Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2013

Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2013

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca ad assumere a  tempo  indeterminato,  per  l'anno  scolastico
2013/2014, n. 672 unita' di  dirigenti  scolastici,  comprensive  dei
trattenimenti in servizio, e n. 11.268 unita' di personale docente ed
educativo. (13A09471)

(GU n.273 del 21-11-2013)

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Vista la legge 27 dicembre 1997, n.  449,  recante  misure  per  la
stabilizzazione della finanza pubblica, in particolare la  disciplina
autorizzatoria di cui all'art. 39, comma 3-bis; 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2005)» e,  in  particolare,  l'art.  1,  comma  101,  che
prevede l'esclusione del comparto scuola dal blocco delle assunzioni,
da cui deriva,  per  il  medesimo  comparto,  l'assoggettamento  alla
specifica disciplina di settore e alla programmazione del  fabbisogno
corrispondente  alle  effettive  esigenze  di  funzionalita'   e   di
ottimizzazione  delle  risorse  per  il  migliore  funzionamento  dei
servizi,  compatibilmente  con  gli  obiettivi  di  finanza  pubblica
perseguiti; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)» e, in particolare, l'art. 1, comma 523,  il  quale
nell'elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un  regime  di
limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, non comprende  il
comparto scuola; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  del  6  agosto  2008,  n.  133,  recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria, e, in particolare,  l'  art.  64,  che  reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'art. 9 che
reca disposizioni in materia di contenimento della spesa  di  impiego
pubblico; 
  Visto l'art. 9, comma 31, del citato decreto-legge n. 78  del  2010
il quale  stabilisce  che,  al  fine  di  agevolare  il  processo  di
riduzione    degli    assetti    organizzativi    delle     pubbliche
amministrazioni,  «fermo  il  rispetto  delle  condizioni   e   delle
procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge
del 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle
predette  disposizioni   possono   essere   disposti   esclusivamente
nell'ambito delle facolta' assunzionali consentite dalla legislazione
vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle
relative procedure autorizzatorie»; 
  Visto il  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  concernente
disposizioni urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria,  ed,  in
particolare,  l'art.  19  che  reca  disposizioni   in   materia   di
razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione  scolastica
e, in particolare, il comma 7, secondo  cui  «A  decorrere  dall'anno
scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche  del  personale  docente,
educativo ed ATA della scuola  non  devono  superare  la  consistenza
delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata
nell'anno scolastico 2011/2012,  in  applicazione  dell'art.  64  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni  caso,  in
ragione di anno, la quota delle economie lorde di  spesa  che  devono
derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012,  ai
sensi del combinato disposto di cui ai  commi  6  e  9  dell'art.  64
citato»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca in data 3 agosto 2011, con il quale e' stata  definita,
ai sensi dell'art. 9, comma 17 del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
106,  la  programmazione   triennale   per   l'assunzione   a   tempo
indeterminato di personale docente ed educativo ed ATA per  gli  anni
scolastici compresi nel triennio 2011/2013, prevedendo  per  ciascuno
degli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, le assunzioni nel numero
massimo di 22.000 unita' di personale docente ed educativo e di 7.000
unita' di personale ATA,  previa  verifica  da  parte  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  d'intesa  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione, della concreta fattibilita'
del piano nel rispetto  degli  obiettivi  programmati  dei  saldi  di
finanza pubblica e fermo restando il regime autorizzatorio in materia
di assunzioni di  cui  all'art.  39,  comma  3-bis,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297  e  successive
modificazioni ed integrazioni, con il quale  e'  stato  approvato  il
testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
  Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni  urgenti
in materia di personale scolastico; 
  Visto l'art. 399 del citato decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.
297 e, in particolare, il comma 1 secondo cui l'accesso ai ruoli  del
personale docente della scuola materna, elementare e secondaria,  ivi
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50
per cento dei posti a  tal  fine  annualmente  assegnabili,  mediante
concorsi per titoli ed  esami  e,  per  il  restante  50  per  cento,
attingendo alle graduatorie permanenti di cui al successivo art.  401
del medesimo decreto legislativo; 
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 10
luglio 2013, n. 7090, concernente la richiesta di autorizzazione, per
l'anno scolastico  2013/2014,  all'assunzione  di  n.  564  dirigenti
scolastici, nonche' al trattenimento in servizio di n. 112  dirigenti
scolastici; 
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca - Direzione generale per il personale  scolastico,  del
17 luglio 2013, n. 7382, concernente la richiesta di  autorizzazione,
per l'anno scolastico 2013/2014,  al  trattenimento  in  servizio  di
ulteriori n. 3 dirigenti scolastici; 
  Considerato che, come comunicato con la citata nota n. 7382 del  17
luglio 2013, sulla base  dei  dati  forniti  da  parte  degli  Uffici
scolastici regionali alla Direzione generale competente del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  risulta  che  i
posti dirigenziali vacanti e disponibili al 1°  settembre  2013  sono
quantificati in n. 1.124 unita'; 
  Preso atto che alle carenze di organico rappresentate si e'  dovuto
sopperire  mediante  l'attribuzione  di  una  notevole  quantita'  di
reggenze e incarichi di presidenza; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio
legislativo Economia- del 21 agosto 2013,  n.  10592,  con  la  quale
viene espresso  parere  favorevole  in  merito  all'assunzione  e  al
trattenimento in servizio di un numero complessivo di n.  672  unita'
di dirigenti scolastici, precisando che il Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato
ha, in ragione dell'urgenza, inviato il proprio parere favorevole con
nota del 12 agosto 2013, n. 68642; 
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 17
luglio 2013, n. 7360, concernente la richiesta di autorizzazione, per
l'anno scolastico 2013/2014, all'assunzione di n.  11.268  unita'  di
personale docente ed educativo e di n. 3.730 unita' di personale ATA,
corrispondenti  alle  reali  cessazioni  dal   servizio,   ribadendo,
altresi', la precedente richiesta di autorizzazione  ad  assumere  le
unita' il personale ATA per l'anno scolastico 2012/2013; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio
legislativo Economia - del 21 agosto 2013, n.  10587,  con  la  quale
viene espresso parere favorevole all'assunzione delle sole n.  11.268
unita' di personale docente ed educativo  richieste,  mentre  per  il
personale ATA, vengono richiesti ulteriori elementi informativi circa
la disponibilita' effettiva, al netto di esuberi, dei posti e la loro
distribuzione territoriale e professionale; 
  Visto l'art. 4 del  decreto-legge  3  luglio  2001,  n.  255,  come
modificato dall'art. 9, comma 19, del sopra richiamato  decreto-legge
n. 70 del 2011, che fissa al 31 agosto di ogni anno il termine  entro
il quale effettuare le immissioni in ruolo; 
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 recante «Determinazione degli
atti  amministrativi  da  adottarsi  nella  forma  del  decreto   del
Presidente della Repubblica», ed in particolare l'art.  1,  comma  1,
lettera ii) che contempla tutti gli atti per i quali  e'  intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri; 
  Ritenuto  di  aderire  ai  citati  pareri  espressi  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 agosto 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
maggio 2013, concernente  «Delega  di  funzioni  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  in  materia  di  pubblica  amministrazione  e
semplificazione  al  Ministro  senza  portafoglio   On.le   Gianpiero
D'Alia»; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

  Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e'
autorizzato, per l'anno scolastico 2013/2014,  ad  assumere  a  tempo
indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili: 
    n.  672  unita'  di   dirigenti   scolastici,   comprensive   dei
trattenimenti in servizio; 
    n. 11.268 unita' di personale docente ed educativo. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Dato a Roma, addi' 7 ottobre 2013 

                             NAPOLITANO 

                                Letta, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 

                                D'Alia,  Ministro  per  la   pubblica
                                amministrazione e la semplificazione 

                                Saccomanni, Ministro dell'economia  e
                                finanze 

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2013 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 328