Decreto Ministeriale 30 giugno 2014, n. 105

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto Ministeriale 30 giugno 2014, n. 105

Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle
scuole di specializzazione in medicina, ai  sensi  dell'articolo  36,
comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. (14G00117) 

(GU n.170 del 24-7-2014)

 

 Vigente al: 8-8-2014

 

 
 
 
    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382; 
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto  il  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  e,  in
particolare, l'articolo 36, comma 1,  come  modificato  dall'articolo
21, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 6 marzo 2006, n. 172 recante: «Regolamento  concernente
le  modalita'  per   l'ammissione   dei   medici   alle   scuole   di
specializzazione in medicina»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo
17, commi 3 e 4; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza dell'8 maggio 2014; 
  Ritenuto di accogliere le osservazioni del Consiglio di Stato; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del  1988,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota prot. n.
6162 del 27 giugno 2014; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi  dell'articolo  36,
comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e  successive
modificazioni, le modalita' di ammissione dei medici alle  scuole  di
specializzazione  in  medicina  e   chirurgia.   Restano   ferme   le
disposizioni che consentono l'accesso  dei  laureati  non  medici  ad
alcune delle predette scuole. 
  2. Ai sensi del presente regolamento si intendono: 
    a) per universita', gli  atenei  e  gli  istituti  di  istruzione
universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di  studio
aventi valore legale; 
    b) per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione
per le professioni dell'area sanitaria, di cui agli articoli da 34  a
46 del citato decreto  legislativo  n.  368  del  1999  e  successive
modificazioni; 
    c) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca; 
    d) per Ministero, il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca; 
    e) per area,  ciascuna  delle  aree,  medica,  chirurgica  e  dei
servizi clinici in cui sono raggruppate le classi e le  tipologie  di
scuola  ai  sensi   del   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 1°  agosto  2005,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, supplemento ordinario
n.  176,  o  di  cui  al  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il  Ministro  della
salute, da emanare ai sensi del citato articolo 20, comma 3-bis,  del
decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni; 
    f) per tipologia  di  scuola,  lo  specifico  tipo  di  corso  di
specializzazione, compreso nelle classi  e  nelle  tre  aree  medica,
chirurgica  e  dei  servizi  di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 1° agosto  2005,  o
di cui al decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro della salute,  da  emanare
ai sensi dell'articolo 20, comma 3-bis, del  decreto  legislativo  n.
368 del 1999 e successive modificazioni; 
    g) per  settori  scientifico-disciplinari  di  riferimento  della
tipologia di scuola,  uno  o  piu'  settori  scientifico-disciplinari
specifici  della  figura   professionale   propria   del   corso   di
specializzazione, come individuati negli ambiti disciplinari sotto la
voce «discipline specifiche della tipologia della scuola» nel  citato
decreto 1° agosto 2005 o nel successivo decreto attuativo del  citato
articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368 del  1999  e
successive modificazioni; 
    h) per bando, il bando di cui all'articolo 2, comma 1; 
    i) per Commissione, la Commissione nazionale di cui  all'articolo
4. 
                               Art. 2 
 
 
                       Ammissione alla scuola 
 
  1. Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli  ed  esami
bandito entro  il  28  febbraio  di  ciascun  anno  con  decreto  del
Ministero per il numero di posti determinati ai  sensi  dell'articolo
35, comma 2, del decreto legislativo n. 368  del  1999.  Al  concorso
possono partecipare i  laureati  in  medicina  e  chirurgia  in  data
anteriore al termine di scadenza per la presentazione  delle  domande
di partecipazione al concorso fissato dal bando, con obbligo, a  pena
di  esclusione,  di  superare  l'esame  di  Stato   di   abilitazione
all'esercizio della professione di medico-chirurgo entro  il  termine
fissato per l'inizio delle attivita'  didattiche  delle  scuole.  Nel
bando sono indicati i posti disponibili  presso  ciascuna  scuola,  i
temi di studio sui  quali  sono  predisposti  i  quesiti,  gli  esami
fondamentali, caratterizzanti e specifici valutabili in  relazione  a
ciascuna tipologia di scuola per la quale si concorre, i  criteri  di
assegnazione del punteggio previsti dall'articolo 5,  il  calendario,
la durata e le modalita' di svolgimento e di correzione  della  prova
d'esame. Il bando disciplina, altresi', le  modalita'  relative  alla
scelta della sede universitaria da parte del candidato al fine  della
successiva iscrizione in relazione alla posizione  nella  graduatoria
nazionale, in modo da  garantire  ai  candidati  la  possibilita'  di
concorrere  all'accesso  fino  a   due   tipologie   di   scuole   di
specializzazione   per   ciascuna   area,   nonche'   le   istruzioni
applicative, di carattere tecnico  informatico,  sulle  modalita'  di
somministrazione dei quesiti e di correzione degli stessi  necessarie
a garantirne l'affidabilita', la trasparenza e l'uniformita'. 
  2. La prova d'esame, per ogni tipologia di scuola,  si  svolge  non
prima di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando. 
  3. La domanda per partecipare alla prova  di  selezione,  corredata
della documentazione  prevista  dal  bando,  e'  presentata  per  via
telematica al Ministero nei tempi e con  le  modalita'  previste  nel
bando stesso.  Ciascun  candidato  e'  tenuto  al  versamento  di  un
contributo per sostenere la prova secondo quanto stabilito nel bando. 
  4. In relazione al numero di domande pervenute  e  comunque  almeno
venti giorni prima  della  prova  di  esame,  con  provvedimento  del
competente Direttore Generale del Ministero, il Ministero comunica le
sedi e l'orario di svolgimento della prova d'esame. 
                               Art. 3 
 
 
                            Prova d'esame 
 
  1. La prova d'esame si svolge  telematicamente  ed  e'  identica  a
livello nazionale con riferimento a  ciascuna  tipologia  di  scuola.
Essa consiste in una prova scritta che prevede la  soluzione  di  110
quesiti a risposta multipla, ciascun quesito  con  quattro  possibili
risposte, ed e' divisa in due parti. La prima parte e' comune a tutte
le tipologie di scuola e  viene  svolta  in  unica  data  e  medesimo
orario, in piu' sedi, a livello nazionale. Essa comprende 70  quesiti
su argomenti  caratterizzanti  il  corso  di  laurea  di  medicina  e
chirurgia. Il  bando  puo'  prevedere  un  punteggio  minimo  per  il
superamento della prima parte. La seconda parte comprende 40 quesiti,
con particolare riferimento alla valutazione, nell'ambito di  scenari
predefiniti, di dati clinici, diagnostici  e  analitici,  di  cui  30
quesiti comuni a tutte  le  tipologie  di  scuola  appartenenti  alla
medesima area e  10  quesiti  specifici  per  ciascuna  tipologia  di
scuola. Essa e' svolta in una o piu' sedi, nella stessa data  e  allo
stesso orario per tutte le scuole appartenenti alla medesima area. 
  2. La predisposizione dei quesiti di cui al comma 1 e' affidata  al
Ministero, che a tal fine puo' avvalersi di soggetti  con  comprovata
competenza in materia,  individuati  nel  rispetto  dei  principi  di
imparzialita' e trasparenza e tenuti al piu'  rigoroso  rispetto  del
segreto d'ufficio. 
  3. La valutazione dei 70 quesiti della prima parte  della  prova  e
dei 30 quesiti di area della  seconda  parte  della  prova  determina
l'attribuzione di un punteggio di +1 per ogni risposta esatta,  di  0
per ogni risposta non data e di -0,30 per ogni  risposta  errata.  La
valutazione dei 10 quesiti di  ciascuna  tipologia  di  scuola  della
seconda parte della prova determina l'attribuzione di un punteggio di
+2 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta  non  data  e  di
-0,60 per ogni risposta errata. 
  4.  Non  sono  ammessi,  durante  la   prova   del   concorso,   la
consultazione di alcun  testo  cartaceo  o  digitale  e  l'uso  o  la
detenzione di telefoni cellulari o di altri strumenti  elettronici  o
telematici, pena l'esclusione dal concorso. 
  5. Il Ministero provvede all'organizzazione delle  prove  di  esame
nonche' al supporto organizzativo e tecnico della Commissione di  cui
all'articolo 4 e assicura la presenza, presso ogni  sede  in  cui  si
svolge la prova di esame, di personale di vigilanza, con  il  compito
di assicurare il corretto svolgimento delle prove. 
                               Art. 4 
 
 
                        Commissione nazionale 
 
  1. Con decreto del Ministro e'  costituita,  presso  il  Ministero,
un'unica Commissione  nazionale,  tenuta  al  piu'  rigoroso  segreto
d'ufficio,   composta   da   un   direttore   di   una   scuola    di
specializzazione, con funzioni di presidente, e da cinque  professori
universitari per ciascuna area, anche in quiescenza, individuati  fra
professori dei settori scientifico-disciplinari di riferimento  delle
tipologie di scuola rientranti nella relativa  area.  La  Commissione
nazionale valida i quesiti e specifica i criteri di cui  all'articolo
5,  ai  fini  dell'attribuzione  del  relativo  punteggio   e   della
approvazione della graduatoria unica nazionale per ciascuna tipologia
di scuola da parte del Ministero. 
                               Art. 5 
 
 
           Valutazione dei titoli di studio e graduatoria 
 
  1. La Commissione di cui all'articolo 4 attribuisce ai titoli  fino
a 15 punti, di cui 2 punti per il voto di laurea e 13  punti  per  il
curriculum degli  studi.  I  punti  che  il  singolo  candidato  puo'
ottenere in base al voto di laurea e al curriculum degli  studi  sono
determinati secondo i seguenti criteri: 
    a) Voto di laurea - fino a 2 punti: 
      Voto 110 e lode = 2 punti; 
      Voto 110 = 1,5 punti; 
      Voto da 108 a 109 = 1 punto; 
      Voto da 105 a 107 = 0,5 punti. 
    b) Curriculum - fino a 13 punti: 
      b.1)  Media  aritmetica  complessiva  dei  voti   degli   esami
sostenuti - fino a 5  punti.  I  punti  sono  attribuiti  secondo  la
seguente scala valutativa: 
        Media dei voti ≥ 29,5 = 5 punti; 
        Media dei voti ≥ 29 = 4 punti; 
        Media dei voti ≥ 28,5 = 3 punti; 
        Media dei voti ≥ 28 = 2 punti; 
        Media dei voti ≥ 27,5 = 1 punto. 
      b.2) Punti per  voto  ottenuto  negli  esami  fondamentali  del
percorso di laurea e negli esami caratterizzanti o specifici - fino a
5 punti. I punti sono assegnati sulla base del  voto  ottenuto  negli
esami  fondamentali  del   percorso   di   laurea   e   negli   esami
caratterizzanti la tipologia di scuola  di  specializzazione  per  la
quale si concorre, individuati, per ciascuna tipologia di scuola,  in
numero non superiore a cinque. I punti  sono  attribuiti  secondo  la
seguente scala valutativa: 
        1 punto per ogni 30 o 30 e lode; 
        0,7 punti per ogni 29; 
        0,5 punti per ogni 28; 
        0,2 punti per ogni 27. 
      b.3) Altri  titoli  -  fino  a  3  punti.  I  titoli  non  sono
riconoscibili e  computabili  ai  concorrenti  gia'  in  possesso  di
diploma di specializzazione, ne'  ai  concorrenti  gia'  titolari  di
contratto di specializzazione per un periodo minimo  di  un  anno.  I
punti vengono attribuiti come segue: 
        1 punto per la tesi sperimentale in una disciplina  specifica
che comprenda uno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento
della tipologia di scuola,  debitamente  documentata  secondo  quanto
indicato nel bando; 
        2 punti per il titolo di dottore di ricerca in una disciplina
specifica  che  comprenda  i  settori   scientifico-disciplinari   di
riferimento  della  tipologia  di  scuola,  debitamente   documentata
secondo quanto indicato nel bando. 
  2. Il Ministero  redige  una  graduatoria  nazionale  per  ciascuna
tipologia di scuola. Salve le riserve di posti previste dall'articolo
757  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dall'articolo 35,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni,  sono
ammessi alle scuole di specializzazione coloro che, in  relazione  al
numero dei posti disponibili, si siano collocati in  posizione  utile
nella  relativa  graduatoria  nazionale  sulla  base  del   punteggio
complessivo riportato. Al fine  di  consentire  la  formazione  e  lo
scorrimento della graduatoria nazionale, il candidato, nella  domanda
di partecipazione al concorso, indica in ordine di preferenza le sedi
universitarie per le quali intende concorrere.  Le  graduatorie  sono
rese pubbliche dal Ministero entro 20 giorni dallo svolgimento  delle
prove. In caso di parita' di punteggio, prevale il candidato  che  ha
ottenuto il maggior  punteggio  complessivo  nella  prova  di  esame,
quindi il candidato  che  ha  ottenuto  il  maggior  punteggio  nella
seconda parte della prova di esame relativa ai quesiti  specifici  di
ciascuna tipologia di  scuola,  in  caso  di  ulteriore  parita',  il
candidato con minore eta' anagrafica. In caso  di  rinuncia,  mancata
immatricolazione secondo le modalita' indicate dal  bando  o  mancato
superamento dell'esame di Stato di abilitazione  all'esercizio  della
professione di medico-chirurgo entro il termine fissato per  l'inizio
delle  attivita'  didattiche  ai  sensi  del  comma  3,  subentra  il
candidato che segue nella graduatoria,  fermo  restando  che,  tra  i
candidati ammessi alle scuole di  specializzazione,  e'  precluso  lo
scambio di sede. 
  3. Con il decreto ministeriale di  assegnazione  dei  contratti  di
formazione  specialistica  e'  indicata  la  data  di  inizio   delle
attivita' didattiche delle scuole di specializzazione. 
  4. Le universita' sedi di scuole possono attivare, in  aggiunta  ai
contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali,
ulteriori contratti di pari importo e durata con risorse derivanti da
donazioni o finanziamenti di enti pubblici o  privati,  nel  rispetto
del numero complessivo di posti  per  i  quali  sono  accreditate  le
scuole e  del  fabbisogno  di  specialisti  a  livello  nazionale.  I
contratti sono attivati purche' i finanziamenti siano  comunicati  al
Ministero prima della pubblicazione del bando per  il  relativo  anno
accademico. I contratti sono  comunque  assegnati  sulla  base  della
graduatoria  di  cui  al  comma  2.  Le  universita'  assicurano   il
finanziamento di tali contratti per tutta  la  durata  del  corso  di
specializzazione e  provvedono  al  relativo  onere  con  le  risorse
finanziarie disponibili nel proprio bilancio a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato. 
                               Art. 6 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Dalla data di entrata in  vigore  del  presente  regolamento  e'
abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca 6 marzo 2006, n. 172. 
                               Art. 7 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il presente regolamento si applica  ai  concorsi  per  l'accesso
alle scuole di  specializzazione  banditi  successivamente  alla  sua
entrata in vigore. 
  2. In sede di prima attuazione del presente regolamento, il termine
del 28 febbraio di cui all'articolo 2, comma  2,  e'  fissato  al  31
luglio 2014. Le relative prove di  esame  si  svolgono  entro  il  31
ottobre 2014. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 30 giugno 2014 
 
                                                Il Ministro: Giannini 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min.  salute
e del Min. lavoro, foglio n. 2904