Decreto Direttore Generale 7 febbraio 2014, Prot. n. AOODPIT.25

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

Decreto Direttore Generale 7 febbraio 2014, Prot. n. AOODPIT.25

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, e in particolare l’articolo 7;
VISTO il decreto ministeriale 7 febbraio 2014, prot. n. 87 recante misure in materia di apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica in attuazione dell’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
VISTO in particolare l’articolo 1, comma 4, del succitato decreto ministeriale che rinvia ad un apposito provvedimento della direzione generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione, la comunicazione il compito di indire la procedura di selezione dei progetti secondo le finalità indicate allo stesso articolo 1 nel rispetto dei criteri e delle modalità di partecipazione indicati nello stesso decreto ministeriale e nei suoi allegati;
RAVVISATA LA NECESSITÀ di dar corso al più presto alle procedure di selezione dei progetti al fine di poter assicurare, già dal corrente anno scolastico, l’avvio delle iniziative didattiche;

DECRETA

Articolo 1
Oggetto

1. E’ indetta una procedura di selezione di progetti presentati dalle istituzioni scolastiche di ciascuna regione sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale 7 febbraio 2014, prot n. 87, nei limiti delle risorse disponibili e secondo il riparto di cui all’allegato B del suddetto decreto.
2. La procedura di selezione dei progetti è affidata agli uffici scolastici regionali. I direttori generali degli stessi uffici provvedono alla nomina delle commissioni giudicatrici, come previsto dall’art.6 del dm 7 febbraio 2014, alla costituzione dello staff di accompagnamento a sostegno delle iniziative finanziate e alla valutazione conclusiva delle iniziative stesse, secondo il disposto dell’art. 8 del dm 7 febbraio 2014; nonché a dare pubblicità alla procedura di selezione.

Articolo 2
Termini per la presentazione delle domande

1. Le istituzioni scolastiche statali presentano le domande di partecipazione, utilizzando il modello allegato al presente decreto, corredate della documentazione richiesta e del progetto come stabilito dall’art.2 del dm 7 febbraio 2014, all’ufficio scolastico regionale territorialmente competente entro il 28 febbraio 2014.
Le modalità di invio delle domande di partecipazione sono stabilite dagli uffici scolastici regionali.
2. Le attività didattiche di cui ai progetti presentati dalle istituzioni scolastiche dovranno essere avviate nel corrente anno scolastico e proseguire nel successivo anno scolastico 2014-2015, fermo restando il vincolo di impegnare l’intero ammontare delle risorse entro il 31 dicembre 2014.

Articolo 3
Modalità e tempi di selezione dei progetti

1. Le commissioni giudicatrici nominate con decreto del direttore generale di ciascun ufficio scolastico regionale procedono all’esame dei progetti e all’attribuzione dei punteggi secondo quanto disposto dagli art. 6 e 7 e dall’allegato C del decreto ministeriale 7 febbraio 2014.
2. Le commissioni concludono la selezione entro il 10 marzo 2014.
3. Entro la stessa data le graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento dovranno essere trasmesse alla direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio al seguente indirizzo di posta elettronica: segreterie.bilancio@istruzione.it e, per conoscenza, a: dgstudente.direttoregenerale@istruzione.it, pena la decadenza dal beneficio.

Articolo 4
Modalità di assegnazione dei fondi

1. La direzione per la politica finanziaria e di bilancio provvede all’assegnazione dei fondi, nel rispetto delle procedure contabili vigenti e nel rispetto delle risorse assegnate secondo il riparto di cui all’allegato B del d.m. 7 febbraio 2014, e alla loro effettiva erogazione a ciascuna delle istituzioni scolastiche selezionate in due rate:
– Un importo pari al 50% del finanziamento lordo richiesto all’avvio delle iniziative didattiche e, comunque, non oltre il 30 marzo 2014;
– Il restante 50% a conclusione del progetto e solo dopo aver ricevuto una dichiarazione formale da parte delle direzione per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione che, a sua volta, riceverà le relazioni finali dei direttori degli uffici scolastici regionali che attestino l’effettiva realizzazione di ciascun progetto sulla base della documentazione e delle attività di monitoraggio da questi assicurata.

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi per i prescritti controlli.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giovanna Boda

Allegato