Decreto-Legge 30 dicembre 2013, n. 150

Decreto-Legge 30 dicembre 2013, n. 150

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (13G00197)

(GU n.304 del 30-12-2013)

 Vigente al: 31-12-2013
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative  al  fine  di
garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 dicembre 2013; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 

                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 

                               Art. 1 

Proroga  di  termini  in  materia  di  assunzioni,  organizzazione  e
  funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni 
  1. All'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20  giugno  2012,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
131, il termine "2013" e' sostituito dal seguente "2014". 
  2. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge  28  dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2007, n. 17, le parole: " 31 dicembre  2012"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2014". 
  3. Nelle more della definizione delle procedure  di  mobilita',  le
assegnazioni temporanee del  personale  non  dirigenziale  presso  il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  fatta
eccezione per il personale appartenente al comparto  scuola,  possono
essere prorogate di un anno, in deroga al  limite  temporale  di  cui
all'articolo 30, comma 2-sexies, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,   e   successive   modificazioni,   ai   fini   della
predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del  personale
comandato. 
  4. All'articolo 1 del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole "  31  dicembre  2012"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2014"; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "  2.  Il  termine  per
procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative
alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011  e  2012  di
cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
e successive modificazioni,  e  all'articolo  66,  commi  9-bis,  13,
13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e  successive
modificazioni, e'  prorogato  al  31  dicembre  2014  e  le  relative
autorizzazioni ad assumere, ove  previste,  possono  essere  concesse
entro il 31 dicembre 2014." 
  5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013,  adottate  ai
sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, sono prorogate al 31 dicembre 2014. 
  6. Il termine del 31  dicembre  2013,  di  cui  all'ultimo  periodo
dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
si intende rispettato se entro la medesima  data  sono  trasmessi  al
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione  gli
schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui
all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.  I
decreti sono comunque adottati entro  il  28  febbraio  2014,  previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. Gli  assetti  organizzativi
definiti con i predetti provvedimenti, qualora determinino comprovati
effetti di riduzione  di  spesa,  possono  derogare  alla  disciplina
legislativa vigente concernente le  strutture  di  primo  livello  di
ciascun Ministero, nel rispetto delle disposizioni  generali  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per  i
Ministeri che  abbiano  provveduto  alla  suddetta  trasmissione,  il
termine  per  la  prosecuzione  degli  incarichi   scaduti   di   cui
all'articolo 2, comma 8, quinto periodo, del decreto-legge 31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, e' fissato al 28 febbraio 2014. 
  7. All'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, dopo le parole: "i regolamenti di organizzazione del Ministeri",
sono inserite le seguenti: ", con i quali possono  essere  modificati
anche  i  regolamenti  di  organizzazione  degli  uffici  di  diretta
collaborazione dei rispettivi ministri,". 
  8. All'articolo 2223 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,
le parole "dal 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2015" e  le
parole "Fino al 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 2014". 
  9. Per la ridefinizione del  sistema  di  cui  all'articolo  7  del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il termine per l'emanazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma
6 dell'articolo medesimo, per il triennio 2014-2016, e' prorogato  al
30 giugno 2014. 
  10. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: "Sino al 31  dicembre  2013"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Sino al 31 dicembre 2014". 
  11. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 51, comma 2, lettera  a),  la  parola  «2015»  e'
sostituita dalla parola «2016»; 
    b) all'articolo 52, comma 5, lettera  a),  la  parola  «2015»  e'
sostituita dalla parola «2016». 
  12. Le disposizioni di cui al comma 11 non devono comportare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  13. E' prorogata al 1° gennaio 2015 l'applicazione dell'articolo  6
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni
sportive e le Discipline sportive associate  iscritte  al  CONI,  nel
limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo  onere  per  l'anno
2014 provvede il CONI mediante versamento  all'entrata  del  bilancio
dello Stato del corrispondente importo. 
  14. Il termine per il completamento delle procedure concorsuali  di
cui all'articolo 8, comma 24,  primo  periodo,  del  decreto-legge  2
marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44, e' prorogato al  31  dicembre  2014.  Nelle  more
possono essere prorogati solo gli incarichi gia' attribuiti ai  sensi
del secondo  periodo  del  medesimo  comma  24  dell'articolo  8  del
decreto-legge n. 16 del 2012.
                               Art. 2 

       Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali 

  1. Fino al  31  luglio  2014,  continuano  a  produrre  effetti  le
disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3998 del 20 gennaio  2012,  e  successive  modificazioni,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2012,  e  le
disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 4023 del 15 maggio 2012,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  137  del  14  giugno  2012,  relative   alle
operazioni di rimozione del relitto della nave  Costa  Concordia  dal
territorio   dell'isola   del   Giglio,   nonche'   i   provvedimenti
presupposti,  conseguenti  e  connessi  alle  medesime.  Agli   oneri
derivanti dall'attuazione del  presente  comma  si  provvede  con  le
risorse gia' previste per la copertura finanziaria  delle  richiamate
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
  2. All'articolo  49  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ai commi 1 e 2 le parole: "31 dicembre 2013"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2014"; 
    b) al comma 3 le parole: "2012  e  2013"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "2012, 2013 e 2014". 
  3. L'incarico del Commissario liquidatore della Gestione denominata
"Particolari e straordinarie  esigenze,  anche  di  ordine  pubblico,
della citta' di  Palermo",  in  liquidazione  coatta  amministrativa,
prorogato di sei mesi  ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  40,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge  7  agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni, in scadenza al 31  dicembre
2013, e' prorogato per un ulteriore  periodo  di  quattro  mesi,  non
rinnovabile. 
  4.  Al  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8, comma 7, primo e terzo periodo, le parole  "31
dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014"; 
    b) all'articolo 19-bis, comma 1, le  parole  "31  dicembre  2013"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014". 
  5. Per la conclusione  delle  attivita'  di  rendicontazione  delle
contabilita' speciali n. 5430 e n. 5281 gia' intestate  al  soppresso
ufficio del Commissario Delegato per la  Ricostruzione  -  Presidente
della Regione Abruzzo,  in  considerazione  dell'elevato  numero  dei
soggetti coinvolti, nonche' di mandati di  pagamento  effettuati,  il
termine di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge  24  febbraio
1992, n. 225, e' prorogato al 31 marzo 2014. 
  6. Il Ministero della difesa e' autorizzato a impiegare nell'ambito
nel centro storico del Comune de L'Aquila colpito  dal  sisma  del  6
aprile 2009, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino  al  31  marzo
2014 e nei limiti  delle  risorse  complessivamente  individuate  nel
comma 7, un contingente non superiore a 135 unita' di personale delle
Forze  armate  per  la  prosecuzione  dei  servizi  di  vigilanza   e
protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n.  3754.  Il  Ministero  della
difesa e' altresi' autorizzato a impiegare  il  predetto  contingente
con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 31  dicembre  2014,  nei
limiti delle risorse complessivamente individuate  nel  comma  7,  ai
fini della vigilanza degli Uffici Giudiziari del Comune de  L'Aquila.
A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo  7-bis,  comma  3,  del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonche' il trattamento  economico
previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma  4,
del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell'articolo  23,  comma
7,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  6,  si  provvede
nel limite di euro 1.400.000 per l'anno 2014 e  comunque  nei  limiti
delle risorse effettivamente  disponibili  di  cui  all'articolo  14,
comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
  8. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7
e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonche' ai  sensi
dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  e
ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del  decreto-legge  26  aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2013, n. 71, la restituzione del debito  per  quota  capitale  al  1º
gennaio 2014, comprensivo della rata non  corrisposta  alla  scadenza
del 31 dicembre 2013 ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma,
e' prorogata di un anno rispetto alla durata massima  originariamente
prevista, assicurando la  compatibilita'  con  la  normativa  europea
sotto il profilo di sovracompensazioni di danni, tenuto  conto  anche
degli indennizzi assicurativi, nonche' previa modifica dei  contratti
di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di  ammortamento,
con conseguente adeguamento delle convenzioni in essere da  parte  di
Cassa depositi e prestiti Spa e Associazione  bancaria  italiana.  Ai
maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione  strettamente
necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e
dalla  connessa  rimodulazione  dei   piani   di   ammortamento   dei
finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede  nel  rispetto
dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma
13, del decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.  213.  Restano  ferme,
senza ulteriori formalita', le garanzie  dello  Stato.  La  rata  per
capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013  e'  corrisposta
unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi
del presente comma.
                               Art. 3 

     Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno 

  1. E' prorogata, per l'anno 2014, l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 1-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  marzo
2005, n. 26. 
  2. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12  luglio  2011,  n.
107, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  agosto  2011,  n.
130, al  secondo  periodo,  le  parole:  "  31  dicembre  2012"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014". 
  3. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite  dalle  seguenti:
"30 giugno 2014". 
  4. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
25, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2014".
                               Art. 4 

     Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti 

  1. All'articolo 15 del decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
il comma 3-quinquies e' sostituito  dal  seguente:  "3-quinquies.  Al
fine di garantire e tutelare la sicurezza  e  la  salvaguardia  della
vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro e  non  oltre  il  31
dicembre 2014, del regolamento recante la  disciplina  dei  corsi  di
formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da  adottare  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attivita' di  formazione
e  concessione  brevetti  per  lo   svolgimento   dell'attivita'   di
salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011.". 
  2. All'articolo 21-bis, comma  1,  primo  e  secondo  periodo,  del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole  :  "31
dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014". 
  3. L'entrata in vigore  dell'articolo  28,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2011, n.  59,  limitatamente  all'articolo  10,
comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3,  comma
1, capoverso: Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h),  i),
n) ed o), del medesimo decreto, e' prorogata al 31 dicembre 2014. 
  4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  le
parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre
2014". 
  5. All'articolo 189, comma 5, del  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, le parole: "31 dicembre  2013"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2014". 
  6. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo  357,  comma
27, del decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre  2010,  n.
207, e' prorogato al 31 dicembre 2014. 
  7. I termini in materia di impianti funiviari prorogati, da ultimo,
per effetto di quanto disposto all'articolo 11-bis del  decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla  legge
24 febbraio 2012, n. 14, possono essere ulteriormente prorogati di un
periodo non superiore a sei mesi,  previa  verifica  da  parte  degli
organi  di  controllo  della  idoneita'  al  funzionamento  e   della
sicurezza degli impianti. 
  8. E' prorogato al 30 giugno 2014 il termine previsto dall'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008,  n.  158,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199.  Agli  oneri
del presente comma, pari a 1,7 milioni di euro per  l'anno  2015,  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
                               Art. 5 

Proroga di termini in materia  di  politiche  agricole  alimentari  e
                              forestali 

  1. All'articolo  4-quinquiesdecies  del  decreto-legge  3  novembre
2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  dicembre
2008, n. 205, le parole  "1°  gennaio  2013"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "1° gennaio 2015". 
  2. All'articolo 111, comma 1, del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e successive  modificazioni,  le  parole  "28  febbraio
2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014" e  le  parole:
"1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015".
                               Art. 6 

 Proroga di termini in materia di istruzione, universita' e ricerca 

  1. All'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2012, n.  228,
le parole: "1° gennaio 2014"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "30
giugno 2014". 
  2. All'articolo 7, comma 3,  del  decreto  legislativo  27  gennaio
2012, n. 18, le parole:  "1°  gennaio  2014"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2014". 
  3. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:  "Per  le
Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria  di  cui  al  comma
8-quater  sono  stati   sospesi   da   provvedimenti   dell'autorita'
giudiziaria, il termine del 28  febbraio  2014  e'  prorogato  al  30
giugno 2014.". 
  4.  Il  termine  di  conservazione   ai   fini   della   perenzione
amministrativa  delle  somme  iscritte  nel  conto  dei  residui  del
capitolo 7236 "Fondo ordinario per  gli  enti  e  le  istituzioni  di
ricerca" dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca,  relative  al  progetto  bandiera
denominato "Super B Factory" inserito nel Programma  nazionale  della
ricerca 2011-2013, nel limite di 40.357.750 euro, e' prorogato di  un
anno in relazione a ciascun esercizio di  provenienza  delle  stesse.
Dette somme sono mantenute in  bilancio  e  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per euro 22.000.000 nell'anno 2014  e  per  euro
18.357.750 nell'anno 2015 ai fini della riassegnazione, nei  medesimi
anni, al Fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle  Universita'
statali dello stato di previsione dello stesso Ministero. 
  5. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento  netto  derivanti  dall'attuazione  del
comma  4  si  provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  per  euro
22.000.000 per l'anno 2014 ed euro 18.357.750  per  l'anno  2015  del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 7 

               Proroga di termini in materia di salute 

  1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
al quinto periodo, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "1° gennaio 2015".
                               Art. 8 

     Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali 

  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e
successive modificazioni, sono apportate le  seguenti  modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite  dalle
seguenti:  "entro  nove  mesi";  b)  al  comma  2-ter,   le   parole:
"novantesimo  giorno"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "duecento
settantesimo giorno". 
  2.  L'intervento  di  cui  al  comma  16   dell'articolo   19   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  il  quale  prevede
che il Ministro del lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali
assegna alla societa' Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di  euro  quale
contribuito agli oneri  di  funzionamento  e  ai  costi  generali  di
struttura e' prorogato nella medesima  misura  per  l'anno  2014.  Al
relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo  sociale  per
l'occupazione e la formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
                               Art. 9 

        Proroga di termini in materia economica e finanziaria 

  1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17  settembre
2007, n. 164, e successive modificazioni,  le  parole:  "Fino  al  31
dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al  31  dicembre
2014". 
  2. All'articolo 3, comma 2-bis,  lettera  a),  terzo  periodo,  del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole "entro  il  31  dicembre
2012" sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2014". 
  3. All'articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, le parole: "31 dicembre 2012" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"31 dicembre 2014". 
  4. All'articolo 128-decies, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, le parole "31 dicembre 2013" sono  sostituite
dalle seguenti "30 giugno 2014". 
  5. All'articolo 128-decies, comma 4-bis, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, le parole "1°gennaio  2014"  sono  sostituite
dalle seguenti "1° luglio 2014". 
  6. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
le parole: "31 dicembre 2012" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "30
giugno 2014". 
  7. I termini per l'adozione dei regolamenti di cui all'articolo  4,
comma 3,  lettera  b),  e  all'articolo  18,  comma  1,  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91,  sono  prorogati  al  31  dicembre
2014. 
  8. All'articolo 25, comma 1,  del  decreto  legislativo  31  maggio
2011, n. 91, le parole: «a partire dal 2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a partire dal 2015». 
  9. Le risorse di cui all'articolo  74,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, limitatamente alle somme  gia'  impegnate  sul
capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'esercizio  finanziario  2013,  possono  essere
utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di  avvio  dei
Fondi   di   previdenza   complementare    dei    dipendenti    delle
amministrazioni pubbliche. 
  10. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: «limitatamente al triennio 2011-2013» sono sostituite
dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2015». 
  11. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le  parole:  «nel  corrente  esercizio  finanziario   e   in   quello
successivo»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «negli   esercizi
finanziari 2012, 2013 e 2014». 
  12. Nelle more del  completamento  della  riforma  della  legge  di
contabilita' e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre  2009,
n. 196, la facolta' di cui all'articolo 30, comma  11,  della  citata
legge n. 196 del 2009 puo' essere esercitata anche per  gli  esercizi
finanziari 2013 e 2014. 
  13. Nelle more del perfezionamento della revisione delle  strutture
organizzative disposta a  seguito  dell'attuazione  dell'articolo  2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  al  fine  di
assicurare la continuita'  nella  gestione  le  amministrazioni  sono
autorizzate a gestire le  risorse  assegnate  secondo  la  precedente
struttura del bilancio dello Stato. 
  14. Al fine di consentire l'accesso all'esercizio dell'attivita' di
revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
fermo  restando  al  momento  della  presentazione  dell'istanza   il
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a),
b) e c), del decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  20
giugno 2012, n.  145,  l'ammissione  all'esame  per  l'iscrizione  al
Registro dei revisori ed  i  relativi  esoneri  restano  disciplinati
dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.
88, e dalle relative disposizioni attuative. 
  15. Al  fine  di  garantire  la  continuita'  del  programma  Carta
acquisti di cui all'articolo  81,  comma  32,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e l'avvio della  sperimentazione  del  programma
Carta acquisti di cui all'articolo 60 del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, nelle more  dell'espletamento  della  procedura  di  gara  per
l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle
carte  acquisti  e  dei  relativi  rapporti  amministrativi  di   cui
all'articolo 81, comma 35,  punto  b)  del  citato  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133,  il  contratto  per  la  gestione  del  predetto
servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, e'  prorogato
fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore.  Al  fine
di prorogare il programma Carta acquisti  al  31  dicembre  2013,  il
fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e' incrementato, per l'anno  2013,  di  35  milioni  di
euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo  del  comma  235
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
                               Art. 10 

              Proroga di termini in materia ambientale 

  1. Il termine di cui all'articolo  6,  comma  1,  lettera  p),  del
decreto  legislativo  13  gennaio   2003,   n.   36,   e   successive
modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11,  e'  prorogato  al  31  dicembre
2014. 
  2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio  2013,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  febbraio  2013,  n.
11, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2014". Dall'attuazione della presente disposizione non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 gennaio  2012,  n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  28,
le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "30  giugno
2014".
                               Art. 11 

       Proroga termini in materia di beni culturali e turismo 

  1.  Il  termine  stabilito   dall'articolo   15,   comma   7,   del
decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14,  per  completare
l'adeguamento  alle   disposizioni   di   prevenzione   incendi,   e'
ulteriormente  prorogato  al  31  dicembre  2014  per  le   strutture
ricettive turistico-alberghiere con oltre  venticinque  posti  letto,
esistenti alla data di entrata in vigore  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
20 maggio 1994, n. 116, che  siano  in  possesso  dei  requisiti  per
l'ammissione  al  piano   straordinario   biennale   di   adeguamento
antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16  marzo
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, n. 76, e
successive modificazioni.
                               Art. 12 

           Proroga termini nel settore delle comunicazioni 

  1. All'articolo 43, comma 12, del  decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177, le parole: "31 dicembre  2013"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2014".
                               Art. 13 

            Termini in materia di servizi pubblici locali 

  1. In deroga a quanto  previsto  dall'articolo  34,  comma  21  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  al  fine  di  garantire  la
continuita' del servizio, laddove l'ente  di  governo  dell'ambito  o
bacino  territoriale  ottimale  e  omogeneo  abbia  gia'  avviato  le
procedure di affidamento, il servizio e' espletato dal gestore o  dai
gestori gia' operanti fino al subentro del nuovo gestore  e  comunque
non oltre il 31 dicembre 2014. 
  2. La mancata  istituzione  o  designazione  dell'ente  di  governo
dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1  dell'articolo
3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14  settembre  2011,  n.  148,  ovvero  la
mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno
2014, comportano l'esercizio dei  poteri  sostitutivi  da  parte  del
Prefetto competente per  territorio,  le  cui  spese  sono  a  carico
dell'ente inadempiente, che provvede agli  adempimenti  necessari  al
completamento della procedura di affidamento  entro  il  31  dicembre
2014. 
  3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e  2  comporta
la cessazione degli affidamenti non conformi  ai  requisiti  previsti
dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014. 
  4.  Il  presente  articolo  non  si  applica  ai  servizi  di   cui
all'articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
                               Art. 14 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 

    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2013 

                             NAPOLITANO 

                                  Letta, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 

                                  Saccomanni, Ministro  dell'economia
                                  e delle finanze 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri