Decreto Ministeriale 9 agosto 2013 n. 706

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto Ministeriale 9 agosto 2013 n. 706

Definizione posti disponibili per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per l’anno accademico 2013/2014. (Decreto n. 706). (13A07509)

(GU n.218 del 17-9-2013)

 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

  Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  «Legge-quadro   per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 «Norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico»  e,  in  particolare
l'art. 5, comma 4; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito dalla legge
14 luglio 2008, n. 121 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento
delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi  376  e
377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, in  particolare,  l'art.
1, comma 5; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249   recante   regolamento
concernente «Definizione  della  disciplina  dei  requisiti  e  delle
modalita' della formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e  della  scuola  secondaria  di
primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416,  della  legge
24 dicembre 2007, n. 244» e successive integrazioni e  modificazioni,
in particolare, gli articoli 5 e 13; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalita'  per  lo
svolgimento dei  corsi  di  formazione  per  il  conseguimento  della
specializzazione  per  le  attivita'  di  sostegno,  ai  sensi  degli
articoli 5 e  13  del  decreto  10  settembre  2010,  n.  249»  e  in
particolare l'art. 3 in cui sono definiti i requisiti di  attivazione
di tali percorsi formativi; 
  Vista l'offerta formativa  in  termini  di  numero  programmato  di
immatricolazioni  all'anno  accademico  2013/2014,  deliberata  dagli
organi accademici di ciascun ateneo; 
  Visto il fabbisogno di docenti in possesso  della  specializzazione
per le attivita' di sostegno didattico agli  alunni  con  disabilita'
per il triennio 2012-2014, comunicato dalla Direzione  del  personale
scolastico con nota n. 7540 del 9 ottobre 2012; 
  Considerato che i percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per l'attivita' di sostegno  didattico  agli  alunni
con disabilita' di cui al decreto ministeriale n. 249/2010 citato  in
premessa sono  attivati  per  la  prima  volta  nell'anno  accademico
2013/2014; 
  Ritenuto pertanto di  considerare  in  fase  di  programmazione  il
fabbisogno complessivo degli anni accademici 2012/2013 e 2013/2014; 
  Considerato che tale  fabbisogno  professionale  risulta  superiore
all'offerta formativa deliberata dagli atenei; 
  Ritenuto di determinare per l'anno accademico 2013/2014  il  numero
dei  posti  disponibili  a  livello  nazionale  per  l'ammissione  ai
percorsi di formazione per il  conseguimento  della  specializzazione
per l'attivita' di sostegno didattico agli  alunni  con  disabilita',
confermando l'offerta formativa deliberata dagli atenei; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

  1.  Ciascuna  universita'  e'  autorizzata  ad  attivare  nell'anno
accademico 2013/2014 i percorsi di formazione  per  il  conseguimento
della specializzazione per l'attivita'  di  sostegno  didattico  agli
alunni con disabilita', nei limiti dei posti. 
  2.  Con  riferimento  all'anno  accademico   2013/2014,   i   posti
disponibili a livello  nazionale  per  l'ammissione  ai  percorsi  di
formazione  per   il   conseguimento   della   specializzazione   per
l'attivita' di sostegno didattico agli alunni  con  disabilita'  sono
definiti in numero di 1.285 per la scuola di infanzia, 1.826  per  la
scuola primaria, 1.753 per la scuola secondaria di primo grado, 1.534
per  la  scuola  secondaria  di  secondo  grado,  ripartiti  fra   le
universita'  secondo  la  tabella  allegata  che  costituisce   parte
integrante del presente decreto.
                               Art. 2 

  1. Ciascuna universita' dispone l'ammissione dei candidati  secondo
le modalita' previste dal  decreto  ministeriale  30  settembre  2011
citato in premessa. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 9 agosto 2013 

                                                Il Ministro: Carrozza
                                                             Allegato 
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