Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39

Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39

Attuazione della direttiva  2011/93/UE  relativa  alla  lotta  contro
l'abuso e lo  sfruttamento  sessuale  dei  minori  e  la  pornografia
minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051)

(GU n.68 del 22-3-2014)

 Vigente al: 6-4-2014
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2011/93/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di lotta contro l'abuso e
lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e  che
sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto  il  Regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
approvazione del testo definitivo del codice penale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre  2002,
n. 313, recante il testo unico sul casellario giudiziale; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione  europea  -  Legge  di   delegazione   europea,   ed   in
particolare, l'Allegato B; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 novembre 2013; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica e ritenuto  di  accogliere  la
condizione espressa dalla 2ª Commissione permanente della Camera e di
accogliere  parzialmente   le   osservazioni   formulate   dalla   2ª
Commissione permanente del Senato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri e dell'economia e delle finanze; 

                              E m a n a 

                  il seguente decreto legislativo: 

                               Art. 1 

Modifiche al regio decreto 19  ottobre  1930,  n.  1398,  recante  la
  approvazione del testo definitivo del Codice penale 

  1. All'articolo 602-ter del codice penale, dopo il  settimo  comma,
sono aggiunti i seguenti: 
    «Nei casi previsti dagli articoli 600-bis,  600-ter,  600-quater,
600-quater.1. e 600-quinquies, la pena e' aumentata. 
  a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite; 
  b)  se  il  reato  e'  commesso  da  persona  che   fa   parte   di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita'; 
  c) se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva
al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un  pregiudizio
grave. 
  Le pene previste per i  reati  di  cui  al  comma  precedente  sono
aumentate in misura non eccedente i due terzi nei  casi  in  cui  gli
stessi siano compiuti  con  l'utilizzo  di  mezzi  atti  ad  impedire
l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.». 
  2. All'articolo 609-ter del codice penale, al primo comma, dopo  il
numero 5-quater) sono aggiunti i seguenti: 
    «5-quinquies) se il reato e' commesso da persona che fa parte  di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita'; 
    5-sexies) se il reato e' commesso con violenze  gravi  o  se  dal
fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un
pregiudizio grave.». 
  3. All'articolo 609-quinquies del codice penale,  dopo  il  secondo
comma, e' aggiunto il seguente: 
    «La pena e' aumentata. 
  a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite; 
  b)  se  il  reato  e'  commesso  da  persona  che   fa   parte   di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita'; 
  c) se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva
al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un  pregiudizio
grave.». 
  4. Dopo l'articolo 609-undecies del codice penale  e'  inserito  il
seguente: 

                         «Art. 609-duodecies 

                       Circostanze aggravanti 

  Le pene per i reati  di  cui  agli  articoli  609-bis,  609-quater,
609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono  aumentate  in  misura
non eccedente la meta' nei casi in cui gli stessi siano compiuti  con
l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione  dei  dati  di
accesso alle reti telematiche.».
                               Art. 2 

Modifiche al decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
  2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro 
  1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.
313, dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente: 

                            «Art. 25-bis 

Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore  di
                               lavoro 

  1.  Il  certificato  penale  del  casellario  giudiziale   di   cui
all'articolo 25  deve  essere  richiesto  dal  soggetto  che  intenda
impiegare al lavoro una  persona  per  lo  svolgimento  di  attivita'
professionali  o  attivita'  volontarie  organizzate  che  comportino
contatti diretti  e  regolari  con  minori,  al  fine  di  verificare
l'esistenza di condanne per taluno dei reati  di  cui  agli  articoli
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice
penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni  interdittive  all'esercizio
di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori.». 
  2.  Il  datore  di  lavoro  che  non  adempie  all'obbligo  di  cui
all'articolo 25-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  14
novembre, n. 313, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.
                               Art. 3 

Modifiche al decreto legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
  disciplina  della  responsabilita'  amministrativa  delle   persone
  giuridiche, delle societa' e  delle  associazioni  anche  prive  di
  personalita' giuridica, a norma dell'articolo  11  della  legge  29
  settembre 2000, n. 300 

  1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 25-quinquies  del  decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231,  dopo  le  parole  «600-quater.1,»
sono  inserite  le  seguenti:  «nonche'  per  il   delitto   di   cui
all'articolo 609-undecies».
                               Art. 4 

Modifiche al decreto del Presidente  della  Repubblica  22  settembre
  1988, n. 447, recante  la  approvazione  del  codice  di  procedura
  penale 

  1. All'articolo 266 del codice di procedura  penale,  al  comma  1,
lettera f-bis), dopo le parole: «del medesimo codice», e' aggiunto il
seguente periodo: «, nonche' dall'art. 609-undecies». 
  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 62 del codice di procedura  penale
e' aggiunto il seguente: 
  «2.  Il   divieto   si   estende   alle   dichiarazioni,   comunque
inutilizzabili, rese dall'imputato nel corso di programmi terapeutici
diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti  sessuali  a
danno di minori.».
                               Art. 5 

                        Copertura finanziaria 

  1. All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge
si provvede mediante l'utilizzo delle risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014 

                             NAPOLITANO 

                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 

                                Orlando, Ministro della giustizia 

                                Mogherini,  Ministro   degli   affari
                                esteri 

                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 

Visto, il Guardasigilli: Orlando