Decreto Ministeriale 16 maggio 2014, AOOUFGAB Prot.n. 312

Decreto Ministeriale 16 maggio 2014, AOOUFGAB Prot.n. 312

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, come modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 25 marzo 2013, n. 81, concernente il regolamento sulla “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e, in particolare, l’articolo 15, comma 1, che prevede per i soggetti di cui alle lettere a), e c) la possibilità di conseguire l’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10 e all’articolo 13, che prevede corsi specifici per il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno;

VISTA   la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli ordinamenti didattici universitari;

VISTA   la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e successive modificazioni;

VISTA   la legge 2 agosto 1999, n. 264, concernente norme in materia di accessi ai corsi universitari;

VISTA   la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione;

VISTA   la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico e, in particolare l’articolo 5;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, a norma dell’articolo 64 , comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTI     i provvedimenti attuativi della revisione degli ordinamenti del I e del II ciclo di istruzione, inerenti le indicazioni nazionali e gli obiettivi specifici di apprendimento;

VISTO   il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, recante testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica;

VISTO   il decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 357, recante programmi e prove di esame per le classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 9 luglio 2009, concernente l’equiparazione tra lauree specialistiche e lauree magistrali;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, con il quale sono state integrate le classi di lauree specialistiche che danno accesso all’insegnamento nella scuola secondaria;

VISTO   il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 26 luglio 2007 e relativo allegato 2, con cui è stata definita la corrispondenza tra le classi di laurea previste dal decreto ministeriale n. 270 del 2004 e le classi di laurea previste dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

RITENUTA   la necessità di definire le modalità e termini per l’accesso al tirocinio formativo attivo riservato ai soggetti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), e c), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

CONSIDERATO    che, nel precedente ciclo di TFA, in mancanza di un sistema di ridistribuzione dei candidati idonei a livello territoriale, è stato ammesso ai relativi percorsi, a livello nazionale, un numero di candidati inferiore rispetto al numero di posti autorizzati e resi disponibili dalle università;

RITENUTO   opportuno valorizzare comunque i risultati delle prove di accesso al precedente ciclo di TFA, consentendo l’ammissione in soprannumero a questo II ciclo di TFA per coloro che hanno sostenuto e superato tutte le prove di ammissione al precedente percorso di TFA, risultando, all’esito delle stesse, idonei ma non utilmente collocati in graduatoria per mancanza di posti disponibili nell’ateneo di riferimento;

CONSIDERATO    che la scadenza del bando di concorso e il test preliminare sono fissati prima della conclusione della sessione estiva dei corsi universitari;

RITENUTO   di poter consentire, al fine di riconoscere un’opportunità anche ai giovani laureati e ai fini di una più ampia partecipazione, anche a coloro che conseguono i titoli di ammissione prima dello svolgimento delle prove scritte, e comunque entro e non oltre il 31 agosto 2014, l’iscrizione con riserva al test preliminare del percorso di tirocinio formativo attivo, come previsto anche per le Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, che proprio a tali fini prevedevano l’espletamento delle prove di accesso nel mese di settembre;

RITENUTO   altresì, di poter ammettere con riserva al solo test preliminare la suddetta categoria di soggetti e di poter sciogliere la riserva solo all’esito del conseguimento dei necessari titoli di ammissione entro e non oltre la data del 31 agosto 2014;

RITENUTO   di dover consentire la medesima ammissione con riserva al test preliminare per i percorsi di specializzazione sul sostegno anche a coloro che conseguono il titolo di abilitazione, necessario per l’accesso ai suddetti percorsi, prima dello svolgimento delle prove scritte, e comunque entro e non oltre il 31 agosto 2014;

SENTITE  le Organizzazioni Sindacali del comparto scuola;

D E C R E T A

Art. 1

Oggetto e numero di posti

1. E’ indetta per l’anno accademico 2014-2015 una selezione per l’accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo (di seguito, TFA), finalizzati al conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

2. I percorsi di TFA possono essere attivati dalle università statali e non statali esclusivamente nelle sedi già accreditate dall’ANVUR per l’a.a. 2013-2014. Per le attività formative previste dall’ordinamento è necessario fornire documentata disponibilità nelle sedi accreditate di strutture, laboratori e laboratori pedagogico-didattici, unitamente alla stipula di convenzioni con istituti scolastici per le attività di tirocinio.

3. Il numero di posti disponibili per i corsi di tirocinio formativo attivo riferiti a ciascuna classe di abilitazionesono indicati, per ciascuna regione, nell’allegato A del presente decreto.

4. Qualora i posti nella regione prescelta siano in numero esiguo è prevista la possibilità di attivare corsi interregionali.

5. Per i corsi di TFA da attivarsi presso le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica valgono, ove compatibili, le disposizioni previste dal presente decreto.

Art. 2

Percorsi formativi ai sensi dell’articolo 13 del D.M. n. 249 del 2010

1. Sono autorizzati i percorsi formativi finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi dell’articolo 13 del D.M. n. 249 del 2010.

2. L’accesso ai suddetti percorsi è riservato ai docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, ivi compresi, per i relativi posti, i soggetti in possesso di titolo equivalente.

3. I corsi sono istituiti ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante i criteri e le modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. n. 249 del 2010.

4. La relativa prova di accesso è predisposta dalle singole Università ai sensi del comma 3 dell’articolo 13 del D.M. n. 249 del 2010.

5. La programmazione del fabbisogno è contenuta nell’allegato B del presente decreto.

 

Art. 3

Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alle prove di accesso di cui all’articolo 1 coloro i quali, privi di abilitazione per la relativa classe di concorso, entro il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione, fissato al 16 giugno 2014:

a)    siano in possesso dei titoli di ammissione alle classi di concorso di cui al decreto 30 gennaio 1998, n. 39, ovvero dei titoli di accesso alle classi di concorso di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n.22 o in possesso di laurea magistrale che, secondo l’allegato 2 al decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 26 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, è corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22. Sono altresì considerati titoli di ammissione alle classi di concorso le lauree previste dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 gennaio 2009 e dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009;

b)    per le classi di concorso A029 e A030, risultano in possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) già valido per l’accesso all’insegnamento di educazione fisica.

2. Possono iscriversi con riserva e partecipare al test preliminare coloro che conseguono i titoli di ammissione di cui al comma 1 dopo le medesime prove preselettive e, comunque entro e non oltre il 31 agosto 2014. I soggetti che, pur superando il test preliminare, non siano a tale data in possesso dei titoli di ammissione previsti, sono esclusi dal prosieguo della procedura e non possono partecipare alle successive prove selettive.

3. Possono altresì iscriversi con riserva e partecipare al test preliminare dei percorsi di cui all’articolo 2 coloro che conseguono il titolo di abilitazione dopo le medesime prove preselettive e, comunque entro e non oltre il 31 agosto 2014. I soggetti che, pur superando il test preliminare, non siano a tale data in possesso dei titoli di ammissione previsti, sono esclusi dal prosieguo della procedura e non possono partecipare alle successive prove selettive.

4. I titoli di cui ai commi precedenti sono autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dalla legge 12 novembre 2011 n. 183, tramite la procedura on line al momento della presentazione della domanda. La verifica dei titoli di accesso è effettuata dagli Uffici scolastici regionali prima dello svolgimento del test preliminare e laddove l’esito dei controlli sia negativo, l’aspirante è escluso con apposito provvedimento.
Gli Uffici scolastici regionali comunicano tempestivamente tutti i dati della procedura al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

5. I candidati con titoli di studio conseguiti all’estero sono ammessi a partecipare alla selezione previa presentazione del titolo tradotto, legalizzato e accompagnato dalla dichiarazione di valore ivi compresa la dichiarazione di validità rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane.

6. Sono ammessi in soprannumero ai corsi di TFA, senza dover sostener alcuna prova, coloro che hanno superato l’esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS), che si sono iscritti e che hanno sospeso la frequenza senza aver sostenuto l’esame per l’abilitazione ai sensi dell’articolo 15, comma 17, del D.M. n. 249 del 2010, ivi compresi coloro che fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi, ai sensi dell’articolo 1, comma 19, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’11 novembre 2011.

7. Sono, altresì, ammessi in soprannumero coloro che hanno superato l’intera procedura selettiva per più classi di abilitazione nel precedente ciclo di TFA e che hanno optato per la frequenza di un solo corso di TFA, coloro che hanno sospeso la frequenza del primo ciclo di TFA per cause sopravvenute e comunque a loro non imputabili, nonché coloro che sono risultati idonei ma non collocati in posizione utile ai fini della frequenza del I ciclo di TFA.

 

Art. 4

Procedura di iscrizione al test preliminare di accesso e termini di scadenza

1. I candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 possono presentare apposita istanza on-line all’Ufficio scolastico della regione presso la quale intendono frequentare i corsi di TFA, che ivi sono attivati, indipendentemente dal singolo Ateneo presso cui sarà attivato il corso di TFA.

2. I candidati possono presentare la domanda di partecipazione alla selezione per più classi di abilitazione, osservando le medesime modalità di iscrizione. Al termine dell’intera procedura selettiva, in caso di collocazione in posizione utile in graduatoria relativa a classi di abilitazione diverse, devono comunque optare per l’iscrizione e la frequenza di un solo corso di TFA.

3. Il termine di scadenza per la presentazione la domanda di partecipazione al test preliminare è fissato al 16 giugno 2014. Con successivo decreto direttoriale sono indicate le modalità di presentazione on line delle domande.

4. Gli aspiranti completano la procedura di iscrizione al test preliminare attraverso il versamento del contributo di partecipazione. Con il decreto direttoriale di cui al comma precedente saranno fornite indicazioni relative all’elenco delle Università a cui destinare il pagamento, agli importi e alle modalità di pagamento del contributo per la partecipazione al test. Tali informazioni saranno, altresì, disponibili sul sito internet http://tfa.cineca.it.

5. Il contributo di partecipazione è versato all’Università della regione prescelta indicata nell’elenco di cui al comma 4 e la ricevuta del suddetto contributo costituisce prova dell’avvenuta iscrizione e, qualora il candidato non risultasse nell’elenco degli aventi titolo alla partecipazione, pur essendo in possesso dei requisiti di accesso, può essere richiesta il giorno fissato per sostenere il test preliminare.

6. Per i percorsi formativi di cui all’articolo 2, l’istanza di partecipazione è inoltrata direttamente all’Università prescelta, secondo le modalità stabilite dai bandi delle Università stesse.

Art. 5

Candidati con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento

1. I candidati diversamente abili o con disturbi specifici di apprendimento devono integrare la domanda di iscrizione, indicando l’eventuale ausilio necessario, allegando la documentazione certificativa rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi della normativa vigente.

 

Art. 6

Prove selettive di accesso

1. Ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del D.M. n. 249 del 2010, la prova di accesso consiste in:

a)    un test preliminare predisposto da una Commissione nazionale nominata dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di contenuto identico su tutto il territorio nazionale per ciascuna classe di abilitazione;

b)    una prova scritta;

c)     una prova orale.

2. Le prove di accesso vertono sui programmi disciplinari per le relative classi di concorso di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 settembre 2012, n. 80, ovvero, per le classi di concorso ivi non contemplate, sui programmi disciplinari di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 agosto 1998, n. 357. I predetti programmi sono integrati dai contenuti disciplinari, oggetto di insegnamento per le relative classi di concorso, con riferimento ai provvedimenti attuativi del riordino del primo e del secondo ciclo di istruzione.

3. Il test preliminare e la prova scritta sono soggetti ad annullamento, qualora riportino la firma o segni idonei a fungere da elemento di riconoscimento del candidato.

4. La prova preselettiva si svolgerà entro il mese di luglio 2014, mente le successive prove saranno espletate entro il mese di ottobre 2014.

 

Art. 7

Test preliminare

1. Il test preliminare intende verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto d’insegnamento di ciascuna classe di abilitazione e il possesso delle necessarie abilità linguistiche nell’ambito della competenza dell’italiano ed è predisposto da una commissione nazionale nominata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

2. Il test preliminare ha il medesimo contenuto su tutto il territorio nazionale per ciascuna classe di abilitazione e si deve svolgere entro il mese di luglio 2014. Il calendario, definito a livello nazionale, e le modalità di svolgimento del test preliminare sono comunicate con successivo decreto direttoriale.

3. Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione nel test preliminare non inferiore a 21/30.

4. Coloro che superano la prova preliminare sono ammessi con decreto del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale alla successiva prova scritta presso l’ateneo regionale indicato ai sensi del successivo comma 5.

5. All’esito del test preliminare, con successivo decreto direttoriale, sono individuati i termini e le modalità in base ai quali ciascun candidato, ammesso alle successive prove scritte, può indicare con apposita integrazione dell’originaria domanda on line, l’Ateneo presso il quale intende svolgere le prove scritte e orali ed eventualmente frequentare il percorso di TFA.

6. Con il medesimo decreto direttoriale di cui al comma 5, sono altresì definite le modalità con le quali i candidati ammessi alle prove scritte possono indicare due ulteriori Atenei, ubicati in altre Regioni, presso i quali svolgere il percorso di TFA qualora, al termine dell’intera selezione, sebbene abbiano superato tutte le prove selettive, non si siano collocati in posizione utile per l’accesso nell’Ateneo originariamente prescelto. Per effettuare la ridistribuzione di tali candidati idonei si tiene conto delle preferenze espresse dagli stessi candidati e del punteggio finale, in valore assoluto, conseguito da ciascun candidato. I termini e le modalità con cui avviene la ridistribuzione degli idonei sono indicate con un successivo decreto.

7. Ciascuno Ufficio scolastico regionale nomina una commissione di vigilanza presente durante l’espletamento della prova preselettiva, alla quale è affidato il compito di garantire la correttezza dello svolgimento della prova.

 

Art. 8

Prova scritta

1. La prova scritta è valutata in trentesimi.

2. Criteri:

a)         l’oggetto è costituito da una o più discipline ricomprese nella classe di concorso cui il percorso di tirocinio formativo attivo si riferisce;

b)         la prova verifica le conoscenze disciplinari, le capacità di analisi, interpretazione e argomentazione, il corretto uso della lingua italiana, e non può pertanto prevedere domande a risposta chiusa;

c)nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta nella lingua straniera per cui si richiede l’accesso al percorso di TFA;

d)         nel caso di classi di concorso che contemplano l’insegnamento della lingua italiana, è prevista una prova di analisi del testo;

e)nel caso di classi di concorso che contemplano l’insegnamento delle lingue classiche è prevista una prova di traduzione;

f)          nel caso di classi di concorso relative a discipline scientifiche o tecniche, la prova scritta essere integrata da una prova pratica in laboratorio.

3. I candidati che superano la prova scritta sono ammessi alla prova orale se hanno conseguito una votazione nella prova scritta non inferiore a 21/30. Nel caso di classi di concorso che prevedono anche la prova pratica in laboratorio, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, lettera f), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 novembre 2011, il voto è unico ed è ottenuto dalla media aritmetica dei voti attribuiti, ciascuno dei quali deve essere comunque non inferiore a 21/30.

4. I contenuti e il calendario delle prove scritte sono predisposti autonomamente dall’Ateneo che ne assicura adeguata pubblicità. Le prove devono comunque essere espletate entro il mese di ottobre 2014.

 

Art. 9

Prova orale

1. La prova orale, valutata in ventesimi, si considera superata se il candidato riporta un voto non inferiore a 15/20.

2. La prova è svolta tenendo conto delle specificità delle diverse classi di concorso. Nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta nella lingua straniera per cui si richiede l’accesso al corso di TFA.

 

Art. 10

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice per l’espletamento delle prove scritte e orali di ogni classe di abilitazione è nominata con decreto rettorale.

2. Durante lo svolgimento delle prove la commissione può avvalersi di personale docente e amministrativo addetto alla vigilanza e all’identificazione dei candidati anche attraverso la nomina di sub-commissioni per singola aula, anch’esse nominate con decreto rettorale.

 

Art. 11

Titoli valutabili

1. I titoli valutabili ai fini della graduatoria finale e i relativi punteggi sono indicati nell’articolo 15, comma 13, del D.M. n. 249 del 2010.

2. I predetti titoli devono essere conseguiti entro la data di scadenza di presentazione delle domande.

 

Art. 12

Graduatoria

1. La graduatoria degli ammessi al percorso di TFA è formata dalla somma del punteggioconseguito nel test preliminare (con votazione non inferiore a 21/30), del punteggio della prova scritta (con votazione non inferiore a 21/30), del punteggio della prova orale (con votazione non inferiore a 15/20) e del punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche. Nel caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane.

2. E’ ammesso al percorso di TFA, secondo l’ordine della graduatoria di cui al comma precedente, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili come indicato nel bando pubblicato da ciascun ateneo.

3. Nell’ipotesi in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di concorrenti inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando, il corso è attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi, salva la possibilità di ridistribuzione dei candidati idonei nell’ambito della stessa regione di cui al successivo comma 4 e la possibilità di ridistribuzione dei candidati idonei di altre regioni di cui all’articolo 7, commi 5 e 6.

4. Gli idonei non rientranti nelle graduatorie del singolo Ateneo possono essere assegnati d’ufficio in altro Ateneo della stessa regione per la medesima classe di concorso, qualora risulti una disponibilità di posti, ovvero agli altri Atenei eventualmente indicati dal candidato al momento dell’integrazione della domanda, sulla base delle preferenze espresse ai sensi dell’articolo 7, comma 6.

 

Art. 13

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003.

2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione

3. I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall’Università al Ministero per le finalità istituzionali proprie.

 

Art. 14

Attivazione corsi ed abilitazione all’insegnamento

1. I corsi sono attivati nel mese di novembre 2014 e hanno la durata di 60 crediti formativi. Con successivo provvedimento possono essere definite le modalità di istituzione, attivazione e organizzazione dei corsi.

2. All’atto del conseguimento dell’abilitazione, gli abilitati tramite i presenti corsi di TFA ordinario, in attesa dell’inserimento nelle graduatorie di istituto di II fascia, hanno la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze di III fascia nelle relative graduatorie di istituto e nel caso di supplenze conferite attraverso domanda di messa a disposizione.

 

Roma,  16 maggio 2014

Il Ministro

Stefania Giannini