Il TAR Lazio ribadisce il diritto al sostegno

Il TAR Lazio ribadisce il diritto al sostegno ed all’assistente per l’autonomia e la comunicazione ma solo per un anno scolastico (TAR Lazio 5913/14)

 

Il TAR Lazio con la sentenza breve n° 5913/14, pronunciata il 22 Maggio 2014 e depositata il 4 Giugno 2014 ha accolto un ricorso collettivo di numerose famiglie di alunni con disabilità che lamentavano la mancata assegnazione del massimo delle ore di sostegno e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione ai propri figli.

 

La sentenza ribadisce l’orientamento giurisprudenziale prevalente nel senso di assegnare il massimo di ore di sostegno (una cattedra completa) e di ore di assistenza per l’autonomia e la comunicazione, nella misura richiesta, agli alunni certificati con disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 L. n° 104/92, la cui documentazione sanitaria e scolastica dimostrino la necessità del rapporto 1 a 1 sia per il sostegno che per l’assistenza.

 

La sentenza distingue tra natura giuridica e compiti degli insegnanti per il sostegno ed dell’assistenza per l’autonomia e la comunicazione.

Nega, in via di principio, che debba assegnarsi il massimo delle ore senza la dovuta documentazione.

Nega pure che, in via di principio,l’esito delle sentenze debba automaticamente riguardare anche gli anni successivi.

Nega il risarcimento dei danni pecuniari se non documentato; compensa le spese.

 

OSSERVAZIONI

 

Come detto, la sentenza è nel solco di una consolidata Giurisprudenza; pertanto sembra assai strano che il TAR abbia deciso di compensare le spese, in quanto il numero di decisioni favorevoli alle famiglie è tale che ormai il comportamento omissivo dell’Amministrazione scolastica e dei Comuni sembrerebbe potersi addirittura inquadrare in quello di lite temeraria”.

 

È invece interessante aver rimarcato la differenza di ruoli tra sostegno ed assistenza per l’autonomia ed ancor di più aver distinto tra assistenza per l’autonomia e la comunicazione come supporto organizzativo all’inclusione scolastica” (art. 139 decreto legislativo n° 112/98) e “servizi sociali integrati”, anch’essi a carico dei Comuni, cui però i cittadini possono accedere con una contribuzione economica graduata sulla base dell’ISEE.

La sentenza chiarisce che il supporto organizzativo all’inclusione scolastica” è espressione del diritto allo studio ai sensi dell’art. 34 della Costituzionee, per gli alunni con disabilità, è strumento di eguaglianza e non discriminazione garantita agli alunni con disabilità, rispetto ai compagni senza disabilità, ai sensi dell’art. 3 commi 1 e 2 della Costituzionee degli art. 3 e 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata dall’Italia con L. n° 18/09.

Se ne deduce che tale servizio deve essere fornito dagli Enti Locali (Comune per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo e Provincia per la scuola superiore) gratuitamente, poiché se dovesse essere pagato, sia pur sulla base dell’ISEE, verrebbe a creare una discriminazione ai danni degli alunni con disabilità, censurabile ai sensi della L. n° 67/06, in forza della quale le famiglie potrebbero chiedere, non solo la cessazione della discriminazione, ma anche il risarcimento dei danni non patrimoniali.

Lascia anche perplessi la circostanza che il TAR non abbia pronunciato condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, come è ormai Giurisprudenza consolidata, per il ritardo di accoglienza delle richieste documentate del massimo delle ore di sostegno e di assistenza.

Infatti la Giurisprudenza ormai consolidata si è orientata a stabilire il risarcimento dei danni non patrimoniali per la sofferenza subita dall’alunno per non avere avuto tutte le ore richieste e documentate, in misura di circa           € 1000 per ogni mese di ritardo; essendo stata notificato il ricorso in Marzo, il TAR avrebbe potuto condannare a risarcire il danno per gli ultimi due mesi di scuola, senza bisogno di provare l’esistenza di questo danno, trattandosi di lesione di un diritto costituzionalmente garantito; a meno che tale risarcimento non sia stato richiesto dalle famiglie.

È infine da richiamare l’attenzione sulla circostanza che la sentenza nega l’automatismo di applicazione della stessa anche agli anni scolastici successivi.

Su questo punto è da osservare che la giurisprudenza è ondivaga.

L’orientamento prevalente sembrerebbe comunque che le decisioni valgano anche per gli anni successivi se ciò è richiesto nel ricorso e se si dimostra che non vi possono essere miglioramenti di tipo sanitario che giustifichino una riduzione del numero delle ore assegnate negli anni successivi alla sentenza.

È quindi importante che all’atto del ricorso ciò venga evidenziato o che venga evidenziato nel GLHO al momento del rinnovo della richiesta del sostegno con il PEI per ciascuno degli anni successivi.

Salvatore Nocera