DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2013, n. 104

AUDIZIONE VII COMMISSIONE CAMERA DEI DEPUTATI
DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2013, n. 104
A. C. 1574

In via preliminare, si esprime apprezzamento per due aspetti generali del provvedimento:
– una norma tutta dedicata alla scuola, finora trattata soprattutto in modo incidentale, nel contesto di provvedimenti di diversa e prevalente caratterizzazione;
– l’aver invertito, dopo molti anni, la tendenza a sottrarre risorse alla scuola per tornare ad investire, se pure in misura limitata e con priorità sulle quali si ritiene di esprimere qualche riserva (vedi oltre).
La principale perplessità che questa Organizzazione ritiene di esprimere riguarda il peso relativo delle diverse misure. Gli interventi sostanziali appaiono riservati soprattutto alle questioni che investono il personale: all’interno di queste, in particolare, un piano di assunzioni di dimensioni sicuramente rilevanti.
Ci sono, a nostro avviso, due limiti in questa scelta. Il primo è quello di prosciugare – attraverso un costoso piano di assunzioni – gran parte delle risorse disponibili, lasciando poco più che le briciole agli interventi in favore degli studenti, delle infrastrutture destinate alle scuole (si pensi solo alla banda larga, indispensabile per la dematerializzazione della didattica e del funzionamento), della riqualificazione edilizia.
Il secondo limite è quello di considerare che la qualità dell’istruzione vada perseguita attraverso misure “quantitative” (più docenti, più ATA, più ore di insegnamento – vedi il caso di Geografia) e non attraverso un migliore utilizzo di quelle esistenti. Per Geografia, ad esempio, meglio sarebbe stato affrontare il problema attraverso un’apertura alla flessibilità curricolare, anziché con ricette neo-centralistiche di irrigidimento del curriculum
Per quanto riguarda il piano di assunzioni, a parità di unità di personale da assumere, non è indifferente se assumerli per scorrimento delle graduatorie ad esaurimento (cioè, sostanzialmente, per anzianità) oppure se farlo attraverso un vaglio dei requisiti personali e dell’idoneità ad integrarsi nel piano educativo delle singole scuole (come noi da tempo richiediamo). Si deve registrare il perdurare dell’inversione fin qui registrata fra fini e strumenti:
non sono le scuole a poter scegliere le risorse professionali più idonee ai fini che il loro Piano dell’offerta prevede, ma gli aspiranti docenti a scegliersi la scuola di maggior gradimento fra quelle disponibili (ed indirettamente a determinarne in tal modo le priorità ed il Piano stesso).
Questo in termini generali. Ci sono poi alcune questioni più specifiche sulle quali riteniamo di spendere qualche parola e di presentare – a titolo di contributo alla discussione – alcune ipotesi di emendamento, in numero di 5.
1. La prima riguarda il trasferimento alla Scuola Nazionale di Amministrazione della competenza a reclutare e formare i futuri dirigenti scolastici. Non siamo per principio contrari a tale soluzione – anche in considerazione della prova fornita fin qui dalle procedure decentrate presso gli USR: gravate di innumerevoli contenziosi (in diversi casi soccombenti) ed in parte tuttora bloccate, mentre centinaia di scuole rimangono prive di una guida stabile. Ricordiamo però che, in tutti i principali paesi europei nei quali il reclutamento è svolto dalle autorità centrali, questa è un’attività affidata a strutture dedicate e specializzate. Suggeriamo quindi di prevedere all’interno della Scuola una sezione specifica, coordinata da personale dirigenziale in possesso di esperienza nella conduzione e valutazione delle scuole.
2. La seconda nasce dalla constatazione che il contenzioso trae origine soprattutto dal numero elevatissimo di aspiranti, che mette sotto pressione qualunque struttura preposta al vaglio e moltiplica le occasioni di contestazione. Occorre intervenire su almeno due punti: a) il requisito dei “cinque anni di servizio dopo la nomina in ruolo”, troppe volte ormai dichiarato illegittimo dai tribunali amministrativi per essere ancora mantenuto; b) i prerequisiti professionali per partecipare. Suggeriamo: da una parte, di mantenere la condizione dell’essere in ruolo all’atto della domanda, ma di includere nel computo degli anni di insegnamento anche quelli pre-ruolo riconosciuti per legge; dall’altra, di richiedere (come condizione aggiuntiva di accesso) che, nel periodo di servizio considerato, siano state svolte funzioni qualificanti per la vita della scuola, come quella di collaboratore del dirigente o di funzione strumentale in una delle aree “significative”, da individuare nel testo del regolamento (esistono al riguardo studi statistici commissionati dallo stesso Ministero).
3. La terza è volta ad eliminare un’incredibile svista contenuta nel comma 7 dell’art. 17, laddove si prevede – sia pure in via subordinata – che alla sostituzione dei docenti esonerati dall’insegnamento nelle scuole date in reggenza (in alcune regioni) si provveda con fondi tratti anche dal Fondo Unico per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. Parliamo di svista, in quanto la relazione tecnica che accompagna il decreto fornisce una lettura diversa e più corretta del testo. In caso diverso, dovremmo parlare di “scippo”. La proposta non può che essere quella di cassare dal testo del comma 7 le parole che vanno da “e, in subordine …” fino alla fine del periodo. In tal modo si ristabilisce la doverosa separazione degli ambiti fra le somme destinate alla sostituzione dei docenti e quelle destinate a retribuire le reggenze affidate ai dirigenti.
4. La quarta ipotesi vuole garantire coloro che hanno partecipato ai concorsi a cattedre per l’insegnamento, recentemente indetti, dal rischio di vedere i posti messi a bando assorbiti dal piano triennale di assunzioni. Vuole inoltre conferire alle scuole – nell’attuazione del predetto piano – la facoltà di denegare il proprio gradimento rispetto all’assegnazione di docenti che abbiano già prestato servizio in passato presso la scuola stessa fornendo prestazioni professionali non soddisfacenti.
5. La quinta è relativa all’adozione dei libri di testo e mira a ristabilire un corretto rapporto fra responsabilità e poteri del dirigente in materia di sforamento dei tetti di spesa previsti. Così come è scritta, la norma dell’art. 6 attribuisce al solo dirigente la responsabilità disciplinare “oggettiva” per decisioni di terzi, sulle quali non ha potere legale di intervento. La proposta è quella di consentirgli di non porre in votazione eventuali delibere che configurino un eccesso di spesa o, in ogni caso, di non darvi esecuzione. Allo stato attuale – come è noto – le delibere degli organi collegiali costituiscono atti definitivi, impugnabili (ma non dal dirigente) solo davanti ai tribunali amministrativi.
Nella necessaria sintesi della presente memoria, le singole ipotesi di emendamento sono illustrate con poche parole e con argomentazione sommaria. Si ritiene utile allegare cinque schede, una per ogni intervento suggerito, nelle quali le motivazioni ed il testo sono espressi in forma più completa e analitica.
Non si giudica utile esprimere valutazioni su tutti gli articoli del decreto 104, dovendosi intendere il silenzio come condivisione, o almeno come realistica considerazione della difficoltà di intervenire altrimenti nelle diverse materie considerate.