26 febbraio Conversione DL “Milleproroghe” al Senato

Il 26 febbraio l’Aula del Senato approva definitivamente il DdL di Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, già approvato dalla Camera.

Il 17 febbraio l’Aula della Camera approva con modifiche il DdL di Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. I

L’11 e 12 febbraio la 7a Commissione della Camera esamina il DdL di Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, nel testo approvato dal Senato

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE (7a Camera, 12.2.14)

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
considerato che, all’articolo 6 comma 1, la proroga di sei mesi rispetto al termine originario di scadenza, il 1o gennaio 2014, per la dismissione della sede del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in Piazzale Kennedy a Roma e la relativa risoluzione del contratto di locazione, comporta un minor risparmio di tre milioni di euro per l’anno 2014 rispetto a quanto preventivato, ai quali il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca farà fronte, secondo quanto affermato nella relazione tecnica annessa al provvedimento in esame, con la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 1659, piano di gestione 11, dello stato di previsione della spesa del medesimo dicastero;
rilevato, poi, che è necessario chiarire la portata normativa dell’articolo 1, comma 9, in relazione a quanto previsto in materia di limiti assunzionali per il sistema delle università statali dall’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
   a) chiarisca il Governo gli effetti sulla funzionalità dei servizi resi dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, derivanti dal minor risparmio di tre milioni di euro, per l’anno 2014, conseguenti alla proroga di sei mesi, di cui all’articolo 6, comma 1, della dismissione della sede del medesimo Ministero in Piazzale Kennedy, a Roma, e della relativa risoluzione del contratto di locazione;
   b) chiarisca il Governo la portata normativa dell’articolo 1, comma 9, in relazione ai limiti assunzionali per il sistema delle università statali in quanto l’adozione del D.P.C.M., previsto dal medesimo articolo, sembrerebbe essere stata superata dalla disposizione dell’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

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(7a Camera, 11.2.14) Bruno MOLEA (SCpI), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato, con modificazioni, dal Senato, scade il 28 febbraio 2014, ed è stato assegnato in sede referente alla I Commissione affari costituzionali. Precisa che lo stesso è composto complessivamente di 17 articoli, di cui 3 aggiunti nel corso dell’esame del provvedimento presso l’altro ramo del Parlamento (articoli 2-bis, 3-bis e 4-bis). Rileva, in sintesi, che l’articolo 1 reca proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni; l’articolo 2 concerne proroga di termini relativi ad interventi emergenziali; l’articolo 2-bis riguarda proroga di termini in materia di magistratura ordinaria; l’articolo 3 è relativo a proroga di termini di competenza del Ministero dell’interno; l’articolo 3-bis concerne una proroga di termini in materia di giustizia; l’articolo 4 reca una proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti; l’articolo 4-bis dispone il differimento di termini in materia di fonti rinnovabili in edilizia; l’articolo 5 prevede la proroga di termini in materia di politiche agricole alimentari e forestali; l’articolo 6 dispone la proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca; l’articolo 7 riguarda la proroga di termini in materia di salute; l’articolo 8 concerne la proroga di termini in materia di lavoro e di politiche sociali; l’articolo 9 è relativo a proroga di termini in materia economica e finanziaria; l’articolo 10 reca proroga di termini in materia ambientale; l’articolo 11 concerne proroga di termini in materia di turismo; l’articolo 12 reca proroga di termini nel settore delle comunicazioni; l’articolo 13 prevede termini in materia di servizi pubblici locali e l’articolo 14, infine, reca la disposizione di entrata in vigore del provvedimento.
Andando nello specifico delle norme di interesse per la VII Commissione, segnala, intanto, l’articolo 1, comma 3, concernente l’assegnazione del personale non dirigente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Precisa che questo comma, nel testo risultante dalle modifiche apportate al Senato, dispone che le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e presso l’INPS, fatta eccezione per il personale del comparto scuola, possano essere prorogate di un anno, in deroga al limite massimo di 3 anni previsto dall’articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (introdotto nel 2010), e ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell’utilizzo del personale comandato. Aggiunge che la proroga opera nelle more della definizione della procedura di mobilità e, per ciò che concerne il personale impiegato presso l’INPS, del completamento del piano di rientro dalla situazione di esubero, determinatasi a seguito della soppressione degli altri enti previdenziali (ENPALS, IPOST, ma soprattutto INPDAP) e del conseguente trasferimento del relativo personale e delle funzioni all’INPS. Evidenzia poi la disposizione di cui al comma 9 del medesimo articolo 1, concernente le spese degli atenei per il personale e per l’indebitamento. Rileva che questo comma proroga al 30 giugno 2014 il termine per l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale ridefinire, per il triennio 2014-2016, la disciplina per l’individuazione della misura delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato nelle università. Il riferimento contenuto nella disposizione in esame è all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 49 del 2012, in base al quale il suddetto decreto doveva essere emanato entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione. Rimandando alla documentazione predisposta dagli uffici per maggiori dettagli in proposito, segnala, comunque, che sembrerebbe necessaria una verifica sulla portata normativa della disposizione introdotta dal suddetto comma 9 dell’articolo 1, in quanto la previsione di adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sembrerebbe essere stata superata da ciò che prevede, in materia, l’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012).
Segnala poi l’articolo 1, comma 13, in materia di riduzione della spesa delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate iscritte al CONI. Aggiunge che questa disposizione, nel testo risultante dalle modifiche apportate al Senato, differisce al 1o gennaio 2015 l’applicazione alle federazioni sportive e alle discipline sportive associate iscritte al CONI delle disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi contenute nell’articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Precisa che al relativo onere, per l’anno 2014, provvede il CONI, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato del corrispondente importo. Ricorda poi che l’ultimo differimento di questo termine, previsto al 1o gennaio 2014, era stato disposto dall’articolo 1, comma 409, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013). Rimanda inoltre alla documentazione predisposta dagli uffici per maggiori dettagli su questo aspetto del provvedimento in esame.
Di interesse specifico per la VII Commissione risulta poi l’articolo 6, che reca proprio la proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca. Aggiunge che, in particolare, il comma 1 dell’articolo 6 proroga di sei mesi – dal termine originario del 1o gennaio 2014 al 30 giugno 2014 – il termine per la dismissione della sede del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di piazzale Kennedy a Roma e per la risoluzione del relativo contratto di locazione. Ricorda poi che questo comma, a tal fine, novella l’articolo 1, comma 48, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), che costituisce una delle misure individuate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa indicati, ai sensi dell’articolo 7, commi 12-15, del decreto-legge n. 95 del 2012, che rinviano all’allegato 2 del medesimo decreto. In particolare, il citato comma 48 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2013 indica un risparmio di spesa conseguente alla dismissione pari a 6 milioni di euro a decorrere dal 2014. Sottolinea al riguardo che la relazione tecnica al testo iniziale del provvedimento in esame (atto Senato 1214), fa presente che la proroga si rende necessaria in considerazione del fatto che la nuova sede presso la quale si trasferirà il personale attualmente operante presso la sede di piazzale Kennedy – nuova sede che, in base alla relazione illustrativa, è vicina alla sede centrale di viale Trastevere – non è ancora pronta a causa di ritardi imprevisti nei lavori di ristrutturazione, evidenziando che la stessa proroga determina una riduzione del risparmio di spesa pari a 3 milioni di euro per l’anno 2014, ai quali il Ministero farà fronte a valere sullo stanziamento iscritto nel relativo capitolo di spesa 1659, piano di gestione 11, dello stato di previsione del MIUR. Aggiunge altresì che il comma 2 del medesimo articolo 6 reca la proroga dell’obbligo di adozione dei nuovi sistemi contabili nelle università. Questa norma, come modificata durante l’esame al Senato, proroga dal 1o gennaio 2014 al 1o gennaio 2015 il termine per l’introduzione, da parte delle università, del sistema di contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico d’ateneo, nonché dei sistemi e delle procedure di contabilità analitica: a tal fine, novella l’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 18 del 2012. Precisa che il testo iniziale del decreto-legge in esame prevedeva che all’adozione dei nuovi strumenti si procedesse «entro il 31 dicembre 2014». La relazione illustrativa all’atto Senato 1214 fa presente che la proroga si rende necessaria per la complessità insita nell’introduzione delle nuove procedure.
Passando al comma 3 dell’articolo 6, rileva che questo proroga un termine in materia di finanziamenti per immobili scolastici. Nello specifico, viene disposta la proroga dal 28 febbraio 2014 al 30 giugno 2014 del termine per l’affidamento dei lavori finalizzati alla riqualificazione e alla messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali – di cui all’articolo 18, commi 8-ter-8-sexies, del decreto-legge n. 69 del 2013 – per le regioni nelle quali l’autorità giudiziaria ha sospeso gli effetti delle graduatorie propedeutiche all’assegnazione delle risorse agli enti locali proprietari degli immobili. Specifica che la predetta proroga evita la revoca dei finanziamenti prevista, in tali casi di mancato affidamento dei lavori, dal comma 8-quinquies dell’articolo 18 del suddetto decreto-legge n. 69 del 2013. Segnala poi i commi 4-6 del medesimo articolo 6 concernenti la riassegnazione al fondo ordinario delle università di somme già relative al progetto «Super B Factory». In particolare, il comma 4 dell’articolo 6 dispone la proroga di un anno del termine di conservazione in bilancio, impedendone per tale periodo la perenzione amministrativa, delle somme relative al progetto bandiera denominato «Super B Factory», inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, iscritte nel conto dei residui sul capitolo 7236 «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca» dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Aggiunge che la proroga, di un anno, opera nel limite di 40.357.750 euro ed è in relazione a ciascun esercizio di provenienza delle stesse somme. Pertanto, il predetto importo è mantenuto in bilancio e versato all’entrata del bilancio dello Stato per 22.000.000 euro nell’anno 2014 e per 18.357.750 euro nell’anno 2015, ai fini della riassegnazione, nei medesimi anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali dello stato di previsione dello stesso Ministero (capitolo 1694 dello stato di previsione del MIUR). Precisa che il comma 5 del medesimo articolo 6 dispone che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal mantenimento in bilancio delle somme e riassegnazione alla spesa delle stesse di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente utilizzo – per 22.000.000 euro per il 2014 e per 18.357.750 euro per l’anno 2015 – del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. Sottolinea infine che il comma 6 dell’articolo 6 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ricorda poi che i predetti commi 4-6 dell’articolo 6 riproducono, con talune modifiche, i commi da 20-duodecies a 20-quaterdecies, introdotti nel corso dell’esame – in prima lettura al Senato – del decreto-legge n. 126 del 2013 all’articolo 1 del medesimo provvedimento, successivamente decaduto (atto Camera 1906).
Precisa poi che il comma 6-bis dell’articolo 6 concerne la validità dell’idoneità per posti di professore e ricercatore universitari. Aggiunge che esso dispone che la validità delle idoneità conseguite ai sensi della legge n. 210 del 1998, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo, sia prorogata di due anni dalla data di scadenza del quinto anno dal loro conseguimento. Con riferimento poi all’articolo 12 del provvedimento in esame, segnala che lo stesso reca una proroga al divieto di partecipazioni incrociate televisive ed editoriali. Nello specifico, questo articolo proroga di un anno, al 31 dicembre 2014, il termine previsto dall’articolo 43, comma 12, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005), che viene novellato, relativo al divieto di partecipazioni incrociate tra editoria, televisione e comunicazioni elettroniche nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC). Specifica che il termine originario era stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2013, dall’articolo 1, comma 427, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013). Sottolinea poi che il predetto articolo 43, comma 12 del Testo unico stabilisce il divieto, ora prorogato al 31 dicembre 2014, di acquisire partecipazioni editoriali per: i soggetti che esercitano l’attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, qualora abbiano conseguito, sulla base dell’ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) adottato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ricavi superiori all’8 per cento del valore complessivo del sistema integrato delle comunicazioni; i soggetti, richiamati dal comma 11 del medesimo articolo 43, operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche con ricavi superiori al 40 per cento del valore complessivo del settore. Oltre alle suddette disposizioni del provvedimento in esame, di diretto interesse per la VII Commissione, segnala di seguito anche alcune norme, presenti in particolare all’articolo 1 del decreto-legge in titolo, che per il loro carattere trasversale interessano, tra le altre amministrazioni dello Stato, sia il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sia il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, oltre alle università e agli enti pubblici di ricerca.
Si riferisce, intanto, al comma 4 dell’articolo 1, che reca norme di proroga del termine per le assunzioni nella pubblica amministrazione. In particolare, la lettera a) del comma 4 dell’articolo 1 proroga al 31 dicembre 2014 il termine per procedere alle assunzioni – a tempo indeterminato – di personale, già oggetto di previsioni dell’articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge n. 296 del 2006 e dell’articolo 66, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008. Aggiunge che la lettera b) del medesimo comma 4 dell’articolo 1 proroga al 31 dicembre 2014 il termine previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 216 del 2011 per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, da parte di specifiche amministrazioni, in relazione alle cessazioni verificatesi negli anni dal 2009 al 2012, di cui all’articolo 3, comma 102, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) e all’articolo 66, commi 9-bis, 13 e 14, del decreto-legge n. 112 del 2008. Specifica che, ove previste, anche le relative autorizzazioni ad assumere possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014. Rimanda poi alla documentazione predisposta dagli uffici per il dettaglio delle disposizioni richiamate.
Richiama inoltre l’attenzione sul comma 6 dell’articolo 1, che reca norme in materia di organizzazione dei Ministeri. In particolare, il predetto comma 6, con una modifica non testuale, proroga il termine – di cui all’ultimo periodo dell’articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 101 del 2013 – per l’adozione dei previsti regolamenti di organizzazione dei ministeri, stabilendo che al 31 dicembre 2013 sia sufficiente aver provveduto alla trasmissione dello schema di regolamento al Ministro per la pubblica amministrazione. Specifica che il termine per l’effettiva adozione del regolamento di organizzazione è posticipato al 28 febbraio 2014. Aggiunge che il medesimo comma 6 dell’articolo 1 dispone che gli assetti organizzativi definiti con i regolamenti di organizzazione adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora determinino comprovati effetti di riduzione di spesa, possano derogare alla disciplina legislativa vigente concernente le strutture di primo livello di ciascun ministero, fermi restando i due diversi modelli organizzativi, uno basato sui dipartimenti e uno sulle direzioni generali ai sensi dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Rileva che in conseguenza della proroga stabilita per il riordino organizzativo, il quarto periodo del comma 6 proroga al 28 febbraio 2014 il termine per la prosecuzione degli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi dell’articolo 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che l’articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 101 del 2013 aveva già autorizzato, per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Specifica che tale proroga si applica solo all’interno delle amministrazioni ministeriali che abbiano provveduto alla trasmissione dello schema di regolamento di organizzazione entro il 31 dicembre 2013 e che nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, è stata inserita infine una disposizione di salvaguardia, affinché in ogni caso i nuovi assetti organizzativi – fermo restando lo svolgimento delle funzioni demandate alle strutture – non comportino nel loro complesso maggiori oneri o minori risparmi, rispetto a quanto previsto dal decreto-legge sulla cosiddetta spending review, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012. Rileva infine che il comma 10 dell’articolo 1 concerne le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 196 del 2009 – dunque inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, ossia tutte quelle rilevate a fini statistici nell’elenco oggetto del comunicato dell’Istituto nazionale di statistica – incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Sottolinea che la predetta disposizione, con una novella, proroga al 31 dicembre 2014 la previsione che siffatti emolumenti non possano eccedere gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti – del 10 per cento – ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Il 29 gennaio l’Aula del Senato approva il DdL di Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Il 14 e 22 gennaio la 7a Commissione del Senato esprime parere favorevole con osservazioni sul DdL di Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevato che il provvedimento reca norme trasversali, tra cui:

–        l’articolo 1, comma 3, che contiene una proroga specifica per il personale non dirigenziale operante presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, allungando di un anno la durata, attualmente triennale, della possibilità di avvalersi temporaneamente di personale di altre amministrazioni. La proroga opera nelle more delle procedure di mobilità ed è finalizzata alla predisposizione di un piano di revisione dell’utilizzo di tale personale. Essa esclude peraltro il personale appartenente al comparto scuola;

–        l’articolo 1, comma 4, che proroga il termine entro cui le amministrazioni pubbliche possono procedere alle assunzioni consentite secondo i limiti previsti dalle disposizioni vigenti, qualora esse non abbiamo potuto utilizzare nell’anno 2013 le risorse finanziarie dedicate al turn over. Pertanto, al fine di consentire l’utilizzo delle predette risorse nell’anno 2014, si proroga al 31 dicembre 2014 la possibilità di spendere il budget relativo alle assunzioni per alcune amministrazioni tra cui, di competenza della Commissione, gli enti pubblici di ricerca e le università;

–        l’articolo 1, comma 6, secondo cui il termine del 31 dicembre 2013 per l’adozione di nuovi regolamenti di organizzazione dei Ministeri si intende rispettato se i relativi schemi di regolamento sono stati trasmessi entro quella data al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, fermo restando che il 28 febbraio 2014 rappresenta il termine ultimo per l’adozione dei regolamenti stessi. Si stabilisce altresì che, per i Ministeri che abbiano rispettato il predetto termine, gli incarichi dirigenziali, che altrimenti sarebbero scaduti contestualmente all’adozione dei regolamenti di riorganizzazione entro il 31 dicembre 2013, siano anch’essi prorogati fino al 28 febbraio 2014;

–        l’articolo 1, comma 7, in virtù del quale i summenzionati regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri possano modificare anche i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri;

–        l’articolo 1, comma 10, che proroga fino al 31 dicembre 2014 la riduzione del 10 per cento dei compensi ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, dei consigli di amministrazione e degli organi collegiali comunque denominati, già disposta – fino a tutto il 2013 – dal decreto-legge n. 78 del 2010;

considerato inoltre che il provvedimento reca norme direttamente riguardanti la competenza della Commissione, quali:

·       l’articolo 1, comma 13, cheproroga (o meglio differisce) al 1° gennaio 2015 l’applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica previste dall’articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 con riferimento alle Federazioni sportive e alle Discipline sportive associate iscritte al CONI, già prorogate al 1° gennaio 2014 dalla legge di stabilità 2013. Poiché non è puntualmente indicato quali misure si possano riferire alle Federazioni sportive e le Discipline associate, in via interpretativa, si ritiene che possano intendersi applicabili i commi 1 e 2 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 78, che prevedono la gratuità della partecipazione agli organi collegiali. Quanto al comma 3, che dispone la riduzione del 10 per cento dei compensi dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, dei consigli di amministrazione e degli organi collegiali comunque denominati, esso si riferisce solo alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. Perciò, esso dovrebbe applicarsi solo alla Federazione italiana giuoco squash (FIGS), che è l’unica ancora inserita nel conto economico consolidato a seguito dell’esclusione dall’elenco ISTAT di tutte le altre Federazioni sportive nazionali, disposta dal giudice amministrativo. A questa Federazione si dovrebbero peraltro applicare anche le disposizioni dei commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14, che prevedono misure di contenimento delle spese per studi ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, formazione, autovetture e buoni taxi.      Il differimento al 1° gennaio 2015 dell’entrata in vigore di dette disposizioni è comunque disposto nel limite di spesa di 2 milioni di euro, a carico del CONI, ed è finalizzato a garantire alle Federazioni, nonché alle Discipline sportive associate, il cui finanziamento statale ha già subìto una forte riduzione negli ultimi anni, di poter svolgere con maggiore serenità le proprie attività in un periodo di particolare intensità ed impegno;

·       l’articolo 6, comma 1, che proroga per sei mesi, ossia sino al 30 giugno 2014, la dismissione della sede romana del Ministero sita in piazzale Kennedy, disposta a decorrere dal 1º gennaio 2014 dalla legge di stabilità 2013, in quanto il Dicastero ha l’esigenza di continuare ad usufruire di tale sede, nell’attesa di prendere possesso dei nuovi locali, in cui i lavori di ristrutturazione si stanno protraendo;

·       l’articolo 6, comma 2, che proroga fino al 31 dicembre 2014 l’obbligo di adozione da parte delle università dei nuovi sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato, introdotti dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, applicativo della riforma Gelmini di cui alla legge n. 240 del 2010, in considerazione della complessità insita nell’introduzione delle nuove procedure, nonché dell’esigenza di permettere agli atenei di conformarsi al dettato normativo in maniera confacente agli obblighi che ne derivano;

·       l’articolo 6, comma 3, in materia di edilizia scolastica, che proroga al 30 giugno 2014 il termine entro cui vengono revocati i finanziamenti nel caso di mancato affidamento, da parte delle regioni, dei lavori di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, solo laddove non sia stato possibile procedere a causa di un contenzioso amministrativo e dei conseguenti provvedimenti di sospensione cautelare delle graduatorie;

·       l’articolo 6, commi 4, 5 e 6, che proroga di un anno il termine di conservazione in bilancio delle somme, iscritte in conto residui, dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato «Super B Factory», inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013. Dette somme, pari a circa 40 milioni di euro, sono mantenute in bilancio e versate all’entrata del bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione al Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) per circa 22 milioni nel 2014 e circa 18 milioni nel 2015. Questa norma era già presente nel decreto-legge istruzione (n. 104 del 2013), ma era stata poi espunta dal testo finale; essa era poi entrata nel decreto-legge n. 126 del 2013 (cosiddetto “salva Roma”), decaduto, ed ora è stata reinserita in questa sede;

tenuto conto che l’articolo 11 reca la proroga di alcuni termini relativi al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ma che in realtà si riferiscono all’adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive sopra i 25 posti letto e dunque non afferiscono alle competenze della 7a Commissione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1.     in merito all’articolo 1, comma 3, si sollecita la Commissione di merito ad eliminare l’esclusione del solo personale del comparto scuola dal personale che più in generale può richiedere una proroga della posizione di comando presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

2.     circa l’articolo 1, commi 6 e 7, si manifestano perplessità sulla scelta, a suo tempo compiuta dal decreto-legge n. 95 del 2012, di procedere alla riorganizzazione dei Ministeri, ora estesa anche alla riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga alla procedura ordinaria che prevede decreti del Presidente della Repubblica su cui sia espresso il parere obbligatorio del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti. Anche alla luce dell’estensione, sul piano degli atti assoggettati a questo tipo di iter, decisa nel provvedimento in esame, si suggerisce pertanto di prevedere una forma di coinvolgimento del Parlamento in questo processo di riordino;

3.     con riguardo all’articolo 6, commi 4, 5 e 6, si condivide la proroga del termine di conservazione in bilancio delle somme relative al progetto bandiera “Super B Factory”, onde evitarne la perenzione amministrativa. Tuttavia, si dissente dalla scelta di stornare detti fondi dal comparto della ricerca e si chiede pertanto che essi siano mantenuti a disposizione degli enti di ricerca nell’ambito del relativo Fondo ordinario (FOE).

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(7a Senato, 14.1.14) Riferisce alla Commissione la relatrice DI GIORGI (PD) la quale rileva anzitutto che il decreto-legge n. 150 ricalca la prassi ormai consueta di prorogare, a fine anno, una serie di termini in scadenza. Si tratta perciò di un provvedimento inevitabilmente piuttosto eterogeneo, che lambisce le competenze di numerose Commissioni con norme di carattere trasversale, nonché con articoli specifici dedicati ai singoli Ministeri. Esso è dunque assegnato, nel merito, alla Commissione affari costituzionali, previo parere di molte altre Commissioni, fra cui la 7a.
Per quanto riguarda le norme trasversali, ella segnala anzitutto l’articolo 1, recante proroga termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento della Pubblica amministrazione che, al comma 3, contiene una proroga specifica per il personale non dirigenziale operante presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. La norma di carattere generale che consente alle Pubbliche amministrazioni, per motivate e documentate esigenze organizzative, di avvalersi temporaneamente di personale di altre amministrazioni, ricorda, è l’articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che pone un limite di tre anni. Il comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge in esame allunga invece di un anno questo periodo, portandolo da tre a quattro anni. La proroga opera peraltro nelle more delle procedure di mobilità ed è finalizzata alla predisposizione di un piano di revisione dell’utilizzo di tale personale. Non comporta comunque oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, tenuto conto che si tratta di personale già dipendente a tempo indeterminato di amministrazioni pubbliche e che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al momento, già provvede al rimborso alle amministrazioni di provenienza. La disposizione esclude tuttavia il personale appartenente al comparto scuola e su questo punto la relatrice auspica una riflessione attenta.
Il successivo comma 4 del medesimo articolo 1, prosegue, reca una proroga del termine entro cui le amministrazioni pubbliche possono procedere alle assunzioni consentite secondo i limiti previsti dalle disposizioni vigenti. Rammenta infatti che le amministrazioni dello Stato sono soggette, a partire dal 2008, al blocco del turn over, in percentuali diverse a seconda delle amministrazioni. Per quanto riguarda i settori dell’università e della ricerca, che godono di una disciplina autonoma, ricorda che il turn over dei docenti universitari è regolato dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012 in base al combinato disposto dell’indicatore delle spese di personale e di quello delle spese per indebitamento (cosiddetti “punti organico”). A tale riguardo segnala peraltro che detto meccanismo, valido per il 2012 (poi prorogato anche per il 2013), dovrebbe essere rivisto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ogni triennio. Il comma 9 dell’articolo 1 del decreto-legge in esame proroga tuttavia al 30 giugno 2014 il termine per l’adozione del primo dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dovrà avere validità per il triennio 2014-2016.
Per i ricercatori universitari, invece, la legge di stabilità 2014, modificando le precedenti norme disposte dall’articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, ha disposto che il turn over per gli anni 2014 e 2015 sia limitato al 50 per cento, per il 2016 sia del 60 per cento, per il 2017 dell’80 per cento e che dal 2018 si torni al 100 per cento. Analoga gradazione è stata prevista per il personale degli enti di ricerca, disciplinato dal comma 14 dell’articolo 66 del predetto decreto-legge n. 112.
Gli interventi di riduzione delle dotazioni organiche previsti dalle recenti misure di contenimento della spesa pubblica hanno però determinato, anche in termini sanzionatori, l’impossibilità, da parte di alcune amministrazioni, di utilizzare nell’anno 2013 le risorse finanziarie dedicate al turn over. Pertanto, al fine di consentire l’utilizzo delle predette risorse nell’anno 2014, il comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge in esame proroga al 31 dicembre 2014 la possibilità di spendere il budget relativo alle assunzioni per alcune amministrazioni tra cui, di competenza della 7a Commissione, gli enti pubblici di ricerca e le università. La relatrice evidenzia peraltro che si tratta di budget assunzionali relativi ad anni anteriori al 2012 ma non oltre il 2008, nonché del budget 2013, e che il termine di utilizzo delle predette risorse era stato prorogato da ultimo al 31 dicembre 2013 dalla legge di stabilità 2013 (articolo 1, commi 388 e 394).
Ella si sofferma poi sul comma 6 del medesimo articolo 1, che detta norme relative ai regolamenti di organizzazione dei Ministeri. Al riguardo, richiama l’articolo 10 del decreto-legge n. 95 del 2012 (spending review) secondo cui le pubbliche amministrazioni devono rivedere la propria organizzazione disponendo la concentrazione delle funzioni e l’eliminazione di eventuali duplicazioni; la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; la rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale; l’unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni; la conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l’esercizio unitario delle funzioni, ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all’utilizzo congiunto delle risorse umane; la tendenziale eliminazione degli incarichi di consulenza. In particolare, il decreto-legge n. 95 ha disposto la riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni in una misura non inferiore al 20 per cento per il personale dirigenziale e al 10 per cento per il personale non dirigenziale. Il termine fissato per l’adozione dei relativi regolamenti era quello del 31 dicembre 2012, indi prorogato al 31 dicembre 2013. Tuttavia, poiché molti di questi regolamenti non sono stati ancora emanati, il comma 6 dell’articolo 1 dispone che il termine del 31 dicembre 2013 si intende rispettato se i relativi schemi di regolamento sono stati trasmessi entro quella data al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e fissa al 28 febbraio 2014 il termine ultimo per l’adozione dei regolamenti stessi. Il medesimo comma 6 stabilisce altresì che, per i Ministeri che abbiano rispettato il predetto termine, gli incarichi dirigenziali, che altrimenti sarebbero scaduti contestualmente all’adozione dei regolamenti di riorganizzazione entro il 31 dicembre 2013, siano anch’essi prorogati fino al 28 febbraio 2014.
Il successivo comma 7 dell’articolo 1, prosegue ancora la relatrice, prevede che i summenzionati regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri possano modificare anche i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri.
In proposito, ella evidenza che la procedura a suo tempo prevista dal decreto-legge n. 95 del 2012 per la riorganizzazione dei Ministeri, ora estesa anche alla riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, rappresenta una deroga rispetto al procedimento ordinario, secondo il quale questo tipo di interventi deve essere effettuato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere obbligatorio del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti. In questo caso invece, per accelerare il riordino, si procederà con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale è rimessa la scelta se richiedere o meno il parere del Consiglio di Stato e comunque senza il coinvolgimento del Parlamento. Anche a questo riguardo la relatrice esprime alcune perplessità, con particolare riferimento alla mortificazione del ruolo del Parlamento, tanto più che l’auspicata rapidità di approvazione dei regolamenti non si è di fatto realizzata.
Il comma 10 dell’articolo 1 contiene poi una disposizione di carattere trasversale, che si applica a tutte le Pubbliche amministrazioni. Essa proroga infatti fino al 31 dicembre 2014 la riduzione del 10 per cento dei compensi ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, dei consigli di amministrazione e degli organi collegiali comunque denominati, già disposta – fino a tutto il 2013 – dal decreto-legge n. 78 del 2010. La norma, pertanto, si inquadra nel contesto degli obiettivi di contenimento della spesa per gli organi delle amministrazioni pubbliche.
Infine, il comma 13 dell’articolo 1 proroga al 1° gennaio 2015 l’applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica previste dal medesimo articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 con riferimento alle Federazioni sportive e alle Discipline sportive associate iscritte al CONI. In realtà, poiché l’articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 contiene una serie di norme di contenimento dei costi degli apparati amministrativi che si applicano a decorrere dal 2011, è da intendersi che il comma 13 dell’articolo 1 del decreto in esame (come già il comma 409 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2013 che prevedeva analoga proroga dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2014) più che una proroga disponga il differimento dell’entrata in vigore di dette misure di contenimento, con specifico riguardo alle Federazioni sportive e alle Discipline associate. Quanto al merito delle misure la cui entrata in vigore è appunto differita al 1° gennaio 2015, la relatrice segnala che non è puntualmente indicato quali, fra quelle disposte dall’articolo 6 del decreto-legge n. 78, si possano riferire alle Federazioni sportive e le Discipline associate. In via interpretativa, ritiene comunque che possano intendersi applicabili i commi 1 e 2, che prevedono la gratuità della partecipazione agli organi collegiali. Quanto al comma 3, che dispone la riduzione del 10 per cento dei compensi dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, dei consigli di amministrazione e degli organi collegiali comunque denominati, esso si riferisce solo alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. Perciò, esso dovrebbe applicarsi solo alla Federazione italiana giuoco squash (FIGS), che è l’unica ancora inserita nel conto economico consolidato a seguito dell’esclusione dall’elenco ISTAT di tutte le altre Federazioni sportive nazionali, disposta dal giudice amministrativo. A questa Federazione si dovrebbero inoltre applicare anche le disposizioni dei commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14, che prevedono misure di contenimento delle spese per studi ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, formazione, autovetture e buoni taxi.
Il differimento al 1° gennaio 2015 dell’entrata in vigore di dette disposizioni è comunque disposto nel limite di spesa di 2 milioni di euro, a carico del CONI, ed è finalizzato a garantire alle Federazioni, nonché alle Discipline sportive associate, il cui finanziamento statale ha già subìto una forte riduzione negli ultimi anni, di poter svolgere con maggiore serenità le proprie attività in un periodo di particolare intensità ed impegno.
La relatrice passa poi ad illustrare l’articolo 6, che dispone una serie di proroghe di stretta pertinenza della Commissione, in quanto tutte riferite al Ministero dell’istruzione, università e ricerca.
In particolare, il comma 1 proroga per sei mesi, ossia sino al 30 giugno 2014, la dismissione della sede romana del Ministero sita in piazzale Kennedy, disposta a decorrere dal 1º gennaio 2014 dalla legge di stabilità 2013. Il Ministero ha infatti  l’esigenza di continuare ad usufruire di tale sede, nell’attesa di prendere possesso dei nuovi locali, vicini alla sede centrale di viale Trastevere, in cui i lavori di ristrutturazione si stanno protraendo. Gli oneri derivanti dal minore risparmio di spesa determinato da tale proroga sono a carico del Ministero, che vi farà fronte con risorse proprie.
Il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2014 l’obbligo di adozione da parte delle università dei nuovi sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato, introdotti dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, applicativo della riforma Gelmini di cui alla legge n. 240 del 2010. Tale esigenza si rende necessaria, a giudizio del Governo, per la complessità insita nell’introduzione delle nuove procedure, nonché per permettere agli atenei di conformarsi al dettato normativo in maniera confacente agli obblighi che ne derivano.
Il comma 3 riguarda l’edilizia scolastica. L’articolo 18, comma 8-quater, del decreto-legge n. 69 del 2013 (decreto cosiddetto “del fare”) ha previsto la ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie destinate all’attuazione di misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata riscontrata la presenza di amianto per la necessaria e urgente bonifica. Tale ripartizione a livello regionale, per la successiva assegnazione agli enti locali proprietari dei locali adibiti ad uso scolastico, è stata effettuata sulla base del numero delle sedi delle istituzioni scolastiche e degli alunni presenti in ciascuna regione, nonché della situazione del patrimonio edilizio scolastico. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 novembre 2013 le risorse sono state dunque assegnate agli enti locali proprietari degli immobili sulla base delle graduatorie presentate da ciascuna regione. Il summenzionato decreto “del fare” aveva peraltro previsto che i finanziamenti fossero revocati in caso di mancato affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014. Poiché in alcune regioni, a causa di un contenzioso amministrativo e dei conseguenti provvedimenti di sospensione cautelare delle graduatorie, non sarà possibile ri-spettare detto termine, si rende tuttavia necessario prorogarlo al 30 giugno 2014 (solo nelle regioni in cui la graduatoria sia stata sospesa dall’autorità giudiziaria) onde consentire l’affidamento dei lavori dopo la definizione della fase cautelare del giudizio.
Il comma 4 proroga poi di un anno il termine di conservazione in bilancio delle somme, iscritte in conto residui, dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato «Super B Factory», inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013. Dette somme, pari a circa 40 milioni di euro, sono mantenute in bilancio e versate all’entrata del bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione al Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) per circa 22 milioni nel 2014 e circa 18 milioni nel 2015. In proposito la relatrice osserva che questa norma era già presente nel decreto-legge Istruzione (n. 104 del 2013), ma era stata poi espunta dal testo finale. Indi, era entrata nel decreto-legge n. 126 del 2013 (cosiddetto “salva Roma”), decaduto, ed ora è stata reinserita in questa sede. I commi 5 e 6 contengono norme tecniche necessarie per la riassegnazione predetta.
Ella cita infine l’articolo 11, che reca la proroga di alcuni termini che riguardano il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Rileva tuttavia che essi si riferiscono all’adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive sopra i 25 posti letto e non afferiscono quindi alle competenze della 7a Commissione, bensì a quelle della 10a Commissione, cui spetta la materia del turismo.