27 marzo Stabilizzazione del personale precario

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La Camera respinge le mozioni Chimienti n. 1–00341 e Buonanno n. 1–00398; approva quindi le mozioni Santerini n. 1–00399 e Centemero n. 1–00400; respinge la mozione Giancarlo Giordano n. 1–00407 ed approva infine la mozione Coscia n. 1–00408 e la risoluzione Di Lello n. 6–00062, nei testi riformulati.

MOZIONI CHIMIENTI ED ALTRI N. 1-00341, BUONANNO ED ALTRI N. 1-00398, SANTERINI ED ALTRI N. 1-00399, CENTEMERO ED ALTRI N. 1-00400, GIANCARLO GIORDANO ED ALTRI N. 1-00407 E COSCIA ED ALTRI N. 1-00408 CONCERNENTI INIZIATIVE PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL COMPARTO SCUOLA

Mozioni

   La Camera,
premesso che:
la direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 si basa sull’articolo 139, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea e, secondo quanto contenuto nel suo articolo 1, è diretta ad «attuare l’accordo quadro (…), che figura nell’allegato, concluso (…) fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE)»;
la clausola 4 dell’accordo quadro che figura nell’allegato della direttiva citata afferma il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato, sancendo che: «1) Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. 2) Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis. 3) Le disposizioni per l’applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e le prassi nazionali. 4) I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive»;
la clausola 5 dell’accordo quadro che figura nell’allegato della direttiva citata recita che: «1) Per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti. 2) Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato: a) devono essere considerati “successivi”; b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato»;
la direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, applicabile al settore pubblico come risulta, ad esempio, dalle sentenze Adeneler, 4 luglio 2006, C-212/04 e Angelidaki, 23 aprile 2009, C-378-80/07, si incentra sul principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato e sulla prevenzione dell’abuso derivante dalla reiterazione dei contratti a termine;
l’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche dispone quanto segue: «1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall’articolo 35. 2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato (…). 5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative (…)»;
l’utilizzo del contratto di lavoro a tempo determinato, al fine di prevenire discriminazioni e abusi, deve essere necessariamente basato su ragioni oggettive, come chiarisce l’articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001, in cui si afferma che «è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro»;
nel settore pubblico l’articolo 49 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha sostituito l’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imponendo alle amministrazioni pubbliche l’obbligo di «assumere esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato» in presenza di «esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario», e ripristinando la possibilità di avvalersi di forme contrattuali flessibili unicamente «per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali», con disciplina, dunque, più restrittiva, nella proclamazione del superamento del «lavoro precario»;
il ricorrente utilizzo di lavoratori con forme contrattuali flessibili ha indotto il legislatore a prevedere in via transitoria procedure di stabilizzazione condizionate, tuttavia, al possesso di stringenti requisiti come quelli previsti dall’articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013;
nelle pubbliche amministrazioni, considerati gli attuali vincoli sulle assunzioni, l’utilizzo di personale con forme contrattuali flessibili è disposto anche per lo svolgimento di attività istituzionali ed in presenza di esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario;
in data 18 giugno 2013 il Governo ha accolto come raccomandazione l’ordine del giorno n. 9/01012-A/003 a prima firma Ciprini, che in occasione dell’approvazione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, impegnava il Governo a promuovere con urgenza ogni iniziativa legislativa utile alla stabilizzazione di tutti i lavoratori precari nella pubblica amministrazione senza distinzioni rispetto alle tipologie contrattuali;
il tribunale di Siena, sezione lavoro, a seguito del ricorso depositato in data 16 settembre 2009 contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e l’ufficio scolastico regionale per la Toscana, ha emanato una sentenza che ha disapplicato per contrasto con la normativa comunitaria l’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale «la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione», avendo il lavoratore esclusivamente diritto al risarcimento del danno, «derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative». Conseguentemente, il tribunale ha disposto la conversione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato e condannato il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca a reinserire in servizio la parte ricorrente nel posto di lavoro per lo svolgimento delle medesime mansioni;
nella causa C-50/13, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dal tribunale ordinario di Aosta (Italia), con decisione del 3 gennaio 2013, pervenuta in cancelleria il 30 gennaio 2013, nel procedimento Rocco Papalia contro comune di Aosta, l’ottava sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea ha pronunciato un’ordinanza in cui ha sancito che «L’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretato nel senso che esso osta ai provvedimenti previsti da una normativa nazionale, quale quella oggetto del procedimento principale, la quale, nell’ipotesi di utilizzo abusivo, da parte di un datore di lavoro pubblico, di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, preveda soltanto il diritto, per il lavoratore interessato, di ottenere il risarcimento del danno che egli reputi di aver sofferto a causa di ciò, restando esclusa qualsiasi trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando il diritto a detto risarcimento è subordinato all’obbligo, gravante su detto lavoratore, di fornire la prova di aver dovuto rinunciare a migliori opportunità di impiego, se detto obbligo ha come effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio, da parte del citato lavoratore, dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione»;
quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nell’ordinanza «Papalia» per analogia risulta applicabile a tutta la pubblica amministrazione, in cui i contratti a tempo determinato superano le 230 mila unità e sono così distribuiti: oltre 130 mila riguardano il personale scolastico, circa 30 mila riguardano il personale sanitario e oltre 80 mila concernono le autonomie;
la terza sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea, in riferimento alla causa C-361/12, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dal tribunale di Napoli fra la signora Carratù e Poste italiane spa, relativamente all’apposizione di un termine al contratto di lavoro posto in essere con quest’ultima, ha emesso in data 12 dicembre 2013 una sentenza in cui ha sancito che: «La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, inserito in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che può essere fatta valere direttamente nei confronti di un ente pubblico, quale Poste italiane spa»;
il fenomeno del precariato risulta particolarmente diffuso in ambito scolastico, un settore in cui i numeri sono impietosi e parlano di 118.468 docenti assunti con contratti a tempo determinato e di 18.428 unità assunte a tempo determinato come personale amministrativo, tecnico e ausiliario: cifre che fotografano un ulteriore aumento rispetto al 2013;
il precariato scolastico risulta avere un’incidenza negativa non solo sulla condizione di incertezza lavorativa ed economica del personale scolastico, ma anche sulla continuità didattica e sulla qualità dell’insegnamento, che risultano fortemente penalizzate;
il 21 novembre 2013, la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per il mancato rispetto della direttiva sul lavoro a tempo determinato, utilizzando i supplenti con contratti a termine «continuativi», che durano anche molti anni e lasciandoli così «in condizioni precarie nonostante svolgano un lavoro permanente come gli altri»,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte ad istituzionalizzare il processo di stabilizzazione del personale utilizzato con contratti a tempo determinato o altre forme contrattuali flessibili dalle amministrazioni pubbliche, statali e periferiche, ad esclusione del comparto scuola, e che sia stato reclutato attraverso procedure di selezione concorsuale;
a prevedere che le iniziative sopra previste stabiliscano che le procedure di stabilizzazione:
a) abbiano cadenza periodica regolare;
b) siano disposte a valere su una quota fissa delle percentuali ammesse annualmente per il turnover nelle pubbliche amministrazioni;
c) siano rivolte all’intera platea di coloro che con il passare del tempo maturano determinati requisiti di servizio in termini di durata dei contratti sottoscritti;
d) siano rivolte esclusivamente in favore di coloro che sono stati reclutati in forza di norme di legge di carattere generale, ovvero mediante procedure pubbliche di selezione escludendo, pertanto, tutti coloro che maturano i requisiti per la stabilizzazione in forza di contratti stipulati in esito a selezioni svolte da consulenti o società non pubbliche, ovvero mediante chiamata nominativa non effettuata tramite il collocamento o, ancora, che abbiano maturato l’anzianità di servizio attraverso chiamate dirette effettuate in deroga alle normali procedure di selezione;
e) diano priorità, nei processi di assunzione, agli uffici e settori delle amministrazioni risultanti in grave carenza di personale, anche a seguito di ricognizioni di organico;
a programmare a partire dal 2014 un piano quinquennale di assorbimento in ruolo del personale docente precario che abbia conseguito o consegua nel corso del quinquennio titoli abilitanti e, nel contempo, abbia maturato o maturi almeno tre annualità complessive di servizio, ovvero che abbia superato o superi le procedure pubbliche concorsuali;
a programmare a partire dal 2014 un piano triennale di assorbimento in ruolo sulla base dei posti vacanti e disponibili del personale amministrativo, tecnico e ausiliario precario inserito in graduatoria permanente e che abbia maturato almeno tre annualità di servizio con contratti reiterati a tempo determinato.
(1-00341) «Chimienti ed altri».

   La Camera,
premesso che:
l’articolo 97 della Costituzione prevede che «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge» ed il Testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001), all’articolo 35, ne disciplina le modalità di reclutamento;
tale disposto costituzionale stabilisce, pertanto, come condicio sine qua non per l’accesso il superamento di concorso regolarmente indetto, tanto che eventuali violazioni potrebbero anche presupporre la decadenza del contratto in essere e la responsabilità per danno erariale in capo al dirigente;
i lavoratori precari nella pubblica amministrazione sono quantificati in circa 250 mila, concentrati principalmente nella scuola, nella sanità e negli enti locali, cifre che hanno indotto la Corte di giustizia dell’Unione europea ad affermare che la legislazione italiana «necessita in via urgente, assoluta e primaria di una revisione epocale della normativa di riferimento in materia di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego»;
pur comprendendo il dramma del fenomeno del precariato, non si possono sostenere procedure di stabilizzazione di massa nella pubblica amministrazione che, oltre a contraddire il dettato costituzionale, provocherebbero un blocco delle assunzioni di giovani per molti anni; significherebbe cioè che un’intera generazione sarebbe esclusa dall’opportunità di accedere al pubblico impiego;
tale posizione è stata ribadita, da ultimo, in occasione dell’esame parlamentare del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, e, specificatamente, sulla previsione in esso contenuta della stabilizzazione del 50 per cento del personale a tempo nelle pubbliche amministrazioni e della valenza fino a nove anni delle graduatorie anche per gli idonei;
si ritiene, infatti, che una stabilizzazione di massa contrasti fortemente anche il principio della meritocrazia, trasformando, di fatto, il comparto pubblico in una sorta di «ammortizzatore sociale»;
basti pensare che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione pro tempore ha disposto la proroga di 24.000 precari della Sicilia, sostenendo che si trattasse di una razionalizzazione della spesa, ma si tratta secondo i firmatari del presente atto di indirizzo in realtà dell’esatto opposto, ovvero del continuo e perenne assistenzialismo che andrà ad aggiungere ulteriori sprechi, in una regione già piagata da un numero esorbitante di dipendenti pubblici;
l’articolo 3 della Costituzione afferma: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;
l’articolo 4 afferma: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società»;
il dramma del precariato colpisce sia le giovani generazioni sia molti cittadini in età avanzata, in particolare nel settore scolastico, tanto da poter essere considerato, ad oggi, una delle più grandi emergenze sociali del nostro Paese;
la scuola rappresenta un’istituzione basilare della società visto l’alto ruolo che riveste nella formazione dei cittadini;
è pur vero che dal 1951 al 1978 è triplicato il numero degli insegnanti, passando da 240.000 a 732.000; in seguito, nonostante la contrazione della popolazione studentesca, gli insegnanti hanno continuato a crescere, arrivando a sfiorare le 900.000 unità all’inizio degli anni Novanta ed attestandosi poi negli ultimi anni ad 850.000. Dunque, negli anni, la scuola italiana ha continuato ad assumere personale indipendentemente dal diminuire o dal crescere del numero degli studenti, questo spesso a causa di logiche distorte di mantenimento del consenso politico;
l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento è stata favorevole ai docenti del Sud, molti dei quali sono in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge n. 104 del 1992 sulle disabilità, o si avvalgono della legge relativa al riconoscimento dell’invalidità civile. In base alla legge n. 104 del 1992 o alla legge n. 68 del 1999, chiunque abbia dichiarato di essere in possesso di handicap personale è stato inserito «a pettine» nella graduatoria e ha avuto il privilegio di scegliere il posto anche se nella graduatoria era in coda per mancanza di punteggio negli ultimi anni, ed anche di recente sono più volte comparse notizie accertate su casi di truffe al sistema scolastico e sanitario per l’ottenimento di certificati che attestino l’idoneità della persona in causa alla legge n. 104 del 1992, con lo scopo di trarre vantaggi su punteggi e posizionamenti nelle varie graduatorie scolastiche. Molti tra docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario settentrionali si trovano in uno stato di precarietà da molti anni, pur avendo punteggi e titoli superiori al personale in possesso dei requisiti della legge n. 104 del 1992. Anche a Milano ci sarebbero state truffe di massa da parte di docenti per ottenere il trasferimento da Milano al Sud tramite certificati medici falsi e medici compiacenti che hanno diagnosticato malattie immaginarie inesistenti;
il problema dei precari, con tutti gli aspetti negativi che ad esso si collegano, si trascina da troppo tempo. Il ricorso alle sanatorie, oltre ad eludere il problema fondamentale di un serio accertamento dei requisiti professionali, non può che dare risposte parziali, visti l’elevato numero dei precari oramai raggiunto e la necessità di tenere conto di una spesa per studente già elevata,

impegna il Governo:

a salvaguardare le competenze acquisite, senza mortificare la meritocrazia, attraverso l’istituzione di una riserva limitata di posti nei concorsi pubblici su base regionale;
ad attivarsi al fine di appoggiare la proposta di un punteggio aggiuntivo nelle graduatorie, destinato ai docenti residenti nella regione in cui intendono insegnare, cominciando ad attuare una «pianificazione» regionale, basata sull’assunzione di personale unicamente sulla base dei posti effettivamente disponibili, nell’ambito regionale o provinciale.
(1-00398) «Buonanno ed altri».

   La Camera,
premesso che:
il Governo Renzi ha annunciato un ampio piano d’azione concernente l’edilizia scolastica, finalizzato a tentare di risolvere le più che evidenti criticità in materia;
se è vero che gli edifici scolastici meritano un focus particolare, è altrettanto prioritario ricercare una soluzione all’annosa questione del personale in servizio nel sistema scolastico, in quanto non si risolve la situazione di stallo del percorso formativo dei ragazzi solo con il risanamento delle strutture;
la stabilità delle figure di docenza nelle scuole italiane è il vero cuore della questione, sia in termini pedagogici, che dal punto di vista della valorizzazione delle risorse umane impegnate nella formazione della futura classe dirigente di questo Paese;
il precariato scolastico, oltre alle note e tristi ricadute in merito alla posizione dei lavoratori, risulta avere un’incidenza negativa anche sulla continuità didattica e sulla qualità dell’insegnamento;
da dati in possesso dai firmatari del presente atto di indirizzo risulterebbe una notevole percentuale di personale della scuola (sia insegnanti che personale amministrativo, tecnico e ausiliario) assunta con contratti a tempo determinato;
la normativa europea, in particolare la direttiva 1999/70/CE, afferma il principio della non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e quelli cosiddetti precari, in quanto svolgano le stesse attività;
in allegato alla stessa direttiva sopra citata (quinta clausola dell’accordo allegato) è espresso chiaramente il principio della non reiterabilità di contratti di lavoro a tempo determinato per periodi che, eccedendo la ragionevole durata, siano tali da conformare un’equiparazione di fatto al lavoro a tempo indeterminato, senza però le tutele e le garanzie offerte da tali tipologie contrattuali;
tale evidenza sopra menzionata si ravvisa nella ratio legis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ove all’articolo 36 si impone l’assunzione a tempo indeterminato per il personale scolastico, ad esclusione di eventualità temporanee ed eccezionali da ravvisarsi sulla base di oggettivi riscontri;
a partire dal novembre 2013 la Commissione europea ha sottoposto il nostro Paese ad una procedura d’infrazione per il mancato rispetto della sopra citata direttiva 1999/70/CE in merito ai contratti a tempo determinato sottoposti a rinnovi successivi continui, tali da essere equiparabili, nei fatti, a rapporti a tempo indeterminato;
la Corte di giustizia dell’Unione europea ha fissato per il 27 marzo 2014 la decisione su una serie di ricorsi sul precariato nella scuola;
il Governo, nell’ottemperare alle richieste derivanti dalle sedi europee, al fine di garantire la stabilizzazione delle figure professionali del settore scolastico, in particolare del personale docente, piuttosto che tener conto esclusivamente del criterio dell’anzianità, dovrebbe prendere in considerazione la grande importanza che riveste la formazione del personale docente;
la stabilizzazione del personale scolastico va attuata tenendo in debita considerazione che l’interesse prioritario di ogni politica del settore dell’istruzione deve essere la formazione dei ragazzi, che vengono penalizzati dalla carenza di una continuità didattica e soprattutto dall’assenza di una politica della qualità della formazione che sia atta a premiare il merito dei docenti attraverso strategie complesse che integrino i percorsi di stabilizzazione con una seria analisi valutativa delle carriere e dei percorsi formativi del corpo docente,

impegna il Governo:

a fornire puntuali elementi in merito all’entità reale del fenomeno di cui al presente atto di indirizzo;
a chiarire, nelle opportune sedi parlamentari, l’orientamento del Governo rispetto al turnover delle istituzioni scolastiche;
a garantire in tempi celeri l’adeguamento ai rilievi posti dalla Commissione europea in merito alla procedura d’infrazione citata in premessa;
nell’ambito della stabilizzazione del personale docente, a tenere in considerazione il criterio del merito e, in particolare, delle competenze acquisite dalle giovani generazioni, in ottemperanza ai percorsi formativi indicati dallo stesso Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
a rendersi disponibile ad un serio confronto con gli organismi parlamentari competenti, attraverso gli strumenti che si ritengano più idonei, al fine di elaborare una strategia complessiva in materia che tenga conto in via prioritaria della centralità degli studenti, nell’ambito di un percorso formativo che valorizzi nel modo più adeguato il merito e la qualità del corpo docente.
(1-00399) «Santerini ed altri».

   La Camera,
premesso che:
il Governo Renzi ha annunciato un ampio piano d’azione concernente l’edilizia scolastica, finalizzato a tentare di risolvere le più che evidenti criticità in materia;
se è vero che gli edifici scolastici meritano un focus particolare, è altrettanto prioritario ricercare una soluzione all’annosa questione del personale in servizio nel sistema scolastico, in quanto non si risolve la situazione di stallo del percorso formativo dei ragazzi solo con il risanamento delle strutture;
la stabilità delle figure di docenza nelle scuole italiane è il vero cuore della questione, sia in termini pedagogici, che dal punto di vista della valorizzazione delle risorse umane impegnate nella formazione della futura classe dirigente di questo Paese;
il precariato scolastico, oltre alle note e tristi ricadute in merito alla posizione dei lavoratori, risulta avere un’incidenza negativa anche sulla continuità didattica e sulla qualità dell’insegnamento;
da dati in possesso dai firmatari del presente atto di indirizzo risulterebbe una notevole percentuale di personale della scuola (sia insegnanti che personale amministrativo, tecnico e ausiliario) assunta con contratti a tempo determinato;
la normativa europea, in particolare la direttiva 1999/70/CE, afferma il principio della non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e quelli cosiddetti precari, in quanto svolgano le stesse attività;
in allegato alla stessa direttiva sopra citata (quinta clausola dell’accordo allegato) è espresso chiaramente il principio della non reiterabilità di contratti di lavoro a tempo determinato per periodi che, eccedendo la ragionevole durata, siano tali da conformare un’equiparazione di fatto al lavoro a tempo indeterminato, senza però le tutele e le garanzie offerte da tali tipologie contrattuali;
tale evidenza sopra menzionata si ravvisa nella ratio legis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ove all’articolo 36 si impone l’assunzione a tempo indeterminato per il personale scolastico, ad esclusione di eventualità temporanee ed eccezionali da ravvisarsi sulla base di oggettivi riscontri;
a partire dal novembre 2013 la Commissione europea ha sottoposto il nostro Paese ad una procedura d’infrazione per il mancato rispetto della sopra citata direttiva 1999/70/CE in merito ai contratti a tempo determinato sottoposti a rinnovi successivi continui, tali da essere equiparabili, nei fatti, a rapporti a tempo indeterminato;
la Corte di giustizia dell’Unione europea ha fissato per il 27 marzo 2014 la decisione su una serie di ricorsi sul precariato nella scuola;
il Governo, nell’ottemperare alle richieste derivanti dalle sedi europee, al fine di garantire la stabilizzazione delle figure professionali del settore scolastico, in particolare del personale docente, piuttosto che tener conto esclusivamente del criterio dell’anzianità, dovrebbe prendere in considerazione la grande importanza che riveste la formazione del personale docente;
la stabilizzazione del personale scolastico va attuata tenendo in debita considerazione che l’interesse prioritario di ogni politica del settore dell’istruzione deve essere la formazione dei ragazzi, che vengono penalizzati dalla carenza di una continuità didattica e soprattutto dall’assenza di una politica della qualità della formazione che sia atta a premiare il merito dei docenti attraverso strategie complesse che integrino i percorsi di stabilizzazione con una seria analisi valutativa delle carriere e dei percorsi formativi del corpo docente,

impegna il Governo:

a fornire puntuali elementi in merito all’entità reale del fenomeno di cui al presente atto di indirizzo;
a chiarire, nelle opportune sedi parlamentari, l’orientamento del Governo rispetto al turnover delle istituzioni scolastiche;
a valutare ogni inziativa utile, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, per garantire in tempi celeri l’adeguamento ai rilievi posti dalla Commissione europea in merito alla procedura d’infrazione citata in premessa;
nell’ambito della stabilizzazione del personale docente, a tenere in considerazione il criterio del merito e, in particolare, delle competenze acquisite dalle giovani generazioni, in ottemperanza ai percorsi formativi indicati dallo stesso Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
a rendersi disponibile ad un serio confronto con gli organismi parlamentari competenti, attraverso gli strumenti che si ritengano più idonei, al fine di elaborare una strategia complessiva in materia che tenga conto in via prioritaria della centralità degli studenti, nell’ambito di un percorso formativo che valorizzi nel modo più adeguato il merito e la qualità del corpo docente.
(1-00399)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Santerini ed altri».

   La Camera,
premesso che:
il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha fissato al 31 agosto di ciascun anno il termine entro il quale devono essere effettuate le assunzioni a tempo indeterminato e devono essere adottati i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo;
per le assunzioni relative all’anno scolastico 2013-2014, le graduatorie da utilizzare sono state, per il 50 per cento dei posti, quelle ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per l’altro 50 per cento dei posti disponibili, quelle relative al concorso per esami e titoli indetto con decreto direttoriale n. 82 del 2012, purché le stesse siano state rese definitive entro il 31 agosto 2013;
il decreto di approvazione delle graduatorie del sopra detto concorso non è intervenuto entro tale data (31 agosto), in quanto la procedura concorsuale ha subito dei ritardi attribuibili all’ingente numero di candidati. Si ricorda che alle prove preselettive del concorso per docenti hanno partecipato circa 33 mila candidati e circa 17 mila alle prove scritte;
la mancata approvazione delle graduatorie nel termine utile per le immissioni in ruolo ha costretto così l’amministrazione ad effettuare le assunzioni per il 2013-2014 attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie dei precedenti concorsi;
tale circostanza comporta degli inconvenienti relativamente alla decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo dei candidati vincitori, ma non compromette le possibilità di assunzione;
la Costituzione, all’articolo 97, prevede: «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge». Il concorso pubblico viene indicato in modo esplicito come lo strumento fondamentale di accesso alla pubblica amministrazione;
l’ultimo concorso a cattedra è stato bandito con decreto del direttore generale per il personale scolastico 24 settembre 2012, n. 82, «indizione dei concorsi a posti a cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado» con la previsione di effettiva disponibilità di cattedre e posti da destinare per un totale di 11.542 unità;
in materia di contratti a tempo determinato, la Commissione europea ha aperto due procedure di infrazione (procedimento n. 010/2045 e procedimento n. 2010/2124), per la non corretta trasposizione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. In particolare, nell’ambito della procedura d’infrazione n. 2010/2124 relativa all’utilizzo dei contratti a tempo determinato nel comparto scuola, che diversamente da altri settori della pubblica amministrazione risente fisiologicamente di condizioni particolari legate al variare ad ogni anno scolastico del numero di iscrizioni di studenti alle diverse istituzioni scolastiche e ai differenti indirizzi di studio, la Commissione europea ritiene che la prassi italiana di impiegare personale ausiliario, tecnico e amministrativo nella scuola pubblica per mezzo di una successione di contratti a tempo determinato, senza misure atte a prevenirne l’abuso, non ottempera gli obblighi della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;
la Corte di cassazione, sezione lavoro, invece, nella sentenza 20 giugno 2012, n. 10127, ha legittimato il reiterato uso dei contatti a tempo determinato nel settore scolastico, portando ad escludere un abuso nell’utilizzo da parte dell’amministrazione del contratto a tempo determinato. La Corte di cassazione, in tema di personale docente, infatti, ha affermato l’inapplicabilità del principio di conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, restando applicabile la disciplina delle supplenze, contenuta nel decreto legislativo n. 297 del 1994, che non è stata abrogata dal decreto legislativo n. 368 del 2001, con conseguente insussistenza di un diritto alla stabilizzazione del rapporto ed al risarcimento del danno in caso di reiterazione delle supplenze, ove non risulti un abuso nell’assegnazione degli incarichi in questione;
la corte d’appello di Perugia, inoltre, ritenendo inapplicabile la disciplina di cui al decreto legislativo n. 368 del 2001, ha valutato di dover accertare se la pubblica amministrazione, nella stipulazione di una serie di contratti di lavoro, avesse dato luogo ad un abuso dello strumento delle assunzioni a termine con conseguente diritto del lavoratore, secondo i dettami della direttiva del Consiglio dell’Unione europea 28 giugno 1999, n. 70, emanata in attuazione dell’accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, al risarcimento del danno. La corte territoriale ha escluso tale abuso, precisando che il ricorrente aveva avuto supplenze annuali sull’organico di fatto, ossia posti non vacanti ma disponibili, seguite da supplenze temporanee in sostituzione di personale assente, ed infine supplenze su organico di diritto, cioè su posti disponibili e vacanti, in molteplici scuole; ciascun incarico risultava, infatti, svincolato dal precedente, di cui non costituiva né proroga né prosecuzione, e tenendo in considerazione che l’amministrazione non poteva scegliere liberamente il lavoratore con cui stipulare il contratto dovendosi attenere alle graduatorie permanenti provinciali per gli incarichi su organico di diritto o per le supplenze su organico di fatto o temporaneo alle graduatorie interne d’istituto;
la Corte di cassazione ha reputato principio di diritto vivente la praticabilità del contratto a termine e di altre forme negoziali flessibili nel rapporto di lavoro pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001, nella più ampia valorizzazione del ruolo della contrattazione collettiva rispetto al passato e con la previsione, in caso di violazione di norme imperative in materia, di un vero e proprio regime sanzionatorio costituito dal diritto del lavoratore al risarcimento del danno. Principio quest’ultimo non contrastante con la direttiva 1999/70/CE, in quanto idoneo a prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo dei contratti a termine da parte della pubblica amministrazione e che è consequenziale alla configurazione come regolamentazione speciale ed alternativa a quella prevista dal decreto legislativo n. 368 del 2001 relativa alla disciplina generale del contratto a termine. Inoltre, nella materia di cui trattasi, invero, sottolinea più volte la Corte di cassazione, la regolamentazione propria del settore pubblico non può ritenersi abrogata da quella stabilita in via generale dal richiamato decreto legislativo n. 368 del 2001, stante l’immanenza della regola lex posterior generalis non derogat legi priori speciali;
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, inoltre, è intervenuto in più occasioni nel 2011 (decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011) e nel 2013 (decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013) attraverso i piani triennali per l’assunzione di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario. Con l’articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 70 del 2011 e con il relativo decreto interministeriale 3 agosto 2011, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, aveva definito la programmazione triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario per gli anni scolastici compresi nel triennio 2011/2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno e detto piano triennale di immissioni in ruolo aveva programmato 124.000 assunzioni tra personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario nell’arco dei tre anni scolastici 2011/12, 2012/13 e 2013/14: 30.300 docenti e 36.000 personale amministrativo, tecnico e ausiliario nel 2011/12 e 22.000 assunzioni di docenti e 7.000 di personale amministrativo, tecnico e ausiliario per ciascun anno 2012/2013 e 2013/14. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha successivamente bloccato le assunzioni 2013/14;
nell’articolo 15 del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è stata prevista la prosecuzione del piano triennale del 2011-13 attraverso un ulteriore piano triennale di assunzioni, che per l’anno scolastico 2014/2015 prevede il reclutamento di 12.625 docenti, 1.604 insegnanti di sostegno e 4.317 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
in dodici dei Paesi dell’Unione europea, pari ad un terzo della popolazione europea, tra cui Regno Unito, Svezia, Belgio e Olanda, il reclutamento avviene mediante chiamata diretta da parte delle scuole. In Italia, Francia e Grecia il reclutamento avviene su base concorsuale ed in Spagna ed in Germania i concorsi sono su base regionale. In Austria, Finlandia e Lussemburgo sono, inoltre, previsti concorsi per l’accesso ai percorsi formativi per l’insegnamento. In Spagna è anche previsto un periodo di tirocinio in prova e Francia, Finlandia, Regno Unito e Olanda prevedono la formazione in servizio obbligatoria,

impegna il Governo:

ad avviare in tempi brevi il piano triennale di assunzioni del personale docente che assegni i posti, per il 50 per cento, ai vincitori di concorso e, per l’altro 50 per cento, utilizzando le graduatorie ad esaurimento, facendo in modo che:
a) il contingente di assunzioni per il prossimo anno scolastico del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario sia calcolato in relazione sia ai posti vacanti e disponibili in organico sia alle iscrizioni e all’entità dei pensionamenti;
b) venga garantito il numero di posti e cattedre indicate nell’allegato «1» del bando di concorso che costituisce parte integrante del decreto del direttore generale 24 settembre 2012, n. 82, per l’immissione in ruolo dei vincitori negli anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015, attraverso la previsione di un accantonamento dei posti per coloro i quali avrebbero avuto il diritto di entrare in ruolo dall’anno scolastico in corso e per i quali non è stato possibile, invece, ottenere l’assunzione;
c) venga consentito solo l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento con la sola esclusione del personale dei cicli della Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario, trasformando pertanto le cosiddette GAE effettivamente in graduatorie ad esaurimento;
d) venga dato l’avvio ad una riforma del sistema di reclutamento per il personale docente e non, in linea con altri Stati dell’Unione europea che consenta maggiore autonomia e libertà da parte delle istituzioni scolastiche, anche in rete, nell’individuazione e nella scelta del personale docente e non docente;
e) vengano programmate forme di reclutamento e di selezione concorsuali del personale scolastico, come previsto dalla Costituzione, a cadenza periodica regolare e ravvicinata solo su posti effettivamente vacanti e disponibili, senza la creazione di ulteriori graduatorie, e sia definito un relativo piano di assunzioni, previa una ricognizione di posti effettivamente vacanti e disponibili ai fini dell’erogazione di un servizio efficace, efficiente e rispettoso dei principi di trasparenza ed economicità, previsti dalla normativa vigente;
f) venga prevista una formazione specifica, mirata e programmata nell’ambito universitario per il personale docente e amministrativo che possa prevedere tirocini, stage, apprendistato e nuove forme di inserimento nelle istituzioni scolastiche.
(1-00400) «Centemero ed altri».

   La Camera,
premesso che:
il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha fissato al 31 agosto di ciascun anno il termine entro il quale devono essere effettuate le assunzioni a tempo indeterminato e devono essere adottati i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo;
per le assunzioni relative all’anno scolastico 2013-2014, le graduatorie da utilizzare sono state, per il 50 per cento dei posti, quelle ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per l’altro 50 per cento dei posti disponibili, quelle relative al concorso per esami e titoli indetto con decreto direttoriale n. 82 del 2012, purché le stesse siano state rese definitive entro il 31 agosto 2013;
il decreto di approvazione delle graduatorie del sopra detto concorso non è intervenuto entro tale data (31 agosto), in quanto la procedura concorsuale ha subito dei ritardi attribuibili all’ingente numero di candidati. Si ricorda che alle prove preselettive del concorso per docenti hanno partecipato circa 33 mila candidati e circa 17 mila alle prove scritte;
la mancata approvazione delle graduatorie nel termine utile per le immissioni in ruolo ha costretto così l’amministrazione ad effettuare le assunzioni per il 2013-2014 attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie dei precedenti concorsi;
tale circostanza comporta degli inconvenienti relativamente alla decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo dei candidati vincitori, ma non compromette le possibilità di assunzione;
la Costituzione, all’articolo 97, prevede: «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge». Il concorso pubblico viene indicato in modo esplicito come lo strumento fondamentale di accesso alla pubblica amministrazione;
l’ultimo concorso a cattedra è stato bandito con decreto del direttore generale per il personale scolastico 24 settembre 2012, n. 82, «indizione dei concorsi a posti a cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado» con la previsione di effettiva disponibilità di cattedre e posti da destinare per un totale di 11.542 unità;
in materia di contratti a tempo determinato, la Commissione europea ha aperto due procedure di infrazione (procedimento n. 010/2045 e procedimento n. 2010/2124), per la non corretta trasposizione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. In particolare, nell’ambito della procedura d’infrazione n. 2010/2124 relativa all’utilizzo dei contratti a tempo determinato nel comparto scuola, che diversamente da altri settori della pubblica amministrazione risente fisiologicamente di condizioni particolari legate al variare ad ogni anno scolastico del numero di iscrizioni di studenti alle diverse istituzioni scolastiche e ai differenti indirizzi di studio, la Commissione europea ritiene che la prassi italiana di impiegare personale ausiliario, tecnico e amministrativo nella scuola pubblica per mezzo di una successione di contratti a tempo determinato, senza misure atte a prevenirne l’abuso, non ottempera gli obblighi della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;
la Corte di cassazione, sezione lavoro, invece, nella sentenza 20 giugno 2012, n. 10127, ha legittimato il reiterato uso dei contatti a tempo determinato nel settore scolastico, portando ad escludere un abuso nell’utilizzo da parte dell’amministrazione del contratto a tempo determinato. La Corte di cassazione, in tema di personale docente, infatti, ha affermato l’inapplicabilità del principio di conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, restando applicabile la disciplina delle supplenze, contenuta nel decreto legislativo n. 297 del 1994, che non è stata abrogata dal decreto legislativo n. 368 del 2001, con conseguente insussistenza di un diritto alla stabilizzazione del rapporto ed al risarcimento del danno in caso di reiterazione delle supplenze, ove non risulti un abuso nell’assegnazione degli incarichi in questione;
la corte d’appello di Perugia, inoltre, ritenendo inapplicabile la disciplina di cui al decreto legislativo n. 368 del 2001, ha valutato di dover accertare se la pubblica amministrazione, nella stipulazione di una serie di contratti di lavoro, avesse dato luogo ad un abuso dello strumento delle assunzioni a termine con conseguente diritto del lavoratore, secondo i dettami della direttiva del Consiglio dell’Unione europea 28 giugno 1999, n. 70, emanata in attuazione dell’accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, al risarcimento del danno. La corte territoriale ha escluso tale abuso, precisando che il ricorrente aveva avuto supplenze annuali sull’organico di fatto, ossia posti non vacanti ma disponibili, seguite da supplenze temporanee in sostituzione di personale assente, ed infine supplenze su organico di diritto, cioè su posti disponibili e vacanti, in molteplici scuole; ciascun incarico risultava, infatti, svincolato dal precedente, di cui non costituiva né proroga né prosecuzione, e tenendo in considerazione che l’amministrazione non poteva scegliere liberamente il lavoratore con cui stipulare il contratto dovendosi attenere alle graduatorie permanenti provinciali per gli incarichi su organico di diritto o per le supplenze su organico di fatto o temporaneo alle graduatorie interne d’istituto;
la Corte di cassazione ha reputato principio di diritto vivente la praticabilità del contratto a termine e di altre forme negoziali flessibili nel rapporto di lavoro pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001, nella più ampia valorizzazione del ruolo della contrattazione collettiva rispetto al passato e con la previsione, in caso di violazione di norme imperative in materia, di un vero e proprio regime sanzionatorio costituito dal diritto del lavoratore al risarcimento del danno. Principio quest’ultimo non contrastante con la direttiva 1999/70/CE, in quanto idoneo a prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo dei contratti a termine da parte della pubblica amministrazione e che è consequenziale alla configurazione come regolamentazione speciale ed alternativa a quella prevista dal decreto legislativo n. 368 del 2001 relativa alla disciplina generale del contratto a termine. Inoltre, nella materia di cui trattasi, invero, sottolinea più volte la Corte di cassazione, la regolamentazione propria del settore pubblico non può ritenersi abrogata da quella stabilita in via generale dal richiamato decreto legislativo n. 368 del 2001, stante l’immanenza della regola lex posterior generalis non derogat legi priori speciali;
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, inoltre, è intervenuto in più occasioni nel 2011 (decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011) e nel 2013 (decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013) attraverso i piani triennali per l’assunzione di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario. Con l’articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 70 del 2011 e con il relativo decreto interministeriale 3 agosto 2011, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, aveva definito la programmazione triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario per gli anni scolastici compresi nel triennio 2011/2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno e detto piano triennale di immissioni in ruolo aveva programmato 124.000 assunzioni tra personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario nell’arco dei tre anni scolastici 2011/12, 2012/13 e 2013/14: 30.300 docenti e 36.000 personale amministrativo, tecnico e ausiliario nel 2011/12 e 22.000 assunzioni di docenti e 7.000 di personale amministrativo, tecnico e ausiliario per ciascun anno 2012/2013 e 2013/14. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha successivamente bloccato le assunzioni 2013/14;
nell’articolo 15 del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è stata prevista la prosecuzione del piano triennale del 2011-13 attraverso un ulteriore piano triennale di assunzioni, che per l’anno scolastico 2014/2015 prevede il reclutamento di 12.625 docenti, 1.604 insegnanti di sostegno e 4.317 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
in dodici dei Paesi dell’Unione europea, pari ad un terzo della popolazione europea, tra cui Regno Unito, Svezia, Belgio e Olanda, il reclutamento avviene mediante chiamata diretta da parte delle scuole. In Italia, Francia e Grecia il reclutamento avviene su base concorsuale ed in Spagna ed in Germania i concorsi sono su base regionale. In Austria, Finlandia e Lussemburgo sono, inoltre, previsti concorsi per l’accesso ai percorsi formativi per l’insegnamento. In Spagna è anche previsto un periodo di tirocinio in prova e Francia, Finlandia, Regno Unito e Olanda prevedono la formazione in servizio obbligatoria,

impegna il Governo:

ad avviare in tempi brevi il piano triennale di assunzioni del personale docente che assegni i posti, per il 50 per cento, ai vincitori di concorso e, per l’altro 50 per cento, utilizzando le graduatorie ad esaurimento, facendo in modo che:
a) il contingente di assunzioni per il prossimo anno scolastico del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario sia calcolato in relazione sia ai posti vacanti e disponibili in organico sia alle iscrizioni e all’entità dei pensionamenti;
b) venga garantito il numero di posti e cattedre indicate nell’allegato «1» del bando di concorso che costituisce parte integrante del decreto del direttore generale 24 settembre 2012, n. 82, per l’immissione in ruolo dei vincitori negli anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015, attraverso la previsione di un accantonamento dei posti per coloro i quali avrebbero avuto il diritto di entrare in ruolo dall’anno scolastico in corso e per i quali non è stato possibile, invece, ottenere l’assunzione;
c) a valutare ogni iniziaitiva utile, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, affinché venga dato l’avvio ad una riforma del sistema di reclutamento per il personale docente e non, in linea con altri Stati dell’Unione europea che consenta maggiore autonomia e libertà da parte delle istituzioni scolastiche, anche in rete, nell’individuazione e nella scelta del personale docente e non docente;
d) vengano programmate forme di reclutamento e di selezione concorsuali del personale scolastico, come previsto dalla Costituzione, a cadenza periodica regolare e ravvicinata solo su posti effettivamente vacanti e disponibili, senza la creazione di ulteriori graduatorie, e sia definito un relativo piano di assunzioni, previa una ricognizione di posti effettivamente vacanti e disponibili ai fini dell’erogazione di un servizio efficace, efficiente e rispettoso dei principi di trasparenza ed economicità, previsti dalla normativa vigente;
e) venga prevista una formazione specifica, mirata e programmata nell’ambito universitario per il personale docente che possa prevedere tirocini, stage e apprendistato.
(1-00400)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Centemero ed altri».

   La Camera,
premesso che:
il 27 marzo 2014 presso la Corte di giustizia europea è prevista l’udienza per rispondere alle questioni di pregiudizialità sollevate sia dal tribunale di Napoli (GUCE, C 141/11-2013) che dalla Corte Costituzionale (GUCE, C 313/7-2010) sulla legittimità della norme italiane che, per i lavoratori della scuola, acconsentono di ricorrere a contratti di lavoro a tempo determinato in maniera continuativa ed estesa ben oltre il limite massimo dei 36 mesi fissati dalla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999; lo scopo della normativa europea è stato quello di dare dignità al lavoro migliorando la qualità di quello precario e garantire, così, l’applicazione del principio di non discriminazione nonché di prevenzione di ogni abuso derivante dall’utilizzo del susseguirsi di contratti o di rapporti di lavoro temporanei;
nel nostro Paese si continuano ad infrangere, ormai da troppi anni, le clausole 4 e 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla citata direttiva europea che affermano, rispettivamente e con chiarezza, che:
«Clausola 4.
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l’applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Clausola 5.
1. Per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:
a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.

2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato:
a) devono essere considerati «successivi»;
b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato»;
l’attuale normativa italiana sul precariato, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, deve essere cambiata al più presto in quanto in profondo contrasto con il diritto comunitario e con le legittime rivendicazioni dei tanti lavoratori precari che hanno presentato i ricorsi al tribunale del lavoro e che si son già visti riconoscere il diritto alla parità di trattamento con il personale di ruolo; infatti, si susseguono sentenze anche della magistratura italiana che condannano e disapplicano l’attuale normativa che addirittura sanziona, per le pubbliche amministrazioni, l’assunzione o l’impiego di lavoratori attraverso la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato (decreto legislativo n.165 del 2001 – «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» – articolo 36 (utilizzo di contratti di lavoro flessibile));
il nostro Paese, pertanto, per sua colpa e inefficienza, potrà essere condannato per infrazione del diritto comunitario dalla Corte di giustizia europea che porrà così fine all’uso e all’abuso dei contratti a termine e alla disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato che svolgono lo stesso lavoro. Un risultato decisivo per migliaia di lavoratori precari di lungo corso che dovranno essere stabilizzati e vedranno riconosciuto l’impegno e il lavoro con cui in questi anni hanno garantito il funzionamento della scuola pubblica;
esiste un’altra situazione, in cui la discriminazione a carico di lavoratori a tempo determinato appare inequivocabilmente evidente, determinatasi con riferimento all’applicazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», che prevede il reclutamento dei docenti universitari di ruolo di prima e seconda fascia con una procedura in due fasi: una prima imperniata su concorsi pubblici di abilitazione nazionale ed una seconda basata su concorsi pubblici di chiamata da esperirsi dai singoli atenei;
si è ora per la prima volta completato l’espletamento dei concorsi nazionali previsti dalla citata legge n. 240 del 2010;
i concorsi hanno portato a conseguire l’abilitazione per la prima e la seconda fascia sia candidati già strutturati con un rapporto a tempo indeterminato (come professori associati o ricercatori) sia candidati non strutturati legati ad un’università da contratti d’insegnamento a tempo determinato, conclusi, uno dopo l’altro, anno per anno;
l’articolo 24 della legge prevede che un singolo ateneo, con risorse ad hoc, apra concorsi per la chiamata di abilitati riservati a professori di seconda fascia e ricercatori in servizio in tale ateneo e non prevede che questo, con risorse proprie ad hoc, apra concorsi riservati a docenti non strutturati ad esso legati da un contratto annuale ancorché ripetuto di anno in anno;
è evidente che alla chiamata di questa categoria di docenti legati all’università da contratti a tempo determinato, che hanno ottenuto un’abilitazione sulla base di concorsi pubblici nazionali, non si può opporre il principio secondo cui un’amministrazione pubblica non può assumere senza concorso,

impegna il Governo

a provvedere immediatamente, ancor prima della prevedibile condanna per infrazione, ad adottare iniziative normative per superare l’inadeguatezza della normativa in vigore relativa al sistema contrattuale del lavoro, avendo riguardo ai principi sanciti dalla citata direttiva europea e programmare, pertanto, un piano di stabilizzazione del personale precario sulla base di tutti i posti effettivamente vacanti.
(1-00407) «Giancarlo Giordano ed altri».

   La Camera,
premesso che:
il rilancio del sistema economico del Paese non può prescindere: a) da un corretto e più efficiente funzionamento delle pubbliche amministrazioni chiamate ad erogare con tempestività ed efficacia i servizi alle imprese ed ai cittadini; b) dalla garanzia di elevati standard qualitativi ed economici dei servizi che devono essere competitivi anche in raffronto con quelli erogati dalle amministrazioni pubbliche dei paesi dell’Unione europea;
in sede di riforma occorre intervenire sulle criticità che il settore pubblico presenta, al fine di risolverle e superarle con la gradualità che il contesto organizzativo e finanziario consente;
tra le maggiori criticità emergono:
a) l’emergenza su questo fronte è molto evidente in quanto:
è in continua crescita il contenzioso con le amministrazioni pubbliche per l’abuso di contratti di lavoro flessibile, con i conseguenti costi a carico dei bilanci pubblici;
spesso i giudici del lavoro che riconoscono la specialità del settore pubblico e non sentenziano per la conversione del rapporto di lavoro, nei casi di abuso nell’utilizzo dei contratti a tempo determinato, condannano le amministrazioni pubbliche al risarcimento del danno, con riflessi sempre più pesanti sulla finanza pubblica;
sono sempre più pressanti gli effetti delle procedure di infrazione avviate, in sede comunitaria, nei confronti dell’Italia per il fenomeno del precariato storico nella pubblica amministrazione e delle richieste di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea da parte di giudici italiani;
sono migliaia i rapporti di lavoro a termine che proseguono da oltre un decennio per assicurare l’erogazione dei servizi essenziali alla collettività, servizi che devono essere comunque assicurati pur in presenza dei stringenti vincoli di finanza pubblica in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Basti pensare che nel settore sanitario spesso l’erogazione dei servizi e dei livelli essenziali di assistenza è garantita dal ricorso al lavoro flessibile soprattutto in quelle regioni che, essendo vincolate dal piano di rientro dal disavanzo, si vedono precluse le assunzioni a tempo indeterminato;
b) il comparto della scuola, con circa 140 mila unità tra docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliare, registra il numero più alto di personale precario. È da sottolineare che le recenti conclusioni espresse dalla Commissione europea – con le quali si apre una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per il mancato rispetto della direttiva sul lavoro a tempo determinato – ribadiscono che «(…) Non può ritenersi obiettivamente giustificata ai sensi della clausola 5, punto 1, lett. a) dell’accordo quadro una legislazione nazionale, quale quella italiana in causa, che, nel settore scolastico, non prevede alcuna misura diretta a reprimere il ricorso abusivo a contratti di lavoro a termine successivi (…)»;
c) sussiste un’elevata consistenza del precariato nel settore pubblico che riguarda: 1) personale con contratto di lavoro a tempo determinato, 2) titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, 3) lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione, 4) professionisti titolari di partita iva incaricati di svolgere prestazioni di lavoro autonomo, 5) lavoratori addetti ad attività socialmente utili svolte in virtù delle previste convenzioni;
d) l’età media dei dipendenti pubblici in Italia è molto più elevata rispetto a quella degli altri Paesi europei e destinata ad aumentare in relazione all’effetto sinergico della disciplina normativa che limita il turnover e della riforma pensionistica che riduce il flusso di fuoriuscite in relazione ai nuovi criteri di maturazione dei requisiti per il diritto di accesso a pensione;
e) a causa dell’applicazione della cosiddetta «legge Fornero» e il prolungarsi dell’età di permanenza in cattedra, parte del corpo docente impegnato con gli studenti italiani ha sempre più difficoltà a stare al passo con il dinamismo della comunità scolastica: gli ultimi dati forniti dall’Ocse nel rapporto Education at a glance 2013 rilevano che nel 2011 il 47,6 per cento dei docenti elementari, il 61 per cento di quelli delle medie inferiori e il 62,5 per cento di quelli delle superiori aveva oltre 50 anni; la modifica della cosiddetta legge Fornero avrebbe anche il vantaggio di sbloccare il turnover della scuola e permettere la stabilizzazione di molti giovani insegnanti;
f) sussiste la necessità di valutare con attenzione la consistenza delle strutture dirigenziali, che produce una discrasia tra piante organiche teoriche relative alla dirigenza e dirigenti effettivamente in forza; tale discrasia costituisce causa di ingiustificata frammentazione nell’assegnazione del personale ad uffici dirigenziali vacanti, con conseguenze non virtuose nella gestione delle risorse;
nel 2006, con l’approvazione della prima legge finanziaria dell’allora Governo Prodi, si è delineata, con la trasformazione delle graduatorie permanenti per il reclutamento degli insegnanti in «graduatorie ad esaurimento» e l’avvio di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di 150.000 insegnanti e 10.000 unità di personale ausiliare tecnico e amministrativo, la necessità di costruire una programmazione di medio-lungo periodo degli organici e superare il fenomeno del precariato. Nel 2009 – cambiato lo scenario politico – il settore scolastico, dopo l’approvazione dell’articolo 64, del decreto-legge n. 22 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sconta il drastico taglio di circa 8 miliardi di euro e la conseguente riduzione di oltre 87 mila docenti e di 44.500 ausiliari, tecnico e amministrativi;
l’ultimo intervento a sostegno del settore scolastico, con l’approvazione della legge 8 novembre 2013, n. 128, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, ha definito un piano triennale (2014-2016) per l’assunzione a tempo indeterminato di 69 mila docenti e 16 mila amministrativi, tecnici e ausiliari e, inoltre, l’autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato di oltre 26.500 docenti di sostegno;
le misure contenute nel decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 ottobre 2013, n. 125, nello spirito di favorire politiche occupazionali razionali, prevedono forme di reclutamento speciale finalizzate a valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno maturato, nell’ultimo quinquennio, un’anzianità di tre anni con rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché misure a favore dei lavoratori socialmente utili, senza disporre di interventi adeguati anche per le altre forme di precariato di cui alla lettera c) del terzo capoverso della premessa del presente atto di indirizzo;
nella totale condivisione del programma di Governo, si ritiene urgente affrontare il tema del precariato del pubblico impiego valorizzando il ruolo sociale degli operatori pubblici impegnati quotidianamente in servizi che promuovono e tutelano il benessere dei cittadini,

impegna il Governo:

a riaprire in tempi brevi e con i soggetti preposti la trattativa per l’adeguamento della parte normativa del contratto nazionale del pubblico impiego a garanzia di un corretto funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con la finalità di valutare misure volte al superamento del precariato, prestando particolare attenzione alla valorizzazione della professionalità acquisita anche dai titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, dai lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione e dai professionisti titolari di partita iva incaricati di svolgere prestazioni di lavoro autonomo;
per quanto riguarda il personale della scuola e nel rispetto della normativa europea:
a) a definire un nuovo piano pluriennale di assorbimento delle graduatorie ad esaurimento;
b) espletate le procedure di assunzione relative all’ultimo concorso a cattedra del 2012, a bandire, con cadenza biennale, nuove prove concorsuali che tengano conto dei flussi di pensionamento e dei trasferimenti e, nel rispetto della normativa europea, a garantire il regime del doppio canale per i docenti abilitati, a partire da coloro che siano in possesso di almeno tre anni di servizio;
c) ad assumere iniziative per ovviare ad una carenza della riforma pensionistica attuata con l’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che non ha tenuto nel necessario conto le peculiarità del comparto della scuola, nel quale la data di pensionamento è legata, per esigenze di funzionalità e di continuità didattica, alla conclusione dell’anno scolastico;
d) ad attuare pienamente l’autonomia delle istituzioni scolastiche in campo didattico, finanziario, amministrativo e gestionale, partendo dall’attuazione dell’articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012, con l’assegnazione almeno triennale dell’organico funzionale ad ogni istituzione scolastica, anche a livello di reti di scuole, al fine di pervenire al progressivo superamento della distinzione tra l’organico di diritto e l’organico di fatto;
a proseguire nel percorso di attuazione delle misure contenute nel decreto-legge n. 101 del 2013 di cui in premessa, a tal fine attuando, per un verso, la rilevazione ai sensi del citato decreto-legge n. 101 del 2013 delle graduatorie di concorso aperte e, per altro verso, il monitoraggio e la verifica del processo di superamento delle situazioni di precarietà contrattuale nelle pubbliche amministrazioni, tenendone costantemente informato il Parlamento;
stante, infine, la ripetizione storica, ormai consolidata, nei bilanci delle amministrazioni della spesa per il personale con tipologie di lavoro flessibile, a considerare, nel rispetto delle norme che regolano le assunzioni nel pubblico impiego, la complessiva spesa di personale, comprensiva quindi di quella effettuata per rapporti di lavoro a tempo determinato, per contratti di collaborazione coordinata e continuativa o per altre forme di rapporti di lavoro flessibile, quale parametro consolidato di riferimento ai fini dei processi di proroga dei rapporti di lavoro precario e, nell’ambito della regolamentazione prevista dal decreto-legge n. 10 del 2013 e dalla legge n. 147 del 2013, di eventuale stabilizzazione.
(1-00408) «Coscia ed altri».

   La Camera,
premesso che:
il rilancio del sistema economico del Paese non può prescindere: a) da un corretto e più efficiente funzionamento delle pubbliche amministrazioni chiamate ad erogare con tempestività ed efficacia i servizi alle imprese ed ai cittadini; b) dalla garanzia di elevati standard qualitativi ed economici dei servizi che devono essere competitivi anche in raffronto con quelli erogati dalle amministrazioni pubbliche dei paesi dell’Unione europea;
in sede di riforma occorre intervenire sulle criticità che il settore pubblico presenta, al fine di risolverle e superarle con la gradualità che il contesto organizzativo e finanziario consente;
tra le maggiori criticità emergono:
a) l’emergenza su questo fronte è molto evidente in quanto:
è in continua crescita il contenzioso con le amministrazioni pubbliche per l’abuso di contratti di lavoro flessibile, con i conseguenti costi a carico dei bilanci pubblici;
spesso i giudici del lavoro che riconoscono la specialità del settore pubblico e non sentenziano per la conversione del rapporto di lavoro, nei casi di abuso nell’utilizzo dei contratti a tempo determinato, condannano le amministrazioni pubbliche al risarcimento del danno, con riflessi sempre più pesanti sulla finanza pubblica;
sono sempre più pressanti gli effetti delle procedure di infrazione avviate, in sede comunitaria, nei confronti dell’Italia per il fenomeno del precariato storico nella pubblica amministrazione e delle richieste di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea da parte di giudici italiani;
sono migliaia i rapporti di lavoro a termine che proseguono da oltre un decennio per assicurare l’erogazione dei servizi essenziali alla collettività, servizi che devono essere comunque assicurati pur in presenza dei stringenti vincoli di finanza pubblica in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Basti pensare che nel settore sanitario spesso l’erogazione dei servizi e dei livelli essenziali di assistenza è garantita dal ricorso al lavoro flessibile soprattutto in quelle regioni che, essendo vincolate dal piano di rientro dal disavanzo, si vedono precluse le assunzioni a tempo indeterminato;
b) il comparto della scuola, con circa 140 mila unità tra docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliare, registra il numero più alto di personale precario. È da sottolineare che le recenti conclusioni espresse dalla Commissione europea – con le quali si apre una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per il mancato rispetto della direttiva sul lavoro a tempo determinato – ribadiscono che «(…) Non può ritenersi obiettivamente giustificata ai sensi della clausola 5, punto 1, lett. a) dell’accordo quadro una legislazione nazionale, quale quella italiana in causa, che, nel settore scolastico, non prevede alcuna misura diretta a reprimere il ricorso abusivo a contratti di lavoro a termine successivi (…)»;
c) sussiste un’elevata consistenza del precariato nel settore pubblico che riguarda: 1) personale con contratto di lavoro a tempo determinato, 2) titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, 3) lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione, 4) professionisti titolari di partita iva incaricati di svolgere prestazioni di lavoro autonomo, 5) lavoratori addetti ad attività socialmente utili svolte in virtù delle previste convenzioni;
d) l’età media dei dipendenti pubblici in Italia è molto più elevata rispetto a quella degli altri Paesi europei e destinata ad aumentare in relazione all’effetto sinergico della disciplina normativa che limita il turnover e della riforma pensionistica che riduce il flusso di fuoriuscite in relazione ai nuovi criteri di maturazione dei requisiti per il diritto di accesso a pensione;
e) a causa dell’applicazione della cosiddetta «legge Fornero» e il prolungarsi dell’età di permanenza in cattedra, parte del corpo docente impegnato con gli studenti italiani ha sempre più difficoltà a stare al passo con il dinamismo della comunità scolastica: gli ultimi dati forniti dall’Ocse nel rapporto Education at a glance 2013 rilevano che nel 2011 il 47,6 per cento dei docenti elementari, il 61 per cento di quelli delle medie inferiori e il 62,5 per cento di quelli delle superiori aveva oltre 50 anni; la modifica della cosiddetta legge Fornero avrebbe anche il vantaggio di sbloccare il turnover della scuola e permettere la stabilizzazione di molti giovani insegnanti;
f) sussiste la necessità di valutare con attenzione la consistenza delle strutture dirigenziali, che produce una discrasia tra piante organiche teoriche relative alla dirigenza e dirigenti effettivamente in forza; tale discrasia costituisce causa di ingiustificata frammentazione nell’assegnazione del personale ad uffici dirigenziali vacanti, con conseguenze non virtuose nella gestione delle risorse;
nel 2006, con l’approvazione della prima legge finanziaria dell’allora Governo Prodi, si è delineata, con la trasformazione delle graduatorie permanenti per il reclutamento degli insegnanti in «graduatorie ad esaurimento» e l’avvio di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di 150.000 insegnanti e 10.000 unità di personale ausiliare tecnico e amministrativo, la necessità di costruire una programmazione di medio-lungo periodo degli organici e superare il fenomeno del precariato. Nel 2009 – cambiato lo scenario politico – il settore scolastico, dopo l’approvazione dell’articolo 64, del decreto-legge n. 22 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sconta il drastico taglio di circa 8 miliardi di euro e la conseguente riduzione di oltre 87 mila docenti e di 44.500 ausiliari, tecnico e amministrativi;
l’ultimo intervento a sostegno del settore scolastico, con l’approvazione della legge 8 novembre 2013, n. 128, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, ha definito un piano triennale (2014-2016) per l’assunzione a tempo indeterminato di 69 mila docenti e 16 mila amministrativi, tecnici e ausiliari e, inoltre, l’autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato di oltre 26.500 docenti di sostegno;
le misure contenute nel decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 ottobre 2013, n. 125, nello spirito di favorire politiche occupazionali razionali, prevedono forme di reclutamento speciale finalizzate a valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno maturato, nell’ultimo quinquennio, un’anzianità di tre anni con rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché misure a favore dei lavoratori socialmente utili, senza disporre di interventi adeguati anche per le altre forme di precariato di cui alla lettera c) del terzo capoverso della premessa del presente atto di indirizzo;
nella totale condivisione del programma di Governo, si ritiene urgente affrontare il tema del precariato del pubblico impiego valorizzando il ruolo sociale degli operatori pubblici impegnati quotidianamente in servizi che promuovono e tutelano il benessere dei cittadini,

impegna il Governo:

a riaprire in tempi brevi e con i soggetti preposti la trattativa per l’adeguamento della parte normativa del contratto nazionale del pubblico impiego a garanzia di un corretto funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con la finalità di valutare misure volte al superamento del precariato, prestando particolare attenzione alla valorizzazione della professionalità acquisita anche dai titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, dai lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione e dai professionisti titolari di partita iva incaricati di svolgere prestazioni di lavoro autonomo;
per quanto riguarda il personale della scuola e nel rispetto della normativa europea:
a) a definire un nuovo piano pluriennale di assorbimento delle graduatorie ad esaurimento considerati i posti vacanti e disponibili;
b) espletate le procedure di assunzione relative all’ultimo concorso a cattedra del 2012, a bandire, con cadenza biennale, nuove prove concorsuali che tengano conto dei flussi di pensionamento e dei trasferimenti e, nel rispetto della normativa europea, a garantire il regime del doppio canale per i docenti abilitati, iscritti nelle graduatorie ad esaurimento;
c) a valutare ogni iniziativa utile, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, per ovviare ad una carenza della riforma pensionistica attuata con l’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che non ha tenuto nel necessario conto le peculiarità del comparto della scuola, nel quale la data di pensionamento è legata, per esigenze di funzionalità e di continuità didattica, alla conclusione dell’anno scolastico;
d) a valutare ogni iniziativa utile, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, per attuare pienamente l’autonomia delle istituzioni scolastiche in campo didattico, finanziario, amministrativo e gestionale, partendo dall’attuazione dell’articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012, con l’assegnazione almeno triennale dell’organico funzionale ad ogni istituzione scolastica, anche a livello di reti di scuole, al fine di pervenire al progressivo superamento della distinzione tra l’organico di diritto e l’organico di fatto;
a proseguire nel percorso di attuazione delle misure contenute nel decreto-legge n. 101 del 2013 di cui in premessa, a tal fine attuando, per un verso, la rilevazione ai sensi del citato decreto-legge n. 101 del 2013 delle graduatorie di concorso aperte e, per altro verso, il monitoraggio e la verifica del processo di superamento delle situazioni di precarietà contrattuale nelle pubbliche amministrazioni, tenendone costantemente informato il Parlamento;
stante, infine, la ripetizione storica, ormai consolidata, nei bilanci delle amministrazioni della spesa per il personale con tipologie di lavoro flessibile, a considerare, nel rispetto delle norme che regolano le assunzioni nel pubblico impiego, la complessiva spesa di personale, comprensiva quindi di quella effettuata per rapporti di lavoro a tempo determinato, per contratti di collaborazione coordinata e continuativa o per altre forme di rapporti di lavoro flessibile, quale parametro consolidato di riferimento ai fini dei processi di proroga dei rapporti di lavoro precario e, nell’ambito della regolamentazione prevista dal decreto-legge n. 10 del 2013 e dalla legge n. 147 del 2013, di eventuale stabilizzazione.
(1-00408)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Coscia ed altri».

Risoluzione

   La Camera,
al termine del dibattito sulle mozioni concernenti iniziative per la stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al comparto scuola,
premesso che:
appare indispensabile ed urgentissimo intervenire dato che il fenomeno del precariato risulta particolarmente diffuso in ambito scolastico e risulta avere un’incidenza negativa non solo sulla condizione di incertezza lavorativa ed economica del personale scolastico, ma anche sulla continuità didattica e sulla qualità dell’insegnamento, che risultano fortemente penalizzate;
tra il 2001 e il 2013, a dispetto della direttiva comunitaria, le supplenze per il funzionamento ordinario delle scuole sono aumentate da 105.000 a 140.000 unità, e nel contempo le spese per il personale a tempo determinato sono aumentate di 348 milioni di euro dal 2007;
con riferimento alle 120.000 cattedre al 30 giugno assegnate quest’anno il 75 per cento è senza titolare e rispetto ai 230.000 alunni con handicap lo Stato ha bisogno di 115.000 insegnanti di sostegno rispetto ai 90.000 previsti nel 2016 dall’ultima legge n. 128 del 2013;
vi è stato il pensionamento di 11.000 docenti e 3.600 ATA e dei contratti, di 12.000 docenti e 19.000 ATA al 31 agosto, e sarebbe possibile attuare fin dal prossimo anno scolastico un piano straordinario di immissioni in ruolo di 125.000 unità;
il precariato nella scuola non soltanto è rimasto costante negli anni ma oggi è ai suoi massimi storici se si considera che soltanto la metà del personale inserito nelle graduatorie ottiene una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto mentre altri 150.000 docenti (abilitati con il TFA, SFP, diploma magistrale, PAS) attendono di essere inseriti nelle stesse graduatorie;
vi sarebbero 125.000 posti vacanti e disponibili dal 1o settembre 2014, cosa che di fatto svuoterebbe i due terzi delle attuali graduatorie ad esaurimento e che a graduatorie esaurite, si aprirebbe la prospettiva, a copertura totale annuale del turn over, dell’immissione in ruolo anche dei 150 mila docenti rimasti fuori dalle graduatorie ma con un titolo abilitante riconosciuto dallo Stato (TFA, idonei concorso DDG 82/2012 ecc);
gli abilitati TFA potrebbero essere utilmente immessi in GAE e per gli idonei al concorso DDG 82/2012 basterebbe prevedere una IV fascia, così da assumerli ed evitare nuove procedure d’infrazione;
è dunque doveroso operare e intervenire affinché si proceda alla riapertura delle graduatorie ad esaurimento per i docenti abilitati, per i docenti presenti nelle graduatorie di merito del concorso del 2012 anche al fine di evitare sanzioni da parte della Commissione europea a causa della violazione della direttiva legata alla stabilizzazione dei precari,

impegna il Governo

ad intraprendere tutte le iniziative necessarie affinché si proceda alla riapertura delle graduatorie ad esaurimento per i docenti abilitati, per i docenti presenti nelle graduatorie di merito del concorso del 2012, al fine di evitare sanzioni da parte della Commissione europea a causa della violazione della direttiva europea legata alla stabilizzazione dei precari.
(6-00062) «Di Lello».

La Camera,
al termine del dibattito sulle mozioni concernenti iniziative per la stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al comparto scuola,
premesso che:
appare indispensabile ed urgentissimo intervenire dato che il fenomeno del precariato risulta particolarmente diffuso in ambito scolastico e risulta avere un’incidenza negativa non solo sulla condizione di incertezza lavorativa ed economica del personale scolastico, ma anche sulla continuità didattica e sulla qualità dell’insegnamento, che risultano fortemente penalizzate;
tra il 2001 e il 2013, a dispetto della direttiva comunitaria, le supplenze per il funzionamento ordinario delle scuole sono aumentate da 105.000 a 140.000 unità, e nel contempo le spese per il personale a tempo determinato sono aumentate di 348 milioni di euro dal 2007;
con riferimento alle 120.000 cattedre al 30 giugno assegnate quest’anno il 75 per cento è senza titolare e rispetto ai 230.000 alunni con handicap lo Stato ha bisogno di 115.000 insegnanti di sostegno rispetto ai 90.000 previsti nel 2016 dall’ultima legge n. 128 del 2013;
vi è stato il pensionamento di 11.000 docenti e 3.600 ATA e dei contratti, di 12.000 docenti e 19.000 ATA al 31 agosto, e sarebbe possibile attuare fin dal prossimo anno scolastico un piano straordinario di immissioni in ruolo di 125.000 unità;
il precariato nella scuola non soltanto è rimasto costante negli anni ma oggi è ai suoi massimi storici se si considera che soltanto la metà del personale inserito nelle graduatorie ottiene una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto mentre altri 150.000 docenti (abilitati con il TFA, SFP, diploma magistrale, PAS) attendono di essere inseriti nelle stesse graduatorie;
vi sarebbero 125.000 posti vacanti e disponibili dal 1o settembre 2014, cosa che di fatto svuoterebbe i due terzi delle attuali graduatorie ad esaurimento e che a graduatorie esaurite, si aprirebbe la prospettiva, a copertura totale annuale del turn over, dell’immissione in ruolo anche dei 150 mila docenti rimasti fuori dalle graduatorie ma con un titolo abilitante riconosciuto dallo Stato (TFA, idonei concorso DDG 82/2012 ecc);
gli abilitati TFA potrebbero essere utilmente immessi in GAE e per gli idonei al concorso DDG 82/2012 basterebbe prevedere una IV fascia, così da assumerli ed evitare nuove procedure d’infrazione;
è dunque doveroso operare e intervenire affinché si proceda alla riapertura delle graduatorie ad esaurimento per i docenti abilitati, per i docenti presenti nelle graduatorie di merito del concorso del 2012 anche al fine di evitare sanzioni da parte della Commissione europea a causa della violazione della direttiva legata alla stabilizzazione dei precari,

impegna il Governo

a valutare tutte le iniziative necessarie affinché si possa procedere alla riapertura delle graduatorie ad esaurimento per i docenti abilitati, per i docenti presenti nelle graduatorie di merito del concorso del 2012, al fine di evitare sanzioni da parte della Commissione europea a causa della violazione della direttiva europea legata alla stabilizzazione dei precari.
(6-00062)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Di Lello».

Il 24 marzo si svolge nell’Aula della Camera la discussione generale della mozione Chimienti ed altri n. 1-00341 concernente iniziative per la stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al comparto scuola

 

(Camera, 24.3.14) SILVIA CHIMIENTI. Signor Presidente, il 28 giugno 1999 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione hanno emanato la direttiva n. 70, volta a garantire la piena parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni e dall’abuso dei contratti a termine. Ricordiamo a quest’Aula che le direttive sono atti vincolanti per i Paesi membri dell’Unione, i quali vi si devono necessariamente adeguare, scegliendo i mezzi che più ritengano opportuni per raggiungere l’obiettivo stabilito. Nei quindici anni trascorsi dall’approvazione della direttiva in questione l’Italia ha scelto una strada piuttosto curiosa per adeguarsi alle sue indicazioni: l’ha prima dimenticata e poi quotidianamente calpestata.
Oggi, a quasi quindici anni dal giorno in cui finalmente l’Unione stipulò uno di quei patti di collaborazione e di solidarietà cari ad Alcide De Gasperi, il precariato è divenuto strutturale in tutti i settori della nostra pubblica amministrazione, con particolare riferimento al comparto scuola. Le cifre sono impietose: oltre 250 mila lavoratori sono privati di ogni certezza, di qualsiasi stabilità economica, costretti a vivere appesi alla speranza di un rinnovo contrattuale che possa garantire loro un minimo di respiro. Per qualche mese, al massimo un anno. Poi, chissà.
Nella scuola, settore nevralgico della nostra società, il luogo in cui si costruiscono le coscienze dei cittadini del futuro, il danno è ancora maggiore. Oltre ad un corpo docente frustrato, principi fondamentali come la continuità della didattica, lo sviluppo dei percorsi che dovrebbero necessariamente costruirsi nel lungo periodo, vengono cancellati da un tratto di penna di ragionieri di Stato, che li sacrificano sull’altare di scellerati piani di razionalizzazione della spesa. Ma questo dramma sociale non può più andare avanti. Non può continuare, perché la stessa Europa, dopo quindici anni di calma apparente, ha deciso finalmente di farsi sentire.
Alla base della nostra mozione ci sono, infatti, ben due pronunce della Corte di giustizia europea, che lo scorso gennaio hanno definitivamente costretto il nostro Paese a prendere atto della sua totale non conformità alla legislazione comunitaria in materia di contratti a termine. E non solo: il 27 marzo, ironia della sorte, la Corte di giustizia si pronuncerà nuovamente sull’abuso del precariato in Italia, questa volta in riferimento al comparto scuola.
Alla luce di tutto ciò, il MoVimento 5 Stelle crede che il tema della lotta al precariato non possa più essere rimandato. Non è più solo una questione di etica e di diritti, ma anche – cosa che certamente farà più leva su questa maggioranza – un enorme e improrogabile problema economico. Basti pensare al risarcimento di ben 173 mila euro che è spettato ad un docente precario di educazione fisica a cui un giudice del lavoro di Trapani ha riconosciuto tutti i danni derivanti dalla continua reiterazione del suo contratto da supplente su posti vacanti e disponibili, oltre al pagamento di scatti e mensilità estive per gli anni pregressi.
La sentenza del 27 marzo potrebbe aprire la strada a migliaia di ricorsi e costare allo Stato italiano decine di milioni di euro, che andrebbero ad aggiungersi a quelli della multa che l’Europa presto comminerà all’Italia. Se l’Europa interverrà a sanzionarci, il MIUR non potrà più continuare nella vergognosa prassi di non risarcire i danni dei docenti precari vincitori di cause, come purtroppo è avvenuto finora.
Secondo stime attendibili, ammontano a circa 200 i milioni di euro di risarcimento richiesti complessivamente dai giudici del lavoro di tutta Italia negli ultimi anni e ancora inevasi dal MIUR. Per questo motivo, un mese fa, il Codacons ha clamorosamente deciso di procedere al pignoramento dei beni del Ministero, mobili, sedie, tavoli e perfino la poltrona del Ministro ! Il tentativo è stato bloccato dal MIUR ma noi ci chiediamo: cosa si sta aspettando per dare esecuzione alle sentenze di tribunale ? Ma soprattutto, fino a che punto le istituzioni saranno disposte a perdere la loro credibilità e dignità, danneggiando l’immagine dell’intero Paese agli occhi delle altre nazioni ?
La nostra mozione non chiede stabilizzazioni indiscriminate, ma pone una serie di criteri di buon senso, questi sì pienamente conformi alle richieste dell’Europa.
Innanzitutto chiediamo che il processo di stabilizzazione venga finalmente istituzionalizzato adottando in tempi brevi iniziative legislative rivolte al personale pubblico precario, in particolare della sanità e delle autonomie, che abbia già superato delle procedure concorsuali, ma che inspiegabilmente non si sia ancora visto stipulare un contratto a tempo indeterminato.
Queste procedure dovranno innanzitutto avere cadenza regolare ed essere disposte su una quota fissa delle percentuali ammesse annualmente per il turnover nei comparti in questione. Ma non basterà aver acquisito una certa anzianità: la nostra mozione esclude intatti dalle procedure di stabilizzazione tutti coloro che maturano i requisiti in forza di contratti stipulati a seguito di selezioni svolte da consulenti o società non pubbliche ovvero mediante chiamata nominativa non effettuata tramite il collocamento o ancora attraverso chiamate dirette.
Veniamo alla scuola, il comparto maggiormente sacrificato di tutto il pubblico impiego. Basti pensare che nel quinquennio 2007-2012 risulta aver subito una contrazione dell’11 per cento, vale a dire oltre il 60 per cento della riduzione complessiva dell’intero pubblico impiego. Per questo settore noi prevediamo un piano quinquennale di immissioni in ruolo di tutti i docenti che abbiano maturato o che maturino nel corso del periodo in questione i requisiti dell’abilitazione e dei tre anni complessivi di servizio o, in alternativa, che abbiano superato o superino una procedura concorsuale. Infine, chiediamo che venga stilato un piano triennale di assorbimento in ruolo sulla base dei posti vacanti e disponibili del personale ATA precario inserito in graduatoria permanente e che abbia maturato almeno tre annualità di servizio con contratti reiterati a tempo determinato.
Alla luce della ragionevolezza e del buon senso delle nostre richieste, ma anche di ciò che il nostro Premier e il responsabile alla scuola del PD Faraone hanno affermato nei primissimi giorni di insediamento, siamo molto fiduciosi nel voto favorevole di quest’Aula, che garantirebbe non solo la possibilità di scongiurare immediatamente i rischi di sanzioni da parte dell’Europa, ma anche di adeguarci finalmente alla normativa comunitaria.
Noi del MoVimento 5 Stelle crediamo che sia arrivato il momento per le istituzioni di porgere ascolto alle istanze dei cittadini, e a questo proposito, Presidente, le segnalo un episodio gravissimo e increscioso avvenuto solo venerdì scorso davanti alla sede del MIUR. Il coordinamento dei precari delle scuole di Roma ha manifestato per ben quattro ore, chiedendo semplicemente che una delegazione fosse ricevuta da qualche esponente del Governo. Era stato garantito a me personalmente fin dal mattino che qualcuno li avrebbe ricevuti, come avviene normalmente. Ebbene, né il Ministro né un sottosegretario né un dirigente si sono degnati di venire ad ascoltare per cinque minuti le loro istanze. Un’ennesima chiusura che non fa che allontanare ulteriormente la politica dai cittadini. E allora noi del MoVimento 5 Stelle siamo qui anche per questo motivo: per farvi comprendere che questo scollamento è profondamente sentito dalla società e sta diventando insostenibile.
Con questa mozione vi chiediamo di fare un passo in avanti e di dimostrare che la politica può ancora essere attenta al mondo reale e ai cittadini.