Nota 7 agosto 2014, AOODGPER Prot. n. 7955

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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale Personale della Scuola

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI

OGGETTO: ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO PER L’AS. 2014/15 – ISTRUZIONI OPERATIVE.

Con il DM in corso di emanazione è stato assegnato un contingente, di 28.781 unità di personale docente ed educativo, di cui 13 .342 riservato alla copertura dei posti di sostegno agli alunni con disabilità – da autorizzare con le procedure previste dall’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2014/2015.
Si allegano, alla presente, le tabelle analitiche che evidenziano, per ciascuna provincia, la ripartizione – rispettivamente, per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per il sostegno e per il personale educativo – del numero massimo di assunzioni da effettuare, nonché le istruzioni operative in ordine alle modalità di conferimento delle nomine per il personale docente (allegato A).
La tabella contiene, inoltre, la ripartizione degli specifici contingenti di assunzioni da effettuare nell’ambito delle province per le singole classi di concorso e relativamente ai posti di sostegno, la ripartizione tra i diversi ordini di scuola e per la scuola secondaria di secondo grado tra le diverse aree disciplinari del personale docente ed educativo.
Al personale beneficiario dei contratti a tempo indeterminato sarà assegnata, per l’anno scolastico 2014/15, la sede provvisoria di servizio utilizzando, ovviamente, tutte quelle a tal fine disponibili sino alla conclusione del medesimo anno scolastico. Il numero di contratti a tempo. indeterminato, invece, resta comunque subordinato alla effettiva vacanza e disponibilità del corrispondente numero , di posti nell’ organico di diritto provinciale. La sede definitiva verrà attribuita secondo i criteri e le modalità da determinare con il contratto sulla mobilità relativo all’anno scolastico 2015/2016.
Si rammenta che ai sensi dell’art 15, comma 10 bis della L.128/2013 il personale docente assunto in ruolo non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un triennio, a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo, salvo le deroghe previste dal CCNI concernente la mobilità.
Si richiama l’attenzione relativamente alla priorità di utilizzazione del personale in esubero prima di procedere alle nomine di cui all’oggetto, in applicazione dei criteri di cui al DL 95/2012 convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 ed in particolare dell’articolo 14, commi 17-20, ed all’art. 2 comma 3 dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni del personale scolastico.
Le assunzioni sui posti di sostegno saranno disposte sotto condizione di accertamento della regolarità formale e sostanziale del titolo di specializzazione.
Si richiama l’ attenzione, inoltre, su quanto introdotto per gli elenchi aggiuntivi di sostegno dal punto 14 dell’Allegato A.
Si raccomanda, anche in relazione al punto 20 dell ‘ allegato A, il puntuale rispetto di quanto previsto dalla nota prot . n. 999 del 9 aprile 2014 con la quale si trasmetteva il DM n. 235 del 1° aprile 2014 concernente l’aggiornamento delle GAE in relazioni al movimento di fascicoli da una provincia all’altra.
Si richiama l’attenzione sull’urgenza delle attività soprarichiamate considerata la necessità di ultimare tutte le assunzioni entro il termine del 31 agosto 2014, leggasi 1° settembre 2014, in quanto il 31 agosto è festivo, ed previsto dall’art. 9, comma 19, della legge n. 106 del 12 luglio 2011.
Per garantire la massima trasparenza delle operazioni, si prega di dare opportuna pubblicità ai contingenti da assegnare alle assunzioni e adeguata informativa alle OO.SS. sia sulle modalità di convocazione degli aspiranti, sia sulle operazioni effettuate.
Le istruzioni relative alle procedure di nomina sono riportate nell’allegato A.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Luciano Chiappetta

Allegati:
– allegato A (Istruzioni operative – Personale docente ed educativo)
tabella analitica dei contingenti del personale docente ed educativo


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Allegato A

ISTRUZIONI OPERATIVE

PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

A.1      La consistenza complessiva delle assunzioni realizzabili a livello provinciale è stata fissata direttamente dal Ministero e comunicata, tramite il Sistema Informativo, agli Uffici scolastici periferici.
Il contingente è stato calcolato su tutti i posti censiti dal sistema informativo e vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità. Si è poi provveduto a distribuire tale consistenza, compresi i posti di sostegno, tra i diversi ruoli, posti e classi di concorso, fornendo agli stessi Uffici il rispettivo numero massimo di assunzioni effettuabili.
Si procederà alle nuove assunzioni solo dopo aver concluso tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dalla normativa vigente.

A.2      Se in considerazione degli accantonamenti o per effetto delle utilizzazioni dei docenti in esubero, la disponibilità di posti in organico di diritto dovesse risultare inferiore al contingente di assunzione assegnato, le eventuali assunzioni non effettuate verranno recuperate su posti relativi ad altre graduatorie.

A.3      Il D.M., in corso di emanazione, prevede la possibilità di destinare le eventuali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi. Si precisa che la ripartizione dovrà essere effettuata, se possibile, nello stesso ordine e grado di istruzione, ivi compreso il sostegno e nell’ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali da tempo esista la disponibilità del posto e agli insegnamenti per i quali non sia stata prevista l’attribuzione di contingenti, ma che diano garanzia di assorbimento nell’organico. Per i posti di sostegno, in caso di mancanza di candidati, le eccedenze vanno assegnate al sostegno di altra area o di altro ordine o grado di scuola.

A.4      Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative al concorso per esami e titoli indetto con D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 e alle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296. I posti disponibili vanno ripartiti al 50% tra le due diverse graduatorie, senza possibilità di recupero dei posti eventualmente assegnati alle graduatorie ad esaurimento negli anni precedenti.

A.5      Il Decreto che individua i vincitori del Concorso bandito con D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 potrà essere utilizzato, per le immissioni in ruolo, se approvato in via definitiva entro il 31 agosto 2014, leggasi 1° settembre 2014 in quanto il 31 agosto 2014 è festivo, nel limite massimo dei posti messi a concorso.
Qualora i vincitori del concorso del DDG 82/2012 siano in numero inferiore rispetto al 50% dei posti assegnati al concorso gli stessi verranno assegnati agli idonei secondo quanto indicato al periodo successivo.
Si ricorda il DM n. 356 del 23 maggio 2014, con il quale è stato disposto che i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso ordinario di cui al DDG n. 82/2012, ma non collocati in posizione utile da risultare vincitori, hanno titolo, a partire dall’anno scolastico 2014/15 ed in presenza di disponibilità di posti, ad essere nominati in ruolo.

A.6      Ove il numero dei posti disponibili, dopo aver effettuato i previsti recuperi relativi alle precedenti operazioni di assunzione per l’a.s. 2013/2014, ovviamente nei soli casi in cui i tali recuperi siano necessari per il rispetto della normativa vigente,risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie del Concorsi ordinario.

A.7 Le assunzioni in ruolo, nel rigoroso rispetto dei contingenti assegnati, non possono essere in numero superiore al totale dei posti vacanti e disponibili. L’assegnazione della sede provvisoria ai neo assunti può essere effettuata anche sui posti disponibili fino al 30 giugno qualora gli stessi siano stati lasciati liberi da personale di ruolo utilizzato o in assegnazione provvisoria su posti vacanti e disponibili al 31 agosto della medesima provincia.

A.8      Per quanto riguarda le nomine da effettuare su graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia.

A.9      La scelta della sede provvisoria a livello provinciale è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, e dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.

A.10    Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e .18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e nella C.M. 248 del 7 novembre 2000.
Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 68/99, come graduatoria unica. Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico, la normativa di cui all’art. 3, comma 123, della legge 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’art.1, comma 2, della legge 407/98.

A.11    Per quanto concerne l’assegnazione su posti di sostegno, ripartiti a metà tra i vincitori dei concorsi ordinari e i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, in possesso del titolo di specializzazione, saranno utilizzati i rispettivi elenchi. Per la scuola secondaria di II grado, tali elenchi includono i docenti inseriti nelle graduatorie concorsuali, relative alle classi di concorso rientranti nelle singole aree disciplinari, di cui all’art. 4 del D.M. 26 aprile 1993 n. 132, secondo i punteggi e le precedenze delle graduatorie di origine. Nella scuola secondaria di I grado tutte le classi di concorso sono inserite in un’unica area disciplinare.

A.12    Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del D.M. 21/05, nonché il personale di cui all’art.1, comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso D.M. (docenti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, che sono stati ammessi ai corsi in quanto hanno prestato 360 gg. di servizio sul sostegno) è obbligato a stipulare, ai sensi dell’art.7, comma 9, del D.M.21/05, contratto a tempo indeterminato e determinato con priorità su posto di sostegno, secondo quanto specificato ai successivi punti A.18 e A.19, 2° cpv..

A.13    Nel caso di nomine su posti di sostegno da effettuare nella scuola secondaria sulla base di elenchi in cui confluiscano più classi di concorso, e per cui debbano essere utilizzate graduatorie di merito anche di diversi concorsi per titoli ed esami, considerata la disomogeneità delle graduatorie e la complessità dei relativi adempimenti, si ritiene si debba procedere con la formulazione di un unico elenco graduato dei docenti in possesso del titolo di specializzazione conseguito entro la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione ai rispettivi concorsi. Nel suddetto elenco, compilato a cura dei Direttori Regionali, sono collocati, nel rispetto del punteggio conseguito nell’ultimo concorso utile, i candidati dei precedenti concorsi ordinari, banditi nell’anno 1990 (i cui candidati possono aspirare solo ai posti e alle cattedre della provincia nella cui graduatoria sono inseriti) e nell’anno 1999, previo depennamento degli aspiranti appartenenti alle classi di concorso bandite con il D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82, le cui graduatorie sono state rese definitive entro il 31 agosto p.v.

A.14    In merito all’integrazione degli elenchi aggiuntivi di sostegno, compilati ai sensi dell’art. 3 bis della legge n.143/04, si estende la validità della predetta norma anche a favore dei soggetti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012. A tal fine, per gli adempimenti conseguenti, si segnala la necessità che dagli elenchi aggiuntivi sul sostegno di cui alla succitata norma siano da espungere tutti i soggetti presenti nelle graduatorie di merito dei concorsi 1990 e 1999 che risultino caducate a seguito dell’approvazione delle graduatorie di merito del concorso 2012 entro il termine del 31 agosto 2014.
Possono dunque presentare domanda negli elenchi aggiuntivi, qualora non già presenti:
a)         gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi 1990 e 1999 che non siano state caducate dal concorso 2012, che abbiano conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno successivamente ai termini previsti dai rispettivi bandi concorsuali, ovvero che, in allora, non lo abbiano dichiarato;
b)         gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012 che abbiano conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno successivamente ai termini previsti dal bando concorsuale, ovvero che, in allora, non lo abbiano dichiarato.
Tali elenchi aggiuntivi, che saranno utilizzati dopo l’assunzione degli aspiranti di cui al precedente punto A.13 sono costituiti secondo le medesime regole del punto A.13 citato.
Sulla validità dei titoli di sostegno, conseguiti ai sensi dell’art. 6 del D.I. n. 460 del 24 novembre 1998 (corsi biennali attivati in via transitoria dalle Università), si richiamano le disposizioni contenute nel D.M. n. 287 del 30 novembre 1999.

A.15    Anche per l’assunzione a tempo indeterminato del personale educativo tutte le nomine dovranno essere effettuate ripartendo al 50% la graduatoria del concorso ordinario e la graduatoria ad esaurimento. Si procede alle nomine nei convitti ed educandati secondo le prescrizioni di cui all’art. 4 ter, comma 3, della legge 333 del 20 agosto 2001

A.16    Per quanto riguarda le assunzioni per la classe 77/A – strumento musicale nella scuola media -, dopo aver assicurato le assunzioni in relazione alle effettive disponibilità a tutti i docenti presenti in seconda fascia (ex prima fascia), le eventuali residue disponibilità sono ripartite, nell’ordine, tra i docenti inseriti in terza fascia (ex seconda fascia) e in fascia aggiuntiva di cui al D.M. 53/2012.

A.17    Le nomine in ruolo disposte in surroga di operazioni di assunzione effettuate entro il 31 agosto 2014, leggasi 1° settembre, in quanto il 31 agosto 2014 è festivo comportano l’assunzione in servizio dal 1° settembre 2014. I contratti a tempo indeterminato stipulati dopo tale data avranno la decorrenza giuridica dall’a.s. 2014/2015 ed assunzione in servizio dall’anno scolastico successivo.

A.18    L’accettazione o la rinuncia nell’ambito del medesimo anno scolastico di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno scolastico e nella stessa provincia successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria, salvo quanto previsto dal precedente punto A.12 e dal successivo A.19, 2° cpv., per i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno.

A.19    L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un’eventuale altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) nella medesima provincia ovvero in altra provincia anche per lo stesso insegnamento per coloro che hanno titolo ad essere inclusi in due province. (es: presenza di candidati sia in GAE di una provincia, che in graduatoria di concorso di altra provincia)
I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno, di cui al precedente punto A.18, non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune, per insegnamenti collegati ad abilitazioni conseguite ex D.M. 21/05.

A 20    Si ricorda l’obbligo che, entro tre giorni dalla stipula del contratto a tempo indeterminato, devono essere attivate, da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale competente, tutte le necessarie operazioni relative al controllo della regolarità dell’attuale punteggio di graduatoria nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 della legge n. 183/2011, in materia di autocertificazioni.

A.21    Secondo le disposizioni, di cui all’art. 15, comma 10 bis della L.128/2013 i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia, dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità, salvo specifiche deroghe previste da norme speciali e regolamentate dagli annuali contratti sulla mobilità.

A.22    Per il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l’obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.

A.23    E’ possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, secondo quanto previsto dalla legge 183/2010 .

A.24    Sul contingente di posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell’udito può essere nominato solo il personale inserito nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento, che dovrà permanere per almeno cinque anni su tale tipologia di posto (art.7, del D.M. 42 dell’8aprile 2009).

A.25    Nelle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, può essere nominato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica.

A.26    Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese.
Pertanto, all’atto della individuazione e della accettazione della nomina i docenti immessi in ruolo nella scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese. Nell’ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato, contestualmente, l’obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l’insegnamento della lingua inglese. Quanto sopra deve essere notificato anche al dirigente scolastico che amministrerà il docente per l’a.s. 2014/2015.