Legge 7 agosto 2015, n. 124

Legge 7 agosto 2015, n. 124

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (15G00138)

(GU Serie Generale n.187 del 13-8-2015)

Capo I

SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

 

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                  Carta della cittadinanza digitale 
 
  1. Al  fine  di  garantire  ai  cittadini  e  alle  imprese,  anche
attraverso l'utilizzo  delle  tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i
servizi di loro interesse in modalita' digitale, nonche' al  fine  di
garantire la semplificazione nell'accesso ai  servizi  alla  persona,
riducendo la necessita' dell'accesso fisico agli uffici pubblici,  il
Governo e' delegato ad adottare, entro  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,
uno o piu' decreti legislativi volti a modificare e integrare,  anche
disponendone  la  delegificazione,  il  codice   dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  di
seguito denominato  «CAD»,  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
    a) individuare  strumenti  per  definire  il  livello  minimo  di
sicurezza, qualita', fruibilita', accessibilita' e tempestivita'  dei
servizi on line delle amministrazioni  pubbliche;  prevedere,  a  tal
fine, speciali regimi sanzionatori e premiali per le  amministrazioni
stesse; 
    b) ridefinire e semplificare i  procedimenti  amministrativi,  in
relazione  alle  esigenze  di  celerita',  certezza   dei   tempi   e
trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una
disciplina  basata  sulla  loro  digitalizzazione  e  per  la   piena
realizzazione del principio «innanzitutto digitale» (digital  first),
nonche'  l'organizzazione  e  le   procedure   interne   a   ciascuna
amministrazione; 
    c) garantire, in linea con  gli  obiettivi  dell'Agenda  digitale
europea,  la  disponibilita'  di  connettivita'  a  banda   larga   e
ultralarga e l'accesso alla rete internet presso gli uffici  pubblici
e altri luoghi che, per la  loro  funzione,  richiedono  le  suddette
dotazioni, anche attribuendo carattere  prioritario,  nei  bandi  per
accedere  ai  finanziamenti  pubblici  per  la  realizzazione   della
strategia italiana per la banda  ultralarga,  all'infrastrutturazione
con reti a banda  ultralarga  nei  settori  scolastico,  sanitario  e
turistico, agevolando in quest'ultimo  settore  la  realizzazione  di
un'unica rete wi-fi ad accesso  libero,  con  autenticazione  tramite
Sistema pubblico per  la  gestione  dell'identita'  digitale  (SPID),
presente in tutti i luoghi  di  particolare  interesse  turistico,  e
prevedendo la possibilita' di estendere  il  servizio  anche  ai  non
residenti in Italia, nonche' prevedendo che la porzione di banda  non
utilizzata dagli uffici  pubblici  sia  messa  a  disposizione  degli
utenti, anche non residenti, attraverso un sistema di  autenticazione
tramite SPID; garantire l'accesso e il riuso  gratuiti  di  tutte  le
informazioni prodotte e detenute dalle amministrazioni  pubbliche  in
formato aperto, l'alfabetizzazione digitale,  la  partecipazione  con
modalita'  telematiche  ai  processi  decisionali  delle  istituzioni
pubbliche,  la  piena  disponibilita'  dei   sistemi   di   pagamento
elettronico nonche' la riduzione del divario digitale sviluppando  le
competenze digitali di base; 
    d) ridefinire il Sistema pubblico di  connettivita'  al  fine  di
semplificare   le   regole   di    cooperazione    applicativa    tra
amministrazioni pubbliche e di  favorire  l'adesione  al  Sistema  da
parte dei privati,  garantendo  la  sicurezza  e  la  resilienza  dei
sistemi; 
    e)  definire  i  criteri  di  digitalizzazione  del  processo  di
misurazione  e  valutazione  della  performance  per  permettere   un
coordinamento a livello nazionale; 
    f) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni  di  legge
in  materia  di  strumenti  di   identificazione,   comunicazione   e
autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo  64  del
CAD e la relativa normativa di attuazione in materia di  SPID,  anche
al fine di  promuovere  l'adesione  da  parte  delle  amministrazioni
pubbliche e dei privati al predetto SPID; 
    g) favorire l'elezione di  un  domicilio  digitale  da  parte  di
cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le  amministrazioni,
anche mediante sistemi di comunicazione non  ripudiabili,  garantendo
l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in  caso  di
indisponibilita'  di  adeguate  infrastrutture   e   dispositivi   di
comunicazione  o  di  un  inadeguato  livello   di   alfabetizzazione
informatica, in modo da assicurare, altresi', la piena accessibilita'
mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli  di  bilancio,
di modalita' specifiche e peculiari,  quali,  tra  le  altre,  quelle
relative alla lingua italiana dei segni; 
    h)  semplificare  le  condizioni  di  esercizio  dei  diritti   e
l'accesso ai servizi di  interesse  dei  cittadini  e  assicurare  la
conoscibilita' della normativa e degli strumenti  di  sostegno  della
maternita' e  della  genitorialita'  corrispondenti  al  profilo  dei
richiedenti, attraverso l'utilizzo del  sito  internet  dell'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale  collegato  con  i  siti  delle
amministrazioni   regionali   e   locali,   attivabile   al   momento
dell'iscrizione anagrafica della figlia o del figlio nato o adottato,
secondo modalita' e procedure  che  garantiscano  la  certezza  e  la
riservatezza dei dati; 
    i) razionalizzare gli strumenti di coordinamento e collaborazione
delle amministrazioni pubbliche al fine di  conseguire  obiettivi  di
ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione favorendo
l'uso  di  software  open  source,  tenendo  comunque  conto  di  una
valutazione tecnico-economica delle  soluzioni  disponibili,  nonche'
obiettivi di risparmio energetico; 
    l) razionalizzare i  meccanismi  e  le  strutture  deputati  alla
governance in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare  i
processi decisionali; 
    m) semplificare le modalita' di adozione delle regole tecniche  e
assicurare la neutralita' tecnologica  delle  disposizioni  del  CAD,
semplificando allo stesso tempo il CAD medesimo in modo che  contenga
esclusivamente principi di carattere generale; 
    n) ridefinire le  competenze  dell'ufficio  dirigenziale  di  cui
all'articolo  17,  comma  1,  del  CAD,  con  la   previsione   della
possibilita' di  collocazione  alle  dirette  dipendenze  dell'organo
politico  di  vertice  di  un  responsabile  individuato  nell'ambito
dell'attuale dotazione organica di fatto del medesimo ufficio, dotato
di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, per la transizione
alla modalita' operativa  digitale  e  dei  conseguenti  processi  di
riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione
digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di  qualita',
attraverso una maggiore efficienza ed economicita'; 
    o) adeguare il testo delle disposizioni vigenti alle disposizioni
adottate a livello europeo, al fine  di  garantirne  la  coerenza,  e
coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle  disposizioni
vigenti, anche contenute in provvedimenti diversi dal CAD, apportando
le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare
il linguaggio normativo e coordinare le  discipline  speciali  con  i
principi del CAD al fine di garantirne la piena esplicazione; 
    p) adeguare l'ordinamento alla disciplina europea in  materia  di
identificazione elettronica e servizi fiduciari  per  le  transazioni
elettroniche; 
    q) prevedere che i pagamenti digitali ed  elettronici  effettuati
con qualsiasi modalita' di pagamento, ivi incluso  l'utilizzo  per  i
micropagamenti  del  credito  telefonico,  costituiscano   il   mezzo
principale per  i  pagamenti  dovuti  nei  confronti  della  pubblica
amministrazione e degli esercenti servizi di pubblica utilita'; 
    r)  indicare  esplicitamente  le  norme  abrogate,  fatta   salva
l'applicazione dell'articolo 15 delle  disposizioni  sulla  legge  in
generale premesse al codice civile. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro delegato per la semplificazione e  la  pubblica
amministrazione, previa  acquisizione  del  parere  della  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi  nel
termine di  quarantacinque  giorni  dalla  data  di  trasmissione  di
ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale  il  Governo
puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo  e'
successivamente trasmesso alle Camere per  l'espressione  dei  pareri
della  Commissione  parlamentare  per  la  semplificazione  e   delle
Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  per  i  profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta  giorni  dalla
data di trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo  puo'
essere comunque adottato. Se il termine previsto per il  parere  cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine  previsto  al
comma 1 o successivamente,  la  scadenza  medesima  e'  prorogata  di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi integrativi di informazione e  motivazione.  Le  Commissioni
competenti per materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
Governo entro il termine di  dieci  giorni  dalla  data  della  nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
adottati. 
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo'  adottare,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi e  della  procedura  di
cui al presente articolo, uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti
disposizioni integrative e correttive. 
                               Art. 2 
 
 
                        Conferenza di servizi 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) ridefinizione e riduzione dei  casi  in  cui  la  convocazione
della conferenza di servizi  e'  obbligatoria,  anche  in  base  alla
complessita' del procedimento; 
    b) ridefinizione  dei  tipi  di  conferenza,  anche  al  fine  di
introdurre  modelli  di  istruttoria  pubblica   per   garantire   la
partecipazione anche telematica degli  interessati  al  procedimento,
limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di  interesse
generale, in alternativa a quanto  previsto  dall'articolo  10  della
legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  nel  rispetto  dei  principi  di
economicita',    proporzionalita'    e     speditezza     dell'azione
amministrativa; 
    c) riduzione dei termini per la convocazione, per  l'acquisizione
degli atti di assenso previsti, per l'adozione  della  determinazione
motivata di conclusione del procedimento; 
    d) certezza dei tempi della  conferenza,  ovvero  necessita'  che
qualsiasi tipo di conferenza di servizi abbia una durata certa, anche
con l'imposizione a tutti i partecipanti di un onere di  chiarezza  e
inequivocita' delle conclusioni espresse; 
    e) disciplina della partecipazione  alla  conferenza  di  servizi
finalizzata a: 
      1)  garantire  forme  di  coordinamento  o  di   rappresentanza
unitaria delle amministrazioni interessate; 
      2) prevedere la partecipazione  alla  conferenza  di  un  unico
rappresentante delle  amministrazioni  statali,  designato,  per  gli
uffici periferici,  dal  dirigente  dell'Ufficio  territoriale  dello
Stato di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e); 
    f) disciplina del calcolo  delle  presenze  e  delle  maggioranze
volta ad assicurare la celerita' dei lavori della conferenza; 
    g) previsione che si consideri comunque acquisito l'assenso delle
amministrazioni, ivi  comprese  quelle  preposte  alla  tutela  della
salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente  che,  entro
il termine dei lavori della conferenza, non si siano  espresse  nelle
forme di legge; 
    h) semplificazione dei lavori della conferenza di servizi,  anche
attraverso  la  previsione  dell'obbligo   di   convocazione   e   di
svolgimento della stessa con strumenti informatici e la possibilita',
per l'amministrazione  procedente,  di  acquisire  ed  esaminare  gli
interessi coinvolti in modalita' telematica asincrona; 
    i) differenziazione delle modalita'  di  svolgimento  dei  lavori
della  conferenza,  secondo   il   principio   di   proporzionalita',
prevedendo per i soli casi di procedimenti complessi la  convocazione
di riunioni in presenza; 
    l) revisione dei meccanismi decisionali, con  la  previsione  del
principio della  prevalenza  delle  posizioni  espresse  in  sede  di
conferenza  per   l'adozione   della   determinazione   motivata   di
conclusione  del  procedimento  nei  casi  di  conferenze  decisorie;
precisazione   dei   poteri   dell'amministrazione   procedente,   in
particolare nei casi di mancata espressione  degli  atti  di  assenso
ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti; 
    m)   possibilita'   per   le    amministrazioni    di    chiedere
all'amministrazione procedente di assumere determinazioni in  via  di
autotutela ai sensi degli articoli  21-quinquies  e  21-nonies  della
legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive  modificazioni,  purche'
abbiano partecipato alla conferenza di servizi o  si  siano  espresse
nei termini; 
    n) definizione, nel  rispetto  dei  principi  di  ragionevolezza,
economicita' e leale collaborazione, di meccanismi e termini  per  la
valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli  interessi
pubblici nei casi in  cui  la  legge  preveda  la  partecipazione  al
procedimento   delle    amministrazioni    preposte    alla    tutela
dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della
salute o della pubblica incolumita', in modo  da  pervenire  in  ogni
caso alla conclusione del  procedimento  entro  i  termini  previsti;
previsione  per  le  amministrazioni  citate  della  possibilita'  di
attivare procedure di riesame; 
    o) coordinamento delle disposizioni di carattere generale di  cui
agli articoli 14, 14-bis,  14-ter,  14-quater  e  14-quinquies  della
legge 7 agosto  1990,  n.  241,  con  la  normativa  di  settore  che
disciplina lo svolgimento della conferenza di servizi; 
    p) coordinamento delle disposizioni in materia di  conferenza  di
servizi con quelle dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, introdotto dall'articolo 3 della presente legge; 
    q) definizione di limiti e termini tassativi per le richieste  di
integrazioni  documentali  o  chiarimenti  prevedendo  che  oltre  il
termine tali richieste non possano essere evase, ne' possano in alcun
modo essere prese in considerazione al  fine  della  definizione  del
provvedimento finale. 
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta
del  Ministro  delegato  per  la  semplificazione   e   la   pubblica
amministrazione, previa  acquisizione  del  parere  della  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi  nel
termine di quarantacinque giorni dalla  data  di  trasmissione  dello
schema di decreto legislativo,  decorso  il  quale  il  Governo  puo'
comunque   procedere.   Lo   schema   di   decreto   legislativo   e'
successivamente trasmesso alle Camere per  l'espressione  dei  pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari e della Commissione parlamentare per  la  semplificazione,
che si pronunciano nel termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di
trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo  puo'  essere
comunque adottato. Se il termine previsto  per  il  parere  cade  nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma
1 o successivamente, la scadenza medesima  e'  prorogata  di  novanta
giorni.  Il  Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi integrativi di informazione e  motivazione.  Le  Commissioni
competenti per materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
Governo entro il termine di  dieci  giorni  dalla  data  della  nuova
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo'  comunque  essere
adottato. 
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  del  decreto
legislativo di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto
dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente
articolo,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti   disposizioni
integrative e correttive. 
                               Art. 3 
 
Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra  amministrazioni
  pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici 
 
  1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 17 e' inserito
il seguente: 
  «Art. 17-bis (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e  tra
amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici). - 1.
Nei casi in cui e' prevista l'acquisizione  di  assensi,  concerti  o
nulla osta comunque denominati  di  amministrazioni  pubbliche  e  di
gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione  di  provvedimenti
normativi e amministrativi di  competenza  di  altre  amministrazioni
pubbliche, le amministrazioni o i gestori  competenti  comunicano  il
proprio assenso, concerto  o  nulla  osta  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento dello schema di provvedimento, corredato  della  relativa
documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il  termine
e' interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere
il proprio  assenso,  concerto  o  nulla  osta  rappresenti  esigenze
istruttorie o richieste di modifica, motivate  e  formulate  in  modo
puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il
nulla osta e' reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli
elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse
ulteriori interruzioni di termini. 
  2. Decorsi i termini  di  cui  al  comma  1  senza  che  sia  stato
comunicato l'assenso, il concerto o  il  nulla  osta,  lo  stesso  si
intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le  amministrazioni
statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri,  decide  sulle  modifiche  da  apportare  allo  schema   di
provvedimento. 
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche  ai  casi  in
cui e' prevista l'acquisizione di  assensi,  concerti  o  nulla  osta
comunque  denominati  di   amministrazioni   preposte   alla   tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni  culturali  e  della
salute dei cittadini, per l'adozione  di  provvedimenti  normativi  e
amministrativi di competenza di amministrazioni  pubbliche.  In  tali
casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo
2 non prevedano un termine diverso, il  termine  entro  il  quale  le
amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto  o
nulla osta e' di novanta giorni dal ricevimento  della  richiesta  da
parte dell'amministrazione procedente.  Decorsi  i  suddetti  termini
senza che sia stato comunicato l'assenso,  il  concerto  o  il  nulla
osta, lo stesso si intende acquisito. 
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei  casi
in  cui  disposizioni  del  diritto  dell'Unione  europea  richiedano
l'adozione di provvedimenti espressi.». 
                               Art. 4 
 
 
           Norme per la semplificazione e l'accelerazione 
                   dei procedimenti amministrativi 
 
  1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
dettate norme di semplificazione  e  accelerazione  dei  procedimenti
amministrativi, sulla base delle seguenti norme generali  regolatrici
della materia: 
    a)  individuazione  dei  tipi  di  procedimento   amministrativo,
relativi a rilevanti insediamenti produttivi, a  opere  di  interesse
generale o all'avvio di attivita' imprenditoriali, ai  quali  possono
essere applicate le misure di cui alle lettere c) e seguenti; 
    b)  individuazione  in  concreto  da  parte  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri, nell'ambito dei tipi di procedimento indicati alla  lettera
a), dei singoli  interventi  con  positivi  effetti  sull'economia  o
sull'occupazione per i quali adottare le misure di cui  alle  lettere
c) e seguenti; 
    c) previsione, per ciascun procedimento,  dei  relativi  termini,
ridotti in misura non superiore al 50 per  cento  rispetto  a  quelli
applicabili ai sensi dell'articolo 2 della legge 7  agosto  1990,  n.
241, e successive modificazioni; 
    d) per i procedimenti  di  cui  alla  lettera  b),  attribuzione,
previa delibera del Consiglio dei ministri, di poteri sostitutivi  al
Presidente del Consiglio dei ministri o a un suo delegato; 
    e)  previsione,  per  i  procedimenti  in  cui  siano   coinvolte
amministrazioni delle regioni e degli enti locali, di idonee forme di
raccordo per la  definizione  dei  poteri  sostitutivi  di  cui  alla
lettera d); 
    f) definizione dei criteri  di  individuazione  di  personale  in
servizio  presso  le  amministrazioni  pubbliche,  in   possesso   di
specifiche competenze  tecniche  e  amministrative,  di  cui  possono
avvalersi i titolari dei poteri sostitutivi di cui  alla  lettera  d)
senza riconoscimento di trattamenti retributivi ulteriori rispetto  a
quelli in godimento e senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
                               Art. 5 
 
Segnalazione  certificata  di  inizio  attivita',  silenzio  assenso,
  autorizzazione espressa e comunicazione preventiva 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di
segnalazione certificata di inizio attivita' o di  silenzio  assenso,
ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,
nonche' di quelli per i quali e' necessaria l'autorizzazione espressa
e di quelli per i quali e' sufficiente una comunicazione  preventiva,
sulla base dei principi e criteri direttivi desumibili  dagli  stessi
articoli, dei  principi  del  diritto  dell'Unione  europea  relativi
all'accesso  alle  attivita'   di   servizi   e   dei   principi   di
ragionevolezza e proporzionalita', introducendo anche  la  disciplina
generale  delle  attivita'   non   assoggettate   ad   autorizzazione
preventiva espressa,  compresa  la  definizione  delle  modalita'  di
presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e
di svolgimento  della  procedura,  anche  telematica,  nonche'  degli
strumenti per  documentare  o  attestare  gli  effetti  prodotti  dai
predetti atti, e  prevedendo  altresi'  l'obbligo  di  comunicare  ai
soggetti interessati, all'atto della presentazione di  un'istanza,  i
termini entro i quali l'amministrazione e' tenuta a rispondere ovvero
entro  i  quali  il   silenzio   dell'amministrazione   equivale   ad
accoglimento della domanda. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro delegato per la semplificazione e  la  pubblica
amministrazione,  di  concerto  con  il  Ministro   dell'interno   in
relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,
previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  28
agosto  1997,  n.  281,  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n.  281  del  1997  e
previo parere del Consiglio di Stato, che  e'  reso  nel  termine  di
trenta giorni dalla  data  di  trasmissione  di  ciascuno  schema  di
decreto legislativo,  decorso  il  quale  il  Governo  puo'  comunque
procedere.   Lo   schema   di   ciascun   decreto   legislativo    e'
successivamente trasmesso alle Camere per  l'espressione  dei  pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari e della Commissione parlamentare per  la  semplificazione,
che si pronunciano nel termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di
trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo  puo'  essere
comunque adottato. Se il termine previsto  per  il  parere  cade  nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma
1 o successivamente, la scadenza medesima  e'  prorogata  di  novanta
giorni.  Il  Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi integrativi di informazione e  motivazione.  Le  Commissioni
competenti per materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
Governo entro il termine di  dieci  giorni  dalla  data  della  nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
adottati. 
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo'  adottare,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi e  della  procedura  di
cui al presente articolo, uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti
disposizioni integrative e correttive. 
                               Art. 6 
 
 
                      Autotutela amministrativa 
 
  1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 
  «3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza  dei
requisiti e dei presupposti  di  cui  al  comma  1,  nel  termine  di
sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta  motivati  provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di
essa. Qualora sia possibile conformare  l'attivita'  intrapresa  e  i
suoi effetti alla normativa  vigente,  l'amministrazione  competente,
con atto motivato, invita il  privato  a  provvedere,  disponendo  la
sospensione  dell'attivita'  intrapresa  e  prescrivendo  le   misure
necessarie con la fissazione di un termine  non  inferiore  a  trenta
giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione  delle
misure stesse, decorso il suddetto termine,  l'attivita'  si  intende
vietata. 
  4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti  di  cui  al
comma  3,  primo   periodo,   ovvero   di   cui   al   comma   6-bis,
l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti
dal  medesimo  comma  3  in  presenza   delle   condizioni   previste
dall'articolo 21-nonies»; 
    b) all'articolo 21: 
      1) al comma  1,  la  parola:  «denuncia»  e'  sostituita  dalla
seguente: «segnalazione»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
    c) all'articolo 21-quater, comma 2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «La sospensione non puo' comunque essere disposta o
perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di  annullamento
di cui all'articolo 21-nonies.»; 
    d) all'articolo 21-nonies: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «entro un  termine  ragionevole»
sono inserite le seguenti: «, comunque non superiore a diciotto  mesi
dal momento dell'adozione dei provvedimenti di  autorizzazione  o  di
attribuzione  di  vantaggi  economici,  inclusi  i  casi  in  cui  il
provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20,»; 
      2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. I provvedimenti amministrativi  conseguiti  sulla  base  di
false rappresentazioni dei fatti o di  dichiarazioni  sostitutive  di
certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci per  effetto
di condotte costituenti reato,  accertate  con  sentenza  passata  in
giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione  anche  dopo
la scadenza del termine di diciotto mesi di cui  al  comma  1,  fatta
salva l'applicazione delle sanzioni  penali  nonche'  delle  sanzioni
previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445». 
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  il  comma
136 e' abrogato. 
                               Art. 7 
 
Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in   materia   di
  prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  in  materia  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi
stabiliti dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012,  n.
190, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)  ridefinizione  e  precisazione  dell'ambito   soggettivo   di
applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza; 
    b) previsione di misure organizzative,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, anche ai fini  della  valutazione  dei
risultati, per la pubblicazione nel sito istituzionale  dell'ente  di
appartenenza delle informazioni concernenti: 
      1) le fasi dei procedimenti  di  aggiudicazione  ed  esecuzione
degli appalti pubblici; 
      2) il tempo medio di attesa per  le  prestazioni  sanitarie  di
ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale; 
      3) il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni,
servizi,   prestazioni   professionali   e   forniture,   l'ammontare
complessivo  dei  debiti  e  il  numero  delle  imprese   creditrici,
aggiornati periodicamente; 
      4) le determinazioni dell'organismo di valutazione; 
    c) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in  capo  alle
amministrazioni pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di
verifica, controllo e sanzioni; 
    d) precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione  del
Piano  nazionale  anticorruzione,  dei  piani  di  prevenzione  della
corruzione  e  della  relazione  annuale   del   responsabile   della
prevenzione della corruzione,  anche  attraverso  la  modifica  della
relativa  disciplina  legislativa,  anche  ai  fini  della   maggiore
efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione
per settori e dimensioni, del  coordinamento  con  gli  strumenti  di
misurazione    e    valutazione     delle     performance     nonche'
dell'individuazione dei principali  rischi  e  dei  relativi  rimedi;
conseguente   ridefinizione   dei   ruoli,   dei   poteri   e   delle
responsabilita' dei soggetti interni che  intervengono  nei  relativi
processi; 
    e)   razionalizzazione   e   precisazione   degli   obblighi   di
pubblicazione  nel  sito  istituzionale,  ai  fini  di  eliminare  le
duplicazioni  e  di  consentire  che  tali  obblighi  siano   assolti
attraverso la pubblicita' totale o parziale di banche  dati  detenute
da pubbliche amministrazioni; 
    f)  definizione,  in  relazione  alle  esigenze   connesse   allo
svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo  quanto  previsto
dall'articolo 31 della legge 3 agosto  2007,  n.  124,  e  successive
modificazioni,  dei  diritti  dei  membri  del  Parlamento   inerenti
all'accesso   ai   documenti   amministrativi   e    alla    verifica
dell'applicazione  delle  norme  sulla  trasparenza   amministrativa,
nonche'  dei  limiti  derivanti  dal  segreto  o   dal   divieto   di
divulgazione e dei casi di esclusione a tutela di interessi  pubblici
e privati; 
    g) individuazione dei soggetti competenti  all'irrogazione  delle
sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza; 
    h) fermi restando gli obblighi di  pubblicazione,  riconoscimento
della liberta' di informazione  attraverso  il  diritto  di  accesso,
anche  per  via  telematica,  di  chiunque,  indipendentemente  dalla
titolarita' di situazioni giuridicamente  rilevanti,  ai  dati  e  ai
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i  casi  di
segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e  nel
rispetto dei limiti relativi alla  tutela  di  interessi  pubblici  e
privati,  al  fine  di  favorire  forme  diffuse  di  controllo   sul
perseguimento delle  funzioni  istituzionali  e  sull'utilizzo  delle
risorse pubbliche;  semplificazione  delle  procedure  di  iscrizione
negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi  ed  esecutori  di
lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai
sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
e successive modificazioni, con modifiche della relativa  disciplina,
mediante l'unificazione o l'interconnessione delle banche dati  delle
amministrazioni centrali e periferiche competenti, e previsione di un
sistema di  monitoraggio  semestrale,  finalizzato  all'aggiornamento
degli elenchi costituiti presso le Prefetture -  Uffici  territoriali
del Governo; previsione di sanzioni a  carico  delle  amministrazioni
che  non  ottemperano  alle  disposizioni  normative  in  materia  di
accesso,   di   procedure   di   ricorso   all'Autorita'    nazionale
anticorruzione in materia di accesso civico e in materia  di  accesso
ai sensi della presente lettera, nonche' della tutela giurisdizionale
ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di
cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  e
successive modificazioni. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro delegato per la semplificazione e  la  pubblica
amministrazione, previa  acquisizione  del  parere  della  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi  nel
termine di  quarantacinque  giorni  dalla  data  di  trasmissione  di
ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale  il  Governo
puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo  e'
successivamente trasmesso alle Camere per  l'espressione  dei  pareri
della  Commissione  parlamentare  per  la  semplificazione  e   delle
Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  per  i  profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta  giorni  dalla
data di trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo  puo'
essere comunque adottato. Se il termine previsto per il  parere  cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine  previsto  al
comma 1 o successivamente,  la  scadenza  medesima  e'  prorogata  di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi integrativi di informazione e  motivazione.  Le  Commissioni
competenti per materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
Governo entro il termine di  dieci  giorni  dalla  data  della  nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
adottati. 
  3. In attesa della realizzazione del sistema unico nazionale di cui
all'articolo 2, comma 82, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  il
Governo e' delegato ad  adottare,  entro  otto  mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi per la  ristrutturazione  e  la  razionalizzazione  delle
spese relative alle prestazioni  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
lettera i-bis), del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche se rese  anteriormente
alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  secondo  i
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) revisione delle voci di listino per prestazioni  obbligatorie,
tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei  servizi,  in  modo  da
conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per  cento  rispetto
alle  tariffe  stabilite  con   il   decreto   del   Ministro   delle
comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
104 del 7 maggio 2001; 
    b) adozione di un tariffario per le prestazioni  funzionali  alle
operazioni  di  intercettazione  sulla  base  del  costo  medio   per
tipologia di prestazione  rilevato  dall'amministrazione  giudiziaria
nel biennio precedente, al fine di conseguire un risparmio  di  spesa
complessivo pari almeno al 50 per cento; 
    c) definizione dei criteri e delle  modalita'  per  l'adeguamento
delle  spettanze  relative  alle  operazioni  di  intercettazione  in
conseguenza   delle   innovazioni   scientifiche,   tecnologiche    e
organizzative; 
    d) armonizzazione delle disposizioni previste dal testo unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.
115, in materia di liquidazione delle spese di intercettazione, anche
al fine di velocizzare le operazioni di pagamento; 
    e)   abrogazione   di   ogni   altra   disposizione    precedente
incompatibile con i principi di cui al presente comma. 
  4. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  3  sono  adottati  su
proposta del Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere
del Consiglio di Stato, che e' reso  nel  termine  di  quarantacinque
giorni dalla data di  trasmissione  di  ciascuno  schema  di  decreto
legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere.  Lo
schema di ciascun decreto legislativo  e'  successivamente  trasmesso
alle  Camere  per  l'espressione   dei   pareri   delle   Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili  finanziari,  che
si  pronunciano  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla  data   di
trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo  puo'  essere
comunque adottato. Se il termine previsto  per  il  parere  cade  nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma
3 o successivamente, la scadenza medesima  e'  prorogata  di  novanta
giorni.  Il  Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi integrativi di informazione e  motivazione.  Le  Commissioni
competenti per materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
Governo entro il termine di  dieci  giorni  dalla  data  della  nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
adottati. 
  5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui ai  commi  1  e  3,  il  Governo  puo'
adottare, nel rispetto dei  principi  e  criteri  direttivi  e  della
procedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi
recanti disposizioni integrative e correttive. 


Capo II

ORGANIZZAZIONE

 

                               Art. 8 
 
 
          Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  per  modificare  la  disciplina  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri,  dei  Ministeri,  delle  agenzie  governative
nazionali e degli enti pubblici non economici  nazionali.  I  decreti
legislativi sono  adottati  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
    a)  con  riferimento  all'amministrazione  centrale  e  a  quella
periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale
destinati ad attivita' strumentali, fatte salve le esigenze  connesse
ad  eventuali  processi  di   reinternalizzazione   di   servizi,   e
correlativo rafforzamento degli uffici  che  erogano  prestazioni  ai
cittadini  e  alle  imprese;  preferenza  in  ogni  caso,  salva   la
dimostrata impossibilita',  per  la  gestione  unitaria  dei  servizi
strumentali, attraverso la costituzione di  uffici  comuni  e  previa
l'eventuale collocazione delle sedi in  edifici  comuni  o  contigui;
riordino, accorpamento o soppressione degli  uffici  e  organismi  al
fine di eliminare  duplicazioni  o  sovrapposizioni  di  strutture  o
funzioni, adottare i provvedimenti conseguenti alla  ricognizione  di
cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114,  e  completare  l'attuazione  dell'articolo  20   dello   stesso
decreto-legge n. 90 del 2014, secondo  principi  di  semplificazione,
efficienza,  contenimento  della  spesa  e  riduzione  degli  organi;
razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia  delle  funzioni  di
polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio
al fine di evitare sovrapposizioni di competenze  e  di  favorire  la
gestione associata dei servizi strumentali;  istituzione  del  numero
unico europeo 112 su  tutto  il  territorio  nazionale  con  centrali
operative da realizzare in ambito  regionale,  secondo  le  modalita'
definite con i protocolli d'intesa adottati  ai  sensi  dell'articolo
75-bis, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo  1º  agosto
2003,  n.  259;  riordino  delle  funzioni  di  polizia   di   tutela
dell'ambiente, del territorio e del mare,  nonche'  nel  campo  della
sicurezza e dei controlli  nel  settore  agroalimentare,  conseguente
alla riorganizzazione del Corpo forestale dello  Stato  ed  eventuale
assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte  salve  le
competenze del medesimo Corpo forestale in materia  di  lotta  attiva
contro gli incendi boschivi e di spegnimento con  mezzi  aerei  degli
stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco  con  le
connesse risorse e ferme restando la garanzia degli  attuali  livelli
di  presidio  dell'ambiente,  del  territorio  e  del  mare  e  della
sicurezza agroalimentare e  la  salvaguardia  delle  professionalita'
esistenti, delle specialita' e  dell'unitarieta'  delle  funzioni  da
attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le  funzioni
trasferite  e  il  transito  del  relativo   personale;   conseguenti
modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze  di  polizia
di cui all'articolo 16  della  legge  1º  aprile  1981,  n.  121,  in
aderenza  al  nuovo  assetto  funzionale   e   organizzativo,   anche
attraverso:  1)  la  revisione  della  disciplina   in   materia   di
reclutamento, di stato  giuridico  e  di  progressione  in  carriera,
tenendo conto del merito e delle professionalita', nell'ottica  della
semplificazione  delle  relative  procedure,  prevedendo  l'eventuale
unificazione, soppressione  ovvero  istituzione  di  ruoli,  gradi  e
qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni  organiche,
comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in  ragione
delle esigenze di funzionalita' e della  consistenza  effettiva  alla
data di entrata in vigore della presente  legge,  ferme  restando  le
facolta'  assunzionali   previste   alla   medesima   data,   nonche'
assicurando il mantenimento  della  sostanziale  equiordinazione  del
personale  delle  Forze  di  polizia  e  dei   connessi   trattamenti
economici,  anche   in   relazione   alle   occorrenti   disposizioni
transitorie,  fermi  restando   le   peculiarita'   ordinamentali   e
funzionali del personale di ciascuna  Forza  di  polizia,  nonche'  i
contenuti e i principi di cui all'articolo 19 della legge 4  novembre
2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri  di  delega  della  presente
legge, in quanto compatibili; 2) in caso di  assorbimento  del  Corpo
forestale dello Stato, anche in un'ottica  di  razionalizzazione  dei
costi, il transito del personale nella  relativa  Forza  di  polizia,
nonche' la facolta' di transito, in un contingente  limitato,  previa
determinazione  delle  relative  modalita',  nelle  altre  Forze   di
polizia, in conseguente corrispondenza  delle  funzioni  alle  stesse
attribuite e gia' svolte dal  medesimo  personale,  con  l'assunzione
della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche,
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle  relative
dotazioni organiche, con trasferimento delle  corrispondenti  risorse
finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad
personam riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici,  a
qualsiasi titolo conseguiti,  della  differenza,  limitatamente  alle
voci fisse e continuative, fra il trattamento economico  percepito  e
quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica
di  assegnazione;  3)  l'utilizzo,  previa  verifica  da  parte   del
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, di una quota  parte  dei  risparmi  di
spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento,  derivanti
alle Forze di polizia dall'attuazione della presente  lettera,  fermo
restando quanto  previsto  dall'articolo  23  della  presente  legge,
tenuto anche conto di quanto previsto  dall'articolo  3,  comma  155,
secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 4)  previsione
che il personale tecnico  del  Corpo  forestale  dello  Stato  svolga
altresi' le funzioni di ispettore fitosanitario di  cui  all'articolo
34 del decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.  214,  e  successive
modificazioni; riordino dei corpi di polizia  provinciale,  in  linea
con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui  alla  legge  7
aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze
di polizia; ottimizzazione dell'efficacia delle  funzioni  del  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  mediante  modifiche  al  decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione  alle  funzioni  e  ai
compiti del personale permanente e volontario del  medesimo  Corpo  e
conseguente revisione del decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.
217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e  delle  qualifiche
esistenti  ed  eventuale  istituzione  di  nuovi  appositi  ruoli   e
qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni
organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle
finanze,  di  una  quota  parte  dei  risparmi  di  spesa  di  natura
permanente, non  superiore  al  50  per  cento,  derivanti  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge; 
    b) con riferimento alle forze operanti in  mare,  fermi  restando
l'organizzazione, anche logistica, e lo svolgimento delle funzioni  e
dei compiti di polizia da parte delle Forze di polizia,  eliminazione
delle duplicazioni organizzative, logistiche  e  funzionali,  nonche'
ottimizzazione  di  mezzi  e  infrastrutture,  anche  mediante  forme
obbligatorie   di   gestione   associata,   con   rafforzamento   del
coordinamento tra Corpo delle capitanerie di porto e Marina militare,
nella prospettiva di un'eventuale maggiore integrazione; 
    c) con riferimento alla sola amministrazione centrale,  applicare
i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 11, 12 e 14 della
legge 15 marzo 1997, n.  59,  e  successive  modificazioni,  nonche',
all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della Costituzione  e  di
adeguare le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23  agosto  1988,
n. 400, definire: 
      1)  le  competenze  regolamentari   e   quelle   amministrative
funzionali  al  mantenimento  dell'unita'   dell'indirizzo   e   alla
promozione dell'attivita' dei Ministri da parte  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
      2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei  ministri
in materia di analisi,  definizione  e  valutazione  delle  politiche
pubbliche; 
      3) i procedimenti di designazione o di  nomina  di  competenza,
diretta o indiretta, del Governo o di singoli Ministri,  in  modo  da
garantire  che  le   scelte,   quand'anche   da   formalizzarsi   con
provvedimenti  di  singoli  Ministri,  siano  oggetto  di  esame   in
Consiglio dei ministri; 
      4) la disciplina degli uffici  di  diretta  collaborazione  dei
Ministri, dei vice  ministri  e  dei  sottosegretari  di  Stato,  con
determinazione da parte del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in  relazione
alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi  Ministeri,  anche
al fine di garantire  un'adeguata  qualificazione  professionale  del
relativo  personale,   con   eventuale   riduzione   del   numero   e
pubblicazione  dei  dati  nei  siti  istituzionali   delle   relative
amministrazioni; 
      5)  le  competenze  in  materia  di  vigilanza  sulle   agenzie
governative nazionali, al fine di  assicurare  l'effettivo  esercizio
delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  nel
rispetto del  principio  di  separazione  tra  indirizzo  politico  e
gestione; 
      6) razionalizzazione con eventuale  soppressione  degli  uffici
ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie  delle
autorita'  indipendenti  e  viceversa;  individuazione   di   criteri
omogenei  per  la  determinazione  del  trattamento   economico   dei
componenti e del personale delle autorita' indipendenti, in  modo  da
evitare maggiori oneri per la finanza pubblica,  salvaguardandone  la
relativa professionalita';  individuazione  di  criteri  omogenei  di
finanziamento delle medesime  autorita',  tali  da  evitare  maggiori
oneri per la finanza pubblica, mediante la  partecipazione,  ove  non
attualmente prevista, delle imprese operanti nei settori e servizi di
riferimento, o comunque regolate o vigilate; 
      7) introduzione  di  maggiore  flessibilita'  nella  disciplina
relativa all'organizzazione  dei  Ministeri,  da  realizzare  con  la
semplificazione dei  procedimenti  di  adozione  dei  regolamenti  di
organizzazione,  anche  modificando  la  competenza   ad   adottarli;
introduzione di modifiche al decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
300, per consentire il  passaggio  dal  modello  dei  dipartimenti  a
quello del segretario generale e viceversa in relazione alle esigenze
di coordinamento; definizione  dei  predetti  interventi  assicurando
comunque la compatibilita' finanziaria degli stessi, anche attraverso
l'espressa previsione della partecipazione ai  relativi  procedimenti
dei soggetti istituzionalmente competenti a tal fine; 
    d) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia  di
autoveicoli: riorganizzazione, ai  fini  della  riduzione  dei  costi
connessi alla gestione dei  dati  relativi  alla  proprieta'  e  alla
circolazione dei  veicoli  e  della  realizzazione  di  significativi
risparmi  per  l'utenza,   anche   mediante   trasferimento,   previa
valutazione della sostenibilita' organizzativa  ed  economica,  delle
funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  conseguente
introduzione di un'unica modalita' di  archiviazione  finalizzata  al
rilascio di un documento unico contenente i dati di proprieta'  e  di
circolazione di autoveicoli, motoveicoli e  rimorchi,  da  perseguire
anche  attraverso  l'eventuale  istituzione  di  un'agenzia  o  altra
struttura   sottoposta   alla   vigilanza   del    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni con le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; 
    e)  con  riferimento  alle  Prefetture-Uffici  territoriali   del
Governo:  a  completamento  del  processo  di  riorganizzazione,   in
combinato disposto con  i  criteri  stabiliti  dall'articolo  10  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia  con  le  previsioni
contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56,  razionalizzazione  della
rete organizzativa e revisione  delle  competenze  e  delle  funzioni
attraverso la riduzione del  numero,  tenendo  conto  delle  esigenze
connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in  base  a
criteri  inerenti  all'estensione  territoriale,   alla   popolazione
residente, all'eventuale presenza della  citta'  metropolitana,  alle
caratteristiche del territorio, alla criminalita', agli  insediamenti
produttivi,  alle  dinamiche  socio-economiche,  al  fenomeno   delle
immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle aree  confinarie
con  flussi  migratori;   trasformazione   della   Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello  Stato,  quale
punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato  e
cittadini;   attribuzione   al   prefetto    della    responsabilita'
dell'erogazione dei servizi ai  cittadini,  nonche'  di  funzioni  di
direzione e coordinamento dei dirigenti degli  uffici  facenti  parte
dell'Ufficio  territoriale  dello  Stato,  eventualmente   prevedendo
l'attribuzione allo stesso di poteri sostitutivi, ferma  restando  la
separazione tra funzioni di amministrazione attiva e di controllo,  e
di rappresentanza dell'amministrazione statale,  anche  ai  fini  del
riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi di  cui
all'articolo 2; coordinamento  e  armonizzazione  delle  disposizioni
riguardanti l'Ufficio  territoriale  dello  Stato,  con  eliminazione
delle sovrapposizioni e  introduzione  delle  modifiche  a  tal  fine
necessarie; confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti
gli uffici  periferici  delle  amministrazioni  civili  dello  Stato;
definizione dei criteri per l'individuazione e l'organizzazione della
sede unica  dell'Ufficio  territoriale  dello  Stato;  individuazione
delle  competenze  in  materia  di  ordine   e   sicurezza   pubblica
nell'ambito dell'Ufficio territoriale  dello  Stato,  fermo  restando
quanto previsto dalla legge 1º aprile 1981,  n.  121;  individuazione
della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze
esercitate; 
    f) con riferimento a enti  pubblici  non  economici  nazionali  e
soggetti privati che svolgono attivita' omogenee:  semplificazione  e
coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con  il
mantenimento   della   sua   specificita';    riconoscimento    delle
peculiarita'  dello  sport  per  persone  affette  da  disabilita'  e
scorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitato
italiano paralimpico con trasformazione del medesimo in ente autonomo
di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la  finanza  pubblica,
nella previsione che esso utilizzi parte  delle  risorse  finanziarie
attualmente in disponibilita' o attribuite al CONI e si  avvalga  per
tutte le attivita' strumentali, ivi comprese  le  risorse  umane,  di
CONI Servizi spa,  attraverso  un  apposito  contratto  di  servizio;
previsione  che  il  personale  attualmente  in  servizio  presso  il
Comitato  italiano  paralimpico  transiti  in   CONI   Servizi   spa;
riorganizzazione,   razionalizzazione   e    semplificazione    della
disciplina concernente le autorita' portuali di  cui  alla  legge  28
gennaio  1994,  n.  84,  con  particolare  riferimento   al   numero,
all'individuazione di autorita' di sistema  nonche'  alla  governance
tenendo conto del ruolo delle regioni e  degli  enti  locali  e  alla
semplificazione   e   unificazione   delle   procedure   doganali   e
amministrative in materia di porti. 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei
decreti legislativi di cui al comma 1, sono definiti i criteri per la
ricognizione dettagliata ed esaustiva, da effettuare decorso un  anno
dall'adozione  dei  provvedimenti   di   riordino,   accorpamento   o
soppressione di cui al comma 1, lettera a), di tutte le funzioni e le
competenze  attribuite  alle  amministrazioni  pubbliche,  statali  e
locali, inclusi gli uffici e gli organismi  oggetto  di  riordino  in
conformita' al predetto comma 1, al fine di semplificare  l'esercizio
delle funzioni pubbliche, secondo criteri di trasparenza, efficienza,
non  duplicazione  ed  economicita',  e  di  coordinare   e   rendere
efficiente il  rapporto  tra  amministrazione  dello  Stato  ed  enti
locali. 
  3. Per l'istituzione del numero unico europeo 112, di cui al  comma
1, lettera a), e' autorizzata la spesa di  10  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 28 milioni di
euro annui dal 2017 al 2024. Al relativo onere si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2015-2017,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2015,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'interno. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro delegato per la semplificazione e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del  parere
della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del  parere  del  Consiglio  di
Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla  data
di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il
quale il Governo  puo'  comunque  procedere.  Lo  schema  di  ciascun
decreto legislativo e'  successivamente  trasmesso  alle  Camere  per
l'espressione dei pareri delle  Commissioni  parlamentari  competenti
per  materia  e  per  i  profili  finanziari  e   della   Commissione
parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano  nel  termine
di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso  il  quale  il
decreto legislativo puo' essere  comunque  adottato.  Se  il  termine
previsto per il parere  cade  nei  trenta  giorni  che  precedono  la
scadenza del termine  previsto  al  comma  1  o  successivamente,  la
scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora
non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette  nuovamente
i  testi  alle  Camere  con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
modificazioni,  corredate  dei  necessari  elementi  integrativi   di
informazione e motivazione. Le  Commissioni  competenti  per  materia
possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di
dieci giorni  dalla  data  della  nuova  trasmissione.  Decorso  tale
termine, i decreti possono comunque essere adottati. 
  6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo'  adottare,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi e  della  procedura  di
cui al presente articolo, uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti
disposizioni integrative e correttive. 
  7. Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle  province
autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte  le  attribuzioni
spettanti ai rispettivi  Corpi  forestali  regionali  e  provinciali,
anche con riferimento  alle  funzioni  di  pubblica  sicurezza  e  di
polizia giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia e salve
le diverse determinazioni organizzative, da  assumere  con  norme  di
attuazione degli  statuti  speciali,  che  comunque  garantiscano  il
coordinamento in sede nazionale delle funzioni di polizia  di  tutela
dell'ambiente, del territorio e del mare, nonche' la  sicurezza  e  i
controlli nel  settore  agroalimentare.  Restano  altresi'  ferme  le
funzioni attribuite ai presidenti delle suddette regioni  e  province
autonome in materia di funzioni prefettizie, in conformita' a  quanto
disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle  relative  norme  di
attuazione. 
                               Art. 9 
 
 
                  Disposizioni concernenti l'Ordine 
                 al merito della Repubblica italiana 
 
  1. Alla legge 3 marzo 1951, n.  178,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) al secondo comma, la parola: «sedici»  e'  sostituita  dalla
seguente: «dieci»; 
      2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine, nominati  con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, durano
in carica sei anni e non possono essere confermati»; 
      3) il quarto comma e' abrogato; 
    b) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
  «Art.  2-bis.  -  1.  Il  cancelliere  e  i  membri  del  Consiglio
dell'Ordine che superano la durata del  mandato  indicata  dal  terzo
comma dell'articolo 2 decadono a far data dell'emanazione dei decreti
di nomina dei nuovi membri. 
  2. Le competenze attribuite alla Giunta dell'Ordine dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, e  dallo  statuto
dell'Ordine, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  31
ottobre 1952, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  277  del  29
novembre 1952, sono devolute al Consiglio dell'Ordine»; 
    c) all'articolo 4, primo comma, le  parole:  «sentita  la  Giunta
dell'Ordine» sono sostituite dalle seguenti:  «sentito  il  Consiglio
dell'Ordine». 
                               Art. 10 
 
 
      Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere 
         di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
la riforma dell'organizzazione, delle funzioni  e  del  finanziamento
delle camere di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,
anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come
modificata dal decreto legislativo 15 febbraio  2010,  n.  23,  e  il
conseguente riordino delle  disposizioni  che  regolano  la  relativa
materia. Il decreto legislativo e' adottato nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a) determinazione del diritto  annuale  a  carico  delle  imprese
tenuto  conto  delle  disposizioni  di  cui   all'articolo   28   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione
del numero dalle attuali 105 a non piu' di 60  mediante  accorpamento
di due o piu' camere  di  commercio;  possibilita'  di  mantenere  la
singola camera di commercio non accorpata sulla base  di  una  soglia
dimensionale minima di 75.000 imprese  e  unita'  locali  iscritte  o
annotate nel registro delle imprese, salvaguardando  la  presenza  di
almeno una  camera  di  commercio  in  ogni  regione,  prevedendo  la
istituibilita' di una camera di commercio in ogni provincia  autonoma
e citta' metropolitana  e,  nei  casi  di  comprovata  rispondenza  a
indicatori di efficienza e di  equilibrio  economico,  tenendo  conto
delle   specificita'   geo-economiche   dei   territori    e    delle
circoscrizioni territoriali di  confine,  nonche'  definizione  delle
condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le unioni
regionali o interregionali; previsione, fermo  restando  il  predetto
limite massimo di circoscrizioni territoriali,  dei  presupposti  per
l'eventuale mantenimento delle camere  di  commercio  nelle  province
montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n.
56, e, anche in deroga alle soglie dimensionali minime, nei territori
montani delle regioni insulari privi  di  adeguate  infrastrutture  e
collegamenti pubblici stradali e ferroviari; previsione di misure per
assicurare alle camere di commercio accorpate la neutralita'  fiscale
delle operazioni derivanti  dai  processi  di  accorpamento  e  dalla
cessione e dal conferimento  di  immobili  e  di  partecipazioni,  da
realizzare attraverso  l'eventuale  esenzione  da  tutte  le  imposte
indirette, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto; 
    c) ridefinizione dei compiti e delle  funzioni,  con  particolare
riguardo a quelle di pubblicita' legale generale  e  di  settore,  di
semplificazione amministrativa, di tutela del  mercato,  limitando  e
individuando gli ambiti di attivita' nei quali svolgere  la  funzione
di  promozione  del  territorio  e  dell'economia   locale,   nonche'
attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate
dallo Stato e dalle regioni, eliminando  le  duplicazioni  con  altre
amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni  societarie  a
quelle necessarie per lo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali
nonche' per lo svolgimento di attivita' in regime di  concorrenza,  a
tal fine esplicitando  criteri  specifici  e  vincolanti,  eliminando
progressivamente  le  partecipazioni  societarie  non  essenziali   e
gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati; 
    d)   riordino   delle   competenze   relative   alla   tenuta   e
valorizzazione  del  registro  delle  imprese  presso  le  camere  di
commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della
trasparenza del  mercato  e  di  pubblicita'  legale  delle  imprese,
garantendo la continuita' operativa del sistema informativo nazionale
e l'unitarieta' di indirizzo applicativo e interpretativo  attraverso
il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico; 
    e) definizione da parte del Ministero dello  sviluppo  economico,
sentita  l'Unioncamere,  di  standard  nazionali  di  qualita'  delle
prestazioni delle  camere  di  commercio,  in  relazione  a  ciascuna
funzione fondamentale, ai relativi servizi ed  all'utilita'  prodotta
per le imprese, nonche' di un  sistema  di  monitoraggio  di  cui  il
Ministero  dello  sviluppo  economico  si  avvale  per  garantire  il
rispetto degli standard; 
    f) riduzione del numero  dei  componenti  dei  consigli  e  delle
giunte e riordino della  relativa  disciplina,  compresa  quella  sui
criteri di elezione, in modo da assicurare un'adeguata  consultazione
delle  imprese,  e  sul  limite  ai  mandati,  nonche'  delle  unioni
regionali, delle  aziende  speciali  e  delle  societa'  controllate;
individuazione di criteri che garantiscano, in caso di  accorpamento,
la  rappresentanza  equilibrata  negli  organi  camerali  delle  basi
associative  delle  camere  di  commercio  accorpate,  favorendo   il
mantenimento dei servizi sul territorio;  riordino  della  disciplina
dei compensi dei  relativi  organi,  prevedendo  la  gratuita'  degli
incarichi diversi da quelli  nei  collegi  dei  revisori  dei  conti;
definizione  di  limiti  al   trattamento   economico   dei   vertici
amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali; 
    g) introduzione di una disciplina  transitoria  che  tenga  conto
degli accorpamenti gia' deliberati alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge; 
    h) introduzione di una disciplina  transitoria  che  assicuri  la
sostenibilita' finanziaria, anche con riguardo ai progetti  in  corso
per  la  promozione  dell'attivita'  economica   all'estero,   e   il
mantenimento  dei  livelli  occupazionali  e  che  contempli   poteri
sostitutivi per garantire la  completa  attuazione  del  processo  di
riforma,  anche  mediante  la  nomina  di  commissari  in   caso   di
inadempienza da parte delle camere di commercio. 
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione  e  con
il Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  acquisizione  del
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del  parere  del  Consiglio  di
Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla  data
di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale
il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di decreto  legislativo
e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta  giorni  dalla
data di trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo  puo'
essere comunque adottato. Se il termine previsto per il  parere  cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine  previsto  al
comma 1 o successivamente,  la  scadenza  medesima  e'  prorogata  di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi integrativi di informazione e  motivazione.  Le  Commissioni
competenti per materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
Governo entro il termine di  dieci  giorni  dalla  data  della  nuova
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo'  comunque  essere
adottato. 
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  del  decreto
legislativo di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto
dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente
articolo,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti   disposizioni
integrative e correttive. 


Capo III

PERSONALE

 

                               Art. 11 
 
 
                         Dirigenza pubblica 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della  presente  legge,  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 17, comma 2, uno o piu' decreti legislativi in  materia
di dirigenza pubblica e di valutazione dei  rendimenti  dei  pubblici
uffici. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a) istituzione del sistema della dirigenza  pubblica,  articolato
in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei  di
accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio
del  merito,  dell'aggiornamento  e  della  formazione  continua,   e
caratterizzato  dalla  piena  mobilita'  tra  i  ruoli,  secondo   le
previsioni di cui alle lettere da b) a q); istituzione di  una  banca
dati  nella  quale  inserire  il   curriculum   vitae,   un   profilo
professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei
ruoli di cui alla lettera b)  e  affidamento  al  Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri  della
tenuta  della  banca  dati  e  della  gestione  tecnica  dei   ruoli,
alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate; 
    b) con riferimento all'inquadramento: 
      1) dei dirigenti dello Stato: istituzione di un ruolo unico dei
dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in
cui confluiscono i dirigenti di cui  all'articolo  2,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  appartenenti  ai  ruoli
delle amministrazioni statali,  degli  enti  pubblici  non  economici
nazionali, delle universita' statali, degli enti pubblici di  ricerca
e  delle  agenzie  governative  istituite  ai   sensi   del   decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300; esclusione dallo stesso ruolo del
personale in regime di diritto pubblico di  cui  all'articolo  3  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165;  eliminazione  della
distinzione in due  fasce;  previsione,  nell'ambito  del  ruolo,  di
sezioni per le professionalita' speciali; introduzione di ruoli unici
anche per la dirigenza delle  autorita'  indipendenti,  nel  rispetto
della loro piena autonomia; in sede di prima applicazione, confluenza
nei  suddetti   ruoli   dei   dirigenti   di   ruolo   delle   stesse
amministrazioni; esclusione dai suddetti ruoli unici della  dirigenza
scolastica, con salvezza della  disciplina  speciale  in  materia  di
reclutamento e inquadramento della  stessa;  istituzione,  presso  il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, di una Commissione per la dirigenza  statale,  operante
con piena autonomia di valutazione, i cui componenti sono selezionati
con modalita'  tali  da  assicurarne  l'indipendenza,  la  terzieta',
l'onorabilita' e l'assenza di conflitti di interessi,  con  procedure
trasparenti e con scadenze differenziate, sulla base di requisiti  di
merito  e  incompatibilita'  con  cariche  politiche   e   sindacali;
previsione delle funzioni della Commissione, ivi compresa la verifica
del rispetto dei  criteri  di  conferimento  degli  incarichi  e  del
concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento
e della revoca  degli  incarichi;  attribuzione  delle  funzioni  del
Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, relative ai dirigenti statali,  alla  suddetta
Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
      2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa  intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico  dei
dirigenti regionali; in sede di prima  applicazione,  confluenza  nel
suddetto ruolo dei dirigenti  di  ruolo  nelle  regioni,  negli  enti
pubblici  non  economici  regionali  e   nelle   agenzie   regionali;
attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per  la
dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero
1) della presente lettera; inclusione nel suddetto ruolo unico  della
dirigenza  delle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
agricoltura e della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica
del Servizio sanitario nazionale ed esclusione  dallo  stesso,  ferma
restando l'applicazione dell'articolo 15 del decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni,  della  dirigenza
medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale; 
      3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa  intesa
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, di  un  ruolo
unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione,
confluenza nel suddetto ruolo  dei  dirigenti  di  ruolo  negli  enti
locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione
per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri  di  cui  al
numero 1) della  presente  lettera;  mantenimento  della  figura  del
direttore generale di cui all'articolo 108 del testo unico di cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 2, comma  186,  lettera  d),  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, e definizione dei  relativi  requisiti,  fermo
restando quanto previsto dal numero 4) della presente lettera; 
      4) dei  segretari  comunali  e  provinciali:  abolizione  della
figura; attribuzione alla dirigenza di cui al numero 3)  dei  compiti
di attuazione dell'indirizzo politico,  coordinamento  dell'attivita'
amministrativa    e    controllo    della    legalita'    dell'azione
amministrativa;  mantenimento  della  funzione  rogante  in  capo  ai
dirigenti apicali  aventi  i  prescritti  requisiti;  inserimento  di
coloro che, alla data di entrata in vigore  del  decreto  legislativo
adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono
iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e  provinciali  di
cui all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico
dei dirigenti degli enti locali di cui al numero  3)  e  soppressione
del predetto albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente
in materia  di  contenimento  della  spesa  di  personale,  specifica
disciplina  per  coloro  che  sono  iscritti  nelle  predette   fasce
professionali e sono privi di incarico alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al
presente articolo; specifica disciplina che contempli  la  confluenza
nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo,  anche
come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti  per  coloro
che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale  C,  e
per i vincitori di procedure concorsuali di ammissione  al  corso  di
accesso in carriera gia' avviate alla data di entrata in vigore della
presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in
materia di contenimento della spesa di  personale,  obbligo  per  gli
enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti  di
attuazione  dell'indirizzo  politico,  coordinamento   dell'attivita'
amministrativa    e    controllo    della    legalita'    dell'azione
amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
previsione che gli incarichi di funzione dirigenziale apicale cessano
se non rinnovati entro novanta  giorni  dalla  data  di  insediamento
degli organi esecutivi; previsione della possibilita', per le  citta'
metropolitane  e  i  comuni  con  popolazione  superiore  a   100.000
abitanti, di  nominare,  in  alternativa  al  dirigente  apicale,  un
direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del citato testo  unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e previsione,  in  tale
ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo della legalita'
dell'azione amministrativa e della funzione rogante a un dirigente di
ruolo; previsione, per i comuni di  minori  dimensioni  demografiche,
dell'obbligo di gestire la  funzione  di  direzione  apicale  in  via
associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e  successive  modificazioni;  in
sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre  anni
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo  adottato  in
attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per  gli
enti locali privi di un direttore  generale  nominato  ai  sensi  del
citato articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo  n.
267 del 2000 di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti
di attuazione dell'indirizzo politico,  coordinamento  dell'attivita'
amministrativa, direzione degli uffici e  controllo  della  legalita'
dell'azione amministrativa ai predetti soggetti,  gia'  iscritti  nel
predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3),  nonche'  ai
soggetti gia' iscritti all'albo, nella fascia professionale C,  e  ai
vincitori del corso di accesso in carriera, gia' bandito alla data di
entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori  oneri
per la finanza pubblica. Per la  regione  Trentino-Alto  Adige  resta
ferma la particolare disciplina prevista per i segretari comunali dal
titolo VI della legge 11 marzo 1972,  n.  118,  nonche'  dalle  leggi
regionali del Trentino-Alto Adige 26 aprile 2010, n. 1, e 9  dicembre
2014, n. 11, anche in conformita' al titolo XI del testo unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige,  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e alle
relative norme di attuazione di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sull'uso della lingua tedesca  nei
rapporti con la pubblica amministrazione; 
    c) con riferimento all'accesso alla dirigenza: 
      1) per corso-concorso: definizione di requisiti  e  criteri  di
selezione dei partecipanti al corso-concorso ispirati  alle  migliori
pratiche utilizzate  in  ambito  internazionale,  fermo  restando  il
possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale;
cadenza annuale del corso-concorso per ciascuno dei tre ruoli di  cui
alla lettera b), numeri 1), 2) e 3), per un numero  fisso  di  posti,
definito in  relazione  al  fabbisogno  minimo  annuale  del  sistema
amministrativo; esclusione di graduatorie di idonei nel  concorso  di
accesso al corso-concorso; immissione in servizio dei  vincitori  del
corso-concorso come funzionari, con obblighi  di  formazione,  per  i
primi tre anni, con  possibile  riduzione  del  suddetto  periodo  in
relazione  all'esperienza  lavorativa  nel  settore  pubblico   o   a
esperienze all'estero e successiva immissione nel ruolo  unico  della
dirigenza da parte delle Commissioni di cui  alla  lettera  b)  sulla
base della valutazione da parte dell'amministrazione presso la  quale
e' stato attribuito l'incarico iniziale; possibilita'  di  reclutare,
con il suddetto corso-concorso, anche dirigenti di carriere  speciali
e delle autorita' indipendenti; previsione di  sezioni  speciali  del
corso-concorso per dirigenti tecnici; 
      2)  per  concorso:  definizione  di  requisiti  e  criteri   di
selezione  ispirati  alle  migliori  pratiche  utilizzate  in  ambito
internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non
inferiore alla laurea magistrale; cadenza annuale del concorso  unico
per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), per un  numero  di
posti variabile, per i posti disponibili nella dotazione  organica  e
non coperti dal corso-concorso di cui al  numero  1)  della  presente
lettera;  esclusione  di  graduatorie  di  idonei;  possibilita'   di
reclutare, con il suddetto  concorso,  anche  dirigenti  di  carriere
speciali e delle autorita' indipendenti; formazione della graduatoria
finale alla fine del ciclo di formazione iniziale; assunzione a tempo
determinato e successiva  assunzione  a  tempo  indeterminato  previo
esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di un
organismo indipendente,  con  possibile  riduzione  della  durata  in
relazione  all'esperienza  lavorativa  nel  settore  pubblico   o   a
esperienze  all'estero;  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,  con
eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario,  in  caso  di
mancato superamento dell'esame di conferma; 
    d)  con  riferimento  al  sistema  di  formazione  dei   pubblici
dipendenti: revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto
organizzativo  della  Scuola   nazionale   dell'amministrazione   con
eventuale   trasformazione   della   natura   giuridica,    con    il
coinvolgimento  di  istituzioni  nazionali   ed   internazionali   di
riconosciuto   prestigio,   in    coerenza    con    la    disciplina
dell'inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere  a),  b)  e
c),  in  modo  da  assicurare  l'omogeneita'  della  qualita'  e  dei
contenuti formativi dei dirigenti  dei  diversi  ruoli  di  cui  alla
lettera b), senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica;
possibilita' di avvalersi, per le  attivita'  di  reclutamento  e  di
formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con
procedure trasparenti, nel rispetto di regole e di indirizzi generali
e uniformi, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica;
ridefinizione del trattamento  economico  dei  docenti  della  Scuola
nazionale dell'amministrazione in coerenza con le previsioni  di  cui
all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
ferma restando l'abrogazione dell'articolo 10, comma 2,  del  decreto
legislativo  1º  dicembre  2009,  n.  178,   senza   incremento   dei
trattamenti economici in godimento e comunque senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza  pubblica;  promozione,  con  il  coinvolgimento
dell'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani,  di   corsi   di
formazione   concernenti   l'esercizio   associato   delle   funzioni
fondamentali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, e successive  modificazioni,  per  dipendenti  e  dirigenti  dei
comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti; 
    e) con riferimento  alla  formazione  permanente  dei  dirigenti:
definizione di obblighi  formativi  annuali  e  delle  modalita'  del
relativo adempimento; coinvolgimento dei  dirigenti  di  ruolo  nella
formazione  dei  futuri   dirigenti,   loro   obbligo   di   prestare
gratuitamente  la  propria  opera  intellettuale  per   le   suddette
attivita' di formazione; 
    f)   con   riferimento   alla    mobilita'    della    dirigenza:
semplificazione e ampliamento  delle  ipotesi  di  mobilita'  tra  le
amministrazioni pubbliche e con il settore  privato;  previsione  dei
casi e delle condizioni nei quali non e' richiesto il previo  assenso
delle  amministrazioni  di  appartenenza  per  la   mobilita'   della
dirigenza medica e sanitaria; 
    g) con riferimento al conferimento degli incarichi  dirigenziali:
possibilita' di conferire gli incarichi ai dirigenti  appartenenti  a
ciascuno dei tre ruoli di  cui  alla  lettera  b);  definizione,  per
ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini  di
competenze  ed  esperienze   professionali,   tenendo   conto   della
complessita', delle responsabilita'  organizzative  e  delle  risorse
umane e strumentali; conferimento  degli  incarichi  a  dirigenti  di
ruolo mediante procedura comparativa con avviso pubblico, sulla  base
di requisiti e  criteri  definiti  dall'amministrazione  in  base  ai
criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla  lettera  b);
rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo  dirigente,
dei  precedenti  incarichi  e  della  relativa   valutazione,   delle
specifiche  competenze   organizzative   possedute,   nonche'   delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso  il
settore privato o presso  altre  amministrazioni  pubbliche,  purche'
attinenti  all'incarico  da  conferire;  preselezione  di  un  numero
predeterminato di candidati  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,
sulla base dei  suddetti  requisiti  e  criteri,  per  gli  incarichi
relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi  corrispondenti  ad
uffici di livello dirigenziale generale, da parte  delle  Commissioni
di cui alla lettera b), e successiva scelta  da  parte  del  soggetto
nominante; verifica successiva del rispetto dei suddetti requisiti  e
criteri, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della  stessa
Commissione; assegnazione degli incarichi  con  criteri  che  tengano
conto  della  diversita'  delle   esperienze   maturate,   anche   in
amministrazioni differenti;  parere  obbligatorio  e  non  vincolante
delle Commissioni di  cui  alla  lettera  b)  sulla  decadenza  dagli
incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione da rendere
entro un termine  certo,  decorso  il  quale  il  parere  si  intende
acquisito;  per  quanto  riguarda  gli  incarichi  dirigenziali   non
assegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera c)
del presente comma, previsione di procedure selettive e  comparative,
fermi restando i limiti percentuali previsti dall'articolo 19,  comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  con  conseguente
eventuale  revisione  delle  analoghe  discipline  e  delle  relative
percentuali, definite in modo sostenibile per le amministrazioni  non
statali; previsione della pubblicizzazione dei posti dirigenziali che
si rendono vacanti  in  ogni  singola  amministrazione,  con  congruo
anticipo, attraverso la pubblicazione sulla banca dati  di  cui  alla
lettera a) del presente comma; 
    h) con riferimento  alla  durata  degli  incarichi  dirigenziali:
durata  degli  incarichi  di   quattro   anni,   rinnovabili   previa
partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facolta' di rinnovo
degli incarichi per ulteriori due anni senza procedura selettiva  per
una sola volta, purche'  motivato  e  nei  soli  casi  nei  quali  il
dirigente abbia ottenuto una  valutazione  positiva;  definizione  di
presupposti oggettivi per la revoca, anche in  relazione  al  mancato
raggiungimento  degli  obiettivi,   e   della   relativa   procedura;
equilibrio di genere nel conferimento degli  incarichi;  possibilita'
di proroga dell'incarico  dirigenziale  in  essere,  per  il  periodo
strettamente necessario  al  completamento  delle  procedure  per  il
conferimento del nuovo incarico; 
    i) con riferimento ai dirigenti privi di incarico: erogazione del
trattamento  economico  fondamentale  e  della  parte   fissa   della
retribuzione, maturata prima della data  di  entrata  in  vigore  dei
decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti  privi  di
incarico e loro  collocamento  in  disponibilita';  disciplina  della
decadenza dal ruolo unico a seguito  di  un  determinato  periodo  di
collocamento in disponibilita'  successivo  a  valutazione  negativa;
loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi  in
altre  amministrazioni  ovvero  nelle  societa'   partecipate   dalle
amministrazioni pubbliche, o per svolgere  attivita'  lavorativa  nel
settore privato,  con  sospensione  del  periodo  di  disponibilita';
possibile destinazione allo  svolgimento  di  attivita'  di  supporto
presso le suddette amministrazioni  o  presso  enti  senza  scopo  di
lucro,  con  il  consenso  dell'interessato,  senza  conferimento  di
incarichi dirigenziali e senza  retribuzioni  aggiuntive;  previsione
della possibilita', per i dirigenti collocati in  disponibilita',  di
formulare istanza di ricollocazione in qualita'  di  funzionario,  in
deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche
amministrazioni; 
    l) con riferimento alla valutazione dei  risultati:  rilievo  dei
suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali;
costruzione del percorso di carriera in funzione  degli  esiti  della
valutazione; 
    m) con riferimento alla responsabilita' dei  dirigenti:  riordino
delle   disposizioni   legislative   relative   alle    ipotesi    di
responsabilita' dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare
dei  dirigenti  e  ridefinizione  del  rapporto  tra  responsabilita'
dirigenziale   e   responsabilita'   amministrativo-contabile,    con
particolare riferimento alla  esclusiva  imputabilita'  ai  dirigenti
della responsabilita' per  l'attivita'  gestionale,  con  limitazione
della responsabilita' dirigenziale alle ipotesi di  cui  all'articolo
21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  limitazione  della
responsabilita'   disciplinare   ai   comportamenti    effettivamente
imputabili ai dirigenti stessi; 
    n)  con  riferimento  alla  retribuzione:  omogeneizzazione   del
trattamento  economico  fondamentale  e  accessorio  nell'ambito   di
ciascun ruolo unico, e  nei  limiti  delle  risorse  complessivamente
destinate, ai sensi delle  disposizioni  legislative  e  contrattuali
vigenti,  al  finanziamento  del   predetto   trattamento   economico
fondamentale e accessorio; confluenza della retribuzione di posizione
fissa  nel  trattamento  economico  fondamentale;  definizione  della
retribuzione  di  posizione  in  relazione  a  criteri  oggettivi  in
riferimento   all'incarico;    definizione    dell'incidenza    della
retribuzione di risultato in  relazione  al  tipo  di  incarico;  suo
collegamento, ove possibile, sia a  obiettivi  fissati  per  l'intera
amministrazione, sia a  obiettivi  assegnati  al  singolo  dirigente;
definizione di limiti assoluti del trattamento economico  complessivo
stabiliti in  base  a  criteri  oggettivi  correlati  alla  tipologia
dell'incarico e di limiti percentuali relativi alle  retribuzioni  di
posizione e di risultato rispetto al totale; possibilita' di  ciascun
dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non piu' di  un
decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non piu' di un  decimo  dei
suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti  nel  rispetto  della
disciplina in materia di contrattazione collettiva e nei limiti delle
disponibilita' dei fondi a essa  destinati;  pubblicazione  nel  sito
istituzionale dell'identita'  dei  destinatari  dei  suddetti  premi;
definizione di criteri omogenei per la disciplina dei fondi destinati
alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni; 
    o)  con  riferimento  alla   disciplina   transitoria:   graduale
riduzione del numero dei dirigenti  ove  necessario;  confluenza  dei
dirigenti nel ruolo unico con proseguimento  fino  a  scadenza  degli
incarichi conferiti e senza variazione  in  aumento  del  trattamento
economico individuale; definizione dei requisiti  e  criteri  per  il
conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di entrata  in
vigore del relativo decreto legislativo; disciplina del  conferimento
degli incarichi prevedendo obbligatoriamente un numero minimo di anni
di  servizio,  in  modo  da  salvaguardare  l'esperienza   acquisita;
riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione  accessoria  delle
diverse amministrazioni sulla base degli effettivi  fabbisogni  delle
amministrazioni nazionali; 
    p) con riferimento al conferimento degli incarichi  di  direttore
generale, di  direttore  amministrativo  e  di  direttore  sanitario,
nonche', ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore  dei
servizi socio-sanitari, delle  aziende  e  degli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale, fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo
3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
modificazioni, per quanto attiene ai requisiti, alla trasparenza  del
procedimento e dei  risultati,  alla  verifica  e  alla  valutazione,
definizione   dei   seguenti   principi   fondamentali,   ai    sensi
dell'articolo 117 della Costituzione:  selezione  unica  per  titoli,
previo  avviso  pubblico,  dei  direttori  generali  in  possesso  di
specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza
dirigenziale,  effettuata  da  parte  di  una  commissione  nazionale
composta  pariteticamente  da  rappresentanti  dello  Stato  e  delle
regioni, per  l'inserimento  in  un  elenco  nazionale  degli  idonei
istituito presso il Ministero della salute,  aggiornato  con  cadenza
biennale, da cui le regioni e le province autonome  devono  attingere
per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare  nell'ambito
di  una  rosa  di  candidati  costituita  da  coloro  che,   iscritti
nell'elenco  nazionale,  manifestano  l'interesse   all'incarico   da
ricoprire, previo avviso della singola regione o  provincia  autonoma
che procede secondo  le  modalita'  del  citato  articolo  3-bis  del
decreto legislativo n. 502  del  1992,  e  successive  modificazioni;
sistema di verifica e di  valutazione  dell'attivita'  dei  direttori
generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi  sanitari
e dell'equilibrio economico dell'azienda,  anche  in  relazione  alla
garanzia dei livelli essenziali di assistenza  e  dei  risultati  del
programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia  nazionale  per  i
servizi sanitari regionali; decadenza dall'incarico e possibilita' di
reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione nel  caso  di
mancato   raggiungimento   degli   obiettivi,    accertato    decorsi
ventiquattro mesi dalla nomina, o nel  caso  di  gravi  o  comprovati
motivi, o di grave disavanzo o di manifesta  violazione  di  leggi  o
regolamenti o  del  principio  di  buon  andamento  e  imparzialita';
selezione  per  titoli  e  colloquio,  previo  avviso  pubblico,  dei
direttori amministrativi  e  dei  direttori  sanitari,  nonche',  ove
previsti dalla legislazione  regionale,  dei  direttori  dei  servizi
socio-sanitari,  in  possesso  di  specifici  titoli   professionali,
scientifici  e  di  carriera,  effettuata  da  parte  di  commissioni
regionali   composte   da   esperti   di   qualificate    istituzioni
scientifiche, per l'inserimento in appositi elenchi  regionali  degli
idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori  generali
devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine;  decadenza
dall'incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti
o del principio di buon andamento e imparzialita'; definizione  delle
modalita' per l'applicazione delle norme adottate in attuazione della
presente lettera alle aziende ospedaliero-universitarie; 
    q) previsione di ipotesi di revoca dell'incarico e di divieto  di
rinnovo di conferimento di incarichi in settori sensibili ed  esposti
al  rischio  di  corruzione,  in  presenza  di  condanna  anche   non
definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno
erariale per condotte dolose. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro delegato per la semplificazione e  la  pubblica
amministrazione, di concerto, per i profili  di  competenza  relativi
alla lettera p) del medesimo comma 1, con il Ministro  della  salute,
previa acquisizione del parere  della  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e  del
parere  del  Consiglio  di  Stato,  che  sono  resi  nel  termine  di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di  ciascuno  schema
di decreto legislativo, decorso il quale  il  Governo  puo'  comunque
procedere.   Lo   schema   di   ciascun   decreto   legislativo    e'
successivamente trasmesso alle Camere per  l'espressione  dei  pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta  giorni  dalla
data di trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo  puo'
essere comunque adottato. Se il termine previsto per il  parere  cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine  previsto  al
comma 1 o successivamente,  la  scadenza  medesima  e'  prorogata  di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi integrativi di informazione e  motivazione.  Le  Commissioni
competenti per materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
Governo entro il termine di  dieci  giorni  dalla  data  della  nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
adottati. 
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo'  adottare,
nel rispetto dei principi  e  criteri  direttivi  e  della  procedura
stabiliti dal presente  articolo,  uno  o  piu'  decreti  legislativi
recanti disposizioni integrative e correttive. 
                               Art. 12 
 
Introduzione dell'art. 16-bis della legge 3 aprile 1979, n.  103,  in
  materia   di   natura   e   durata   degli   incarichi    direttivi
  dell'Avvocatura dello Stato 
 
  1. Dopo l'articolo 16  della  legge  3  aprile  1979,  n.  103,  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 16-bis. - 1. L'avvocato generale aggiunto,  i  vice  avvocati
generali e gli avvocati  distrettuali  collaborano  direttamente  con
l'avvocato generale dello Stato, lo coadiuvano  nell'esercizio  delle
sue  funzioni  e  assicurano  l'omogeneita'  delle  difese  e   delle
consultazioni. Gli incarichi direttivi non sono conferiti ad avvocati
dello Stato che debbano essere collocati a riposo entro quattro  anni
dalla data di avvio della procedura selettiva. 
  2. L'incarico di  vice  avvocato  generale  e  quello  di  avvocato
distrettuale dello Stato hanno natura temporanea e sono conferiti per
la durata di quattro anni,  al  termine  dei  quali  l'incarico  puo'
essere rinnovato, per una sola volta e per uguale periodo o fino alla
data del collocamento a riposo se anteriore, a seguito di valutazione
da esprimere con lo stesso procedimento previsto per il conferimento. 
  3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli incarichi in
corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli
incarichi conferiti da oltre quattro anni cessano  decorsi  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,  salvo
rinnovo, con lo stesso procedimento previsto per il conferimento, per
una sola volta e per la durata di ulteriori quattro anni o fino  alla
data del collocamento a riposo se anteriore. 
  4. Nell'esprimere il parere di cui all'articolo  23,  primo  comma,
lettera e), e il parere sul conferimento  dell'incarico  di  avvocato
generale aggiunto, il consiglio degli avvocati  e  procuratori  dello
Stato applica il criterio  della  rotazione  nell'attribuzione  degli
incarichi e tiene conto delle attitudini organizzative e  relazionali
del candidato, nonche' della professionalita' acquisita,  desunta  in
particolare da indici di merito predeterminati dal medesimo consiglio
e ricavabili dall'esame dell'attivita' svolta. 
  5. Alla scadenza del termine di cui al comma  2,  l'avvocato  dello
Stato che ha esercitato funzioni direttive,  in  assenza  di  domanda
formulata ai sensi dell'articolo 18, quarto comma, o di  domanda  per
il conferimento di altra funzione direttiva,  ovvero  in  ipotesi  di
reiezione delle stesse, e' assegnato alle funzioni non direttive  nel
medesimo ufficio». 
                               Art. 13 
 
 
                   Semplificazione delle attivita' 
                   degli enti pubblici di ricerca 
 
  1. Al fine di favorire  e  semplificare  le  attivita'  degli  enti
pubblici di ricerca (EPR) e rendere le procedure e le normative  piu'
consone alle peculiarita' degli scopi  istituzionali  di  tali  enti,
anche considerando l'autonomia e la terzieta' di cui essi godono,  il
Governo e' delegato ad adottare, entro  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,
uno o piu' decreti legislativi nel rispetto dei seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
    a) garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e
del  documento  European  Framework   for   Research   Careers,   con
particolare  riguardo  alla  liberta'  di  ricerca  e   all'autonomia
professionale; consentire la portabilita' dei progetti di  ricerca  e
la relativa titolarita'  valorizzando  la  specificita'  del  modello
contrattuale del sistema degli enti di ricerca; 
    b) inquadramento della ricerca pubblica in un sistema  di  regole
piu' snello e piu' appropriato a gestirne la peculiarita' dei tempi e
delle  esigenze  del  settore,  nel  campo  degli   acquisti,   delle
partecipazioni internazionali, dell'espletamento e  dei  rimborsi  di
missioni  fuori  sede  finalizzate  ad  attivita'  di  ricerca,   del
reclutamento, delle spese generali e dei  consumi,  ed  in  tutte  le
altre attivita' proprie degli EPR; 
    c) definizione di regole improntate a principi di responsabilita'
ed autonomia decisionale, anche attraverso la riduzione dei controlli
preventivi ed il rafforzamento di quelli successivi; 
    d)    razionalizzazione    e    semplificazione    dei    vincoli
amministrativi, contabili e legislativi, limitandoli prioritariamente
a quelli di tipo «a budget»; 
    e) semplificazione della normativa  riguardante  gli  EPR  e  suo
coordinamento con le migliori pratiche internazionali. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e degli altri Ministri vigilanti, di concerto con il Ministro
delegato  per  la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,
sentite le parti sociali per gli aspetti  di  compatibilita'  con  le
norme previste nel contratto collettivo del comparto ricerca,  previa
acquisizione  del  parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e  del
parere  del  Consiglio  di  Stato,  che  sono  resi  nel  termine  di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di  ciascuno  schema
di decreto legislativo, decorso il quale  il  Governo  puo'  comunque
procedere.   Lo   schema   di   ciascun   decreto   legislativo    e'
successivamente trasmesso alle Camere per  l'espressione  dei  pareri
della  Commissione  parlamentare  per  la  semplificazione  e   delle
Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  per  i  profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta  giorni  dalla
data di trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo  puo'
essere comunque adottato. Se il termine previsto per il  parere  cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine  previsto  al
comma 1 o successivamente,  la  scadenza  medesima  e'  prorogata  di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi  integrativi  di  informazione  e  motivazione.   I   pareri
definitivi delle Commissioni competenti  per  materia  sono  espressi
entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. 
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo'  adottare,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi e  della  procedura  di
cui al presente articolo, uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti
disposizioni integrative e correttive. 
                               Art. 14 
 
 
          Promozione della conciliazione dei tempi di vita 
             e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche 
 
  1. Le  amministrazioni  pubbliche,  nei  limiti  delle  risorse  di
bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte  a
fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro  e  per  la
sperimentazione, anche al fine di  tutelare  le  cure  parentali,  di
nuove modalita' spazio-temporali  di  svolgimento  della  prestazione
lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per  cento
dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi  di  tali  modalita',
garantendo che  i  dipendenti  che  se  ne  avvalgono  non  subiscano
penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalita' e della
progressione di carriera. L'adozione delle misure organizzative e  il
raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono
oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione  della
performance   organizzativa   e   individuale    all'interno    delle
amministrazioni  pubbliche.  Le  amministrazioni  pubbliche  adeguano
altresi' i  propri  sistemi  di  monitoraggio  e  controllo  interno,
individuando  specifici  indicatori  per  la  verifica   dell'impatto
sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa,  nonche'
sulla  qualita'  dei  servizi  erogati,  delle  misure  organizzative
adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di  lavoro  dei
dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente,  sia
nelle loro forme associative. 
  2. Le  amministrazioni  pubbliche,  nei  limiti  delle  risorse  di
bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, procedono, al  fine  di  conciliare  i
tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con
asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare,  anche  attraverso
accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla
genitorialita', aperti durante i periodi di chiusura scolastica. 
  3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono definiti indirizzi per l'attuazione  dei
commi 1 e 2 del presente articolo e  linee  guida  contenenti  regole
inerenti l'organizzazione del  lavoro  finalizzate  a  promuovere  la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. 
  4. Gli organi costituzionali,  nell'ambito  della  loro  autonomia,
possono definire modalita' e criteri per l'adeguamento dei rispettivi
ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3. 
  5. All'articolo 596 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato per l'importo di 2
milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2016 e  2017.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e  2017,
della quota nazionale del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno  2018,  la  dotazione
del fondo di cui al comma  1  e'  determinata  annualmente  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,
n. 196»; 
    b) al comma 3, le parole: «anche da minori che non siano figli di
dipendenti dell'Amministrazione della difesa» sono  sostituite  dalle
seguenti:   «oltre   che    da    minori    figli    di    dipendenti
dell'Amministrazione  della  difesa,  anche  da   minori   figli   di
dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello  Stato,
nonche' da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali  e
da minori che non  trovano  collocazione  nelle  strutture  pubbliche
comunali,». 
  6. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo  30
marzo 2001, n.  165,  e  successive  modificazioni,  e'  inserito  il
seguente: 
  «1-ter. La dipendente vittima di violenza  di  genere  inserita  in
specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi
sociali  del  comune  di  residenza,  puo'  presentare   domanda   di
trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un  comune
diverso   da    quello    di    residenza,    previa    comunicazione
all'amministrazione di  appartenenza.  Entro  quindici  giorni  dalla
suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza  dispone  il
trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove
vi  siano   posti   vacanti   corrispondenti   alla   sua   qualifica
professionale». 
  7. All'articolo 42-bis, comma 1, secondo periodo, del  testo  unico
delle  disposizioni  legislative  in  materia   di   sostegno   della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e limitato
a casi o esigenze eccezionali». 
                               Art. 15 
 
 
        Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento 
             penale per il personale delle Forze armate 
 
  1. L'articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare, di cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1393 (Rapporti fra procedimento disciplinare  e  procedimento
penale). - 1. In caso  di  procedimento  disciplinare  che  abbia  ad
oggetto, in tutto o in parte, fatti in  relazione  ai  quali  procede
l'autorita' giudiziaria, si  applica  la  disciplina  in  materia  di
rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale  di  cui
all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». 


Capo IV

DELEGHE PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

 

                               Art. 16 
 
 
             Procedure e criteri comuni per l'esercizio 
              di deleghe legislative di semplificazione 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ovvero  entro  il  diverso
termine   previsto   dall'articolo   17,   decreti   legislativi   di
semplificazione dei seguenti settori: 
    a) lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  e
connessi profili di organizzazione amministrativa; 
    b) partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche; 
    c) servizi pubblici locali di interesse economico generale. 
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1,  il  Governo  si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali: 
    a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in  ciascuna
materia,  con   le   modifiche   strettamente   necessarie   per   il
coordinamento delle disposizioni stesse, salvo quanto previsto  nelle
lettere successive; 
    b)  coordinamento  formale  e   sostanziale   del   testo   delle
disposizioni   legislative   vigenti,   apportando    le    modifiche
strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare
il linguaggio normativo; 
    c)   risoluzione   delle   antinomie   in   base   ai    principi
dell'ordinamento  e  alle  discipline  generali   regolatrici   della
materia; 
    d)  indicazione  esplicita  delle  norme  abrogate,  fatta  salva
l'applicazione dell'articolo 15 delle  disposizioni  sulla  legge  in
generale premesse al codice civile; 
    e) aggiornamento delle procedure,  prevedendo,  in  coerenza  con
quanto previsto dai decreti legislativi di  cui  all'articolo  1,  la
piu'   estesa   e    ottimale    utilizzazione    delle    tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche  nei  rapporti  con  i
destinatari dell'azione amministrativa. 
  3. Il Governo si attiene altresi' ai principi e  criteri  direttivi
indicati negli articoli da 17 a 19. 
  4. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro delegato per la semplificazione e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del  parere
della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del  parere  del  Consiglio  di
Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla  data
di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il
quale il Governo  puo'  comunque  procedere.  Lo  schema  di  ciascun
decreto legislativo e'  successivamente  trasmesso  alle  Camere  per
l'espressione dei pareri delle  Commissioni  parlamentari  competenti
per  materia  e  per  i  profili  finanziari  e   della   Commissione
parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano  nel  termine
di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso  il  quale  il
decreto legislativo puo' essere  comunque  adottato.  Se  il  termine
previsto per il parere  cade  nei  trenta  giorni  che  precedono  la
scadenza del termine  previsto  al  comma  1  o  successivamente,  la
scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora
non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette  nuovamente
i  testi  alle  Camere  con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
modificazioni,  corredate  dei  necessari  elementi  integrativi   di
informazione e motivazione. Le  Commissioni  competenti  per  materia
possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di
dieci giorni  dalla  data  della  nuova  trasmissione.  Decorso  tale
termine, i decreti possono comunque essere adottati. 
  5. Il Governo adotta, su proposta  del  Ministro  delegato  per  la
semplificazione e la  pubblica  amministrazione,  un  regolamento  ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
e successive modificazioni, per l'attuazione delle  disposizioni  del
decreto legislativo di cui alla lettera a) del comma 1  del  presente
articolo. 
  6. Conseguentemente all'adozione dei decreti legislativi di cui  al
comma 1, fermo restando quanto  disposto  dal  comma  5,  il  Governo
adegua la  disciplina  statale  di  natura  regolamentare,  ai  sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo'  adottare,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi e  della  procedura  di
cui ai commi 2, 3  e  4,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti
disposizioni integrative e correttive. 
                               Art. 17 
 
 
                Riordino della disciplina del lavoro 
           alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 
 
  1. I decreti  legislativi  per  il  riordino  della  disciplina  in
materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni  pubbliche  e
connessi profili  di  organizzazione  amministrativa  sono  adottati,
sentite le  organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si
aggiungono a quelli di cui all'articolo 16: 
    a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi
di valutazione finalizzati a valorizzare  l'esperienza  professionale
acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con
le amministrazioni pubbliche,  con  esclusione,  in  ogni  caso,  dei
servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi
politici e ferma restando,  comunque,  la  garanzia  di  un  adeguato
accesso dall'esterno; 
    b) previsione di prove concorsuali che privilegino l'accertamento
della capacita' dei candidati di utilizzare e  applicare  a  problemi
specifici e casi  concreti  nozioni  teoriche,  con  possibilita'  di
svolgere  unitariamente  la  valutazione  dei  titoli  e   le   prove
concorsuali relative a diversi concorsi; 
    c)  svolgimento  dei  concorsi,  per  tutte  le   amministrazioni
pubbliche, in forma  centralizzata  o  aggregata,  con  effettuazione
delle prove in ambiti territoriali sufficientemente ampi da garantire
adeguate  partecipazione  ed  economicita'  dello  svolgimento  della
procedura concorsuale, e con applicazione di criteri  di  valutazione
uniformi, per assicurare omogeneita' qualitativa e  professionale  in
tutto il territorio nazionale  per  funzioni  equivalenti;  revisione
delle modalita' di espletamento degli stessi, in particolare  con  la
predisposizione di strumenti volti a garantire l'effettiva segretezza
dei temi d'esame fino  allo  svolgimento  delle  relative  prove,  di
misure di pubblicita' sui temi di concorso e di forme di preselezione
dei componenti  delle  commissioni;  gestione  dei  concorsi  per  il
reclutamento del personale degli enti locali a  livello  provinciale;
definizione di limiti assoluti e percentuali, in relazione al  numero
dei posti banditi,  per  gli  idonei  non  vincitori;  riduzione  dei
termini  di  validita'  delle  graduatorie;  per  le  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e aventi  graduatorie  in  vigore  alla  data  di
approvazione dello schema di decreto legislativo di cui  al  presente
comma, in attuazione dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di  finanza  pubblica,
l'introduzione  di  norme  transitorie   finalizzate   esclusivamente
all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie
siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore
della presente legge; 
    d) soppressione del requisito del voto minimo di  laurea  per  la
partecipazione  ai  concorsi  per  l'accesso  agli   impieghi   nelle
pubbliche amministrazioni; 
    e) previsione dell'accertamento  della  conoscenza  della  lingua
inglese e di altre  lingue,  quale  requisito  di  partecipazione  al
concorso  o   titolo   di   merito   valutabile   dalle   commissioni
giudicatrici, secondo modalita' definite dal bando anche in relazione
ai posti da coprire; 
    f) valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, in attuazione
di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7,  della  legge  3  luglio
1998, n. 210, e dall'articolo 17, comma 111, della  legge  15  maggio
1997, n. 127, e successive modificazioni; 
    g) introduzione di un sistema informativo nazionale,  finalizzato
alla formulazione di indirizzi generali e di parametri di riferimento
in grado di orientare la programmazione  delle  assunzioni  anche  in
relazione agli interventi di riorganizzazione  delle  amministrazioni
pubbliche;  rafforzamento  della  funzione  di  coordinamento  e   di
controllo del Dipartimento della funzione pubblica  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri in relazione alle assunzioni del personale
appartenente alle categorie protette; 
    h) attribuzione, con le risorse attualmente disponibili  e  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  all'Agenzia  di  cui
all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  di
funzioni di supporto tecnico ai fini dell'attuazione delle lettere g)
e i) del presente comma, delle funzioni  di  controllo  sull'utilizzo
delle prerogative sindacali, nonche' di funzioni di supporto  tecnico
alle amministrazioni rappresentate nelle funzioni  di  misurazione  e
valutazione della performance e nelle materie inerenti alla  gestione
del  personale,   previa   stipula   di   apposite   convenzioni,   e
rafforzamento  della   funzione   di   assistenza   ai   fini   della
contrattazione   integrativa;   concentrazione    delle    sedi    di
contrattazione  integrativa,  revisione  del  relativo  sistema   dei
controlli e  potenziamento  degli  strumenti  di  monitoraggio  sulla
stessa; definizione dei termini  e  delle  modalita'  di  svolgimento
della  funzione  di   consulenza   in   materia   di   contrattazione
integrativa; definizione delle materie escluse  dalla  contrattazione
integrativa  anche  al  fine   di   assicurare   la   semplificazione
amministrativa,  la  valorizzazione  del  merito  e  la  parita'   di
trattamento  tra  categorie  omogenee,  nonche'  di   accelerare   le
procedure negoziali; 
    i) rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici; 
    l) riorganizzazione delle funzioni  in  materia  di  accertamento
medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei  dipendenti
pubblici, al fine di  garantire  l'effettivita'  del  controllo,  con
attribuzione all'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  della
relativa competenza  e  delle  risorse  attualmente  impiegate  dalle
amministrazioni pubbliche  per  l'effettuazione  degli  accertamenti,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  per
la quantificazione  delle  predette  risorse  finanziarie  e  per  la
definizione  delle   modalita'   d'impiego   del   personale   medico
attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori oneri  per
la finanza pubblica e con la previsione del prioritario ricorso  alle
liste di cui all'articolo  4,  comma  10-bis,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni; 
    m) definizione di obiettivi  di  contenimento  delle  assunzioni,
differenziati in base agli effettivi fabbisogni; 
    n) per garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro
delle persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,
previsione della nomina, da parte del Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
finanza  pubblica,   di   una   Consulta   nazionale,   composta   da
rappresentanti   delle   amministrazioni   pubbliche    centrali    e
territoriali, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  dei  sindacati
maggiormente rappresentativi e delle associazioni di  categoria,  con
il compito di: 
      1) elaborare piani  per  ottemperare  agli  obblighi  derivanti
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68; 
      2)  prevedere  interventi  straordinari  per  l'adozione  degli
accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo
3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216; 
      3) monitorare e controllare l'obbligo di  trasmissione  annuale
da  parte  delle  pubbliche   amministrazioni   alla   Consulta,   al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri e al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
nonche' al centro per  l'impiego  territorialmente  competente  della
comunicazione relativa ai posti riservati ai lavoratori disabili  non
coperti e di un programma relativo a tempi e modalita'  di  copertura
della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto
dei vincoli  normativi  in  materia  di  assunzioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni; 
    o)   disciplina   delle   forme   di   lavoro   flessibile,   con
individuazione di limitate e  tassative  fattispecie,  caratterizzate
dalla compatibilita' con la peculiarita' del rapporto di lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  e  con   le   esigenze
organizzative e  funzionali  di  queste  ultime,  anche  al  fine  di
prevenire il precariato; 
    p) previsione della facolta', per le  amministrazioni  pubbliche,
di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base
volontaria  e  non  revocabile  dell'orario   di   lavoro   e   della
retribuzione del personale in procinto di essere collocato a  riposo,
garantendo, attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione ai
sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre  1996,  n.
564, la possibilita' di conseguire l'invarianza  della  contribuzione
previdenziale, consentendo nel contempo,  nei  limiti  delle  risorse
effettivamente accertate a seguito della conseguente minore spesa per
retribuzioni,  l'assunzione  anticipata  di  nuovo   personale,   nel
rispetto della normativa vigente in materia di vincoli  assunzionali.
Il ricambio generazionale di  cui  alla  presente  lettera  non  deve
comunque determinare nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  degli  enti
previdenziali e delle amministrazioni pubbliche; 
    q) progressivo superamento della dotazione organica  come  limite
alle assunzioni fermi restando i limiti di spesa  anche  al  fine  di
facilitare i processi di mobilita'; 
    r) semplificazione delle norme  in  materia  di  valutazione  dei
dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e  di  premialita';
razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al
fine della migliore valutazione delle politiche; sviluppo di  sistemi
distinti    per    la    misurazione    dei    risultati    raggiunti
dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti;
potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di
efficienza  e  qualita'  dei  servizi   e   delle   attivita'   delle
amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste  prodotti,  anche
mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti;  riduzione
degli adempimenti in materia di programmazione anche  attraverso  una
maggiore integrazione con il ciclo di bilancio;  coordinamento  della
disciplina in materia di valutazione e controlli interni;  previsione
di forme di semplificazione specifiche per i  diversi  settori  della
pubblica amministrazione; 
    s)  introduzione  di  norme   in   materia   di   responsabilita'
disciplinare dei pubblici  dipendenti  finalizzate  ad  accelerare  e
rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e  di  conclusione
l'esercizio dell'azione disciplinare; 
    t) rafforzamento  del  principio  di  separazione  tra  indirizzo
politico-amministrativo  e  gestione  e  del  conseguente  regime  di
responsabilita' dei dirigenti, attraverso  l'esclusiva  imputabilita'
agli  stessi  della  responsabilita'   amministrativo-contabile   per
l'attivita' gestionale; 
    u) razionalizzazione dei flussi informativi dalle amministrazioni
pubbliche alle amministrazioni centrali e concentrazione degli stessi
in ambiti temporali definiti; 
    v) riconoscimento alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano della potesta' legislativa in materia
di lavoro  del  proprio  personale  dipendente,  nel  rispetto  della
disciplina nazionale sull'ordinamento del personale  alle  dipendenze
delle amministrazioni pubbliche,  come  definita  anche  dal  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  dei  principi  di  coordinamento
della finanza pubblica, anche con riferimento alla normativa volta al
contenimento del costo del personale, nonche' dei rispettivi  statuti
speciali e delle relative norme di attuazione. Dalle disposizioni  di
cui alla presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica; 
    z) al fine di garantire un'efficace integrazione in  ambiente  di
lavoro di persone con disabilita' ai sensi della legge 12 marzo 1999,
n. 68,  previsione  della  nomina,  da  parte  delle  amministrazioni
pubbliche con piu' di 200 dipendenti, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza  pubblica  e  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente,  di  un  responsabile
dei processi di inserimento, definendone i  compiti  con  particolare
riferimento  alla  garanzia  dell'accomodamento  ragionevole  di  cui
all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9  luglio  2003,
n. 216; previsione dell'obbligo  di  trasmissione  annuale  da  parte
delle  amministrazioni  pubbliche  al  Ministro   delegato   per   la
semplificazione e la  pubblica  amministrazione  e  al  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali oltre che al  centro  per  l'impiego
territorialmente competente, non solo  della  comunicazione  relativa
alle scoperture di posti riservati ai lavoratori disabili,  ma  anche
di una successiva dichiarazione  relativa  a  tempi  e  modalita'  di
copertura della quota di riserva prevista  dalla  normativa  vigente,
nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali delle amministrazioni
pubbliche, nonche' previsione di adeguate  sanzioni  per  il  mancato
invio della suddetta dichiarazione, anche in  termini  di  avviamento
numerico di lavoratori  con  disabilita'  da  parte  del  centro  per
l'impiego territorialmente competente. 
  2. Le deleghe di cui all'articolo 11 e al presente articolo possono
essere esercitate congiuntamente mediante l'adozione di  uno  o  piu'
decreti legislativi secondo la  procedura  di  cui  all'articolo  16,
purche' i decreti siano adottati entro il termine di cui all'articolo
11, comma 1. 
  3. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e
successive  modificazioni,  il  terzo  periodo  e'   sostituito   dai
seguenti: «Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni  di  cui  ai
periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per  i
soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuita',
la durata non puo' essere superiore a un anno,  non  prorogabile  ne'
rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.». 
                               Art. 18 
 
 
           Riordino della disciplina delle partecipazioni 
             societarie delle amministrazioni pubbliche 
 
  1. Il decreto legislativo  per  il  riordino  della  disciplina  in
materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni  pubbliche
e' adottato al fine prioritario  di  assicurare  la  chiarezza  della
disciplina, la semplificazione normativa e  la  tutela  e  promozione
della concorrenza, con particolare  riferimento  al  superamento  dei
regimi transitori, nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16: 
    a) distinzione tra tipi di societa' in relazione  alle  attivita'
svolte,  agli  interessi  pubblici  di  riferimento,  alla  misura  e
qualita' della partecipazione e alla sua natura diretta o  indiretta,
alla modalita' diretta o  mediante  procedura  di  evidenza  pubblica
dell'affidamento, nonche' alla quotazione in borsa o all'emissione di
strumenti   finanziari   quotati   nei   mercati   regolamentati,   e
individuazione della relativa disciplina, anche in base al  principio
di  proporzionalita'   delle   deroghe   rispetto   alla   disciplina
privatistica, ivi compresa quella  in  materia  di  organizzazione  e
crisi d'impresa; 
    b)  ai   fini   della   razionalizzazione   e   riduzione   delle
partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia  ed
economicita', ridefinizione della disciplina, delle condizioni e  dei
limiti  per  la  costituzione  di   societa',   l'assunzione   e   il
mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni
pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali  o  di  ambiti
strategici per la tutela di interessi pubblici  rilevanti,  quale  la
gestione di servizi di interesse economico generale; applicazione dei
principi della presente lettera anche alle  partecipazioni  pubbliche
gia' in essere; 
    c) precisa definizione del  regime  delle  responsabilita'  degli
amministratori  delle  amministrazioni   partecipanti   nonche'   dei
dipendenti e degli organi di gestione e di controllo  delle  societa'
partecipate; 
    d) definizione, al fine di assicurare la tutela  degli  interessi
pubblici, la  corretta  gestione  delle  risorse  e  la  salvaguardia
dell'immagine del socio pubblico, dei requisiti e della  garanzia  di
onorabilita'  dei  candidati  e  dei  componenti  degli   organi   di
amministrazione  e  controllo  delle  societa',  anche  al  fine   di
garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari; 
    e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e
il reclutamento del personale, per i vincoli  alle  assunzioni  e  le
politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo
conto delle distinzioni di cui alla lettera a) e introducendo criteri
di valutazione oggettivi, rapportati al valore  anche  economico  dei
risultati; previsione che i risultati economici positivi  o  negativi
ottenuti assumano rilievo ai fini del  compenso  economico  variabile
degli amministratori in considerazione dell'obiettivo  di  migliorare
la qualita' del servizio offerto ai cittadini e  tenuto  conto  della
congruita' della tariffa e del costo del servizio; 
    f) promozione  della  trasparenza  e  dell'efficienza  attraverso
l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilita' dei dati
economico-patrimoniali e dei  principali  indicatori  di  efficienza,
nonche' la loro pubblicita' e accessibilita'; 
    g) attuazione dell'articolo 151, comma 8, del testo unico di  cui
al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  in  materia  di
consolidamento  delle   partecipazioni   nei   bilanci   degli   enti
proprietari; 
    h)  eliminazione  di  sovrapposizioni  tra  regole   e   istituti
pubblicistici e  privatistici  ispirati  alle  medesime  esigenze  di
disciplina e controllo; 
    i) possibilita' di piani di rientro per le societa'  con  bilanci
in disavanzo con eventuale commissariamento; 
    l) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma,  tra
amministrazione pubblica e societa' partecipate secondo i criteri  di
parita' di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di
mercato; 
    m) con riferimento alle societa' partecipate dagli enti locali: 
      1)  per  le  societa'  che  gestiscono  servizi  strumentali  e
funzioni amministrative, definizione di criteri e  procedure  per  la
scelta del modello societario e per  l'internalizzazione  nonche'  di
procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la  conservazione  e
la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al  numero
dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione; 
      2) per le societa' che gestiscono servizi pubblici di interesse
economico generale, individuazione di un numero massimo  di  esercizi
con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle
societa', nonche'  definizione,  in  conformita'  con  la  disciplina
dell'Unione europea, di criteri e  strumenti  di  gestione  volti  ad
assicurare il perseguimento  dell'interesse  pubblico  e  ad  evitare
effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la  disciplina
dei contratti di servizio e delle carte dei diritti  degli  utenti  e
attraverso forme di controllo sulla gestione  e  sulla  qualita'  dei
servizi; 
      3)  rafforzamento   delle   misure   volte   a   garantire   il
raggiungimento di obiettivi di  qualita',  efficienza,  efficacia  ed
economicita', anche attraverso la riduzione dell'entita' e del numero
delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione,
intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale
e societa'  partecipate  nel  rispetto  degli  equilibri  di  finanza
pubblica e al fine di una maggior trasparenza; 
      4) promozione della  trasparenza  mediante  pubblicazione,  nel
sito  internet  degli  enti  locali  e  delle  societa'   partecipate
interessati, dei  dati  economico-patrimoniali  e  di  indicatori  di
efficienza,  sulla  base  di  modelli  generali  che  consentano   il
confronto, anche ai fini del rafforzamento  e  della  semplificazione
dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi
di bilancio delle  amministrazioni  pubbliche  partecipanti  e  delle
societa' partecipate; 
      5) introduzione di un  sistema  sanzionatorio  per  la  mancata
attuazione dei principi di razionalizzazione e riduzione  di  cui  al
presente articolo, basato anche  sulla  riduzione  dei  trasferimenti
dello  Stato  alle   amministrazioni   che   non   ottemperano   alle
disposizioni in materia; 
      6) introduzione  di  strumenti,  anche  contrattuali,  volti  a
favorire  la  tutela  dei  livelli  occupazionali  nei  processi   di
ristrutturazione   e   privatizzazione   relativi    alle    societa'
partecipate; 
      7) ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli  interni
previsti dal testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18  agosto
2000,  n.  267,  revisione  degli  obblighi  di  trasparenza   e   di
rendicontazione delle societa' partecipate nei confronti  degli  enti
locali soci, attraverso  specifici  flussi  informativi  che  rendano
analizzabili e confrontabili  i  dati  economici  e  industriali  del
servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli standard di
qualita', per ciascun servizio  o  attivita'  svolta  dalle  societa'
medesime  nell'esecuzione  dei  compiti  affidati,  anche  attraverso
l'adozione e la predisposizione di appositi  schemi  di  contabilita'
separata. 
                               Art. 19 
 
 
           Riordino della disciplina dei servizi pubblici 
               locali di interesse economico generale 
 
  1. Il decreto legislativo  per  il  riordino  della  disciplina  in
materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale e'
adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono
a quelli di cui all'articolo 16: 
    a) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei comuni e delle
citta' metropolitane, da esercitare nel rispetto dei principi  e  dei
criteri dettati  dalla  normativa  europea  e  dalla  legge  statale,
dell'individuazione delle attivita'  di  interesse  generale  il  cui
svolgimento e' necessario al fine di assicurare la soddisfazione  dei
bisogni degli appartenenti alle comunita' locali,  in  condizioni  di
accessibilita'  fisica   ed   economica,   di   continuita'   e   non
discriminazione, e ai migliori livelli di qualita' e sicurezza, cosi'
da garantire l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale; 
    b) soppressione, previa ricognizione, dei  regimi  di  esclusiva,
comunque denominati, non conformi ai principi generali in materia  di
concorrenza e comunque non indispensabili per assicurare la  qualita'
e l'efficienza del servizio; 
    c)  individuazione  della  disciplina  generale  in  materia   di
regolazione e  organizzazione  dei  servizi  di  interesse  economico
generale di ambito locale, compresa la definizione  dei  criteri  per
l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base  ai  principi
di adeguatezza, sussidiarieta' e proporzionalita'  e  in  conformita'
alle direttive europee; con particolare riferimento alle societa'  in
partecipazione pubblica  operanti  nei  servizi  idrici,  risoluzione
delle antinomie normative in base ai principi del diritto dell'Unione
europea, tenendo conto dell'esito del referendum abrogativo del 12  e
13 giugno 2011; 
    d) definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e
armonizzazione  delle  stesse,  dei  criteri   per   l'organizzazione
territoriale  ottimale  dei  servizi  pubblici  locali  di  rilevanza
economica; 
    e) individuazione, anche per tutti i casi in cui non sussistano i
presupposti  della  concorrenza  nel  mercato,  delle  modalita'   di
gestione o di conferimento della gestione dei  servizi  nel  rispetto
dei principi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia
di auto-produzione, e dei principi  generali  relativi  ai  contratti
pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia  organizzativa,
economicita',   efficacia,   imparzialita',   trasparenza,   adeguata
pubblicita',  non  discriminazione,  parita'  di  trattamento,  mutuo
riconoscimento, proporzionalita'; 
    f)  introduzione,  nell'ambito  delle   risorse   disponibili   a
legislazione vigente, di incentivi e meccanismi di premialita'  o  di
riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli
enti locali che favoriscono l'aggregazione delle  attivita'  e  delle
gestioni  secondo  criteri  di  economicita'  ed  efficienza,  ovvero
l'eliminazione del controllo pubblico; 
    g) individuazione dei  criteri  per  la  definizione  dei  regimi
tariffari che tengano conto degli incrementi di produttivita' al fine
di ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese; 
    h) definizione delle modalita' di tutela degli utenti dei servizi
pubblici locali; 
    i) revisione delle  discipline  settoriali  ai  fini  della  loro
armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale in  materia
di modalita' di affidamento dei servizi; 
    l) previsione  di  una  netta  distinzione  tra  le  funzioni  di
regolazione e controllo e le funzioni di gestione dei servizi,  anche
attraverso la modifica  della  disciplina  sulle  incompatibilita'  o
sull'inconferibilita' di incarichi o cariche; 
    m) revisione della disciplina dei regimi di proprieta' e gestione
delle reti, degli  impianti  e  delle  altre  dotazioni,  nonche'  di
cessione dei beni in caso di subentro, in base a principi di tutela e
valorizzazione  della  proprieta'   pubblica,   di   efficienza,   di
promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di  gestione,
di semplificazione; 
    n) individuazione e  allocazione  dei  poteri  di  regolazione  e
controllo  tra  i  diversi  livelli  di  governo   e   le   autorita'
indipendenti, al fine di assicurare la trasparenza nella  gestione  e
nell'erogazione  dei  servizi,  di  garantire  l'eliminazione   degli
sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel
contempo gli standard qualitativi dei servizi; 
    o) previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale
per gli utenti dei servizi; 
    p) introduzione e potenziamento di  forme  di  consultazione  dei
cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di  direttive
alle amministrazioni pubbliche  e  alle  societa'  di  servizi  sulla
qualita' e sui costi degli stessi; 
    q) promozione di strumenti per supportare  gli  enti  proprietari
nelle attivita' previste all'articolo 18, per  favorire  investimenti
nel settore dei servizi pubblici locali e per agevolare i processi di
razionalizzazione,  riduzione  e  miglioramento  delle  aziende   che
operano nel settore; 
    r) previsione di termini  e  modalita'  per  l'adeguamento  degli
attuali regimi alla nuova disciplina; 
    s) definizione del  regime  delle  sanzioni  e  degli  interventi
sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia; 
    t) armonizzazione con la disciplina generale  delle  disposizioni
speciali  vigenti  nei  servizi  pubblici   locali,   relative   alla
disciplina giuridica dei rapporti di lavoro; 
    u)  definizione  di   strumenti   per   la   trasparenza   e   la
pubblicizzazione  dei  contratti  di  servizio,  relativi  a  servizi
pubblici locali di interesse economico generale, da parte degli  enti
affidanti anche attraverso la definizione di  contratti  di  servizio
tipo per ciascun servizio  pubblico  locale  di  interesse  economico
generale; 
    v) definizione di  strumenti  di  rilevazione,  anche  attraverso
banche  dati  nazionali  gia'  costituite,  dei  dati   economici   e
industriali, degli obblighi di  servizio  pubblico  imposti  e  degli
standard  di  qualita',  nel  rispetto  dei  principi  dettati  dalla
normativa nazionale in materia di trasparenza. 
                               Art. 20 
 
 
                      Riordino della procedura 
               dei giudizi innanzi la Corte dei conti 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data  di
entrata in  vigore  della  presente  legge,  un  decreto  legislativo
recante il riordino e la ridefinizione della  disciplina  processuale
concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi  la
Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto
e i giudizi a istanza di parte. 
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, oltre che ai  principi
e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della  legge  15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, in quanto compatibili,
si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)  adeguare  le  norme  vigenti,  anche   tramite   disposizioni
innovative, alla giurisprudenza della Corte  costituzionale  e  delle
giurisdizioni superiori, coordinandole con le  norme  del  codice  di
procedura civile espressione di principi generali  e  assicurando  la
concentrazione  delle  tutele   spettanti   alla   cognizione   della
giurisdizione contabile; 
    b) disciplinare lo svolgimento dei giudizi  tenendo  conto  della
peculiarita' degli interessi pubblici oggetto di tutela e dei diritti
soggettivi coinvolti, in base  ai  principi  della  concentrazione  e
dell'effettivita' della tutela e nel  rispetto  del  principio  della
ragionevole durata del processo anche mediante il ricorso a procedure
informatiche e telematiche; 
    c) disciplinare le azioni  del  pubblico  ministero,  nonche'  le
funzioni e  le  attivita'  del  giudice  e  delle  parti,  attraverso
disposizioni di  semplificazione  e  razionalizzazione  dei  principi
vigenti in materia  di  giurisdizione  del  giudice  contabile  e  di
riparto delle competenze rispetto alle altre giurisdizioni; 
    d)  prevedere  l'interruzione   del   termine   quinquennale   di
prescrizione delle azioni esperibili dal pubblico ministero  per  una
sola volta e per un periodo massimo di due anni tramite formale  atto
di costituzione in mora e la sospensione del termine per  il  periodo
di durata del processo; 
    e) procedere all'elevazione del  limite  di  somma  per  il  rito
monitorio di cui all'articolo 55 del testo  unico  di  cui  al  regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, concernente fatti dannosi  di  lieve
entita'   patrimonialmente   lesiva,   prevedendo   che   esso    sia
periodicamente aggiornabile in base alle variazioni dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati; 
    f) prevedere l'introduzione, in alternativa  al  rito  ordinario,
con funzione deflativa e anche per garantire l'incameramento certo  e
immediato di somme risarcitorie all'Erario, di un rito abbreviato per
la responsabilita' amministrativa  che,  esclusi  i  casi  di  doloso
arricchimento del danneggiante,  su  previo  e  concorde  parere  del
pubblico ministero consenta la  definizione  del  giudizio  di  primo
grado per somma non superiore al 50 per  cento  del  danno  economico
imputato, con immediata esecutivita' della sentenza, non appellabile;
prevedere che, in caso di richiesta del rito abbreviato formulata  in
appello, il giudice emetta sentenza per somma non inferiore al 70 per
cento del quantum della pretesa risarcitoria azionata  in  citazione,
restando in ogni caso precluso l'esercizio del potere di riduzione; 
    g)  riordinare  la  fase  dell'istruttoria  e  dell'emissione  di
eventuale invito a dedurre in conformita' ai seguenti principi: 
      1) specificita' e concretezza della notizia di danno; 
      2) dopo l'avvenuta emissione dell'invito a dedurre,  nel  quale
devono essere esplicitati gli elementi essenziali  del  fatto,  pieno
accesso agli atti e ai documenti messi a base della contestazione; 
      3)  obbligatorio  svolgimento,  a  pena   di   inammissibilita'
dell'azione, dell'audizione  personale  eventualmente  richiesta  dal
presunto responsabile, con facolta' di assistenza difensiva; 
      4) specificazione  delle  modalita'  di  esercizio  dei  poteri
istruttori del pubblico ministero, anche attraverso  l'impiego  delle
forze di polizia, anche locali; 
      5) formalizzazione del provvedimento di archiviazione; 
      6) preclusione in sede di giudizio  di  chiamata  in  causa  su
ordine del giudice e in assenza di nuovi elementi e motivate  ragioni
di soggetto gia' destinatario di formalizzata archiviazione; 
    h) unificare le disposizioni  di  legge  vigenti  in  materia  di
obbligo di denuncia del danno erariale e  di  tutela  del  dipendente
pubblico denunciante, anche al fine di favorire l'adozione di  misure
cautelari; 
    i) disciplinare le  procedure  per  l'affidamento  di  consulenze
tecniche prevedendo l'istituzione di specifici  albi  regionali,  con
indicazione delle modalita'  di  liquidazione  dei  compensi,  ovvero
l'utilizzo di albi gia'  in  uso  presso  le  altre  giurisdizioni  o
l'avvalimento di strutture e  organismi  tecnici  di  amministrazioni
pubbliche; 
    l) riordinare le disposizioni processuali vigenti integrandole  e
coordinandole con le norme e  i  principi  del  codice  di  procedura
civile relativamente ai seguenti aspetti: 
      1) i termini processuali, il regime delle notificazioni,  delle
domande ed eccezioni, delle preclusioni e decadenze,  dell'ammissione
ed esperimento di  prove,  dell'integrazione  del  contraddittorio  e
dell'intervento di terzi,  delle  riassunzioni  anche  a  seguito  di
translatio, in conformita' ai principi della speditezza  procedurale,
della concentrazione, della ragionevole durata  del  processo,  della
salvaguardia del contraddittorio tra le parti,  dell'imparzialita'  e
terzieta' del giudice; 
      2) gli istituti processuali in tema di tutela  cautelare  anche
ante causam e di tutela delle ragioni del credito erariale tramite le
azioni previste dal codice di procedura civile, nonche'  i  mezzi  di
conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI,  titolo
III, capo V, del codice civile; 
    m)  ridefinire  le  disposizioni  applicabili  alle  impugnazioni
mediante rinvio, ove possibile, a quelle del processo di primo grado,
nonche' riordinare e ridefinire le  norme  concernenti  le  decisioni
impugnabili,  l'effetto  devolutivo  dell'appello,   la   sospensione
dell'esecuzione della decisione di  primo  grado  ove  impugnata,  il
regime delle eccezioni  e  delle  prove  esperibili  in  appello,  la
disciplina dei termini per la revocazione  in  conformita'  a  quella
prevista dal codice di procedura civile in ossequio ai  principi  del
giusto processo e della durata ragionevole dello stesso; 
    n) ridefinire e riordinare le norme concernenti il deferimento di
questioni di massima e di  particolare  importanza,  i  conflitti  di
competenza  territoriale  e  il  regolamento  di  competenza  avverso
ordinanze che dispongano  la  sospensione  necessaria  del  processo,
proponibili alle sezioni  riunite  della  Corte  dei  conti  in  sede
giurisdizionale, in conformita' alle disposizioni  dell'articolo  374
del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e in  ossequio
ai principi della nomofilachia e della certezza del diritto; 
    o)  ridefinire   e   riordinare   le   disposizioni   concernenti
l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna  al  risarcimento
del danno, attribuendo al pubblico ministero contabile la titolarita'
di agire e di resistere innanzi  al  giudice  civile  dell'esecuzione
mobiliare o immobiliare, nonche' prevedere l'inclusione  del  credito
erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del libro VI,
titolo III, capo II, del codice civile; 
    p) disciplinare esplicitamente le connessioni tra  risultanze  ed
esiti accertativi raggiunti in sede di controllo e documentazione  ed
elementi probatori producibili in giudizio, assicurando  altresi'  il
rispetto del principio secondo cui i  pareri  resi  dalla  Corte  dei
conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli  enti
locali nel rispetto dei presupposti  generali  per  il  rilascio  dei
medesimi, siano idoneamente considerati, nell'ambito di un  eventuale
procedimento  per  responsabilita'  amministrativa,  anche  in   sede
istruttoria, ai fini  della  valutazione  dell'effettiva  sussistenza
dell'elemento  soggettivo  della  responsabilita'  e  del  nesso   di
causalita'. 
  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede altresi' a: 
    a) confermare e ridefinire, quale norma di  chiusura,  il  rinvio
alla disciplina del processo civile, con  l'individuazione  esplicita
delle norme e degli istituti del rito processuale civile  compatibili
e applicabili al rito contabile; 
    b) abrogare esplicitamente le disposizioni normative oggetto  del
riordino e quelle con esso incompatibili, fatta salva  l'applicazione
dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale  premesse
al codice civile; 
    c)  dettare  le  opportune  disposizioni  di   coordinamento   in
relazione alle norme non abrogate; 
    d) fissare una disciplina transitoria applicabile ai giudizi gia'
in corso alla data  di  entrata  in  vigore  della  nuova  disciplina
processuale. 
  4. Per la stesura dello schema di decreto  legislativo  di  cui  al
comma 1 e' istituita presso il Dipartimento per gli affari  giuridici
e  legislativi  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  una
commissione, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e composta
da magistrati della Corte dei conti, esperti esterni e rappresentanti
del libero foro e  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,  i  quali
prestano la propria attivita' a titolo gratuito e  senza  diritto  al
rimborso delle spese. 
  5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri. Sullo  schema  di  decreto
sono acquisiti il parere delle sezioni riunite della Corte dei  conti
ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939,  n.
273,  convertito  dalla   legge   2   giugno   1939,   n.   739,   e,
successivamente, il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
I pareri sono resi entro trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione
dello schema. Decorso il termine, il  decreto  puo'  essere  comunque
adottato,  anche  senza  i  predetti  pareri,  su  deliberazione  del
Consiglio dei ministri. 
  6. Entro due anni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo di cui al comma 1, il Governo puo' adottare  uno  o  piu'
decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e  correttive
che  l'applicazione  pratica  renda  necessarie  od  opportune,   nel
rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al
presente articolo. 
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 21 
 
 
           Modifica e abrogazione di disposizioni di legge 
         che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi 
 
  1. Al fine di semplificare il sistema normativo  e  i  procedimenti
amministrativi e di dare maggiore impulso al processo  di  attuazione
delle leggi, il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
delegato  per  le  riforme  costituzionali  e  i  rapporti   con   il
Parlamento, uno o piu' decreti legislativi  per  l'abrogazione  o  la
modifica di disposizioni legislative, entrate in vigore  dopo  il  31
dicembre 2011 e fino alla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, che prevedono provvedimenti  non  legislativi  di  attuazione.
Nell'esercizio  della  delega  il  Governo  si  attiene  ai  seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a) individuare,  fra  le  disposizioni  di  legge  che  prevedono
l'adozione di  provvedimenti  attuativi,  quelle  che  devono  essere
modificate  al  solo  fine  di  favorire  l'adozione   dei   medesimi
provvedimenti e apportarvi le modificazioni necessarie; 
    b) individuare,  fra  le  disposizioni  di  legge  che  prevedono
l'adozione di  provvedimenti  attuativi,  quelle  per  le  quali  non
sussistono  piu'  le  condizioni  per  l'adozione  dei  provvedimenti
medesimi e disporne l'abrogazione espressa e specifica; 
    c) garantire la coerenza giuridica, logica  e  sistematica  della
normativa; 
    d) identificare le disposizioni la cui abrogazione  comporterebbe
effetti, anche indiretti, sulla finanza pubblica; 
    e) identificare espressamente le disposizioni  che  costituiscono
adempimento  di  obblighi  derivanti  dalla   normativa   dell'Unione
europea; 
    f)  assicurare  l'adozione  dei   provvedimenti   attuativi   che
costituiscono adempimenti imposti dalla normativa dell'Unione europea
e di quelli necessari per  l'attuazione  di  trattati  internazionali
ratificati dall'Italia. 
  2. Lo schema di ciascun decreto legislativo di cui al  comma  1  e'
trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle  Commissioni
parlamentari competenti per materia e  per  i  profili  finanziari  e
della Commissione parlamentare per la semplificazione. I pareri  sono
resi entro il termine di trenta giorni dalla  data  di  trasmissione,
decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato. Qualora il
termine per l'espressione dei  pareri  cada  nei  trenta  giorni  che
precedono  o  seguono  il  termine  per  l'esercizio  della   delega,
quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari,  trasmette  nuovamente  i
testi  alle  Camere  con  le  sue  osservazioni   e   con   eventuali
modificazioni,  corredate  dei  necessari  elementi  integrativi   di
informazione e motivazione. Le  Commissioni  competenti  per  materia
possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di
dieci giorni  dalla  data  della  nuova  trasmissione.  Decorso  tale
termine, i decreti possono comunque essere adottati. 
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore  dell'ultimo
dei decreti legislativi di cui al presente articolo, il Governo  puo'
adottare, nel rispetto dei  principi  e  criteri  direttivi  e  della
procedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi
recanti disposizioni integrative e correttive. 
                               Art. 22 
 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Le disposizioni della  presente  legge  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. 
                               Art. 23 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Fermo quanto previsto dagli articoli 8, comma 3, e 14, comma  5,
lettera a),  dall'attuazione  della  presente  legge  e  dei  decreti
legislativi da essa previsti non devono  derivare  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. I decreti legislativi  di  attuazione  delle  deleghe  contenute
nella presente legge sono corredati  di  relazione  tecnica  che  dia
conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei  nuovi  o
maggiori oneri da  essi  derivanti  e  dei  corrispondenti  mezzi  di
copertura. 
  3. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o piu'  decreti
legislativi determinino  nuovi  o  maggiori  oneri  che  non  trovino
compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono
emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in  vigore
dei provvedimenti legislativi  che  stanzino  le  occorrenti  risorse
finanziarie. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 7 agosto 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

 

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