti  contraenti  non  possono  procedere  alla
sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di  accordo  e  la  fondazione
riapre le trattative per la sottoscrizione di una  nuova  ipotesi  di
accordo,  comunque  sottoposta  alla  procedura   di   certificazione
prevista dal  presente  comma.  Avverso  le  delibere  delle  Sezioni
regionali di controllo le parti interessate  possono  ricorrere  alle
Sezioni Riunite della Corte dei conti  in  speciale  composizione  ai
sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge  24  dicembre  2012,  n.
228. Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo  di  indirizzo,
procedono  a  rideterminare   l'organico   necessario   all'attivita'
effettivamente realizzata, previa verifica dell'organo di  controllo.
La delibera deve garantire l'equilibrio  economico-finanziario  e  la
copertura degli oneri della dotazione  organica  con  risorse  aventi
carattere di certezza e stabilita'.  L'articolo  3,  comma  6,  primo
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010,  n.  64,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta  nel
senso che alle fondazioni, fin dalla loro trasformazione in  soggetti
di diritto privato, non si applicano le  disposizioni  di  legge  che
prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come  conseguenza
della violazione delle norme in materia di stipulazione di  contratti
di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi
contratti. 
  20. La quota del fondo  unico  per  lo  spettacolo  destinata  alle
fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente  determinata,  sentita
la Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo,  e'  attribuita  a  ciascuna
fondazione con decreto del direttore generale competente, sentita  la
competente commissione consultiva, sulla base dei seguenti criteri: 
    a) il 50 per cento della quota di cui al  periodo  precedente  e'
ripartita in considerazione dei costi  di  produzione  derivanti  dai
programmi di attivita' realizzati da  ciascuna  fondazione  nell'anno
precedente quello cui si riferisce la  ripartizione,  sulla  base  di
indicatori di rilevazione della produzione; 
    b) il 25 per cento  della  quota  di  cui  al  primo  periodo  e'
ripartita in considerazione del  miglioramento  dei  risultati  della
gestione attraverso la capacita' di reperire risorse; 
    c) il 25 per cento  della  quota  di  cui  al  primo  periodo  e'
ripartita in considerazione della qualita' artistica dei programmi. 
  21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo,  sentita  la  competente  commissione  consultiva,  sono
predeterminati gli indicatori  di  rilevazione  della  produzione,  i
parametri per la rilevazione del miglioramento  dei  risultati  della
gestione, i parametri per la rilevazione della qualita' artistica dei
programmi, il procedimento di erogazione ai fini  della  attribuzione
del contributo di cui al comma 20.

Capo III

Disposizioni urgenti per assicurare efficienti risorse al sistema dei
beni, delle attivita’ culturali

                               Art. 12 

Disposizioni urgenti per agevolare  la  diffusione  di  donazioni  di
  modico valore in favore  della  cultura  e  il  coinvolgimento  dei
  privati. 
  1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono definite le modalita' di acquisizione  delle  donazioni
di modico valore (fino all'importo di euro cinquemila)  destinate  ai
beni e alle attivita' culturali, secondo i seguenti criteri: 
    a) massima  semplificazione  ed  esclusione  di  qualsiasi  onere
amministrativo a carico del privato; 
    b) garanzia  della  destinazione  della  liberalita'  allo  scopo
indicato dal donante; 
    c) piena pubblicita' delle donazioni ricevute e del loro impiego,
mediante una dettagliata rendicontazione, sottoposta agli  organi  di
controllo; 
    d) previsione della possibilita'  di  effettuare  le  liberalita'
mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalita'
interamente  tracciabili  idonee  a  consentire  lo  svolgimento   di
controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria. 
  2. Entro il 31 ottobre 2013 il Ministro dei beni e delle  attivita'
culturali e del turismo individua, in coerenza con l'articolo 9 della
Costituzione, sulla base della legislazione vigente e alla luce delle
indicazioni fornite  dalla  commissione  di  studio  gia'  costituita
presso il  Ministero,  forme  di  coinvolgimento  dei  privati  nella
valorizzazione e gestione dei beni culturali, con riferimento a  beni
individuati con decreto del medesimo Ministro.
                               Art. 13 

Disposizioni  urgenti  per   assicurare   l'efficace   e   tempestivo
  svolgimento delle valutazioni tecniche nel settore della cultura  e
  per la razionalizzazione degli organismi collegiali operanti presso
  il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 
  1. Allo scopo di assicurare  il  regolare,  efficace  e  tempestivo
svolgimento delle attivita' di  valutazione  tecnica  previste  dalla
normativa vigente, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo e' autorizzato ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
per le finanze dello  Stato,  del  Consiglio  superiore  per  i  beni
culturali   e    paesaggistici,    nonche'    di    altri    Comitati
tecnico-scientifici e organismi consultivi istituiti e  nominati  con
decreto del medesimo Ministro in numero non superiore a sette. 
  2. Gli organismi di cui al comma 1 operano  senza  oneri  a  carico
della finanza pubblica, salvo il solo rimborso delle eventuali  spese
di missione, ove previsto nel rispetto delle limitazioni  previste  a
legislazione vigente per tali  categorie  di  spese  e  comunque  nei
limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente
per  le  medesime  spese.  Ai  componenti  dei   suddetti   organismi
collegiali non spetta alcun emolumento o indennita'.
                               Art. 14 

                 Oli lubrificanti e accisa su alcool 

  1. A decorrere dal 1°  gennaio  2014,  l'aliquota  dell'imposta  di
consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al  testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con il decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e
successive  modificazioni,  e'  fissata  in  euro  787,81  per  mille
chilogrammi. 
  2. Nell'Allegato I al testo unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e  le  relative
sanzioni  penali  e  amministrative,   approvato   con   il   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive  modificazioni,  le
aliquote di accisa relative ai  prodotti  di  seguito  elencati  sono
determinate nelle seguenti misure: 
    a) per l'anno 2014 
      Birra: euro 2,39 per ettolitro e per grado-Plato; 
      Prodotti alcolici intermedi: euro 69,78 per ettolitro; 
      Alcole etilico: euro 814,81 per ettolitro anidro; 
    b) a decorrere dall'anno 2015 
      Birra: euro 2,48 per ettolitro e per grado-Plato; 
      Prodotti alcolici intermedi: euro 72,28 per ettolitro; 
      Alcole etilico: euro 844,01 per ettolitro anidro. 
  3. Con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e  dei
monopoli, da adottarsi entro il 30 novembre 2013, e' incrementato,  a
decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo fiscale  sui  prodotti  da
fumo in misura tale  da  assicurare  maggiori  entrate  pari  a  euro
50.000.000 annui a partire dal medesimo anno. 
  Il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette  al
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  entro  il  30
novembre 2013 e con aggiornamento quadrimestrale, i dati previsionali
correlati al maggior gettito previsto ai sensi del primo periodo.  In
caso di scostamento, il Direttore della predetta Agenzia provvede  ad
adeguare la misura del prelievo fiscale, al  fine  di  assicurare  le
predette maggiori entrate.
                               Art. 15 

                          Norme finanziarie 

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  relativa  al
Fondo  per  interventi  strutturali   di   politica   economica,   e'
incrementata di 1,8 milioni di euro per l'anno 2013,  11  milioni  di
euro per l'anno 2014, 7,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  4,5
milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e
4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018. 
  2. Agli oneri di cui all'articolo 1, commi 8 e 12, pari  a  200.000
euro per l'anno 2013, 909.500 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015
e 2016, e 109.500 euro a decorrere dall'anno  2017,  all'articolo  2,
pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2014,  all'articolo  3  pari  a
12,8 milioni di euro a decorrere dal 2014, all'articolo 5, pari  a  3
milioni di euro per l'anno 2013 e 11 milioni di euro per l'anno 2014,
all'articolo 7, per 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014,
2015, 2016, all'articolo 8, pari a 45 milioni di euro per il  2014  e
90 milioni di euro a decorrere dal 2015, all'articolo 10,  pari  a  4
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, all'articolo 11, comma  7
pari a 3 milioni a decorrere dal 2015, all'articolo 14 comma 1 pari a
3,41 milioni di euro per l'anno 2015 e  a  1,93  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2016 all'articolo 14, comma 2, pari a 5,1 milioni
di euro per il 2014, a 11,5 milioni di euro  per  il  2015  e  a  7,8
milioni di euro a decorrere dal  2016  e  al  comma  1  del  presente
articolo, pari a 1,8 milioni di euro per l'anno 2013, 11  milioni  di
euro per l'anno 2014, 7,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  4,5
milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e
4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede: 

    a)  quanto  a   euro   3.000.000   per   l'anno   2013   mediante
corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di  conto   capitale
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze allo scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare; 
    b) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2013 e euro 8.600.000,  per
ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, con le maggiori entrate di  cui
all'articolo 11, comma 12; 
    c) quanto a euro 20.100.000, per l'anno 2014, e euro 61.600.000 a
decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo  delle  maggiori  entrate
derivanti dall'articolo 14 comma 2; 
    d) quanto a euro 49.599.500 per l'anno 2014,  a  euro  47.609.500
per l'anno 2015, a euro 49.529.500 per l'anno 2016, a euro 49.029.500
per l'anno 2017 e 49.129.500 euro a decorrere dall'anno 2018 mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate  di  cui  all'articolo
14, comma 3; 
    e) quanto a euro 13.410.000 a decorrere dall'anno 2014,  mediante
utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 1. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 16 

                          Entrata in vigore 

   1. Il presente decreto entra in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 8 agosto 2013 

                             NAPOLITANO 

                                Letta, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 

                                Bray,  Ministro  dei  beni  e   delle
                                attivita' culturali e del turismo 

                                D'Alia,  Ministro  per  la   pubblica
                                amministrazione e la semplificazione 

                                Saccomanni, Ministro dell'economia  e
                                delle finanze 

                                Carrozza,   Ministro dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 

                                Delrio,  Ministro  per   gli   affari
                                regionali e le autonomie 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri