Disegno di Legge (Senato 9.7.13)

Senato della Repubblica
XVII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 933
Norme per una nuova governance delle istituzioni scolastiche autonome
d’iniziativa dei senatori GIANNINI, OLIVERO, SUSTA, CASINI, Luigi MARINO, MARAN, Maurizio ROSSI, ROMANO, D’ONGHIA, ZIN, DALLA ZUANNA e MERLONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2013

 

Capo I

AUTONOMIA STATUTARIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Art. 1.

(L’autonomia scolastica e le autonomie territoriali)

1. L’autonomia delle istituzioni scolastiche, costituzionalmente sancita, è riconosciuta sulla base di quanto stabilito dall’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

2. Ogni istituzione scolastica autonoma, che è parte del sistema nazionale di istruzione, concorre ad elevare il livello di competenza dei cittadini della Repubblica e costituisce per la comunità locale di riferimento un luogo aperto di cultura, di sviluppo e di crescita, di formazione alla cittadinanza e di apprendimento lungo tutto il corso della vita. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali contribuiscono al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche esercitando le funzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Vi contribuiscono, altresì, le realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, ciascuna secondo i propri compiti e le proprie attribuzioni.

3. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria, nel rispetto delle norme generali sull’istruzione.

4. Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l’istituzione e la composizione degli organi interni, nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica. Per quanto attiene al funzionamento degli organi interni le istituzioni scolastiche adottano i regolamenti.

5. Gli organi di governo delle istituzioni scolastiche promuovono il patto educativo tra scuola, studenti, famiglia e comunità locale, valorizzando:

a) il diritto all’apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola;

b) il diritto alla libertà di scelta educativa delle famiglie tra istituti statali e paritari;

c) il dialogo costante tra l’espressione della libertà di insegnamento della funzione docente e la libertà e responsabilità delle scelte educative delle famiglie;

d) le azioni formative ed educative in rete nel territorio, quali piani formativi territoriali.

Art. 2.

(Organi delle istituzioni scolastiche)

1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono organizzati sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni didattico-educative secondo quanto previsto dal presente articolo. Sono organi delle istituzioni scolastiche:

a) il consiglio dell’autonomia, di cui agli articoli 3 e 4;

b) il dirigente scolastico, di cui all’articolo 5, con funzioni di gestione e di coordinamento;

c) il consiglio dei docenti con le sue articolazioni: consigli di classe, commissioni e dipartimenti, di cui all’articolo 6;

d) il nucleo di autovalutazione, di cui all’articolo 8.

2. Nel rispetto delle competenze degli organi di cui al comma 1, lo statuto di cui all’articolo 3 prevede forme e modalità per la partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica.

Art. 3.

(Consiglio dell’autonomia)

1. Il consiglio dell’autonomia ha compiti di indirizzo generale dell’attività scolastica. In particolare:

a) redige, approva e modifica lo statuto, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;

b) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;

c) adotta il piano dell’offerta formativa elaborato dal consiglio dei docenti ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

d) approva il programma annuale e, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità di Stato, anche il bilancio pluriennale di previsione;

e) approva il conto consuntivo;

f) delibera il regolamento di istituto;

g) designa i componenti del nucleo di autovalutazione, di cui all’articolo 8;

h) approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e definisce la partecipazione ai soggetti di cui all’articolo 10;

i) modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto dell’istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri;

l) promuove la conferenza di rendicontazione, di cui all’articolo 9.

2. Per l’esercizio dei compiti di cui alle lettere da c) a g) del comma 1 è necessaria la proposta del dirigente scolastico.

3. Il consiglio dell’autonomia dura in carica per tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 novembre successivo alla scadenza. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti nel consiglio sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca è rinnovata annualmente.

4. Lo statuto deliberato dal consiglio dell’autonomia è sottoposto al controllo formale da parte dell’organismo istituzionalmente competente.

5. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento di continuata inattività del consiglio dell’autonomia, l’organismo istituzionalmente competente provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.

Art. 4.

(Composizione del consiglio dell’autonomia)

1. Il consiglio dell’autonomia è composto da un numero di membri compreso fra nove e tredici. La sua composizione è fissata dallo statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il dirigente scolastico è membro di diritto;

b) nelle scuole del primo ciclo, la rappresentanza eletta dai genitori è paritetica con quella eletta dai docenti;

c) nelle scuole secondarie di secondo grado, la rappresentanza eletta dai genitori e dagli studenti, in numero pari per ciascuna delle due componenti, è complessivamente paritetica con quella eletta dai docenti;

d) del consiglio fa parte un rappresentante eletto dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

e) il consiglio può essere integrato, con il voto favorevole almeno dei due terzi dei componenti del consiglio stesso, da ulteriori membri esterni, scelti fra le realtà di cui all’articolo 1, comma 2, in numero non superiore a due, che non hanno diritto di voto.

2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b). I membri esterni sono scelti dal consiglio secondo modalità stabilite dal suddetto regolamento.

3. Il consiglio dell’autonomia è presieduto dal dirigente scolastico. Il presidente convoca il consiglio dell’autonomia e ne fissa l’ordine del giorno, previa consultazione obbligatoria di un genitore designato dalla rappresentanza dei genitori del consiglio medesimo. Il consiglio si riunisce, altresì, su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti.

4. Il direttore dei servizi generali e amministrativi fa parte del consiglio dell’autonomia, con diritto di voto, con funzioni di supporto tecnico-amministrativo e svolge le funzioni di segretario del consiglio.

5. Gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio dell’autonomia non hanno diritto di voto per quanto riguarda il programma annuale e il conto consuntivo. Il voto dei membri studenti non maggiorenni è in ogni caso consultivo per le deliberazioni di rilevanza contabile.

6. In sede di prima attuazione, le elezioni del consiglio dell’autonomia si svolgono entro il 30 settembre dell’anno scolastico successivo all’approvazione dello statuto.

Art. 5.

(Dirigente scolastico)

1. Il dirigente scolastico, nell’ambito delle proprie funzioni di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha la legale rappresentanza dell’istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Al comma 2 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici,» sono sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto delle competenze del consiglio dell’autonomia e del consiglio dei docenti,».

Art. 6.

(Consiglio dei docenti e sue articolazioni)

1. Al fine di progettare le attività didattiche e di valutazione collegiale degli alunni, lo statuto e il regolamento relativo al consiglio dei docenti e alle sue articolazioni disciplinano l’attività del consiglio dei docenti e delle sue articolazioni, secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. La progettazione dell’attività didattica compete al consiglio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti. Il consiglio dei docenti opera anche per commissioni, dipartimenti e consigli di classe e, ai fini dell’elaborazione del piano dell’offerta formativa, mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale.

3. L’attività didattica di ogni classe è progettata e attuata dai docenti che ne sono responsabili, nella piena responsabilità e libertà di docenza e nel quadro delle linee educative e culturali della scuola e delle indicazioni e standard nazionali per il curricolo.

4. Lo statuto disciplina la composizione, le modalità della necessaria partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e al raggiungimento degli obiettivi educativi di ciascuna classe.

5. I docenti, nell’esercizio della propria funzione, valutano in sede collegiale, secondo la normativa e le indicazioni nazionali vigenti, i livelli di apprendimento degli alunni, periodicamente e alla fine dell’anno scolastico, e ne certificano le competenze, in coerenza con i profili formativi e i requisiti in uscita relativi ai singoli percorsi di studio e con il piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica, presentato alle famiglie, e sulla base delle linee didattiche, educative e valutative definite dal consiglio dei docenti.

6. Il consiglio di classe è composto dai docenti di ciascuna classe, dai rappresentanti dei genitori e, nella scuola secondaria di secondo grado, dai rappresentanti di classe degli studenti.

Art. 7.

(Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie)

1. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’autonomia organizzativa e didattica riconosciuta dalla legge, prevedono forme di partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola e garantiscono loro l’esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza. Promuovono, altresì, il diritto allo studio e adottano misure di contrasto alla dispersione scolastica.

Art. 8.

(Nuclei di autovalutazione del funzionamento dell’istituto)

1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, in raccordo con l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, un nucleo di autovalutazione dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico. Il regolamento interno dell’istituzione disciplina il funzionamento del nucleo di autovalutazione, la cui composizione è determinata dallo statuto da un minimo di cinque fino a un massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un soggetto esterno, individuato dal consiglio dell’autonomia sulla base di criteri di competenza, e di almeno un rappresentante delle famiglie, un rappresentante degli studenti iscritto alla scuola secondaria di secondo grado e un rappresentante dei docenti.

2. Il nucleo di autovalutazione, coinvolgendo gli operatori scolastici, gli studenti e le famiglie, predispone un rapporto annuale di autovalutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dall’INVALSI. Tale rapporto è assunto come parametro di riferimento per l’elaborazione del piano dell’offerta formativa e del programma annuale delle attività, nonché della valutazione esterna della scuola realizzata secondo le modalità che saranno previste dallo sviluppo del sistema nazionale di valutazione. Il rapporto viene reso pubblico secondo modalità definite dal regolamento della scuola.

3. Ai componenti del nucleo di autovalutazione non sono riconosciuti indennità, compensi, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati.

Art. 9.

(Conferenza di rendicontazione)

1. Sulle attività realizzate nell’ambito del piano dell’offerta formativa, anche in relazione alle finalità di cui all’articolo 1, comma 2, nonché sulle procedure e sugli esiti dell’autovalutazione di istituto, il consiglio dell’autonomia, di cui all’articolo 3, promuove annualmente una conferenza di rendicontazione, aperta a tutte le componenti scolastiche e ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali, economiche e culturali del territorio, e invia una relazione all’ufficio scolastico regionale.

Art. 10.

(Costituzione di reti e consorzi a sostegno dell’autonomia scolastica)

1. Le istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto dei requisiti, delle modalità e dei criteri fissati con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e di quanto indicato nell’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro, consorzi e associazioni di scuole autonome, nonché ai poli tecnico-professionali e agli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Le istituzioni scolastiche autonome possono altresì ricevere da fondazioni contributi finalizzati al sostegno economico della loro attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano dell’offerta formativa e per l’innalzamento dei livelli di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell’istituzione scolastica, ferme restando le competenze degli organi di cui all’articolo 11 della presente legge.

2. A tutela della trasparenza e delle finalità indicate al comma 1, le istituzioni scolastiche devono definire annualmente, nell’ambito della propria autonomia, gli obiettivi di intervento e i capitoli di spesa relativi alle azioni educative cofinanziate attraverso il contributo economico ricevuto dai soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro di cui al medesimo comma 1. Contributi di importo superiore a 5.000 euro possono provenire soltanto da enti che per legge o per statuto hanno l’obbligo di rendere pubblico il proprio bilancio.

Capo II

RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE AUTONOME

Art. 11.

(Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche e conferenze regionali del sistema educativo, scolastico e formativo nazionale integrato)

1. Con proprio regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca istituisce il Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche, composto da rappresentanti eletti rispettivamente dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei consigli delle istituzioni scolastiche autonome e degli istituti paritari, e ne fissa le modalità di costituzione e di funzionamento. Il Consiglio è presieduto dal Ministro o da un suo delegato e prevede la partecipazione anche di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, delle associazioni delle province e dei comuni e del presidente dell’INVALSI.

2. Il Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche è un organo di partecipazione e di corresponsabilità tra lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie scolastiche nel governo del sistema nazionale di istruzione pubblica statale e paritaria. È altresì organo di tutela della libertà di insegnamento e della libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché della qualità della scuola e di garanzia della piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. In questa funzione esprime l’autonomia dell’intero sistema formativo a tutti i suoi livelli.

3. Ai componenti del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche non sono riconosciuti indennità, compensi, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati.

4. Le regioni, in attuazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione e in relazione a quanto indicato nell’articolo 1 della presente legge, definiscono strumenti, modalità e ambiti territoriali delle relazioni con le autonomie scolastiche e per la loro rappresentanza in quanto soggetti imprescindibili nell’organizzazione e nella gestione dell’offerta formativa regionale, con il coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, in integrazione con i servizi educativi per l’infanzia, la formazione professionale e permanente, in costante confronto con le politiche scolastiche nazionali e prevedendo ogni possibile collegamento con gli altri sistemi scolastici regionali.

5. Le regioni possono istituire la conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo, ne stabiliscono la composizione e la durata. La conferenza esprime parere sugli atti regionali d’indirizzo e di programmazione in materia di:

a) autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;

b) attuazione delle innovazioni ordinamentali;

c) piano regionale per il sistema educativo e distribuzione dell’offerta formativa, anche in relazione a percorsi di integrazione tra istruzione e formazione professionale;

d) educazione permanente;

e) criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative regionali;

f) piani di organizzazione della rete scolastica, istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di istituzioni scolastiche.

6. La conferenza, ove costituita, svolge attività consultiva e di supporto nelle materie di competenza delle regioni, o su richiesta di queste, esprimendo pareri sui disegni di legge attinenti al sistema regionale.

7. Le regioni possono istituire conferenze di ambito territoriale, che sono il luogo del coordinamento tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali, i rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e dell’impresa di un determinato territorio.

8. Le regioni, d’intesa con gli enti locali e con le autonomie scolastiche, possono definire gli ambiti territoriali e possono stabilire la composizione delle conferenze e la loro durata. Alle conferenze partecipano i comuni, singoli o associati, l’amministrazione scolastica regionale, le università, le istituzioni scolastiche, singole o in rete, rappresentanti delle realtà professionali, culturali e dell’impresa.

9. Le conferenze esprimono pareri sui piani di organizzazione della rete scolastica; esprimono altresì proposte e pareri sulla programmazione dell’offerta formativa, sugli accordi a livello territoriale, sulle reti di scuole e sui consorzi, sulla continuità tra i vari cicli dell’istruzione, sull’integrazione degli alunni disabili, sull’adempimento dell’obbligo di istruzione e formazione.

Art. 12.

(Commissione di monitoraggio)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è costituita una commissione con lo scopo di monitorare per due anni il processo attuativo delle disposizioni di cui alla presente legge, presentando alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di attuazione della medesima. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso né rimborso di spese a qualsiasi titolo dovuto.

Art. 13.

(Abrogazioni)

1. Le disposizioni degli articoli 5, da 7 a 10, 44, 46 e 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di costituzione degli organi di cui all’articolo 2 della presente legge. Resta in ogni caso in vigore il comma 1-bis dell’articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

2. Le disposizioni degli articoli da 16 a 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni regione a decorrere dalla data di costituzione degli organi di cui all’articolo 11, commi da 4 a 7, della presente legge.

3. Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 15 e da 30 a 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui all’articolo 1, comma 4, della presente legge.

4. Gli articoli da 23 a 25 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono abrogati a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche, di cui all’articolo 11 della presente legge.

Art. 14.

(Norma di salvaguardia)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge in conformità ai propri statuti speciali e alle relative norme di attuazione.

Art. 15.

(Norma transitoria)

1. Fino alla completa attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione, l’ufficio scolastico regionale esercita i compiti di organo competente di cui all’articolo 3, commi 4 e 5, della presente legge.

2. In sede di prima attuazione della presente legge, con ordinanza del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono stabiliti, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 4, le modalità e i giorni per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l’insediamento del consiglio dell’autonomia, di cui all’articolo 3, di tutte le istituzioni scolastiche.

3. Decorsi sei mesi dall’insediamento, il consiglio dell’autonomia adotta lo statuto e delibera il regolamento.

Art. 16.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione della presente legge nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Norme per una nuova governance delle istituzioni scolastiche autonome

Onorevoli Senatori. — Il presente disegno di legge si rende necessario ed urgente a seguito della presa d’atto dell’emergenza in cui versa il sistema scolastico italiano, denunciata recentemente da più parti, non solo da rappresentanze del mondo della scuola.

L’istruzione pubblica italiana è, infatti, ormai da tempo profondamente in crisi, con gravi risvolti negativi per l’intero Paese.

Testimonianza ne sono, tra le altre cose, la dispersione scolastica, il bullismo, le classi sovraffollate, gli edifici scolastici non in sicurezza, i giovani inoccupati, i risultati scolastici inferiori nei raffronti internazionali dell’OCSE, la carenza di giovani adeguatamente formati per il mercato del lavoro, l’analfabetismo di ritorno, i docenti demotivati, l’indebolimento generale del tessuto culturale del Paese, eccetera.

Ci troviamo, quindi, di fronte ad una situazione di grave bisogno che, unitamente alla generale crisi socio-economica che stiamo da tempo attraversando, potrebbe provocare un «corto circuito sociale» tale da compromettere definitivamente il progresso dell’Italia, se non affrontata in tempo.

Per questa ragione, ai fini di far fronte, in parte, a tale emergenza in tempi rapidi e con pronte misure legislative da deliberare attraverso un percorso parlamentare rapido, si è ritenuto opportuno presentare di nuovo, agli albori di questa XVII legislatura, sia pure con alcune modifiche, l’atto Senato n. 3542, frutto del lavoro della VII Commissione cultura della Camera dei deputati, nato dall’iniziativa parlamentare della deputata Valentina Aprea come atto Camera n. 953 e poi approvato in un testo unificato da quel ramo del Parlamento, il cui iter di esame al Senato della Repubblica si è interrotto presso la VII Commissione permanente a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

Con il presente disegno di legge si intende, in particolare, proporre un nuovo modello di governance della scuola statale che punta a trasformare radicalmente la guida delle istituzioni scolastiche, la quale si presenta, ancora oggi, caratterizzata da elementi che non colgono pienamente i cambiamenti costituzionali e i recenti progressi e le innovazioni sulle norme di governo in materia sia amministrativa che didattica.

Il rinnovamento degli organi di governo delle istituzioni scolastiche, anche alla luce della riforma della pubblica amministrazione e dell’autonomia, richiamata, peraltro, nel testo della parte seconda, titolo V, e, in particolare, dell’articolo 117, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, è ormai indifferibile.

La riforma degli organi collegiali della scuola degli anni Settanta ha cercato di superare il centralismo dello Stato, ma ha mostrato da subito tutti i suoi limiti, tra i quali il carattere assembleare e quasi sempre non all’altezza degli organi collegiali, a partire dalle assemblee studentesche e dai consigli di classe e di istituto, di fatto esautorati dall’eccessivo formalismo centralistico e dalla limitatezza delle risorse finanziare a disposizione. Tutto ciò ha determinato una continua deresponsabilizzazione della componente dei genitori e degli studenti nelle scuole superiori e l’affievolirsi della loro partecipazione.

Infatti, una iper-regolazione dello Stato, il formalismo e il controllo delle procedure piuttosto che dei risultati, l’anacronistica concezione autarchica dell’organizzazione, la visione burocratica del ruolo dei docenti non ne valorizzano pienamente né l’autonomia né la responsabilità professionale.

Al contrario, la responsabilizzazione professionale dei dirigenti e dei docenti e la distinzione degli ambiti di intervento sono i cardini su cui poggiare un sistema decentrato imperniato sull’autonomia.

Ciò al fine di coniugare l’esigenza della piena valorizzazione dell’autonomia professionale dei dirigenti e dei docenti con quella della partecipazione degli utenti.

Con il presente disegno di legge si vuole, pertanto, proporre un’iniziativa più generale di ammodernamento del sistema educativo, coerente con il processo autonomistico, avviato con l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, che ridefinisce gli organi collegiali interni come organi di governo, nel rispetto delle prerogative definite dalle modifiche costituzionali.

Si intende così restituire alla scuola un ruolo centrale nella formazione dei giovani e una funzione di sostegno allo sviluppo sociale e culturale della società.

Le modifiche che si propongono rispetto al testo dell’atto Senato n. 3542 sono scaturite dalle osservazioni emerse nel corso del dibattito parlamentare formulate da esponenti di tutti gli schieramenti politici, nonché da alcune considerazioni espresse dalle associazioni nazionali dei genitori e delle rappresentanze del mondo della scuola statale e paritaria.

Alcuni passaggi, infatti, disegnavano una governance della scuola ancora non al passo con i tempi, in particolare, l’articolo 4 nel prevedere che il consiglio dell’autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno, risultava non in linea con l’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché con l’articolo 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; l’articolo 7, poi, trascurava, di fatto, il dettato costituzionale, di cui all’articolo 33, sulla libertà di scelta educativa da parte delle famiglie, soprattutto di quelle meno abbienti.

Ci si rammarica del fatto che alcune grandi questioni presenti nell’atto Camera n. 953, quali il ruolo del dirigente scolastico alla luce dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che modifica l’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie, la riforma dello stato giuridico dei docenti, il rapporto con le regioni e il federalismo scolastico, che interrogavano e richiedevano necessariamente una discussione parlamentare più ampia e articolata, su cui una convergenza è apparsa più difficile, sia in Commissione che in Aula, sono state espunte, stemperando, in tal modo, gran parte del valore innovativo originario del suddetto atto.

Tuttavia si è ritenuto opportuno non reiterarle in questo disegno di legge ai fini di non compromettere, appunto, quella convergenza sul testo raggiunta nella XVI legislatura, ai fini di una rapida approvazione del presente disegno di legge.

Sarebbe, tuttavia auspicabile che anche in Italia, si possa presto arrivare ad avere uno Stato che svolga un’azione più di guida che di controllo e di gestione.

Ma ancor più importante, all’interno di questo cambiamento, che può agevolmente trovare attuazione nel titolo V della parte seconda della Costituzione, resta la sfida di ricollocare le risorse finanziarie destinate all’istruzione partendo dalla libertà di scelta delle famiglie.

Il fatto che lo Stato abbia fino ad oggi interpretato il diritto all’istruzione dei cittadini come una funzione propria coincidente con un servizio esclusivamente statale ha certamente prodotto effetti positivi come la scolarizzazione di massa, ma è anche vero che questo impianto appare sempre più come una «gabbia» che limita le opportunità da offrire ai nostri giovani e la libertà di scelta in campo educativo.

La sussidiarietà deve diventare la stella polare di questo cambiamento.

Infatti, rispetto agli altri Paesi europei, che già da anni hanno adottato meccanismi più liberali in tema di parità scolastica, la legislazione italiana risulta, invece, ancora oggi, inadeguata soprattutto sotto il profilo dell’investimento in materia di istruzione paritaria.

È giunto il momento, non ulteriormente rinviabile, per l’Italia di allinearsi all’Europa in tema di parità, attraverso il riconoscimento effettivo del diritto alla libertà di scelta educativa da parte delle famiglie.

Il presente disegno di legge, dunque, si compone di sedici articoli.

L’articolo 1 riguarda l’autonomia delle istituzioni scolastiche, costituzionalmente sancita e riconosciuta sulla base di quanto stabilito dall’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e i loro rapporti con lo Stato, le regioni e le autonomie locali che contribuiscono al perseguimento delle finalità educative delle stesse.

L’articolo 2 disciplina gli organi delle istituzioni scolastiche organizzati sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni didattico-educative. Tali organi sono il consiglio dell’autonomia, il dirigente scolastico, con funzioni di gestione e di coordinamento, il consiglio dei docenti con le sue articolazioni: consigli di classe, commissioni e dipartimenti; il nucleo di autovalutazione.

L’articolo 3 definisce il consiglio dell’autonomia che ha compiti di indirizzo generale dell’attività scolastica.

L’articolo 4 disciplina la composizione del consiglio dell’autonomia, composto da un numero di membri compreso fra nove e tredici e presieduto dal dirigente scolastico.

L’articolo 5 enuncia le prerogative del dirigente scolastico, il quale, nell’ambito delle proprie funzioni di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha la legale rappresentanza dell’istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti, ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

L’articolo 6 riguarda il consiglio dei docenti e le sue articolazioni al fine di progettare le attività didattiche e di valutazione collegiale degli alunni.

L’articolo 7 riconosce e promuove la partecipazione e i diritti degli studenti e delle famiglie rispetto all’attività della scuola, con particolare riguardo al diritto allo studio e alle misure di contrasto alla dispersione scolastica.

L’articolo 8 regolamenta la costituzione in ciascuna scuola del nucleo di autovalutazione dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico, in raccordo con l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.

L’articolo 9 regola la conferenza di rendicontazione che il consiglio dell’autonomia deve promuovere annualmente, inviando successivamente una relazione all’ufficio scolastico regionale.

L’articolo 10 disciplina la costituzione di reti e consorzi a sostegno dell’autonomia scolastica, nel rispetto dei requisiti, delle modalità e dei criteri fissati con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

L’articolo 11 norma l’istituzione da parte del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche e conferenze regionali del sistema educativo, scolastico e formativo nazionale integrato.

L’articolo 12 prevede la costituzione di una commissione di monitoraggio da istituirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con lo scopo di seguire per due anni il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente disegno di legge.

L’articolo 13 dispone una serie di abrogazioni.

L’articolo 14 include una norma di salvaguardia.

L’articolo 15 contiene una norma transitoria riguardante l’ufficio scolastico regionale che esercita i compiti di organo competente di cui all’articolo 3, commi 4 e 5 fino alla completa attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione.

L’articolo 16 include una clausola di neutralità finanziaria.

In conclusione, il presente disegno di legge, alla luce di quanto sopra esposto, assume una sua significativa portata in quanto si propone di dare in tempi legislativi brevi, partendo da un testo già approvato da un ramo del Parlamento, al mondo della scuola e in particolare ai docenti, ai dirigenti scolastici, al personale non docente, agli studenti e alle loro famiglie risposte concrete relative ad una nuova governance delle istituzioni scolastiche statali.