Ordinanza Ministeriale 12 marzo 2010

Integrazione e rettifica dell’Ordinanza Ministeriale del 24 febbraio 2010 di indizione degli esami di Stato abilitazione esercizio libera professione geometra – sessione 2010

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni;

VISTO il decreto ministeriale 9 settembre 1957, di approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni;

VISTA la legge 7 marzo 1985, n. 75, contenente modifiche all’ordinamento professionale dei geometri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

VISTO in particolare l’art. 7 comma 2 del predetto D.P.R. n .328/2001, che stabilisce che : ’’ I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformità alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato ’’;

VISTO il decreto ministeriale 15 marzo 1986, di approvazione del regolamento per gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra (modificato con decreto 14 luglio 1987), per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in un’unica sessione indetta con Ordinanza del Ministro dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca (art. 1, comma 1);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di dati personali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di imposta di bollo;

VISTO il Decreto delega del Direttore Generale degli Ordinamenti Scolastici del 16 luglio 2008 prot. n. 8147;

RILEVATO che nell’O.M. di indizione degli esami di Stato per l’esercizio alla libera professione di geometra – sessione 2010 – datata 24.2.2010 e pubblicata sulla G.U. del 5.3.2010 n. 18 4^ serie speciale, per la Commissione d’esame della regione Veneto, non è stata indicata la sede di Venezia;

TENUTO CONTO della nota prot. n. 2507 dell’11.3.2010 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, a seguito di quanto dichiarato dal Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “F. Foscari” di Mestre (VE), ha comunicato il superamento delle difficoltà logistiche precedentemente segnalate dallo stesso quale Presidente di Commissione d’esame nel medesimo Istituto per la sessione 2009 e la disponibilità del medesimo Istituto per lo svolgimento degli esami relativi alla sessione 2010

ORDINA

Art. 1

L’O.M. di indizione degli esami di Stato per l’esercizio alla libera professione di geometra per la sessione 2010 datata 24.2.2010 e pubblicata sulla G.U. del 5.3.2010 n. 18 4^ serie speciale, è integrata nella tabella “A” “sedi di esame” per la regione Veneto, con l’I.I.S. “F. Foscari” di Mestre (VE).

Art. 2

E’ depennato l’ ITCG “Einaudi” di Bassano del Grappa (VI) indicato nella tabella “A” dell’O.M. citata nell’art. 1.

Art. 3

1. Per i candidati che, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento approvato con D.M. 15.3.1986 modificato con D.M. 14.7.1987, hanno titolo a indirizzare la domanda di ammissione agli esami all’I.I.S. “F. Foscari” di Mestre (VE), il termine di presentazione della stessa è di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale.

2. Coloro che, ai sensi del precedente comma, indirizzeranno domanda ad altra sede d’esame, sono tenuti ad annullare la prima domanda dandone comunicazione al Collegio al quale è stata presentata.

Art. 4

Il Collegio dei Geometri di Venezia provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 7 dell’O.M. del 24.2.2010 citata nell’art. 1, commi 1 e 2, entro il termine del 30.4.2010.

IL DIRETTORE GENERALE

Mario G. Dutto