Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66

Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66

Misure  urgenti  per  la  competitivita'  e  la  giustizia   sociale.
(14G00079) 

(GU n.95 del 24-4-2014)

 

 Vigente al: 24-4-2014

 

TITOLO I
Riduzioni di imposte e norme fiscali
CAPO I
Rilancio dell’economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia  fiscale  anche  al  fine  di  assicurare  il
rilancio dell'economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza  di  intervenire
in materia di revisione della spesa pubblica, attraverso la riduzione
delle spese per acquisti di beni e servizi,  garantendo  al  contempo
l'invarianza dei servizi ai  cittadini,  nonche'  per  assicurare  la
stabilizzazione della finanza pubblica, anche attraverso misure volte
a garantire la razionalizzazione, l'efficienza, l'economicita'  e  la
trasparenza dell'organizzazione degli apparati politico istituzionali
e delle autonomie locali; 
  Considerata, altresi', la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di
emanare ulteriori disposizioni in materia  di  pagamenti  dei  debiti
della pubblica amministrazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 aprile 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
  il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
(Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati) 
 
  1. In attesa dell'intervento normativo strutturale da  attuare  con
la legge di stabilita' per l'anno 2015 e  mediante  l'utilizzo  della
dotazione del fondo di cui all'articolo  50,  comma  6,  al  fine  di
ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro
e  nella  prospettiva  di  una  complessiva  revisione  del  prelievo
finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale,  finanziata
con una riduzione e riqualificazione strutturale  e  selettiva  della
spesa pubblica, all'articolo 13 del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui  redditi  di  cui
agli articoli 49, con esclusione di  quelli  indicati  nel  comma  2,
lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d),  h-bis)  e
l), sia di importo superiore a quello della detrazione  spettante  ai
sensi del comma 1, e' riconosciuto un credito, che non concorre  alla
formazione del reddito, di importo pari: 
      1) a 640 euro, se il reddito complessivo  non  e'  superiore  a
24.000 euro; 
      2) a 640 euro, se il reddito complessivo e' superiore a  24.000
euro  ma  non  a  26.000  euro.  Il  credito  spetta  per  la   parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di  26.000  euro,  diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.". 
  2. Il credito di cui al comma precedente e' rapportato  al  periodo
di lavoro nell'anno. 
  3. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  per  il  solo
periodo d'imposta 2014. 
  4. Per l'anno 2014, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e
29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600,  riconoscono  il  credito  eventualmente  spettante   ai   sensi
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
come  modificato  dal   presente   decreto,   ripartendolo   fra   le
retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga  utile.  Il
credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e'  riconosciuto,  in  via
automatica, dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  5. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo  unico
delle imposte sui  redditi, di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' attribuito  sugli  emolumenti
corrisposti in ciascun  periodo  di  paga  rapportandolo  al  periodo
stesso. A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza,
l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo
di paga e, per la differenza,  i contributi previdenziali dovuti  per
il medesimo periodo di paga, in  relazione  ai  quali,  limitatamente
all'applicazione del presente articolo, non si procede al  versamento
della  quota  determinata  ai  sensi  del  presente  articolo,  ferme
restando le aliquote di  computo  delle  prestazioni.  L'importo  del
credito riconosciuto  e   indicato  nella  certificazione  unica  dei
redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD). 
  6. L'INPS recupera i contributi di cui al comma 5 non  versati  dai
sostituti di imposta alle gestioni  previdenziali  rivalendosi  sulle
ritenute da versare mensilmente  all'Erario  nella  sua  qualita'  di
sostituto d'imposta. 
  7. In relazione alla effettiva modalita' di fruizione  del  credito
di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad  apportare,  con   propri  decreti,  le  necessarie
variazioni di bilancio compensative, anche tra l'entrata e la  spesa,
al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile. 
 
 
                               Art. 2 
 
                  (Disposizioni in materia di IRAP) 
 
  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello  in  corso
al 31 dicembre 2013, al decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.
446,  sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16, comma 1, le parole "l'aliquota  del  3,9  per
cento" sono sostituite  dalle  seguenti:  "l'aliquota  del  3,50  per
cento"; 
    b) all'articolo 16,  comma  1-bis,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      1) alla lettera a), le parole "l'aliquota del 4,20  per  cento"
sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 3,80 per cento"; 
      2) alla lettera b), le parole "l'aliquota del 4,65  per  cento"
sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 4,20 per cento"; 
      3) alla lettera c), le parole "l'aliquota del 5,90  per  cento"
sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 5,30 per cento"; 
    c) all'articolo 45, comma 1, le parole "nella misura dell'1,9 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella  misura  del  1,70  per
cento". 
  2. Ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013  secondo  il
criterio previsionale, di cui all'articolo  4  del  decreto  legge  2
marzo 1989, n. 69,  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  27
aprile 1989, n. 154, in luogo delle aliquote di cui alle lettere  a),
b), e c) del comma 1 applicabili al periodo di imposta  successivo  a
quello in corso al 31 dicembre 2013, si tiene conto, rispettivamente,
delle aliquote del 3,75; 4,00; 4,50; 5,70 e 1,80 per cento. 
  3. All'articolo 16, comma 3, del  decreto legislativo  15  dicembre
1997, n. 446, le parole "fino ad un massimo di un punto  percentuale"
sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo  di  0,92   punti
percentuali". 
  4. Le aliquote dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,  qualora
variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del  decreto  legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo  5,  comma  1,  del  decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono  rideterminate  applicando  le
variazioni adottate alle aliquote previste dal comma 1  del  presente
articolo. 
 

CAPO II
Trattamento fiscale dei redditi di natura finanziaria e altre
disposizioni fiscali

 
                               Art. 3 
 
     (Disposizioni in materia di redditi di natura finanziaria) 
 
  1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli  interessi,  premi  e
ogni altro provento di cui all'articolo  44  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui  redditi  diversi  di  cui
all'articolo 67, comma 1,  lettere  da  c-bis)  a  c-quinquies),  del
medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella  misura
del 26 per cento. 
  2. La  disposizione  di  cui  al  comma  1  non  si  applica  sugli
interessi, premi e ogni altro provento di  cui  all'articolo  44  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  sui  redditi
diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo
testo unico, relativi a: 
    a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601  ed
equiparati; 
    b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui  al
decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma  1,  del  testo
unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali  dei
suddetti Stati; 
      c) titoli  di  risparmio  per  l'economia  meridionale  di  cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. 
  3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica  altresi'  agli
interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili
di cui all'articolo 27, comma 3, secondo periodo, e comma 3-ter,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
al risultato netto maturato delle forme di  previdenza  complementare
di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 
  4. All'articolo 27,  comma  3,  ultimo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «di
un  quarto»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «degli   undici
ventiseiesimi». 
  5. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5, comma 2, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti
dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui  all'articolo  31  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601  ed
equiparati e dalle obbligazioni  emesse  dagli  Stati  inclusi  nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma
1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da
enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura  del
48,08 per cento dell'ammontare realizzato.»; 
    b) all'articolo 6, comma 1, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti
dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui  all'articolo  31  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601  ed
equiparati e dalle obbligazioni  emesse  dagli  Stati  inclusi  nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma
1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da
enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura  del
48,08 per cento dell'ammontare realizzato.»; 
    c) all'articolo 7, comma 4, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Ai fini del presente  comma,  i  redditi  derivanti  dalle
obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601  ed
equiparati e dalle obbligazioni  emesse  dagli  Stati  inclusi  nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  obbligazioni
emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono  computati  nella
misura del 48,08 per cento del loro ammontare.». 
  6. La misura dell'aliquota di  cui  al  comma  1  si  applica  agli
interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui  all'articolo  44
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  divenuti
esigibili e ai redditi diversi  di  cui  all'articolo  67,  comma  1,
lettere da c-bis) a c-quinquies), del predetto testo unico realizzati
a decorrere dal 1° luglio 2014. 
  7. La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica: 
    a) ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati, percepiti dalla
data indicata al comma 6; 
    b) agli interessi  e  agli  altri  proventi  derivanti  da  conti
correnti e depositi bancari e  postali,  anche  se  rappresentati  da
certificati, nonche' da  obbligazioni,  titoli  similari  e  cambiali
finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  maturati  a  decorrere  dalla
suddetta data. 
  8. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui  all'articolo  2,
comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.  239,  la  misura
dell'aliquota di cui al comma 1 si applica agli interessi, ai premi e
ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  maturati  a  decorrere  dal  1°
luglio 2014. 
  9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma  8,
per gli interessi e altri proventi soggetti  all'imposta  sostitutiva
di  cui  al  decreto  legislativo  1°  aprile  1996,  n.   239,   gli
intermediari di cui all'articolo 2, comma  2,  del  medesimo  decreto
provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di  cui
all'articolo 3 del citato decreto alla data del 30 giugno  2014,  per
le obbligazioni e titoli similari senza cedola o  con  cedola  avente
scadenza non inferiore a un anno  dalla  data  del  30  giugno  2014,
ovvero in occasione della scadenza della cedola o  della  cessione  o
rimborso del titolo, per le obbligazioni e  titoli  similari  diversi
dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto
del valore del cambio alla data del 30 giugno 2014. 
  10.  La  misura  dell'aliquota  di  cui  al  comma  1  si  applica,
relativamente ai redditi di cui all'articolo  44,  comma  1,  lettera
g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e  agli
interessi e  ad  altri  proventi  delle  obbligazioni  e  dei  titoli
similari di cui al decreto legislativo 1 aprile  1996,  n.  239,  dal
giorno successivo alla data  di  scadenza  del  contratto  di  pronti
contro termine stipulato anteriormente al 1°  luglio  2014  e  avente
durata non superiore a 12 mesi. 
  11. Per  i  redditi  di  cui  all'articolo  44,  comma  1,  lettere
g-quater) e g-quinquies), del testo unico delle imposte sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, derivanti da contratti sottoscritti fino al 30  giugno  2014,
la misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica sulla parte  dei
suddetti redditi maturati a decorrere dal 1 luglio 2014. 
  12. Per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i redditi
diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo
decreto derivanti dalla partecipazione ad organismi  di  investimento
collettivo del risparmio, la misura dell'aliquota di cui al comma  1,
si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014, in
sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o  azioni.  Sui
proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014  e  riferibili  ad
importi maturati al 30 giugno 2014 si applica  l'aliquota  in  vigore
fino al 30 giugno 2014. 
  13. Le  minusvalenze,  perdite  e  differenziali  negativi  di  cui
all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a  c-quater),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portati in  deduzione
dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di  cui  all'articolo
67, comma 1, lettere da  c-bis)  a  c-quinquies),  del  citato  testo
unico, realizzati successivamente alla data del 30 giugno  2014,  con
le seguenti modalita': 
    a) per una quota pari al 48,08 per cento, se sono realizzati fino
alla data del 31 dicembre 2011; 
    b) per una quota pari al 76,92 per cento, se sono realizzati  dal
1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014. Restano fermi i  limiti  temporali
di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del medesimo  testo
unico e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
  14. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui  all'articolo
7 del decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461,  la  misura
dell'aliquota di cui al comma 1 si applica sui risultati  maturati  a
decorrere dal 1° luglio 2014. Dai risultati di  gestione  maturati  a
decorrere dal 1° luglio 2014 sono portati in  deduzione  i  risultati
negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre  2011  e  non
compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al  48,08
per cento del loro ammontare, e quelli rilevati nel periodo  compreso
tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, non compensati alla  data
del 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92 per  cento  del  loro
ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati
negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del  decreto
legislativo 21 novembre  1997,  n.  461.  L'imposta  sostitutiva  sul
risultato maturato alla data  del  30  giugno  2014  e'  versata  nel
termine ordinario di cui al comma  11  dell'articolo  7  del  decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
  15.  A  decorrere  dal  1°  luglio   2014,   agli   effetti   della
determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di  cui  all'articolo
67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o  valore  di
acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6
e seguenti, del decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461  o
dell'articolo 2, commi 29 e seguenti, del  decreto  legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011 n. 148,  puo'  essere  assunto  il  valore  dei  titoli,  quote,
diritti,  valute  estere,  metalli  preziosi  allo  stato  grezzo   o
monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data  del  30
giugno 2014, a condizione che il contribuente: 
    a)  opti  per  la  determinazione,  alla   stessa   data,   delle
plusvalenze,  delle  minusvalenze  relative   ai   predetti   titoli,
strumenti finanziari, rapporti e crediti,  escluse  quelle  derivanti
dalla partecipazione ad  organismi  di  investimento  collettivo  del
risparmio di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del citato
testo unico; 
    b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva  eventualmente
dovuta nella misura del 20 per cento, secondo i criteri stabiliti nel
comma 16. 
  16. Nel caso di cui  all'articolo  5  del  decreto  legislativo  21
novembre 1997, n. 461, l'opzione di cui al  comma  15  si  estende  a
tutti i titoli e strumenti  finanziari  detenuti  alla  data  del  30
giugno 2014, tenendo conto delle minusvalenze realizzate e non ancora
compensate a tale data; l'imposta sostitutiva dovuta  e'  corrisposta
entro  il  16  novembre  2014.  L'ammontare  del  versamento   e   le
compensazioni tra minusvalenze e plusvalenze  maturate  entro  il  30
giugno 2014 vanno indicati nella dichiarazione dei  redditi  relativa
al periodo di imposta 2014.  Nel  caso  di  cui  all'articolo  6  del
medesimo decreto legislativo, l'opzione  e'  resa  mediante  apposita
comunicazione all'intermediario entro  il  30  settembre  2014  e  si
estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di
custodia o amministrazione, posseduti alla data del  30  giugno  2014
nonche' alla data di esercizio dell'opzione; l'imposta sostitutiva e'
versata dagli intermediari entro il  16  novembre  2014,  ricevendone
provvista dal contribuente. 
  17. Le  minusvalenze,  perdite  e  differenziali  negativi  di  cui
all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  derivanti  dall'esercizio
delle opzioni di cui ai commi 15 e 16 sono portati in deduzione dalle
plusvalenze e dagli altri redditi diversi  di  cui  all'articolo  67,
comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del  citato  testo  unico,
realizzati successivamente al 30 giugno 2014, per una quota  pari  al
76,92 per cento del loro ammontare, ovvero  per  una  quota  pari  al
48,08  per  cento  qualora  si  tratti  di  minusvalenze,  perdite  e
differenziali negativi realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011
e non compensate  in  sede  di  applicazione  dell'imposta  dovuta  a
seguito dell'esercizio delle suindicate opzioni. 
  18. Le disposizioni di cui ai commi da 15 a 17 non si applicano per
i titoli indicati nel comma 2, lettere a) e b). 
 
 
                               Art. 4 
 
(Disposizioni di coordinamento e modifiche  alla  legge  27  dicembre
                            2013, n. 147) 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a  decorrere
dal 1° luglio 2014. Ai fini dell'applicazione del citato articolo  3,
rilevano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze 13 dicembre 2011, emanati ai sensi  dell'articolo  2,
commi 13, lettera b), 23, 26 e 34 del decreto-legge 13  agosto  2011,
n. 138. convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, nonche' le eventuali integrazioni degli stessi  disposte  con
successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. 
  2. E' abrogato il comma 2  dell'articolo  4  del  decreto-legge  28
giugno 1990, n. 167 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 1990, n. 227. 
  3. Sono abrogati gli ultimi due periodi del comma  4  dell'articolo
13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44. 
  4. All'articolo  26-quinquies  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 5 e' inserito  il
seguente: "5-bis. La ritenuta di cui al comma 1 non  si  applica  sui
proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o
azioni  comprese  negli  attivi  posti  a  copertura  delle   riserve
matematiche dei rami vita.". 
  5. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.  77,  dopo  il
comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. La ritenuta di cui ai  commi
1 e  2  non  si  applica  sui  proventi  spettanti  alle  imprese  di
assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti
a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.". 
  6. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile  1996,
n. 239, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) enti  di  cui
all'articolo 73, comma 1, lettera c), e quelli di cui all'articolo 74
del medesimo testo unico, n. 917 del 1986, esclusi gli  organismi  di
investimento collettivo del risparmio;». 
  7. All'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  primo  periodo,  le  parole:
"ovvero con la minore aliquota prevista per  i  titoli  di  cui  alle
lettere a) e b) del comma 7  dell'articolo  2  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148" sono sostituite con le seguenti: "ovvero  con
la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di
cui all'articolo 31 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601 ed  equiparati  e  dalle  obbligazioni  emesse
dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto  emanato  ai  sensi
dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n.  917  del
1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati.". 
  8. All'articolo 26-quinquies, comma 3, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole:  "e  alle
obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle  imposte
sui redditi approvato con il decreto del Presidente della  Repubblica
22  dicembre  1986,  n.  917"  sono  aggiunte  le  parole:  "e   alle
obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati". 
  9. All'articolo 10-ter, comma 2-bis, della legge 23 marzo 1983,  n.
77, dopo le parole: "e alle obbligazioni emesse dagli  Stati  inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato  con  il
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917"
sono  aggiunte  le  parole:  "e  alle  obbligazioni  emesse  da  enti
territoriali dei suddetti Stati". 
  10. All'articolo 2, comma 23, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, dopo le parole: "e alle obbligazioni emesse dagli Stati  inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato  con  il
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917"
sono  aggiunte  le  parole:  "e  alle  obbligazioni  emesse  da  enti
territoriali dei suddetti Stati". 
  11. Il comma 145 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2013,  n.
147 e' sostituito dal seguente: "Le imposte  sostitutive  di  cui  ai
commi 142 e 143 sono versate in unica soluzione entro il  termine  di
versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il  periodo
di imposta in corso al 31  dicembre  2013.  Gli  importi  da  versare
possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo  9  luglio
1997, n. 241.". 
  12. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2013,  n.
147 e' sostituito dal seguente:  "148. Ai  maggiori  valori  iscritti
nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2013, per
effetto dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  gennaio  2014,
n. 5, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui  redditi  e
dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  e  di  eventuali
addizionali, da versarsi in  unica  soluzione  entro  il  termine  di
versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il  periodo
d'imposta in corso al  31  dicembre  2013.  Gli  importi  da  versare
possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo  9  luglio
1997, n. 241. L'imposta e' pari al 26 per cento del  valore  nominale
delle quote alla suddetta  data,  al  netto  del  valore  fiscalmente
riconosciuto. Il valore fiscale delle quote si considera  riallineato
al maggior valore iscritto in bilancio, fino a concorrenza del valore
nominale, a partire dal periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.  Se  il  valore  iscritto  in
bilancio e' minore del valore nominale,  quest'ultimo  valore  rileva
comunque ai fini fiscali a partire dallo stesso periodo d'imposta.". 
 
 
                               Art. 5 
 
 (Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91) 
 
  1. Al comma 3 dell'articolo 14 del  decreto-legge  8  agosto  2013,
n.91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre  2013,
n.112, le parole "20 aprile 2014" sono sostituite dalle seguenti: "15
luglio 2014", le  parole  "1°  maggio  2014"  sono  sostituite  dalle
seguenti "1° agosto 2014" e le parole "33  milioni"  sono  sostituite
dalle seguenti: "23 milioni". 
 

CAPO III
Contrasto all’evasione fiscale

 
                               Art. 6 
 
            (Strategie di contrasto all'evasione fiscale) 
 
  1.  Nelle  more  dell'attuazione  degli  obiettivi   di   stima   e
monitoraggio dell'evasione fiscale e di rafforzamento  dell'attivita'
conoscitiva e di controllo di cui agli articoli 3 e 9 della legge  11
marzo 2014, n. 23, il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata  in
vigore del presente decreto, presenta alle Camere un  rapporto  sulla
realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale,  sui
risultati conseguiti nel 2013 e nell'anno in corso, nonche' su quelli
attesi, con riferimento sia  al  recupero  di  gettito  derivante  da
accertamento di evasione che  a  quello  attribuibile  alla  maggiore
propensione all'adempimento da parte dei contribuenti,  come  effetto
delle misure e degli interventi definiti. 
  2. Anche sulla  base  degli  indirizzi  delle  Camere,  il  Governo
definisce un programma di ulteriori misure ed interventi al  fine  di
implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale  ed  il
rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione e  di  contrasto
all'evasione fiscale allo  scopo  di  conseguire  nell'anno  2015  un
incremento di almeno 2  miliardi  di  euro  di  entrate  dalla  lotta
all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2013. 
 
 
                               Art. 7 
 
    (Destinazione dei proventi della lotta all'evasione fiscale) 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, terzo e  quarto
periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre  2011,  n.  148,  cosi'  come
modificato dall'articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre  2012,
n. 228, si applicano fino all'annualita' 2013  con  riferimento  alla
valutazione delle maggiori  entrate  dell'anno  medesimo  rispetto  a
quelle del 2012. Le maggiori entrate  strutturali  ed  effettivamente
incassate  nell'anno  2013  derivanti  dall'attivita'  di   contrasto
all'evasione fiscale, valutate ai  sensi  del  predetto  articolo  2,
comma 36, in 300 milioni di euro  annui  dal  2014,  concorrono  alla
copertura degli oneri derivanti dal presente decreto. 
 

TITOLO II
Risparmi ed efficienza della spesa pubblica
CAPO I
Razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi

 
                               Art. 8 
 
(Trasparenza e razionalizzazione della  spesa  pubblica  per  beni  e
                              servizi) 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 11 del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  fermo  restando  quanto  previsto
dagli  articoli  29,  33  e  37  del  medesimo  decreto  legislativo,
pubblicano sui propri siti istituzionali, e rendono accessibili anche
attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alla spesa
di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi  e  l'indicatore  di
tempestivita' dei pagamenti  secondo  uno  schema  tipo  e  modalita'
definite con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  da
emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro  30  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce, per le  pubbliche
amministrazioni  interessate,   obbligo   di   trasparenza   la   cui
inosservanza e' sanzionata ai sensi  dell'articolo  46  del  medesimo
decreto legislativo n. 33 del 2013. 
  3. All'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  dopo  il
comma  6,  e'  aggiunto  il  seguente:  "6-bis  I  dati  SIOPE  delle
amministrazioni  pubbliche  gestiti   dalla   Banca   d'Italia   sono
liberamente accessibili  secondo modalita' definite con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle  finanze  nel  rispetto  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82." 
  4. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1  riducono  la
spesa per acquisti di  beni  e  servizi,  in  ogni  settore,  per  un
ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro  per  il  2014  in
ragione di: 
    a) 700 milioni di euro da parte delle regioni  e  delle  province
autonome di Trento e Bolzano; 
    b) 700 milioni di euro, di cui 340 milioni di euro da parte delle
province e citta' metropolitane e 360 milioni di euro  da  parte  dei
comuni; 
    c) 700 milioni di euro, comprensivi della  riduzione  di  cui  al
comma 11, da parte delle amministrazioni dello Stato di cui al  comma
1. 
  Le stesse riduzioni si applicano, in ragione  d'anno,  a  decorrere
dal 2015. Per le amministrazioni di cui alla lettera c)  si  provvede
secondo i criteri e nelle misure di cui all'articolo 50 
  5.  Gli  obiettivi  di  riduzione  di  spesa  per  ciascuna   delle
amministrazioni di cui al comma 4, lettera c), sono  determinati  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da  emanarsi  entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  in
modo da determinare minori riduzioni per gli enti che  acquistano  ai
prezzi  piu'  prossimi  a  quelli  di  riferimento   ove   esistenti;
registrano minori tempi di pagamento dei fornitori; fanno piu'  ampio
ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione  da  centrali
di committenza. In caso di mancata adozione del decreto  nel  termine
dei 30 giorni, o di sua inefficacia,  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo  50.  In  pendenza  del  predetto  termine  le  risorse
finanziarie corrispondenti agli importi indicati al comma 4,  lettera
c), sono rese indisponibili. 
  6. La determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa  per  le
regioni e le province autonome e' effettuata con le modalita' di  cui
all'articolo 46. 
  7. La determinazione degli obiettivi di spesa per  le  province,  i
comuni e le citta' metropolitane e' effettuata con  le  modalita'  di
cui all'articolo 47. 
  8. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1,  per  realizzare
l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono: 
    a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, a ridurre  gli  importi  dei  contratti  in  essere
aventi ad oggetto acquisto o  fornitura  di  beni  e  servizi,  nella
misura del 5 per cento, per tutta la  durata  residua  dei  contratti
medesimi. Le parti hanno facolta' di  rinegoziare  il  contenuto  dei
contratti, in funzione della suddetta riduzione. E'  fatta  salva  la
facolta' del prestatore dei  beni  e  dei  servizi  di  recedere  dal
contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di
volonta' di operare la riduzione senza alcuna  penalita'  da  recesso
verso l'amministrazione. Il recesso e' comunicato all'Amministrazione
e ha effetto decorsi trenta giorni  dal  ricevimento  della  relativa
comunicazione da parte  di  quest'ultima.  In  caso  di  recesso,  le
Amministrazioni di cui al comma 1, nelle more dell'espletamento delle
procedure per nuovi  affidamenti,  possono,  al  fine  di  assicurare
comunque la disponibilita' di beni  e  servizi  necessari  alla  loro
attivita', stipulare nuovi contratti accedendo  a  convenzioni-quadro
di Consip S.p.A., a quelle di centrali  di  committenza  regionale  o
tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina  europea  e
nazionale sui contratti pubblici; 
    b) tenute ad assicurare che gli importi e i prezzi dei  contratti
aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni  e  servizi  stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
non siano superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle  riduzioni
di cui alla lettera a), e comunque non siano superiori ai  prezzi  di
riferimento, ove esistenti, o ai prezzi dei beni e  servizi  previsti
nelle  convenzioni  quadro  stipulate  da  Consip  S.p.A,  ai   sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
  9. Gli atti e i relativi contratti  adottati  in  violazione  delle
disposizioni di cui al  comma  8,  lettera  b),  sono  nulli  e  sono
rilevanti   ai   fini   della   performance   individuale   e   della
responsabilita' dirigenziale di chi li ha sottoscritti. 
  10 Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
adottare misure alternative di contenimento della spesa  corrente  al
fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti
dall'applicazione del comma 4. 
  11. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per
la difesa nazionale sono rideterminati in maniera tale da  conseguire
una riduzione degli stanziamenti di bilancio in misura non  inferiore
a  400  milioni  di  euro  per  l'anno  2014  che   concorrono   alla
determinazione della riduzione di cui al comma 4, lettera c), per  il
medesimo anno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, su proposta del Ministro della difesa,  sentito  il
Ministro dello sviluppo economico, e previa  verifica  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni  di  spesa  iscritte
sugli  stati   di   previsione   dei   Ministeri   interessati   sono
rideterminate in maniera tale da assicurare una riduzione in  termini
di  indebitamento  netto  delle  pubbliche  amministrazioni  per  gli
importi di cui al primo periodo. Nelle more dell'adozione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al  secondo  periodo
sono rese indisponibili  le risorse, negli importi indicati al  primo
periodo, iscritte nello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
difesa relative ai programmi  di  cui  all'articolo  536  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66. 
 
 
                               Art. 9 
 
(Acquisizione di beni e servizi  attraverso  soggetti  aggregatori  e
                       prezzi di riferimento) 
 
  1. Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui
all'articolo 33-ter  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
operante presso l'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici
di lavori, servizi e forniture, e' istituito  l'elenco  dei  soggetti
aggregatori di cui fanno  parte  Consip  S.p.A.  e  una  centrale  di
committenza  per  ciascuna  regione,  qualora  costituita  ai   sensi
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  2. I soggetti diversi da quelli di cui  al  comma  1  che  svolgono
attivita' di centrale di committenza ai sensi  dell'articolo  33  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  richiedono  all'Autorita'
l'iscrizione all'elenco dei soggetti  aggregatori.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore del  presente  decreto,  previa  intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano sono  definiti  i  requisiti
per l'iscrizione tra cui il carattere di stabilita' dell'attivita' di
centralizzazione, nonche' i valori di  spesa  ritenuti  significativi
per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento  ad  ambiti,
anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e
della centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  previa  intesa  con  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, e' istituito il Tavolo  tecnico  dei
soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia  e  delle
finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attivita' e  le  modalita'
operative. 
  3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e  455,
della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  all'articolo  2,  comma  574,
della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  all'articolo  1,  comma  7,
all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma  13,  lettera
d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri da adottarsi, d'intesa con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre di  ogni  anno,
sulla base di analisi  del  Tavolo  dei  soggetti  aggregatori  e  in
ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 7, sono
individuate le categorie di beni e di servizi nonche'  le  soglie  al
superamento  delle  quali  le  amministrazioni  statali  centrali   e
periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni  ordine  e
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,
nonche' le regioni, gli  enti  regionali,  nonche'  loro  consorzi  e
associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale  ricorrono,
rispettivamente,  a  Consip  S.p.A.  e  al  soggetto  aggregatore  di
riferimento per lo  svolgimento  delle  relative  procedure.  Con  il
decreto di cui al periodo precedente sono, altresi',  individuate  le
modalita' di attuazione del presente comma. 
  4. Il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 6 aprile
2006, n. 163 e' sostituito dal seguente: 
    "3-bis.  I  Comuni   non   capoluogo   di   provincia   procedono
all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito  delle  unioni
dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo  15  agosto
2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un  apposito  accordo
consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici,
ovvero ricorrendo ad un soggetto  aggregatore  o  alle  province,  ai
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In  alternativa,  gli  stessi
Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli  strumenti
elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.o da  altro  soggetto
aggregatore di riferimento. 
  5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi  di  finanza  pubblica
attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni  e
di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano,  entro  il  31
dicembre 2014, ove non esistente,  un  soggetto  aggregatore  secondo
quanto previsto al comma 1. In ogni caso il  numero  complessivo  dei
soggetti aggregatori  presenti  sul  territorio  nazionale  non  puo'
essere superiore a 35. 
  6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e ferma restando la
facolta' per le regioni di costituire centrali di  committenza  anche
unitamente ad altre regioni secondo quanto previsto  all'articolo  1,
comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le  regioni  possono
stipulare con Consip S.p.A. apposite convenzioni  per  la  disciplina
dei relativi rapporti sulla cui base Consip S.p.A.  svolge  attivita'
di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale,  ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. 
  7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma  1,
lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n  111,  nelle  more  del
perfezionamento delle attivita' concernenti la determinazione annuale
dei costi standardizzati per tipo di servizio e  fornitura  da  parte
dell'Osservatorio presso l'Autorita' per la vigilanza  sui  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di  cui  all'articolo  7  del
decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  e  anche  al  fine  di
potenziare le attivita' delle centrali di  committenza,  la  predetta
Autorita', a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso  la  banca  dati
nazionale dei contratti  pubblici  di  cui  all'articolo  62-bis  del
decreto  legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   fornisce   alle
amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi  di  riferimento
alle condizioni di maggiore efficienza di  beni  e  di  servizi,  tra
quelli di maggiore  impatto  in  termini  di  costo  a  carico  della
pubblica amministrazione, nonche' pubblica sul  proprio  sito  web  i
prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche  amministrazioni  per  gli
acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di  riferimento  pubblicati
dall'Autorita' e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di  ogni
anno,  sono   utilizzati   per   la   programmazione   dell'attivita'
contrattuale della pubblica amministrazione  e  costituiscono  prezzo
massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate
all'offerta piu' vantaggiosa, in tutti i casi in cui non e'  presente
una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma  1,  della
legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  in  ambito   nazionale   ovvero
nell'ambito territoriale di riferimento.  I  contratti  stipulati  in
violazione di tale prezzo massimo sono nulli. 
  8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei  prezzi  di
riferimento e' effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni
appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di  acquisto,  come
risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici. 
  9. Al fine  di  garantire  la  realizzazione  degli  interventi  di
razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di
beni e di servizi, e' istituito, nello  stato   di   previsione   del
Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per  l'aggregazione
degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento  delle
attivita' svolte dai soggetti aggregatori  di  cui  al  comma  1  del
presente  articolo, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno
2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2016.  Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti  i
criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al  precedente
periodo. 
  10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio  dello  Stato
degli avanzi di gestione di cui  all'articolo  1,  comma  358,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti negli anni  2012  e  2013,
sono utilizzate, per l'anno 2014, nel limite di 5  milioni  di  euro,
oltre che per il potenziamento delle  strutture  dell'amministrazione
finanziaria, per il finanziamento delle attivita'  svolte  da  Consip
S.p.a. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli  acquisti
delle Pubbliche  amministrazioni  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma
3-ter, del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.  A  tal  fine,  le
somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono  riassegnate,
con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  anche  ad
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  dell'Amministrazione
Generale, del personale e dei servizi. 
 
 
                               Art. 10 
 
                      (Attivita' di controllo) 
 
  1.   I   compiti   di   controllo   sulle   attivita'   finalizzate
all'acquisizione di beni e servizi sono attribuiti all'Autorita'  per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori  servizi  e  forniture,
che li esercita secondo quanto previsto dal  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Autorita': 
    a) puo' avvalersi del supporto della Guardia  di  finanza,  della
Ragioneria Generale dello  Stato,  delle  amministrazioni  pubbliche,
degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, sulla base
di apposite convenzioni  che  possono  prevedere  meccanismi  per  la
copertura dei costi per lo svolgimento delle attivita' di supporto; 
    b) riceve dalle amministrazioni pubbliche i dati e i documenti di
cui al comma 4, lettere a) e b); 
    c) trasmette alle strutture, agli uffici e agli  organi  preposti
alle funzioni di controllo delle  amministrazioni  pubbliche  dati  e
circostanze ritenuti rilevanti ai fini dell'esercizio delle  predette
funzioni. 
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio
decreto,  da  emanarsi  entro  il  30  giugno  2014,  le  prestazioni
principali in relazione alle caratteristiche essenziali  dei  beni  e
servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488  cui  e'  stato
possibile ricorrere tra il 1° gennaio 2013 e la data  di  entrata  in
vigore del presente decreto.  Entro  10  giorni  dall'emanazione  del
decreto di cui  al  periodo  precedente  il  Ministero  pubblica  sul
proprio sito internet i prezzi relativi alle prestazioni individuate. 
  4. Entro il 30 settembre 2014, le amministrazioni aggiudicatrici di
cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 trasmettono all'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture: 
    a) i dati dei  contratti  non  conclusi  attraverso  centrali  di
committenza di importo pari o  superiore  alla  soglia  di  rilevanza
comunitaria  aventi  ad  oggetto  una  o   piu'   delle   prestazioni
individuate dal decreto di cui al comma 3 del presente  articolo,  in
essere alla data del 30 settembre 2014; 
    b) i dati dei contratti aventi  ad  oggetto  beni  o  servizi  di
importo pari o superiore  alla  soglia  di  rilevanza  comunitaria  e
relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30  settembre
2014, stipulati a seguito  di  procedura  negoziata  ai  sensi  degli
articoli 56 o 57 del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,
ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta di cui  all'articolo
55 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 in cui sia  stata
presentata una sola offerta valida. 
  5. Con deliberazione dell'Autorita' sono stabilite le modalita'  di
attuazione del comma 4 e individuati, in particolare, i dati  oggetto
della trasmissione. 
 
 
                               Art. 11 
 
            (Riduzione dei costi di riscossione fiscale) 
 
  1.  L'Agenzia  delle  entrate   provvede   alla   revisione   delle
condizioni, incluse quelle di  remunerazione  delle  riscossioni  dei
versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241 effettuate da parte delle banche  e  degli  altri
operatori, del servizio di accoglimento delle deleghe  di  pagamento,
in modo da assicurare una riduzione di spesa pari, per  l'anno  2014,
al 30 per cento e, per ciascun anno successivo, al 40  per  cento  di
quella sostenuta nel  2013;  conseguentemente  i  trasferimenti  alla
predetta Agenzia sono ridotti di 75 milioni di euro per l'anno 2014 e
di  100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. 
  2. A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando  i  limiti  gia'
previsti da altre disposizioni vigenti in materia,  i  versamenti  di
cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,
sono eseguiti: 
    a)  esclusivamente  mediante  i  servizi   telematici   messi   a
disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto
delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a
zero; 
    b)  esclusivamente  mediante  i  servizi   telematici   messi   a
disposizione dall'Agenzia delle entrate e  dagli  intermediari  della
riscossione convenzionati con  la  stessa,  nel  caso  in  cui  siano
effettuate delle compensazioni e  il  saldo  finale  sia  di  importo
positivo; 
    c)  esclusivamente  mediante  i  servizi   telematici   messi   a
disposizione dall'Agenzia delle entrate e  dagli  intermediari  della
riscossione convenzionati con la stessa, nel caso  in  cui  il  saldo
finale sia di importo superiore a mille euro. 
  3. L'utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli
intermediari della  riscossione  convenzionati  con  l'Agenzia  delle
entrate puo' inviare la delega di versamento  anche  di  un  soggetto
terzo, mediante addebito su propri  strumenti  di  pagamento,  previo
rilascio  all'intermediario   di   apposita   autorizzazione,   anche
cumulativa, ad  operare  in  tal  senso  da  parte  dell'intestatario
effettivo della delega,  che  resta  comunque  responsabile  ad  ogni
effetto. 
 
 
                               Art. 12 
 
(Remunerazione conti di tesoreria e provvigioni di  collocamento  dei
                               titoli) 
 
  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro  trenta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  adegua
l'articolo 6 del proprio decreto ministeriale del 5 dicembre 2003  al
fine di allineare la rilevazione dei tassi di  interesse  corrisposti
sulle giacenze dei conti correnti fruttiferi di tesoreria al  momento
della loro effettiva maturazione. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  nell'ambito  delle
prerogative previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, modula  le  provvigioni  per  il
servizio del collocamento in asta  in  considerazione  dell'andamento
del mercato, con particolare riguardo al livello  dei  tassi  e  alla
tutela del risparmio. 
 

CAPO II
Amministrazione sobria

 
                               Art. 13 
 
(Limite al trattamento  economico  del  personale  pubblico  e  delle
                        societa' partecipate) 
 
  1. A decorrere dal 1° maggio 2014  il  limite  massimo  retributivo
riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli
articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni e integrazioni, e' fissato in euro 240.000
annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e  degli
oneri fiscali a carico del dipendente.  A  decorrere  dalla  predetta
data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti  articoli
23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari
vigenti alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  si
intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in  ogni  caso  fatte
salve le disposizioni legislative,  regolamentari  e  statutarie  che
prevedono limiti retributivi inferiori a quello previsto dal presente
articolo. 
  2. All'articolo 1  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  471,  dopo  le  parole  "autorita'  amministrative
indipendenti" sono inserite le seguenti: ",  con  gli  enti  pubblici
economici"; 
    b) al comma 472, dopo le  parole  "direzione  e  controllo"  sono
inserite le seguenti: "delle  autorita'  amministrative  indipendenti
e"; 
    c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi percepiti  per
prestazioni occasionali" sono sostituite dalle  seguenti  "ovvero  di
societa' partecipate  in  via  diretta  o  indiretta  dalle  predette
amministrazioni"; 
  3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al  nuovo
limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma
475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto. 
  4.  Ai  fini  dei  trattamenti  previdenziali,  le  riduzioni   dei
trattamenti   retributivi    conseguenti    all'applicazione    delle
disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle
anzianita' contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014. 
  5.  La  Banca  d'Italia,  nella  sua  autonomia   organizzativa   e
finanziaria, adegua il proprio ordinamento  ai  principi  di  cui  al
presente articolo. 
 
 
                               Art. 14 
 
(Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e  ricerca
   e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa) 
 
  1. Ad eccezione delle Universita', degli  istituti  di  formazione,
degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario  nazionale,
fermi restando i limiti derivanti dalle  vigenti  disposizioni  e  in
particolare le disposizioni di  cui  all'articolo  6,  comma  7,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013,  n.  125,  le  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel  conto
economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  a
decorrere  dall'anno  2014,  non  possono  conferire   incarichi   di
consulenza, studio e ricerca  quando la spesa  complessiva  sostenuta
nell'anno per tali incarichi e' superiore rispetto alla spesa per  il
personale  dell'amministrazione  che  conferisce   l'incarico,   come
risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni
con spesa di personale pari o  inferiore  a  5  milioni  di  euro,  e
all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a  5
milioni di euro. 
  2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6  a  6-quater
dell'articolo 7 del decreto  legislativo 30 marzo 2001,  n.165,  e  i
limiti previsti dall'articolo  9,  comma  28,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122 e successive  modificazioni,  le  amministrazioni
pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della  pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge  31
dicembre 2009,  n.  196,  con  esclusione  delle  Universita',  degli
istituti di formazione, degli  enti  di  ricerca  e  degli  enti  del
servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono
stipulare  contratti  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa
quando la spesa complessiva per tali contratti e' superiore  rispetto
alla  spesa  del  personale   dell'amministrazione   che   conferisce
l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le
amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a  5  milioni
di euro, e all'1,1% per le amministrazioni  con  spesa  di  personale
superiore a 5 milioni di euro. 
  3. Per le amministrazioni  non  tenute  alla  redazione  del  conto
annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle  disposizioni
di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento  ai  valori  risultanti  dal
bilancio consuntivo 2012. 
  4. Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati  entro  30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai  fini
di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2. 
 
 
                               Art. 15 
 
                       (Spesa per autovetture) 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,
e' sostituito dal seguente: 
    "2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni  pubbliche
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge  31
dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa
la Commissione nazionale per le societa' e  la  borsa  (Consob),  non
possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della
spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto,  la  manutenzione,  il
noleggio e l'esercizio di  autovetture,  nonche'  per  l'acquisto  di
buoni taxi. Tale limite puo' essere derogato, per il solo anno  2014,
esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia'  in  essere.
Tale   limite   non   si   applica   alle   autovetture    utilizzate
dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  repressione
frodi dei  prodotti  agroalimentari  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco o per i servizi istituzionali di  tutela  dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica, per i  servizi  sociali  e  sanitari  svolti  per
garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero  per  i  servizi
istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i
servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS
S.p.a., nonche' per  i  servizi  istituzionali  delle  rappresentanze
diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I  contratti
di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto possono essere ceduti,  anche  senza  l'assenso  del
contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle
relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.". 
  2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo  5,  comma  2,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dal  comma  1  del
presente articolo, e  dall'articolo  1,  commi  da  1  a  4-bis,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con decreto del  Presidente  del
Consiglio  dei   ministri   su   proposta   del   Ministro   per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'  indicato  il  numero
massimo, non superiore a cinque, per  le  auto  di  servizio  ad  uso
esclusivo, nonche' per quelle ad  uso  non  esclusivo,  di  cui  puo'
disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato. 
 
 
                               Art. 16 
 
    (Riorganizzazione dei Ministeri e interventi in agricoltura) 
 
  1. I Ministeri e la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  sono
tenuti ad assicurare un obiettivo di risparmio di  spesa  complessivo
pari a 240  milioni  di  euro  per  l'anno  2014.  Gli  importi  sono
determinati secondo le modalita' di cui all'articolo  1,  comma  428,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come  modificato  dall'articolo
2, comma 1, lettera c), del decreto-legge  28  gennaio  2014,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50. 
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare
entro 15 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  sentiti  i  Ministri  competenti,
previa verifica da parte del Ministro dell'economia e  delle  finanze
degli  effetti  finanziari  sui  saldi  di  finanza  pubblica,   sono
individuate  le  voci  di  spesa  da  ridurre  per  la  realizzazione
dell'obiettivo di risparmio di spesa disposto dal comma 1. 
  3. Nelle more dell'adozione del decreto  di  cui  al  comma  2,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  accantonare
e rendere indisponibili le somme corrispondenti agli importi  di  cui
al comma 1. 
  4. Al solo fine di realizzare interventi  di  riordino  diretti  ad
assicurare ulteriori riduzioni della spesa, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e
fino  al  15  luglio  2014,  i  regolamenti  di  organizzazione   dei
Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione,
possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro competente,  di  concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  con
il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa  delibera  del
Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal  presente  comma  sono
soggetti al controllo preventivo  di  legittimita'  della  Corte  dei
conti ai sensi dell'articolo 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio
dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere  del  Consiglio  di
Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno  dei  predetti
decreti cessa di avere  vigore,  per  il  Ministero  interessato,  il
regolamento di organizzazione vigente. Il termine  di  cui  al  primo
periodo  si  intende  rispettato  se  entro  la  medesima  data  sono
trasmessi  al  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione e al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  gli
schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
  5.  L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  13,   comma
3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' ridotta  di  euro
28.354.930 per l'anno 2014; le somme iscritte nel conto  dei  residui
per l'anno 2014 sul fondo per gli interventi  di  cui  alla  medesima
autorizzazione di spesa, sono versate  per  l'importo  di  29.126.428
euro all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno stesso. 
  6. Nelle more  di  un'organica  revisione  della  disciplina  degli
uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  per  l'anno  2014,  con
riferimento alla quota corrispondente al periodo maggio-dicembre, gli
stanziamenti degli stati di previsione dei Ministeri e  del  bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri  concernenti  le
spese per  l'indennita'  di  diretta  collaborazione  spettante  agli
addetti in servizio presso gli Uffici di diretta  collaborazione  dei
Ministri, con esclusione della spesa riferita  ai  destinatari  della
riduzione del 10 per cento prevista dall'articolo  9,  comma  2,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ridotti del 20 per cento. 
  7.  L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  46-bis  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' incrementata di 4,8  milioni  di
euro per l'anno 2014. 
  8. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo  4,  comma  53,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive  modificazioni,  e
dall'articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  e
successive modificazioni e integrazioni, l'Istituto per  lo  sviluppo
agroalimentare (ISA) Spa, interamente partecipato dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, e' autorizzato  a  versare
all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 10,7 milioni di euro
entro il 31 luglio 2014. 
  9. Nell'ambito delle economie utilizzabili ai  sensi  dell'articolo
16-bis del decreto-legge  1  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il  Commissario  ad
acta di cui all'articolo 19, comma 5, del  decreto-legge  8  febbraio
1995, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  aprile
1995, n. 104, e' autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello
Stato la somma di euro 5,5 milioni di euro entro il 31 luglio 2014. 
 
 
                               Art. 17 
 
(Concorso degli organi costituzionali e di  rilevanza  costituzionale
                alla riduzione della spesa pubblica) 
 
  1. Per l'anno 2014, gli importi corrispondenti  alle  riduzioni  di
spesa autonomamente deliberate dalla Presidenza della Repubblica, dal
Senato della Repubblica, dalla Camera  dei  deputati  e  dalla  Corte
Costituzionale,  secondo  le  modalita'   previste   dai   rispettivi
ordinamenti, sono versati, nella misura complessiva di 50 milioni  di
euro, all'entrata del bilancio dello Stato. 
  2. Per l'anno 2014 gli stanziamenti iscritti  in  bilancio  per  le
spese di funzionamento del Consiglio nazionale  dell'economia  e  del
lavoro, e degli organi di autogoverno della  magistratura  ordinaria,
amministrativa e contabile sono  ridotti,  complessivamente,  di  5,5
milioni di euro. 
  3. Le somme versate dal Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del
lavoro, nell'anno 2014, relative  all'avanzo  di  gestione  dell'anno
2012 per l'importo di euro 4.532.000, restano  acquisite  all'entrata
del bilancio dello Stato. 
 
 
                               Art. 18 
 
                (Abolizione di agevolazioni postali) 
 
  1. A decorrere dal 1° giugno 2014, le tariffe postali agevolate  di
cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993,  n.  515,  ed
all'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013,  n.
149, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  febbraio  2014,
n.13, sono soppresse. Il fornitore del servizio postale universale e'
autorizzato ad assumere iniziative commerciali e organizzative idonee
a contenere nel limite degli stanziamenti del bilancio  dello  Stato,
allo scopo finalizzati, l'onere relativo alla fruizione entro  il  31
maggio 2014 delle predette tariffe postali agevolate. 
 
 
                               Art. 19 
 
(Riduzione dei costi  nei  comuni,  nelle  province  e  nelle  citta'
                           metropolitane ) 
 
  1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo  il  comma
150 sono inseriti i seguenti: 
    "150-bis. In considerazione delle misure  recate  dalla  presente
legge, le Province e le Citta' metropolitane assicurano un contributo
alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno  2014,  a
60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016. Con decreto del Ministero  dell'interno  di  concerto
con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sono  stabilite  le
modalita' di riparto del contributo di cui al periodo precedente. 
    150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di
cui  al  comma  92,  a  seguito  del  trasferimento   delle   risorse
finanziarie,   umane,   strumentali    e    organizzative    connesse
all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite,  ai  sensi
dei commi da 85 a 97, tra le Province,  citta'  metropolitane  e  gli
altri enti territoriali interessati, stabilisce altresi' le modalita'
di recupero delle somme di cui al comma 150-bis.". 
 
 
                               Art. 20 
 
                       (Societa' partecipate) 
 
  1. Al fine del perseguimento  di  una  maggiore  efficienza  e  del
contenimento   della   spesa   pubblica,   le   societa'   a   totale
partecipazione  diretta  o  indiretta  dello  Stato  e  le   societa'
direttamente  o  indirettamente  controllate  dallo  Stato  ai  sensi
dell'articolo 2359, 1° comma, n. 1), del codice civile, i cui soci di
minoranza sono pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ed  enti  pubblici
economici, ad esclusione di  quelle  emittenti  strumenti  finanziari
quotati nei mercati regolamentati, realizzano, nel biennio 2014-2015,
una riduzione dei costi operativi,  esclusi  gli  ammortamenti  e  le
svalutazioni delle immobilizzazioni nonche'  gli  accantonamenti  per
rischi, nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al  4
per cento nel 2015. Nel calcolo della riduzione  di  cui  al  periodo
precedente sono  inclusi  i  risparmi  da  realizzare  ai  sensi  del
presente decreto. 
  2. Ai fini della quantificazione del risparmio di cui al  comma  1,
si fa riferimento alle voci di conto economico ed ai relativi  valori
risultanti dai bilanci di esercizio approvati per l'anno 2013. 
  3. Entro il 30 settembre di ciascun esercizio le societa' di cui al
comma 1 provvedono a distribuire agli azionisti riserve  disponibili,
ove presenti, per un importo pari al 90 per  cento  dei  risparmi  di
spesa conseguiti in attuazione di quanto previsto al  medesimo  comma
1. In sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014  e  2015  le
stesse societa' provvedono a distribuire agli azionisti un  dividendo
almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al netto  dell'eventuale
acconto erogato. 
  4. Le societa' a totale partecipazione pubblica diretta dello Stato
provvedono per ciascuno  degli  esercizi  considerati  a  versare  ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato  gli  importi
percepiti dalle proprie controllate ai sensi del presente articolo. 
  5.  Per  il  biennio  2014-2015,   i   compensi   variabili   degli
amministratori  delegati   e   dei   dirigenti   per   i   quali   e'
contrattualmente   prevista   una    componente    variabile    della
retribuzione, sono collegati in misura non inferiore al 30 per  cento
ad obiettivi riguardanti l'ulteriore  riduzione  dei  costi  rispetto
agli obiettivi di efficientamento di cui ai precedenti commi. 
  6. Il Collegio sindacale   verifica  il  corretto  adempimento  dei
commi precedenti dandone evidenza nella propria relazione al bilancio
d'esercizio, con descrizione delle misure di contenimento adottate. 
  7. La presente disposizione non si applica  alle  societa'  per  le
quali alla data di entrata in vigore del presente  decreto  risultano
gia' avviate procedure volte ad una apertura ai privati del capitale. 
 
 
                               Art. 21 
 
                (Disposizioni concernenti RAI S.p.A.) 
 
  1. All'articolo  17  della  legge  3  maggio  2004,  n.  112,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, la lettera p) e' sostituita  dalla  seguente:  "p)
l'informazione pubblica a livello nazionale e regionale, nel rispetto
di quanto previsto alla lettera f);"; 
    b) il comma 3 e' soppresso. 
  2. Fino alla definizione di un nuovo assetto territoriale da  parte
di RAI S.p.a., le sedi regionali  o,  per  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della societa' continuano ad
operare in regime di autonomia finanziaria e contabile  in  relazione
all'attivita' di adempimento  degli  obblighi  di  pubblico  servizio
affidati alle stesse. 
  3. Ai fini  dell'efficientamento,  della  razionalizzazione  e  del
riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dalla
RAI S.p.A., la Societa' puo' cedere sul  mercato,  secondo  modalita'
trasparenti e non discriminatorie,  quote  di  societa'  partecipate,
garantendo la continuita' del servizio erogato. In caso  di  cessione
di partecipazioni strategiche che determini la perdita del controllo,
le  modalita'  di  alienazione  sono  individuate  con  decreto   del
Presidente del  consiglio  dei  ministri  adottato  su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello
sviluppo economico. 
  4. Le somme da riversare alla concessionaria del servizio  pubblico
radiotelevisivo, di cui all'articolo  27,  comma  8,  primo  periodo,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotte, per l'anno  2014,
di euro 150 milioni. 
 

CAPO III
Trasferimenti e sussidi

 
                               Art. 22 
 
                   (Riduzione delle spese fiscali) 
 
  1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e successive modificazioni, le parole: "e si  considerano  produttive
di reddito agrario" sono sostituite dalle seguenti: ". Il reddito  e'
determinato  applicando   all'ammontare   dei   corrispettivi   delle
operazioni soggette a registrazione  agli  effetti  dell'imposta  sul
valore aggiunto il coefficiente di redditivita' del 25  per  cento,".
Le disposizioni del presente  comma  si  applicano  a  decorrere  dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e
di esse si tiene conto  ai  fini  della  determinazione  dell'acconto
delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d'imposta. 
  2. Il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2  marzo  2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,  n.
44, e' sostituito dal seguente: "5-bis. Con  decreto  di  natura  non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  e
dell'interno, sono  individuati  i  comuni  nei  quali,  a  decorrere
dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera
h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 504, sulla base dell'altitudine  riportata  nell'elenco  dei
comuni italiani predisposto  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
(ISTAT),  diversificando  eventualmente  tra  terreni  posseduti   da
coltivatori diretti e  imprenditori  agricoli  professionali  di  cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti
nella previdenza agricola, e gli altri ed in maniera tale da ottenere
un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350  milioni  di
euro a decorrere dal medesimo anno  2014.  Il  recupero  del  maggior
gettito, come risultante per ciascun comune a  seguito  dell'adozione
del decreto di cui al periodo precedente, e' operato,  per  i  comuni
delle Regioni  a  statuto  ordinario  e  delle  Regioni  Siciliana  e
Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo
13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
 

CAPO IV
Aziende municipalizzate

 
                               Art. 23 
 
(Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e  societa'
              controllate dalle amministrazioni locali) 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 29,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma  569,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Commissario straordinario  di  cui
all'articolo  49-bis  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.   69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
entro il 31 ottobre 2014 predispone un programma di razionalizzazione
delle  aziende  speciali,  delle   istituzioni   e   delle   societa'
direttamente  o  indirettamente  controllate  dalle   amministrazioni
locali incluse nell'elenco di cui  all'articolo  1,  comma  3,  della
legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  individuando   in   particolare
specifiche misure: 
    a)  per  la  liquidazione  o   trasformazione   per   fusione   o
incorporazione degli organismi  sopra  indicati,  in  funzione  delle
dimensioni  e  degli  ambiti  ottimali  per  lo   svolgimento   delle
rispettive attivita'; 
    b) per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la
comparazione con altri operatori che operano a  livello  nazionale  e
internazionale; 
    c) per la cessione di rami d'azienda  o  anche  di  personale  ad
altre societa' anche a  capitale  privato  con  il  trasferimento  di
funzioni e attivita' di servizi. 
 

CAPO V
Razionalizzazione degli spazi della pubblica amministrazione

 
                               Art. 24 
 
(Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di  immobili  da
               parte delle pubbliche amministrazioni) 
 
  1. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
e successive modificazioni  ed  integrazioni,  dopo  le  parole:  "b)
verifica la congruita' del canone degli  immobili  di  proprieta'  di
terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge  23  dicembre
2005, n. 266,  individuati  dalle  predette  amministrazioni  tramite
indagini di mercato" sono inserite le seguenti:  "che  devono  essere
effettuate prioritariamente tra gli immobili di  proprieta'  pubblica
presenti   sull'applicativo   informatico   messo   a    disposizione
dall'Agenzia  del  demanio;  con   la   predetta   consultazione   si
considerano assolti i relativi   obblighi  di  legge  in  materia  di
pubblicita', trasparenza e diffusione delle informazioni". 
  2.  All'articolo  2  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  e
successive modifiche ed  integrazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma  222-bis,  dopo  l'ottavo  periodo,  e'  aggiunto  il
seguente: "In caso di inadempimento dei predetti obblighi,  l'Agenzia
del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti per  gli
atti di rispettiva competenza."; 
    b) dopo il comma 222-ter e' inserito il seguente: 
      "222-quater. Le amministrazioni di cui  al  primo  periodo  del
comma 222-bis, entro il 30 giugno 2015, predispongono un nuovo  piano
di razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto  del
parametro metri quadrati per addetto di  cui  al  comma  222-bis,  un
complessivo efficientamento della presenza  territoriale,  attraverso
l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di  parte  di  essi,
anche in condivisione con altre amministrazioni  pubbliche,  compresi
quelli di proprieta' degli enti pubblici, e il rilascio  di  immobili
condotti in locazione passiva  in  modo  da  garantire  per  ciascuna
amministrazione, dal 2016, una riduzione, con riferimento  ai  valori
registrati nel 2014, non inferiore al 50  per  cento  in  termini  di
spesa per locazioni passive e  non  inferiore  al  30  per  cento  in
termini di spazi utilizzati negli immobili dello Stato. Sono  esclusi
dall'applicazione della  disposizione  di  cui  al  primo  periodo  i
presidi  territoriali   di   pubblica   sicurezza   e   gli   edifici
penitenziari. I piani di razionalizzazione nazionali  sono  trasmessi
all'Agenzia del demanio per la verifica  della  compatibilita'  degli
stessi con gli obiettivi fissati dal  presente  comma.  Entro  e  non
oltre 60 giorni dalla presentazione del piano, l'Agenzia del  demanio
comunica   al   Ministero   dell'economia   e   delle    finanze    e
all'amministrazione interessata i risultati della verifica.  In  caso
tale verifica risulti positiva, l'Agenzia comunica  gli  stanziamenti
di bilancio delle amministrazioni, relativi alle  locazioni  passive,
da ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano.  Nel  caso
in cui, invece, il piano di  razionalizzazione  nazionale  non  venga
presentato, ovvero sia presentato,  ma  non  sia  in  linea  con  gli
obiettivi fissati dal presente comma, il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze,  sulla  base  dei  dati  comunicati  dall'Agenzia  del
demanio, effettua una corrispondente riduzione sui capitoli  relativi
alle   spese   correnti   per   l'acquisto   di   beni   e    servizi
dell'amministrazione inadempiente, al fine di  garantire  i  risparmi
attesi dall'applicazione del presente comma. Con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, nel limite massimo del  50  per  cento
dei complessivi risparmi individuati nei piani  di  razionalizzazione
positivamente verificati, sono apportate le occorrenti variazioni  di
bilancio necessarie per il finanziamento delle  spese  connesse  alla
realizzazione dei predetti piani, da parte  delle  amministrazioni  e
dell'Agenzia del demanio." 
  3. All'articolo  12  del  decreto  legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3 e' aggiunto, in fine,   il  seguente  periodo:  "Le
medesime Amministrazioni comunicano  inoltre  semestralmente,  al  di
fuori dei casi per i quali sono attribuite all'Agenzia del demanio le
decisioni di spesa ai sensi del comma 2 lettere a)  e  b),   tutti  i
restanti interventi manutentivi effettuati sia  sugli   immobili   di
proprieta' dello Stato, in  uso   governativo,   sia   su  quelli  di
proprieta'  di  terzi  utilizzati  a   qualsiasi   titolo,    nonche'
l'ammontare  dei  relativi  oneri."; 
    b) al comma 4 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Il
piano generale puo' essere oggetto  di  revisione  in  corso  d'anno,
sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  in  caso   di   sopravvenute   ed
imprevedibili esigenze manutentive considerate  prioritarie  rispetto
ad uno o piu' interventi inseriti nel Piano, ove non  risultino  gia'
affidati ad uno  degli  operatori  con  cui  l'Agenzia  ha  stipulato
accordi quadro ai sensi del comma 5."; 
    c) al comma 5, il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
"L'Agenzia del demanio,  al  fine  di  progettare  e  realizzare  gli
interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), e per  gli
interventi manutentivi dalla stessa  gestiti  con  fondi  diversi  da
quelli di cui al comma 6, stipula accordi quadro, riferiti ad  ambiti
territoriali predefiniti, con  operatori  specializzati  nel  settore
individuati  mediante  procedure  ad   evidenza  pubblica,  ed  anche
avvalendosi di societa' a  totale  o  prevalente  capitale  pubblico,
senza nuovi o maggiori oneri". 
  4.  All'articolo  3  del  decreto  legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4 le parole "1° gennaio 2015" sono sostituite con  le
parole "1° luglio 2014"; 
    b) il comma 7 e' sostituito  dal  seguente:  "7.  Fermo  restando
quanto previsto dal comma 10, le previsioni di cui ai commi da 4 a  6
si applicano altresi' alle altre amministrazioni di cui  all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in  quanto
compatibili. Le regioni e le province autonome di  Trento  e  Bolzano
possono adottare  misure  alternative  di  contenimento  della  spesa
corrente al fine  di  conseguire  risparmi  non  inferiori  a  quelli
derivanti dall'applicazione della presente disposizione.". 
  5. Al fine della riduzione della spesa per il  deposito  legale  di
stampati e documenti: 
    a) agli istituti depositari previsti  dal  regolamento  attuativo
dell'articolo 5, comma 1, della legge 15  aprile  2004,  n.  106,  e'
consegnata una sola  copia  di  stampati  e  di  documenti  a  questi
assimilabili; 
    b) per l'archivio nazionale della produzione editoriale non  sono
soggette al  deposito  legale  le  ristampe  inalterate  di  tutti  i
documenti stampati in Italia. 
 

CAPO VI
Digitalizzazione

 
                               Art. 25 
 
             (Anticipazione obbligo fattura elettronica) 
 
  1. Nell'ambito del piu' ampio programma di  digitalizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche   definito   dall'Agenzia   per   l'Italia
digitale, al fine di accelerare  il  completamento  del  percorso  di
adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei  rapporti
economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante "Regolamento in materia di
emissione, trasmissione e ricevimento della  fattura  elettronica  da
applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi  dell'articolo  1,
commi da 209 a 213,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244",  e'
anticipato  al  31  marzo  2015.  Alla  medesima  data,  sentita   la
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' anticipato il termine dal quale  decorrono
gli obblighi previsti dal predetto decreto n. 55  del  2013,  per  le
amministrazioni locali di cui al comma 209 della citata legge n.  244
del 2007. 
  2. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita'  dei  pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni,   le  fatture  elettroniche
emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: 
    1)  il Codice identificativo di gara  (CIG),  tranne  i  casi  di
esclusione dall'obbligo di tracciabilita' di cui alla legge 13 agosto
2010, n. 136; 
    2) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative
a  opere  pubbliche,  interventi   di   manutenzione   straordinaria,
interventi finanziati da contributi  comunitari  e  ove  previsto  ai
sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; 
  3. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al  pagamento
delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig  e  Cup  ai
sensi del comma 2. 
 
 
                               Art. 26 
 
            (Pubblicazione telematica di avvisi e bandi) 
 
  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 66, il comma 7 e' sostituito dai seguenti: 
      "7. Gli  avvisi  e  i  bandi  sono  altresi'  pubblicati  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa
ai contratti pubblici, sul «profilo di  committente»  della  stazione
appaltante, ed entro i successivi due  giorni  lavorativi,  sul  sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.  20,  e
sul sito informatico presso l'Osservatorio, con  l'indicazione  degli
estremi di pubblicazione sulla Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana e' effettuata entro il sesto  giorno  feriale  successivo  a
quello del ricevimento della  documentazione  da  parte  dell'Ufficio
inserzioni  dell'Istituto  poligrafico  e  zecca  dello   Stato.   La
pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari  o  aggiuntive
rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e  nell'allegato  IX
A, avviene esclusivamente in via telematica  e  non  puo'  comportare
oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. 
      7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla  Gazzetta  ufficiale
della Repubblica  italiana,  serie  speciale  relativa  ai  contratti
pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui
all'allegato  IX  A  sono   rimborsate   alla   stazione   appaltante
dall'aggiudicatario   entro   il   termine   di    sessanta    giorni
dall'aggiudicazione."; 
    b) all'articolo 122, il comma 5, e' sostituito dai seguenti: 
      "5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore  a
cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, serie speciale relativa ai  contratti  pubblici,
sul «profilo di committente» della stazione appaltante,  ed  entro  i
successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto  del  Ministro
dei lavori pubblici 6 aprile 2001,  n.  20  e  sul  sito  informatico
presso   l'Osservatorio,   con   l'indicazione   degli   estremi   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana.  I
bandi relativi a contratti di  importo  inferiore  a  cinquecentomila
euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono  i
lavori e nel profilo di committente della  stazione  appaltante;  gli
effetti  giuridici  connessi  alla  pubblicazione   decorrono   dalla
pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.  Si  applica,  comunque,
quanto previsto dall'articolo 66, comma 15.  La  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' effettuata  entro  il
sesto giorno  feriale  successivo  a  quello  del  ricevimento  della
documentazione  da  parte   dell'Ufficio   inserzioni   dell'Istituto
poligrafico e zecca dello Stato.  La  pubblicazione  di  informazioni
ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate  nel
presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in  via
telematica e non puo' comportare  oneri  finanziari  a  carico  delle
stazioni appaltanti. 
      5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica  italiana,  serie  speciale  relativa  ai  contratti
pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui
all'allegato  IX  A  sono   rimborsate   alla   stazione   appaltante
dall'aggiudicatario   entro   il   termine   di    sessanta    giorni
dall'aggiudicazione.". 
 

TITOLO III
Pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni
CAPO I
Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei
relativi tempi di pagamenti

 
                               Art. 27 
 
      (Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni) 
 
  1. Dopo  l'articolo  7  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  e'
inserito il seguente: 
    "Art. 7-bis (Trasparenza  nella  gestione  dei  debiti  contratti
dalle pubbliche amministrazioni) 
    1. Allo  scopo  di  assicurare  la  trasparenza  al  processo  di
formazione ed estinzione  dei  debiti,  i  titolari  di  crediti  per
somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni  relative  a
prestazioni  professionali  nei   confronti   delle   amministrazioni
pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della  legge
31  dicembre  2009,  n.  196,  e  successive  modificazioni,  possono
comunicare, mediante la piattaforma elettronica di  cui  all'articolo
7, comma 1, i dati riferiti alle fatture o richieste  equivalenti  di
pagamento emesse a  partire  dal  1°  luglio  2014,  riportando,  ove
previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG). 
    2. Utilizzando la medesima piattaforma elettronica,  anche  sulla
base dei dati  di  cui  al  comma  1,  le  amministrazioni  pubbliche
comunicano  le  informazioni  inerenti   alla   ricezione   ed   alla
rilevazione sui propri sistemi contabili delle  fatture  o  richieste
equivalenti di pagamento  relativi  a  debiti  per  somministrazioni,
forniture  e  appalti   e   obbligazioni   relative   a   prestazioni
professionali, emesse a partire dal 1° gennaio 2014. 
    3. Nel caso di  fatture  elettroniche  trasmesse  alle  pubbliche
amministrazioni attraverso il  sistema  di  interscambio  di  cui  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7  marzo  2008,  i
dati  delle  fatture  comprensivi  delle  informazioni  di  invio   e
ricezione, di cui ai commi 1 e 2, sono  acquisiti  dalla  piattaforma
elettronica  per  la   gestione   telematica   del   rilascio   delle
certificazioni in modalita' automatica. 
    4.  Fermo  restando  quanto  previsto  ai  commi  1   e   2,   le
amministrazioni   pubbliche   comunicano,   mediante   la    medesima
piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi
ai  debiti   non   estinti,   certi,   liquidi   ed   esigibili   per
somministrazioni, forniture  e  appalti  e  obbligazioni  relative  a
prestazioni professionali, per i  quali,  nel  mese  precedente,  sia
stato superato il termine di decorrenza degli interessi  moratori  di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,  e
successive modificazioni. 
    5. Con riferimento ai debiti comunicati ai sensi dei commi 1, 2 e
4, le amministrazioni pubbliche, contestualmente  all'ordinazione  di
pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma  elettronica
i dati riferiti alla stessa. 
    6. I dati acquisiti dalla piattaforma elettronica  ai  sensi  del
presente articolo sono conformi ai formati previsti dal  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  3  aprile  2013,  n.  55.
Includono, altresi', le informazioni relative alla natura, corrente o
capitale, dei debiti nonche' il codice identificativo di gara  (CIG),
ove previsto. 
    7. Le informazioni di cui al presente articolo  sono  accessibili
alle amministrazioni pubbliche e ai titolari dei crediti  accreditati
sulla piattaforma elettronica, anche ai fini della certificazione dei
crediti e del loro utilizzo, per gli adempimenti di cui  all'articolo
7, comma 4-bis, nonche' utilizzabili per la tenuta del registro delle
fatture da parte delle amministrazioni pubbliche. 
    8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 4  e  5  e'
rilevante  ai  fini  della  misurazione  e  della  valutazione  della
performance  individuale  del  dirigente  responsabile   e   comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi  degli  articoli
21 e 55 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.165,  o  misure
analogamente  applicabili.  Il  competente  organo  di  controllo  di
regolarita'  amministrativa  e   contabile   verifica   la   corretta
attuazione delle predette procedure. 
    9. Ai fini dell'attuazione del presente articolo  e'  autorizzata
la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2014.". 
  2. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,  n.
2: 
    a)  al primo periodo, le parole: "le regioni e  gli  enti  locali
nonche' gli enti del servizio sanitario nazionale",  sono  sostituite
dalle seguenti: "le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; 
    b)  il terzo periodo e' sostituito dal seguente:  "La  nomina  e'
effettuata dall'Ufficio  centrale  del  bilancio  competente  per  le
certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali  centrali,
degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui al
decreto  legislativo  30  luglio  1999,   n.300;   dalla   Ragioneria
territoriale  dello  Stato   competente   per   territorio   per   le
certificazioni di pertinenza delle altre amministrazioni."; 
    c) dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: "Ferma restando
l'attivazione da parte  del  creditore  dei  poteri  sostitutivi,  il
mancato rispetto dell'obbligo di  certificazione  o  il  diniego  non
motivato di certificazione, anche parziale,  comporta  a  carico  del
dirigente  responsabile  l'applicazione   delle   sanzioni   di   cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno  2013,  n.  64.  La
pubblica amministrazione inadempiente di cui  al  primo  periodo  non
puo'   procedere   ad   assunzioni   di   personale    o    ricorrere
all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.". 
    d) alla fine del comma sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:  "La
certificazione deve indicare obbligatoriamente la  data  prevista  di
pagamento. Le certificazioni gia' rilasciate senza data devono essere
integrate a cura dell'amministrazione con  l'apposizione  della  data
prevista per il pagamento.". 
 
 
                               Art. 28 
 
(Monitoraggio delle certificazioni  dei  pagamenti  effettuati  dalle
 pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle regioni) 
 
  1.  All'articolo  2,  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
alla lettera b), il quarto e il  quinto  periodo  del  comma  6  sono
soppressi; 
    b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis.  Con  decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi, sentita  la
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' e  la  tempistica
di certificazione e di raccolta, per il tramite  delle  Regioni,  dei
dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni
con le risorse trasferite dalle Regioni a seguito dell'estinzione dei
debiti elencati nel piano di pagamento  nei  confronti  delle  stesse
pubbliche amministrazioni.». 
  2. Il decreto di cui al comma 1, lettera b), e' adottato  entro  60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 

CAPO II
Strumenti per favorire l’estinzione dei debiti delle pubbliche
amministrazioni

 
                               Art. 29 
 
(Attribuzione di risorse della Sezione per assicurare  la  liquidita'
per pagamenti dei debiti  certi,  liquidi  ed  esigibili  degli  enti
                               locali) 
 
  1. Al comma 9 dell'articolo 13 del decreto legge 31 agosto 2013  n.
102, convertito con modificazioni dalla legge  28  ottobre  2013,  n.
124, e' aggiunto  infine  il  seguente  periodo:  «Con  le  procedure
individuate con il decreto di cui al periodo precedente sono altresi'
attribuite agli enti locali le  disponibilita'  di  cui  al  medesimo
comma 1 non erogate nelle precedenti istanze.». 
 
 
                               Art. 30 
 
(Debiti fuori bilancio inclusi nei piani di riequilibrio  finanziario
                            pluriennale) 
 
  1. All'articolo 1 comma 10-bis del decreto legge 8 aprile 2013,  n.
35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno  2013,  n.  64,
dopo  le  parole:  "anche  se  riconosciuti  in  bilancio   in   data
successiva", sono inserite le seguenti: "ivi inclusi quelli contenuti
nel  piano  di   riequilibrio   finanziario   pluriennale,   di   cui
all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,
approvato con delibera della sezione  regionale  di  controllo  della
Corte dei Conti.". 
 
 
                               Art. 31 
 
(Finanziamento dei debiti  degli  enti  locali  nei  confronti  delle
                        societa' partecipate) 
 
  1. Al fine di favorire il  pagamento  dei  debiti  da  parte  delle
societa' partecipate da enti locali, la dotazione della "Sezione  per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili degli enti locali" del "Fondo per assicurare la  liquidita'
per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi  ed  esigibili"  di  cui
all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8  aprile  2013,  n.  35,
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno  2013,  n.  64,  e'
incrementata per l'anno 2014 di 2.000 milioni di euro. 
  2. L'incremento di cui al comma 1 puo' essere  concesso  agli  enti
locali per  il  pagamento  dei  propri  debiti  nei  confronti  delle
societa' partecipate. Il pagamento concerne: 
    a) i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre
2013; 
    b) i debiti per i quali sia  stata  emessa  fattura  o  richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine; 
    c) i debiti fuori bilancio che presentavano i  requisiti  per  il
riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se  riconosciuti
in bilancio in data successiva,  ivi  inclusi  quelli  contenuti  nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale,  di  cui  all'articolo
243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con
delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 
  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  60
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
stabiliti, in conformita' alle procedure di cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e  le  modalita'
per la concessione agli enti locali delle risorse  di  cui  al  comma
1.La concessione dell'anticipazione e' subordinata alla presentazione
da parte degli stessi enti locali di una dichiarazione attestante  la
verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle  societa'
partecipate, asseverata dagli organi di revisione dello  stesso  ente
locale e, per la parte  di  competenza,  delle  societa'  partecipate
interessate. 
  4. Le societa' partecipate  dagli  enti  locali,  destinatarie  dei
pagamenti effettuati a valere sulle anticipazioni di cui al  presente
articolo e all'articolo 32,  destinano  prioritariamente  le  risorse
ottenute all'estinzione dei debiti certi, liquidi ed  esigibili  alla
data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i  quali  sia  stata
emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto
termine.  Le  societa'  partecipate  comunicano  agli   enti   locali
interessati gli  avvenuti  pagamenti,  unitamente  alle  informazioni
relative ai debiti ancora in essere, per la  successiva  trasmissione
nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 14, del
citato decreto legge n.35 del 2013. 
  5. I collegi sindacali delle societa' partecipate dagli enti locali
verificano le comunicazioni di cui  al  comma  4,  dandone  atto  nei
propri verbali e nella relazione al bilancio di esercizio. 
 
 
                               Art. 32 
 
(Incremento del Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti  dei
                 debiti certi, liquidi ed esigibili) 
 
  1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre  2002,  n.  231,  la
dotazione del "Fondo per assicurare la liquidita' per  pagamenti  dei
debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10  dell'articolo
1  del  decreto-legge  8  aprile  2013,   n.   35,   convertito   con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' incrementata,  per
l'anno 2014, di 6.000 milioni di euro,  al  fine  di  far  fronte  ai
pagamenti da parte delle Regioni  e  degli  enti  locali  dei  debiti
certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre  2013,
ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa  fattura  o  richiesta
equivalente di pagamento  entro  il  predetto  termine,  nonche'  dei
debiti  fuori  bilancio  che  presentavano   i   requisiti   per   il
riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se  riconosciuti
in bilancio in data successiva,  ivi  inclusi  quelli  contenuti  nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale,  di  cui  all'articolo
243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con
delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita
la  Conferenza  unificata,  di  cui  all'articolo   8   del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro  il  31  luglio
2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui al comma
1 tra  le  Sezioni  del  "Fondo  per  assicurare  la  liquidita'  per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e,  in  conformita'
alle procedure di cui agli articoli 1, 2  e  3  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64,  i  criteri,  i  tempi  e  le  modalita'  per  la
concessione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e agli  enti
locali, ivi inclusi le regioni  e  gli  enti  locali  che  non  hanno
precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di  liquidita'  a
valere sul predetto Fondo. 
  3. Il decreto ministeriale  di  cui  al  comma  2  determina  anche
l'eventuale dotazione aggiuntiva per il 2014  della  Sezione  di  cui
all'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013,  n.  35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  derivante  da
eventuali disponibilita'  relative  ad  anticipazioni  di  liquidita'
attribuite  precedentemente  e  non  ancora  erogate  alla  data   di
emanazione del suddetto  decreto  ministeriale,  ivi  incluse  quelle
conseguenti ad eventuali verifiche negative effettuate dal Tavolo  di
cui al comma 4, dell'articolo 2, del citato decreto legge n.  35  del
2013, in merito agli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c), del
comma 3, del medesimo articolo 2, richiesti alle Regioni  e  Province
autonome. L'erogazione delle anticipazioni di liquidita'  di  cui  al
presente comma da parte del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del Tesoro sono subordinate,  oltre  che  alla  verifica
positiva anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento di
almeno il 95 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative
registrazioni contabili da parte delle Regioni con  riferimento  alle
anticipazioni di liquidita' ricevute precedentemente. 
  4. Sono ammesse alle anticipazioni di liquidita' per  il  pagamento
dei debiti del settore sanitario  di  cui  al  presente  articolo  le
regioni sottoposte ai piani di  rientro  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 180 delle legge 311 del 2004, ovvero ai programmi operativi  di
prosecuzione degli stessi ai sensi dell'articolo 2, comma  88,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, per un importo massimo pari a  quello
corrispondente al valore dei gettiti  derivanti  dalle  maggiorazioni
fiscali regionali, destinati  nell'anno  2013  al  finanziamento  del
servizio sanitario regionale per il medesimo anno. Per  le  finalita'
del presente comma sono destinati 600 milioni di euro dell'incremento
della dotazione del fondo di cui al comma 1. 
  5. Per le attivita' gestite da Cassa depositi e prestiti S.p.A.  ai
sensi del presente articolo, nonche' dell'articolo 31, e' autorizzata
la spesa complessiva di euro 0,5 milioni per l'anno 2014. 
 
 
                               Art. 33 
 
(Anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti  dei  comuni
            che hanno deliberato il dissesto finanziario) 
 
  1.  Al  fine  di  sostenere  la  grave  situazione  delle   imprese
creditrici e degli altri soggetti dei comuni dissestati e  di  ridare
impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per  l'anno  2014,  ai
comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a  far  data  dal
1°ottobre 2009 e sino alla data di entrata in vigore  della  legge  6
giugno 2013, n. 64 e che hanno aderito  alla  procedura  semplificata
prevista  dall'articolo  258  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'  attribuita,  previa  apposita
istanza  dell'ente  interessato,  un'anticipazione  fino  all'importo
massimo  di  300  milioni  di  euro  per  l'anno  2014  da  destinare
all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per  il
pagamento dei debiti ammessi con le modalita'  di  cui  all'anzidetto
articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni
dalla disponibilita' delle risorse. 
  2. L'anticipazione di cui al comma  1,  e'  ripartita,  nei  limiti
della massa  passiva  censita,  in  base  ad  una  quota  pro  capite
determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla
fine del penultimo anno precedente  alla  dichiarazione  di  dissesto
secondo i dati forniti dall'Istat. 
  3. L'anticipazione di cui al comma 1 e' concessa  con  decreto  non
regolamentare del Ministero dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel  limite  di
300 milioni di euro per l'anno 2014  a  valere  sulla  dotazione  per
l'anno 2014, del fondo di rotazione di' cui all'articolo 243-ter  del
testo unico di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267
integrato con le risorse di cui al comma 1. 
  4. L'importo attribuito e' erogato  all'ente  locale  il  quale  e'
tenuto  a  metterlo  a  disposizione  dell'organo  straordinario   di
liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di  liquidazione
provvede   al   pagamento   dei   debiti    ammessi,    nei    limiti
dell'anticipazione erogata,  entro  90  giorni  dalla  disponibilita'
delle risorse. 
  5. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata, con  piano  di
ammortamento a rate costanti,  comprensive  degli  interessi,  in  un
periodo massimo di venti anni  a  decorrere  dall'anno  successivo  a
quello in cui e' erogata la medesima anticipazione, con versamento ad
appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi,
fatta eccezione per le  anticipazioni  a  valere  sul  versamento  in
entrata di cui al comma 6, pur erogate nel 2014, la cui  restituzione
dovra' avvenire a  partire  dal  2014.  Gli  importi  dei  versamenti
relativi  alla  quota  capitale  sono  riassegnati   al   fondo   per
l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato.  Il  tasso  di  interesse  da
applicare alle suddette anticipazioni sara'  determinato  sulla  base
del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in
corso di emissione con comunicato del Direttore generale  del  tesoro
da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia
e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate  entro  i
termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle  risorse  a
qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate  al
predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato  e
riassegnate,  per  la  parte  capitale,   al   medesimo   fondo   per
l'ammortamento dei titoli di Stato. 
  6. Alla copertura degli oneri di cui ai comma 1, si provvede quanto
a 100 milioni di euro mediante versamento  all'entrata  del  bilancio
dello Stato delle somme disponibili presso la Sezione per  assicurare
la liquidita' per pagamenti di debiti  certi,  liquidi  ed  esigibili
degli enti locali, relative ad anticipazioni di cui  all'articolo  1,
comma 13, del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.  35,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,  non  erogate  dalla
Cassa depositi e prestiti nell'anno 2013, e quanto a 200  milioni  di
euro mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  di  cui
all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge  n.  35  del  2013,  come
incrementato dall'articolo 13, comma 8 del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  ottobre
2013, n. 124, relativo alla medesima Sezione. 
  7. Il comma 17-sexies dell'articolo 1 del  decreto-legge  8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64, e' abrogato. 
  8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  9. Per quanto non previsto  nel  presente  articolo  si  rinvia  al
decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 33  dell'8  febbraio
2013, adottato in attuazione  dell'articolo  243-ter,  comma  2,  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
                               Art. 34 
 
     (Disposizioni in materia di pagamento dei debiti sanitari) 
 
  1.  Per  l'utilizzo  delle  risorse  di  cui  all'articolo  3   del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e dell'articolo 5  del  Decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014  recante
il "Riparto dell'incremento del «Fondo per assicurare  la  liquidita'
per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi  ed  esigibili»  di  cui
all'articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.
102, convertito, con modificazioni dalla legge 28  ottobre  2013,  n.
124", e allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa del
settore stesso con  riferimento  al  pagamento  dei  debiti  sanitari
cumulati fino alla data del 31  dicembre  2012,  le  regioni  possono
accedere, nei limiti degli importi verificati ai sensi  dell'articolo
3,  comma  3,  del  citato  decreto-legge  n.  35  del   2013,   alle
anticipazioni di liquidita' anche per finanziare piani dei  pagamenti
che comprendano i  pagamenti  dei  citati  debiti,  effettuati  dalle
regioni nel periodo 1° gennaio 2013-8 aprile 2013. L'inserimento  dei
richiamati debiti nei piani dei pagamenti e' effettuato dalle regioni
in via residuale rispetto alle categorie di debiti  gia'  individuate
dagli articoli 3 e 6 del citato decreto-legge 35  del  2013.  A  tale
scopo le regioni presentano istanza di accesso  all'anticipazione  di
liquidita',  sottoscritta  congiuntamente  dal   Presidente   e   dal
Responsabile finanziario, entro 15 giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
 
 
                               Art. 35 
 
(Disposizioni dirette a garantire il rispetto dei tempi di  pagamento
                        dei debiti sanitari) 
 
  1. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 3,
comma 3, del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,  presentano  mancate
erogazioni di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 3 del
decreto-legge n. 35 del 2013, e che  non  hanno  richiesto  l'accesso
alle anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 3, comma 3,  del
medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, e all'articolo 5  del  decreto
del Ministero dell'economia e delle  finanze  del  10  febbraio  2014
recante il "Riparto dell'incremento  del  «Fondo  per  assicurare  la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed  esigibili»  di
cui all'articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
102, convertito, con modificazioni dalla legge 28  ottobre  2013,  n.
124", nei termini stabiliti e  per  gli  importi  di  cui  al  citato
articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge  n.  35  del  2013
accertati in sede di verifica, sono tenute a  presentare  istanza  di
accesso alle predette anticipazioni entro 15  giorni  dalla  data  di
conversione in legge del presente decreto. 
  2. Qualora le Regioni di cui al comma 1  non  provvedano  a  quanto
indicato al medesimo comma sono diffidate dal Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il
Ministro per gli affari regionali,  ad  adottare,  entro  un  termine
definito, tutti gli atti  necessari  per  trasferire  tempestivamente
agli enti del Servizio sanitario regionale  gli  importi  di  cui  al
citato articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge  n.  35  del
2013, ovvero per acquisire le citate anticipazioni di liquidita' fino
a concorrenza degli importi richiamati. 
  3. In caso di inadempienza circa l'attuazione di quanto indicato al
comma  2,  accertata  dal  Tavolo  tecnico  per  la  verifica   degli
adempimenti regionali di cui all'articolo  12  dell'Intesa  23  marzo
2005, sancita dalla Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83  alla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentito  il  Ministro  per  gli  affari  regionali,   in   attuazione
dell'articolo 120  della  Costituzione  nomina  il  Presidente  della
regione, o un altro soggetto, commissario  ad  acta.  Il  commissario
adotta tutte le misure necessarie per acquisire le  anticipazioni  di
liquidita' disponibili. 
  4. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 3,
comma 3, del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,  n.  64,  presentano  una
valorizzazione con riferimento alle grandezze  di  cui  al  comma  1,
lettera a), del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 35 del  2013
e che non hanno richiesto l'accesso alle anticipazioni di  liquidita'
di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 35  del
2013, e all'articolo 5 del  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze   del   10   febbraio   2014   recante   il   "Riparto
dell'incremento del «Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 13, commi
8 e 9 del decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  102,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 28  ottobre  2013,  n.  124",  nei  termini
stabiliti e per gli importi di cui al citato  articolo  3,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge n. 35 del 2013  accertati  in  sede  di
verifica, presentano al Tavolo di verifica degli adempimenti  di  cui
all'articolo 3 del decreto-legge n. 35  del  2013,  entro  60  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente   decreto,   la
documentazione  necessaria  a   dimostrare   la   sussistenza   delle
condizioni economico-finanziarie idonee a garantire, a decorrere  dal
2014, il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla  legislazione
vigente. Qualora le regioni non provvedano  alla  trasmissione  della
documentazione  ovvero  il  Tavolo  non  verifichi  positivamente  la
richiamata condizione, le regioni sono tenute a presentare istanza di
accesso  alle  predette   anticipazioni   entro   15   giorni   dalla
formalizzazione degli esiti del citato Tavolo. 
  5. Qualora le Regioni di cui al comma 4  non  provvedano  a  quanto
indicato al  medesimo  comma  4  sono  diffidate  dal  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentito il Ministro per gli affari regionali, ad adottare,  entro  un
termine definito, tutti gli atti necessari per  acquisire  le  citate
anticipazioni  di  liquidita'  fino  a  concorrenza   degli   importi
richiamati.  In  caso  di  inadempienza   trovano   applicazione   le
disposizioni di cui al comma 3. 
  6. Allo scopo di verificare che tutte le amministrazioni  pubbliche
rispettino i tempi di pagamento stabiliti dalla legislazione vigente,
le Regioni che, con riferimento  agli  enti  del  Servizio  sanitario
regionale, non hanno partecipato alle verifiche di cui all'articolo 3
del decreto legge n. 35 del 2013 in sede di  Tavolo  ivi  richiamato,
sono tenute a trasmettere al medesimo Tavolo, entro il termine di  60
giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, tutti
gli elementi necessari alla verifica di cui  al  presente  comma  nei
termini  richiesti  dal  medesimo  Tavolo.  Qualora  le  regioni  non
provvedano alla trasmissione della documentazione  richiesta,  ovvero
il Tavolo  verifichi  la  sussistenza  di  criticita'  nei  tempi  di
pagamento, le regioni sono tenute ad accedere alle  anticipazioni  di
liquidita'. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da  1  a  5.
Allo scopo, i termini di cui al comma  1  sono  rideterminati  in  15
giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la   trasmissione   delle
informazioni ovvero dalla formalizzazione degli esiti delle verifiche
del Tavolo tecnico. 
  7. Per le finalita' di cui ai commi da 1 a 6, le disponibilita' del
Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti  dei  debiti  certi,
liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale  per
l'anno 2014 e' incrementata di 770 milioni di euro. 
  8.  All'articolo  1  del  decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  5  le  parole:  "unita'  sanitarie  locali"   sono
sostituite dalle seguenti: "aziende sanitarie locali e  ospedaliere";
e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "A tal fine  l'organo
amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni
trimestre,  quantifica  preventivamente  le   somme   oggetto   delle
destinazioni previste nel primo periodo."; 
    b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    "5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 e' comunicata, a mezzo
di posta elettronica certificata, all'istituto  cui  e'  affidato  il
servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua  adozione.  Al
fine di garantire l'espletamento delle finalita' di cui al  comma  5,
dalla data della predetta comunicazione il tesoriere e'  obbligato  a
rendere immediatamente disponibili le somme  di  spettanza  dell'ente
indicate  nella  deliberazione,  anche  in  caso   di   notifica   di
pignoramento o di  pendenza  di  procedura  esecutiva  nei  confronti
dell'ente, senza  necessita'  di  previa  pronuncia  giurisdizionale.
Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non  puo'  emettere
mandati a  titoli  diversi  da  quelli  vincolati,  se  non  seguendo
l'ordine cronologico  delle  fatture  cosi'  come  pervenuto  per  il
pagamento  o,  se  non  e'  prescritta  fattura,  dalla  data   della
deliberazione di impegno.". 
 
 
                               Art. 36 
 
                       (Debiti dei Ministeri) 
 
  1. Al fine di consentire il pagamento dei debiti certi, liquidi  ed
esigibili del Ministero  dell'Interno  nei  confronti  delle  Aziende
Sanitarie Locali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, maturati al 31 dicembre 2012,
e' autorizzata la spesa nel limite massimo di  250  milioni  di  euro
nell'anno 2014. Lo somme eventualmente eccedenti  sono  destinate  al
pagamento dei debiti della stessa  specie,  maturati  successivamente
alla predetta data. 
  2.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo,  con  una  dotazione  di  300
milioni per l'anno 2014,  destinato  all'estinzione  dei  debiti  dei
ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini  di
indebitamento netto. Entro il  30  giugno  2014,  le  amministrazioni
possono comunicare al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato,  l'elenco  dei
debiti di cui al presente comma, al  fine  della  attribuzione  delle
relative risorse. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanarsi entro  il  31  luglio  2014,  si  provvede  alla
ripartizione delle risorse tra le amministrazioni richiedenti,  sulla
base di apposita istruttoria sulle partite debitorie  al  fine  della
verifica  della  sussistenza  della   neutralita'   in   termini   di
indebitamento  netto.  In  caso  di   insufficienza   delle   risorse
stanziate, il predetto fondo e' ripartito in  proporzione  ai  debiti
assentibili per ciascuna amministrazione. 
 
 
                               Art. 37 
 
    (Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati) 
 
  1. Al fine di assicurare il  completo  ed  immediato  pagamento  di
tutti i debiti di parte corrente  certi,  liquidi  ed  esigibili  per
somministrazioni,   forniture   ed   appalti   e   per    prestazioni
professionali,  fermi  restando  gli  altri  strumenti  previsti,   i
suddetti debiti delle pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo
1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive  modificazioni,  diverse  dallo  Stato,  maturati  al   31
dicembre 2013 e certificati  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis  e  3-ter  del
decreto  legge  29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o  dell'articolo  7
del  decreto  legge  8  aprile   2013,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono assistiti dalla
garanzia dello Stato dal momento dell'effettuazione delle  operazioni
di cessione ovvero di ridefinizione di cui  al  successivo  comma  3.
Sono, altresi', assistiti dalla medesima garanzia dello Stato, sempre
dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di
ridefinizione di cui al successivo comma  3,  i  suddetti  debiti  di
parte corrente certi, liquidi ed esigibili delle  predette  pubbliche
amministrazioni non ancora certificati alla data di entrata in vigore
del presente decreto,  comunque  maturati  al  31  dicembre  2013,  a
condizione che: 
    a) i soggetti  creditori  presentino  istanza  di  certificazione
improrogabilmente entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, utilizzando la  piattaforma  elettronica
di cui all'articolo 7, comma 1, del predetto decreto legge n. 35  del
2013; 
    b) i crediti siano oggetto di certificazione, tramite la suddetta
piattaforma elettronica, da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni
debitrici. La certificazione deve avvenire entro trenta giorni  dalla
data di ricezione dell'istanza. Il  diniego,  anche  parziale,  della
certificazione,  sempre  entro  il  suddetto  termine,  deve   essere
puntualmente motivato. Ferma  restando  l'attivazione  da  parte  del
creditore dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma  3-bis,
del predetto decreto legge n. 185 del 2008, il  mancato  rispetto  di
tali  obblighi  comporta  a   carico   del   dirigente   responsabile
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo  7,  comma  2,  del
predetto decreto legge n. 35 del 2013.  La  pubblica  amministrazione
inadempiente di cui al primo periodo non puo' procedere ad assunzioni
di  personale  o  ricorrere  all'indebitamento  fino   al   permanere
dell'inadempimento. 
  2. I pagamenti dei debiti di parte corrente di cui al comma  1  non
rilevano  ai  fini  dei  vincoli  e  degli  obiettivi  del  patto  di
stabilita' interno. 
  3. I  soggetti  creditori  possono  cedere  pro-soluto  il  credito
certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma
1 ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di
apposite convenzioni quadro. Per i crediti assistiti  dalla  suddetta
garanzia dello Stato non possono essere  richiesti  sconti  superiori
alla  misura  massima  determinata  con  il  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 4. Avvenuta la cessione
del credito, la  pubblica  amministrazione  debitrice  diversa  dallo
Stato puo' chiedere, in caso di temporanee carenze di liquidita', una
ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti,
per  una  durata  massima  di  5  anni,   rilasciando,   a   garanzia
dell'operazione, delegazione di pagamento, a  norma  della  specifica
disciplina   applicabile   a   ciascuna   tipologia    di    pubblica
amministrazione, o altra simile garanzia a valere  sulle  entrate  di
bilancio. Le pubbliche amministrazioni debitrici sono comunque tenute
a rimborsare anticipatamente  il  debito,  alle  condizioni  pattuite
nell'ambito delle operazioni di ridefinizione  dei  termini  e  delle
condizioni di pagamento del  debito  di  cui  al  presente  comma  al
ripristino della normale gestione della liquidita'.  L'operazione  di
ridefinizione, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della
garanzia  dello  Stato,  puo'   essere   richiesta   dalla   pubblica
amministrazione debitrice alla banca o all'intermediario  finanziario
cessionario  del  credito,  ovvero  ad  altra  banca   o   ad   altro
intermediario finanziario qualora il cessionario  non  consenta  alla
suddetta  operazione  di   ridefinizione;   in   tal   caso,   previa
corresponsione di quanto dovuto, il credito certificato e' ceduto  di
diritto alla predetta banca o  intermediario  finanziario.  La  Cassa
depositi e prestiti  S.p.A.,  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  7,
lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  nonche'
istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali, possono
acquisire, dalle banche e dagli intermediari finanziari,  sulla  base
di una convenzione quadro con  l'Associazione  Bancaria  Italiana,  i
crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di  cui  al  comma  1  e
ceduti ai sensi del presente  comma,  anche  al  fine  di  effettuare
operazioni  di  ridefinizione  dei  termini  e  delle  condizioni  di
pagamento dei relativi debiti, per una durata massima di 15 anni,  in
relazione  alle  quali   le   pubbliche   amministrazioni   debitrici
rilasciano  delegazione  di  pagamento,  a  norma   della   specifica
disciplina   applicabile   a   ciascuna   tipologia    di    pubblica
amministrazione, o altra simile garanzia a valere  sulle  entrate  di
bilancio. L'intervento della Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.  puo'
essere effettuato nei limiti di una dotazione  finanziaria  stabilita
dalla  Cassa  depositi  e  prestiti   S.p.A.   medesima.   Ai   sensi
dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  ai
fini delle suddette ridefinizioni dei termini e delle  condizioni  di
pagamento dei debiti, non si  applicano  i  limiti  fissati,  per  le
regioni a statuto ordinario, dall'articolo 10 della legge  16  maggio
1970, n. 281, per gli enti  locali,  dall'articolo  204  del  decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e,  per  le  altre  pubbliche
amministrazioni, dai rispettivi ordinamenti. 
  4. Per le finalita' di cui al  comma  1,  e'  istituito  presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze  un  apposito  Fondo  per  la
copertura degli oneri determinati dal rilascio della  garanzia  dello
Stato, cui sono attribuite  risorse  pari  a  euro  150  milioni.  La
garanzia del Fondo e' a prima richiesta, esplicita, incondizionata  e
irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla  garanzia
dello Stato quale  garanzia  di  ultima  istanza.  Tale  garanzia  e'
elencata  nell'allegato  allo  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. La gestione del Fondo puo' essere  affidata  a
norma dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto, sono  definiti  termini  e  modalita'
tecniche di attuazione dei commi 1 e  3  ,  ivi  compresa  la  misura
massima dei  tassi  di  interesse  praticabili  sulle  operazioni  di
ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del  debito
derivante dai crediti garantiti dal Fondo e ceduti ai sensi del comma
3, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di operativita'  e
di escussione della garanzia del Fondo, nonche' della garanzia  dello
Stato di ultima istanza. 
  5. In caso di escussione della garanzia, e' attribuito  allo  Stato
il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La rivalsa  comporta,  ove
applicabile, la decurtazione, sino a concorrenza della somme  escusse
e degli interessi maturati alla data dell'effettivo pagamento,  delle
somme a qualsiasi  titolo  dovute  all'ente  debitore  a  valere  sul
bilancio dello  Stato.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  4  sono
disciplinate le modalita' per l'esercizio del diritto di  rivalsa  di
cui al presente comma, anche al fine di garantire il  recupero  delle
somme in caso di incapienza delle somme  a  qualsiasi  titolo  dovute
all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato. 
  6. Nello stato di previsione del Ministero  dell'Economia  e  delle
Finanze e' istituito, un fondo con una dotazione di 1000  milioni  di
euro per l'anno 2014 finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul
bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo  Stato.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  7. I commi 12-ter, 12-quater, 12-sexies e 12-septies  dell'articolo
11,  del  decreto  legge  28  giugno  2013  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99, sono abrogati. 
 
 
                               Art. 38 
 
(Semplificazione degli adempimenti amministrativi per la cessione dei
              crediti tramite piattaforma elettronica) 
 
  1. Le cessioni dei  crediti  certificati  mediante  la  piattaforma
elettronica  per  la   gestione   telematica   del   rilascio   delle
certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013,  n.  64  possono  essere  stipulate  mediante  scrittura
privata e possono essere effettuate esclusivamente a favore di banche
o intermediari finanziari autorizzati, ovvero  da  quest'ultimi  alla
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai  sensi  dell'articolo  11,  comma
12-quinquies del decreto - legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 99. Le  suddette  cessioni
dei crediti certificati sono efficaci  ed  opponibili  nei  confronti
delle amministrazioni cedute, qualora queste non le rifiutino entro 7
giorni dalla ricezione della loro comunicazione. 
  2.  Sono  abrogati  i  commi  1  e  2  dell'articolo  8   e   2-bis
dell'articolo 9 del decreto legge 8 aprile 2013,  n.  35,  convertito
con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 
 
 
                               Art. 39 
 
                       (Crediti compensabili) 
 
  1. All'articolo  28-quinquies  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  al  primo  periodo,  sono
soppresse le parole "maturati al 31 dicembre 2012". 
 
 
                               Art. 40 
 
(Termine  di  notifica  delle  cartelle  esattoriali  ai  fini  della
             compensabilita' con i crediti certificati) 
 
  1. All'articolo 9, comma 02, del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,
le parole "31 dicembre 2012",  sono  sostituite  dalle  seguenti  "30
settembre 2013". 
 

CAPO III
Strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni

 
                               Art. 41 
 
                (Attestazione dei tempi di pagamento) 
 
  1. A decorrere  dall'esercizio  2014,  alle  relazioni  ai  bilanci
consuntivi o di esercizio delle  pubbliche  amministrazioni,  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e' allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale
e dal responsabile finanziario, attestante  l'importo  dei  pagamenti
relativi a transazioni commerciali effettuati dopo  la  scadenza  dei
termini previsti dal decreto legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231,
nonche'  il  tempo  medio  dei  pagamenti  effettuati.  In  caso   di
superamento dei predetti termini, le medesime relazioni  indicano  le
misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione
dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarita' amministrativa  e
contabile verifica le attestazioni di cui al primo  periodo,  dandone
atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato,  in
sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo  e'
allegato a ciascuno stato di previsione della spesa. 
  2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre  2002,  n.  231,  le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1,  esclusi  gli  enti  del
Servizio sanitario nazionale, che, sulla  base  dell'attestazione  di
cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti  superiori
a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015,  rispetto  a
quanto disposto dal decreto  legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231,
nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad
assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo,   con   qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi  i  rapporti  di  collaborazione
coordinata  e  continuativa  e   di   somministrazione,   anche   con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con  soggetti
privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. 
  3. La riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'articolo 1
della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e'  applicata,  sulla  base  dei
criteri individuati con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli enti locali
che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal  decreto
legislativo  9  ottobre   2002,   n.   231,   come   rilevato   nella
certificazione del patto di stabilita' interno. 
  4. Le regioni, con riferimento agli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale,  trasmettono  al  Tavolo  di  verifica  degli  adempimenti
regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo  2005,  sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  pubblicata   nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 105 del  7  maggio  2005,  una  relazione  contenente  le
informazioni di cui al comma 1 e le iniziative  assunte  in  caso  di
superamento  dei  tempi  di  pagamento  previsti  dalla  legislazione
vigente. La trasmissione della relazione e l'adozione da parte  degli
enti  delle  misure  idonee  e  congrue  eventualmente  necessarie  a
favorire  il  raggiungimento  dell'obiettivo   del   rispetto   della
direttiva europea sui tempi  di  pagamenti   costituisce  adempimento
regionale, ai fini e per  gli  effetti  dell'articolo  2,  comma  68,
lettera c), della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  prorogato,  a
decorrere dal 2013, dall'articolo 15, comma 24, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135. 
 
 
                               Art. 42 
 
(Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le  pubbliche
                          amministrazioni) 
 
  1. Fermo restando quanto previsto  da  specifiche  disposizioni  di
legge, a decorrere dal 1° luglio 2014, le  pubbliche  amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165 adottano il registro unico delle fatture nel quale entro
10 giorni dal ricevimento sono annotate le  fatture  o  le  richieste
equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti  e
per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro
confronti. E' esclusa la possibilita'  di  ricorrere  a  registri  di
settore o di reparto. Il registro  delle  fatture  costituisce  parte
integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre  gli
oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture  puo'
essere sostituito  dalle  apposite  funzionalita'  che  saranno  rese
disponibili sulla piattaforma elettronica per la  certificazione  dei
crediti di cui all'articolo 7, comma 1, del  decreto-legge  8  aprile
2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64. Nel registro delle fatture e degli altri  documenti  contabili
equivalenti e' annotato: 
    a) il codice progressivo di registrazione; 
    b) il numero di protocollo di entrata; 
    c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente; 
    d)la data di emissione della fattura o  del  documento  contabile
equivalente; 
    e)il nome del creditore e il relativo codice fiscale; 
    f) l'oggetto della fornitura; 
    g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e
spese indicati; 
    h)la scadenza della fattura; 
    i) nel caso di enti  in  contabilita'  finanziaria,  gli  estremi
dell'impegno  indicato  nella  fattura  o  nel  documento   contabile
equivalente ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  primo  periodo  del
presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale,  o  analoghe
unita'  gestionali  del  bilancio  sul  quale  verra'  effettuato  il
pagamento; 
    l) se la spesa e' rilevante o meno ai fini IVA; 
    m) il Codice identificativo di  gara  (CIG),  tranne  i  casi  di
esclusione dall'obbligo di tracciabilita' di cui alla legge 13 Agosto
2010, n. 136; 
    n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative
a  opere  pubbliche,  interventi   di   manutenzione   straordinaria,
interventi finanziati da contributi  comunitari  e  ove  previsto  ai
sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; 
    o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria. 
 
 
                               Art. 43 
 
       (Anticipo certificazione conti consuntivi enti locali) 
 
  1.L'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.  267  e'
sostituito dal seguente: 
    "1. I comuni, le province, le unioni di  comuni  e  le  comunita'
montane sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali
dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione ed  a
trasmetterli  al  Ministero  dell'interno.  Le  certificazioni   sono
firmate dal segretario, dal responsabile del servizio  finanziario  e
dall'organo di revisione economico-finanziario. 
    2. Le modalita' per la struttura, la redazione, nonche'  la  data
di scadenza per la trasmissione delle certificazioni  sono  stabilite
con decreto del Ministero dell'interno,  previo  parere  dell'Anci  e
dell'Upi, da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    3. La mancata trasmissione del certificato, da parte dei comuni e
delle province, comporta la sospensione del pagamento  delle  risorse
finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, ivi
comprese quelle a titolo di fondo di solidarieta' comunale. 
    4. I dati delle certificazioni sono resi noti  sulle  pagine  del
sito internet della  Direzione  centrale  della  finanza  locale  del
Ministero dell'interno e vengono resi disponibili  per  l'inserimento
nella banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia
e delle finanze ai sensi dell'articolo 13  della  legge  31  dicembre
2009 n. 196. 
    5. I certificati al rendiconto della gestione degli  enti  locali
dell'esercizio  finanziario  2014  e  degli  esercizi  seguenti  sono
trasmessi al Ministero dell'interno entro il 31 maggio dell'esercizio
successivo, mentre la  data  di  scadenza  per  la  trasmissione  dei
certificati al bilancio di previsione resta fissata  con  il  decreto
ministeriale di cui al comma 2.". 
 
 
                               Art. 44 
 
(Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni) 
 
  1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento  di  cui
al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,  i  trasferimenti  fra
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  con  esclusione  delle  risorse
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale  e  delle
risorse spettanti alle Regioni a statuto  speciale  e  alle  Province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  in  applicazione   dei   rispettivi
ordinamenti finanziari, sono  erogati  entro  sessanta  giorni  dalla
definizione delle condizioni per l'erogazione ovvero  entro  sessanta
giorni  dalla   comunicazione   al   beneficiario   della   spettanza
dell'erogazione stessa. Per i trasferimenti per i quali le condizioni
per la erogazione sono stabilite a regime,  il  termine  di  sessanta
giorni decorre dalla  definizione   dei  provvedimenti  autorizzativi
necessari per lo svolgimento dell'attivita' ordinaria. 
 
 
                               Art. 45 
 
             (Ristrutturazione del debito delle Regioni) 
 
  1. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
effettuare la ristrutturazione dei mutui  aventi  le  caratteristiche
indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle  regioni  ed  aventi
come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in  base
all'articolo 2, commi da 46 a  48,  della  legge  24  dicembre  2007,
n.244, e all'articolo 2, comma 98,  della  legge  23  dicembre  2009,
n.191, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti  S.p.A.  per
conto  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   ai   sensi
dell'articolo  5  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
  2.  Per  il  riacquisto  da  parte   delle   regioni   dei   titoli
obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al
comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze  puo'
effettuare emissioni di titoli di Stato 
  3.  I  risparmi   annuali   di   spesa   derivanti   alle   regioni
dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati  al
pagamento delle rate di ammortamento  delle  anticipazioni  contratte
nel corso dell'esercizio 2014, ai sensi degli  articoli  2  e  3  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32,  34  e
35 del presente decreto. 
  4. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovi prestiti
o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 
  5. Possono essere oggetto  di  ristrutturazione  le  operazioni  di
indebitamento che, alla  data  del  31dicembre  2013,  presentino  le
seguenti caratteristiche: 
    a) vita residua pari o superiore a 5 anni e  importo  del  debito
residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro  per  i  mutui
contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
    b) vita residua pari o superiore a 5 anni e valore  nominale  dei
titoli obbligazionari  regionali  in  circolazione  superiore  a  250
milioni di euro. Per i titoli in  valuta  rileva  il  cambio  fissato
negli swap di copertura insistenti sulle singole emissioni. 
  6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito  le
anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2  e  3
del citato decreto legge n. 35 del 2013. 
  7. Le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti  di
cui al comma 1, trasmettendo entro il 20  giugno  2014  al  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro  -  Direzione
II, con certificazione congiunta del presidente  e  del  responsabile
finanziario, l'indicazione  delle  operazioni  di  indebitamento  che
presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5, lettera a). 
  8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi  le
caratteristiche di cui al comma 5, lettera b),  avvengono  attraverso
le modalita' previste dalla legge che regola i titoli stessi, per  il
tramite  di  uno  o  piu'  intermediari  individuati  dal   Ministero
dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato,
che ricevono apposito mandato delle singole regioni. 
  9.  Le  modalita'  del  riacquisto  e  le   commissioni   per   gli
intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per  la
definizione dei cui termini ogni regione si avvale  obbligatoriamente
della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze 
  10. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanarsi entro il 18  luglio  2014,  si  provvede  all'individuazione
delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione. 
  11. A seguito della ristrutturazione dei mutui  nei  confronti  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  il  debito  residuo  e'
rimborsato in trenta rate annuali di importo costante.  Il  tasso  di
interesse applicato al nuovo mutuo e' pari al rendimento  di  mercato
dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria piu' vicina
a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle
finanze, come rilevato  sulla  piattaforma  di  negoziazione  MTS  il
giorno della firma del nuovo contratto di prestito. 
  12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e  individuati  come
idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei  derivati  di
cui comma 15, e'  finanziato  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11. 
  13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o  i  mutui  oggetto  di
rinegoziazione  rappresentino  il  sottostante   di   operazioni   in
strumenti derivati, la regione  provvede  alla  contestuale  chiusura
anticipata degli  stessi.  L'eventuale  valore  di  mercato  positivo
incassato  dalla  chiusura  anticipata  dei  derivati  e'   vincolato
all'utilizzo da parte della regione  per  il  riacquisto  del  debito
sottostante il derivato  stesso.  Qualora  il  derivato  presenti  un
valore  di  mercato  negativo  per  la  regione,  esso  deve   essere
ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che  la  somma
del valore di riacquisto dei titoli  e  del  valore  di  mercato  del
derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli  stessi.  In
caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale  valore  di
mercato negativo del  derivato  e  del  capitale  residuo  del  mutuo
oggetto di rinegoziazione, non  deve  essere  superiore  al  capitale
residuo risultante alla fine dell'anno solare  precedente  quello  in
cui avviene la rinegoziazione. 
  14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e  del  valore
degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del
debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal  Regolamento
UE 479/2009, non si da' luogo all'operazione. 
  15. La valutazione dei derivati e' di competenza delle regioni che,
per quanto attiene allo scopo della  presente  norma,  la  effettuano
sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle  Finanze  -
Dipartimento del Tesoro - Direzione II. 
  16. Le regioni assumono in autonomia  le  decisioni  in  ordine  al
riacquisto dei titoli e  alla  chiusura  anticipata  delle  eventuali
operazioni in strumenti derivati  ad  essi  riferite,  tenendo  conto
anche dei versamenti gia' avvenuti negli swap  di  ammortamento,  nei
fondi  di  ammortamento  o,  comunque,  delle  quote  capitale   gia'
accantonate  per  l'ammortamento  di  titoli  con  unico  rimborso  a
scadenza. 
  17. La rinegoziazione dei mutui  e  il  riacquisto  dei  titoli  in
circolazione come sopra definiti, inclusa  l'attivita'  di  provvista
sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle  finanze  di
cui al comma 2, non deve determinare un aumento del  debito  pubblico
delle pubbliche amministrazioni  come  definito  dal  Regolamento  UE
479/2009. 
 

TITOLO IV
Norme finanziarie ed entrata in vigore

 
                               Art. 46 
 
(Concorso delle regioni e  delle  province  autonome  alla  riduzione
                        della spesa pubblica) 
 
  1. Le Regioni  a  statuto  speciale  e  le  province  autonome,  in
conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti  ai  principi  di
coordinamento  della  finanza  pubblica,  introdotti   dal   presente
decreto, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a quanto
previsto nei commi 2 e 3 . 
  2. Al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24  dicembre  2012,  n.
228: 
    a) la tabella  indicata  alla  lettera  d)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    

--------------------------------------------------------------------
                             |     Importo (in milioni di euro)
Regione o Provincia autonoma |--------------------------------------
                             |    Anno 2014     |    Anno 2015-2017
-----------------------------|------------------|-------------------
Trentino-Alto Adige          |          3       |           5
-----------------------------|------------------|-------------------
Provincia autonoma           |         43       |          61
Bolzano/Bozen                |                  |
-----------------------------|------------------|-------------------
Provincia autonoma Trento    |         42       |          59
-----------------------------|------------------|-------------------
Friuli-Venezia Giulia        |         93       |         131
-----------------------------|------------------|-------------------
Valle d'Aosta                |         12       |          16
-----------------------------|------------------|-------------------
Sicilia                      |        222       |         311
-----------------------------|------------------|-------------------
Sardegna                     |         85       |         120
-----------------------------|------------------|-------------------
Totale RSS                   |        500       |         703
--------------------------------------------------------------------"

    
    b) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto  il  seguente:  "Per  l'anno
2014 la proposta di Accordo di cui al periodo precedente e' trasmessa
entro il 30 giugno 2014.". 
  3. Il comma 526 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.
147 e' sostituito dal seguente: 
    "526. Con le procedure previste dall'articolo 27  della  legge  5
maggio 2009, n. 42, le regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla
finanza pubblica per l'importo complessivo di 440 milioni di euro per
l'anno 2014 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015
al 2017. Fino all'emanazione delle norme  di  attuazione  di  cui  al
predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo  di  cui  al
primo periodo del presente comma e' accantonato, a valere sulle quote
di  compartecipazione  ai  tributi  erariali,  secondo  gli   importi
indicati,  per  ciascuna  regione  a  statuto  speciale  e  provincia
autonoma, nella tabella seguente: 
    

--------------------------------------------------------------------
                             | Accantonamento (in migliaia di euro)
Regione a statuto speciale   |--------------------------------------
                             |    Anno 2014     |    Anno 2015-2017
-----------------------------|------------------|-------------------
Valle d'Aosta                |       10.157     |        6.925
-----------------------------|------------------|-------------------
Provincia autonoma Bolzano   |       41.833     |       28.523
-----------------------------|------------------|-------------------
Provincia autonoma Trento    |       36.507     |       24.891
-----------------------------|------------------|-------------------
Friuli-Venezia Giulia        |       81.483     |       55.556
-----------------------------|------------------|-------------------
Sicilia                      |      194.628     |      132.701
-----------------------------|------------------|-------------------
Sardegna                     |       75.392     |       51.404
-----------------------------|------------------|-------------------
Totale                       |      440.000     |      300.000
-----------------------------|------------------|-------------------"

    
  4. Gli importi delle tabelle di cui ai commi 2 e 3  possono  essere
modificati,  ad  invarianza  di  concorso  complessivo  alla  finanza
pubblica,  mediante  accordo  tra  le  regioni  e  province  autonome
interessate da sancire entro il 30 giugno 2014, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento  e  di  Bolzano.  Tale  riparto  e'  recepito  con
successivo decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Il
predetto accordo puo' tener conto dei tempi  medi  di  pagamento  dei
debiti e del ricorso agli  acquisti  centralizzati  di  ciascun  ente
interessato. 
  5. Il comma 527 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.
147 e' abrogato. 
  6. Le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  in
conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti  ai  principi  di
coordinamento della finanza pubblica introdotti dal presente  decreto
e  a  valere  sui  risparmi  derivanti  dalle  disposizioni  ad  esse
direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117,  comma  secondo,
della Costituzione, assicurano un contributo  alla  finanza  pubblica
pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 750  milioni di  euro
per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, in ambiti di  spesa  e  per
importi  proposti  in  sede  di  autocoordinamento  dalle  regioni  e
province autonome medesime, tenendo  anche  conto  del  rispetto  dei
tempi di  pagamento  stabiliti  dalla  direttiva  2011/7/UE,  nonche'
dell'incidenza degli acquisti centralizzati, da recepire  con  Intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  entro  il  31
maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed  entro  il  31  ottobre
2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti. In assenza  di  tale
Intesa entro i predetti  termini,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  da  adottarsi,  previa  deliberazione  del
Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza  dei  predetti
termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti  di  spesa  ed
attribuiti alle singoli regioni  e  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente, e
sono eventualmente rideterminati i  livelli  di  finanziamento  degli
ambiti individuati e le modalita' di acquisizione  delle  risorse  da
parte dello Stato. 
  7.  Il  complesso  delle  spese  finali  espresse  in  termini   di
competenza eurocompatibile di ciascuna regione a  statuto  ordinario,
di cui al comma 449-bis della  legge  24  dicembre  2012,  n.228,  e'
ridotto per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, tenendo conto degli
importi determinati ai sensi del comma 6. 
 
 
                               Art. 47 
 
(Concorso delle province, delle citta'  metropolitane  e  dei  comuni
                alla riduzione della spesa pubblica) 
 
  1. Le province e le citta' metropolitane,  a  valere  sui  risparmi
connessi alle misure di cui al comma 2 e all'articolo 19, nonche'  in
considerazione delle misure recate dalla legge 7 aprile 2014, n.  56,
nelle more dell'emanazione del Decreto del Presidente  del  Consiglio
di cui al comma 92 dell'articolo 1  della  medesima  legge  7  aprile
2014, n. 56, assicurano un contributo alla finanza  pubblica  pari  a
444,5 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 576,7 milioni di  euro
per l'anno 2015 e 585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni  2016
e 2017 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, ciascuna provincia e  citta'
metropolitana consegue i risparmi da versare ad apposito capitolo  di
entrata del bilancio dello Stato determinati con decreto del Ministro
dell'interno da emanare entro il termine del 30  giugno,  per  l'anno
2014, e del 28 febbraio per  gli  anni  successivi,  sulla  base  dei
seguenti criteri: 
    a) per quanto attiene agli  interventi  di  cui  all'articolo  8,
relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la  riduzione
e' operata nella misura complessiva di 340 milioni  di  euro  per  il
2014 e di 510 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2015  al
2017,  proporzionalmente  alla  spesa  media,  sostenuta  nell'ultimo
triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A  allegata
al  presente  decreto.  Per  gli  enti  che  nell'ultimo  anno  hanno
registrato  tempi  medi  nei   pagamenti   relativi   a   transazioni
commerciali superiori a 90 giorni, rispetto  a  quanto  disposto  dal
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la riduzione  di  cui  al
periodo precedente e' incrementata del 5 per cento. Ai restanti  enti
la riduzione  di  cui  al  periodo  precedente  e'  proporzionalmente
ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui  al
periodo precedente. Per gli enti che  nell'ultimo  anno  hanno  fatto
ricorso agli strumenti di acquisto messi  a  disposizione  da  Consip
S.p.A. e dalle  centrali  di  committenza  regionale  di  riferimento
costituite ai sensi  dell'articolo  1,  comma  455,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, in misura inferiore al  valore  mediano,  come
risultante dalle certificazioni di  cui  alla  presente  lettera,  la
riduzione di cui al primo periodo e' incrementata del 5 per cento. Ai
restanti  enti  la  riduzione  di  cui  al  periodo   precedente   e'
proporzionalmente ridotta in  misura  corrispondente  al  complessivo
incremento di  cui  al  periodo  precedente.  A  tal  fine  gli  enti
trasmettono al Ministero dell'interno secondo le  modalita'  indicate
dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014,  ed  entro  il  28
febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 una  certificazione
sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile  finanziario
e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo
medio dei pagamenti dell'anno  precedente  calcolato  rapportando  la
somma delle differenze dei  tempi  di  pagamento  rispetto  a  quanto
disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.  231,  al  numero
dei pagamenti stessi.  Nella  medesima  certificazione  e',  inoltre,
indicato il valore degli acquisti di  beni  e  servizi,  relativi  ai
codici SIOPE indicati nell'allegata tabella  B,  sostenuti  nell'anno
precedente, con separata evidenza degli acquisti  sostenuti  mediante
ricorso agli strumenti di acquisto messi  a  disposizione  da  Consip
S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di  riferimento.  In
caso  di  mancata  trasmissione  della  certificazione  nei   termini
indicati si applica l'incremento del 10 per cento. 
    b) per quanto attiene agli interventi  di  cui  all'articolo  15,
relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 0,7 milioni di
euro, per l'anno 2014, e di un milione di  euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2015 al 2017, la riduzione  e'  operata  in  proporzione  al
numero di autovetture di ciascuna provincia  e  citta'  metropolitana
comunicato annualmente al  Ministero  dell'interno  dal  Dipartimento
della Funzione Pubblica; 
    c) per quanto attiene agli interventi di cui  all'articolo  14  ,
relativi alla riduzione della  spesa  per  incarichi  di  consulenza,
studio e ricerca e per i contratti  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, di 3,8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5,7 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al  2017,  la  riduzione  e'
operata  in  proporzione   alla   spesa   comunicata   al   Ministero
dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 
  3. Gli importi e i  criteri  di  cui  al  comma  2  possono  essere
modificati  per  ciascuna  provincia  e   citta'   metropolitana,   a
invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali entro il 15 giugno, per l'anno 2014 ed entro  il  31
gennaio,  per  gli  anni  successivi,  sulla  base   dell'istruttoria
condotta dall' ANCI e dall'UPI e recepiti con il decreto del Ministro
dell'interno di cui al comma 2; con riferimento alle misure  connesse
all'articolo 8, le predette modifiche possono tener conto  dei  tempi
medi  di  pagamento  dei  debiti  e   del   ricorso   agli   acquisti
centralizzati di ciascun ente.  Decorso  tale  termine  la  riduzione
opera in base agli importi di cui al comma 2. 
  4. In caso di mancato versamento del contributo di cui ai commi 2 e
3, entro il mese di  luglio,  sulla  base  dei  dati  comunicati  dal
Ministero  dell'interno,  l'Agenzia  delle  Entrate,  attraverso   la
struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma  3,  del  decreto
legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  provvede  al  recupero  delle
predette  somme  nei  confronti  delle  province   e   delle   citta'
metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle
assicurazioni  contro  la  responsabilita'  civile  derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore,  esclusi  i  ciclomotori,  di  cui
all'articolo 60 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,
riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del  relativo
gettito alle province medesime. 
  5. Le province e  le  citta'  metropolitane  possono  rimodulare  o
adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente,  al
fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti
dall'applicazione del comma 2. 
  6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui  al
comma 92 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, a  seguito
del trasferimento delle risorse  finanziarie,  umane,  strumentali  e
organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere
trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97 dello  stesso  articolo  1,
tra  le  Province,  le  citta'  metropolitane  e   gli   altri   Enti
territoriali  interessati,  stabilisce  altresi'  le   modalita'   di
recupero delle somme di cui ai commi precedenti. 
  7. L'organo di controllo di regolarita' amministrativa e  contabile
verifica che le misure di cui ai commi 2 e 5 siano adottate,  dandone
atto nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1 della  legge
23 dicembre 2005, n. 266. 
  8. I comuni, a valere sui risparmi connessi alle misure indicate al
comma 9, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a  375,6
milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per  ciascuno
degli anni dal 2015 al 2017. A tal fine,  il  fondo  di  solidarieta'
comunale, come determinato ai sensi dell'articolo  1,  comma  380-ter
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' ridotto di 375,6 milioni  di
euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2015 al 2017. 
  9. Gli importi delle riduzioni di spesa e le conseguenti  riduzioni
di cui al comma 8 per ciascun comune sono determinati con decreto del
Ministro dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno,  per
l'anno 2014 e del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei
seguenti criteri: 
    a) per quanto attiene agli  interventi  di  cui  all'articolo  8,
relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la  riduzione
e' operata nella misura complessiva di 360 milioni  di  euro  per  il
2014 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2015  al
2017,  proporzionalmente  alla  spesa  media,  sostenuta  nell'ultimo
triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A  allegata
al  presente  decreto.  Per  gli  enti  che  nell'ultimo  anno  hanno
registrato  tempi  medi  nei   pagamenti   relativi   a   transazioni
commerciali superiori a 90 giorni, rispetto  a  quanto  disposto  dal
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la riduzione  di  cui  al
periodo precedente e' incrementata del 5 per cento. Ai restanti  enti
la riduzione  di  cui  al  periodo  precedente  e'  proporzionalmente
ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui  al
periodo precedente. Per gli enti che  nell'ultimo  anno  hanno  fatto
ricorso agli strumenti di acquisto messi  a  disposizione  da  Consip
S.p.A. e dalle  centrali  di  committenza  regionale  di  riferimento
costituite ai sensi  dell'articolo  1,  comma  455,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, in misura inferiore al  valore  mediano,  come
risultante dalle certificazioni  di  cui  alla  presente  lettera  la
riduzione di cui al primo periodo e' incrementata del 5 per cento. Ai
restanti  enti  la  riduzione  di  cui  al  periodo   precedente   e'
proporzionalmente ridotta in  misura  corrispondente  al  complessivo
incremento di  cui  al  periodo  precedente.  A  tal  fine  gli  enti
trasmettono al Ministero dell'interno secondo le  modalita'  indicate
dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014,  ed  entro  il  28
febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, una certificazione
sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile  finanziario
e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo
medio dei pagamenti dell'anno  precedente  calcolato  rapportando  la
somma delle differenze dei  tempi  di  pagamento  rispetto  a  quanto
disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.  231,  al  numero
dei pagamenti stessi.  Nella  medesima  certificazione  e',  inoltre,
indicato il valore degli acquisti di  beni  e  servizi,  relativi  ai
codici SIOPE indicati nell'allegata  tabella  B  sostenuti  nell'anno
precedente, con separata evidenza degli acquisti  sostenuti  mediante
ricorso agli strumenti di acquisto messi  a  disposizione  da  Consip
S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di  riferimento.  In
caso  di  mancata  trasmissione  della  certificazione  nei   termini
indicati si applica l'incremento del 10 per cento; 
    b) per quanto attiene agli interventi  di  cui  all'articolo  15,
relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 1,6 milioni di
euro, per l'anno 2014, e di 2,4 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2015 al 2017, la riduzione  e'  operata  in  proporzione  al
numero  di  autovetture  possedute  da  ciascun   comune   comunicato
annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione
Pubblica; 
    c) per quanto attiene agli  interventi  di  cui  all'articolo  14
relativi alla riduzione della  spesa  per  incarichi  di  consulenza,
studio e ricerca e per i contratti  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, di 14 milioni di euro, per l'anno 2014 e di 21  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al  2017,  la  riduzione  e'
operata  in  proporzione   alla   spesa   comunicata   al   Ministero
dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 
  10. Gli importi e i criteri  di  cui  al  comma  9  possono  essere
modificati per ciascun comune, a invarianza di riduzione complessiva,
dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 15 giugno,
per l'anno 2014 ed entro il 31  gennaio,  per  gli  anni  successivi,
sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI e recepiti con decreto
del Ministro dell'interno di cui al comma  9;  con  riferimento  alle
misure connesse all'articolo 8, le predette modifiche  possono  tener
conto dei tempi medi di pagamento  dei  debiti  e  del  ricorso  agli
acquisti centralizzati di  ciascun  ente.  Decorso  tale  termine  la
riduzione opera in base ai criteri di cui al comma 9. 
  11. In caso di incapienza,  sulla  base  dei  dati  comunicati  dal
Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede al  recupero
delle predette somme nei confronti dei  comuni  interessati  all'atto
del riversamento agli stessi comuni dell'imposta  municipale  propria
di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
Le somme recuperate sono versate ad  apposito  capitolo  dell'entrata
del bilancio dello Stato ai fini della successiva  riassegnazione  al
pertinente  capitolo  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'interno. 
  12. I Comuni possono rimodulare o adottare  misure  alternative  di
contenimento della spesa corrente, al  fine  di  conseguire  risparmi
comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma
9. 
  13. L'organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile
verifica che le misure di cui ai  precedenti  commi  siano  adottate,
dandone atto nella relazione di cui  al  comma  166  dell'articolo  1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
 
 
                               Art. 48 
 
                        (Edilizia scolastica) 
 
  1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183,  dopo  il
comma 14-bis e' inserito il seguente: 
    "14-ter. Per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario espresso
in termini di competenza mista, individuato ai  sensi  del  comma  3,
rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita'
interno, non sono considerate  le  spese  sostenute  dai  comuni  per
interventi di edilizia  scolastica.  L'esclusione  opera  nel  limite
massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. I
comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa
sono  individuati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri da emanare entro il 15 giugno 2014.". 
  2. Per le finalita' e gli interventi di cui all'articolo 18,  comma
8-ter, del decreto legge. 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  il CIPE, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  d'intesa  con  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  assegna,
nell'ambito della  programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo
e la coesione relativa al periodo 2014-2020, fino all'importo massimo
di 300 milioni di euro, previa verifica dell'utilizzo  delle  risorse
assegnate  nell'ambito  della  programmazione  2007-2013  del   Fondo
medesimo e di quelle assegnate a valere sugli  stanziamenti  relativi
al programma delle infrastrutture  strategiche  per  l'attuazione  di
piani stralcio del programma di  messa  in  sicurezza  degli  edifici
scolastici. In esito alla predetta verifica il  CIPE  riprogramma  le
risorse non utilizzate e assegna le ulteriori risorse a valere  sulla
dotazione 2014-2020 del Fondo sviluppo e  coesione  in  relazione  ai
fabbisogni effettivi e sulla base  di  un  programma  articolato  per
territorio regionale e per tipologia di  interventi.  Con  la  stessa
delibera sono individuate le  modalita'  di  utilizzo  delle  risorse
assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori ai  sensi  del
decreto legislativo n. 229 del 2011 e di applicazione  di  misure  di
revoca, utilizzando le medesime procedure di cui al  citato  articolo
18 del decreto-legge n. 69 del 2013. 
 
 
                               Art. 49 
 
               (Riaccertamento straordinario residui) 
 
  1. Nelle more  del  completamento  della  riforma  della  legge  di
contabilita' e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre  2009,
n. 196, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  proprio
decreto, d'intesa con le amministrazioni  interessate,  entro  il  31
luglio 2014 adotta un programma straordinario di  riaccertamento  dei
residui  passivi  nonche'  riaccertamento  della  sussistenza   delle
partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio  dello  Stato  in
corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti  alla  data
del 31 dicembre 2013, di cui all'articolo  275,  secondo  comma,  del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ai fini  della  verifica  della
permanenza dei presupposti indicati all'articolo 34, comma 2,   della
legge  n. 196 del 2009. 
  2. In esito alla rilevazione di cui al comma  1,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, e' quantificato  per  ciascun
Ministero l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei  residui  da
eliminare e, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza
pubblica, si provvede: 
    a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla  eliminazione
degli stessi mediante loro versamento all'entrata ed all'istituzione,
separatamente per la parte corrente  e  per  il  conto  capitale,  di
appositi  fondi  da  iscrivere  negli  stati  di   previsione   delle
Amministrazioni interessate, da ripartire con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  per  il  finanziamento  di   nuovi
programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e  per  il  ripiano  dei
debiti fuori bilancio. La dotazione dei predetti fondi e' fissata  su
base  pluriennale,  in  misura  non  superiore  al   50   per   cento
dell'ammontare dei residui eliminati  di  rispettiva  pertinenza.  La
restante parte  e'  destinata  a  finanziare  un  apposito  Fondo  da
iscrivere sullo stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze da ripartire a favore  di  interventi  individuati  con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    b) per  i  residui  passivi  perenti,  alla  cancellazione  delle
relative partite dalle scritture contabili del conto  del  Patrimonio
Generale dello Stato; a  tal  fine,  le  amministrazioni  interessate
individuano i residui non piu'  esigibili,  che  formano  oggetto  di
apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, da
effettuare improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di
bilancio  per  gli  anni  2015-2017,  le  somme  corrispondenti  alla
cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto previsto  alla
successiva lettera  d),  sono  iscritte  su  base  pluriennale  nella
medesima proporzione nei fondi di cui alla precedente lettera a). 
    c) per i residui passivi perenti, connessi alla  sistemazione  di
partite contabilizzate in conto sospeso, con le medesime modalita' di
comunicazione di cui alla lettera b), alla regolazione  dei  rapporti
di debito con la tesoreria statale; 
    d)  per  i  residui  passivi   relativi   a   trasferimenti   e/o
compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province  autonome  e
agli altri enti  territoriali   le  operazioni  di  cui  al  presente
articolo  vengono  operate  con  il  concorso   degli   stessi   enti
interessati. Con la legge di bilancio  per  gli  anni  2015-2017,  le
somme corrispondenti alla cancellazione  dei  suddetti  importi  sono
iscritte su base  pluriennale  su  appositi  fondi  da  destinare  ai
medesimi enti in relazione ai residui eliminati. 
 
 
                               Art. 50 
 
                     (Disposizioni finanziarie) 
 
  1. In relazione a quanto disposto dagli articoli  da  8  a  10,  le
disponibilita' di competenza e di  cassa  delle  spese  del  bilancio
dello Stato per beni e servizi, ad  esclusione  delle  spese  per  il
funzionamento delle istituzioni  scolastiche,  sono  ridotte  di  200
milioni di euro annui per l'anno 2014 e di  300  milioni  di  euro  a
decorrere dal  2015,  secondo  quanto  indicato  nell'allegato  C  al
presente decreto e secondo un criterio di riparto relativo  al  tasso
di adesione agli strumenti di acquisto  messi  a  disposizione  dalle
centrali di committenza. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
ai fini delle successive riduzioni, e' autorizzato ad  accantonare  e
rendere indisponibili le somme  di  cui  al  periodo  precedente.  Le
amministrazioni  possono  proporre  variazioni  compensative,   anche
relative a  missioni  diverse,  nell'ambito  degli  stanziamenti  per
l'acquisto di beni e servizi, entro 60 giorni dalla data  di  entrata
in vigore della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  nel
rispetto  dell'invarianza  sui  saldi  di  finanza  pubblica.   Resta
precluso  l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  conto   capitale   per
compensare spese correnti. Le riduzioni previste dal  presente  comma
sono comprensive  degli  effetti  di  contenimento  della  spesa  dei
Ministeri, derivanti dall'applicazione dalle disposizioni  specifiche
volte al contenimento della spesa di cui agli articoli 14, 15,  e  26
del presente decreto. 
  2.  Al  fine  di  consentire  alle  Amministrazioni   centrali   di
razionalizzare  la  gestione  delle   risorse   in   relazione   alle
disposizioni recate dal presente articolo ed evitare la formazione di
debiti fuori bilancio, nelle more  del  completamento  della  riforma
della legge di contabilita' e finanza pubblica di cui alla  legge  31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni,  in
via sperimentale per gli anni 2014 e 2015, il Ministro  dell'economia
e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi
di finanza pubblica, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
da comunicare alle Camere, variazioni  compensative,  in  termini  di
competenza e cassa, in ciascuno  stato  di  previsione  della  spesa,
nell'ambito degli stanziamenti  dei  capitoli  rispettivamente  della
categoria 2 - consumi intermedi e della categoria 21  -  investimenti
fissi lordi, previa motivata e documentata richiesta da  parte  delle
Amministrazioni interessate. La compensazione non puo' riguardare  le
spese predeterminate per legge. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  8,  comma  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge  7  agosto
2012, n. 135, al fine di assicurare  la  riduzione  della  spesa  per
acquisti di beni e servizi per gli enti pubblici di cui al  comma  4,
lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto,  nelle  more  della
determinazione  degli  obiettivi  da  effettuarsi  con  le  modalita'
previste dal medesimo  articolo  8,  comma  5,  i  trasferimenti  dal
bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche  costituiti  in
forma societaria, dotati di autonomia finanziaria,  compresi  fra  le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge
30 dicembre  2009,  n.  196,  con  esclusione  delle  regioni,  delle
province autonome di Trento e di Bolzano, degli  enti  locali,  degli
enti del servizio sanitario nazionale, sono ulteriormente ridotti,  a
decorrere dall'anno 2014 su base annua, in misura pari al 5 per cento
della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel  caso
in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione
non  fosse  possibile,  per  gli  enti  interessati  si  applica   la
disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e  gli  organismi
anche  costituiti  in   forma   societaria,   dotati   di   autonomia
finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello  Stato
adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa
per consumi intermedi in modo da assicurare  risparmi  corrispondenti
alla misura indicata nel periodo precedente; le  somme  derivanti  da
tale  riduzione  sono  versate  annualmente  ad   apposito   capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno  di  ciascun
anno. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati
dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli
enti locali. 
  4. Gli enti e organismi  di  cui  al  comma  3  possono  effettuare
variazioni compensative fra  le  spese  soggette  ai  limiti  di  cui
all'articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 133, e all'articolo  1,
comma 141, della legge 24  dicembre  2012,  n.  228,  assicurando  il
conseguimento degli obiettivi complessivi di contenimento della spesa
previsti dalle citate  disposizioni  e  il  versamento  dei  relativi
risparmi al bilancio dello Stato. Il comma  10  dell'articolo  6  del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 133 del 2010, e' soppresso. Qualora, con l'attuazione  delle
misure  di  cui  al  presente  articolo  o  di  ulteriori  interventi
individuati dagli enti stessi  nell'ambito  della  propria  autonomia
organizzativa, non si raggiungano i risparmi previsti  dal  comma  3,
gli enti interessati possono provvedere anche attraverso la riduzione
delle altre risorse destinate a interventi di  natura  corrente,  con
l'esclusione delle spese di personale. 
  5. All'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
le parole "pari al 12 per  cento"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"pari al 15 per cento". 
  6. Al fine di rendere permanente gli sgravi previsti  dall'articolo
1, nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito un apposito fondo  denominato  "Fondo  destinato
alla concessione  di  benefici  economici  a  favore  dei  lavoratori
dipendenti", con una dotazione di 1.930 milioni di euro in termini di
saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di  euro
in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di  4.680  milioni
di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l'anno  2017  e
di 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. 
  7. Al fine di reperire le  risorse  per  assicurare  la  liquidita'
necessaria all'attuazione degli interventi di cui al titolo  III  del
presente  decreto,  nonche'  in  considerazione   del   livello   del
fabbisogno del settore statale definito dal Documento di  economia  e
finanza 2014 approvato con Risoluzione del Parlamento, e' autorizzata
l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a  40.000  milioni
di euro per l'anno 2014. Tali somme concorrono alla  rideterminazione
in aumento del  limite  massimo  di  emissione  di  titoli  di  Stato
stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. 
  8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
titolo III del presente  decreto  e  nelle  more  dell'emissione  dei
titoli di cui al comma 9, il Ministro dell'economia e  delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio e, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad
anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con  l'emissione
di  ordini  di  pagamento  sui  pertinenti  capitoli  di  spesa,   e'
effettuata entro la conclusione  dell'esercizio  in  cui  e'  erogata
l'anticipazione. 
  9. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, e' sostituito dal seguente: 
"Allegato 1 (Articolo 1, comma 1). 
 
    

               In milioni di euro
|===========================================|=======|=======|=======|
|    Descrizione risultato differenziale    |  2014 |  2015 |  2016 |
|===========================================|=======|=======|=======|
|Livello massimo del saldo netto da         |-59.100|-18.200| -1.200|
|finanziare, al netto delle regolazioni     |       |       |       |
|contabili e debitorie pregresse            |       |       |       |
|(pari a 5.710 milioni di euro per il 2014, |       |       |       |
|a 3.150 milioni di euro per il 2015 e      |       |       |       |
|a 3.150 milioni di euro per il 2016),      |       |       |       |
|tenuto conto degli effetti derivanti       |       |       |       |
|dalla presente legge                       |       |       |       |
|===========================================|=======|=======|=======|
|Livello massimo del ricorso al mercato     |320.000|285.000|250.000|
|finanziario, tenuto conto degli effetti    |       |       |       |
|derivanti dalla presente legge (*)         |       |       |       |
|===========================================|=======|=======|=======|
|(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare     |
|prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con|
|ammortamento a carico dello Stato e comprensivo, per il 2014, di un|
|importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo |
|a interventi non considerati nel bilancio di previsione.           |
|===================================================================|

    
  10. Agli oneri derivanti dagli articoli  1, 2, 4, comma 11,  5,  9,
comma 9, 16, commi 6 e 7, 27, comma 1, 31, 32, 35, 36, 45, 48,  comma
1, e dal comma 8 del presente articolo, ad esclusione degli oneri cui
si provvede ai sensi del  comma  9  del  presente  articolo,  pari  a
6.563,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 6.184,7  milioni  di  euro
per l'anno 2015, a 7.062,8 milioni di euro per l'anno 2016,  a  6.214
milioni di euro per l'anno 2017 e a 4.069 a decorrere dall'anno 2018,
che aumentano a 7.600,839 milioni di euro per l'anno 2014, a  6.229,8
milioni di euro per l'anno 2015, a 6.236 milioni di euro  per  l'anno
2017 e a 4.138,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018  ai  fini
della  compensazione  degli  effetti  in  termini  di  fabbisogno  ed
indebitamento netto, si provvede  mediante  utilizzo  delle  maggiori
entrate e dalle minori spese derivanti dal presente provvedimento.   
  11.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua   il
monitoraggio sulle maggiori entrate per imposta sul  valore  aggiunto
derivanti dalle misure previste dal titolo  III del presente decreto.
Qualora dal monitoraggio emerga un  andamento  che  non  consenta  il
raggiungimento dell'obiettivo di maggior gettito pari a  650  milioni
di euro per l'anno 2014, il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
con  proprio  decreto,  da  emanare  entro  il  30  settembre   2014,
stabilisce l'aumento delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio
2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura  tale  da  assicurare  il
conseguimento del predetto obiettivo. 
  12. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
per l'attuazione del presente decreto. 
 
 
                               Art. 51 
 
                         (Entrata in vigore) 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Il presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
 
      Dato a Roma, addi' 24 aprile 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

 

                                              Tabella A (articolo 47) 
 
    

|=====|=============================================================|
|S1201| Carta, cancelleria e stampati                               |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1202| Carburanti, combustibili e lubrificanti                     |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1203| Materiale informatico                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1204| Materiale e strumenti tecnico-specialistici                 |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1205| Pubblicazioni, giornali e riviste                           |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1206| Medicinali, materiale sanitario e igienico                  |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1207| Acquisto di beni per spese di rappresentanza                |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1208| Equipaggiamenti e vestiario                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1209| Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali    |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1210| Altri materiali di consumo                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1211| Acquisto di derrate alimentari                              |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1212| Materiali e strumenti per manutenzione                      |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1213| Materiale divulgativo sui parchi,                           |
|     | gadget e prodotti tipici locali                             |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1302| Contratti di servizio per trasporto                         |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1303| Contratti di servizio per smaltimento rifiuti               |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1304| Contratti di servizio per riscossione tributi               |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1305| Lavoro interinale                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1306| Altri contratti di servizio                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1308| Organizzazione manifestazioni e convegni                    |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1309| Corsi di formazione per il proprio personale                |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1310| Altri corsi di formazione                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1311| Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili            |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1313| Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni         |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1314| Servizi ausiliari e spese di pulizia                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1315| Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione        |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1316| Utenze e canoni per energia elettrica                       |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1317| Utenze e canoni per acqua                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1318| Utenze e canoni per riscaldamento                           |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1319| Utenze e canoni per altri servizi                           |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1320| Acquisto di servizi per consultazioni elettorali            |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1321| Accertamenti sanitari resi necessari                        |
|     | dall'attivita' lavorativa                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1322| Spese postali                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1323| Assicurazioni                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1324| Acquisto di servizi per spese di rappresentanza             |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1327| Buoni pasto                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1329| Assistenza informatica e manutenzione software              |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1330| Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi             |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1331| Spese per liti (patrocinio legale)                          |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1332| Altre spese per servizi                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1333| Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap  |
|     | ed altri servizi connessi                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1334| Mense scolastiche                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1335| Servizi scolastici                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1336| Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente       |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1337| Spese per pubblicita'                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1338| Global service                                              |
|=====|=============================================================|

    
 
                                              Tabella B (articolo 47) 
 
    

|=====|=============================================================|
|S1201| Carta, cancelleria e stampati                               |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1202| Carburanti, combustibili e lubrificanti                     |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1203| Materiale informatico                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1204| Materiale e strumenti tecnico-specialistici                 |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1206| Medicinali, materiale sanitario e igienico                  |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1207| Acquisto di beni per spese di rappresentanza                |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1208| Equipaggiamenti e vestiario                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1209| Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali    |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1210| Altri materiali di consumo                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1211| Acquisto di derrate alimentari                              |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1212| Materiali e strumenti per manutenzione                      |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1308| Organizzazione manifestazioni e convegni                    |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1309| Corsi di formazione per il proprio personale                |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1310| Altri corsi di formazione                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1311| Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili            |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1314| Servizi ausiliari e spese di pulizia                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1315| Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione        |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1316| Utenze e canoni per energia elettrica                       |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1318| Utenze e canoni per riscaldamento                           |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1327| Buoni pasto                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1329| Assistenza informatica e manutenzione software              |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1338| Global service                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1401| Noleggi                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|S1404| Licenze software                                            |
|=====|=============================================================|

    
 
                                    Allegato C (articolo 50, comma 1) 
 
 
          Riduzione degli acquisiti di beni e servizi delle 
   amministrazioni centrali dello Stato, a esclusione delle spese 
         per il funzionamento delle istituzioni scolastiche 
 
    

  (Importi in milioni di euro)
|=========================================|========|========|=======|
|            AMMINISTRAZIONE              |  2014  |  2015  |  2016 |
|=========================================|========|========|=======|
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  41,9  |  62,8  |  62,8 |
|-----------------------------------------|--------|--------|-------|
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO      |   1,6  |   2,4  |   2,4 |
|-----------------------------------------|--------|--------|-------|
| MINISTERO DEL LAVORO E                  |   0,9  |   1,3  |   1,3 |
| DELLE POLITICHE SOCIALI                 |        |        |       |
|-----------------------------------------|--------|--------|-------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA               |  12,0  |  18,0  |  18,0 |
|-----------------------------------------|--------|--------|-------|
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI           |   5,1  |   7,6  |   7,6 |
|-----------------------------------------|--------|--------|-------|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,              |   6,3  |   9,4  |   9,4 |
| DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA        |        |        |       |
|-----------------------------------------|--------|--------|-------|
| MINISTERO DELL'INTERNO                  |  35,1  |  52,7  |  52,7 |
|-----------------------------------------|--------|--------|-------|
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E               |   1,3  |   1,9  |   1,9 |
| DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  |        |        |       |
|-----------------------------------------|--------|--------|-------|
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E        |   5,6  |   8,4  |   8,4 |
| DEI TRASPORTI                           |        |        |       |
|-----------------------------------------|--------|--------|-------|
| MINISTERO DELLA DIFESA                  |  75,3  | 112,8  | 112,8 |
|-----------------------------------------|--------|--------|-------|
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE      |   3,4  |   5,1  |   5,1 |
| ALIMENTARI E FORESTALI                  |        |        |       |
|-----------------------------------------|--------|--------|-------|
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'    |   5,9  |   8,9  |   8,9 |
| CULTURALI E DEL TURISMO                 |        |        |       |
|-----------------------------------------|--------|--------|-------|
| MINISTERO DELLA SALUTE                  |   5,8  |   8,7  |   8,7 |
|-----------------------------------------|--------|--------|-------|
| TOTALE                                  | 200,0  | 300,0  | 300,0 |
|=========================================|========|========|=======|