Elezioni e Dimensionamento: problemi di partecipazione

Elezioni e Dimensionamento: problemi di partecipazione

 

Come ogni anno, in novembre, sono in pieno svolgimento le procedure per le elezioni dei rappresentanti nei consigli di istituto.

Laddove la scuola non offra supporto, non solo attraverso una adeguata informazione ma altresì una concreta assistenza, i genitori dovranno riuscire da soli ad orientarsi tra le disposizioni delle ordinanze ministeriali che disciplinano il procedimento elettorale, ormai sempre meno note per gli ostacoli che da tempo, com’è noto (1), si frappongono alla partecipazione, tra i quali la mancanza di formazione della rappresentanza.

 

Contestualmente si procederà alle elezioni suppletive per reintegrare i consigli nei quali siano venuti meno alcuni membri che non sia possibile surrogare per esaurimento delle rispettive liste.

Saranno rinnovati non solo i consigli di istituto giunti a naturale scadenza ma anche quelli di scuole interessate dal dimensionamento.

 

In merito, lo scorso anno, quando appariva ormai imminente una riforma della governance scolastica – tant’è che ne faceva menzione la stessa circolare elezioni CM 73 12 (“Non essendo ancora intervenute modifiche a livello legislativo degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, anche per l’anno scolastico 2012/2013, si confermano le istruzioni già impartite nei precedenti anni riguardanti le elezioni di tali organismi.”) -, la nota ministeriale n. 6310 del 2012  è intervenuta a precisare  alcune modalità operative proprio per quest’ultima causa di rinnovo specificando che “le istituzioni scolastiche che, a qualunque titolo, hanno modificato la loro costituzione (nuovo istituto comprensivo, fusione di più istituti, aggregazione di plessi/sedi ad istituti comprensivi già funzionanti) devono procedere al rinnovo del consiglio di istituto, al fine di garantire la piena rappresentanza delle componenti docenti e genitori dei vari ordini di scuola.”

Dunque, la formulazione letterale, semplificando le procedure, lascia intendere che qualunque caso di dimensionamento, sia in senso “orizzontale” tra scuole dello stesso ordine (“circoli didattici” e scuole secondarie di primo grado) – ancora previsto dai piani regionali – che “verticale”, con la costituzione di nuovi comprensivi, determinerebbe l’effetto del rinnovo dell’intero consiglio.

La nota del 4 ottobre, richiamata anche quest’anno da alcuni uffici regionali (es: USR PUGLIA Protocollo n. 6380_2013 del 09/09/2013) tuttavia sta cagionando qualche ulteriore ragione di dubbio tra i genitori, nonostante l’intento chiarificatore.

 

Infatti essa termina affermando “A tal fine, le operazioni connesse alle elezioni del consiglio di istituto dovranno essere definite secondo quanto previsto dall’Ordinanza ministeriale n. 215/1991 e dall’Ordinanza ministeriale n. 267/1995 “.

Quest’ultima disciplina le elezioni negli “Istituti comprensivi di scuola materna, scuola elementare e scuola secondaria di I grado”, ed ha quindi riguardo evidentemente alla sola costituzione di tale tipologia di aggregazione verticale.

 

È poi seguita l’OM 277/98  che, rinnovando  l’art. 52 dell’OM 215/91,  ha regolato in maniera più ampia (ma non altrettanto chiara) le elezioni degli organi collegiali  in caso di modifica territoriale e della popolazione scolastica anche con riferimento all’aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore, stabilendo che:

“1. I consigli di circolo e d’istituto restano in carica fino alla normale scadenza del triennio anche nell’ipotesi in cui il circolo o la scuola subiscano modificazioni (in più o in meno) della relativa popolazione scolastica e, qualora si tratti di circoli, ne venga modificata la competenza territoriale.

2. Nel caso di variazione della popolazione scolastica in più o in meno rispetto al limite di 500 alunni di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 16/4/1994, n. 297, il consiglio d’istituto rimane ugualmente in carica nella composizione relativa all’anno di insediamento e l’adeguamento del numero dei membri è effettuato in occasione del rinnovo del consiglio alla normale scadenza. Identico criterio va osservato in occasione del rinnovo della rappresentanza studentesca, il cui adeguamento numerico è effettuato in occasione del rinnovo dell’intero consiglio.

3. I predetti consigli rimangono in carica nei circoli didattici e nelle scuole medie di cui siano stati resi autonomi (o siano stati resi aggregati ad altre istituzioni scolastiche) plessi, sezioni staccate o succursali. I circoli didattici e le scuole medie di cui è soppressa l’autonomia perdono il consiglio d’istituto.

4. Si procede, invece, all’indizione delle elezioni del consiglio d’istituto qualora venga formalmente creata una nuova istituzione scolastica a seguito di fusione di due o più circoli didattici o scuole medie.

5. Nel caso vengano costituiti istituti scolastici comprensivi di scuola materna, elementare e media, vengono indette le elezioni del consiglio d’istituto. Si applicano le disposizioni della presente ordinanza integrate con quelle dell’ordinanza ministeriale n. 267 del 4/8/1995.

6. Per le scuole secondarie di 2° grado vengono indette le elezioni del consiglio d’istituto in tutti i casi di provvedimenti adottati nell’ambito dei piani di razionalizzazione della rete scolastica, secondo quanto precisato nel precedente art. 5.”

 

Premesso che per effetto dei previsti parametri per la concessione dell’autonomia (DPR 233/98) ormai già da tempo le scuole dovrebbero aver raggiunto (e superato) per la pressoché totalità il limite minimo di 500 alunni, la circostanza che al comma 5 sia inserita la procedura relativa ai comprensivi dovrebbe lasciare intendere che tale disposizione detti regole di carattere generale e riassuntivo dirette a disciplinare tutte le ipotesi di dimensionamento.

Con qualche dubbio interpretativo pertanto la regola parrebbe essere:

1) I consigli rimangono in carica nei circoli didattici e nelle scuole medie di cui siano stati resi autonomi (o siano stati resi aggregati ad altre istituzioni scolastiche) plessi, sezioni staccate o succursali mentre i circoli didattici e le scuole medie di cui è soppressa l’autonomia perdono il consiglio d’istituto.

2) Si procede al rinnovo del consiglio d’istituto a) qualora venga formalmente creata una nuova istituzione scolastica a seguito di fusione di due o più circoli didattici o scuole medie; b) nel caso vengano costituiti istituti scolastici comprensivi (secondo l’OM 267/95).

 

Pertanto, sebbene sia comprensibile che si proceda comunque al rinnovo per favorire il coinvolgimento dell’intera realtà scolastica, l’apparente conflitto di disposizioni è destinato a produrre una inevitabile delusione di aspettative.

Infatti, laddove non si costituisca formalmente un nuovo istituto ma siano aggregati plessi o scuole di pari ordine con la conseguente perdita di autonomia del solo istituto aggregato (che dovrebbe perdere anche il consiglio per effetto dell’ordinanza ministeriale sopra indicata), la decisione di procedere al rinnovo totale, come indicato dalla nota del 2012, penalizzerebbe i membri del consiglio dell’istituto principale che avrebbe dovuto invece restare in carica, sempre secondo la predetta interpretazione dell’ordinanza ministeriale. Se viceversa si opera secondo l’ordinanza del 1998, lasciando in carica il consiglio dell’istituto aggregante con la perdita invece di quelli degli istituti o plessi aggregati che perdono anche l’autonomia. le conseguenze sfavorevoli ricadrebbero sui soli membri dei consigli soppressi che perderebbero la propria rappresentanza in consiglio.

Dunque conseguentemente si hanno resistenze da entrambe le parti.

 

Del resto se bastasse una nota ministeriale a disciplinare procedure elettorali non si comprenderebbe perché da anni restino commissariati gli istituti omnicomprensivi, costituiti da scuole di ogni ordine e grado, con conseguente negazione qui di ogni diritto alla partecipazione, nell’attesa storica di una ordinanza che disciplini la materia.

L’attuale circolare elezioni – CM 20/13 – infatti precisa nuovamente:  “Nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primaria e/o secondaria di I grado sia scuole secondarie di Il grado, invece, continuerà ad operare il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del consiglio d’istituto delle scuole in questione”.

Ancora una volta si registra quindi una disattenzione nei confronti delle problematiche della partecipazione rispetto alle quali appare impresa ardua trovare soluzioni.

 

C’è da aggiungere che le Linee di indirizzo sulla partecipazione hanno appena accennato agli organi collegiali, che non sono annoverati tra le opportunità partecipative.

E’ intanto notizia recente (2) della discussione in Consiglio dei Ministri di un collegato alla legge di stabilità 2014, che indica tra gli ambiti di richiesta di intervento, quello della riforma degli organi collegiali della scuola.

Insomma, una riforma che cancelli sostanzialmente o comunque minimizzi, privandola ancor più di significato, una “conquista” conseguita non senza difficoltà appare soluzione più facile ed appetibile rispetto quella di superarne le difficoltà di funzionamento pur da anni note condividendo un progetto (3) che finalmente dia un senso concreto alla partecipazione.

 

Cinzia Olivieri

 

(1)  Education 2.0 Ma di chi è la colpa se la collegialità non funziona?

(2)  OrizzonteScuola.it: Ddl delega Governo: riformare sistema di reclutamento del personale docente (corso-concorso per insegnare, tutela TFA e PAS, esaurire graduatorie), organi collegiali e stato giuridico

(3)  Rivista dell’Istruzione n. 4/2008 Genitori a scuola: investire in formazione  e informazione