Nota 19 settembre 2013, MIURAOODGOS Prot.n.4902

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Ai Direttori Generali Uffici scolastici regionali
Loro Sedi

Oggetto: Studenti con sindrome di Down. Validità certificazioni.

Sono giunte a questo Ufficio segnalazioni in merito al mancato riconoscimento, da parte di alcuni istituti scolastici, delle certificazioni rilasciate dai medici di base a studenti con sindrome di Down, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/1992.
A riguardo, si segnala che l’articolo 94 della legge n. 289/2002 ha disposto che “in considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli.”
Pertanto, le istituzioni scolastiche possono ritenere valide, ai fini scolastici e, quindi, per l’assegnazione dei docenti per le attività di sostegno, le certificazioni rilasciate dai medici di base, ai sensi della citata normativa, agli alunni con sindrome di Down.
Si confida nella consueta collaborazione delle SS. LL. affinché sia data la più ampia diffusione della presente nota alle istituzioni scolastiche dei rispettivi territori.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo