Le deliberazioni degli organi collegiali

Le deliberazioni degli organi collegiali. Costituzione e validità delle delibere

di Cinzia Olivieri

 

  1. Regolarità della costituzione

L’art. 37 del dlgs 297/94 al primo comma recita: “L’organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Questa disposizione di carattere generale è reiterata anche nell’OM 215/91 (art. 6 comma 10; art. 23 comma 2) e opera sicuramente per il consiglio di istituto mentre non appare riferibile al collegio dei docenti che non ha componenti elettive e dunque rappresentanze da esprimere.

Il tenore letterale rende invece tale previsione applicabile anche al consiglio di classe, interclasse, intersezione. Tuttavia bisogna considerare la circostanza che nel primo grado di istruzione l’unica rappresentanza che si possa esprimere in senso a questo organo collegiale è quella dei genitori, che la componente docente non è eletta e che in mancanza dei genitori (e nel secondo grado degli studenti) esso non potrebbe svolgere uno dei suoi compiti principali che è quello di “agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni” (art. 5 comma 8 dlgs 297/94).

Ebbene, premesso che nel caso delle elezioni dei rappresentanti di classe l’OM 215/91 prevede che tutti i genitori sono candidati (art. 22 comma 7) – e quindi non è corretto ma solo una comodità pratica chiedere ai genitori (o agli studenti) di candidarsi -, il comma 8 del medesimo articolo 22 stabilisce: “Nell’ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino, ai fini dell’elezione dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio“. Ed in concreto, nel caso che nessun genitore sia eletto (e votato) tutti avranno riportato lo stesso numero di voti (cioè 0). Che anche zero voti abbiano rilevanza in quest’ambito elettorale lo si desume dall’art. 44 comma 7 dell’OM 215/91, il quale, nella sua ultima parte, nel disciplinare l’assegnazione dei posti ai candidati in consiglio di circolo o di istituto in caso di parità, precisa: “lo stesso criterio (del sorteggio) si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.” Si potrebbe concludere per il sorteggio quindi anche nel consiglio di classe allorquando nessun genitore abbia riportato preferenze. Una simile interpretazione può favorire la partecipazione e rendere i genitori anche più consapevoli della sua importanza.

  1. Quorum costitutivo

Il comma 2 dell’art. 37 dlgs 297/94 stabilisce che “Per la validità dell’adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi comitati, nonché delle rispettive giunte, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica”.

Tralasciando gli organi collegiali territoriali, si desume che per la validità delle riunioni del consiglio di classe non sia richiesta alcuna maggioranza mentre per quelle del collegio dei docenti e del consiglio di istituto occorre la presenza della “metà più uno dei componenti in carica” e cioè per il collegio di tutto personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola e per il consiglio di istituto dei membri eletti e non di quelli potenziali nella sua composizione ordinaria (in quanto, come anzidetto, alcune componenti possono essere incomplete o mancare del tutto).

Tuttavia anche per il consiglio di classe è buona norma che sussista una adeguata maggioranza. Ciò può essere disciplinato per regolamento interno.

Com’è noto, quando opera invece con funzione valutativa, per la validità delle deliberazioni da assumere, il consiglio di classe deve essere “perfetto”, cioè completo di tutti i suoi componenti con eventuale obbligo di sostituzione degli assenti (nota 717 del 14 maggio 1981 Uff. Decreti delegati; e tra le tante: TAR Lazio-Roma, sez. III bis, sentenza 25.08.2010 n° 31634).

 

La legge inoltre per gli organi collegiali della scuola non prevede una seconda convocazione che riduca il quorum costitutivo.

 

È appena il caso di accennare alla circostanza che un confermato orientamento giurisprudenziale (ex multis Cons. di Stato 12 aprile 2001 n.2258), ha evidenziato che la partecipazione di soggetti estranei alle sedute rende illegittime le deliberazioni assunte allorquando la loro presenza possa “aver influenzato la formazione del convincimento dei componenti il collegio”.

  1. Quorum deliberativo

Continua l’art. 37 al terzo comma “Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente”.

Uno dei casi in cui la legge prevede una diversa maggioranza è quello dell’art. 8 dlgs 297/94 (e dell’analogo art. 49 OM 215/91) che disciplina l’elezione del presidente del consiglio di istituto: “Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti”.

In questo caso non è precisato che i componenti debbano essere quelli “in carica” con la conseguenza di un abbassamento del quorum nel caso non tutte le componenti siano (interamente) rappresentate.

Il riferimento ai soli “voti validamente espressi” pone la questione relativa alle astensioni (in particolare quelle volontarie, cioè non dettate da necessità connesse ad eventuali incompatibilità che possano pregiudicare l’imparzialità dell’azione amministrativa).

L’espressione letterale induce a concludere che voti “validamente espressi” possano essere considerati solo quelli favorevoli e contrari, con escussione di quelli degli astenuti con la conseguenza che per determinare l’esito della votazione il calcolo terrà conto solo dei primi. Tanto ha affermato la nota Min. P.I. n.771/1980 uff. Decreti Delegati. In pratica gli astenuti sono normalmente conteggiati nel quorum costitutivo ma non concorrono a determinare il quorum deliberativo.

Nonostante indubbiamente l’astensione sia lecita, in special modo allorquando vi sia un interesse diretto che non renda del tutto serena una valutazione (ex multis Consiglio di Stato, n.7050 del 4 novembre 2003), c’è tuttavia un orientamento costante e condivisibile (tra l’altro T.A.R. Puglia Lecce n. 268 del 22/07/1986 come richiamato nel Parere Regione Sicilia 11/2006)per il quale non sempre può essere ammessa l’astensione (volontaria), salvo adeguata motivazione, in particolare allorquando i componenti siano chiamati ad esprimere una valutazione in ragione della loro competenza, come avviene ad esempio nei consigli di classe con funzione valutativa.

Ecco perché la questione è necessario sia disciplinata per regolamento

In proposito infatti la nota esplicativa del 2008 al dpr 235/07 ha specificato espressamente, con riguardo al funzionamento dell’organo di garanzia di istituto, che il regolamento interno della scuola dovrà precisare:

1) se tale organo in prima convocazione debba essere “perfetto”(deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) e magari in seconda convocazione funzioni solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta o se, al contrario, non sia mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri;

2) il valore dell’astensione di qualcuno dei suoi membri (se influisca o meno sul conteggio dei voti).”

Infine, per scongiurare una possibile votazione infruttuosa l’articolo 37 ha previsto la prevalenza del voto del presidente, senza che ciò importi una modifica numerica dei voti relativi a ciascuna proposta. Ovviamente tanto non potrà accadere se la votazione è segreta.

  1. Segretezza del voto

Conclude l’art. 37 “La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone”.

Questo costituisce un principio generale, manifestazione anche della obiettività ed imparzialità dell’azione amministrativa (tra le tante: Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 31.01.2006 n° 339) e che rende illegittima qualsiasi diversa deliberazione.