Si possono reperire fondi attraverso la concessione della palestra?

Si possono reperire fondi attraverso la concessione della palestra?

di Gennaro Palmisciano
Dirigente Ispettore Tecnico

 

La stringente limitatezza delle risorse finanziarie disponibili per le scuole autonome ha stimolato la ricerca di fondi attraverso strategie di fundraising e di sponsorizzazione. I tentativi delle scuole di esperire modalità “creative” nella raccolta di fondi da famiglie e privati afferiscono alla necessità di mantenere standard di qualità e di garantire esperienze ed attività, che ormai incontrano nella loro realizzazione crescenti difficoltà economiche, in taluni casi insormontabili per un’impresa sociale come l’istituzione scolastica autonoma.

Ha suscitato qualche eco sulla stampa nazionale la sentenza con cui il TAR Puglia (n. 4312 del 28 dicembre 2010) si è pronunciato sulla delicata materia delle sponsorizzazioni di arredi scolastici, ritenendola legittima come principio.

Diverso, però, appare il caso dei bandi emanati da alcune istituzioni scolastiche per la concessione delle palestre scolastiche. L’ente locale proprietario è, in effetti, l’unico titolare sia del potere regolamentare sia di quello concessorio in materia. Autonomia scolastica non significa ogni potere di azione, ma piuttosto la possibilità di determinare la soluzione didattica, gestionale e organizzativa, nel rispetto delle norme e delle altrui competenze, più funzionale al successo formativo in quella istituzione scolastica.

Il punto di riferimento normativo è rappresentato dall’art. 96 del D.Lgs. 297 del 1994, in cui è indicata la complessa procedura della utilizzazione da parte dell’ente proprietario dei locali della scuola e della loro concessione a terzi, in orario extrascolastico, per attività che realizzino la funzione culturale, sociale e civile propria dell’istituzione scolastica.

Al comma 1 viene stabilito che “per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alle regioni e agli enti locali territoriali l’uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai Consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell’art. 22”.

E al comma 4: “Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale”.

Dunque, sotto il profilo procedurale l’ente locale, in riferimento alle richieste delle società sportive, acquisisce il parere del Consiglio di istituto e, se favorevole, dispone la concessione della palestra in orario extrascolastico secondo i criteri generali deliberati dal Consiglio scolastico provinciale.

L’atto concessorio del comune o della provincia deve “stabilire le modalità dell’uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all’igiene e alla salvaguardia del patrimonio” (comma 5).

Alcuni Consigli Scolastici Provinciali (CSP) hanno a suo tempo deliberato che, a seguito dell’atto concessorio dell’ente locale, sia stipulata tra l’istituzione scolastica e il concessionario una apposita convenzione che precisi, con riguardo alla concreta situazione, le modalità d’uso e le connesse responsabilità.

Indipendentemente dalla previsione della delibera del CSP, si è dell’opinione che una tale convenzione sia quanto mai opportuna, anche per prevenire e regolamentare l’eventuale contenzioso che può derivare dall’uso dei locali da parte di terzi (pulizia locali, spese di ripristino a seguito di danneggiamenti provocati dalla società sportiva, ecc.) e per ribadire l’esonero delle responsabilità del dirigente per l’utilizzazione della palestra da parte della/e società.

E’ anche possibile che sia l’istituzione scolastica a disporre essa stessa la concessione in uso della palestra a terzi con acquisizione del relativo canone, ma è necessaria una preliminare convenzione o protocollo d’intesa con l’ente proprietario.

Sotto il profilo procedurale, il riferimento normativo è rappresentato dall’art. 50 del D.I. 44 del 1/2/2001. Esso stabilisce che può essere concessa a terzi l’utilizzazione temporanea dei locali della scuola (comprese le palestre) forniti dall’ente locale competente, previa deliberazione da parte del consiglio di istituto dei “criteri e limiti” di cui all’art. 33 comma 2 lett. c) dello stesso decreto 44/2001, a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione a compiti educativi e formativi. Con la concessione temporanea in uso di locali e beni della scuola l’utilizzatore si assume la responsabilità della custodia del bene e risponde a tutti gli effetti di legge delle attività e delle destinazioni dei beni stessi, tenendo nel contempo la scuola e l’ente proprietario esenti dalle spese connesse all’utilizzo.

Determinante per concedere l’uso dei locali scolastici è la stipula di una convenzione tra l’istituzione scolastica e l’ente locale in cui siano specificate le condizioni a cui la scuola deve attenersi nel disporre la concessione dei locali (durata, assicurazioni, obblighi del concessionario). Si dovrà dunque tener conto della condizioni stabilite dallo stesso art. 50 del D.I. 44/2001 e dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 33 c. 2 lett. c) dello stesso Decreto. Pertanto il procedimento di concessione dei locali scolastici a terzi deve effettuarsi attraverso i seguenti passaggi:

1) Convenzione tra ente locale e istituzione scolastica sulle modalità di utilizzo dei locali scolastici;

2) Delibera del consiglio di istituto sui criteri e limiti da rispettare per il dirigente scolastico nell’atto di concessione;

3) Atto di concessione del dirigente scolastico contenente il contratto con le modalità di utilizzo dei locali per il terzo concessionario e delle attrezzature in essi allocate.

In questi ultimi anni molte Province, per le istituzioni scolastiche di secondo grado, hanno dato la possibilità a queste di effettuare direttamente la concessione in uso delle palestre, finalizzando le cifre acquisite a spese di manutenzione varia e acquisto degli arredi di competenza dell’ente stesso.

In merito poi allo spinoso problema della sicurezza si precisa che il Dirigente, datore di lavoro in materia di salute e sicurezza nella scuola, è tenuto a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di tutti gli ambienti, palestra compresa, con le annesse misure di prevenzione protezione, esclusivamente in relazione alle attività svolte dagli alunni e dagli operatori scolastici. Spetterà, invece, ai responsabili dei gruppi sportivi esterni effettuare le loro valutazioni sui rischi presenti in palestra al fine di predisporre le conseguenti misure di prevenzione e protezione che si reputano necessarie (si ritiene pertanto che essi non beneficino dell’art. 32 del D.Lgs. 69/2013). E’ opportuno che il DS richieda all’associazione copia di tale documento contenente anche l’organigramma della sicurezza con indicate le persone addette all’emergenza, all’antincendio ed al primo soccorso.

Diverso è il discorso relativo al Piano di evacuazione delle palestre. Si reputa infatti opportuno che, affinché i rappresentanti legali delle società sportive possano informare adeguatamente i loro iscritti, il Dirigente scolastico, con tanto di firma per ricevuta, consegni agli stessi titolari una copia del “Piano di evacuazione” riferito alla palestra utilizzata, compresa la planimetria indicante le vie di esodo, l’ubicazione degli estintori, degli idranti, della cassetta di pronto soccorso, e l’indicazione del punto di raccolta, per consentire alle persone presenti, se necessario, di poter intervenire utilizzando i presidi antincendio e/o i presidi di pronto soccorso e, comunque, di porsi in condizioni di sicurezza in caso di emergenza. Ciò è necessario tanto più se le associazioni sportive utilizzano gli spalti con l’accesso del pubblico. Nulla tuttavia può essere imputato alla scuola durante le manifestazioni sportive avvenute in qualunque momento, domenica compresa. La responsabilità grava tutta sui rappresentanti della società sportiva.

Si ritiene opportuno che nella convenzione relativa all’utilizzo delle palestre venga precisato che “gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l’utilizzo degli impianti sollevando l’amministrazione locale e quella scolastica da qualsiasi responsabilità”. Pertanto degli eventuali infortuni occorsi agli iscritti ai gruppi sportivi o dei danni provocati dagli stessi alle attrezzature o alle suppellettili della palestra, nel periodo delle attività svolte in orario extrascolastico, ne risponderanno personalmente i rappresentanti legali delle rispettive società sportive interessate. Il DS dovrà far accertare dal collaboratore scolastico adibito alla palestra che ogni mattina lo stesso locale, compresi gli spogliatoi, sia perfettamente presentabile alla fruizione degli alunni sia dal punto di vista della sicurezza delle attrezzature (per es. controllo che le spalliere siano sempre ben fisse alle pareti, ecc.) sia dal punto di vista igienico. Nel caso in cui si dovessero riscontrare recidive anomalie, provocate da qualche gruppo sportivo esterno, che possono pregiudicare il buon funzionamento e/o l’utilizzo delle strutture sportive da parte degli alunni, il Dirigente scolastico può in qualsiasi momento ritirare l’assenso all’utilizzo dell’impianto e richiedere all’ente locale la sospensione dell’attività. Tale richiesta dovrà risultare vincolante per l’ente stesso che provvederà automaticamente a sospendere l’attività.

Pertanto, in conclusione, solo nel caso di una preliminare convenzione o di un protocollo d’intesa con l’ente proprietario l’istituzione scolastica può emanare un bando per la concessione della palestra. In alternativa, i bandi vanno ritirati, mediante un atto di ritiro, le concessioni eventuali revocate e, ove ne sussistano i presupposti, i dirigenti scolastici devono perfezionare intese con gli enti locali proprietari.