PRECARI – Graduatorie ad esaurimento

PRECARI – Graduatorie ad esaurimento: AA. TT. devono assegnare 3 punti agli idonei dell’ultimo concorso a cattedra ai sensi della lettera c2) all. 2 D.M. 235/14. Anief invita a presentare reclamo in caso di mancata assegnazione e a ricorrere al GdL.

 

Anief aveva già messo in conto gli errori in cui sarebbero incorsi alcuni ex-provveditorati nel non assegnare il punteggio spettante quando aveva annunciato ricorso al giudice del lavoro e così alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie di 3 fascia delle GaE si scopre che l’idoneità a seguito del superamento del concorso di cui al D.D.G. 82/12 è valutata a macchia di leopardo con polemiche sterili di chi ignora la normativa (d.lgs. 297/94) come recepita dal D.M. 356/14.

 

Marcello Pacifico (Anief-Confedir): ci sono fondate ragioni giuridiche per ritenere che è in errore chi ha deciso arbitrariamente di non assegnare il punteggio tanto da poter essere censurati dai giudici.

 

L’assegnazione dei 3 punti all’idoneità del concorso a cattedra quale “altro titolo” nelle Graduatorie ad esaurimento 2014/17 è un atto legittimo. La lettera c2) dell’allegato 2 al decreto ministeriale n. 235/14 recita testualmente come “per ogni idoneità all’insegnamento posseduta” siano attributi punti 3 a meno che possano esistere idoneità di seria A e di serie B. D’altronde senza scomodare il recente decreto ministeriale 356/14 che riconosce lo scorrimento delle graduatorie di merito degli idonei all’interno del doppio canale ai fini del reclutamento, l’idoneità è riconosciuta dallo stesso D.D.G. 82/12 come elemento fondate per l’individuazione dei vincitori, fatto che non può essere oggetto di interpretazione. Pertanto, tutti gli Ambiti Territoriali nel pubblicare le graduatorie definitive devono valutare tale titolo se dichiarato dal candidato, sull’esempio di quanto fatto a Milano, dove i 3 punti sono assegnati. È questa la posizione dell’Anief a proposito delle interpretazioni eterogenee che gli uffici locali del Miur stanno fornendo a proposito del punteggio previsto dal punto C.2 della tabella (3 punti) a coloro che sono già inseriti nelle GaE e sono risultati vincitori o idonei all’ultimo concorso. In caso di mancato riconoscimento, è necessario presentare reclamo e se l’errore persisterà anche in sede di pubblicazione di graduatorie definitive, si dovrà ricorrere al giudice del lavoro.

 

Francamento, non condividiamo e non comprendiamo la posizione assunta da alcuni sindacati che hanno chiesto all’amministrazione scolastica di non assegnare i 3 punti in occasione del rinnovo triennale delle graduatorie provinciali – dichiara Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir –, né tantomeno di quelle organizzazioni che hanno chiesto ai docenti di autodenunciarsi per allinearsi ai colleghi che nelle domande non avevano chiesto di inserire il punteggio derivante dall’acquisizione del titolo. Abbiamo fondate ragioni giuridiche per ritenere che è in errore chi ha deciso arbitrariamente di non assegnare il punteggio. Non certo – conclude il sindacalista – chi ha superato un test preselettivo, le prove scritte e l’orale del concorso. Ed ora chiede il giusto riconoscimento in graduatoria”.

 

Per informazioni o chiarimenti, è possibile rivolgersi alla Segreteria nazionale oppure allo sportello territoriale Anief più vicino.

 

Anief ricorda che è ancora possibile aderire al ricorso al giudice del lavoro per il riconoscimento dei 3 punti spettanti, al seguente link

 

Anche se il modello di reclamo deve essere consegnato entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, Anief consiglia comunque, in attesa della pubblicazione di quelle definitive, di inviare il reclamo seguendo le istruzioni presenti in questo link.