Decreto Ministeriale 4 settembre 2013, n. 755

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, “Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate” e le relative disposizioni attuative;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  “Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, l’articolo 154, commi 4 e 5;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121.”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 5;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario.”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 3 e l’articolo 4;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante la “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6).”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera b);

VISTO il decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, recante “Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all’esercizio di attività professionali”, e, in particolare, l’articolo 1;

VISTO il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e in particolare l’articolo 9, commi da 3 a 14;

VISTO il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, e, in particolare, l’articolo 59;

VISTA l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del predetto articolo 59 del decreto legge n. 69/2013;

VISTO il DPR 25 luglio 1997, n. 306, “Regolamento recante disciplina in materia di contributi Universitari” e, in particolare, l’articolo 5, comma 1– quinquies in cui si prevede che per i prossimi tre anni accademici a decorrere dall’anno accademico 2013-2014, l’incremento della contribuzione per gli studenti iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello il cui ISEE familiare sia non superiore a euro 40.000 non può essere superiore  all’indice dei prezzi al consumo dell’intera collettività;

VISTO il DPCM 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, recante “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell’articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 23 ottobre 2003, n. 198, concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 26 marzo 2013, n. 222 recante i limiti massimi degli indicatori ISEE e ISPE e l’Importo minimo Borse di studio per l’anno accademico 2013/2014 e, in particolare, l’articolo 1, comma 1 in cui si prevede che per l’anno accademico 2013/2014 il limite massimo dell’Indicatore della situazione economica equivalente è fissato in euro 20.728,45;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 12 giugno 2013, n. 449 concernente “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l’anno accademico 2013-14”;

RAVVISATA l’opportunità che nella determinazione del punteggio da attribuire alle condizioni economiche dello studente sulla base del valore di Indicatore di situazione economica equivalente di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, si tenga conto delle disposizioni di cui all’articolo 5 del DPCM 9 aprile 2001, in analogia a quanto previsto in materia dalla normativa vigente per il diritto allo studio universitario dall’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2012;

CONSIDERATI i valori dell’Indicatore di Situazione economica equivalente indicati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 306/1997 e dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 222/2013 come riportati in premessa;

CONSIDERATA la sostanziale analogia delle procedure di iscrizione on-line, di definizione e di gestione della graduatoria unica nazionale, rispetto a quelle utilizzate per l’accesso a corsi a programmazione nazionale sui cui è stato reso il parere favorevole del  Garante per la protezione dei dati personali in data 11 aprile 2013;

CONSIDERATO quanto previsto dai commi 7, 9 e 10 dell’articolo 59 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

DECRETA

Articolo 1
(Finalità)

  • 1. Al fine di promuovere l’eccellenza e il merito degli studenti e di incentivare la mobilità nel sistema universitario, sono bandite borse di mobilità a favore di studenti che, avendo conseguito in Italia nell’anno scolastico 2012/13 un diploma di istruzione secondaria superiore con un voto all’esame di Stato almeno pari a 95/100, intendono immatricolarsi nell’anno accademico 2013/2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, presso università statali o non statali italiane legalmente riconosciute, con esclusione delle università telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza sia dello studente che della famiglia di origine.
  • 2. Per le finalità di cui al presente decreto, sono destinate risorse per un ammontare pari a cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a sette milioni di euro per l’anno 2015 per un importo complessivo pari a diciassette milioni di euro.

Articolo 2
(Requisiti di accesso e di mantenimento della borsa)

  • 1. Per l’anno accademico 2013/14, sono ammessi a presentare domanda per ottenere la borsa di mobilità, con le modalità di cui all’articolo 5, i soggetti che si immatricolano in regime di tempo pieno presso università statali o non statali italiane legalmente riconosciute, con esclusione delle università telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza sia dello studente che della famiglia di origine, alla data di presentazione della domanda, sulla base dei seguenti criteri:
    • a) possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore conseguito in Italia nell’anno scolastico 2012/2013,  con votazione all’esito dell’esame di Stato  almeno pari a 95/100;
    • b) condizione economica individuata sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente universitario di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 5 del DPCM 9 aprile 2001 analogamente a quanto disciplinato in materia dalla normativa vigente per il diritto allo studio universitario.
  • 2. Per gli anni accademici successivi al primo e a decorrere dall’anno accademico 2014/2015, gli studenti ammessi al beneficio ai sensi degli articoli 3 e 4 lo mantengono, ferma restando la permanenza del requisito della residenza degli stessi e della famiglia di origine in regione diversa da quella dell’Università di iscrizione, a condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito:
    • a) aver acquisito, entro il 31 ottobre successivo all’anno di immatricolazione (ovvero 31 ottobre 2014) e di iscrizione agli anni successivi (ovvero 31 ottobre 2015 e successivi), almeno il 90 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi. Il numero di crediti del piano di studi è determinato in base al numero complessivo dei crediti formativi universitari previsto per l’anno accademico e in cui è iscritto lo studente e per gli anni accademici precedenti.
    • b) aver riportato una media di voti negli esami riferiti a crediti formativi complessivi conseguiti almeno pari a 28/30;
    • c) non aver riportato alcun voto negli esami riferiti ai crediti formativi complessivi conseguiti inferiore a 26/30.

Articolo 3
(Borse di mobilità e Graduatoria)

  • 1. L’importo della borsa di mobilità è determinato in euro 5.000 annui. Pertanto il beneficio  complessivo di ciascuna borsa per coloro che mantengono i requisiti per l’intera durata normale del ciclo di studi è il seguente:
    • a) laurea triennale = euro 15.000;
    • b) laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni = euro 25.000
    • c) laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni = euro 30.000
  • 2. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 2, sono attribuite sulla base di una graduatoria nazionale unica, redatta secondo i criteri di cui al presente articolo e tenendo conto del costo complessivo di ciascuna borsa, come determinato ai sensi del comma 1, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
  • 3. La graduatoria viene formata attribuendo un punteggio massimo pari a 10 punti, suddivisi come segue:
    • a) Voto dell’esame di Stato anno scolastico 2012/13 (massimo 4 punti).
      Voto dell’esame di stato  pari a: Punteggio
      100 e lode 4 punti
      100 3 punti
      99 2,5 punti
      98 2 punti
      97 1,5 punti
      96 1 punto
      95 0,5 punti
    • b. Indicatore della situazione economica equivalente universitario 2012 – (massimo 6 punti con arrotondamento alla terza cifra decimale). Il punteggio è attribuito in misura inversamente proporzionale ai valori dell’Indicatore, nell’ambito delle fasce e secondo le formule di seguito indicate:
      ISEEU candidato PUNTEGGIO
      ISEEU < = 20.728,45 4,5+1,5 x[(20.728,45-ISEEU candidato)/20.728,45]
      20.728,45 < ISEEU < 40.000 4,5 x[(40.000-ISEEU candidato)/(40.000-20.728,45)]
      ISEEU > = 40.000 0

     

  • 4) Nella graduatoria di cui al comma 3, in caso di parità di punteggio, prevale il candidato che presenta il valore dell’indicatore di situazione economica equivalente universitario più basso, quindi il valore del voto all’esame di Stato più alto. In caso di ulteriore parità prevale il candidato anagraficamente più giovane.
  • 5) La graduatoria riportante i punteggi totali è resa accessibile ai soli candidati, entro il 30 settembre 2013, nell’area riservata del portale Universitaly (www.universitaly.it). La graduatoria con l’indicazione dei candidati potenzialmente beneficiari della borsa di mobilità è altresì resa disponibile agli atenei tramite apposita procedura telematica.
  • 6) Il diritto all’ottenimento della borsa, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, si perfeziona a seguito dell’immatricolazione dello studente che deve avvenire entro il 14 ottobre 2013, a eccezione dei candidati inseriti in graduatorie relative ai corsi ad accesso programmato a livello  nazionale che si immatricolano con le modalità previste dal DM  12 giugno 2013, n. 449.
  • 7) In caso di mancata immatricolazione entro i termini previsti dal comma 6 il candidato decade dal diritto al beneficio che viene conseguentemente assegnato secondo l’ordine di graduatoria, nei limiti delle risorse disponibili. Lo studente decade altresì dal beneficio in caso di esito negativo della verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, nonché in caso di mancato rispetto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1.
  • 8) A decorrere dall’anno accademico 2014/2015, l’eventuale disponibilità di risorse derivanti dalla perdita del beneficio per mancanza dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, è utilizzata dal Ministero secondo il seguente ordine di priorità:
    • a) attribuzione della borsa di mobilità a favore degli studenti idonei in graduatoria non beneficiari nell’anno accademico precedente ma comunque in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2;
    • b) incremento proporzionale dell’importo della borsa di mobilità degli studenti che hanno mantenuto il beneficio fino ad un importo massimo pari a € 10.000 annui.

 

Articolo 4
(Erogazione della borsa e procedure di raccordo con le Università)

 

  • 1. Ai fini dell’effettiva erogazione della borsa di mobilità allo studente, per l’a.a. 2013/14 si prevede che:
    • a) entro il 17 ottobre 2013 lo studente, attraverso l’apposita procedura telematica accessibile sul portale Univesitaly (www.universitaly.it) predisposta dal Ministero, indica la sede dell’Università e il corso di studi in cui si è immatricolato. Per gli studenti già immatricolati all’atto di presentazione della domanda di cui all’articolo 5 valgono le informazioni già indicate all’atto della domanda medesima. Entro lo stesso termine gli studenti presentano all’Università la certificazione dell’Indicatore di situazione economica equivalente universitario rilasciata dai soggetti abilitati, dalla quale sia riscontrabile quanto dichiarato all’atto di presentazione della domanda;
    • b) entro il 22 ottobre 2013, l’Università comunica al Ministero, tramite apposita procedura telematica, la corrispondenza dell’Indicatore di situazione economica equivalente universitario di cui alla lettera a) con quanto dichiarato dallo studente all’atto di presentazione della domanda. Entro lo stesso termine il Ministero procede alla verifica del voto riportato all’esito dell’esame di Stato per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore utilizzando a tal fine le informazioni presenti nell’Anagrafe nazionale Alunni;
    • c) entro il 25 ottobre 2013 il Ministero, all’esito delle verifiche di cui al presente decreto, provvede a comunicare all’Università le determinazioni in ordine all’assegnazione delle risorse destinate alle borse di mobilità;
    • d) la borsa di mobilità è erogata allo studente direttamente dall’Università entro trenta giorni dalla comunicazione di cui alla lettera c) per un importo pari al 2.500 euro (50 per cento di quanto spettante nell’anno) e per i restanti 2.500 euro (rimanente 50 per cento) al raggiungimento del 50 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi per l’anno accademico 2013/14;
    • e) esclusivamente per gli studenti inseriti in graduatorie relative ai corsi ad accesso programmato a livello  nazionale che si dovessero immatricolare, con le modalità previste dal DM  12 giugno 2013, n. 449, successivamente al 14 ottobre 2013, i termini di cui alle lettere a), b) e c) sono stabiliti a intervalli fissi di 4 giorni dalla data di immatricolazione.
  • 2) Per ciascuno degli anni accademici successivi al 2013/2014, fatta salva la verifica del possesso dei requisiti di merito e di residenza di cui all’articolo 2, comma 2, la borsa di mobilità è erogata direttamente dall’Università presso la quale lo studente si è immatricolato nell’a.a. 2013/2014, in un’unica rata di euro 5.000 entro 30 giorni dall’iscrizione.
  • 3) Il Ministero trasferisce alle singole Università i fondi relativi alle borse effettivamente assegnate in relazione a quanto previsto dall’articolo 59, commi 9 e 10, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
  • 4) Le borse di studio di cui al presente decreto sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Articolo 5
(Modalità di presentazione della domanda)

 

  • 1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, che intendono accedere al beneficio devono presentare apposita domanda esclusivamente in modalità on-line attraverso il portale Universitaly (www.universitaly.it ). La presentazione della domanda a seguito di registrazione on line è consentita dal giorno 5 settembre 2013 e si chiude inderogabilmente alle ore 15.00 (GMT+1) del giorno 26 settembre 2013.
  • 2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 non è più possibile alcuna integrazione o modifica delle informazioni inserite nella domanda.
  • 3. Al momento della presentazione della domanda on-line, i candidati, attraverso l’apposita procedura informatica e a seguito di registrazione ai sensi del comma 1, devono fornire le seguenti informazioni (tutti i dati con asterisco sono obbligatori):Codice Fiscale *
    Cognome *
    Nome *
    Sesso *
    Cittadinanza *
    Paese di nascita *
    Provincia di nascita *
    Città di nascita *
    Data Nascita *Residenza Propria e della Famiglia di origine:
    Regione* Paese *   Provincia *   Comune *   C.A.P. *   Indirizzo *

    Sede e Denominazione della Scuola Superiore che ha rilasciato il diploma nell’anno scolastico 2012/13*

    Diploma di istruzione secondaria superiore, conseguito nell’anno scolastico 2012/2013, con indicazione del Voto dell’esame di Stato*

    Tipo Documento *   Numero Documento *   Rilasciato da *   Valido dal

    email *

    Telefono Cellulare (obbligatorio esclusivamente in caso di assenza di indirizzo e-mail)

  • 4. All’atto della presentazione della domanda gli studenti di cui al comma 1 devono contestualmente:
    • a)indicare la Regione, l’Università e il corso di studi in cui si sono immatricolati nell’a.a. 2013/14 ovvero, per coloro che non sono immatricolati alla data di presentazione della domanda, esprimere l’intenzione di immatricolarsi per l’a.a. 2013/14 presso una Università avente sede in una Regione diversa rispetto a quella di residenza degli studenti stessi e delle rispettive famiglie di origine, indicando altresì la tipologia di corso di studi prescelto tra corso di laurea triennale, ovvero corso di laurea magistrale a ciclo unico di 5 o 6 anni;
    • b) indicare il valore dell’Indicatore di situazione economica equivalente universitario dell’anno 2012 di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 5 del DPCM 9 aprile 2001 analogamente a quanto disciplinato in materia dalla normativa vigente per il diritto allo studio universitario.
  • 5. Le informazioni di cui ai commi 3 e 4 sono utilizzate esclusivamente per le attività connesse alla definizione della graduatorie e alle procedure di attribuzione della borsa di mobilità, fatta salva l’attività di verifica su iniziativa del Ministero o della singola Università di quanto autocertificato dallo studente e previsti dalla normativa vigente.
  • 6. I richiedenti sono responsabili delle informazioni fornite al momento della presentazione della domanda. In caso di dichiarazione mendace, il candidato è escluso dalla graduatoria o, se già immatricolato, decade dal beneficio della borsa attribuita. Si applicano le sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n. 445).
  • 7. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene predisposta l’informativa di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun candidato.

 

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
f.to Maria Chiara Carrozza

Allegato 1

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

1. Finalità del trattamento.
Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla determinazione del punteggio, corrispondente a ciascuno studente che sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, e che abbia presentato domanda per l’accesso alla borsa di mobilità secondo le modalità previste dall’articolo 5.

2. Modalità del trattamento e soggetti interessati.
Il trattamento dei dati personali, per conto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) – Dipartimento per l’Università, l’Alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la Ricerca – è curato, in base ad una procedura informatizzata, dal CINECA Consorzio interuniversitario, nella persona del Direttore e da unità designate dallo stesso Direttore tra il personale del medesimo Consorzio.
Il CINECA per conto del MIUR realizza e gestisce le procedure on line di presentazione della domanda.
È affidato altresì al CINECA l’incarico di elaborare la graduatoria in relazione al punteggio relativo a ogni candidato, determinato secondo le modalità di cui all’articolo 3.
CINECA pubblica nell’area riservata del sito (www.universitaly.it), a cui hanno accesso i candidati, il punteggio complessivo e la graduatoria nominativa degli aventi diritto.
La graduatoria può essere consultata attraverso l’utilizzo delle chiavi personali (username e password) da tutti gli studenti che hanno presentato la domanda di partecipazione. Le chiavi personali sono assegnate ai candidati all’atto della presentazione della domanda.

3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto.
Il conferimento dei dati personali di cui all’articolo 5 è obbligatorio per l’attribuzione del punteggio a ciascun candidato ai fini della redazione della graduatoria. Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla procedura on line di presentazione della domanda e alla redazione della graduatoria. La mancata acquisizione del dato comporta l’esclusione del candidato dalla graduatoria.

4. Titolare del trattamento dei dati.
È titolare del trattamento dei dati, in relazione alla determinazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Università, l’Alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la Ricerca – cui ci si può rivolgere per esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

5. Responsabile del trattamento dei dati.
È responsabile del trattamento dei dati:
a) Direttore del CINECA, designato dal titolare del trattamento dei dati;
b) Unità di personale del CINECA, designati dal Direttore del Consorzio stesso, in qualità di incaricati del trattamento dei dati.

6. Diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

IL MINISTRO
f.to Maria Chiara Carrozza

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