Nota 20 giugno 2005, Prot. n. 5693

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Ufficio primo

A tutti i Direttori Generali Regionali
LORO SEDI

OGGETTO: Istruzione paterna ed esami di idoneità alla classe successiva.

Pervengono da parte di numerose scuole del primo ciclo di istruzione ed in particolare da scuole del segmento primario, quesiti intesi a conoscere se alunni in età di scolarizzazione obbligatoria i cui genitori si avvalgono del diritto costituzionalmente garantito di impartire l’istruzione paterna, sia pure avvalendosi di insegnamenti erogati in strutture private non paritarie, siano tenuti al termine di ciascun anno scolastico a sostenere esami di idoneità ai fini della prosecuzione dell’iter scolastico anche in presenza di una dichiarata volontà di proseguire gli studi presso una scuola non appartenente al sistema nazionale di istruzione.
Al riguardo si richiama l’attenzione su quanto disposto dall’art. 1, comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 concernente “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”.
La norma citata, alla cui luce deve oggi essere esaminato e risolto il problema segnalato, stabilisce che “i genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”.
Una lettura sistemica della disposizione evidenzia che:
• i genitori che si avvalgono della facoltà loro riconosciuta di fare ricorso all’istruzione paterna per assolvere ai loro obblighi nei confronti della scolarizzazione dei propri figli non possono effettuare tale scelta “una tantum” ma confermarla anno per anno;
• tale conferma periodica è finalizzata a consentire alla competente autorità di disporre verifiche in ordine alla capacità non solo economica ma anche tecnica del richiedente;
• la capacità tecnica da accertare mira a garantire l’interesse sociale generale a che tutti i giovani siano posti in grado di acquisire abilità e conoscenze attraverso insegnamenti di soggetti a ciò qualificati.
Ne deriva che vanno determinate le modalità attraverso le quali possono essere effettuati “gli opportuni controlli”. Poiché non è ipotizzabile che ciò possa avvenire in modo diretto con accertamenti sui genitori occorre necessariamente ipotizzare che essi debbano avvenire indirettamente mediante il riscontro degli apprendimenti realizzati dal soggetto destinatario degli interventi educativi.
Ciò può avvenire soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione: Tale linea realizza anche, rafforzando la tesi, la possibilità di fornire al giovane interessato, una documentazione storica e periodica del percorso formativo seguito coerentemente con i principi generali che si traggono dal sistema complessivo vigente in materia di valutazione.
Le SS.LL. sono pregate di curare la diffusione della presente nota fra le dipendenti istituzioni scolastiche.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli