Decreto-Legge 20 marzo 2014, n. 34

Decreto-Legge 20 marzo 2014, n. 34

Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e  per
la  semplificazione  degli  adempimenti  a  carico   delle   imprese.
(14G00046)

(GU n.66 del 20-3-2014)

 Vigente al: 21-3-2014

Capo I

Disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine e di
apprendistato

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni volte a semplificare alcune  tipologie  contrattuali  di
lavoro,  al  fine  di  generare  nuova  occupazione,  in  particolare
giovanile; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di semplificare  le
modalita' attraverso cui viene favorito l'incontro tra la  domanda  e
l'offerta di lavoro; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
semplificare e razionalizzare gli adempimenti a carico delle  imprese
in relazione alla verifica della regolarita' contributiva; 
  Ritenuta, in  fine,  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
individuare ulteriori criteri per il riconoscimento  della  riduzione
contributiva per i  datori  di  lavoro  che  stipulano  contratti  di
solidarieta'  che  prevedono  la  riduzione  dell'orario  di  lavoro,
nonche'  di  incrementare  le  risorse  finanziarie  destinate   alla
medesima finalita'; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 12 marzo 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 

                                Emana 

                     il seguente decreto-legge: 

                               Art. 1 

            Semplificazione delle disposizioni in materia 
                  di contratto di lavoro a termine 

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 1: le parole da «a  fronte»  a  «di  lavoro.»  sono
sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi,
comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o
utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo  di
mansione, sia nella forma del  contratto  a  tempo  determinato,  sia
nell'ambito di un contratto di somministrazione a  tempo  determinato
ai sensi del comma 4 dell'articolo  20  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10,
comma 7, il numero complessivo di rapporti di  lavoro  costituiti  da
ciascun datore di lavoro ai sensi del  presente  articolo,  non  puo'
eccedere il limite del 20 per cento dell'organico complessivo. Per le
imprese che occupano fino a cinque  dipendenti  e'  sempre  possibile
stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.»; 
      2) il comma 1-bis e' abrogato; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'apposizione del
termine di cui al comma  1  e'  priva  di  effetto  se  non  risulta,
direttamente o indirettamente, da atto scritto.»; 
    b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le  parole  da:  «la
proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle  seguenti:  «le
proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di otto volte, a condizione
che si riferiscano». 
  2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo  10  settembre
2003, n. 276, i primi due periodi sono soppressi e al  terzo  periodo
dopo le parole: «della somministrazione» sono inserite  le  seguenti:
«di lavoro».
                               Art. 2 

            Semplificazione delle disposizioni in materia 
                    di contratto di apprendistato 

  1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  «a)
forma scritta del contratto e del patto di prova;»; 
      2) al comma 1, la lettera i) e' abrogata; 
      3) i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati; 
    b) all'articolo 3  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:
«2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione  collettiva,  in
considerazione  della   componente   formativa   del   contratto   di
apprendistato per la qualifica e per  il  diploma  professionale,  al
lavoratore e' riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore
di lavoro effettivamente prestate nonche'  delle  ore  di  formazione
nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.»; 
    c) all'articolo 4, al comma 3, le parole: «, e' integrata,»  sono
sostituite dalle seguenti: «, puo' essere integrata,». 
  2. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 e'
abrogato.

Capo II

Misure in materia di servizi per il lavoro, di verifica della
regolarita’ contributiva e di contratti di solidarieta’

                               Art. 3 

                  Elenco anagrafico dei lavoratori 

  1. All'articolo 4,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 luglio 2000,  n.  442,  le  parole:  «Le  persone»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «I  cittadini  italiani,  comunitari  e
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia». 
  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, le parole: «nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio
del medesimo», sono sostituite con le seguenti: «in qualsiasi  ambito
territoriale dello Stato».
                               Art. 4 

               Semplificazioni in materia di documento 
                     di regolarita' contributiva 

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto  di  cui
al comma 2,  chiunque  vi  abbia  interesse  verifica  con  modalita'
esclusivamente  telematiche  ed  in  tempo   reale   la   regolarita'
contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e,  per  le  imprese
tenute ad  applicare  i  contratti  del  settore  dell'edilizia,  nei
confronti delle Casse edili. L'esito dell'interrogazione ha validita'
di 120 giorni dalla  data  di  acquisizione  e  sostituisce  ad  ogni
effetto  il  Documento  Unico  di  Regolarita'  Contributiva  (DURC),
ovunque previsto,  fatta  eccezione  per  le  ipotesi  di  esclusione
individuate dal decreto di cui al comma 2. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e,  per  i
profili di competenza, con il Ministro per la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, sentiti INPS e  INAIL,  da  emanarsi  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono definiti i requisiti di regolarita', i contenuti e
le modalita' della verifica nonche' le ipotesi di esclusione  di  cui
al comma 1. Il decreto di  cui  al  presente  comma  e'  ispirato  ai
seguenti criteri: 
    a) la verifica  della  regolarita'  in  tempo  reale  riguarda  i
pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente
a quello in cui la verifica  e'  effettuata,  a  condizione  che  sia
scaduto anche il termine  di  presentazione  delle  relative  denunce
retributive  e  comprende  anche  le  posizioni  dei  lavoratori  con
contratto  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  anche   a
progetto che operano nell'impresa; 
    b) la verifica  avviene  tramite  un'unica  interrogazione  negli
archivi dell'INPS, dell'INAIL e  delle  Casse  edili  che,  anche  in
cooperazione applicativa, operano in  integrazione  e  riconoscimento
reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da
verificare; 
    c)  nelle  ipotesi  di  godimento   di   benefici   normativi   e
contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarita'
di natura previdenziale ed in materia di tutela delle  condizioni  di
lavoro  da  considerare   ostative   alla   regolarita',   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  3.  L'interrogazione  eseguita  ai  sensi  del  comma  1,   assolve
all'obbligo di verificare la  sussistenza  del  requisito  di  ordine
generale di cui all'articolo 38, comma 1,  lettera  i),  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la  Banca  dati  nazionale
dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorita' per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  dall'articolo
62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82.  Dalla  data  di
entrata in vigore del  decreto  di  cui  al  comma  2,  sono  inoltre
abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti
del presente articolo. 
  4. Il decreto di cui al comma 2 puo' essere aggiornato  annualmente
sulla base delle modifiche normative o della evoluzione  dei  sistemi
telematici di verifica della regolarita' contributiva. 
  5. All'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98, le parole: «in quanto compatibile» sono soppresse. 
  6. All'attuazione di quanto  previsto  dal  presente  articolo,  le
amministrazioni  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               Art. 5 

                      Contratti di solidarieta' 

  1. All'articolo 6  del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608,
dopo il comma 4 e' inserito il  seguente:  «4-bis.  Con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per la
individuazione dei  datori  di  lavoro  beneficiari  della  riduzione
contributiva di  cui  al  comma  4,  entro  i  limiti  delle  risorse
disponibili. Il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'articolo  1,  comma  524,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014,  e'  pari
ad euro 15 milioni annui.».
                               Art. 6 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 20 marzo 2014 

                             NAPOLITANO 

                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 

                                Poletti, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 

Visto, il Guardasigilli: Orlando