19 febbraio DL ‘Destinazione Italia’ al Senato

Il 19 febbraio l’Aula del Senato approva definitivamente il disegno di legge C. 1920, di conversione in legge del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano ‘Destinazione Italia’, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC – auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015

Il 18 febbraio la 7a Commissione del Senato esprime parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 1920, di conversione in legge del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano ‘Destinazione Italia’, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC – auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

valutato positivamente l’articolo 3, che istituisce un credito di imposta in favore delle imprese che investono in ricerca e sviluppo, pari a 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016, a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali europei;

rilevato che l’articolo 4, comma 1, incide indirettamente sulle materie di competenza nella parte in cui:

–        coinvolge il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nella stipula di accordi di programma con i proprietari di aree contaminate interessati alla messa in sicurezza e alla bonifica, per gli aspetti relativi agli eventuali specifici vincoli di tutela che potrebbero insistere sulle aree e gli immobili,

–        attribuisce al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con altre Amministrazioni, il compito di adottare misure per favorire la formazione di nuove competenze professionali, anche negli istituti tecnici superiori, in materia di bonifica ambientale, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nonché di quelle incluse nei summenzionati accordi di programma;

considerato che l’articolo 5:

–        facilita l’ingresso e il soggiorno in Italia per start-up innovative, realizzate in partenariato anche con università ed enti di ricerca (comma 7), nonché per motivi di ricerca e studio,

–        modifica, al comma 8, il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione stabilendo anzitutto che nel caso di permesso di soggiorno rilasciato per lo svolgimento di attività di ricerca presso le università e gli enti vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca non è richiesto il superamento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto invece per i soggiornanti di lungo periodo,

–        novella il predetto Testo unico in ordine ai requisiti per l’iscrizione all’elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro o per la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro: si prevedeva infatti che tali requisiti fossero il conseguimento del dottorato o del master universitario di secondo livello o la laurea triennale o la laurea specialistica, mentre ora si elimina la specificazione “di secondo livello” riferita al master, rendendo dunque valido anche il master di primo livello (ossia quello conseguito dopo la laurea triennale) tra i titoli che consentono l’iscrizione nel summenzionato elenco anagrafico. Tale “abbassamento” del livello di studio è coerente con il testo vigente, tenuto conto che già si contempla la laurea triennale e dunque non è necessaria una formazione di secondo livello,

–        modifica altre norme del Testo unico sull’immigrazione concernenti l’ingresso per soggiorno e ricerca scientifica, ampliando i casi e  semplificando la procedura per l’attestazione delle risorse economiche necessarie al soggiorno in Italia di ricercatori stranieri,

–        interviene sul ricongiungimento familiare dei ricercatori, consentito ora previa dimostrazione di una serie di requisiti, tra cui l’idoneità abitativa, che invece viene eliminata dal provvedimento in esame,

–        elimina la necessaria correlazione tra titolo di studio posseduto e qualifica professionale per l’ingresso di lavoratori altamente qualificati, favorendo l’applicazione in Italia della nuova normativa europea sulla cosiddetta blue card,

–        con riferimento all’accesso degli stranieri alle università, sopprime la fissazione delle quote di ingresso che avveniva attraverso un decreto degli Esteri e dell’Istruzione, con cui si stabiliva annualmente il numero massimo di visti e di permessi di soggiorno, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università. Indubbiamente tale previsione costituisce un incentivo all’internazionalizzazione degli atenei italiani, ma dovrebbe tener conto sia delle procedure di accesso alle facoltà a numero chiuso sia dei posti realmente disponibili;

tenuto conto che l’articolo 9:

–        è volto ad incentivare la lettura attraverso l’istituzione di un credito di imposta, fino al 31 dicembre 2016, sui redditi degli esercizi commerciali che vendono libri al dettaglio per l’acquisto di libri, anche in formato digitale, muniti di codice ISBN,

–        collega tale credito di imposta alla disponibilità di un buono sconto per studenti delle scuole secondarie superiori da utilizzare negli esercizi che usufruiscono del medesimo credito. Pertanto si prevede che all’interno di un tetto massimo deciso dal Ministero dell’economia e delle finanze, comunque non superiore a 50 milioni di euro, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca fissi, sulla base della popolazione studentesca dell’anno scolastico 2014-2015, l’importo del buono sconto disponibile ogni anno per ogni studente di scuola superiore pubblica o paritaria avente sede nel territorio nazionale, ai fini dell’ottenimento di uno sconto del 19 per cento per l’acquisto di libri di lettura presso gli esercizi commerciali che decidono di avvalersi del credito di imposta;

preso atto che l’articolo 13 reca, tra l’altro, disposizioni per l’EXPO 2015 all’interno delle quali il comma 24 stabilisce il finanziamento di progetti per la valorizzazione di aree territoriali, di beni culturali e ambientali in connessione con il grande evento, nonchè, in via subordinata, il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria sempre finalizzati alla valorizzazione di beni storici, culturali, ambientali e di attrattività turistica;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

1)     in merito all’articolo 5, si esprime piena condivisione per l’intento di facilitare l’internazionalizzazione della ricerca. Si ritiene peraltro che la relativa normativa debba essere armonizzata a livello europeo ed internazionale, onde assicurare condizioni omogenee ai ricercatori che operano in Italia e all’estero. In tal senso, si auspica un’iniziativa ricognitiva dell’attuale normativa e, indi, propositiva, che veda la proficua collaborazione del Parlamento e del Governo.

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(7a Senato, 18.2.14) La relatrice DI GIORGI (PD) riferisce sul provvedimento in titolo, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, segnalando in premessa che la VII Commissione di quel ramo del Parlamento, pur avendo iniziato l’esame in sede consultiva del provvedimento, ha deliberato di non esprimere alcun parere, poiché le Commissioni di merito della Camera erano prossime a concludere l’esame.

Dà indi conto delle misure di interesse, a partire dall’articolo 3 che istituisce un credito d’imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, pari a 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016, finanziato a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari. Il comma 2 indica gli importi massimi e i beneficiari del credito, ossia le imprese con un determinato fatturato annuo e i consorzi e le reti di impresa, fermo restando l’importo massimo annuale di 2,5 milioni di euro per ciascun beneficiario. Sottolinea peraltro che in virtù delle modifiche apportate dalla Camera il credito d’imposta è riconosciuto a tutte le imprese aventi un fatturato annuo inferiore a 500 milioni e, in caso di consorzi e reti di impresa, l’agevolazione viene ripartita secondo criteri proporzionali, che tengano conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese. Rileva inoltre che le attività ammissibili sono elencate al comma 3 e che non si considerano attività di ricerca e sviluppo, secondo il comma 4, le modifiche ordinarie apportate ai prodotti o alle linee di produzione a meno che non si concretizzino nella creazione di nuovi brevetti. In base al comma 5, ai fini della determinazione del credito d’imposta, sono ammissibili le spese relativeal personale impiegato in attività di ricerca, all’acquisizione o utilizzo di strumenti e a attrezzature di laboratorio, ai costi della ricerca svolta in collaborazione con le università e gli organismi di ricerca e presso di essi. I successivi commi da 6 a 13 dettano le disposizioni per l’attuazione, la fruizione e il controllo del credito, le cui modalità applicative sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con l’Economia e il Ministro della coesione territoriale.

Illustra poi l’articolo 4, cheincide indirettamente sulle materie di competenza nella parte in cui coinvolge il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nella stipula di accordi di programma con i proprietari di aree contaminate interessati alla messa in sicurezza e alla bonifica. Il ruolo del Dicastero dei beni culturali è evidentemente connesso agli aspetti relativi agli eventuali specifici vincoli di tutela che potrebbero insistere sulle aree e gli immobili. Dopo aver precisato che i commi 2 e 3 del medesimo articolo contengono le modalità, i criteri ed i contenuti obbligatori degli accordi di programma, fa presente che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con altre Amministrazioni, adotta misure per favorire la formazione di nuove competenze professionali, anche negli istituti tecnici superiori, in materia di bonifica ambientale, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nonché di quelle incluse nei suddetti accordi di programma.

Pone altresì l’accento sui commi da 4 a 7, che recano i requisiti dei soggetti interessati e gli impegni da essi assunti, con l’individuazione delle rispettive responsabilità, nonché sui commi 8 e 9, che prevedono le modalità di approvazione degli interventi per l’attuazione dei progetti integrati. Si sofferma indi sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al comma 10, che stabilisce la costituzione di società in house per l’attuazione dei citati progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico, descrivendo successivamente il comma 14, inerente le modalità di copertura degli oneri.

Passa poi ad esaminare l’articolo 5, che al comma 7 prevede forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse a start-up innovative, a iniziative d’investimento, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato anche con università ed enti di ricerca, nonché per motivi di ricerca e studio. Il comma 8 del medesimo articolo 5 reca poi diverse disposizioni concernenti i lavoratori extracomunitari, mediante novelle al Testo unico sull’immigrazione. Riferisce quindi che la norma esclude l’obbligo del test di conoscenza della lingua italiana per il rilascio del permesso di soggiorno, nel caso in cui esso sia per lo svolgimento di attività di ricerca presso le università e gli enti vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, obbligo previsto invece per i soggiornanti di lungo periodo.

Si stabilisce altresì – prosegue la relatrice – che il cittadino straniero non comunitario che abbia conseguito in Italia un dottorato o un master universitario possa chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, mentre prima tra i titoli richiesti a tal fine era menzionato solo il master di secondo livello. Fa presente perciò che in tal modo si rende valido anche il master di primo livello (ossia quello conseguito dopo la laurea triennale) tra i titoli che consentono l’iscrizione nell’elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro, in coerenza con il testo vigente, tenuto conto che già si contempla la laurea triennale e dunque non è necessaria una formazione di secondo livello.

Descrive quindi le ulteriori novelle previste dal comma 8, quali l’agevolazione dell’ingresso e il soggiorno per ricerca scientifica, in modo che la sussistenza delle risorse mensili messe a disposizione del ricercatore e indicate nella convenzione di accoglienza tra il ricercatore medesimo e l’istituto di ricerca sia dichiarata da parte dell’istituto, anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore al progetto di ricerca benefici del sostegno finanziario di terzi (lettera b) e l’esclusione per i ricercatori dell’obbligo di dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo ai fini del ricongiungimento familiare (lettera c). Richiamando la relazione illustrativa presentata alla Camera, afferma che tali misure, molto attese dal settore della ricerca, potranno aumentare l’attrattività del nostro Paese per i ricercatori stranieri, nell’ambito di iniziative concordate con istituti di ricerca nazionali.

Pone peraltro l’accento sull’eliminazione dell’obbligo di corrispondenza tra titolo di studio e qualifica professionale per l’ingresso di lavoratori altamente qualificati (lettere d) ed e), superando – secondo la relazione governativa – un’incertezza interpretativa che, nella prassi, ha ostacolato l’applicazione in Italia della nuova normativa europea sulla cosiddetta blue card.

Segnala poi positivamente la liberalizzazione dell’ingresso in Italia degli studenti residenti all’estero che intendano accedere all’istruzione universitaria, attraverso la soppressione del contingentamento del numero dei visti per motivi di studio rilasciati ogni anno sulla base delle disponibilità comunicate dalle università (lettera f). Tale previsione costituisce a suo avviso un evidente incentivo all’internazionalizzazione degli atenei italiani, ma si dovrebbe tener conto sia delle procedure di accesso per le facoltà a numero chiuso sia dei posti realmente disponibili: reputa dunque opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Delinea altresì i contenuti dell’articolo 9, volto a favorire la diffusione della lettura mediante la possibilità di attivare un credito di imposta fino al 31 dicembre 2016 sui redditi degli esercizi commerciali che vendono libri al dettaglio per l’acquisto di libri, anche in formato digitale, muniti di codice ISBN. Fa notare peraltro che, nel testo approvato dalla Camera, il credito di imposta è riconosciuto agli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio, anziché alle persone fisiche e giuridiche (come era disposto dal testo originario del decreto-legge), in quanto è stato collegato alla disponibilità di un buono sconto per studenti delle scuole secondarie superiori da utilizzare negli esercizi che usufruiscono del credito di imposta. Rileva infatti che con un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sulla base della popolazione studentesca nell’anno scolastico 2014-2015, sarà fissato l’importo spettante a ogni studente di scuola secondaria di secondo grado (pubblica o legalmente parificata, avente sede nel territorio nazionale); in un secondo momento, i dirigenti scolastici rilasceranno agli studenti un buono sconto di pari importo, utilizzabile ai fini dell’ottenimento di uno sconto del 19 per cento per l’acquisto di libri di lettura, presso i suddetti esercizi commerciali. Precisa peraltro che con un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze si definiranno le modalità per usufruire del credito di imposta, tenendo conto che il finanziamento dell’agevolazione, nella misura massima di 50 milioni di euro, rientra nell’ambito di un apposito programma operativo nazionale (PON) della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.

Avviandosi alla conclusione, illustra l’articolo 13, recante disposizioni per l’EXPO 2015, il cui comma 24stabilisce il finanziamento di progetti per la valorizzazione di aree territoriali, di beni culturali e ambientali in connessione con il grande evento. In proposito, riferisce che i progetti possono essere presentati da comuni, da più comuni in collaborazione tra loro o da unioni di comunie hanno precisi limiti di importo economico e di durata; in via subordinata possono essere anche finanziati interventi di manutenzione straordinaria, sempre finalizzati alla valorizzazione di beni storici, culturali, ambientali e di attrattività turistica. Elenca indi in dettaglio i contenuti del comma 25, sui criteri per l’utilizzo di queste risorse, del comma 25-bis, che obbliga gli enti locali ad inviare le relazioni per i servizi pubblici locali di rilevanza economica all’Osservatorio per i servizi pubblici locali, nonchè dei commi 26 e 27, che recano la copertura finanziaria pari a 500 milioni di euro a valere sulle risorse derivanti dalla riprogrammazione sia del Piano di azione-coesione sia dei programmi operativi regionali relativi al 2007-2013.

L’11 febbraio la Camera approva il disegno di legge C. 1920, di conversione in legge del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano ‘Destinazione Italia’, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC – auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015