Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122

Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 (*)

    Regolamento  recante  coordinamento  delle  norme  vigenti per la
valutazione   degli  alunni  e  ulteriori  modalita'  applicative  in
materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre
2008,  n.  137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169. (09G0130)
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 33, 87 e 117 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli
1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze
e  delle  competenze  relative  a  «Cittadinanza  e Costituzione», di
valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;
  Visto  in  particolare l'articolo 3, comma 5, del predetto decreto,
che  ha  previsto l'emanazione di un regolamento per il coordinamento
delle  norme  vigenti  per  la valutazione degli studenti, prevedendo
eventuali ulteriori modalita' applicative delle norme stesse, tenendo
conto   anche   dei  disturbi  specifici  di  apprendimento  e  della
disabilita' degli alunni;
  Visto  il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione,  relative  alle  scuole di ogni ordine e grado, di cui al
decreto   legislativo   16   aprile   1994,   n.  297,  e  successive
modificazioni;
  Vista  la  legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la  riforma  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione  secondaria  di secondo grado, come modificata dalla legge
11 gennaio 2007, n. 1;
  Visto  il  decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente
la   definizione   delle   norme   generali   relative   alla  scuola
dell'infanzia   e   al   primo  ciclo  di  istruzione,  e  successive
modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;
  Visto  il  decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativo alle
norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
  Visto  il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  77,  ed  in
particolare   gli   articoli   3,   comma  3,  e  6,  concernenti  la
certificazione dei crediti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
  Visto  il  decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente
norme  generali  e  livelli  essenziali delle prestazioni sul secondo
ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  formazione,  ed in
particolare gli articoli 1, 13;
  Vista   la   legge   27   dicembre   2006,  n.  296,  e  successive
modificazioni,  ed  in particolare l'articolo 1, comma 622, che detta
norme in materia di obbligo d'istruzione;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare
l'articolo  1,  comma  4,  concernente il giudizio di ammissione e la
prova  nazionale  per  l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione;
  Visto  il  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare
l'articolo   64,   concernente   le   disposizioni   in   materia  di
organizzazione scolastica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249,  come  modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21
novembre  2007,  n.  235,  concernente lo statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323,  concernente regolamento recante disciplina degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275,  concernente  regolamento  recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ed in particolare gli articoli 4, 6, 8
e 10;
  Visto  il  decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto
2007,  n.  139,  concernente  regolamento recante norme in materia di
adempimento dell'obbligo di istruzione;
  Visto  il  decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 3
ottobre  2007,  concernente  attivita'  finalizzate  al  recupero dei
debiti  formativi,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30
novembre 2007;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca 16 gennaio 2009, n. 5, concernente criteri e modalita'
applicative  della  valutazione  del comportamento degli alunni delle
scuole secondarie di primo e di secondo grado;
  Considerata   la  raccomandazione  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  18  dicembre  2006  relativa  alle  competenze  chiave per
l'apprendimento permanente (2006/962/CE);
  Considerata   la  raccomandazione  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle
qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);
  Considerata  la  decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e
del   Consiglio,   del  15  dicembre  2004,  relativa  ad  un  quadro
comunitario  unico  per  la  trasparenza  delle  qualifiche  e  delle
competenze (Europass);
  Considerato  l'articolo 24 della Convenzione universale sui diritti
delle persone con disabilita';
  Sentito  il  Consiglio  nazionale  della  pubblica istruzione nella
adunanza plenaria del 17 dicembre 2008;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 marzo 2009;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 2009;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 maggio 2009;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle
finanze;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

  Oggetto del regolamento - finalita' e caratteri della valutazione

  1.   Il   presente  regolamento  provvede  al  coordinamento  delle
disposizioni  concernenti  la valutazione degli alunni, tenendo conto
anche  dei  disturbi  specifici  di apprendimento e della disabilita'
degli  alunni,  ed  enuclea le modalita' applicative della disciplina
regolante  la  materia secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma
5,  del  decreto-legge  1°  settembre  2008,  n. 137, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2008,  n.  169, di seguito
indicato: «decreto-legge».
  2.  La  valutazione  e'  espressione  dell'autonomia  professionale
propria  della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale
che  collegiale,  nonche'  dell'autonomia didattica delle istituzioni
scolastiche.  Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e
tempestiva,  secondo  quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo
periodo,  del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, e successive modificazioni.
  3.  La  valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il
comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La
valutazione   concorre,  con  la  sua  finalita'  anche  formativa  e
attraverso  l'individuazione  delle  potenzialita' e delle carenze di
ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi,
al  miglioramento  dei livelli di conoscenza e al successo formativo,
anche  in  coerenza  con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di
cui  alla  «Strategia  di Lisbona nel settore dell'istruzione e della
formazione»,  adottata  dal Consiglio europeo con raccomandazione del
23 e 24 marzo 2000.
  4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul
rendimento  scolastico  devono  essere  coerenti con gli obiettivi di
apprendimento  previsti  dal  piano  dell'offerta formativa, definito
dalle  istituzioni  scolastiche  ai  sensi  degli  articoli 3 e 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
  5.  Il  collegio  dei  docenti  definisce  modalita'  e criteri per
assicurare  omogeneita', equita' e trasparenza della valutazione, nel
rispetto  del principio della liberta' di insegnamento. Detti criteri
e modalita' fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.
  6.  Al  termine  dell'anno  conclusivo della scuola primaria, della
scuola  secondaria  di  primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di
istruzione  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  622,  della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche' al termine
del  secondo  ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di
apprendimento  raggiunti  da  ciascun  alunno, al fine di sostenere i
processi   di   apprendimento,  di  favorire  l'orientamento  per  la
prosecuzione  degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i
diversi  percorsi  e  sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del
lavoro.
  7.   Le   istituzioni  scolastiche  assicurano  alle  famiglie  una
informazione  tempestiva  circa  il  processo  di  apprendimento e la
valutazione  degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso
scolastico,  avvalendosi,  nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia  di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne
tecnologie.
  8.  La  valutazione  nel  primo ciclo dell'istruzione e' effettuata
secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo
19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, dagli articoli 2
e  3  del  decreto-legge,  nonche'  dalle  disposizioni  del presente
regolamento.
  9.  I  minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio
nazionale,  in  quanto  soggetti  all'obbligo  d'istruzione  ai sensi
dell'articolo  45  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31
agosto  1999,  n.  394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti
per i cittadini italiani.
                               Art. 2.

       Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione

  1.  La  valutazione,  periodica  e  finale,  degli apprendimenti e'
effettuata  nella  scuola  primaria dal docente ovvero collegialmente
dai  docenti  contitolari  della classe e, nella scuola secondaria di
primo  grado,  dal  consiglio  di  classe,  presieduto  dal dirigente
scolastico   o  da  suo  delegato,  con  deliberazione  assunta,  ove
necessario, a maggioranza.
  2.  I  voti  numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge,  nella  valutazione periodica e finale, sono riportati
anche  in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati
dalle  istituzioni  scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e
14,  comma  2,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275.
  3.  Nella  scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto
numerico  espresso  in  decimi  riguarda  anche  l'insegnamento dello
strumento  musicale  nei  corsi  ricondotti  ad  ordinamento ai sensi
dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124.
  4. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta
disciplinata  dall'articolo  309  del  testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297,  ed  e'  comunque  espressa senza attribuzione di voto numerico,
fatte  salve  eventuali  modifiche  all'intesa  di cui al punto 5 del
Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.
  5.  I  docenti  di  sostegno, contitolari della classe, partecipano
alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio
giudizio,  relativamente  agli  alunni  disabili,  i  criteri a norma
dell'articolo  314,  comma  2,  del  testo  unico  di  cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilita'
sia  affidato  a  piu' docenti del sostegno, essi si esprimono con un
unico  voto.  Il  personale  docente  esterno e gli esperti di cui si
avvale   la   scuola,  che  svolgono  attivita'  o  insegnamenti  per
l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi
i  docenti  incaricati  delle  attivita' alternative all'insegnamento
della  religione  cattolica,  forniscono  preventivamente  ai docenti
della  classe  elementi  conoscitivi  sull'interesse manifestato e il
profitto raggiunto da ciascun alunno.
  6. L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede
di   scrutinio   conclusivo   dell'anno  scolastico,  presieduto  dal
dirigente  scolastico  o da un suo delegato, e' deliberata secondo le
disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge.
  7. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque
deliberata  in  presenza  di  carenze relativamente al raggiungimento
degli  obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una
specifica  nota  al riguardo nel documento individuale di valutazione
di  cui  al  comma  2  ed  a  trasmettere  quest'ultimo alla famiglia
dell'alunno.
  8.  La  valutazione  del comportamento degli alunni, ai sensi degli
articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del
2004,  e  successive  modificazioni,  e  dell'articolo 2 del decreto-
legge, e' espressa:
   a)  nella  scuola  primaria dal docente, ovvero collegialmente dai
docenti  contitolari  della classe, attraverso un giudizio, formulato
secondo  le  modalita' deliberate dal collegio dei docenti, riportato
nel documento di valutazione;
   b)  nella  scuola  secondaria  di  primo  grado, con voto numerico
espresso  collegialmente  in  decimi  ai  sensi  dell'articolo  2 del
decreto-legge;  il  voto  numerico e' illustrato con specifica nota e
riportato anche in lettere nel documento di valutazione.
  9.  La  valutazione  finale degli apprendimenti e del comportamento
dell'alunno e' riferita a ciascun anno scolastico.
  10.  Nella  scuola  secondaria  di  primo  grado, ferma restando la
frequenza   richiesta   dall'articolo   11,   comma  1,  del  decreto
legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della
validita'  dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le
motivate  deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1,
sono  deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze
complessive  non  pregiudichino  la  possibilita'  di  procedere alla
valutazione  stessa.  L'impossibilita'  di  accedere alla valutazione
comporta  la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale
del  ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento
da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.
                               Art. 3.

      Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione

  1.  L'ammissione  all'esame  di  Stato conclusivo del primo ciclo e
l'esame medesimo restano disciplinati dall'articolo 11, commi 4-bis e
4-ter,  del  decreto  legislativo  19  febbraio  2004,  n.  59,  come
integrato  dall'articolo  1,  comma  4, del decreto-legge 7 settembre
2007,  n.  147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre
2007, n. 176.
  2.  L'ammissione  all'esame  di  Stato,  ai sensi dell'articolo 11,
comma  4-bis,  del  decreto  legislativo  19  febbraio 2004, n. 59, e
successive  modificazioni,  e'  disposta,  previo  accertamento della
prescritta  frequenza  ai  fini della validita' dell'anno scolastico,
nei  confronti  dell'alunno  che  ha  conseguito  una  votazione  non
inferiore  a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline
valutate  con  l'attribuzione  di un unico voto secondo l'ordinamento
vigente  e  un  voto  di comportamento non inferiore a sei decimi. Il
giudizio  di  idoneita'  di  cui  all'articolo  11,  comma 4-bis, del
decreto  legislativo  n.  59 del 2004, e successive modificazioni, e'
espresso  dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso
scolastico  compiuto  dall'allievo  nella  scuola secondaria di primo
grado.
  3.   L'ammissione   dei   candidati   privatisti   e'  disciplinata
dall'articolo  11, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e
successive modificazioni.
  4.  Alla  valutazione  conclusiva dell'esame concorre l'esito della
prova  scritta  nazionale  di  cui  all'articolo 11, comma 4-ter, del
decreto  legislativo  n.  59  del 2004, e successive modificazioni. I
testi  della  prova  sono  scelti dal Ministro tra quelli predisposti
annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di
istruzione (INVALSI), ai sensi del predetto comma 4-ter.
  5.  L'esito  dell'esame  di  Stato  conclusivo  del  primo ciclo e'
espresso  secondo  le  modalita' previste dall'articolo 185, comma 4,
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
come sostituito dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge.
  6.  All'esito  dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove
scritte  e  orali,  ivi  compresa  la  prova  di cui al comma 4, e il
giudizio di idoneita' di cui al comma 2. Il voto finale e' costituito
dalla  media  dei  voti  in decimi ottenuti nelle singole prove e nel
giudizio  di  idoneita' arrotondata all'unita' superiore per frazione
pari o superiore a 0,5.
  7. Per i candidati di cui al comma 3, all'esito dell'esame di Stato
e  all'attribuzione  del  voto finale concorrono solo gli esiti delle
prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4.
  8.  Ai  candidati  che conseguono il punteggio di dieci decimi puo'
essere  assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con
decisione assunta all'unanimita'.
  9.  Gli  esiti  finali  degli  esami  sono  resi  pubblici mediante
affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
                               Art. 4.

  Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado

  1.  La  valutazione,  periodica  e  finale,  degli apprendimenti e'
effettuata  dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e  successive  modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o
da  suo  delegato,  con  deliberazione  assunta,  ove  necessario,  a
maggioranza.   I  docenti  di  sostegno,  contitolari  della  classe,
partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto
del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a
norma  dell'articolo  314, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilita'
sia  affidato  a  piu' docenti del sostegno, essi si esprimono con un
unico  voto.  Il  personale  docente  esterno e gli esperti di cui si
avvale   la   scuola,  che  svolgono  attivita'  o  insegnamenti  per
l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi
i  docenti  incaricati  delle  attivita' alternative all'insegnamento
della  religione  cattolica,  forniscono  preventivamente  ai docenti
della  classe  elementi  conoscitivi  sull'interesse manifestato e il
profitto raggiunto da ciascun alunno.
  2. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni
e'  espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. Il
voto  numerico  e'  riportato  anche  in  lettere  nel  documento  di
valutazione.   La   valutazione   del   comportamento  concorre  alla
determinazione  dei  crediti  scolastici  e  dei  punteggi  utili per
beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.
  3. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta
disciplinata  dall'articolo  309  del  decreto  legislativo 16 aprile
1994,  n.  297,  ed  e'  comunque espressa senza attribuzione di voto
numerico,  fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto
5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.
  4.  I  periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno
parte  integrante  dei  percorsi  formativi  personalizzati  ai sensi
dell'articolo  4, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.
77. La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti
relativamente  ai  percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del
predetto  decreto  legislativo,  avvengono secondo le disposizioni di
cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.
  5.  Sono  ammessi  alla classe successiva gli alunni che in sede di
scrutinio  finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a
sei  decimi  e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo,
del  testo  unico  di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una
votazione  non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo
di  discipline  valutate  con l'attribuzione di un unico voto secondo
l'ordinamento  vigente.  La  valutazione finale degli apprendimenti e
del comportamento dell'alunno e' riferita a ciascun anno scolastico.
  6.  Nello  scrutinio  finale  il  consiglio  di  classe sospende il
giudizio  degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una
o  piu' discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non
promozione.  A  conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte
le  discipline  e'  comunicato  alle  famiglie.  A  conclusione degli
interventi  didattici  programmati  per  il  recupero  delle  carenze
rilevate,  il  consiglio  di  classe,  in  sede di integrazione dello
scrutinio  finale,  previo  accertamento  del  recupero delle carenze
formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e
comunque  non  oltre  la  data  di  inizio  delle  lezioni  dell'anno
scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti
dall'alunno  e  alla formulazione del giudizio finale che, in caso di
esito  positivo,  comporta  l'ammissione  alla frequenza della classe
successiva e l'attribuzione del credito scolastico.
                               Art. 5.

               Assolvimento dell'obbligo di istruzione

  1.  L'obbligo  di istruzione e' assolto secondo quanto previsto dal
regolamento   adottato   con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione  22  agosto  2007,  n.  139, nel quadro del diritto-dovere
all'istruzione  e  alla  formazione  di cui al decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 76, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
                               Art. 6.

  Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione

  1. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione
non  inferiore  a  sei  decimi  in  ciascuna  disciplina  o gruppo di
discipline  valutate  con  l'attribuzione  di  un  unico voto secondo
l'ordinamento  vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei
decimi sono ammessi all'esame di Stato.
  2.  Sono  ammessi,  a  domanda,  direttamente  agli  esami di Stato
conclusivi  del ciclo gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio
finale  della  penultima  classe, non meno di otto decimi in ciascuna
disciplina  o  gruppo  di  discipline  e  non meno di otto decimi nel
comportamento,  che  hanno  seguito  un  regolare  corso  di studi di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado  e che hanno riportato una
votazione  non  inferiore  a  sette  decimi  in ciascuna disciplina o
gruppo  di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento
negli  scrutini  finali  dei due anni antecedenti il penultimo, senza
essere  incorsi  in  ripetenze  nei  due  anni predetti. Le votazioni
suddette   non   si   riferiscono  all'insegnamento  della  religione
cattolica.
  3.  In  sede  di  scrutinio  finale  il  consiglio  di  classe, cui
partecipano  tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di
educazione  fisica,  gli  insegnanti  tecnico-pratici nelle modalita'
previste  dall'articolo 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al
decreto   legislativo   16   aprile   1994,   n.  297,  e  successive
modificazioni,  i  docenti  di  sostegno,  nonche'  gli insegnanti di
religione  cattolica  limitatamente  agli  alunni che si avvalgono di
quest'ultimo  insegnamento,  attribuisce  il punteggio per il credito
scolastico  di  cui  all'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni.
  4.  Gli  esiti  finali  degli  esami  sono  resi  pubblici mediante
affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
                               Art. 7.

                    Valutazione del comportamento

  1.  La  valutazione  del  comportamento  degli  alunni nelle scuole
secondarie  di  primo  e  di secondo grado, di cui all'articolo 2 del
decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza
civile  basata  sulla  consapevolezza  che  la  liberta' personale si
realizza  nell'adempimento  dei  propri  doveri,  nella  conoscenza e
nell'esercizio  dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e
delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita
scolastica  in  particolare.  Dette regole si ispirano ai principi di
cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, e successive modificazioni.
  2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi
in  sede  di scrutinio intermedio o finale e' decisa dal consiglio di
classe  nei  confronti  dell'alunno  cui  sia  stata  precedentemente
irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e
successive   modificazioni,   e  al  quale  si  possa  attribuire  la
responsabilita'  nei  contesti  di cui al comma 1 dell'articolo 2 del
decreto-legge, dei comportamenti:
   a)  previsti  dai  commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  24  giugno  1998, n. 249, e successive
modificazioni;
   b)  che  violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e
successive modificazioni.
  3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi
deve  essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2
e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.
  4.  Ciascuna istituzione scolastica puo' autonomamente determinare,
nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a legislazione
vigente,  anche  in  sede  di  elaborazione  del  piano  dell'offerta
formativa,    iniziative   finalizzate   alla   promozione   e   alla
valorizzazione   dei  comportamenti  positivi,  alla  prevenzione  di
atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli
alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto,
dal  patto  educativo di corresponsabilita' di cui all'articolo 5-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e
successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunita'
scolastica  e  del  territorio.  In  nessun  modo  le  sanzioni sulla
condotta  possono  essere  applicate  agli  alunni che manifestino la
propria  opinione  come  previsto dall'articolo 21 della Costituzione
della Repubblica italiana.
                               Art. 8.

                   Certificazione delle competenze

  1.  Nel  primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli
alunni  sono descritte e certificate al termine della scuola primaria
e,  relativamente  al termine della scuola secondaria di primo grado,
accompagnate  anche  da valutazione in decimi, ai sensi dell'articolo
3, commi 1 e 2, del decreto-legge.
  2.  Per  quanto  riguarda  il  secondo  ciclo di istruzione vengono
utilizzate  come parametro di riferimento, ai fini del rilascio della
certificazione  di  cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della
pubblica  istruzione  22  agosto  2007,  n.  139,  le  conoscenze, le
abilita' e le competenze di cui all'allegato del medesimo decreto.
  3.   La  certificazione  finale  ed  intermedia,  gia'  individuata
dall'accordo  del  28  ottobre  2004  sancito  in  sede di Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  per  il riconoscimento dei crediti formativi e delle
competenze   in   esito   ai  percorsi  di  istruzione  e  formazione
professionale,  e'  definita dall'articolo 20 del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226.
  4.  La  certificazione  relativa agli esami di Stato conclusivi dei
corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  e'
disciplinata  dall'articolo 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e
successive modificazioni.
  5. Le certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e
ordini  dell'istruzione  sono  determinate  anche  sulla  base  delle
indicazioni  espresse  dall'Istituto nazionale per la valutazione del
sistema  di  istruzione  (INVALSI)  e  delle  principali  rilevazioni
internazionali.
  6.  Con  decreto  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
ricerca,  ai  sensi  dell'articolo  10,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  8  marzo 1999, n. 275, sono adottati i
modelli  per  le  certificazioni  relative  alle competenze acquisite
dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione e si provvede
ad  armonizzare  i  modelli  stessi  alle  disposizioni  di  cui agli
articoli   2   e  3  del  decreto-legge  ed  a  quelle  del  presente
regolamento.
                               Art. 9.

              Valutazione degli alunni con disabilita'

  1.  La  valutazione  degli alunni con disabilita' certificata nelle
forme  e  con  le  modalita' previste dalle disposizioni in vigore e'
riferita  al  comportamento,  alle discipline e alle attivita' svolte
sulla    base   del   piano   educativo   individualizzato   previsto
dall'articolo  314,  comma  4,  del  testo  unico  di  cui al decreto
legislativo  n.  297  del  1994,  ed  e'  espressa con voto in decimi
secondo le modalita' e condizioni indicate nei precedenti articoli.
  2.  Per  l'esame  conclusivo  del  primo  ciclo  sono  predisposte,
utilizzando   le   risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione
vigente,  prove  di  esame  differenziate,  comprensive della prova a
carattere  nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto
legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti
agli   insegnamenti   impartiti,   idonee  a  valutare  il  progresso
dell'alunno  in  rapporto  alle  sue  potenzialita'  e  ai livelli di
apprendimento  iniziali.  Le  prove  sono adattate, ove necessario in
relazione  al  piano  educativo  individualizzato, a cura dei docenti
componenti  la  commissione.  Le  prove  differenziate  hanno  valore
equivalente  a  quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e
del conseguimento del diploma di licenza.
  3.  Le  prove  dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute
anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonche'
di  ogni  altra  forma  di  ausilio tecnico loro necessario, previsti
dall'articolo  315,  comma  1,  lettera b), del testo unico di cui al
decreto  legislativo  n.  297  del  1994.  Sui  diplomi di licenza e'
riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalita' di
svolgimento e di differenziazione delle prove.
  4.  Agli  alunni  con  disabilita' che non conseguono la licenza e'
rilasciato  un  attestato  di  credito  formativo.  Tale attestato e'
titolo  per  l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive,
ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per
l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.
  5.  Gli  alunni  con  disabilita' sostengono le prove dell'esame di
Stato   conclusivo  del  secondo  ciclo  dell'istruzione  secondo  le
modalita'  previste  dall'articolo  318  del  testo  unico  di cui al
decreto legislativo n. 297 del 1994.
  6.  All'alunno  con disabilita' che ha svolto un percorso didattico
differenziato   e   non   ha  conseguito  il  diploma  attestante  il
superamento  dell'esame  di  Stato  conclusivo  del secondo ciclo, e'
rilasciato  un  attestato  recante  gli elementi informativi relativi
all'indirizzo  e alla durata del corso di studi seguito, alle materie
di  insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della
durata  oraria  complessiva  destinata  a  ciascuna, alle competenze,
conoscenze  e  capacita' anche professionali, acquisite e dei crediti
formativi documentati in sede di esame.
                              Art. 10.

Valutazione  degli  alunni con difficolta' specifica di apprendimento
                                (DSA)

  1. Per gli alunni con difficolta' specifiche di apprendimento (DSA)
adeguatamente   certificate,  la  valutazione  e  la  verifica  degli
apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo
dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive
di  tali  alunni;  a  tali  fini,  nello  svolgimento  dell'attivita'
didattica  e  delle  prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti
metodologico-didattici  compensativi  e  dispensativi  ritenuti  piu'
idonei.
  2.  Nel  diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene
fatta    menzione    delle   modalita'   di   svolgimento   e   della
differenziazione delle prove.
                              Art. 11.

                Valutazione degli alunni in ospedale

  1.  Per  gli  alunni  che  frequentano  per  periodi  temporalmente
rilevanti  corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di
cura,  i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono
alla  scuola  di  appartenenza  elementi  di  conoscenza in ordine al
percorso  formativo  individualizzato attuato dai predetti alunni, ai
fini della valutazione periodica e finale.
  2.  Nel  caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia
una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza,
i  docenti  che  hanno  impartito  gli  insegnamenti nei corsi stessi
effettuano  lo  scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento,
la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati
dai  docenti  della  classe; analogamente si procede quando l'alunno,
ricoverato  nel  periodo  di svolgimento degli esami conclusivi, deve
sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.
                              Art. 12.

                   Province di Trento e di Bolzano

  1.  Sono  fatte  salve  le  competenze  attribuite  in materia alle
regioni  a  statuto  speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano,  secondo  i  rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione.
                              Art. 13.

                     Scuole italiane all'estero

  1.  Per  gli  alunni  delle scuole italiane all'estero le norme del
presente regolamento, ivi comprese quelle relative alla prova scritta
nazionale  per  l'esame  di  Stato  del primo ciclo, sono applicate a
decorrere dall'anno scolastico 2009/2010.
                              Art. 14.

               Norme transitorie, finali e abrogazioni

  1.  Per l'anno scolastico 2008/2009 sono confermate, per l'esame di
Stato  conclusivo  del  primo  ciclo,  le materie e le prove previste
dalle disposizioni ministeriali vigenti.
  2.   Per  l'anno  scolastico  2008/2009  lo  scrutinio  finale  per
l'ammissione  all'esame  di  Stato  conclusivo  del  secondo ciclo e'
effettuato  secondo le modalita' indicate nell'ordinanza ministeriale
n. 40 dell'8 aprile 2009.
  3.  Per  gli alunni di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni
relative   al  concorso  della  valutazione  del  comportamento  alla
valutazione  complessiva si applicano, a regime, dall'anno scolastico
2010/2011.  Per  l'anno scolastico 2008/2009 il voto di comportamento
viene  valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso;
per l'anno scolastico 2009/2010 tale voto viene considerato anche con
riferimento alla classe precedente il penultimo anno di corso.
  4.  I  riferimenti alla valutazione del comportamento contenuti nel
decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 maggio 2007, n. 42,
sono abrogati.
  5.  E'  abrogato  l'articolo  304 del testo unico di cui al decreto
legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  relativo  alla  valutazione
dell'educazione  fisica.  Il  voto  di educazione fisica concorre, al
pari   delle   altre   discipline,   alla   valutazione   complessiva
dell'alunno.
  6.   E'   abrogato   il   decreto   del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5.
  7.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  di entrata in vigore della
riforma  della  scuola  secondaria  di  secondo  grado, ai fini della
validita'  dell'anno  scolastico, compreso quello relativo all'ultimo
anno  di  corso,  per  procedere  alla valutazione finale di ciascuno
studente,  e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario
annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire,
per  casi  eccezionali,  analogamente  a quanto previsto per il primo
ciclo,  motivate  e  straordinarie  deroghe  al suddetto limite. Tale
deroga   e'  prevista  per  assenze  documentate  e  continuative,  a
condizione,  comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio
del   consiglio   di   classe,  la  possibilita'  di  procedere  alla
valutazione  degli  alunni  interessati. Il mancato conseguimento del
limite  minimo  di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute,
comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla
classe successiva o all'esame finale di ciclo.
  8.  Modifiche e integrazioni al presente regolamento possono essere
adottate in relazione alla ridefinizione degli assetti ordinamentali,
organizzativi  e  didattici del sistema di istruzione derivanti dalla
completa  attuazione  dell'articolo  64  del  decreto-legge 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
                              Art. 15.

                 Clausola di invarianza della spesa

  1.  Dall'attuazione  del  presente  regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                              Art. 16.

                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

   Dato a Roma, addi' 22 giugno 2009

                             NAPOLITANO

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Gelmini,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2009
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 278

(*)Il TAR Lazio con sentenza 15 novembre 2010, n. 33433 ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 4, comma 2, e 6, comma 3 (vd. Nota 9 febbraio 2012, Prot.n. 695)

Un commento su “Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122”

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