Un modello di convenzione

Un modello di convenzione

di Gennaro Palmisciano
Dirigente ispettore tecnico

 

Il liceo sportivo costituisce la vera innovazione ordinamentale della riforma “epocale” gelminiana, insieme al liceo musicale e a quello coreutico. Questi tre licei fanno capo alla filiera delle arti performative, che ancora deve trovare il suo giusto riconoscimento nel panorama della formazione tecnico-professionale superiore.

Fortunatamente né i vertici politici né quelli dell’Amministrazione scolastica hanno avuto fretta nell’introdurre il nuovo indirizzo sportivo. Così si sono evitate le incertezze applicative che, invece, hanno afflitto i licei musicali e quelli coreutici, riguardo i quali almeno tre questioni didattiche e gestionali sembrano ancora confuse.

1)    Non è stato ben definito il discorso continuità licei musicali-conservatori. Se l’insegnamento della musica deve essere affrontato in modo professionale, cominciare dai licei è un po’ tardi: questi studi devono essere condotti con rigore sin da piccoli. Ma con il liceo musicale siamo di fronte ad un punto di partenza comunque importante.

2)    Inoltre, il reclutamento dei docenti specialisti delle discipline d’indirizzo ha posto seri problemi, per definire i titoli di accesso, le abilitazioni idonee, ecc. anche per l’applicazione di un regime transitorio che non tutela pienamente le professionalità. Si pensi che ai docenti di Educazione musicale A031 non possono essere affidate le cattedre di Storia della musica nei Licei musicali e coreutici; ai docenti di Educazione musicale, A031 e A032, vengono invece affidate, su utilizzazione, le cattedre di Strumento (Esecuzione e Interpretazione e Musica d’insieme), prescindendo dalla verifica del possesso di adeguati titoli artistico-professionali, sulla base del solo requisito dell’anzianità di servizio, anche se tale servizio è stato espletato su di una diversa disciplina, mentre dovrebbe affidato soltanto ai docenti della classe di concorso A077, in quanto anche a regime appartenenti allo stesso ambito disciplinare dello Strumento musicale nella scuola secondaria.

3)    Per ultimo, ma non per importanza, in questo tipo di licei si pone anche un grosso problema economico dal momento che necessitano di strutture, strumentazioni e rapporti docente-alunno particolari: pensiamo alle aule attrezzate con pavimenti e materiali particolari per le lezioni di danza o alle aule insonorizzate dei licei musicali o ancora all’acquisto degli strumenti musicali cosiddetti “non trasportabili”, vedi pianoforti, arpe, percussioni ecc., all’assicurazione e alla manutenzione necessaria e indispensabile di cui questi strumenti hanno bisogno con regolarità. I costi per i docenti sono altrettanto elevati, perché ogni alunno, infatti, ha diritto a lezioni singole di strumento.

Almeno questi problemi non si pongono per il liceo sportivo. Infatti:

1)    gli alunni vengono preparati per gli studi presso gli Istituti Universitari di Scienze motorie e non come atleti, né tanto meno come tecnici. Tra l’altro costoro non possono vantare né agevolazioni né crediti particolari.

2)    I docenti di discipline sportive sono gli stessi insegnanti di scienze motorie, abilitati per l’A029.

3)    Le strutture, le attrezzature e le eventuali risorse umane tecniche possono essere procurate tramite una convenzione a titolo non oneroso.

Però, ogni applicazione innovativa crea dubbi nei soggetti che hanno l’onore e l’onere di implementarla, anche perché la normativa non è spesso né completa né chiara, e va interpretata.

Il liceo sportivo trova corrispondenze in analoghi istituti secondari comunitari. Questi generalmente fanno parte dei licei speciali, che sovente includono quegli istituti che curano la formazione secondaria nel campo delle arti performative.

In Italia il liceo sportivo è considerato un’opzione del liceo scientifico, insieme al liceo delle scienze applicate. Anzi, si potrebbe propriamente dire che si tratta del liceo delle scienze applicate allo sport.

Questa osservazione consente di risolvere il problema determinato dalla limitazione ad una sola sezione, in prima attivazione, dell’introduzione del liceo sportivo. Nel caso in cui le pre-iscrizioni siano state tanto numerose da non poterle soddisfare con una sola sezione, si può articolare un liceo delle scienze applicate sperimentale con potenziamento sportivo, utilizzando la quota di autonomia.

Il Dpr 89/10 art. 2 comma 3 e art. 10 ha profondamente rinnovato la disciplina regolamentare della quota di autonomia nei licei. Ne riporto il testo:

“A) Quota oraria demandata alle singole istituzioni scolastiche

Art. 10 comma 1 lettera c)

c) la quota dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche nell’ambito degli indirizzi definiti dalle regioni in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale di cui all’articolo 2, comma 3, come determinata nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, non può essere superiore al 20 per cento del monte ore complessivo nel primo biennio, al 30 per cento nel secondo biennio e al 20 per cento nel quinto anno, fermo restando che l’orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell’arco dei cinque anni e che non possono essere soppresse le discipline previste nell’ultimo anno di corso nei piani di studio di cui agli allegati B, C, D, E, F e G. L’utilizzo di tale quota non dovrà determinare esuberi di personale.“

Per conseguenza l’unica differenza a livello dell’esame di Stato tra liceo sportivo e liceo sperimentale con potenziamento sportivo consisterebbe nella sola aggiunta del Disegno e Storia dell’Arte. Data la rilevanza artistica di numerose discipline sportive (i cosiddetti sport tecnico-compositori), come la ginnastica artistica, il pattinaggio artistico, i tuffi, il nuoto sincronizzato, ecc. questa sperimentazione ha anche una sua intrinseca validità.

Dall’a.s. 2014-5 con l’avvio in forma ordinamentale del liceo sportivo, viene conferita dignità ordinamentale ad un nuovo insegnamento, quello di DISCIPLINE SPORTIVE, materia laboratoriale, che non ricerca né la prestazione atletica, né la selezione a fini agonistici, ma l’elaborazione della cultura sportiva. Tra l’altro, va sollecitata la costituzione di una sezione sportiva nella biblioteca d’Istituto di ogni liceo sportivo.

Le Indicazioni Nazionali del liceo sportivo articolano per gli obiettivi specifici di tale insegnamento un programma tecnico-pratico particolarmente ricco, che evidenzia, come un contrappasso, la povertà della parte pratica dei corsi negli Istituti Universitari di Scienze Motorie (IUSM), sollecitando le Università ad una seria riflessione.

Oggetto della programmazione di Discipline sportive, ogni biennio e nel monoennio finale, sono due sport individuali e due sport di squadra (per un totale di sei sport individuali e sei sport di squadra), insieme ad atletica ed orienteering. Dal fatto che è difficile che un istituto abbia la diretta disponibilità di cotante attrezzature e di adeguate risorse tecniche, specialmente per gli impianti di atletica leggera e di orientamento, deriva la necessità di stipulare convenzioni con soggetti qualificati.

Il Coni Nazionale è il soggetto privilegiato, ma prima del mese di luglio 2014 non saranno disponibili le linee guida ed il modello di convenzione con il Coni.

Pertanto, non solo gli istituti pubblici, ma anche e soprattutto le scuole paritarie per le quali deve essere concessa la parità entro il 30 giugno, al fine di avere la disponibilità non solo di impianti sportivi, ma anche di tecnici e di testimonial possono perfezionare convenzioni con Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive, enti locali, ecc., che prevedano la stipula di successivi accordi attuativi. Mentre la convenzione è a titolo non oneroso, gli accordi attuativi possono essere a titolo oneroso.

Quando un impianto può essere considerato adeguato? Il criterio di accettabilità dell’impianto potrebbe essere costituito dalla sua idoneità per una gara studentesca (quindi non dall’omologabilità per una gara federale, criterio troppo ristretto, ma neanche dall’idoneità per la semplice didattica, criterio troppo largo e indefinito). In tal modo i coordinatori per l’educazione fisica, presenti in ogni provincia, potranno, in carenza di personale ispettivo, provvedere alla certificazione di idoneità, che del resto essi già operano in occasione dei Campionati studenteschi.

Il modello proposto, elaborato sulla base dell’esperienza con i 16 licei sportivi paritari della Regione Lazio, non ha carattere di ufficialità, ma spero possa far partire i licei sportivi, statali e paritari, con il piede (o meglio l’impianto) giusto.


L’Istituto ……                                                             L’Ente ……

 

C O N V E N Z I O N E

TRA

L’Istituto ……….…, scuola paritaria,con sede legale in ……..alla Via ……… n. .., c.f. ……..….. , d’ora in poi denominatoIstituto, rappresentato da ……..

E

L’Ente ….…………., con sede legale in ………….. alla Via ………………… n. .., C.F. …………, d’ora in poi denominato Ente, rappresentato da …….

Premesso che

–   l’Istituto intende attivare dall’anno scolastico 2014-15 una sezione di liceo sportivo.-   Tale sezione ad indirizzo sportivo è volta all’approfondimento delle scienze motorie e sportive, in particolare dell’economia e del diritto dello sport, e di più discipline sportive, all’interno di un quadro culturale. Il liceo scientifico sportivo guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative. –   Con tale opzione si offre ai giovani un progetto in grado di conciliare la cultura umanistica con quella scientifica, con particolare riferimento allo sport, come fenomeno interculturale, trasversale e altamente significativo di ogni società, chiamando alla realizzazione tutti i soggetti formativi del territorio, dagli alunni ai docenti, dai genitori ai tecnici, dalle associazioni sportive agli enti locali, dal Coni e dalle Federazioni sportive agli enti di promozione sportiva. Con il liceo sportivo si intende, in tal modo, riconoscere e sostenere il ruolo culturale, sociale ed educativo dello sport, in quanto diritto di cittadinanza.-   Nel rispetto delle indicazioni nazionali e delle esigenze del contesto, saranno utilizzate eventualmente le   forme   di flessibilità didattica e organizzativa previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, anche al fine di adeguare il percorso liceale agli specifici bisogni formativi degli studenti nel campo delle scienze motorie e sportive, ivi compresi gli alunni disabili e con bisogni educativi speciali, favorendo l’acquisizione di competenze spendibili sia nel mondo del lavoro sia in quello universitario. –   Il percorso favorisce la formazione del professionista dell’educazione fisica e dello sport, non solo a livello tecnico, ma anche a livello psico-sociale, con particolare attenzione ai processi di inclusione e di rieducazione.-   Le istituzioni scolastiche paritarie, nelle quali sono attivate sezioni ad indirizzo sportivo, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con province, comuni, città metropolitane, istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendano dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all’attività sportiva.

Avendo ravvisato, Istituto ed Ente, la necessità di costruire un percorso comune indirizzato alla qualità dell’offerta educativa, tecnica e formativa e della crescita culturale, civile e sociale degli studenti del liceo sportivo, si conviene quanto segue:

Art. 1 Obbligo delle parti

L’Istituto s’impegna a coinvolgere l’Ente nell’ambito della progettazione didattica curricolare ed extracurricolare, organizzativa ed educativa. L’Ente si impegna a mettere a disposizione dell’attività formativa programmata le figure professionali e/o le attrezzature individuate in sinergia con l’Istituto.

L’Istituto si impegna a coinvolgere attivamente l’Ente, che fornisce consulenza e collaborazione, nell’organizzazione di manifestazioni ed iniziative a carattere sportivo-culturale.

L’Ente si impegna a favorire il contatto con atleti ed ex atleti per promuovere i valori dello sport attraverso testimonial di esperienze significative ed esemplari.

Art. 2 Accordi attuativi

La collaborazione tra Istituto ed Ente è attuata tramite la stipula di appositi accordi nel rispetto della presente convenzione.

Gli accordi attuativi, da stipulare a seguito della programmazione metodologico-didattica, disciplinano gli aspetti di natura organizzativa, gestionale e finanziaria, dettagliando gli impegni di cui al precedente articolo.

Art. 3 Oneri finanziari

La presente Convenzione è a titolo non oneroso. Gli oneri finanziari eventualmente derivanti dagli accordi attuativi saranno a carico dell’Istituto.

Art. 4 Durata

La presente Convenzione ha la durata di cinque anni. Essa si rinnova automaticamente,  se non viene disdetta da una delle parti sei mesi prima della scadenza.

E’ facoltà delle parti recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta con un preavviso di sei mesi, tempo necessario all’Istituto per stipulare analoga convenzione che permetta il raggiungimento delle medesime finalità formative.

Art. 5 Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione stessa mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Titolari dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente Istituto ed Ente. Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 7 e seguenti del D.lgs. 196/2003 (Codice della privacy).

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 6 Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione del presentare accordo è competente in prima istanza la camera di conciliazione della CCIAA provinciale.

 

… , lì _______________

 

Il gestore dell’Istituto                                                      Il presidente dell’Ente