Legge 27 febbraio 2014, n. 15

Legge 27 febbraio 2014, n. 15

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (14G00026)

(GU Serie Generale n.49 del 28-2-2014)

 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

                              Promulga 

  la seguente legge: 

                               Art. 1 

  1. Il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150,  recante  proroga  di
termini previsti da disposizioni legislative, e' convertito in  legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 27 febbraio 2014 

                             NAPOLITANO 

                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 

                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 

Visto, il Guardasigilli: Orlando
Avvertenza: 
              Il decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.  150,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          304 del 30 dicembre 2013. 
              A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione. 
              Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di
          conversione  e'  pubblicato  in  questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 34.

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150

Testo del  decreto-legge  30  dicembre  2013,  n.  150  (in  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 304 del 30 dicembre 2013), coordinato
con la legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15 (in questa stessa
Gazzetta  Ufficiale  alla  pag.  1),  recante:  «Proroga  di  termini
previsti da disposizioni legislative.». (14A01661)

(GU n.49 del 28-2-2014)

 Vigente al: 28-2-2014
 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 

    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 

                               Art. 1 

Proroga  di  termini  in  materia  di  assunzioni,  organizzazione  e
  funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni 

  1. All'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20  giugno  2012,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
131, il termine «2013» e' sostituito dal seguente «2014». 
  2. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge  28  dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2007, n. 17, le parole: «31  dicembre  2012»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2014». 
  3. Nelle more della definizione delle procedure  di  mobilita',  le
assegnazioni temporanee del  personale  non  dirigenziale  presso  il
Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  ((
nonche', in attesa del  completamento  del  piano  di  rientro  dalla
situazione di  esubero,  del  personale  non  dirigenziale  impiegato
presso l'INPS, )) fatta eccezione per il  personale  appartenente  al
comparto scuola, possono essere prorogate di un anno,  in  deroga  al
limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  ai
fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del
personale comandato. 
  4. All'articolo 1 del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2012» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2014»; 
  b) il comma 2 e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Il  termine  per
procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative
alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011  e  2012  di
cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
e successive modificazioni,  e  all'articolo  66,  commi  9-bis,  13,
13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e  successive
modificazioni, e'  prorogato  al  31  dicembre  2014  e  le  relative
autorizzazioni ad assumere, ove  previste,  possono  essere  concesse
entro il 31 dicembre 2014.»; 
  (( b-bis) al comma  4-bis,  le  parole:  «31  dicembre  2013»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015.». )) 
  5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013,  adottate  ai
sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, sono prorogate al 31 dicembre 2014. 
  6. (( All'articolo 2, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2013»  sono  sostituite
dalle seguenti: «28 febbraio 2014». I  nuovi  assetti  organizzativi,
fermo  restando  lo  svolgimento  delle   funzioni   demandate   alle
strutture, non devono in ogni caso, nel loro  complesso,  determinare
maggiori  oneri  o  minori  risparmi  rispetto  a  quanto  prescritto
dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e  successive
modificazioni. )) 
  (( 7. (Soppresso). )) 
  (( 8. (Soppresso). )) 
  9. Per la ridefinizione del  sistema  di  cui  all'articolo  7  del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il termine per l'emanazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
6 dell'articolo medesimo, per il triennio 2014-2016, e' prorogato  al
30 giugno 2014. 
  10. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: «Sino al 31  dicembre  2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Sino al 31 dicembre 2014». 
  11. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 51, comma 2,  lettera  a),  la  parola:  «2015»  e'
sostituita dalla parola: (( «2018»; )) 
  b) all'articolo 52, comma  5,  lettera  a),  la  parola  «2015»  e'
sostituita dalla parola (( «2018». )) 
  (( b-bis) alla nota [5] della  tabella  1,  la  parola:  «2015»  e'
sostituita dalla seguente: «2016». )) 
  12. Le disposizioni di cui al comma 11 non devono comportare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  13.  E'  ((  differita  ))  al  1º  gennaio   2015   l'applicazione
dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  per  le
Federazioni sportive e le Discipline sportive associate  iscritte  al
CONI, nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo onere per
l'anno 2014 provvede il  CONI  mediante  versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato del corrispondente importo. 
  14. Il termine per il completamento delle procedure concorsuali  di
cui all'articolo 8, comma 24,  primo  periodo,  del  decreto-legge  2
marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44, e' prorogato al 31 dicembre 2014(( ,  purche'  le
medesime procedure siano indette entro il 30 giugno 2014. Nelle more,
ferma  restando  la  possibilita'  di  prorogare  o  modificare   gli
incarichi gia' attribuiti ai sensi del secondo periodo  del  medesimo
comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, non e'  in
nessun caso consentito il conferimento di nuovi  incarichi  oltre  il
limite complessivo di quelli attribuiti, in applicazione della citata
disposizione, alla data del 31 dicembre 2013. ))
                               Art. 2 

       Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali 

  1. Fino al  31  luglio  2014,  continuano  a  produrre  effetti  le
disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3998 del 20 gennaio  2012,  e  successive  modificazioni,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2012,  e  le
disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 4023 del 15 maggio 2012,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  137  del  14  giugno  2012,  relative   alle
operazioni di rimozione del relitto della nave  Costa  Concordia  dal
territorio   dell'isola   del   Giglio,   nonche'   i   provvedimenti
presupposti,  conseguenti  e  connessi  alle  medesime.  Agli   oneri
derivanti dall'attuazione del  presente  comma  si  provvede  con  le
risorse gia' previste per la copertura finanziaria  delle  richiamate
ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri. 
  (( 2. (Soppresso). )) 
  3. L'incarico del Commissario liquidatore della Gestione denominata
«Particolari e straordinarie  esigenze,  anche  di  ordine  pubblico,
della citta' di  Palermo»,  in  liquidazione  coatta  amministrativa,
prorogato di sei mesi  ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  40,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge  7  agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni, in scadenza al 31  dicembre
2013, e' prorogato per un ulteriore  periodo  di  quattro  mesi,  non
rinnovabile. 
  4.  Al  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 8, comma 7, primo e terzo periodo,  le  parole  «31
dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»; 
  b) all'articolo 19-bis, comma 1, le parole «31 dicembre 2013»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014». 
  5. Per la conclusione  delle  attivita'  di  rendicontazione  delle
contabilita' speciali n. 5430 e n. 5281 gia' intestate  al  soppresso
ufficio del Commissario Delegato per la  Ricostruzione  -  Presidente
della Regione Abruzzo,  in  considerazione  dell'elevato  numero  dei
soggetti coinvolti, nonche' di mandati di  pagamento  effettuati,  il
termine di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge  24  febbraio
1992, n. 225, e' prorogato al 31 marzo 2014. 
  6. Il Ministero della difesa e' autorizzato a impiegare nell'ambito
nel centro storico del comune de L'Aquila colpito  dal  sisma  del  6
aprile 2009, con decorrenza dal 1º gennaio 2014 e fino  al  31  marzo
2014 e nei limiti  delle  risorse  complessivamente  individuate  nel
comma 7, un contingente non superiore a 135 unita' di personale delle
Forze  armate  per  la  prosecuzione  dei  servizi  di  vigilanza   e
protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n.  3754.  Il  Ministero  della
difesa e' altresi' autorizzato a impiegare  il  predetto  contingente
con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 31  dicembre  2014,  nei
limiti delle risorse complessivamente individuate  nel  comma  7,  ai
fini della vigilanza degli Uffici Giudiziari del Comune de  L'Aquila.
A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo  7-bis,  comma  3,  del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonche' il trattamento  economico
previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma  4,
del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell'articolo  23,  comma
7,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  6,  si  provvede
nel limite di euro 1.400.000 per l'anno 2014 e  comunque  nei  limiti
delle risorse effettivamente  disponibili  di  cui  all'articolo  14,
comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
  8. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7
e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonche' ai  sensi
dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  e
ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del  decreto-legge  26  aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2013, n. 71, la restituzione del debito  per  quota  capitale  al  1º
gennaio 2014, comprensivo della rata non  corrisposta  alla  scadenza
del 31 dicembre 2013 ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma,
e' prorogata di un anno rispetto alla durata massima  originariamente
prevista, assicurando la  compatibilita'  con  la  normativa  europea
sotto il profilo di sovracompensazioni di danni, tenuto  conto  anche
degli indennizzi assicurativi, nonche' previa modifica dei  contratti
di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di  ammortamento,
con conseguente adeguamento delle convenzioni in essere da  parte  di
Cassa depositi e prestiti Spa e Associazione  bancaria  italiana.  Ai
maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione  strettamente
necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e
dalla  connessa  rimodulazione  dei   piani   di   ammortamento   dei
finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede  nel  rispetto
dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma
13, del decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.  213.  Restano  ferme,
senza ulteriori formalita', le garanzie  dello  Stato.  La  rata  per
capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013  e'  corrisposta
unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi
del presente comma.
                            (( Art. 2-bis 

       Proroga di termini in materia di magistratura onoraria 

  1. All'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le parole: «il cui mandato scade il 31 dicembre 2013»  sono
inserite le seguenti: «o il 31 dicembre 2014»; 
  b) le parole: «nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro
il 31 dicembre 2014»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nonche'  i
giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015»; 
  c) le parole: «e, comunque, non oltre il  31  dicembre  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «e, comunque, non  oltre  il  31  dicembre
2015». 
  2. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo  19  febbraio
1998, n. 51, e successive modificazioni, le parole: «non oltre il  31
dicembre 2014» sono sostituite  dalle  seguenti:  «non  oltre  il  31
dicembre 2015». ))
                               Art. 3 

                  Proroga di termini di competenza 
                     del Ministero dell'interno 

  1. E' prorogata, per l'anno 2014, l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 1-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1º  marzo
2005, n. 26. 
  ((  1-bis.  Il  termine  di  cui  all'articolo  23,  comma  5,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  gia'  prorogato  ai  sensi
dell'articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29  dicembre  2011,
n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2012,
n. 14, e dell'articolo 5-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,  e'
ulteriormente differito al 30 giugno 2014. Sono fatti salvi i bandi e
gli avvisi di gara pubblicati dal 1º gennaio 2014 fino alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. )) 
  2. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12  luglio  2011,  n.
107, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  agosto  2011,  n.
130,  al  secondo  periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2012»   sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014». 
  3. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole: «1º gennaio 2013» sono sostituite  dalle  seguenti:
«30 giugno 2014». 
  (( 4. (Soppresso). ))
                            (( Art. 3-bis 

             Proroga di termini in materia di giustizia 

  1. A causa delle perduranti condizioni di inagibilita'  delle  sedi
dei tribunali dell'Aquila e di  Chieti,  gravemente  danneggiati  dal
terremoto del 6 aprile 2009 e per i quali sono in corso, alla data di
entrata  in  vigore   del   presente   decreto,   le   procedure   di
ricostruzione, i termini di  cui  all'articolo  11,  comma  3,  primo
periodo, del decreto legislativo  7  settembre  2012,  n.  155,  sono
prorogati di ulteriori tre anni. 
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari  a  500.000  euro  per
l'anno 2015, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e  2017
e a 1,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2014-2016,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2014,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'economia e delle finanze. ))
                               Art. 4 

                    Proroga di termini in materia 
                    di infrastrutture e trasporti 

  1. All'articolo 15 del decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
il comma 3-quinquies e' sostituito  dal  seguente:  «3-quinquies.  Al
fine di garantire e tutelare la sicurezza  e  la  salvaguardia  della
vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro e non oltre il ((  30
giugno 2014 )), del regolamento recante la disciplina  dei  corsi  di
formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da  adottare  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attivita' di  formazione
e  concessione  brevetti  per  lo   svolgimento   dell'attivita'   di
salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011.». 
  2. All'articolo 21-bis, comma  1,  primo  e  secondo  periodo,  del
decreto  legge  31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,  le  parole:  «31
dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: ((  «31  maggio  2014»
)). 
  3. L'entrata in vigore  dell'articolo  28,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2011, n.  59,  limitatamente  all'articolo  10,
comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3,  comma
1, capoverso: Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h),  i),
n) ed o), del medesimo decreto, e' prorogata al 31 dicembre 2014. 
  4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  le
parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre
2014». 
  (( 4-bis. All'articolo 33-quinquies, comma 1, del decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, le parole: «31 dicembre 2013» sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2014». )) 
  5. All'articolo 189, comma 5, del  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, le parole: «31 dicembre  2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2014». 
  6. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo  357,  comma
27, del decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre  2010,  n.
207, e' prorogato al 31 dicembre 2014. 
  7. I termini in materia di impianti funiviari prorogati, da ultimo,
per effetto di quanto disposto all'articolo 11-bis del  decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla  legge
24 febbraio 2012, n. 14, possono essere ulteriormente prorogati di un
periodo ((  non  superiore  a  dodici  mesi,  compresi  gli  impianti
inattivi da non piu' di sei mesi alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto  )),  previa  verifica  da  parte  degli  organi  di
controllo della idoneita' al funzionamento e  della  sicurezza  degli
impianti. 
  8. E' prorogato al (( 31  dicembre  2014  ))  il  termine  previsto
dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n.  199.
((  Ai  fini   della   determinazione   della   misura   dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015
non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2,  comma
1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9  )).  Agli  oneri  del  presente
comma, pari a (( 3,4 milioni di euro )) per l'anno 2015, si  provvede
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  (( 8-bis. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, le parole: «31 dicembre  2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2016». )) 
  ((  8-ter.  Il  termine  di  cui  all'articolo  26,  comma  1,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,  come  da  ultimo
prorogato dall'articolo 1, comma 419, della legge 24  dicembre  2012,
n. 228, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2014 per consentire
la prosecuzione delle  attivita'  preordinate  al  completamento  del
programma di cui all'articolo 2, comma 99, della  legge  24  dicembre
2007,  n.  244.  A  tal  fine  le  autorizzazioni  di  spesa  di  cui
all'articolo 2, commi 98 e 99, della citata legge  n.  244  del  2007
sono incrementate rispettivamente per l'importo  di  0,2  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e per l'importo di 4,5
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. )) 
  (( 8-quater. Le autorizzazioni di  spesa  di  cui  all'articolo  2,
commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con  particolare
riferimento alle funzioni  di  prevenzione  e  lotta  operativa  agli
inquinamenti del mare  nonche'  di  sorveglianza  sulle  aree  marine
protette, sono altresi' incrementate rispettivamente per gli  importi
di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di  800.000  euro  per  l'anno
2015 e per l'importo di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016
al 2020. )) 
  (( 8-quinquies. All'onere derivante dal comma  8-ter  si  provvede,
quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2014,  2015  e
2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, e, quanto a 4,5 milioni di
euro  per  ciascuno  degli  anni   dal   2016   al   2020,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2014-2016,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2014,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti.  All'onere  derivante  dal   comma
8-quater si provvede, quanto a l milione di euro per l'anno 2014 e  a
800.000 euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2014, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
e, quanto a 300.000 euro per ciascuno degli anni dal  2016  al  2020,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. ))
                               Art. 5 

Proroga di termini in materia  di  politiche  agricole  alimentari  e
                              forestali 

  1. All'articolo  4-quinquiesdecies  del  decreto-legge  3  novembre
2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  dicembre
2008, n. 205, le parole  «1º  gennaio  2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti: (( «1º luglio 2014» )). 
  2. All'articolo 111, comma 1, del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e successive  modificazioni,  le  parole  «28  febbraio
2013» sono sostituite dalle seguenti: (( «31 dicembre 2014» ))  e  le
parole: «1º gennaio 2014» sono  sostituite  dalle  seguenti:  ((  «30
giugno 2015» )).
                               Art. 6 

            Proroga di termini in materia di istruzione, 
                        universita' e ricerca 

  1. All'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2012, n.  228,
le parole: «1º gennaio 2014»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
giugno 2014». 
  2. All'articolo 7, comma 3,  del  decreto  legislativo  27  gennaio
2012, n. 18, le parole:  «1º  gennaio  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: (( «1° gennaio 2015» )). 
  3. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:  «Per  le
Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria  di  cui  al  comma
8-quater  sono  stati   sospesi   da   provvedimenti   dell'autorita'
giudiziaria, il termine del 28  febbraio  2014  e'  prorogato  al  30
giugno 2014.». 
  4.  Il  termine  di  conservazione   ai   fini   della   perenzione
amministrativa  delle  somme  iscritte  nel  conto  dei  residui  del
capitolo 7236 «Fondo ordinario per  gli  enti  e  le  istituzioni  di
ricerca» dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca,  relative  al  progetto  bandiera
denominato «Super B Factory» inserito nel Programma  nazionale  della
ricerca 2011-2013, nel limite di 40.357.750 euro, e' prorogato di  un
anno in relazione a ciascun esercizio di  provenienza  delle  stesse.
Dette somme sono mantenute in  bilancio  e  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per euro 22.000.000 nell'anno 2014  e  per  euro
18.357.750 nell'anno 2015 ai fini della riassegnazione, nei  medesimi
anni, al Fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle  Universita'
statali dello stato di previsione dello stesso Ministero. 
  5. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento  netto  derivanti  dall'attuazione  del
comma  4  si  provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  per  euro
22.000.000 per l'anno 2014 ed euro 18.357.750  per  l'anno  2015  del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  (( 6-bis. La validita' delle idoneita' conseguite  ai  sensi  della
legge 3 luglio 1998, n. 210, e' prorogata di due anni dalla  data  di
scadenza del quinto anno dal loro conseguimento. ))
                               Art. 7 

               Proroga di termini in materia di salute 

  1. (( All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
al quinto periodo, le parole: «A decorrere dal 1º gennaio 2013»  sono
sostituite dalle seguenti: «Entro il 1º gennaio 2015». )) 
  (( 1-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera  t),  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, le parole da:  «;  le  regioni  provvedono  ad
adottare provvedimenti» fino alla fine della lettera sono  sostituite
dalle seguenti: «; le regioni provvedono  ad  adottare  provvedimenti
finalizzati  a  garantire  che  dal  31  ottobre  2014  cessino   gli
accreditamenti provvisori di tutte le  altre  strutture  sanitarie  e
socio-sanitarie private,  nonche'  degli  stabilimenti  termali  come
individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli
accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1,  del
decreto  legislativo  n.  502  del  1992.  Qualora  le  regioni   non
provvedano ai  citati  adempimenti  entro  il  31  ottobre  2014,  il
Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentito  il
Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,  nomina   il
Presidente della regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini
dell'adozione dei predetti provvedimenti. ))
                               Art. 8 

               Proroga di termini in materia di lavoro 
                         e politiche sociali 

  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e
successive modificazioni, sono apportate le  seguenti  modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite  dalle
seguenti:  «entro  nove  mesi»;  b)  al  comma  2-ter,   le   parole:
«novantesimo  giorno»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «duecento
settantesimo giorno». 
  2.  L'intervento  di  cui  al  comma  16   dell'articolo   19   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  il  quale  prevede
che il Ministro del lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali
assegna alla societa' Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di  euro  quale
contribuito agli oneri  di  funzionamento  e  ai  costi  generali  di
struttura e' prorogato nella medesima  misura  per  l'anno  2014.  Al
relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo  sociale  per
l'occupazione e la formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  (( 2-bis. Nelle more dell'adeguamento, ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 42, della legge 28 giugno 2012, n.  92,  della  disciplina  dei
fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui al medesimo  articolo
3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di  cui  all'articolo
6,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.   216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
e'  differito  al  30  giugno  2014  o  alla  data   di   definizione
dell'adeguamento di cui all'articolo 3,  comma  42,  della  legge  28
giugno 2012, n. 92, se anteriore. )) 
    (( 2-ter. All'articolo 70, comma 1, terzo  periodo,  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, le
parole: «Per l'anno 2013» sono sostituite dalle  seguenti:  «Per  gli
anni 2013 e 2014». ))
                               Art. 9 

        Proroga di termini in materia economica e finanziaria 

  1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17  settembre
2007, n. 164, e successive modificazioni,  le  parole:  «Fino  al  31
dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al (( 30  giugno
2014 )) ». 
  2. All'articolo 3, comma 2-bis,  lettera  a),  terzo  periodo,  del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole «entro  il  31  dicembre
2012» sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2014». 
  3. All'articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, le parole: «31 dicembre 2012» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2014». 
  4. All'articolo 128-decies, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, le parole «31 dicembre 2013» sono  sostituite
dalle seguenti «30 giugno 2014». 
  5. All'articolo 128-decies, comma 4-bis, del decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, le parole «1º gennaio 2014»  sono  sostituite
dalle seguenti «1º luglio 2014». 
  6. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
le parole: «31 dicembre 2012» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
giugno 2014». 
  7. I termini per l'adozione dei regolamenti di cui all'articolo  4,
comma 3,  lettera  b),  e  all'articolo  18,  comma  1,  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91,  sono  prorogati  al  31  dicembre
2014. 
  8. All'articolo 25, comma 1,  del  decreto  legislativo  31  maggio
2011, n. 91, le parole: «a partire dal 2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a partire dal 2015». 
  (( 9. (Soppresso). )) 
  10. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: «limitatamente al triennio 2011-2013» sono sostituite
dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2015». 
  11. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le  parole:  «nel  corrente  esercizio  finanziario   e   in   quello
successivo»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «negli   esercizi
finanziari 2012, 2013 e 2014». 
  12. Nelle more del  completamento  della  riforma  della  legge  di
contabilita' e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre  2009,
n. 196, la facolta' di cui all'articolo 30, comma  11,  della  citata
legge n. 196 del 2009 puo' essere esercitata anche per  gli  esercizi
finanziari 2013 e 2014. 
  13. Nelle more del perfezionamento della revisione delle  strutture
organizzative disposta a  seguito  dell'attuazione  dell'articolo  2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  al  fine  di
assicurare la continuita'  nella  gestione  le  amministrazioni  sono
autorizzate a gestire le  risorse  assegnate  secondo  la  precedente
struttura del bilancio dello Stato. 
  14. (( All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.
39, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis.  Ai  fini  dell'iscrizione  al  Registro   sono   esonerati
dall'esame di idoneita' i soggetti che hanno superato  gli  esami  di
Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28  giugno
2005, n. 139, fermo l'obbligo di completare il  tirocinio  legalmente
previsto  per  l'accesso  all'esercizio  dell'attivita'  di  revisore
legale, nel rispetto dei  requisiti  previsti,  in  conformita'  alla
direttiva 2006/43/CE,  con  decreto  del  Ministro  della  giustizia,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  entro
venti  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente
disposizione, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri
e di nuove sessioni di esame». )) 
  (( 15. (Soppresso). )) 
  (( 15-bis. Al fine di consentire alla platea degli  interessati  di
adeguarsi  all'obbligo  di  dotarsi  di  strumenti  per  i  pagamenti
mediante carta  di  debito  (POS),  all'articolo  15,  comma  4,  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni,  le
parole: «1º gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30  giugno
2014». 
  15-ter. Il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1,  del  codice
di  cui  al  decreto  legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e'
ulteriormente differito al  1º  luglio  2014.  Sono  fatte  salve  le
procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati  pubblicati  a  far
data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto,  nonche',  in  caso  di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui,
a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del  presente  decreto,  sono  stati  gia'
inviati gli inviti a presentare offerta. 
  15-quater. All'articolo 1, comma  1324,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «e 2013» sono sostituite dalle seguenti:  «,  2013  e
2014»; 
  b) e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «La  detrazione
relativa all'anno  2014  non  rileva  ai  fini  della  determinazione
dell'acconto IRPEF per l'anno 2015». 
  15-quinquies.  Alla   copertura   degli   oneri   derivanti   dalle
disposizioni di cui al comma 15-quater, pari a 1,3  milioni  di  euro
per l'anno 2014 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014,  allo  scopo
riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti
i Ministeri. ))
                               Art. 10 

              Proroga di termini in materia ambientale 

  1. Il termine di cui all'articolo  6,  comma  1,  lettera  p),  del
decreto  legislativo  13  gennaio   2003,   n.   36,   e   successive
modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1º febbraio 2013, n. 11,  e'  prorogato  al  31  dicembre
2014. 
  2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio  2013,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º  febbraio  2013,  n.
11, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2014». 
  3. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 gennaio  2012,  n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  28,
le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle parole «30  giugno
2014». 
  (( 3-bis. Al primo periodo del comma  3-bis  dell'articolo  11  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125,  le  parole:  «Nei  dieci  mesi
successivi alla data del  1°  ottobre  2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fino al 31 dicembre 2014». 
  3-ter. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge  26  aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2013, n. 71, le parole: «fino al 31 dicembre  2013»  sono  sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2014». 
  3-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica. ))
                               Art. 11 

              Proroga di termini in materia di turismo 

  ((  1.  Il  termine  stabilito  dall'articolo  15,  comma  7,   del
decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14,  per  completare
l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, e'  prorogato
al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive  turistico-alberghiere
con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata  in
vigore  del  decreto  del  Ministro  dell'interno  9   aprile   1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20  maggio  1994,  che
siano in possesso, alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, dei requisiti per  l'ammissione  al
piano straordinario biennale di  adeguamento  antincendio,  approvato
con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  76  del  30   marzo   2012,   e   successive
modificazioni. 
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto,  si  provvede  ad  aggiornare  le
disposizioni del citato decreto del Ministro  dell'interno  9  aprile
1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le
strutture ricettive  turistico-alberghiere  fino  a  cinquanta  posti
letto. 
  3. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nel  limite
delle risorse disponibili a legislazione vigente. ))
                               Art. 12 

           Proroga termini nel settore delle comunicazioni 

  1. All'articolo 43, comma 12, del  decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177, le parole: «31 dicembre  2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2014».
                               Art. 13 

            Termini in materia di servizi pubblici locali 

  1. In deroga a quanto  previsto  dall'articolo  34,  comma  21  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  al  fine  di  garantire  la
continuita'   del   servizio,   laddove   ((   l'ente    responsabile
dell'affidamento  ovvero,  ove  previsto,  ))   l'ente   di   governo
dell'ambito o bacino territoriale  ottimale  e  omogeneo  abbia  gia'
avviato le procedure di affidamento (( pubblicando  la  relazione  di
cui al comma 20 del medesimo articolo )), il  servizio  e'  espletato
dal gestore o dai gestori gia' operanti fino al  subentro  del  nuovo
gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. 
  2. La mancata  istituzione  o  designazione  dell'ente  di  governo
dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1  dell'articolo
3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14  settembre  2011,  n.  148,  ovvero  la
mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno
2014, comportano l'esercizio dei  poteri  sostitutivi  da  parte  del
Prefetto competente per  territorio,  le  cui  spese  sono  a  carico
dell'ente inadempiente, che provvede agli  adempimenti  necessari  al
completamento della procedura di affidamento  entro  il  31  dicembre
2014. 
  3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e  2  comporta
la cessazione degli affidamenti non conformi  ai  requisiti  previsti
dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014. 
  4.  Il  presente  articolo  non  si  applica  ai  servizi  di   cui
all'articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre  2012,  n.
221.
                               Art. 14 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.