18 marzo Automatismi stipendiali alla Camera

Il 18 marzo l’Aula della Camera approva definitivamente il Disegno di Legge di conversione del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola, già approvato dal Senato.

L’11 ed il 13 marzo la 7a Commissione della Camera esamina il Disegno di Legge di conversione del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola, già approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2157 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola, già approvato dal Senato;

considerata la necessità che, in analogia con quanto disposto a favore del restante personale della scuola dal presente decreto-legge, così come modificato dal Senato, si riconosca – in maniera tangibile – la non ripetibilità dei compensi erogati a fronte di prestazioni professionali già rese e già riconosciute da fondi negoziati per i dirigenti scolastici;

rilevata, altresì, l’opportunità di individuare rapidamente una soluzione per la situazione che si è determinata nella regione Toscana, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato relativa al concorso per dirigenti scolastici;

valutata inoltre l’opportunità di ricostituire i fondi per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF) da cui nel corso degli anni sono stati prelevati parte dei fondi per il pagamento degli scatti di anzianità;

valutata, infine, l’opportunità di ricostituire, per l’anno 2014, le risorse di cui all’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, concernente il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, ridotto di 38,87 milioni di euro, per il corrente esercizio finanziario, dal comma 3 dell’articolo 1-bis del provvedimento in esame, nonché di 20 milioni di euro dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si provveda, in analogia con quanto disposto dal presente disegno di legge, così come modificato dal Senato, a riconoscere – in maniera tangibile – anche ai dirigenti scolastici la non ripetibilità dei compensi erogati a fronte di prestazioni professionali già rese e già riconosciute da fondi negoziati;

b) si preveda di individuare rapidamente una soluzione per la situazione che si è determinata nella regione Toscana, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato relativa al concorso per dirigenti scolastici;

c) si valuti l’opportunità di ricostituire i fondi per il Miglioramento dell’offerta formativa (MOF) alla cifra iniziale di 1 miliardo e 400 milioni di euro;

d) si valuti altresì l’opportunità di ricostituire, per l’anno 2014, le risorse di cui all’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, concernente il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, ridotto di 38,87 milioni di euro, per il corrente esercizio finanziario, dal comma 3 dell’articolo 1-bis del provvedimento in esame, nonché di 20 milioni di euro dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16.

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(7a Camera, 11.3.14) Simona Flavia MALPEZZI(PD), relatore, ricorda che il decreto-legge in esame, approvato, con modificazioni, dal Senato il 5 marzo 2014, e assegnato – in sede referente – all’XI Commissione della Camera, scade il 24 marzo 2014. Aggiunge che esso è stato emanato con lo scopo di risolvere la questione relativa al trattamento economico stipendiale del personale della scuola corrisposto nell’anno 2013, a tutela del principio dell’affidamento, nelle more della conclusione della specifica sessione negoziale intesa al riconoscimento dell’annualità 2012 avviata dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, consentendo, in via transitoria, la corresponsione del trattamento economico – già definito nel 2013 – in ragione dell’acquisita classe stipendiale per il personale della scuola ed evitando il recupero di somme già corrisposte, in virtù del conseguimento di un nuovo livello stipendiale, al personale scolastico e dallo stesso percepite in buona fede. Specifica come, inizialmente, solo l’articolo 1 del decreto-legge in esame – composto allora da due articoli, di cui il secondo recante l’entrata in vigore – interveniva su questo aspetto concernente le posizioni stipendiali e i trattamenti economici del personale scolastico. Essendo emersa – nel corso dell’esame del provvedimento presso l’altro ramo del Parlamento – una specifica esigenza relativa alle posizioni economiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, al testo originario è stato aggiunto, per mezzo dell’approvazione di una proposta emendativa, l’articolo 1-bis, concernente appunto le posizioni economiche del personale ATA. Evidenzia come l’analisi tecnico-normativa annessa al provvedimento iniziale, atto Senato n. 1254, ci ricordi che, con l’entrata in vigore, in data 9 novembre 2013, del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013, sia stato prorogato il blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali disposto dall’articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. Precisa che il predetto articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, al comma 1, aveva stabilito il blocco degli stipendi del personale pubblico per il triennio 2011-2013, incluso il personale scolastico statale e comunale, nonché il blocco delle progressioni economiche legate ai percorsi di carriera e, al comma 23, con specifico riferimento al personale scolastico, aveva previsto la non utilità, ai fini della progressione stipendiale, del triennio 2010-2012.
Osserva che l’articolo 1, comma 1, lettera a) del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013, ha quindi prorogato il blocco degli incrementi stipendiali dei dipendenti pubblici fino al 31 dicembre 2014, mentre, la lettera b) del medesimo articolo 1, comma 1, ha sancito il mancato riconoscimento per il personale scolastico dell’utilità 2013, ai fini della progressione di carriera e stipendiale. Sottolinea poi che l’analisi tecnico-normativa annessa al provvedimento rileva che, fino all’adozione del suddetto decreto presidenziale n. 122 del 2013, il personale della scuola aveva legittimamente maturato dieci mesi di anzianità (1o gennaio 2013- 9 novembre 2013), utili, per alcuni dipendenti, per il passaggio alla classe stipendiale successiva e al riconoscimento del relativo trattamento economico: l’emanazione del decreto-legge n. 3 del 2014 si è quindi resa necessaria per evitare di dover far retrocedere alla classe stipendiale inferiore i soggetti che, a seguito della maturazione dei dieci mesi di anzianità, erano passati a quella superiore e, conseguentemente, di dover procedere con il recupero delle maggiori somme a essi già corrisposte a decorrere dal 1o gennaio 2013. Andando a esaminare il dettaglio delle disposizioni del provvedimento in esame, ricorda che l’articolo 1, al comma 1, prevede che, nelle more della conclusione di una specifica sessione negoziale finalizzata al recupero dell’utilità dell’anno 2012, ai fini della maturazione dell’anzianità stipendiale, non siano adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico interessato dalla predetta sessione negoziale che ne abbia acquisita una superiore nell’anno 2013, in virtù dell’anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1o gennaio 2013, in esecuzione dell’acquisizione di una nuova classe stipendiale. Precisa che la disposizione ha validità fino al 30 giugno 2014 e resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013, cioè il blocco per il personale della scuola della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici per il 2013. Aggiunge che il comma 2 del medesimo articolo 1 accantona, fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al predetto comma 1, la somma di 120 milioni di euro a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui sul Fondo del cosiddetto 30 per cento (ai sensi dell’articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008). Di tale somma, 58,1 milioni di euro sono relativi a somme già corrisposte nell’anno 2013. Resta salva la facoltà di disporre delle predette somme con la sessione negoziale. Rileva poi che il comma 3, sempre dell’articolo 1, specifica che, in caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014 della sessione negoziale di cui al comma 1, la somma di cui al comma 2 è versata all’entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all’erario. Il comma 4 del medesimo articolo 1 stabilisce, poi, che per il personale della scuola non trova applicazione, per l’anno 2014, il blocco degli incrementi stipendiali. Il comma 5 dell’articolo 1, infine, autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Sottolinea quindi che l’articolo 1-bis del testo in esame è invece intervenuto per risolvere una questione concernente il personale cosiddetto ATA, al quale – secondo quanto ricordato dalla relatrice del provvedimento presso il Senato, senatrice Puglisi, nella seduta della 7a Commissione di quel ramo del Parlamento del 18 febbraio 2014 – era stata richiesta la restituzione di somme per incarichi aggiuntivi svolti previa idonea formazione. La copertura finanziaria di questo articolo aggiuntivo – ha evidenziato la senatrice Puglisi – include l’anno scolastico in corso, evitando in tal modo, tanto la restituzione delle somme percepite dal personale ATA, quanto la possibile interruzione delle mansioni aggiuntive tutt’ora svolte. Precisa poi che, nello specifico, l’articolo 1-bis prevede che, in relazione alla specificità delle funzioni svolte dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) nell’ambito della scuola, per il personale ATA già destinatario negli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, è resa disponibile la somma di 38,87 milioni di euro per una specifica sessione negoziale finalizzata al riconoscimento di un emolumento una tantum avente carattere stipendiale e che, nelle more della conclusione della sessione negoziale di cui sopra e, comunque, non oltre il 30 giugno 2014, per il personale ATA interessato dalla predetta sessione non si provvede al recupero delle somme già corrisposte negli anni scolastici indicati in relazione all’attribuzione delle predette posizioni. Si dispone, infine, che, all’onere derivante da questa disposizione, pari a euro 38,87 milioni di euro, si provveda mediante corrispondente riduzione, per l’esercizio finanziario 2014, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge n. 440 del 1997, concernente il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi. Rimanda, infine, alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti sul provvedimento in esame, segnalando l’esigenza che appare necessario comprendere negli interventi normativi in discussione anche un riferimento alla situazione dei dirigenti scolastici, che risultano penalizzati da analoghi provvedimenti di riduzione stipendiale.

Il 5 marzo l’Aula del Senato, con 183 voti favorevoli e 56 astenuti, ha approvato il Disegno di Legge di conversione del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola. Il testo passa ora all’esame della Camera.

Il 29 gennaio, 4, 5, 11, 12, 18 e 27 febbraio la 7a Commissione del Senato esamina il DdL di conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola

(7a Senato, 29.1.14) La relatrice PUGLISI (PD) illustra il provvedimento, sottolineando che esso ha l’intento di far chiarezza e rimediare ad un errore burocratico generato, a suo avviso, dal modo contraddittorio con cui si è normato negli anni, vessando il personale scolastico. Rammenta infatti che l’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto il blocco degli automatismi stipendiali per gli anni 2011, 2012 e 2013 per tutto il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni inserite nell’elenco ISTAT. Per questi anni dunque, la retribuzione del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche non poteva essere superiore a quello percepito nel 2010. Con riferimento al personale della scuola, il medesimo decreto-legge n. 78, all’articolo 9, comma 23, aveva previsto un blocco per gli anni 2010, 2011 e 2012, con una progressione temporale parzialmente diversa rispetto al resto dei dipendenti pubblici.

Il successivo decreto-legge n. 98 del 2011 ha disposto che il blocco poteva essere prorogato di un ulteriore anno con decreto del Presidente della Repubblica, cosa che poi è puntualmente accaduta con il decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 4 settembre 2013, che ha rappresentato a suo giudizio la vera causa della incresciosa vicenda relativa agli scatti della scuola. Precisa infatti che, mentre per tutto il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, il summenzionato decreto n. 122 del 2013 ha prorogato il blocco per un anno (2014) ancora da iniziare, per il personale della scuola il blocco ha avuto invece un effetto retroattivo, dal momento che riguardava l’anno 2013, non solo già iniziato ma addirittura quasi concluso, nel corso del quale il personale della scuola aveva percepito gli scatti del tutto legittimamente e in assoluta buona fede.

Ricorda inoltre che sullo schema di decreto, che poi è sfociato nel decreto n. 122, la Commissione era stata coinvolta in fase consultiva, ed aveva espresso osservazioni contrarie alla 1a Commissione, competente nel merito.

Non va poi dimenticato – prosegue la relatrice – che il decreto-legge n. 112 del 2008, disponendo una pesantissima opera di razionalizzazione della spesa scolastica, aveva disposto che il 30 per cento dei “cosiddetti” risparmi dovessero essere reinvestiti nella scuola. L’articolo 8, comma 14, del decreto-legge 78 del 2010 aveva quindi previsto che queste somme potessero essere utilizzate per il recupero degli scatti stipendiali bloccati e così è stato per il 2010 e il 2011. Ma già nel 2011, oltre ai risparmi il Ministero ha dovuto utilizzare in parte anche le risorse del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF). Sottolinea infatti che, secondo la legge di stabilità 2012, le risorse da dedicare al recupero degli scatti possono essere anche aggiuntive rispetto al 30 per cento dei risparmi; in questo caso, devono essere individuate attraverso una apposita sessione negoziale, senza ulteriori oneri per lo Stato. Nel comunicare che è in corso la sessione negoziale per il 2012, rileva che per il 2013 al personale della scuola è stato intimato di restituire gli scatti percepiti.

Soffermandosi dunque sull’articolato, segnala che in base all’articolo 1 le somme percepite non devono essere restituite, ma vanno a compensazione di quanto sarà recuperato  per gli scatti 2012, a conclusione della suddetta sessione negoziale. Come ha spiegato il ministro Maria Chiara Carrozza durante una recente audizione svolta in Commissione e come previsto dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto in esame, la copertura dei 120 milioni di euro necessari sarà anzitutto trovata dai residui del Fondo relativo al 30 per cento dei risparmi, di cui peraltro ella auspica una quantificazione, tenuto conto che tali risorse sono state già impiegate anche per altri scopi importanti, come ad esempio l’assunzione di docenti di sostegno. La relatrice puntualizza inoltre che laddove detto Fondo non sia sufficiente, come stabilito dai negoziati con le organizzazioni sindacali, le risorse saranno sottratte dai 463 milioni di euro accantonati dal MOF dell’anno scolastico 2013-2014.

Illustra poi il comma 3 dell’articolo 1, secondo cui dette disposizioni hanno validità fino al 30 giugno 2014; se la sessione negoziale non dovesse essere conclusa, la somma dovrà essere versata all’erario. Dà indi conto del comma 4, secondo cui per il 2014 per il personale della scuola non vige alcun blocco degli scatti stipendiali, nonché del comma 5, che autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Avviandosi alla conclusione, si augura che si apra presto una nuova stagione di discussione contrattuale in cui vengano affiancati, all’anzianità di servizio, anche nuovi criteri di progressione di carriera per il personale della scuola, basati sul vero riconoscimento del complesso lavoro svolto nell’ambito delle autonomie scolastiche. A tale scopo auspica altresì che venga gradualmente ripristinato il Fondo destinato alle scuole, non solo per il miglioramento dell’offerta formativa ma anche per aumentare la retribuzione di quel personale maggiormente impegnato nelle attività formative.