Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133

Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del  Paese,  la  semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive. (14G00149) 

(GU n.212 del 12-9-2014)

 

 Vigente al: 13-9-2014

 

CAPO I
MISURE PER LA RIAPERTURA DEI CANTIERI

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  RITENUTA  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni per accelerare e semplificare la realizzazione di  opere
infrastrutturali strategiche, indifferibili e  urgenti,  nonche'  per
favorire   il   potenziamento   delle   reti   autostradali   e    di
telecomunicazioni e migliorare la funzionalita' aeroportuale; 
  RITENUTA altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di  emanare
disposizioni in materia ambientale per  la  mitigazione  del  rischio
idrogeologico, la salvaguardia degli ecosistemi, l'adeguamento  delle
infrastrutture idriche e il superamento di eccezionali situazioni  di
crisi connesse alla  gestione  dei  rifiuti,  nonche'  di  introdurre
misure per garantire l'approvvigionamento energetico  e  favorire  la
valorizzazione delle risorse energetiche nazionali; 
  RITENUTA infine la straordinaria necessita' e  urgenza  di  emanare
disposizioni per la  semplificazione  burocratica,  il  rilancio  dei
settori dell'edilizia e  immobiliare,  il  sostegno  alle  produzioni
nazionali attraverso misure di attrazione degli investimenti esteri e
di promozione del Made in Italy, nonche' per il rifinanziamento e  la
concessione degli ammortizzatori sociali  in  deroga  alla  normativa
vigente al fine di assicurare  un'adeguata  tutela  del  reddito  dei
lavoratori e sostenere la coesione sociale; 
  VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 agosto 2014; 
  SULLA PROPOSTA del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
dello sviluppo economico, dei beni e delle attivita' culturali e  del
turismo, per gli affari regionali e le autonomie  e  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                                EMANA 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
(Disposizioni  urgenti  per  sbloccare  gli  interventi  sugli   assi
ferroviari Napoli - Bari e Palermo-Catania-Messina  ed  altre  misure
urgenti  per  sbloccare  interventi  sugli  aeroporti  di   interesse
                             nazionale) 
 
  1. L'Amministratore Delegato  di  Ferrovie  dello  Stato  S.p.A  e'
nominato, per la durata  di  due  anni  dall'entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  Commissario  per  la  realizzazione  delle  opere
relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari, di cui  al  Programma
Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001,  n.
443, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica  e  senza
compensi aggiuntivi per l'attivita'  di  Commissario.  L'incarico  e'
rinnovabile con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
tenuto conto anche dei risultati conseguiti  e  verificati  in  esito
alla rendicontazione di cui al comma 8. 
  2. Per le finalita' di cui al comma  1,  ed  allo  scopo  di  poter
celermente stabilire  le  condizioni  per  l'effettiva  realizzazione
delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari,  in  modo
da poter avviare i lavori  relativi  a  parte  dell'intero  tracciato
entro e non  oltre  il  31  ottobre  2015,  il  Commissario  provvede
all'approvazione dei relativi progetti. Al fine di ridurre i costi  e
i tempi di realizzazione dell'opera, con particolare riferimento alla
tratta appenninica Apice-Orsara, il Commissario rielabora i  progetti
anche gia' approvati ma non ancora appaltati. Anche  sulla  base  dei
soli progetti preliminari, il Commissario  puo'  bandire  la  gara  e
tassativamente entro centoventi giorni dall'approvazione dei progetti
decorrenti dalla chiusura della conferenza di servizi  provvede  alla
consegna dei lavori,  anche  adottando  provvedimenti  d'urgenza.  Il
mancato rispetto di tali scadenze non motivato comporta la revoca del
mandato   di   Commissario.   Il   Commissario    provvede    inoltre
all'espletamento  di  ogni  attivita'  amministrativa,   tecnica   ed
operativa,  comunque  finalizzata  alla  realizzazione  della  citata
tratta ferroviaria, utilizzando all'uopo  le  strutture  tecniche  di
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi o maggiori oneri per  la
finanza  pubblica  in  relazione  all'avvalimento   delle   strutture
tecniche citate. In sede di aggiornamento del Contratto di  programma
il  Commissario  trasmette  al  CIPE   i   progetti   approvati,   il
cronoprogramma  dei  lavori  e  il  relativo  stato  di  avanzamento,
segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai
termini fissati nel  cronoprogramma  di  realizzazione  delle  opere,
anche ai fini della valutazione di definanziamento degli  interventi.
Il contratto istituzionale  di  sviluppo  sottoscritto  in  relazione
all'asse ferroviario Napoli - Bari puo' essere derogato in base  alle
decisioni assunte dal Commissario di cui al comma 1. 
  3. Gli interventi da praticarsi sull'area di  sedime  della  tratta
ferroviaria Napoli - Bari, nonche' quelli strettamente connessi  alla
realizzazione dell'opera, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di
pubblica utilita'. 
  4. La conferenza di servizi per la realizzazione  degli  interventi
sopra citati e' convocata entro quindici giorni dall'approvazione dei
progetti  definitivi.  Qualora  alla   conferenza   di   servizi   il
rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato  assente,
o, comunque, non dotato di  adeguato  potere  di  rappresentanza,  la
conferenza  delibera  prescindendo  dalla  sua   presenza   e   dalla
adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il
dissenso manifestato in sede di conferenza dei  servizi  deve  essere
motivato e recare,  a  pena  di  non  ammissibilita',  le  specifiche
indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. In  caso  di
motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale,      paesaggistico-territoriale,      del      patrimonio
storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della  pubblica
incolumita', la questione, in deroga all'articolo 14-quater  comma  3
della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modifiche  e
integrazioni e'  rimessa  alla  decisione  del  Commissario,  che  si
pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la  Regione  o  le
Regioni interessate,  in  caso  di  dissenso  tra  un'amministrazione
statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali,  ovvero
previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati,  in  caso
di dissenso tra un'amministrazione statale  o  regionale  e  un  ente
locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa  non  e'  raggiunta  entro
sette giorni, la  decisione  del  Commissario  puo'  essere  comunque
adottata. 
  5. I pareri, i visti ed  i  nulla-osta  relativi  agli  interventi,
necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui  al
comma 4, sono resi  dalle  Amministrazioni  competenti  entro  trenta
giorni dalla  richiesta  e,  decorso  inutilmente  tale  termine,  si
intendono acquisiti con esito positivo. 
  6.  Con  apposita  convenzione   a   firma   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei  trasporti,  il  Commissario  puo'  avvalersi  a
titolo  gratuito  dell'Agenzia  nazionale  per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa ai fini dei rapporti con  il
territorio interessato per il miglior risultato  nella  realizzazione
dell'opera. 
  7. La realizzazione delle opere relative  alla  tratta  ferroviaria
Napoli - Bari e' eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito
del Contratto di programma stipulato tra RFI  e  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  8. Il Commissario provvede alla rendicontazione annuale delle spese
di realizzazione della tratta ferroviaria Napoli - Bari sulla  scorta
dei singoli stati di avanzamento  dei  lavori,  segnalando  eventuali
anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati  nel
cronoprogramma di realizzazione delle  opere,  anche  ai  fini  della
valutazione di definanziamento degli interventi. 
  9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 del  presente  articolo
si applicano anche alla  realizzazione  dell'asse  ferroviario  AV/AC
Palermo - Catania - Messina. 
  10. Per accelerare la conclusione del contratto il cui  periodo  di
vigenza e' scaduto e  consentire  la  prosecuzione  degli  interventi
sulla rete  ferroviaria  nazionale,  e'  approvato  il  Contratto  di
Programma  2012  -  2016  parte  Investimenti  stipulato   tra   Rete
Ferroviaria Italiana  e  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti in data 8 agosto 2014. Una quota pari a 220 milioni di euro
delle risorse stanziate dalla legge 27 dicembre 2013, n.  147,  quale
contributo in conto impianti a favore  di  RFI  e'  finalizzata  agli
interventi di manutenzione straordinaria previsti  nel  Contratto  di
Programma  parte  Servizi  2012-2014,  con   conseguente   automatico
aggiornamento delle relative tabelle contrattuali. 
  11.  Per  consentire  l'avvio  degli  investimenti   previsti   nei
contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di  cui
all'articolo 698 del codice della  navigazione  sono  approvati,  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   da
adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore  del  presente
decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
che  deve  esprimersi  improrogabilmente  entro  trenta   giorni,   i
contratti di programma sottoscritti dall'ENAC  con  i  gestori  degli
scali aeroportuali di interesse nazionale. Per gli  stessi  aeroporti
il parere favorevole espresso  dalle  Regioni  e  dagli  enti  locali
interessati  sui  piani  regolatori   aeroportuali   in   base   alle
disposizioni del regolamento recante disciplina dei  procedimenti  di
localizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile  1994,  n.  383,  e  successive
modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica
di conformita' urbanistica delle singole opere inserite negli  stessi
piani regolatori. 
 
                               Art. 2 
 
(Semplificazioni  procedurali  per  le   infrastrutture   strategiche
                      affidate in concessione) 
 
  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 174, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  " 4-ter. Il bando di gara, puo' altresi' prevedere, nell'ipotesi di
sviluppo del  progetto  per  stralci  funzionali  o,  nei  casi  piu'
complessi  di  successive   articolazioni   per   fasi,   l'integrale
caducazione  della   relativa   concessione,   con   la   conseguente
possibilita' in capo al concedente di rimettere a gara la concessione
per la realizzazione dell'intera opera, qualora, entro un termine non
superiore a tre anni, da indicare nel bando  di  gara  stesso,  dalla
data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo  dello
stralcio funzionale immediatamente  finanziabile,  la  sostenibilita'
economico finanziaria degli stralci successivi non sia  attestata  da
primari istituti finanziari.". 
  2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  non  si  applica  alle
concessioni ed alle procedure in finanza di progetto con  bando  gia'
pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. All'articolo 175, comma 5-bis sono aggiunte, infine, le seguenti
parole: "si applicano altresi' le disposizioni  di  cui  all'articolo
174". 
  4. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
l'ultimo periodo: "ne' agli interventi da realizzare mediante finanza
di progetto le cui proposte sono state gia'  dichiarate  di  pubblico
interesse alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto"  e'
soppresso. 
 
                               Art. 3 
 
(Ulteriori   disposizioni   urgenti   per   lo   sblocco   di   opere
indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia) 
 
  1. Per consentire nell'anno 2014 la  continuita'  dei  cantieri  in
corso ovvero il perfezionamento degli atti  contrattuali  finalizzati
all'avvio dei lavori, il Fondo istituito nello  stato  di  previsione
del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   ai   sensi
dell'articolo  18, comma 1,  del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto  2013,  n.  98,  e'
incrementato di complessivi 3.890  milioni di euro, di cui 39 milioni
per l'anno 2013, 26 milioni per l'anno 2014, 231 milioni  per  l'anno
2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073  milioni  per  l'anno  2017,
2.066 milioni per l'anno 2018 e 148 milioni per ciascuno  degli  anni
2019 e 2020. 
  2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto, quanto alle opere di cui  alle  lettere  a)  e  b),
nonche' entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, quanto alle opere  di  cui
alla lettera c), sono finanziati, a valere sulle risorse  di  cui  al
comma 1: 
  a) i seguenti interventi ai  sensi  degli  articoli  18  e  25  del
decreto-legge n.69 del 2013 cantierabili entro il 31  dicembre  2014:
Completamento della copertura del  Passante  ferroviario  di  Torino;
Completamento sistema idrico  Basento  -  Bradano,  Settore  G;  Asse
autostradale  Trieste  -  Venezia;  Interventi  di   soppressione   e
automazione  di  passaggi   a   livello   sulla   rete   ferroviaria,
individuati, con priorita'  per  la  tratta  terminale  pugliese  del
corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; Tratta Colosseo -
Piazza Venezia della Linea C di Roma; 
  b) i seguenti interventi appaltabili entro il 31  dicembre  2014  e
cantierabili entro il 30 giugno  2015:  ulteriore  lotto  costruttivo
Asse AV/AC Verona Padova; Completamento asse viario Lecco -  Bergamo;
Messa  in  sicurezza  dell'asse  ferroviario  Cuneo  -   Ventimiglia;
Completamento  e  ottimizzazione  della  Torino  -  Milano   con   la
viabilita' locale mediante l'interconnessione tra la SS 32  e  la  SP
299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico dei Giovi -
AV Milano Genova; Continuita' interventi Nuovo Tunnel  del  Brennero;
Quadrilatero Umbria - Marche; Completamento Linea 1 metropolitana  di
Napoli; rifinanziamento dell'articolo 1, comma  70,  della  legge  27
dicembre 2013, n.147, relativo al superamento delle criticita'  sulle
infrastrutture  viarie  concernenti  ponti  e  gallerie;   Messa   in
sicurezza  dei  principali  svincoli  della  Strada  Statale  131  in
Sardegna; 
  c) i seguenti interventi appaltabili entro  il  30  aprile  2015  e
cantierabili entro  il  31  agosto  2015:  metropolitana  di  Torino;
tramvia  di  Firenze;  Lavori  di   ammodernamento   ed   adeguamento
dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano
allo  svincolo  di  Atilia;  Autostrada  Salerno  -  Reggio  Calabria
svincolo Lauretana Borrello; Adeguamento della strada  statale  n.372
"Telesina" tra lo svincolo di Caianello della Strada statale n.372  e
lo svincolo di Benevento sulla  strada  statale  n.88;  Completamento
della S.S. 291 in Sardegna; Variante della "Tremezzina" sulla  strada
statale internazionale 340 "Regina"; Collegamento stradale  Masserano
-  Ghemme;  Ponte  stradale  di  collegamento  tra  l'autostrada  per
Fiumicino  e  l'EUR;  Asse  viario  Gamberale  -  Civitaluparella  in
Abruzzo; Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina; Quadruplicamento
della  linea  ferroviaria  Lucca  Pistoia;  aeroporti  di  Firenze  e
Salerno;  Completamento  sistema  idrico  integrato   della   Regione
Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri dal 2 al  15  giugno  2014  o  richieste  inviate  ai  sensi
dell'art.18, comma 9, del decreto-legge n.69 del 2013. 
  3. Le  richieste  di  finanziamento  inoltrate  dagli  enti  locali
relative agli interventi di cui al comma 2, lett. c),  sono  istruite
dalla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Una quota pari a  100
milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1 e' destinata
ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per interventi di  completamento
di beni immobiliari demaniali di loro competenza. 
  4. Agli oneri derivanti  dal  comma  1  del  presente  articolo  si
provvede: 
  a) quanto a 39 milioni per  l'anno  2013  mediante  utilizzo  delle
disponibilita' iscritte in  conto  residui  derivanti  dalle  revoche
disposte dall'articolo 13, comma 1,  del  decreto-legge  23  dicembre
2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla  legge  21  febbraio
2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo  32,  comma  6,
del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con  modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
  b) quanto a 11 milioni per l'anno 2014, mediante parziale  utilizzo
delle disponibilita' derivanti dalle revoche  disposte  dall'articolo
13, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n.  145,  convertito
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  9,  e  confluite
nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111; 
  c) quanto a 15 milioni per l'anno 2014, quanto a 5,200 milioni  per
l'anno 2015, quanto a 3,200 milioni per l'anno 2016 e  quanto  a  148
milioni  per  ciascuno  degli  anni  dal  2017  al   2020,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7; 
  d) quanto a 94,8 milioni per l'anno 2015,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
186, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
  e) quanto a 79,8 milioni per l'anno 2015,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
212, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
  f) quanto a 51,200 milioni per l'anno 2015,  a  155,8  milioni  per
l'anno 2016, a 925 milioni per l'anno 2017  e  a  1.918  milioni  per
l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione della quota  nazionale
del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020  -
di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  5. Il mancato rispetto dei termini fissati al comma 2, lettere  a),
b) e c),  per  l'appaltabilita'  e  la  cantierabilita'  delle  opere
determinano la  revoca  del  finanziamento  assegnato  ai  sensi  del
presente decreto. 
  6. Le risorse revocate ai sensi del comma 5 confluiscono nel  Fondo
di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, e sono attribuite prioritariamente: 
  a) al primo  lotto  funzionale  asse  autostradale  Termoli  -  San
Vittore; 
  b) al completamento della rete della Circumetnea; 
  c) alla metropolitana di Palermo: tratto Oreto - Notarbartolo; 
  d) alla metropolitana  di  Cagliari:  adeguamento  rete  attuale  e
interazione con l'hinterland. 
  7. Con i provvedimenti di assegnazione  delle  risorse  di  cui  al
comma 1 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le  modalita'
di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento
dei lavori e di applicazione di misure di revoca. 
  8. Per consentire  la  continuita'  dei  cantieri  in  corso,  sono
confermati i finanziamenti pubblici assegnati al collegamento  Milano
- Venezia secondo lotto Rho - Monza, di cui alla delibera CIPE 60 del
2013; nonche' sono definitivamente assegnate all'Anas S.P.A.  per  il
completamento dell'intervento "Itinerario Agrigento - Caltanissetta -
A19 - Adeguamento a quattro corsie della SS 640  tra  i  km  9+800  e
44+400", le somme di cui alla tabella "Integrazioni  e  completamenti
di lavori in corso" del Contratto di programma  tra  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS S.p.A. relativo all'anno  2013,
pari a 3  milioni  di  euro  a  valere  sulle  risorse  destinate  al
Contratto di programma 2013 e di 42,5 milioni di euro a valere  sulle
risorse destinate al Contratto di programma 2012. 
  9. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture  approvato  ai
sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal  CIPE
nella seduta del 1° agosto 2014, che, alla data del presente  decreto
non sono state ancora  avviate  e  per  le  quali  era  prevista  una
copertura parziale o totale a carico del Fondo  Sviluppo  e  Coesione
2007  -  2013  confluiscono  automaticamente  nel  nuovo  periodo  di
programmazione 2014 - 2020. Entro il 31 ottobre 2014, gli Enti che  a
diverso titolo partecipano al finanziamento e  o  alla  realizzazione
delle opere di cui al capoverso precedente, confermano  o  rimodulano
le assegnazioni finanziarie inizialmente previste. 
  10.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   e 
confermato  Autorita'  Nazionale  capofila  e  Capo  Delegazione  dei
Comitati  di  Sorveglianza  con  riferimento  al  nuovo  periodo   di
programmazione 2014-2020 dei programmi di cooperazione interregionale
ESPON e URBACT,  in considerazione  di  quanto  gia'  previsto  dalla
delibera  CIPE  n.  158  del  2007  ed  in  relazione  alla  missione
istituzionale di programmazione e sviluppo  del  territorio  propria 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  11. E' abrogato il comma 11-ter dell'articolo 25 del decreto  legge
n. 69 del 2013, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98
del 2013. 
  12. Dopo l'articolo 6-bis, comma 2,  del  decreto-legge  26  giugno
2014, n. 92, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 117, e' aggiunto il seguente comma: 
  "2-bis.  Le  risorse  disponibili   sulla   contabilita'   speciale
intestata  al  Commissario   straordinario   del   Governo   per   le
infrastrutture carcerarie di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 dicembre 2012, allegato al decreto-legge 1 luglio  2013,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
94, sono versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere
riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze a
uno o piu'  capitoli  di  bilancio  dello  Stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero  della
giustizia secondo le ordinarie competenze  definite  nell'ambito  del
decreto di cui al comma 2.". 
 
                               Art. 4 
 
(Misure di semplificazione per le opere  incompiute  segnalate  dagli
 Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali) 
 
  1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere  segnalate  dai
Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15  giugno
2014, per le quali la problematica emersa attenga al mancato concerto
tra Amministrazioni interessate al  procedimento  amministrativo,  e'
data facolta' di riconvocare la Conferenza di Servizi, ancorche' gia'
definita in precedenza, funzionale al  riesame  dei  pareri  ostativi
alla  realizzazione  dell'opera.  Ove  l'Ente  abbia  necessita'   di
definire  il  procedimento  in  tempi  celeri,  i  termini   di   cui
all'articolo 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono  ridotti
alla  meta'.  Resta  ferma  la  facolta',  da  parte  del  Comune   o
dell'unione dei Comuni procedenti, di rimettere il procedimento  alla
deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  ai  sensi  dell'articolo
14-quater, comma 3, della legge 241 del  1990,  i  cui  termini  sono
ridotti alla meta'. 
  2. In caso di mancato  perfezionamento  del  procedimento  comunque
riconducibile  ad  ulteriori  difficolta'  amministrative,  e'   data
facolta'  di  avvalimento  a  scopo  consulenziale  -   acceleratorio
dell'apposita cabina di regia  istituita  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica. 
  3. I pagamenti connessi  agli  investimenti  in  opere  oggetto  di
segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla  Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri, nel limite di 250 milioni di Euro per l'anno 2014, sono
esclusi dal patto di stabilita'  interno  alle  seguenti  condizioni,
accertate a seguito di apposita istruttoria a cura degli Uffici della
medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri, da  concludere  entro
30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto: 
  a) le opere alle quali si riferiscono  i  pagamenti  devono  essere
state  preventivamente  previste  nel  Piano  Triennale  delle  opere
pubbliche; 
  b) i pagamenti devono riguardare  opere  realizzate,  in  corso  di
realizzazione o per le quali  sia  possibile  l'immediato  avvio  dei
lavori da parte dell'ente locale richiedente; 
  c) i pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione  del  patto
di stabilita' devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2014. 
  4. Entro 15 giorni dalla conclusione  dell'istruttoria  di  cui  al
comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  sono
individuati i Comuni che beneficiano della esclusione  dal  patto  di
stabilita' interno e l'importo dei pagamenti da escludere. 
  5. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno, per un
importo complessivo di 300 milioni di  euro,  i  pagamenti  sostenuti
successivamente all'entrata in vigore del presente decreto,  relativi
a debiti in conto capitale degli enti territoriali per gli anni  2014
e 2015. L'esclusione opera per  200  milioni  di  euro  relativamente
all'anno 2014 e per 100 milioni di euro relativamente all'anno  2015.
I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale: 
  a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013; 
  b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente  di
pagamento entro il 31 dicembre 2013; 
  c)  riconosciuti  alla  data  del  31  dicembre  2013  ovvero   che
presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimita'  entro
la medesima data. 
  Rilevano ai fini della predetta esclusione solo i  debiti  presenti
in piattaforma elettronica per la certificazione di crediti  connessi
a spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512 per gli
enti locali e ai codici gestionali  SIOPE  da  2101  a  2138  per  le
regioni, escluse le spese afferenti la sanita'. 
  6. Per l'anno 2014, l'esclusione di  cui  al  secondo  periodo  del
comma 5 e' destinata per 50 milioni di euro ai pagamenti  dei  debiti
delle regioni, ivi inclusi quelli ascrivibili ai codici gestionali da
2139 a 2332, che beneficiano di entrate rivenienti  dall'applicazione
dell'articolo 20,  commi  1  e  1-bis,  del  decreto  legislativo  25
novembre 1996, n.  625,  superiori  a  100  milioni.  Ai  fini  della
distribuzione del rimanente importo  dell'esclusione  tra  i  singoli
enti territoriali, i comuni, le province e le regioni  comunicano  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  mediante  il  sito  web
«http://certificazionecrediti.mef.gov.it» della  Ragioneria  generale
dello Stato, entro il termine perentorio del 30 settembre  2014,  gli
spazi  finanziari  di  cui  necessitano  per  sostenere  nel  2014  i
pagamenti di cui al periodo precedente ed entro il termine perentorio
del 28 febbraio 2015 gli spazi  finanziari  di  cui  necessitano  per
sostenere i medesimi pagamenti nel 2015.  Ai  fini  del  riparto,  si
considerano  solo  le  comunicazioni  pervenute  entro  il   predetto
termine. Con decreti del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
sulla base delle predette comunicazioni, entro il 10 ottobre  2014  e
il  15  marzo  2015  sono  individuati  per  ciascun  ente,  su  base
proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere  dal  patto  di
stabilita' interno rispettivamente nel 2014 e 2015. 
  7. Al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.
183, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al primo periodo, dopo le parole "i pagamenti in conto  capitale
sostenuti" sono inserite "nel primo semestre"; 
  b) al  terzo  periodo,  le  parole  "derivanti  dal  periodo"  sono
sostituite da "derivanti dall'esclusione di  cui  al  periodo"  e  le
parole "nel primo  semestre  dell'anno"  sono  sostituite  da  "entro
l'anno". 
  8. Al  fine  di  consentire  la  prosecuzione  dell'emanazione  dei
provvedimenti  di  concessione  dei   contributi   finalizzati   alla
ricostruzione  in  Abruzzo,  l'autorizzazione   di   spesa   di   cui
all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,  e'
rifinanziata di 250 milioni  per  l'anno  2014  in  termini  di  sola
competenza. Al relativo onere in termini di saldo netto da finanziare
si provvede: 
  a)  quanto  a  29  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,   mediante
corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti
dalla sottoscrizione dei Nuovi  Strumenti  Finanziari,  di  cui  agli
articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,
n.135,  non  necessari  al  pagamento  degli  interessi  passivi   da
corrispondere  sui  titoli  del  debito  pubblico  emessi   ai   fini
dell'acquisizione   delle   risorse    necessarie    alla    predetta
sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato; 
  b) quanto a 221 milioni di euro per l'anno 2014, mediante  utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
che, alla data di entrata in vigore del presente  provvedimento,  non
sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che  sono  acquisite
nel predetto limite  di  221  milioni  di  euro,  definitivamente  al
bilancio dello Stato. 
  9. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dai commi  3,  5  e  8,
pari a complessivi 450 milioni  per  l'anno  2014,  180  milioni  per
l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016  e  70  milioni  per  l'anno
2017, si provvede: 
  a)  quanto  a  29  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,   mediante
corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti
dalla sottoscrizione dei Nuovi  strumenti  finanziari,  di  cui  agli
articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,
n.135,  non  necessari  al  pagamento  degli  interessi  passivi   da
corrispondere  sui  titoli  del  debito  pubblico  emessi   ai   fini
dell'acquisizione   delle   risorse    necessarie    alle    predetta
sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato; 
  b) quanto a 221 milioni di euro per l'anno 2014, mediante  utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
che, alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  non  sono
state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono  acquisite,  nel
predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente  al  bilancio
dello Stato; 
  c) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014,  180  milioni  per
l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016  e  70  milioni  per  l'anno
2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni; 
  d) quanto a 50 milioni  per  l'anno  2014,  a  valere  sugli  spazi
finanziari concessi e non utilizzati al 30  giugno  2014  di  cui  al
comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. 
 

CAPO II
MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE RETI AUTOSTRADALI E DI
TELECOMUNICAZIONI

                               Art. 5 
 
           (Norme in materia di concessioni autostradali) 
 
  1. Nel rispetto  dei  principi  dell'Unione  europea,  al  fine  di
assicurare  gli  investimenti  necessari  per   gli   interventi   di
potenziamento, adeguamento  strutturale,  tecnologico  ed  ambientale
delle  infrastrutture  autostradali  nazionali,  nel   rispetto   dei
parametri di  sicurezza  piu'  avanzati  prescritti  da  disposizioni
comunitarie, nonche'  un  servizio  reso  sulla  base  di  tariffe  e
condizioni di accesso piu' favorevoli per gli utenti, i concessionari
di tratte autostradali nazionali possono, entro il 31 dicembre  2014,
proporre  modifiche   del   rapporto   concessorio   anche   mediante
l'unificazione di tratte interconnesse,  contigue,  ovvero  tra  loro
complementari,   ai   fini   della   loro   gestione   unitaria.   Il
concessionario predispone un nuovo piano economico finanziario per la
stipula di un atto aggiuntivo o di un'apposita  convenzione  unitaria
che devono intervenire entro il 31 agosto 2015. 
  2. Il piano deve  assicurare  l'equilibrio  economico  finanziario,
senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato,  nonche'  la
disponibilita' delle risorse necessarie per  la  realizzazione  degli
interventi infrastrutturali previsti nelle originarie  concessioni  e
di quelli ulteriori per l'attuazione delle finalita' di cui al  comma
1 e per il mantenimento di un regime tariffario piu'  favorevole  per
l'utenza. 
  3. L'affidamento dei lavori, nonche' delle forniture e dei  servizi
di importo superiore alla soglia comunitaria,  ulteriori  rispetto  a
quelli previsti dalle vigenti convenzioni, avviene nel rispetto delle
procedure di evidenza pubblica disciplinate dal  decreto  legislativo
n.163 del 2006. Ai relativi affidamenti  si  applica  l'articolo  11,
comma 5, lettera f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498. 
  4. Al fine di accelerare l'iter  relativo  al  riaffidamento  delle
concessioni  autostradali  A21  "Piacenza  -  Cremona  -  Brescia   e
diramazione per Fiorenzuola  d'Arda  (PC)"  e  A3  "Napoli  -  Pompei
-Salerno" sono approvati gli schemi di convenzione,  come  modificati
secondo le prescrizioni del NARS rese con i pareri nn. 6 e  7  del  7
agosto 2014 da considerarsi parte integrante della Convenzione,  e  i
relativi piani economici finanziari gia' trasmessi al CIPE. 
 
                               Art. 6 
 
(Agevolazioni  per  la  realizzazione  di   reti   di   comunicazione
elettronica a banda ultralarga e  norme  di  semplificazione  per  le
procedure di  scavo  e  di  posa  aerea  dei  cavi,  nonche'  per  la
        realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili) 
 
  1. All'articolo 33 del decreto  legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti: 
  "7-ter. In via sperimentale, fino  al  31  dicembre  2015,  possono
essere ammessi ai benefici di cui  al  comma  7-quinquies  interventi
infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a
fondo perduto, realizzati sulla rete  fissa  e  mobile,  su  impianti
wireless e via satellite, inclusi gli interventi infrastrutturali  di
backhaul, relativi all'accesso primario e secondario  attraverso  cui
viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente per  i  quali
ricorrano le seguenti condizioni: 
  a) siano interventi infrastrutturali nuovi e  aggiuntivi  non  gia'
previsti in piani industriali o finanziari o  in  altri  idonei  atti
approvati entro il  31  luglio  2014,  funzionali  ad  assicurare  il
servizio  a  banda  ultralarga  a  tutti  i  soggetti  potenzialmente
interessati insistenti nell'area considerata; 
  b)  soddisfino  un  obiettivo  di   pubblico   interesse   previsto
dall'Agenda  Digitale  Europea,  di  cui  alla  comunicazione   della
Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010; 
  c) prevedano un investimento privato non inferiore alle  soglie  di
seguito  indicate  finalizzato  all'estensione  della  rete  a  banda
ultralarga: 
  1)  nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a   5.000   abitanti:
investimento non inferiore a 200  mila  euro  e  completamento  degli
interventi infrastrutturali entro 9 mesi dalla data  di  prenotazione
di cui al successivo comma 7-sexies; 
  2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti:
investimento non inferiore a 500  mila  euro  e  completamento  degli
interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di  prenotazione
di cui al successivo comma 7-sexies; 
  3)  nei  comuni  con  popolazione  superiore  ai  10.000  abitanti:
investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento  degli
interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di  prenotazione
di  cui  al  successivo  comma  7-sexies.  Il  suddetto  termine   di
completamento e' esteso a 24 mesi per  investimenti  superiori  a  10
milioni di euro e a 30 mesi per investimenti superiori a  50  milioni
di euro; 
  d) le condizioni del mercato siano insufficienti  a  garantire  che
l'investimento privato sia realizzato entro 2  anni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto-legge. 
  7-quater. Non sono comunque ammessi ai benefici  di  cui  al  comma
7-quinquies  gli  interventi  ricadenti  in  aree  nelle  quali  gia'
sussistono idonee  infrastrutture  ed  operi  gia'  un  fornitore  di
servizi di rete a banda ultralarga e non possono  essere  concessi  i
suddetti benefici a piu' di un soggetto nella stessa area; nei Comuni
superiori a 50.000 abitanti sono tuttavia  ammessi  ai  benefici  gli
interventi tendenti a realizzare reti infrastrutturali  in  grado  di
assicurare connessioni pari o superiori a 100 Mbs a tutti gli  utenti
potenzialmente interessati 24 ore su 24, anche qualora operi gia'  un
fornitore di servizi di rete a banda ultralarga che non sia in  grado
di  assicurare  tali  connessioni  e  non  garantisca  di  farlo  nei
successivi tre anni. 
  7-quinquies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche  di  cui
al comma 7-ter possono  usufruire  del  credito  d'imposta  a  valere
sull'IRES  e  sull'IRAP complessivamente  dovute   dall'impresa   che
realizza l'intervento infrastrutturale, entro il limite  massimo  del
50 per cento del costo dell'investimento. Il  credito  d'imposta  non
costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e  dell'IRAP  ed  e'
utilizzato in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. 
  7-sexies.  Al  fine  di  ottenere  i  benefici  di  cui  al   comma
7-quinquies,    l'operatore    interessato     alla     realizzazione
dell'investimento deve dare evidenza pubblica all'impegno che intende
assumere, manifestando il proprio interesse  per  la  specifica  area
attraverso prenotazione tramite apposito  formulario  pubblicato  sul
sito web dedicato alla classificazione delle aree ai fini  del  Piano
Strategico banda ultralarga del Ministero dello  Sviluppo  Economico.
Sullo stesso sito sara' segnalata  la  conclusione  dei  lavori,  che
dovra' avvenire entro i termini di cui al comma 7-ter, lettera c). La
registrazione sul sito della conclusione dei  lavori  da  diritto  ai
benefici di cui al comma  7-quinquies  a  favore  dell'operatore  che
abbia rispettato i suddetti termini ed integra l'obbligo di mettere a
disposizione  degli  altri  operatori  l'accesso   all'infrastruttura
realizzata secondo le determinazioni dell'Autorita' per  le  Garanzie
nelle  Comunicazioni.  Non  potranno   essere   accettate   ulteriori
manifestazioni di interesse di operatori che,  relativamente  ad  una
precedente manifestazione di interesse,  non  abbiano  rispettato  il
termine di conclusione dei lavori. 
  7- septies. Con uno o piu'  decreti  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita
l'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti condizioni, criteri, modalita' ed  altre  disposizioni
attuative dei commi da 7-ter a  7-sexies,  nonche'  il  procedimento,
analogo  e  congruente  a  quello   previsto   dal   comma   2,   per
l'individuazione, da parte del  CIPE,  del  limite  degli  interventi
agevolabili. I decreti definiscono, altresi', le  modalita'  atte  ad
assicurare l'effettiva sussistenza del carattere nuovo  e  aggiuntivo
dell'intervento  infrastrutturale  proposto,  la  modulazione   della
struttura delle aliquote del credito di  imposta  di  cui  lo  stesso
beneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni  di  mercato
dell'area interessata, e le forme di  controllo  e  di  monitoraggio,
onde garantire il conseguimento delle finalita' sottese  al  benefico
concesso, tenuto conto  della  decisione  della  Commissione  europea
C(2012) 9833 final del 18 dicembre 2012.". 
  2. All'articolo 6, comma 4 ter del decreto legge 23 dicembre  2013,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,
n. 9, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) dopo le parole: "ripristino del manto stradale" sono inserite le
seguenti: "nonche' la posa di cavi o  tubi  aerei  su  infrastrutture
esistenti"; 
  b) dopo le parole: "banda larga  e  ultralarga",  e'  soppressa  la
parola: "anche". 
  3. All'articolo 87 del decreto legislativo 1 agosto  2003,  n.  259
"Codice   delle    comunicazioni    elettroniche",    e    successive
modificazioni, dopo l'articolo 87-bis e' inserito il seguente: 
  "Art. 87-ter (Variazioni non sostanziali degli impianti)  -  1.  Al
fine  di  accelerare  la  realizzazione  degli  investimenti  per  il
completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di modifiche
delle  caratteristiche  degli  impianti  gia'  provvisti  di   titolo
abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori  a  1
metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5  metri
quadrati, e' sufficiente  una  autocertificazione  descrittiva  della
variazione dimensionale, da  inviare  contestualmente  all'attuazione
dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli." 
  4. In deroga all'articolo 146 del decreto  legislativo  22  gennaio
2004,  n.  42,  e  successive  modificazioni,  non  e'  soggetta   ad
autorizzazione  paesaggistica  la  installazione  o  la  modifica  di
impianti di radiotelefonia mobile, da eseguire su edifici e  tralicci
preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per
antenne di altezza non superiore  a  1,5  metri  e  superficie  delle
medesime antenne non superiore a  0,5  metri  quadrati.  Resta  ferma
l'applicazione degli  articoli  20  e  seguenti  del  citato  decreto
legislativo. 
  5.  All'articolo  14,  comma  8,  lettera  a),   numero   2),   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "degli edifici  come
ambienti abitativi" sono soppresse  e  dopo  le  parole:  "pertinenze
esterne" sono aggiunte le seguenti: "con dimensioni abitabili". 
 

CAPO III
MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE E PER LA MITIGAZIONE DEL
DISSESTO IDROGEOLOGICO

                               Art. 7 
 
(Norme in materia di gestione di risorse idriche.  Modifiche  urgenti
al decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  per  il  superamento
delle procedure  di  infrazione  2014/2059,  2004/2034  e  2009/2034,
sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del  10  aprile  2014;
norme di  accelerazione  degli  interventi  per  la  mitigazione  del
rischio  idrogeologico   e   per   l'adeguamento   dei   sistemi   di
collettamento, fognatura  e  depurazione  degli  agglomerati  urbani;
finanziamento di opere urgenti di sistemazione  idraulica  dei  corsi
d'acqua  nelle  aree  metropolitane  interessate   da   fenomeni   di
                      esondazione e alluvione) 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "  Norme  in
materia ambientale" sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nella Parte  III,  ovunque  ricorrano,  le  parole  "l'Autorita'
d'ambito"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "l'ente   di   governo
dell'ambito" e le parole  "le  Autorita'  d'ambito"  sono  sostituite
dalle seguenti: "gli enti di governo dell'ambito"; 
  b) all'articolo 147 sono apportate le seguenti modifiche: 
  1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli enti
locali partecipano obbligatoriamente all'ente di governo  dell'ambito
individuato dalla competente regione per ciascun ambito  territoriale
ottimale, al quale e' trasferito l'esercizio delle competenze ad essi
spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi  compresa
la programmazione delle infrastrutture idriche  di  cui  all'articolo
143, comma 1."; 
  2) dopo il comma 1 e' inserito il  seguente:  "1-bis.  Qualora  gli
enti  locali  non  aderiscano  agli  enti  di   governo   dell'ambito
individuati ai sensi del comma precedente entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, il  Presidente
della regione esercita, previa diffida all'ente locale  ad  adempiere
entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi,  ponendo  le
relative spese a carico dell'ente  inadempiente.  Si  applica  quanto
previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4."; 
  3) al comma 2, la lettera b)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «b)
unicita' della gestione»; 
  4) dopo il  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:  "2-bis.  Qualora
l'ambito  territoriale  ottimale  coincida  con  l'intero  territorio
regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore
efficienza  gestionale  ed  una  migliore   qualita'   del   servizio
all'utenza, e' consentito l'affidamento del servizio idrico integrato
in  ambiti  territoriali   comunque   non   inferiori   agli   ambiti
territoriali   corrispondenti   alle   province   o    alle    citta'
metropolitane."; 
  c) l'articolo 150 e' abrogato; 
  d) dopo l'articolo 149 e' inserito il seguente: 
  "Articolo 149-bis (Affidamento del servizio). 
  1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del  piano  d'ambito
di cui all'articolo 149 e del principio di  unicita'  della  gestione
per ciascun  ambito  territoriale  ottimale,  delibera  la  forma  di
gestione fra quelle previste  dall'ordinamento  europeo  provvedendo,
conseguentemente, all'affidamento del  servizio  nel  rispetto  della
normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici
locali a rete di rilevanza economica. 
  2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito,  al  fine  di
assicurare l'efficienza, l'efficacia e la  continuita'  del  servizio
idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento
al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti  la  data  di
scadenza  dell'affidamento  previgente.   Il   soggetto   affidatario
gestisce il servizio idrico integrato su tutto  il  territorio  degli
enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale."; 
  e) all'articolo 151 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  "1.  Il  rapporto  tra
l'ente di governo dell'ambito ed il  soggetto  gestore  del  servizio
idrico integrato e' regolato da una convenzione predisposta dall'ente
di  governo  dell'ambito  sulla  base  delle  convenzioni  tipo,  con
relativi  disciplinari,   adottate   dall'Autorita'   per   l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto
dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge  13  maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n.
201, come convertito, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."; 
  2) al comma 2, l'alinea e' sostituita dalla seguente: "A tal  fine,
le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono  prevedere  in
particolare:"; 
  3) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:  "b)  la
durata  dell'affidamento,  non  superiore  a  trenta   anni,   e   la
possibilita' di subaffidamento solo previa approvazione  espressa  da
parte dell'ente di governo dell'ambito"; 
  4)  al  comma  2,  lettera  c),  dopo  le  parole:  "l'obbligo  del
raggiungimento", sono aggiunte le  seguenti:  "e  gli  strumenti  per
assicurare il mantenimento"; 
  5) al comma 2, lettera m), sono aggiunte, in fine,  le  seguenti:",
nonche' la disciplina delle  conseguenze  derivanti  dalla  eventuale
cessazione anticipata dell'affidamento,  anche  tenendo  conto  delle
previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo  12
aprile 2006, n.163, ed i criteri e le modalita'  per  la  valutazione
del  valore  residuo  degli  investimenti  realizzati   dal   gestore
uscente"; 
  6) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  "3.  Sulla  base  della
convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza  di  questa,  sulla
base  della  normativa  vigente,  l'ente   di   governo   dell'ambito
predispone uno schema di convenzione con  relativo  disciplinare,  da
allegare ai  capitolati  della  procedura  di  gara.  Le  convenzioni
esistenti devono essere integrate in conformita' alle  previsioni  di
cui al comma 2, secondo le  modalita'  stabilite  dall'Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico"; 
  7) il comma 7 e' soppresso; 
  f) all'articolo 153 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli enti
locali  proprietari  provvedono  in  tal  senso  entro   il   termine
perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento  relative
anche  ad  interventi  di  manutenzione.   Nelle   ipotesi   di   cui
all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono  alla  data  di
decorrenza dell'affidamento del servizio  idrico  integrato.  Qualora
gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica
quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La  violazione  della
presente disposizione comporta responsabilita' erariale."; 
  2) al comma 2 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Il
gestore e' tenuto a subentrare nelle garanzie  e  nelle  obbligazioni
relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed
a corrispondere al gestore uscente un  valore  di  rimborso  definito
secondo i criteri stabiliti dall'Autorita' per  l'energia  elettrica,
il gas e il sistema idrico."; 
  g) all'articolo 156 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  ",  in
base a quanto stabilito dall'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il
gas e il sistema idrico."; 
  2) al comma 2 le parole:  "della  regione"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dell'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il  gas  ed  il
sistema idrico"; 
  h) dopo l'articolo 158 e' inserito il seguente: 
  "Articolo 158-bis) (Approvazione dei progetti  degli  interventi  e
individuazione dell'autorita' espropriante) 
  1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei
piani di investimenti compresi dei piani d'ambito di cui all'articolo
149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo  degli
ambiti  o  bacini  territoriali  ottimali  e  omogenei  istituiti   o
designati ai sensi dell'articolo  3  bis  del  decreto-legge  del  13
agosto 2011, n. 138, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di  apposita
conferenza di servizi ,ai sensi degli articoli 14  e  seguenti  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per  le
modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti. 
  2. L'approvazione di cui  al  comma  1  comporta  dichiarazione  di
pubblica utilita' e costituisce titolo abilitativo  e,  ove  occorra,
variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale,
esclusi i piani paesaggistici. 
  3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali  e
omogenei di cui al comma 1 costituisce autorita' espropriante per  la
realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di
governo  puo'  delegare,  in  tutto  o  in  parte,  i  propri  poteri
espropriativi al gestore del servizio idrico  integrato,  nell'ambito
della convenzione di affidamento del  servizio  i  cui  estremi  sono
specificati in ogni atto del procedimento espropriativo."; 
  i) all'articolo 172, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti: 
  "1.  Gli  enti  di  governo  degli  ambiti  che  non  abbiano  gia'
provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149,
ovvero non  abbiano  scelto  la  forma  di  gestione  ed  avviato  la
procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio di
un anno dalla data di entrata in vigore della presente  disposizione,
ad adottare i predetti  provvedimenti  disponendo  l'affidamento  del
servizio  al  gestore  unico  con  la  conseguente  decadenza   degli
affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente. 
  2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicita' della
gestione all'interno dell'ambito territoriale  ottimale,  il  gestore
del servizio idrico integrato  subentra,  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti  operanti
all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti  soggetti
gestiscano il  servizio  in  base  ad  un  affidamento  assentito  in
conformita' alla normativa  pro  tempore  vigente  e  non  dichiarato
cessato ex lege, il gestore del servizio  idrico  integrato  subentra
alla data di scadenza prevista nel  contratto  di  servizio  o  negli
altri atti che regolano il rapporto. 
  3.  In  sede  di  prima  applicazione,  al  fine  di  garantire  il
conseguimento del principio di unicita'  della  gestione  all'interno
dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di  governo  dell'ambito  ,
nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma
1,  dispone  l'affidamento  al  gestore  unico  di  ambito  ai  sensi
dell'articolo 150-bis alla scadenza di una o piu' gestioni  esistenti
nell'ambito territoriale  tra  quelle  di  cui  al  comma  2,  ultimo
periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per
cento della popolazione ricadente nell'ambito  territoriale  ottimale
di riferimento. Il gestore  unico  cosi'  individuato  subentra  agli
ulteriori  soggetti  che  gestiscano  il  servizio  in  base  ad   un
affidamento assentito  in  conformita'  alla  normativa  pro  tempore
vigente e non dichiarato  cessato  ex  lege  alla  data  di  scadenza
prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il
rapporto. Al fine di addivenire,  nel  piu'  breve  tempo  possibile,
all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito,  nelle  more
del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo,  l'ente
competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle
gestioni esistenti nell'ambito territoriale  tra  quelle  di  cui  al
comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente
inferiori al 25 per cento  della  popolazione  ricadente  nell'ambito
territoriale  ottimale  di  riferimento,  dispone  l'affidamento  del
relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a  quella
necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per  una  durata
non  superiore  alla  durata  residua   delle   menzionate   gestioni
esistenti, la cui  scadenza  sia  cronologicamente  antecedente  alle
altre, ed il cui bacino affidato, sommato  a  quello  delle  gestioni
oggetto di affidamento,  sia  almeno  pari  al  25  per  cento  della
popolazione   ricadente   nell'ambito   territoriale   ottimale    di
riferimento. 
  4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda  nei  termini
stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1,2 e 3 o, comunque,  agli
ulteriori adempimenti  previsti  dalla  legge,  il  Presidente  della
regione esercita, dandone comunicazione al Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e all'Autorita' per  l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi,  ponendo
le relative spese a carico dell'ente  inadempiente,  determinando  le
scadenze dei singoli  adempimenti  procedimentali  e  avviando  entro
trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi,  i  costi
di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti  in  tariffa  sono
posti pari a zero per tutta la durata  temporale  dell'esercizio  dei
poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non  provveda
nei termini cosi' stabiliti, l'Autorita' per l'energia elettrica,  il
gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta  giorni,  segnala
l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un
commissario  ad  acta,  le  cui  spese  sono   a   carico   dell'ente
inadempiente. La  violazione  della  presente  disposizione  comporta
responsabilita' erariale. 
  5. Alla scadenza del periodo  di  affidamento,  o  alla  anticipata
risoluzione delle concessioni in essere, i beni e  gli  impianti  del
gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti
direttamente all'ente locale  concedente  nei  limiti  e  secondo  le
modalita' previsti dalla convenzione."; 
  l) all'articolo 124, comma 6,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure, se
gia' in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli  impianti  o
sulle infrastrutture ad essi  connesse,  finalizzati  all'adempimento
degli obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  all'Unione
europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione  o
alla dismissione»; 
  2. A partire dalla programmazione  2015  le  risorse  destinate  al
finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del  rischio
idrogeologico  sono   utilizzate   tramite   accordo   di   programma
sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, che definisce  altresi'  la
quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi  sono  individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare.
L'attuazione degli interventi  e'  assicurata  dal  Presidente  della
Regione in qualita' di Commissario  di  Governo  contro  il  dissesto
idrogeologico con i compiti, le modalita', la contabilita' speciale e
i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116. 
  3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare, avvalendosi di  Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la
ricerca ambientale (ISPRA), previo parere  favorevole  dell'Autorita'
di distretto territorialmente competente, provvede alla revoca, anche
parziale, delle risorse assegnate alle Regioni e agli altri enti  con
i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998,  n.  180,
convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267,  con
i decreti ministeriali ex articolo 16 della legge 31 luglio 2002,  n.
179, nonche' con i  decreti  ministeriali  adottati  ai  sensi  dell'
articolo 1, comma 432,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266  e
dell'articolo 2, commi 321, 331, 332, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, con il decreto ministeriale adottati ai  sensi  dell'articolo
32, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito
con modificazioni, dalla legge  24  novembre  2003,  n.  326,  con  i
decreti  ministeriali  adottati  ai   sensi   dell'articolo   2   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito  con  modificazioni,
dalla legge 24  novembre  2006,  n.  286,  per  la  realizzazione  di
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali  alla
data del 30 settembre 2014 non e' stato pubblicato il bando di gara o
non e' stato disposto  l'affidamento  dei  lavori,  nonche'  per  gli
interventi che risultano difformi dalle finalita'  suddette.  L'ISPRA
assicura  l'espletamento  degli  accertamenti   ed   i   sopralluoghi
necessari all'istruttoria entro  il  30  novembre  2014.  Le  risorse
rinvenienti dalle suddette revoche confluiscono in un apposito fondo,
istituito presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, e sono riassegnate per la  medesima  finalita'
di mitigazione del rischio  idrogeologico  secondo  i  criteri  e  le
modalita' di finanziamento degli interventi definiti con  il  decreto
del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  di  cui  al  comma  11,
dell'articolo 10, del decreto-legge n. 91 del 2014,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 
  4. Per le attivita' di progettazione ed esecuzione degli interventi
di mitigazione del rischio  idrogeologico  di  cui  agli  accordi  di
programma stipulati con le Regioni ai sensi  dell'articolo  2,  comma
240, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  i  Presidenti  delle
Regioni,  nell'esercizio  dei  poteri  di  cui  all'articolo  10  del
decreto-legge n. 91 del 2014, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, possono richiedere di avvalersi,  sulla
base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti,
di societa' in  house  delle  amministrazioni  centrali  dello  Stato
dotate  di  specifica  competenza  tecnica,  attraverso  i  Ministeri
competenti che  esercitano  il  controllo  analogo  sulle  rispettive
societa', ai sensi della disciplina nazionale ed europea. 
  5. I Presidenti delle Regioni, per le occupazioni di urgenza e  per
le  espropriazioni  delle  aree  occorrenti  per  l'esecuzione  degli
interventi inclusi negli accordi  di  cui  al  comma  4,  emanato  il
relativo  decreto,  provvedono  alla   redazione   dello   stato   di
consistenza e del verbale di immissione in possesso dei  suoli  anche
con la sola presenza di due rappresentanti delle Regioni o degli enti
territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. 
  6. Al fine di garantire  l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale
alla normativa europea in materia di gestione dei servizi idrici,  e'
istituito presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare un apposito Fondo  destinato  al  finanziamento
degli  interventi  relativi  alle  risorse  idriche.  Il   Fondo   e'
finanziato mediante la revoca  delle  risorse  gia'  stanziate  dalla
Delibera CIPE n. 60/2012 destinate ad interventi  nel  settore  della
depurazione delle acque per i quali, alla data del 30 settembre 2014,
non  risultino  essere  stati  ancora  assunti  atti   giuridicamente
vincolanti e per i quali, a seguito di specifiche verifiche  tecniche
effettuate dall'ISPRA, risultino accertati obiettivi  impedimenti  di
carattere  tecnico-progettuale  o  urbanistico.  Restano   ferme   le
previsioni  della  stessa   delibera   CIPE   n.60/12   relative   al
monitoraggio, alla pubblicita', alla assegnazione del codice unico di
progetto e, ad esclusione dei termini  alle  modalita'  attuative.  I
Presidenti delle Regioni o i commissari  straordinari  comunicano  al
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
l'elenco degli interventi, di cui al  presente  comma,  entro  il  31
ottobre 2014. Entro i successivi sessanta giorni ISPRA  procede  alle
verifiche di competenza  riferendone  al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. L'utilizzo delle risorse  del
Fondo e' subordinato all'avvenuto affidamento al  gestore  unico  del
servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale, il quale
e' tenuto a garantire una quota di  partecipazione  al  finanziamento
degli interventi a valere sulla tariffa del servizio idrico integrato
commisurata all'entita' degli investimenti da finanziare. I  criteri,
le modalita' e l'entita' delle  risorse  destinate  al  finanziamento
degli  interventi  in  materia  di   adeguamento   dei   sistemi   di
collettamento, fognatura e depurazione sono definiti con decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di  concerto,
per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti. 
  7. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione  degli
interventi necessari all'adeguamento dei  sistemi  di  collettamento,
fognatura e depurazione oggetto  di  procedura  di  infrazione  o  di
provvedimento  di  condanna  della  Corte  di  Giustizia  dell'Unione
europea in ordine all'applicazione  della  direttiva  91/271/CEE  sul
trattamento delle acque reflue urbane, entro il 30 settembre 2014, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del  mare,  e'  attivata  la  procedura  di  esercizio   del   potere
sostitutivo del Governo  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  8,
comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con  la  nomina  di
appositi  commissari  straordinari,  che  possono   avvalersi   della
facolta' di cui al comma 4 del presente articolo. I  commissari  sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, nei successivi quindici  giorni.  I  commissari  esercitano
comunque i poteri di cui ai commi 4,  5  e  6  dell'articolo  10  del
decreto-legge n. 91 del 2014, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 116 del 2014. 
  8. Al fine di fronteggiare le situazioni di  criticita'  ambientale
delle aree metropolitane interessate da  fenomeni  di  esondazione  e
alluvione, previa istruttoria del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare di  concerto  con  la  Struttura  di
missione contro il  dissesto  idrogeologico  appositamente  istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,  e'  assegnata  alle
Regioni, la somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere  sulle
risorse del Fondo sviluppo e coesione  2007-2013  per  interventi  di
sistemazione idraulica dei corsi d'acqua. 
  9. La struttura di missione di cui al comma 8 opera di concerto con
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
nelle attivita' pianificatorie, istruttorie e di  ripartizione  delle
risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione  degli  interventi
per la mitigazione del dissesto idrogeologico. 
 
                               Art. 8 
 
(Disciplina semplificata del deposito  preliminare  alla  raccolta  e
della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre  e  rocce  da
scavo  che  non  soddisfano  i  requisiti   per   la   qualifica   di
sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo
con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di
             aree con presenza di materiali di riporto) 
 
  1.  Al  fine  di  rendere  piu'  agevole  la  realizzazione   degli
interventi che comportano la gestione delle terre e rocce  da  scavo,
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta   del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  ministro
delle infrastrutture e dei  trasporti,  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 2, della legge n. 400 del 1988,  sono  adottate  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le disposizioni di riordino  e  di  semplificazione
della materia secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni  vigenti,
apportando  le  modifiche  necessarie  per  garantire   la   coerenza
giuridica, logica e  sistematica  della  normativa  e  per  adeguare,
aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; 
  b)  indicazione  esplicita  delle  norme  abrogate,   fatta   salva
l'applicazione dell'articolo 15 delle  disposizioni  sulla  legge  in
generale premesse al codice civile; 
  c) proporzionalita' della disciplina all'entita'  degli  interventi
da realizzare; 
  d)divieto di introdurre livelli di regolazione superiori  a  quelli
minimi previsti dall'ordinamento europeo ed,  in  particolare,  dalla
direttiva 2008/98/UE. 
 

CAPO IV
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA

                               Art. 9 
 
(Interventi di estrema urgenza in materia di  vincolo  idrogeologico,
di normativa antisismica  e  di  messa  in  sicurezza  degli  edifici
scolastici e dell'Alta formazione  artistica,  musicale  e  coreutica
                               -AFAM) 
 
  1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 57, comma  2,  lettera
c) e dall'articolo 221, comma 1, lettera d), del decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163, costituisce "estrema urgenza", la  situazione
conseguente ad apposita ricognizione da parte  dell'Ente  interessato
che certifica come indifferibili gli interventi, anche  su  impianti,
arredi e dotazioni, funzionali: 
  a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni  ordine
e grado e  di  quelli  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica (AFAM), comprensivi di nuove  edificazioni  sostitutive  di
manufatti  non  rispondenti  ai  requisiti  di   salvaguardia   della
incolumita' e della salute della popolazione studentesca e docente; 
  b) alla mitigazione  dei  rischi  idraulici  e  geomorfologici  del
territorio; 
  c) all'adeguamento alla normativa antisismica; 
  d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale. 
  2. Agli interventi di cui al comma  1,  si  applicano  le  seguenti
disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione  delle
procedure, nel  rispetto  della  normativa  europea  a  tutela  della
concorrenza: 
  a) per i lavori di importo inferiore alla soglia  comunitaria,  non
si applicano i commi  10  e  10  ter  dell'articolo  11  del  decreto
legislativo  n.  163  del  2006  e  le  stazioni  appaltanti  possono
prescindere dalla richiesta della garanzia a corredo dell'offerta  di
cui all'articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
  b) i bandi  di  cui  al  comma  5  dell'articolo  122  del  decreto
legislativo n. 163 del 2006,  sono  pubblicati  unicamente  sul  sito
informatico della stazione appaltante; 
  c) i termini di cui  al  comma  6  dell'articolo  122  del  decreto
legislativo n. 163 del 2006 sono dimezzati; 
  d) i lavori di importo inferiore alla  soglia  comunitaria  possono
essere affidati dalle stazioni appaltanti, a  cura  del  responsabile
del procedimento,  per  importi  complessivi  inferiori  alla  soglia
comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza  e
rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma  6,
del decreto legislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno
tre operatori economici. I lavori affidati ai  sensi  della  presente
lettera, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a  terzi
mediante sub appalto o sub contratto nel  limite  del  30  per  cento
dell'importo della medesima categoria; 
  e) per i lavori di messa in sicurezza degli edifici  scolastici  di
ogni ordine e grado  e  di  quelli  dell'alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica (AFAM), e' consentito l'affidamento  diretto  da
parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro,  purche'
nel rispetto dei principi di trasparenza,  concorrenza  e  rotazione,
con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici. 
 
                               Art.10 
 
(Disposizioni  per  il  potenziamento  dell'operativita'   di   Cassa
            depositi e prestiti a supporto dell'economia) 
 
  1. All'articolo 5 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  "a) al comma 7, lettera a), secondo periodo, dopo le  parole:  "dai
medesimi promossa," sono aggiunte le seguenti: "nonche' nei confronti
di soggetti privati per il compimento di operazioni  nei  settori  di
interesse generale individuati ai  sensi  del  successivo  comma  11,
lettera e),"; 
  b)  al comma 7, lettera b) le parole: "alla  fornitura  di  servizi
pubblici ed  alle  bonifiche"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "a
iniziative di pubblica utilita' nonche'  investimenti  finalizzati  a
ricerca,  sviluppo,  innovazione,   tutela   e   valorizzazione   del
patrimonio culturale, anche in funzione di  promozione  del  turismo,
ambiente  e  efficientamento  energetico,  in  via  preferenziale  in
cofinanziamento con enti creditizi e comunque"; 
  c) al  comma  11,  lettera  e),  dopo  le  parole:  "ammissibili  a
finanziamento"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  e  i  settori   di
intervento di cui al medesimo comma 7, lettera a), nonche' i  criteri
e i limiti delle operazioni dei soggetti privati e i relativi settori
di intervento"; 
  d) al comma 11, lettera  e-bis),  le  parole:  "con  riferimento  a
ciascun esercizio finanziario," sono soppresse; le parole: "ai  sensi
del comma 7, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "diverse  da
quelle di cui al comma 7, lettera  b),";  le  parole:  "con  rinuncia
all'azione di regresso su CDP S.p.A.," sono soppresse; le parole:  "a
condizioni di mercato" sono soppresse; alla fine del  capoverso  sono
aggiunte le seguenti parole: "Con  una  o  piu'  convenzioni  tra  il
Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e presiti
S.p.A. sono disciplinati i  criteri  e  le  modalita'  operative,  la
durata e la remunerazione della predetta garanzia." 
  2. Al comma 5-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  dopo  le  parole:  "stabiliti
negli Stati membri dell'Unione Europea", sono aggiunte  le  seguenti:
"enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da  4)  a  23),
della direttiva 2013/36/UE,". 
 
                               Art. 11 
 
(Disposizioni in  materia  di  defiscalizzazione  degli  investimenti
              infrastrutturali in finanza di progetto) 
 
  1. All'articolo 33 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: "di rilevanza strategica nazionale"  sono
sostituite dalle seguenti: "previste in piani o  programmi  approvati
da amministrazioni pubbliche", e la parola: "200" e' sostituita dalla
seguente: "50"; 
  b) al comma 2-ter, le parole: "di rilevanza  strategica  nazionale"
sono sostituite  dalle  seguenti:  "previste  in  piani  o  programmi
approvati  da  amministrazioni  pubbliche"  e  la  parola:  "200"  e'
sostituita dalla seguente: "50". 
  c) dopo il comma 2-quater e' aggiunto il seguente: "2-quinquies. Il
valore complessivo delle opere non di rilevanza strategica  nazionale
previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche,
cui vengono applicate le misure di cui ai commi 1 e 2-ter,  non  puo'
superare l'importo di 2 miliardi di euro.". 
 
                               Art. 12 
 
        (Potere sostitutivo nell'utilizzo dei fondi europei) 
 
  1.   Al   fine   di   non   incorrere   nelle   sanzioni   previste
dall'ordinamento dell'Unione europea, in caso di inerzia,  ritardo  o
inadempimento   delle    amministrazioni    pubbliche    responsabili
dell'attuazione  di  piani,  programmi  ed  interventi   cofinanziati
dall'UE, ovvero in caso di inerzia,  ritardo  o  inadempimento  delle
amministrazioni  pubbliche  responsabili  dell'utilizzo   dei   fondi
nazionali per le politiche di coesione, il Presidente  del  Consiglio
dei Ministri, sentita la Conferenza unificata, che si  esprime  entro
30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali  il  parere  si  intende
reso, propone al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione  delle
risorse non impegnate, anche  prevedendone  l'attribuzione  ad  altro
livello di governo. 
  2. Il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  esercita  i  poteri
ispettivi e di monitoraggio volti  ad  accertare  il  rispetto  della
tempistica e degli  obiettivi  dei  piani,  programmi  ed  interventi
finanziati dall'UE o dal Fondo per lo sviluppo e la  coesione,  anche
avvalendosi delle amministrazioni statali e  non  statali  dotate  di
specifica competenza tecnica. 
  3.  In  caso  di  accertato  inadempimento,   inerzia   o   ritardo
nell'attuazione degli interventi, il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo  9,  comma
2,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98. 
 
                               Art. 13 
 
                 (Misure a favore dei project bond) 
 
  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 157: 
  1) al comma 1, le  parole  "del  regolamento  di  attuazione"  sono
sostituite dalle  seguenti:  "dell'articolo  100";  dopo  le  parole:
"decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58"  sono  inserite  le
seguenti: "fermo restando che sono da intendersi inclusi in ogni caso
tra i suddetti investitori qualificati altresi' le societa' ed  altri
soggetti giuridici controllati da investitori  qualificati  ai  sensi
dell'articolo 2359 del codice civile"; le parole:  "sono  nominativi"
sono sostituite dalle seguenti: "possono essere dematerializzati"; le
parole "non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a  2420  del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano  gli
articoli 2413, 2414-bis, commi 1 e 2, e da 2415  a  2420  del  codice
civile"; 
  2) al comma 2, le parole: "I titoli e la relativa documentazione di
offerta devono" sono sostituite dalle seguenti: "La documentazione di
offerta deve"; 
  3)  al  comma  3,   dopo   le   parole:   "avvio   della   gestione
dell'infrastruttura da parte del  concessionario"  sono  inserite  le
seguenti: "ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei  titoli
medesimi"; 
  4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:  "4-bis  Le  garanzie,
reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni  di
credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i  titoli
di debito possono essere costituite in favore  dei  sottoscrittori  o
anche di un loro rappresentante che sara' legittimato a esercitare in
nome e per conto dei sottoscrittori tutti i  diritti,  sostanziali  e
processuali, relativi alle garanzie medesime. 
  4-ter Le disposizioni di cui al presente articolo non  pregiudicano
quanto previsto all'articolo 176, comma 12, del presente  decreto  in
relazione  alla  facolta'  del  contraente   generale   di   emettere
obbligazioni secondo quanto ivi stabilito"; 
  b) all'articolo 159: 
  1) al comma 1 dopo le parole: "gli enti finanziatori" sono inserite
le seguenti:  "ivi  inclusi  i  titolari  di  obbligazioni  e  titoli
similari emessi dal concessionario"; 
  2) al comma 2-bis le parole:  "di  progetto  costituite  per"  sono
eliminate e sono sostituite con le parole "titolari di"; 
  c) All'articolo 160, comma 1, dopo le parole: "che finanziano" sono
inserite le seguenti: "o  rifinanziano,  a  qualsiasi  titolo,  anche
tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli  similari,";  dopo
le parole "beni mobili" sono inserite le seguenti: ", ivi  inclusi  i
crediti,". 
  d) All'articolo 160-ter, comma  6,  al  secondo  periodo,  dopo  le
parole "Il contratto  individua,  anche  a  salvaguardia  degli  enti
finanziatori" sono inserite le seguenti: "e dei  titolari  di  titoli
emessi ai sensi dell'articolo 157 del presente decreto". 
  2. All'articolo 2414-bis del codice civile e' aggiunto, in fine, il
seguente comma: "Le garanzie, reali e personali e di qualunque  altra
natura e le cessioni di credito in garanzia, che assistono  i  titoli
obbligazionari possono essere costituite in favore dei sottoscrittori
delle obbligazioni o  anche  di  un  loro  rappresentante  che  sara'
legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti
i  diritti,  sostanziali  e  processuali,  relativi   alle   garanzie
medesime.". 
  3.  All'articolo  1  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 3 e'  sostituito  dal  seguente:  "3.  Le  garanzie  di
qualunque tipo, da  chiunque  e  in  qualsiasi  momento  prestate  in
relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da  parte
delle societa' di cui all'articolo 157  del  decreto  legislativo  12
aprile  2006,  n.  163,  nonche'  le  relative  eventuali   surroghe,
sostituzioni,  postergazioni,  frazionamenti  e  cancellazioni  anche
parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in  relazione
a  tali  emissioni,  nonche'  i  trasferimenti  di   garanzie   anche
conseguenti alla cessione delle predette  obbligazioni  e  titoli  di
debito,  sono  soggetti  alle  imposte  di  registro,  ipotecarie   e
catastali in misura fissa  di  cui  rispettivamente  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile  1986,  n.  131  e  al  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.". 
  b) il comma 4 e' abrogato. 
 
                               Art. 14 
 
                         (Norma overdesign) 
 
  1. Non possono essere richieste modifiche dei progetti delle  opere
pubbliche rispondenti a standard tecnici che prescrivano  livelli  di
sicurezza superiori a quelli minimi definiti dal  diritto  europeo  e
prescritti  dagli  Organi  comunitari,  senza  che  le  stesse  siano
accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una  analisi
di  sostenibilita'   economica   e   finanziaria   per   il   gestore
dell'infrastruttura, corredata da stime ragionevoli anche in  termini
di relativi tempi di attuazione. 
 
                               Art. 15 
 
    (Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese) 
 
  1. Il  Governo  promuove  l'istituzione  di  un  Fondo  privato  di
servizio, di seguito Fondo, per il rilancio delle imprese industriali
italiane caratterizzate da equilibrio  economico  operativo,  ma  con
necessita' di adeguata patrimonializzazione. 
  2. La finalita' del Fondo e' il sostegno finanziario e patrimoniale
attraverso nuove risorse che favoriscano, tra  l'altro,  processi  di
consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di
addetti non inferiore a 150 con prospettive di mercato.  L'intervento
del Fondo sara' costituito da operazioni di  patrimonializzazione  al
servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine. 
  3. Il Fondo  sara'  sottoscritto  da  investitori  istituzionali  e
professionali. e la sua operativita' e'  subordinata  alla  dotazione
minima di 1 miliardo di euro sottoscritta da almeno  tre  investitori
partecipanti ciascuno in misura non inferiore al 5 per  cento  e  non
superiore  al   40   per   cento   e   che   dovranno   rappresentare
complessivamente una quota pari ad almeno il 50 per cento del  valore
totale dei "prestiti bancari alle imprese italiane non  finanziarie",
quale  risultante  dall'ultima  "Indagine  sul  credito  bancario  in
Italia" effettuata da Banca d'Italia. 
  4. Il Fondo ha durata  decennale  prorogabile  e  gli  investimenti
hanno una durata di medio e lungo periodo. Il Fondo  potra'  altresi'
investire  in  imprese  oggetto  di  procedure  di   ristrutturazione
societarie e del debito. 
  5. La gestione del Fondo e' affidata ad una  societa'  di  gestione
del  risparmio  selezionata  attraverso  una  procedura  di  evidenza
pubblica che verra' gestita dai sottoscrittori di  cui  al  comma  3,
assicurando la  massima  partecipazione,  la  trasparenza  e  la  non
discriminazione degli operatori iscritti all'albo di cui all'articolo
35 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  tenuto  dalla
Banca d'Italia. 
  6. La procedura di evidenza pubblica deve in  ogni  caso  prevedere
l'esclusione delle offerte che: 
  a) pur  tenendo  conto  della  tipologia  d'investimento  prevedano
remunerazioni di carattere speculativo; 
  b) prevedano un gestore del  Fondo  soggetto  a  partecipazione  di
controllo o di maggioranza da parte di uno o piu' sottoscrittori  del
Fondo; 
  c) non prevedano la presenza di un comitato  di  controllo  con  la
partecipazione di almeno un rappresentante  per  ogni  sottoscrittore
che detenga una quota superiore al 5 per cento L'offerta tecnica deve
contenere la struttura organizzativa e remunerativa della societa' di
gestione del risparmio. 
  7. Il soggetto gestore del Fondo opera in  situazione  di  completa
neutralita', imparzialita',  indipendenza  e  terzieta'  rispetto  ai
sottoscrittori. Rende note in ogni caso ai beneficiari e al Ministero
dell'economia e delle finanze le operazioni nelle quali si  trovi  in
situazioni di conflitto di interesse. 
  8. Il soggetto  gestore  e'  tenuto  a  presentare  annualmente  al
Ministero dello sviluppo economico la relazione sull'operativita' del
Fondo, comprensiva di una banca dati completa per singola operazione. 
  9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono  definite  le
caratteristiche delle imprese beneficiarie dell'intervento del Fondo,
le caratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo al  fine
di evitare  remunerazioni  di  carattere  speculativo,  le  modalita'
organizzative del Fondo. 
 
                               Art. 16 
 
(Misure di agevolazioni per gli investimenti privati nelle  strutture
                            ospedaliere) 
 
  1. Al fine di favorire la partecipazione di investimenti  stranieri
per la realizzazione di strutture sanitarie, per la regione Sardegna,
con riferimento al carattere sperimentale dell'investimento straniero
da realizzarsi nell'ospedale di  Olbia,  ai  fini  del  rispetto  dei
parametri del numero di posti  letto  per  mille  abitanti,  previsti
dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, per il periodo 2015-2017 non si tiene conto  dei  posti
letto accreditati in tale struttura. La  regione  Sardegna,  in  ogni
caso,   assicura,   mediante   la   trasmissione   della   necessaria
documentazione al competente Ministero della  Salute,  l'approvazione
di un  programma  di  riorganizzazione  della  rete  ospedaliera  che
garantisca  che,  a  decorrere   dal  1°  gennaio  2018,  i  predetti
parametri siano rispettati includendo nel  computo  dei  posti  letto
anche quelli accreditati nella citata struttura. 
  2. Sempre in relazione al carattere sperimentale  dell'investimento
nell'ospedale di Olbia e nelle more dell'adozione  del  provvedimento
di riorganizzazione della rete ospedaliera di  cui  al  comma  1,  la
regione Sardegna nel periodo 2015-2017 e' autorizzata ad incrementare
fino al 6% il tetto  di  incidenza  della  spesa  per  l'acquisto  di
prestazioni sanitarie da soggetti privati di cui  all'  articolo  15,
comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.  La  copertura  di
tali maggiori oneri  avviene  annualmente  all'interno  del  bilancio
regionale, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  836,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296 . 
 

CAPO V
MISURE PER IL RILANCIO DELL’EDILIZIA

                               Art. 17 
 
        Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia) 
 
  l. Al fine di semplificare le  procedure  edilizie  e  ridurre  gli
oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonche'  di  assicurare
processi  di  sviluppo  sostenibile,  con  particolare  riguardo   al
recupero del patrimonio  edilizio  esistente  e  alla  riduzione  del
consumo di suolo, al testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 3 (L), comma 1, lettera b): 
  1) le parole:  "i  volumi  e  le  superfici  delle  singole  unita'
immobiliari"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "la   volumetria
complessiva degli edifici"; 
  2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
  "Nell'ambito degli interventi di  manutenzione  straordinaria  sono
ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o  accorpamento
delle unita' immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti
la  variazione  delle  superfici  delle  singole  unita'  immobiliari
nonche'  del  carico  urbanistico  purche'  non  sia  modificata   la
volumetria complessiva  degli  edifici  e  si  mantenga  l'originaria
destinazione d' uso;"; 
  b) dopo l'articolo 3 (L), e' inserito il seguente: 
  «Art.3  bis.  (Interventi  di  conservazione)   1.   Lo   strumento
urbanistico individua gli edifici esistenti non piu' compatibili  con
gli indirizzi della pianificazione.  In  tal  caso  l'amministrazione
comunale  puo'  favorire,  in  alternativa   all'espropriazione,   la
riqualificazione  delle  aree  attraverso  forme   di   compensazione
rispondenti   al   pubblico   interesse   e    comunque    rispettose
dell'imparzialita' e del buon andamento  dell'azione  amministrativa.
Nelle more dell'attuazione del piano, resta  salva  la  facolta'  del
proprietario  di  eseguire  tutti  gli  interventi  conservativi,  ad
eccezione  della   demolizione   e   successiva   ricostruzione   non
giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine  statico
od igienico sanitario.»; 
  c) all'articolo 6 (L): 
  1) al comma 2: 
  a) alla lettera a), le parole da: ",  non  comportino",  fino  alla
fine della lettera, sono soppresse; 
  b) alla lettera e-bis), dopo le parole: "sulla  superficie  coperta
dei fabbricati adibiti ad  esercizio  d'impresa,"  sono  inserite  le
seguenti: "sempre che non riguardino le parti strutturali,"; 
  2) il comma 4, e' sostituito dal seguente: 
  "4.  Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed
e-bis),  l'interessato  trasmette  all'amministrazione  comunale   la
comunicazione  di  inizio  dei  lavori  asseverata  da   un   tecnico
abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilita', che  i
lavori sono  conformi  agli  strumenti  urbanistici  approvati  e  ai
regolamenti edilizi vigenti, nonche' che  non  vi  e'  interessamento
delle parti strutturali  dell'edificio;  la  comunicazione  contiene,
altresi', i dati identificativi dell'impresa alla  quale  si  intende
affidare la realizzazione dei lavori."; 
  3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  "5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di
inizio dei lavori e' valida anche ai fini  di  cui  all'articolo  17,
primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile  1939,  n.
652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  agosto  1939,  n.
1249, ed e' tempestivamente inoltrata da  parte  dell'amministrazione
comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate."; 
  4) al comma 6, le lettere b) e c), sono sostituite dalla seguente: 
  "b) disciplinano con legge le  modalita'  per  l'effettuazione  dei
controlli."; 
  5) al comma 7 le parole:  "ovvero  la  mancata  trasmissione  della
relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo"  sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al  comma  2,  ovvero  la  mancata
comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4, "; 
  d) all'articolo 10 (L), comma 1, lettera c), le parole: "aumento di
unita' immobiliari, modifiche  del  volume,  dei  prospetti  o  delle
superfici,"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "modifiche   della
volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti,"; 
  e) all'articolo 14 (L): 
  1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Per  gli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  e  di
ristrutturazione  urbanistica,  attuati  anche  in  aree  industriali
dismesse, e' ammessa la richiesta di permesso di costruire  anche  in
deroga alle destinazioni d'uso, previa  deliberazione  del  Consiglio
comunale che ne attesta l'interesse pubblico."; 
  2) al comma 3, dopo la parola: "ed  esecutivi,"  sono  inserite  le
seguenti: "nonche', nei casi di cui al comma 1-bis,  le  destinazioni
d'uso,"; 
  f) all'articolo 15 (R): 
  1) al comma 2, la parola "esclusivamente" e' soppressa; 
  2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  "2-bis. La proroga dei termini per  l'inizio  e  l'ultimazione  dei
lavori e' comunque accordata qualora  i  lavori  non  possano  essere
iniziati   o   conclusi   per   iniziative   dell'amministrazione   o
dell'autorita' giudiziaria rivelatesi poi infondate."; 
  g) all'articolo 16 (L): 
  1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e fatte
salve le disposizioni concernenti gli  interventi  di  trasformazione
urbana complessi di cui al comma 2-bis."; 
  2) al comma 2-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera  g),  del
decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.163,  per  gli  interventi  di
trasformazione urbana complessi, come definiti dall'allegato IV  alla
Parte Seconda, numeri 7 e 8, del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, lo strumento attuativo prevede una modalita'  alternativa  in
base alla quale il contributo di  cui  al  comma  1  e'  dovuto  solo
relativamente al costo  di  costruzione,  da  computarsi  secondo  le
modalita' di cui al presente articolo e le opere  di  urbanizzazione,
tenendo comunque conto dei parametri definiti ai sensi del  comma  4,
sono direttamente messe in carico all'operatore privato che ne  resta
proprietario, assicurando che, nella fase negoziale, vengano definite
modalita'   atte   a   garantire    la    corretta    urbanizzazione,
infrastrutturazione  ed  insediabilita'  degli  interventi,  la  loro
sostenibilita'  economico  finanziaria,  le  finalita'  di  interesse
generale delle opere realizzate e dei relativi usi."; 
  3) al comma 4, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: 
  "d-bis)  alla  differenziazione  tra  gli  interventi  al  fine  di
incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore  densita'  del
costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d), anziche' quelli di nuova costruzione."; 
  4) al comma 5, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  ",
secondo i parametri di cui al comma 4."; 
  5) al comma 10, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  "Al
fine di incentivare il recupero del  patrimonio  edilizio  esistente,
per gli interventi di ristrutturazione edilizia di  cui  all'articolo
3, comma 1, lettera d),  i  comuni  hanno  comunque  la  facolta'  di
deliberare  che  i  costi  di  costruzione  ad  essi  relativi  siano
inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni."; 
  h) all'articolo 17 (L): 
  1) al comma 4, dopo le parole: "di proprieta'  dello  Stato",  sono
inserite le seguenti: ", nonche' per gli interventi  di  manutenzione
straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a),"; 
  2) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:  "4-bis.  Al  fine  di
agevolare  gli  interventi  di  densificazione   edilizia,   per   la
ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in
via di dismissione, il contributo di costruzione e' ridotto in misura
non inferiore al venti per cento rispetto a quello  previsto  per  le
nuove  costruzioni.  I  comuni  definiscono,  entro  novanta   giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, i  criteri  e  le
modalita' applicative per l'applicazione della relativa riduzione."; 
  i) all'articolo 20 (R), il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli  casi
di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione
del responsabile del procedimento.»; 
  l) al Capo III, Titolo II, Parte I la rubrica e'  sostituita  dalla
seguente: " SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'  E  DENUNCIA
DI INIZIO ATTIVITA'"; 
  m) all'articolo 22 (L), sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) ai commi 1 e 2 le parole: "denuncia di  inizio  attivita'"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "segnalazione  certificata  di   inizio
attivita'" e le parole "denunce di inizio attivita'" sono  sostituite
dalle seguenti: "segnalazioni certificate di inizio attivita'"; 
  2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  "2-bis.  Sono  realizzabili   mediante   segnalazione   certificata
d'inizio attivita' e comunicate a fine lavori  con  attestazione  del
professionista,  le  varianti  a  permessi  di  costruire   che   non
configurano  una  variazione  essenziale,  a  condizione  che   siano
conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate  dopo
l'acquisizione degli  eventuali  atti  di  assenso  prescritti  dalla
normativa sui vincoli paesaggistici,  idrogeologici,  ambientali,  di
tutela del patrimonio storico,  artistico  ed  archeologico  e  dalle
altre normative di settore."; 
  n) dopo l'articolo 23-bis, e' inserito il seguente: 
  «Art. 23-ter 
  (Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante) 
  1.  Salva  diversa  previsione  da  parte  delle  leggi  regionali,
costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso  ogni  forma
di utilizzo dell'immobile o della singola unita' immobiliare  diversa
da quella originaria, ancorche' non accompagnata  dall'esecuzione  di
opere   edilizie,   purche'   tale   da   comportare   l'assegnazione
dell'immobile o dell'unita' immobiliare considerati  ad  una  diversa
categoria funzionale tra quelle sotto elencate: 
  a) residenziale e turistico-ricettiva; 
  b) produttiva e direzionale; 
  c) commerciale; 
  d) rurale. 
  2. La  destinazione  d'uso  di  un  fabbricato  o  di  una   unita'
immobiliare e' quella prevalente in termini di superficie utile. 
  3. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e  degli
strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso
all'interno della stessa categoria funzionale e' sempre consentito.»; 
  o) all'articolo 24, comma 3, dopo le parole  "il  soggetto  che  ha
presentato" sono inserite le seguenti: "la  segnalazione  certificata
di inizio attivita' o"; 
  p) all'articolo 25 (R), comma 5-ter, le parole:  "per  l'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 5-bis e" sono soppresse; 
  q) dopo l'articolo 28, e' inserito il seguente: 
  "Art. 28-bis 
  (Permesso di costruire convenzionato) 
  1.  Qualora  le   esigenze   di   urbanizzazione   possano   essere
soddisfatte,  sotto  il  controllo  del  Comune,  con  una  modalita'
semplificata, e' possibile il rilascio di un  permesso  di  costruire
convenzionato. 
  2.  La  convenzione   specifica   gli   obblighi,   funzionali   al
soddisfacimento di un interesse pubblico, che il  soggetto  attuatore
si assume  ai  fini  di  poter  conseguire  il  rilascio  del  titolo
edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi. 
  3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione: 
  a) la cessione di aree  anche  al  fine  dell'utilizzo  di  diritti
edificatori; 
  b) la realizzazione  di  opere  di  urbanizzazione  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera  g),  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163; 
  c) le caratteristiche morfologiche degli interventi; 
  d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale. 
  4. La  convenzione  puo'  prevedere  modalita'  di  attuazione  per
stralci funzionali,  cui  si  collegano  gli  oneri  e  le  opere  di
urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie. 
  5. Il termine di validita' del permesso di costruire  convenzionato
puo' essere modulato in relazione agli  stralci  funzionali  previsti
dalla convenzione. 
  6.  Il  procedimento  di  formazione  del  permesso  di   costruire
convenzionato e' quello previsto  dal  Capo  II  del  Titolo  II  del
presente decreto. Alla convenzione si applica altresi' la  disciplina
dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.". 
  2. Le espressioni «denuncia di inizio  attivita'»  ovunque  ricorra
nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad
eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3,  e'  sostituita  dalla
seguente: «segnalazione certificata di inizio attivita'». 
  3. Le regioni, con  proprie  leggi,  assicurano  l'attivazione  del
potere sostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai  comuni  per
l'adozione  da  parte  degli  stessi  dei  piani  attuativi  comunque
denominati in base alla normativa statale e regionale. 
  4. All'articolo 28 della legge 17 agosto 1942,  n.  1150,  dopo  il
sesto comma, e' inserito il seguente: 
  "L'attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di cui al
presente articolo ovvero degli accordi similari  comunque  denominati
dalla legislazione regionale, puo' avvenire per stralci funzionali  e
per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni  stralcio  funzionale
nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione  o
le opere di urbanizzazione  da  realizzare  e  le  relative  garanzie
purche' l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area  oggetto
d'intervento." 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
                               Art.18 
 
(Liberalizzazione del mercato  delle  grandi  locazioni  ad  uso  non
                             abitativo) 
 
  1. Nell'articolo 79 della legge 27 luglio 1978,  n.  392,  dopo  il
secondo comma, e' aggiunto il seguente: 
  «In deroga alle disposizioni del  comma  primo,  nei  contratti  di
locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione,
anche se adibiti ad attivita' alberghiera, per i quali  sia  pattuito
un canone annuo superiore ad euro 150 mila, e' facolta'  delle  parti
concordare contrattualmente  termini  e  condizioni  in  deroga  alle
disposizioni della presente legge. I  contratti  di  cui  al  periodo
precedente devono essere provati per iscritto.». 
 
                               Art. 19 
 
(Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei  canoni  di
                             locazione) 
 
  1. La registrazione dell'atto  con  il  quale  le  parti dispongono
esclusivamente la riduzione del canone di un contratto  di  locazione
ancora in essere e' esente dalle imposte di registro e di bollo. 
 
                               Art. 20 
 
          (Misure per il rilancio del settore immobiliare) 
 
  1. All'articolo 1, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 119: 
  1) le parole: «del 51 per cento» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«del 60 per cento» e le parole: «il 35  per  cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «il 25 per cento»; 
  2) e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il  requisito
partecipativo del 25 per cento non si applica in  ogni  caso  per  le
societa'  il  cui  capitale  sia  gia'  quotato.  Ove  il   requisito
partecipativo  del  60  per  cento  venisse  superato  a  seguito  di
operazioni societarie straordinarie o sul  mercato  dei  capitali  il
regime speciale di cui al precedente periodo e' sospeso sino a quando
il suddetto requisito partecipativo non venga ristabilito nei  limiti
imposti dalla presente norma.»; 
  b) dopo il comma 119 sono inseriti i seguenti: 
  «119-bis. I requisiti partecipativi di  cui  al  comma  119  devono
essere verificati  entro  il  primo  periodo  d'imposta  per  cui  si
esercita l'opzione ai sensi del comma 120;  in  tal  caso  il  regime
speciale esplica i  propri  effetti  dall'inizio  di  detto  periodo.
Tuttavia, per le societa' che al termine del primo periodo  d'imposta
abbiano realizzato il solo requisito del 25 per cento  e'  consentito
di verificare l'ulteriore requisito partecipativo del  60  per  cento
nei due esercizi successivi. In tal caso, il regime speciale previsto
dal comma 119 si applica a partire dall'inizio del periodo  d'imposta
in cui detto requisito  partecipativo  viene  verificato  e  fino  ad
allora la societa' applica in via  ordinaria  l'imposta  sul  reddito
delle societa' e  l'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive.
L'imposta d'ingresso di cui al comma 126, l'imposta sostitutiva sulle
plusvalenze da  conferimento  di  cui  al  comma  137  e  le  imposte
ipotecarie  e  catastali  di  cui  al  comma  139   sono   applicate,
rispettivamente dalla societa' che  ha  presentato  l'opzione  e  dal
soggetto  conferente,  in  via  provvisoria   fino   al   realizzarsi
dell'accesso al regime speciale. Se l'accesso al regime speciale  non
si realizza, le suddette imposte sono rideterminate e dovute  in  via
ordinaria entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo  alla
presentazione dell'opzione. Le imposte corrisposte in via provvisoria
costituiscono credito d'imposta da scomputare ai  sensi  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  119-ter.  Le  SIIQ  non  costituiscono  Organismi  di  investimento
collettivo del risparmio di cui al decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58.»; 
  c) al comma 121: 
  1) dopo il secondo periodo e' inserito il  seguente:  «Agli  stessi
effetti assumono rilevanza  le  quote  di  partecipazione  nei  fondi
immobiliari indicati nel comma 131 e i relativi proventi.»; 
  2) il terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «In  caso  di
alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili  destinati
alla locazione,  anche  nel  caso  di  loro  classificazione  tra  le
attivita' correnti, ai fini della verifica del  parametro  reddituale
concorrono  a  formare  i   componenti   positivi   derivanti   dallo
svolgimento  di  attivita'  di  locazione  immobiliare  soltanto   le
eventuali plusvalenze realizzate». 
  d) al comma 122, le parole: «due esercizi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «tre esercizi»; 
  e) al comma 123: 
  1) le parole: «l'85 per cento» sono sostituite dalle seguenti:  «il
70 per cento»; 
  2) al primo periodo, dopo la parola: «partecipazioni» sono inserite
le seguenti: «o di quote di partecipazione in  fondi  immobiliari  di
cui al comma 131»; 
  f) dopo il comma 123 e' inserito il seguente: 
  «123-bis. Ai fini  del  comma  123,  i  proventi  rivenienti  dalle
plusvalenze nette realizzate su  immobili  destinati  alla  locazione
nonche' derivanti dalla cessione di partecipazioni in SIIQ e SIINQ  o
di quote in fondi immobiliari di cui  al  comma  131,  incluse  nella
gestione esente ai sensi del comma 131, sono soggette all'obbligo  di
distribuzione per il 50 per  cento  nei  due  esercizi  successivi  a
quello di realizzo.»; 
  g) al comma 127, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In
caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali  anteriormente
a tale termine, la differenza  fra  il  valore  normale  assoggettato
all'imposta di cui ai commi 126 e 137 e il costo fiscale riconosciuto
prima dell'ingresso nel regime speciale,  al  netto  delle  quote  di
ammortamento calcolate su tale costo, e' assoggettato ad  imposizione
ordinaria e l'imposta sostitutiva proporzionalmente  imputabile  agli
immobili e ai diritti reali alienati costituisce credito d'imposta.»; 
  h) al comma 131, al secondo periodo,  dopo  le  parole:  «locazione
immobiliare  svolta  da  tali  societa'»,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: «, ovvero le plusvalenze o minusvalenze relative a  immobili
destinati alla locazione e a partecipazioni  in  SIIQ  o  SIINQ  e  i
proventi  e  le  plusvalenze  o  minusvalenze  relative  a  quote  di
partecipazione a fondi comuni di investimento  immobiliare  istituiti
in  Italia  e  disciplinati  dal  testo  unico  di  cui  al   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investono  almeno  l'80  per
cento  del  valore  delle  attivita'  in  immobili,   diritti   reali
immobiliari, anche derivanti da rapporti concessori o da contratti di
locazione finanziaria  su  immobili  a  carattere  traslativo,  e  in
partecipazioni in societa' immobiliari o in altri fondi  immobiliari,
destinati alla locazione immobiliare, ivi inclusi i  fondi  destinati
all'investimento in beni  immobili  a  prevalente  utilizzo  sociale,
ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ.  Sui  proventi  di  cui  al
periodo precedente distribuiti dai predetti  fondi  immobiliari  alle
SIIQ non si applica la ritenuta prevista dall'articolo  7,  comma  2,
del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.»; 
  i) al comma 134: 
  1) al secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi  dell'articolo  2,
comma 3, della legge  9  dicembre  1998,  n.  431»,  e'  inserito  il
seguente periodo: «, ivi inclusi i contratti  di  locazione  relativi
agli  alloggi  sociali  realizzati   o   recuperati   in   attuazione
dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo
11 dell'Allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 luglio 2009, pubblicato nella gazzetta  ufficiale  del  19  agosto
2009,  n.191;  tale  disposizione   fa   eccezione   all'unificazione
dell'aliquota di cui all'articolo 3, comma 1,  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89»; 
  2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
  «Per le  distribuzioni  eseguite  nei  confronti  di  soggetti  non
residenti si applicano, sussistendone i presupposti,  le  convenzioni
per evitare la doppia imposizione sul reddito e a tal fine si applica
l'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 25  settembre  2001,  n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.
410». 
  l) al comma 141-bis, primo  periodo,  dopo  le  parole:  «locazione
immobiliare» sono aggiunte  le  seguenti  «,  anche  svolta  mediante
partecipazioni in societa' che abbiano optato per l'opzione congiunta
per il regime speciale di cui al comma 125, legge 27  dicembre  2006,
n. 296». 
  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  dopo  il
comma 140 sono inseriti i seguenti: 
  «140-bis. Il concambio eseguito dai fondi immobiliari  istituiti  e
disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in sede
di liquidazione totale o parziale mediante assegnazione  ai  quotisti
di azioni di societa' che abbiano optato per  il  regime  di  cui  al
comma 119, ricevute a  seguito  di  conferimento  di  immobili  nelle
stesse societa' non costituisce realizzo ai fini  delle  imposte  sui
redditi in capo al quotista e alle azioni della SIIQ  ricevute  dagli
stessi quotisti e' attribuito il medesimo valore fiscale delle  quote
del fondo. Per  la  SIIQ  conferitaria,  il  valore  di  conferimento
iscritto in bilancio costituisce valore fiscalmente riconosciuto agli
effetti del comma 127. Qualora il  conferimento  di  cui  ai  periodi
precedenti sia effettuato nei confronti di una  SIIQ  gia'  esistente
non si applicano al fondo conferente gli obblighi di offerta pubblica
ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, a condizione che il  fondo  stesso  provveda  all'assegnazione
delle azioni ai quotisti entro il termine di 30 giorni dall'acquisto. 
  140-ter. Ai conferimenti effettuati dai fondi immobiliari istituiti
e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58  in
societa', che abbiano optato per il regime speciale di cui  al  comma
119 e aventi ad oggetto una pluralita'  di  immobili  prevalentemente
locati, si applica l'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.  I  predetti
conferimenti si considerano compresi, agli effetti delle  imposte  di
registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo
4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte  I,  allegata
al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta  di  registro
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
131, nell'articolo 10, comma 2, del testo  unico  delle  disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria  e  catastale  di  cui  al  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell' articolo 4 della tariffa
allegata al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni
di azioni o quote effettuate nella fase di  liquidazione  di  cui  al
comma 140-bis, si considerano, ai fini dell' articolo  19-bis,  comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633, operazioni che non formano oggetto  dell'attivita'  propria  del
soggetto passivo. 
  140-quater. Il medesimo trattamento fiscale di cui al comma 140-ter
si applica alle assegnazioni che abbiano ad oggetto una pluralita' di
immobili prevalentemente locati eseguite per  la  liquidazione  delle
quote da fondi  immobiliari  istituiti  e  disciplinati  dal  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a societa'  che  abbiano  optato
per il regime di cui al comma 119.». 
  3. All'onere derivante dal comma 1, lettera f), pari a 1,06 milioni
per l'anno 2014, 3,26 milioni per l'anno 2015,  a  3,33  milioni  per
l'anno 2016, a 3,38 milioni per  l'anno  2017,  a  4,17  milioni  per
l'anno 2018, a 4,97 milioni per  l'anno  2019,  a  5,30  milioni  per
l'anno 2020 e a 4,90 milioni a decorrere dall'anno 2021  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 27, comma 10, sesto periodo,  della  legge  23  dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni. 
  4. All'articolo 3 del decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo del  comma  18,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
parole:  «nonche'  dalle  dichiarazioni  di   conformita'   catastale
previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122»; 
  b) al primo periodo del  comma  19,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  «nonche'  dalle   dichiarazioni   di   conformita'
catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122»; 
  c) dopo il comma 19 e' inserito il seguente comma 19-bis: «Nei casi
delle operazioni immobiliari di cui al presente articolo, e di quelle
di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui  all'articolo  6
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, puo' essere acquisito
successivamente agli atti  di  trasferimento  e  non  si  applica  la
disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6.». 
 
                               Art. 21 
 
(Misure per l'incentivazione  degli  investimenti  in  abitazioni  in
                             locazione) 
 
  1. Per l'acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014  al  31  dicembre
2017, di unita' immobiliari a  destinazione  residenziale,  di  nuova
costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia  di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), del decreto  del  Presidente
della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  cedute  da  imprese  di
costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative  edilizie
o  da  quelle  che  hanno  effettuato  i   predetti   interventi   e'
riconosciuta all'acquirente, persona fisica non  esercente  attivita'
commerciale, una deduzione dal reddito complessivo  pari  al  20  per
cento del prezzo di acquisto dell'immobile  risultante  dall'atto  di
compravendita nel limite massimo  complessivo  di  spesa  di  300.000
euro. 
  2. La deduzione di cui al comma 1 spetta, nella medesima  misura  e
nel medesimo limite massimo complessivo, anche per le spese sostenute
dal contribuente persona fisica non esercente  attivita'  commerciale
per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la
costruzione di un'unita' immobiliare a destinazione  residenziale  su
aree  edificabili  gia'  possedute  dal  contribuente  stesso   prima
dell'inizio dei lavori o sulle quali sono gia'  riconosciuti  diritti
edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione
sono attestate dall'impresa che esegue i lavori. 
  3. Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, la
deduzione spetta anche per l'acquisto o  realizzazione  di  ulteriori
unita' immobiliari da destinare alla locazione. 
  4. La deduzione, spetta a condizione che: 
  a) l'unita' immobiliare acquistata o costruita su aree  edificabili
gia' possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o  sulle
quali sono gia' riconosciuti diritti edificatori sia destinata, entro
sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione,  alla
locazione per almeno  otto  anni  e  sempreche'  tale  periodo  abbia
carattere continuativo, il  diritto  alla  deduzione,  tuttavia,  non
viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di
locazione si risolve prima del decorso  del  suddetto  periodo  e  ne
viene stipulato un altro entro un  anno  dalla  data  della  suddetta
risoluzione del precedente contratto; 
  b) l'unita' immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e
non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali  A/1,
A/8 e A/9; 
  c)  l'unita'  immobiliare  non  sia  ubicata  nelle  zone  omogenee
classificate E, ai sensi del Decreto ministeriale 2 aprile  1968,  n.
1444; 
  d)   l'unita'   immobiliare   consegua   prestazioni    energetiche
certificate in classe A o B, ai sensi  dell'allegato  4  delle  Linee
Guida nazionali per la classificazione energetica  degli  edifici  di
cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009,  ovvero  ai  sensi  della
normativa regionale, laddove vigente; 
  e) il canone di locazione non sia superiore a  quello  definito  ai
sensi dell'art. 2, comma 3, della legge  9  dicembre  1998,  n.  431,
ovvero a quello indicato nella convenzione di  cui  all'art.  18  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero
a quello stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 114,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350; 
  f) non sussistano rapporti di parentela entro il  primo  grado  tra
locatore e locatario. 
  5. La deduzione e' ripartita in otto quote annuali di pari importo,
a partire dal periodo d'imposta nel  quale  avviene  la  stipula  del
contratto di locazione e non e'  cumulabile  con  altre  agevolazioni
fiscali previste da altre  disposizioni  di  legge  per  le  medesime
spese. 
  6. Le ulteriori modalita'  attuative  del  presente  articolo  sono
definite  con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a  10,1  milioni
di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di  euro  per  l'anno  2016,a
31,6 milioni di euro per l'anno 2017, a  47,7  milioni  di  euro  per
l'anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l'anno 2019, a  43,0  milioni
di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro  per  l'anno
2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,9 milioni di  euro
per l'anno 2024 e a 2,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede,
rispettivamente: 
  a) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di
euro per l'anno 2016, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2017,  a  27,7
milioni di euro per l'anno 2018, a 45,5 milioni di  euro  per  l'anno
2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni
di euro per l'anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, e  a
13,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,9 milioni per l'anno  2025
 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa  di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa  al
Fondo per interventi strutturali di politica economica; 
  b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno anni 2017 e quanto  a  20
milioni per l'anno 2018, mediante  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge  28  dicembre
1998, n.451, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  febbraio
1999, n. 40, e successive modificazioni." 
 
                               Art. 22 
 
                           (Conto termico) 
 
  1.Al fine di agevolare  l'accessibilita'  di  imprese,  famiglie  e
soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia  termica
da fonti rinnovabili  e  per  interventi  di  efficienza  energetica,
l'aggiornamento  del  sistema  di  incentivi  di  cui  al  comma  154
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e' definito  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
entro  il  31  dicembre  2014,  secondo  criteri  di  semplificazione
procedurale,   con   possibilita'   di   utilizzo   di    modulistica
predeterminata e accessibilita' online, e  perseguendo  obiettivi  di
diversificazione e innovazione tecnologica, in grado di  favorire  il
massimo accesso alle risorse gia' definite ai sensi dell'articolo  28
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28. 
  2. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello sviluppo  economico
effettua, di concerto con il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del  mare,  il  monitoraggio  dell'applicazione  del
sistema di incentivi aggiornato di cui al comma 1  e,  se  del  caso,
adotta entro i successivi 60 giorni un decreto correttivo,  in  grado
di dare la massima efficacia al sistema, relazionando alle competenti
Commissioni Parlamentari. 
 
                               Art. 23 
 
(Disciplina dei contratti di godimento in funzione  della  successiva
                      alienazione di immobili) 
 
  1. I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che  prevedono
l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per
il conduttore di acquistarlo entro un termine  determinato  imputando
al corrispettivo del trasferimento la parte di  canone  indicata  nel
contratto, sono trascritti ai sensi dell'  articolo  2645-bis  codice
civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di
cui all' articolo 2643, comma primo, numero 8) del codice civile. 
  2. Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche  non
consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle  parti,
non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo. 
  3. Ai contratti di cui al comma 1 si applicano gli  articoli  2668,
quarto comma, 2775-bis e  2825-bis  del  codice  civile.  Il  termine
triennale previsto dal comma terzo dell'articolo 2645-bis del  codice
civile e' elevato a tutta la durata del contratto e  comunque  ad  un
periodo  non  superiore  a  dieci  anni.  Si  applicano  altresi'  le
disposizioni degli articoli da 1002 a  1007  nonche'  degli  articoli
1012 e 1013 del codice civile, in  quanto  compatibili.  In  caso  di
inadempimento si applica l'articolo 2932 del codice civile. 
  4. Se il contratto di cui al comma 1 ha per oggetto  un'abitazione,
il divieto di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  20  giugno
2005, n.122, opera fin dalla concessione del godimento. 
  5. In caso di risoluzione  per  inadempimento  del  concedente,  lo
stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo,
maggiorata  degli  interessi  legali.  In  caso  di  risoluzione  per
inadempimento  del  conduttore,  il  concedente   ha   diritto   alla
restituzione dell'immobile  ed  acquisisce  interamente  i  canoni  a
titolo di indennita', se non  e'  stato  diversamente  convenuto  nel
contratto. 
  6. In caso di fallimento  del  concedente  il  contratto  prosegue,
fatta salva l'applicazione dell'articolo 67, comma 3, lettera c), del
regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e  successive  modificazioni.  In
caso di fallimento del conduttore, si applica l'articolo 72 del regio
decreto 16 marzo 1942,  n.267,  e  successive  modificazioni;  se  il
curatore si scioglie dal contratto, si applicano le  disposizioni  di
cui al comma 5. 
  7. Dopo l'articolo 8, comma 5, del  decreto-legge  28  marzo  2014,
n.47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.80,
e'  aggiunto  il  seguente:  "5-bis.  Le  disposizioni  del  presente
articolo si applicano anche ai contratti di locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti  e  di
vendita con riserva di  proprieta',  stipulati  successivamente  alla
data di entrata in vigore della presente disposizione.". 
  8. L'efficacia della disposizione di cui al comma 7 e'  subordinata
al positivo  perfezionamento  della  procedimento  di  autorizzazione
della Commissione Europea di cui all'articolo 107  del  Trattato  sul
Funzionamento  dell'Unione   Europea   (TFUE),   di   cui   e'   data
comunicazione nella gazzetta ufficiale. 
 
                               Art. 24 
 
(Misure di agevolazione della partecipazione delle  comunita'  locali
        in materia di tutela e valorizzazione del territorio) 
 
  1. I Comuni possono definire i  criteri  e  le  condizioni  per  la
realizzazione di  interventi  su  progetti  presentati  da  cittadini
singoli e associati, purche' individuati in relazione  al  territorio
da riqualificare. 
  Gli interventi possono  riguardare  la  pulizia,  la  manutenzione,
l'abbellimento di aree  verdi,  piazze  o  strade  ed  in  genere  la
valorizzazione  di  una  limitata  zona  del  territorio   urbano   o
extraurbano. In relazione alla tipologia dei  predetti  interventi  i
Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di  tributi  inerenti
al tipo di attivita' posta in essere. L'esenzione e' concessa per  un
periodo limitato, per specifici tributi e per  attivita'  individuate
dai Comuni,  in  ragione  dell'esercizio  sussidiario  dell'attivita'
posta in essere. 
 
                               Art. 25 
 
(Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di  accelerazione
         delle procedure in materia di patrimonio culturale) 
 
  1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 14-ter, dopo il comma 8, e' aggiunto  il  seguente:
"8-bis. I termini di validita' di  tutti  i  pareri,  autorizzazioni,
concessioni,  nulla  osta  o  atti  di  assenso  comunque  denominati
acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi,  decorrono  a  far
data dall'adozione del provvedimento finale."; 
  b) all'articolo 14-quater, al comma  3,  dopo  le  parole  "rimessa
dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio  dei
Ministri, che" sono inserite le seguenti: "ha natura di atto di  alta
amministrazione. Il Consiglio dei Ministri". 
  2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio  2014,  n.
83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n.  106,
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Con  il   medesimo
regolamento sono altresi' individuate: 
  a)  le  tipologie  di  interventi  per  i  quali   l'autorizzazione
paesaggistica non  e'  richiesta,  ai  sensi  dell'articolo  149  del
medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio,  sia  nell'ambito
degli interventi di lieve entita' gia' compresi  nell'allegato  1  al
suddetto  regolamento  di  cui  all'articolo  146,  comma  9,  quarto
periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia  mediante
definizione  di  ulteriori  interventi  minori  privi  di   rilevanza
paesaggistica; 
  b) le tipologie di intervento di lieve entita' che  possano  essere
regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le
Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15  della  legge  7
agosto 1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni,  con  specifico
riguardo  alle  materie  che  coinvolgono  competenze  proprie  delle
autonomie territoriali. 
  3. All'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e
successive  modificazioni,  il  primo  e  il  secondo  periodo   sono
soppressi e il terzo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  "Decorsi
inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da  parte  del
soprintendente senza che questi  abbia  reso  il  prescritto  parere,
l'amministrazione  competente  provvede  comunque  sulla  domanda  di
autorizzazione.". 
  4. Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed  efficacia  alla
procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico  di  cui
all'articolo 96 del decreto legislativo 14 aprile 2006,  n.  163,  le
linee guida di cui al comma 6 del medesimo  articolo  sono  stabilite
con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, entro il 31 dicembre 2014. 
 
                               Art. 26 
 
(Misure  urgenti  per  la  valorizzazione  degli  immobili  demaniali
                            inutilizzati) 
 
  1. L'accordo di programma di cui al decreto legislativo  18  agosto
2000,  n.  267,  avente  ad  oggetto  il  recupero  di  immobili  non
utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, costituisce  variante
urbanistica. Allo scopo di individuare i  contenuti  dell'accordo  di
programma,  il  Comune  presenta  un  proprio  progetto  di  recupero
dell'immobile anche attraverso il cambio  di  destinazione  d'uso  al
Ministero titolare del bene che e' tenuto a valutarlo  salvo  opponga
diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso  di  finanziamento.
La variante urbanistica costituisce titolo per l'Agenzia del  demanio
all'alienazione, alla concessione o alla costituzione del diritto  di
superficie sull'immobile interessato. 
  2. Per  gli  immobili  della  Difesa,  il  Ministero  della  difesa
provvede a individuare, ai sensi del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, quelli da destinare alle medesime finalita'  di  cui  al
comma 1. L'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa effettuano
la prima individuazione degli immobili entro 45  giorni  dall'entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto.  Sono
esclusi dall'applicazione della presente  disposizione  gli  immobili
per i quali e' stata accolta  la  domanda  di  trasferimento  di  cui
all'articolo  56-bis  del  decreto-legge  21  giugno  2013   n.   69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
nonche' quelli per i quali e' in corso la richiesta di riesame, per i
quali si continua ad applicare la disciplina  ivi  prevista  fino  al
trasferimento del bene all'ente richiedente ovvero alla sua rinuncia. 
  3.  Entro  30  giorni   dalla   adozione   dei   provvedimenti   di
individuazione di  cui  al  comma  2,  l'Agenzia  del  demanio  e  il
Ministero della difesa possono proporre all'amministrazione comunale,
un  progetto  di  recupero  dell'immobile  a   diversa   destinazione
urbanistica, anche previa pubblicazione di un avviso  di  ricerca  di
mercato per sollecitare la presentazione del  progetto  da  parte  di
privati. 
  4. L'accordo di programma avente ad oggetto il progetto di  cui  ai
commi   precedenti,   sottoscritto   dall'amministrazione    comunale
interessata,  d'intesa  con  l'Agenzia  del  demanio  ovvero  con  il
Ministero della difesa, costituisce variante di destinazione d'uso ai
sensi  del  decreto  legislativo  del  18  agosto  2000,  n.  267  da
concludere entro 90 giorni dal  ricevimento  della  citata  proposta.
Entro 30 giorni dalla sua conclusione  l'accordo  e'  ratificato  con
deliberazione del Consiglio comunale. 
  5. Le Regioni, entro 180 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, adottano  le  misure
necessarie a garantire, in  base  ai  principi  di  proporzionalita',
adeguatezza,  efficacia  ed  efficienza  dell'azione  della  pubblica
amministrazione, nonche' per l'applicazione omogenea  sul  territorio
nazionale  del  presente  articolo,  le  occorrenti   semplificazioni
documentali e procedimentali, relative anche alla pubblicazione degli
atti,  per  l'approvazione  delle   varianti   urbanistiche   e   per
l'eventuale variazione di strumenti di pianificazione  sovraordinati,
discendenti dagli accordi di programma di cui al comma 4. 
  6. Approvata la variante urbanistica, l'Agenzia del demanio, ovvero
il Ministero  della  difesa  procedono,  secondo  le  norme  vigenti,
all'alienazione, alla concessione e alla costituzione del diritto  di
superficie degli immobili. 
  7. Qualora non sia data attuazione all'accordo di programma, di cui
ai commi 1 e 4, nel termine di 90 giorni dalla  sua  conclusione,  il
Ministro competente puo' proporre al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri di nominare, previa diffida,  un  commissario  ad  acta  che
provvede alle procedure necessarie per la variante  urbanistica.  Nel
caso  di  nomina  del  commissario  ad  acta  non  si  applicano   le
disposizioni di cui al comma 8. 
  8. A seguito della valorizzazione o alienazione degli  immobili  la
cui destinazione d'uso  sia  stata  modificata  anche  ai  sensi  del
presente articolo, e' attribuita agli  enti  territoriali  che  hanno
contribuito,  nei  limiti  delle  loro  rispettive  competenze,  alla
conclusione del procedimento, una quota parte dei  proventi,  secondo
modalita' determinate con  decreto  del  Ministro  della  difesa,  da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
 
                               Art. 27 
 
        (Misure urgenti in materia di patrimonio dell'INAIL) 
 
  1. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  su
proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  da
adottare entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto  vengono  individuate  le  opere  di  pubblica  utilita'   da
finanziare, in via d'urgenza, prioritariamente tra quelle in avanzato
stato di realizzazione, nell'ambito  degli  investimenti  immobiliari
dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro (INAIL), di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n.
153 e successive modificazioni. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  l'INAIL,  fatti  salvi  gli
investimenti  immobiliari  gia'  programmati,  utilizza  le   risorse
autorizzate di cui al piano triennale degli investimenti  immobiliari
2014-2016 previsto dal decreto del  ministro  dell'economia  e  delle
finanze 10 novembre 2010,  emanato  in  attuazione  dell'articolo  8,
comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e pubblicato nella
gazzetta ufficiale 17 gennaio 2011, n.12. 
 

CAPO VI
MISURE URGENTI IN MATERIA DI PORTI E AEROPORTI

                               Art. 28 
 
    (Misure urgenti per migliorare la funzionalita' aeroportuale) 
 
  1. Per gli anni 2015, 2016 e 2017 le indennita'  di  volo  previste
dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione
del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennita'  di  cui  al
periodo precedente concorrono alla determinazione della  retribuzione
pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 28 milioni di euro  per
ciascuno degli anni dal 2015  al  2017,  si  provvede,   quanto  a  6
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016  e  2017  mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  7,  comma
1, del decreto legislativo 25 luglio  1997,  n.250  come  determinata
dalla Tabella C  allegata alla legge  27  dicembre  2013,  n.  147  ,
quanto a 14 milioni di euro  per ciascuno degli  anni  2015,  2016  e
2017  mediante  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,
convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre  2005,  n.  248, 
quanto a 8 milioni  di euro per l'anno 2015 e 4 milioni di euro   per
l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di  spesa  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
relativa al Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,
quanto a 4 milioni   di  euro  per  l'anno  2016  mediante  riduzione
dell'autorizzazione di spesa  di cui all'articolo 2, comma 616  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, con  riferimento  al  fondo  iscritto
nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  e quanto a  8 milioni di euro  per  l'anno  2017  mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista di  cui  all'articolo
2, comma 3 del Decreto legge 28 dicembre 1998, n.451 convertito,  con
modificazioni, dalla legge  26 febbraio 1999,  n.  40,  e  successive
modificazioni. 
  3. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e'
aggiunto, infine, il seguente periodo: "Tale diritto  non  e'  dovuto
per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che, di base in un
determinato aeroporto, devono  raggiungere  un  altro  aeroporto  per
prendere servizio (crew must go), sia per i  membri  degli  equipaggi
delle  compagnie  aeree  che  hanno  terminato  il  servizio  in   un
determinato aeroporto e che devono tornare  in  un  altro  aeroporto,
assegnato  dalla  compagnia  di  appartenenza  quale   propria   base
operativa  (crew  returning  to  base),  purche'   in   possesso   di
attestazione rilasciata dalla propria compagnia aerea che  certifichi
che il viaggio e' effettuato per motivi di servizio.". 
  4.  Nel  quadro  delle  attivita'  volte  alla   razionalizzazione,
efficientamento e riduzione degli oneri  a  carico  dello  Stato  per
l'espletamento dei servizi aeroportuali negli aeroporti civili ed  in
quelli aperti al traffico civile, il servizio di pronto  soccorso  e'
assicurato con oneri a  carico  del  gestore  dell'aeroporto  che  ha
sottoscritto la convenzione con ENAC per  la  gestione  totale  dello
scalo. 
  5. In via transitoria gli oneri  relativi  al  servizio  di  pronto
soccorso negli aeroporti a diretta gestione dello Stato  rimangono  a
carico  del  Ministero  della  salute  fino  a  quando  le   previste
convenzioni per la gestione totale stipulate  con  l'ENAC  non  siano
approvate dai Ministeri competenti. 
  6. Per il periodo antecedente alla stipula della convenzione tra il
Ministero della Salute,  l'ENAC  e  i  gestori  aeroportuali  per  lo
svolgimento del servizio di pronto soccorso  aeroportuale,  in  tutti
gli aeroporti in cui il predetto servizio sia  stato  assicurato  dal
Ministero della salute sulla base  di  apposita  convenzione  con  la
Croce Rossa Italiana, secondo le modalita'  di  cui  al  decreto  del
Ministro della sanita' e del Ministro dei trasporti 12 febbraio 1988,
pubblicato nella gazzetta ufficiale 7 giugno 1988, n.132,  gli  oneri
connessi allo svolgimento del servizio medesimo  rimangono  a  carico
del bilancio del Ministero stesso. 
  7. Al fine di definire un livello uniforme  nello  svolgimento  del
servizio sono elaborate a cura dell'ENAC, entro e  non  oltre  il  31
ottobre 2014, apposite linee guida per i gestori aeroportuali con  le
quali sono individuati i requisiti  minimi  del  servizio  di  pronto
soccorso sanitario da assicurare negli aeroporti nazionali. 
  8. Al Codice della navigazione,  approvato  con  Regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 691-bis, quarto comma, primo periodo, sopprimere le
parole: "se del caso" e, dopo le parole "del Ministero della difesa",
aggiungere le seguenti: "anche al fine di  garantire  un  livello  di
sicurezza  della  fornitura  dei   servizi   di   navigazione   aerea
equivalente ai livelli previsti dalla normativa europea"; 
  b) dopo l'articolo  733,  e'  inserito  il  seguente:  "ART.733-bis
(Funzioni del personale addetto al comando alla guida e al pilotaggio
di aeromobili e del personale addetto alla fornitura dei  servizi  di
navigazione aerea per il traffico  aereo  generale).  I  compiti,  le
attribuzioni e le relative procedure operative del personale di  volo
di cui  all'articolo  732,  primo  comma,  lettera  a),  nonche'  del
personale non di volo di cui all'articolo 733, primo  comma,  lettera
a),  e  del  personale  militare  quando  fornisce  il  servizio   di
navigazione aerea per il traffico aereo generale,  sono  disciplinati
dalla normativa europea, nonche' dalla  normativa  tecnica  nazionale
adottata dall'ENAC ai sensi degli articoli 687, primo comma,  e  690,
primo e secondo comma, nonche' dai manuali operativi dei fornitori di
servizi della navigazione aerea, dell'Aeronautica  Militare  e  degli
operatori aerei.". 
 
                               Art. 29 
 
   (Pianificazione strategica della portualita' e della logistica) 
 
  1. Al fine di migliorare la competitivita' del sistema  portuale  e
logistico, di agevolare la crescita  dei  traffici  e  la  promozione
dell'intermodalita' nel  traffico  merci,  anche  in  relazione  alla
razionalizzazione, al riassetto e  all'accorpamento  delle  Autorita'
portuali esistenti, da effettuare ai sensi  della  legge  n.  84  del
1994, e' adottato, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, entro 90 giorni dall'entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto-legge,  previa  deliberazione  del
Consiglio  dei  Ministri,  il  piano   strategico   nazionale   della
portualita' e della logistica. 
  2. Allo scopo di accelerare la realizzazione dei progetti  inerenti
alla logistica portuale, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le  Autorita'
portuali presentano alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  un
resoconto  degli  interventi  correlati  a  progetti  in   corso   di
realizzazione  o  da  intraprendere,  corredato  dai  relativi  crono
programmi  e  piani  finanziari.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, d'intesa  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  seleziona,  entro  i  successivi  sessanta  giorni,   gli
interventi ritenuti piu' urgenti sulla base delle proposte  contenute
nei documenti presentati dalle Autorita' portuali, anche al  fine  di
valutarne l'inserimento nel piano  strategico  di  cui  al  comma  1,
ovvero  di  valutare  interventi  sostitutivi.  Resta  fermo   quanto
disposto dall'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7  del  decreto  legge  23
dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni, dalla  legge   21
febbraio 2014, n. 9 per  i  progetti  volti  al  miglioramento  della
competitivita' dei porti italiani per il recupero dei traffici  anche
tra l'Europa e l'Oriente.  
 

CAPO VII
MISURE URGENTI PER LE IMPRESE

                               Art. 30 
 
(Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione
                         degli investimenti) 
 
  1. Al fine di ampliare il  numero  delle  imprese,  in  particolare
piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le  quote
italiane del commercio  internazionale,  valorizzare  l'immagine  del
Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione  degli
investimenti esteri in Italia, il Ministro dello  sviluppo  economico
adotta con proprio decreto entro 60 giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto, un Piano per la promozione straordinaria
del Made in Italy e l'attrazione degli  investimenti  in  Italia.  Il
Piano di cui al presente comma e' adottato d'intesa con  il  Ministro
degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e  con  il
Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali   con
riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), ed f),
rivolte  alle  imprese  agricole  e  agroalimentari,   nonche'   alle
iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni. 
  2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in  particolare  le  seguenti
azioni con le relative dotazioni finanziarie: 
  a) iniziative straordinarie  di  formazione  e  informazione  sulle
opportunita' offerte dai mercati esteri alle imprese  in  particolare
piccole e medie; 
  b) supporto alle piu' rilevanti manifestazioni fieristiche italiane
di livello internazionale; 
  c) valorizzazione delle produzioni di  eccellenza,  in  particolare
agricole e agroalimentari, e tutela all'estero  dei  marchi  e  delle
certificazioni di qualita' e di origine delle imprese e dei prodotti; 
  d) sostegno alla penetrazione dei  prodotti  italiani  nei  diversi
mercati,  anche  attraverso  appositi  accordi   con   le   reti   di
distribuzione; 
  e) realizzazione di un segno distintivo  unico  per  le  produzioni
agricole  e  agroalimentari  al  fine  di  favorirne  la   promozione
all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015; 
  f) realizzazione di campagne di promozione strategica  nei  mercati
piu' rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding; 
  g) sostegno all'utilizzo degli strumenti  di  e-commerce  da  parte
delle piccole e medie imprese; 
  h)  realizzazione  di   tipologie   promozionali   innovative   per
l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri; 
  i) rafforzamento organizzativo delle micro, piccole e medie imprese
in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo  perduto
in forma di voucher; 
  l) sostegno ad  iniziative  di  promozione  delle  opportunita'  di
investimento in Italia, nonche' di accompagnamento e assistenza degli
investitori esteri in Italia. 
  3. L'ICE-Agenzia provvede all'attuazione del piano di cui al  comma
1 nell'esercizio delle  proprie  competenze  istituzionali  e  tenuto
conto delle intese raggiunte sulle azioni di cui al comma 2,  lettere
c), d), e), ed f). 
  4. I  contributi  di  cui  alla  lettera  i),  del  comma  2,  sono
destinati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407 del 18  dicembre
2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  "de  minimis",  per
l'acquisizione, tra l'altro, di figure 
  professionali specializzate nei processi di  internazionalizzazione
al fine di realizzare attivita' di studio, progettazione  e  gestione
di processi e programmi su mercati esteri. Con decreto del  Ministero
dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le  modalita'  per
la concessione dei voucher. 
  5. Tramite apposita convenzione, da  stipularsi  tra  il  Ministero
dello sviluppo economico e l'ICE Agenzia sono definiti: 
  a)  gli   obiettivi   attribuiti   all'ICE-Agenzia   per   favorire
l'attrazione  degli  investimenti  esteri,  tenuto  conto  di  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 460, della legge  27  dicembre  2006,
n.296; 
  b) i risultati attesi; 
  c) le risorse finanziarie e il relativo utilizzo. 
  6.  L'Agenzia  ICE,  svolge   l'attivita'   di   attrazione   degli
investimenti all'estero attraverso la propria rete estera  che  opera
nell'ambito delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari Italiane. 
  7. Presso il Ministero dello sviluppo economico,  e'  istituito  un
Comitato con il compito di coordinamento dell'attivita' in materia di
attrazione  degli  investimenti  esteri,  nonche'  di  favorire,  ove
necessario, la sinergia tra le  diverse  amministrazioni  centrali  e
locali. Il Comitato e' composto da un  rappresentante  del  Ministero
dello sviluppo economico, che lo presiede, da un  rappresentante  del
Ministero dell'economia e delle finanze,  da  un  rappresentante  del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da
un rappresentante dl Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione e da un rappresentante  della  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano. Il Comitato puo' essere integrato con i  rappresentanti
delle amministrazioni centrali  e  territoriali  di  volta  in  volta
coinvolte nel progetto d'investimento. Ai componenti del Comitato non
sono  corrisposti  gettoni,  compensi,  rimborsi  di  spese  o  altri
emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di  cui
al presente  comma  si  provvede  nei  limiti  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e  comunque
senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.
L'articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito
con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' abrogato. 
  8. Il Ministro dello sviluppo economico d'intesa  con  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali presenta  annualmente
al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sui
risultati raggiunti. 
  9. La  dotazione  del  Fondo  per  la  promozione  degli  scambi  e
l'internazionalizzazione delle imprese da assegnare  all'Agenzia  ICE
di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge  6  luglio  2011,
n.98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,
n.111, come determinata nella Tabella C  della  legge  di  stabilita'
annuale e' destinata anche all'attrazione degli investimenti esteri. 
 
                               Art. 31 
 
     (Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri) 
 
  1. Al fine di diversificare  l'offerta  turistica  e  favorire  gli
investimenti volti alla riqualificazione degli  esercizi  alberghieri
esistenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su
proposta del Ministro per i beni  e  le  attivita'  culturali  e  del
turismo di concerto con il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
adottare previa intesa tra Governo, Regioni e  Province  autonome  di
Trento  e  Bolzano,  in  sede  di  Conferenza  Unificata   ai   sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281  sono
definite le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi  tali
gli esercizi alberghieri aperti al  pubblico,  a  gestione  unitaria,
composti da una o piu' unita' immobiliari ubicate nello stesso comune
o da parti di esse, che forniscono  alloggio,  servizi  accessori  ed
eventualmente vitto, in camere  destinate  alla  ricettivita'  e,  in
forma integrata e complementare, in unita' abitative  a  destinazione
residenziale,  dotate  di  servizio  autonomo  di  cucina,   la   cui
superficie non puo' superare il quaranta per cento  della  superficie
complessiva dei compendi immobiliari interessati. 
    2. Con il decreto di cui al comma 1  sono  altresi'  stabiliti  i
criteri e le modalita' per la rimozione del vincolo  di  destinazione
alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi  alberghieri
esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unita'
abitative a destinazione residenziale di cui al  medesimo  comma.  In
ogni caso,  il  vincolo  di  destinazione  puo'  essere  rimosso,  su
richiesta del proprietario, solo previa restituzione di contributi  e
agevolazioni  pubbliche  eventualmente  percepiti  ove  lo   svincolo
avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato. 
  3. Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal decreto di cui al
comma  1  entro  un  anno  dalla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale. Restano ferme, in quanto compatibili con  quanto  disposto
dal  presente  articolo,  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre  2002,  pubblicato
nella gazzetta ufficiale n.277, del  26  novembre  2002,  recante  il
recepimento dell'accordo fra lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome sui principi per l'armonizzazione, la  valorizzazione  e  lo
sviluppo del sistema turistico. 
 
                               Art. 32 
 
(Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale  nautica
                             da diporto) 
 
  1. Al fine di rilanciare le imprese della  filiera  nautica,  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto e fino al 31 dicembre 2014, le strutture organizzate  per  la
sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie  unita'
da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato,
secondo i requisiti stabiliti dal Ministero  delle  Infrastrutture  e
dei Trasporti, sentito  il  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria
aperta. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in  2
milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo  delle
somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio  dello
Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, che, alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  non  sono  state  riassegnate  ai
pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 2 milioni di
euro, definitivamente al bilancio dello Stato. 
  3. All'articolo 1  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 217, dopo le parole: "Il sistema include" sono inserite
le seguenti: "l'ufficio di conservatoria  centrale  delle  unita'  da
diporto"; 
  b) al comma 219, dopo le parole: "lettere b) e c)" sono inserite le
seguenti: "e agli articoli 2, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,  24,
25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65",  dopo  la  parola:  "registri",  e'
inserita la seguente: ", uffici", e alla fine  del  periodo  dopo  la
parola:  "amministrative",  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",   anche
nell'intento di adeguare dette disposizioni al nuovo Sistema." 
 

CAPO VIII
MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE

                               Art. 33 
 
(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree  di  rilevante
       interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio) 
 
  1. Attengono alla tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo
comma, lettera s) della Costituzione nonche'  ai  livelli  essenziali
delle prestazioni di cui all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  m)
della  Costituzione  le  disposizioni   finalizzate   alla   bonifica
ambientale e  alla  rigenerazione  urbana  delle  aree  di  rilevante
interesse nazionale contenute nei commi seguenti, e  tra  queste,  in
particolare,   le   disposizioni   relative   alla   disciplina   del
procedimento di bonifica, al trasferimento  delle  aree,  nonche'  al
procedimento di formazione, approvazione e attuazione  del  programma
di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana, finalizzato
al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse  e
dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed
edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei  servizi
a rete, alla garanzia della sicurezza urbana. Esse hanno  l'obiettivo
prioritario di assicurare la programmazione, realizzazione e gestione
unitaria degli interventi di bonifica ambientale e  di  rigenerazione
urbana in tempi certi e brevi. 
  2. Sulla base dei principi  di  sussidiarieta'  ed  adeguatezza  le
funzioni amministrative relative al procedimento di cui  ai  seguenti
commi  sono  attribuite  allo  Stato  per   assicurarne   l'esercizio
unitario,  garantendo   comunque   la   partecipazione   degli   enti
territoriali interessati alle determinazioni in  materia  di  governo
del territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al
comma 1. 
  3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano
le  disposizioni  del  presente   articolo   sono   individuate   con
deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri,  sentita  la  Conferenza
Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei Ministri  partecipano  i
Presidenti delle Regioni interessate. In relazione a ciascuna area di
interesse nazionale cosi' individuata e'  predisposto  uno  specifico
programma di risanamento  ambientale  e  un  documento  di  indirizzo
strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in particolare: 
  a) a individuare e realizzare i lavori  di  messa  in  sicurezza  e
bonifica dell'area; 
  b)  a  definire  gli  indirizzi  per  la  riqualificazione   urbana
dell'area; 
  c)  a  valorizzare  eventuali  immobili  di   proprieta'   pubblica
meritevoli di salvaguardia e riqualificazione; 
  d) a localizzare e realizzare  le  opere  infrastrutturali  per  il
potenziamento della rete stradale e dei  trasporti  pubblici,  per  i
collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e  le
opere  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  funzionali   agli
interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno  finanziario,
cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte  di  competenza  dello
Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. 
  4. Alla formazione, approvazione  e  attuazione  del  programma  di
risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la
rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, sono  preposti  un
Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore,  anche
ai fini dell'adozione  di  misure  straordinarie  di  salvaguardia  e
tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto  attuatore  procedono
anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del  decreto  legislativo
n. 152 del 2006, per i soli profili procedimentali e  non  anche  con
riguardo  ai  criteri,  alle  modalita'  per  lo  svolgimento   delle
operazioni  necessarie   per   l'eliminazione   delle   sorgenti   di
inquinamento e comunque per la riduzione delle  sostanze  inquinanti,
in armonia con i principi e le norme comunitarie. 
  5.  Il  Commissario  straordinario  del  Governo  e'  nominato   in
conformita' all'articolo 11 della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
sentito il Presidente della Regione  interessata.  Allo  stesso  sono
attribuiti compiti di coordinamento degli interventi infrastrutturali
d'interesse statale con quelli privati  da  effettuare  nell'area  di
rilevante interesse nazionale di cui al comma 1, nonche' i compiti di
cui ai commi successivi. Agli eventuali oneri del Commissario  si  fa
fronte nell'ambito delle risorse del bilancio  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri. 
  6. Il Soggetto Attuatore e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  nel  rispetto  dei  principi   europei   di
trasparenza e  di  concorrenza.  Ad  esso  compete  l'elaborazione  e
l'attuazione del programma di risanamento e rigenerazione di  cui  al
comma 3, con le risorse disponibili a  legislazione  vigente  per  la
parte pubblica. Lo stesso opera altresi' come stazione appaltante per
l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale  e  di  realizzazione
delle   opere   infrastrutturali.   In   via    straordinaria,    per
l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di  cui  al
presente articolo i  termini  previsti  dal  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n.  163,  ad  esclusione  di  quelli  processuali,  sono
dimezzati. 
  7. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di cui  al  comma
1, le aree di interesse nazionale  di  cui  al  medesimo  comma  sono
trasferite al Soggetto attuatore, secondo le modalita' stabilite  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6. 
  8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, trasmette al
Commissario straordinario di Governo  la  proposta  di  programma  di
risanamento ambientale e rigenerazione urbana  di  cui  al  comma  3,
corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla
base  dei  dati  dello  stato  di  contaminazione   del   sito,   dal
cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo  242-bis
del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  da  uno   studio   di
fattibilita' territoriale e ambientale, dalla valutazione  ambientale
strategica (VAS) e dalla valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA),
nonche'   da   un   piano   economico-finanziario    relativo    alla
sostenibilita' degli interventi  previsti,  contenente  l'indicazione
delle  fonti  finanziarie  pubbliche  disponibili  e   dell'ulteriore
fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva  del  programma.
La proposta di programma  e  il  documento  di  indirizzo  strategico
dovranno altresi' contenere la previsione urbanistico-edilizia  degli
interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova  edificazione  e
mutamento di destinazione d'uso dei  beni  immobili,  comprensivi  di
eventuali  premialita'  edificatorie,  la  previsione   delle   opere
pubbliche o d'interesse pubblico di cui al comma 3 e  di  quelle  che
abbiano ricaduta a favore della collettivita' locale anche fuori  del
sito di riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli interventi
con particolare riferimento al rispetto del principio di  concorrenza
e dell'evidenza pubblica e  del  possibile  ricorso  da  parte  delle
amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici
e consensuali per finalita' di pubblico interesse. 
  9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di
cui al comma 8, convoca immediatamente una conferenza di  servizi  al
fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle
amministrazioni competenti. La durata della conferenza, cui partecipa
altresi' il Soggetto Attuatore, non puo' superare il  termine  di  30
giorni dalla sua indizione, entro il  quale  devono  essere  altresi'
esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma  di  svolgimento
dei lavori di cui all'art.242-bis del decreto legislativo n. 152  del
2006, la  valutazione  ambientale  strategica  e  la  valutazione  di
impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un  accordo  entro
il termine predetto, provvede il  Consiglio  dei  Ministri  anche  in
deroga alle vigenti previsioni di legge. Alla  seduta  del  Consiglio
dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata. 
  10. Il programma  di  rigenerazione  urbana,  da  attuarsi  con  le
risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,   e'   adottato   dal
Commissario  straordinario  del  Governo,  entro  10   giorni   dalla
conclusione della conferenza di servizi  o  dalla  deliberazione  del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, ed e' approvato con decreto
del Presidente della Repubblica previa  deliberazione  del  Consiglio
dei Ministri. L'approvazione del programma sostituisce  a  tutti  gli
effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le  intese,  i
nulla osta, i  pareri  e  gli  assensi  previsti  dalla  legislazione
vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi  in
favore  delle  amministrazioni  interessate.   Costituisce   altresi'
variante urbanistica automatica e comporta dichiarazione di  pubblica
utilita' delle opere e di urgenza e indifferibilita' dei  lavori.  Il
Commissario straordinario  del  Governo  vigila  sull'attuazione  del
programma ed esercita i poteri  sostitutivi  previsti  dal  programma
medesimo. 
  11. Considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in  cui
versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio  sito  nel
Comune di Napoli, perimetrate ai sensi dell'art.114  della  legge  n.
388 del 2000 con decreto del Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e  del  mare  del  31  agosto  2001,  le  stesse  sono
dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante  interesse
nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi. 
  12. In riferimento al predetto comprensorio  Bagnoli-Coroglio,  con
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al  comma
6 e' trasferita  al  Soggetto  Attuatore,  con  oneri  a  carico  del
medesimo, la proprieta'  delle  aree  e  degli  immobili  di  cui  e'
attualmente titolare la societa' Bagnoli Futura S.p.A.  in  stato  di
fallimento. Il Soggetto Attuatore costituisce allo scopo una societa'
per azioni, il cui capitale azionario potra' essere aperto  ad  altri
soggetti che conferiranno ulteriori aree  ed  immobili  limitrofi  al
comprensorio  di  Bagnoli-Coroglio  meritevoli  di   salvaguardia   e
riqualificazione, previa autorizzazione del Commissario straordinario
del Governo.  Alla  procedura  fallimentare  della  societa'  Bagnoli
Futura S.p.A. e' riconosciuto dalla societa' costituita dal  Soggetto
Attuatore un importo determinato sulla base  del  valore  di  mercato
delle aree e degli  immobili  trasferiti  rilevato  dall'Agenzia  del
Demanio alla data del  trasferimento  della  proprieta',  che  potra'
essere versato mediante azioni o altri  strumenti  finanziari  emessi
dalla societa', il cui rimborso e'  legato  all'incasso  delle  somme
rivenienti dagli atti di disposizione delle  aree  e  degli  immobili
trasferiti, secondo le modalita' indicate con il  decreto  di  nomina
del Soggetto Attuatore. La trascrizione del  decreto  di  nomina  del
Soggetto Attuatore produce gli  effetti  di  cui  all'articolo  2644,
secondo comma, del codice civile. Successivamente  alla  trascrizione
del decreto e alla consegna dei titoli, tutti i diritti relativi alle
aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi  quelli  inerenti  alla
procedura fallimentare della societa'  Bagnoli  Futura  S.p.A.,  sono
estinti e le relative trascrizioni cancellate.  La  trascrizione  del
decreto di nomina del Soggetto Attuatore e degli altri atti  previsti
dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di  registro,
di bollo e da ogni altro onere ed imposta. 
  13. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, il Soggetto  Attuatore  e
la societa'  di  cui  al  comma  12  partecipano  alle  procedure  di
definizione e di approvazione del programma di rigenerazione urbana e
di bonifica  ambientale,  al  fine  di  garantire  la  sostenibilita'
economica-finanziaria dell'operazione. 
 
                               Art. 34 
 
(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  per  la
semplificazione delle procedure in materia di  bonifica  e  messa  in
sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di
opere lineari realizzate nel corso di attivita' di messa in sicurezza
                           e di bonifica) 
 
  1. Al comma 1-bis  dell'articolo  48  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 62, comma
1», sono aggiunte le seguenti: «nonche' nei casi di bonifica e  messa
in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta,  Titolo
V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,». 
  2. All'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il comma 1 non e' applicabile al requisito  dell'iscrizione
all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.». 
  3. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
al comma 2, lettera c), dopo le parole:  «nella  misura  strettamente
necessaria», sono inserite  le  seguenti:  «,  nei  casi  urgenti  di
bonifica e messa in sicurezza di  siti  contaminati  ai  sensi  della
Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
, o». 
  4. All'articolo 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
al comma 11, dopo le parole: «termini minimi  previsti  dal  presente
articolo», sono inserite le seguenti: «, nonche' nei casi di bonifica
e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta,
Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»; 
  5. All'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente: «e-bis)
nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di  siti  contaminati  ai
sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152.»; 
  b) al comma 3, dopo le parole: «siano contenuti entro un  importo»,
sono aggiunte le seguenti: «non superiore  al  20  per  cento  per  i
lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,». 
  6. All'articolo 203 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
al comma 3, dopo le parole  «alle  disposizioni  di  tutela  di  beni
culturali,» sono inserite le seguenti: «nonche' nei casi di  bonifica
e messa in sicurezza di siti contaminati,». 
  7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o  non  sono  ancora
avviate attivita' di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere
realizzati  interventi  e  opere  richiesti  dalla  normativa   sulla
sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  di  manutenzione   ordinaria   e
straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle
prescrizioni autorizzative,  nonche'  opere  lineari  necessarie  per
l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, piu'  in  generale,
altre opere lineari di pubblico  interesse  a  condizione  che  detti
interventi e opere siano realizzati secondo modalita' e tecniche  che
non  pregiudicano  ne'  interferiscono   con   il   completamento   e
l'esecuzione della bonifica, ne' determinano rischi per la salute dei
lavoratori e degli altri fruitori dell'area. 
  8. Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  1  sono  rispettate  le
seguenti procedure e modalita' di caratterizzazione, scavo e gestione
dei terreni movimentati: 
  a)  nel  caso  in  cui  non  sia   stata   ancora   realizzata   la
caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, e' analizzato un
numero significativo di  campioni  di  suolo  e  sottosuolo  insaturo
prelevati  da  stazioni  di  misura  rappresentative  dell'estensione
dell'opera  e  del  quadro  ambientale  conoscitivo.   I   punti   di
campionamento e analisi  devono  interessare  per  ogni  stazione  il
campione  di  suolo  superficiale,  puntuale,   il   campione   medio
rappresentativo del primo metro di profondita', il campione  puntuale
del fondo scavo, nonche' eventuali livelli di terreno che  presentino
evidenza organolettica di contaminazione. Il piano di dettaglio della
caratterizzazione, comprensivo della lista degli analiti da ricercare
e' concordato con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
territorialmente  competente  che  si  pronuncia  entro  il   termine
perentorio  di  trenta  giorni  dalla   richiesta   del   proponente,
eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in  relazione  alla
specificita' del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni
prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il Piano
di caratterizzazione  definitivo,  comprensivo  del  piano  operativo
degli interventi previsti e  di  un  dettagliato  cronoprogramma  con
l'indicazione della data di inizio dei lavori; 
  b) in presenza di attivita' di messa in sicurezza operativa gia' in
essere, il proponente, in alternativa alla caratterizzazione  di  cui
alla lettera a), previa comunicazione  all'ARPA  da  effettuarsi  con
almeno quindici giorni di anticipo,  puo'  avviare  la  realizzazione
degli interventi e delle opere. Al termine dei lavori,  l'interessato
assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa; 
  c) le  attivita'  di  scavo  sono  effettuate  con  le  precauzioni
necessarie a non aumentare i livelli di  inquinamento  delle  matrici
ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le
eventuali fonti attive di contaminazione, quali  rifiuti  o  prodotto
libero, rilevate nel corso delle attivita' di scavo, sono  rimosse  e
gestite nel rispetto delle norme in materia di  gestione  rifiuti.  I
terreni e i  materiali  provenienti  dallo  scavo  sono  gestiti  nel
rispetto dei commi 3 e 4. 
  9. Il riutilizzo in situ dei  materiali  prodotti  dagli  scavi  e'
sempre  consentito  se  ne   e'   garantita   la   conformita'   alle
concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo. 
  10.  I  terreni  non  conformi  alle   concentrazioni   soglia   di
contaminazione/valori di  fondo,  ma  inferiori  alle  concentrazioni
soglia di  rischio,  possono  essere  riutilizzati  in  situ  con  le
seguenti prescrizioni: 
  a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito  dell'analisi  di
rischio, sono preventivamente approvate dall'autorita' ordinariamente
competente, mediante convocazione di apposita conferenza di  servizi.
I  terreni  conformi  alle  concentrazioni  soglia  di  rischio  sono
riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio; 
  b) qualora ai fini  del  calcolo  delle  concentrazioni  soglia  di
rischio  non  sia  stato  preso  in  considerazione  il  percorso  di
lisciviazione in falda, l'utilizzo dei terreni scavati e'  consentito
solo se nell'area di riutilizzo sono attivi sistemi di  barrieramento
fisico  o  idraulico  di  cui   siano   comprovate   l'efficienza   e
l'efficacia. 
 
                               Art. 35 
 
(Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione  di  impianti
di recupero di energia, dai rifiuti urbani  e  speciali,  costituenti
    infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale) 
 
  1. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero di
energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali,  esistenti  o
da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di  gestione
di  tali  rifiuti  atto   a   conseguire   la   sicurezza   nazionale
nell'autosufficienza  e  superare  le  procedure  di  infrazione  per
mancata attuazione delle norme europee  di  settore.  Tali  impianti,
individuati con finalita' di progressivo riequilibrio socio economico
fra le aree del territorio nazionale concorrono allo  sviluppo  della
raccolta  differenziata  e  al  riciclaggio   mentre   deprimono   il
fabbisogno  di  discariche.   Tali   impianti   di   termotrattamento
costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di  preminente
interesse  nazionale  ai   fini   della   tutela   della   salute   e
dell'ambiente. 
  2. Tutti gli impianti, sia  esistenti  che  da  realizzare,  devono
essere autorizzati a saturazione del carico  termico,  come  previsto
dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46. Entro 60
giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti
esistenti,  le  Autorita'  competenti  provvedono  ad   adeguare   le
autorizzazioni integrate ambientali. 
  3. Tutti  gli  impianti  di  nuova  realizzazione  dovranno  essere
realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero
energetico di cui al punto R1  (nota  4),  allegato  C,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006 n.152. 
  4. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore  del  presente  decreto,
per gli impianti esistenti,  le  Autorita'  competenti  provvedono  a
verificare la sussistenza dei requisiti  per  la  loro  qualifica  di
impianti di recupero energetico R1, revisionando in tal senso e nello
stesso termine, quando ne ricorrono le condizioni, le  autorizzazioni
integrate ambientali. 
  5. Ai sensi del decreto legislativo n.152  del  2006  e  successive
modificazioni non sussistendo vincoli di bacino per gli  impianti  di
recupero, negli stessi deve essere data priorita' al trattamento  dei
rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e a saturazione  del
carico  termico,  devono  essere  trattati   rifiuti   speciali   non
pericolosi  o  pericolosi  a  solo   rischio   sanitario,   adeguando
coerentemente le autorizzazioni integrate  ambientali  alle  presenti
disposizioni nei termini sopra stabiliti. 
  6.  I  termini  previsti  per  l'espletamento  delle  procedure  di
espropriazione per  pubblica  utilita',  di  valutazione  di  impatto
ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di
cui al comma 1, sono ridotti alla meta'. Se tali procedimenti sono in
corso alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
ridotti della meta' i termini residui. 
  7. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2, 4,  5
e 6 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo  8  della
legge 5 giugno 2003, n. 131. 
 

CAPO IX
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA

                               Art. 36 
 
(Misure a favore degli interventi di sviluppo delle  regioni  per  la
                       ricerca di idrocarburi) 
 
  1. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n.  183,
dopo la lettera n-sexies) e' aggiunta la seguente: 
  "n-septies) per gli anni 2015,  2016,  2017  e  2018,  delle  spese
sostenute dalle regioni per  la  realizzazione  degli  interventi  di
sviluppo dell'occupazione e delle attivita' economiche,  di  sviluppo
industriale  e   di   miglioramento   ambientale   nonche'   per   il
finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle  aree
in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi,  per
gli  importi  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
da  emanare  entro  il  31  luglio  di  ciascuno  anno,  sulla   base
dell'ammontare  delle  maggiori  entrate  riscosse   dalla   Regione,
rivenienti   dalla    quota    spettante    alle    stesse    Regioni
dall'applicazione dell'articolo 20,  commi  1  e  1-bis  del  decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per gli anni 2015,  2016,  2017
 e  2018  nel  limite  delle  aliquote  di  prodotto  relative   alle
produzioni incrementali realizzate negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017
rispetto all'anno 2013.". 
  2. Con la legge di stabilita'  per  il  2015  e'  definito  per  le
Regioni, compatibilmente con gli obiettivi di finanza  pubblica,   il
limite della esclusione dal patto di stabilita' interno  delle  spese
in conto  capitale  finanziate  con  le  entrate  delle  aliquote  di
prodotto di cui  all'articolo  20,  commi  1  e  1-bis,  del  decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625. 
 
                               Art. 37 
 
(Misure urgenti per  l'approvvigionamento  e  il  trasporto  del  gas
                              naturale) 
 
  1. Al fine di aumentare la sicurezza  delle  forniture  di  gas  al
sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione
delle situazioni di crisi internazionali  esistenti,  i  gasdotti  di
importazione di gas dall'estero, i terminali di  rigassificazione  di
GNL, gli stoccaggi di gas naturale e  le  infrastrutture  della  rete
nazionale di  trasporto  del  gas  naturale,  incluse  le  operazioni
preparatorie necessarie alla redazioni dei  progetti  e  le  relative
opere  connesse  rivestono  carattere  di  interesse   strategico   e
costituiscono una priorita' a carattere nazionale e sono di  pubblica
utilita', nonche' indifferibili e urgenti ai sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327. 
  2. Per i fini di  cui  al  comma  1,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni alle normative vigenti: 
  a) all'articolo 52-quinquies, comma 2, primo periodo,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, dopo le  parole
"appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo  9
del decreto legislativo 23 maggio  2000,  n.164,"  sono  inserite  le
parole: "per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero e le
opere accessorie," e in fine allo stesso primo periodo sono  aggiunte
le parole: "e dei piani di gestione e tutela del territorio  comunque
denominati"; 
  b) all'articolo 52 quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, dopo le  parole
"urbanistici  ed  edilizi"  sono  inserite  le   seguenti:   "nonche'
paesaggistici"; 
  c) all'articolo 52-quinquies, comma 2, del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  8  giugno  2001,  n.327,  il  quinto  periodo   e'
sostituito dal seguente: "I  soggetti  titolari  o  gestori  di  beni
demaniali, di aree demaniali marittime e  lacuali,  fiumi,  torrenti,
canali, miniere e foreste  demaniali,  strade  pubbliche,  aeroporti,
ferrovie, funicolari, teleferiche,  e  impianti  similari,  linee  di
telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche,  che  siano
interessati  dal  passaggio  di  gasdotti  della  rete  nazionale  di
trasporto  o  da  gasdotti  di  importazione  di   gas   dall'estero,
partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione  e  in
tale ambito sono tenuti ad indicare le modalita'  di  attraversamento
degli impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalita' non siano
indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto
richiedente l'autorizzazione alla costruzione dei  gasdotti  entro  i
successivi trenta  giorni  propone  direttamente  ai  soggetti  sopra
indicati le modalita' di attraversamento,  che,  trascorsi  ulteriori
trenta giorni senza osservazioni,  si  intendono  comunque  assentite
definitivamente e approvate con il  decreto  di  autorizzazione  alla
costruzione."; 
  d) all'Allegato XII, punto 2), Parte II, del decreto legislativo  3
aprile 2006, n.152, sono aggiunte in fine le parole  "nonche'  quelli
facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con  potenza  termica
di almeno 50 MW". 
  3. Ai fini di cui al comma 1 e, in particolare, per  accrescere  la
risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di
erogazione, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il servizio
idrico, a decorrere dal periodo di regolazione che inizia  dal  2015,
in accordo  alle  previsioni,  anche  quantitative,  contenute  nelle
disposizioni emanate in  applicazione  dell'articolo  3  del  decreto
legislativo 1° giugno 2011,  n.93,  stabilisce  meccanismi  tariffari
incentivanti  gli  investimenti  per   lo   sviluppo   di   ulteriori
prestazioni di punta effettuati a decorrere dal  2015,  privilegiando
gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra  prestazioni  di
punta e volume di stoccaggio e minimizzando  i  costi  ricadenti  sul
sistema nazionale del gas. 
 
                               Art. 38 
 
 (Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali) 
 
  1. Al fine  di  valorizzare  le  risorse  energetiche  nazionali  e
garantire  la  sicurezza  degli  approvvigionamenti  del  Paese,   le
attivita' di prospezione, ricerca e  coltivazione  di  idrocarburi  e
quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono  carattere
di interesse strategico  e  sono  di  pubblica  utilita',  urgenti  e
indifferibili. I relativi decreti autorizzativi comprendono  pertanto
la dichiarazione di pubblica utilita',  indifferibilita'  ed  urgenza
dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio  dei
beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327,  recante  il  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita'. 
  2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino  variazione  degli
strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto  di
variante urbanistica. 
  3.  Al  punto  7)  dell'Allegato  II  alla  Parte  II  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le  parole  "coltivazione  di
idrocarburi" sono inserite le seguenti: "sulla terraferma e". 
  4. Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso
presso le Regioni  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  relativi  alla  prospezione,  ricerca  e  coltivazione   di
idrocarburi,  la  Regione  presso  la  quale  e'  stato  avviato   il
procedimento, conclude lo stesso entro il 31 dicembre  2014.  Decorso
inutilmente  tale  termine   la   Regione   trasmette   la   relativa
documentazione  al  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone
notizia al Ministero dello sviluppo economico. 
  5. Le attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi  e
gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono svolte a seguito
del rilascio di  un  titolo  concessorio  unico,  sulla  base  di  un
programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca,
per la durata di sei anni, prorogabile due volte per  un  periodo  di
tre anni nel caso sia necessario completare le opere  di  ricerca,  a
seguito della  quale,  in  caso  di  rinvenimento  di  un  giacimento
riconosciuto tecnicamente ed economicamente coltivabile da parte  del
Ministero dello sviluppo economico, seguono la fase di  coltivazione,
per la durata di trenta anni, da prorogare per una o piu'  volte  per
un periodo di dieci anni  ove  siano  stati  adempiuti  gli  obblighi
derivanti dal decreto di concessione e il giacimento  risulti  ancora
coltivabile, e quella di ripristino finale. 
  6. Il titolo concessorio unico di cui al comma 5 e' accordato: 
  a) con decreto del Ministero dello sviluppo economico,  sentite  la
Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e  le  Sezioni
territoriali   dell'Ufficio   nazionale   minerario   idrocarburi   e
georisorse d'intesa, per le attivita' da svolgere in terraferma,  con
la  regione  o  la  provincia  autonoma  di  Trento  o   di   Bolzano
territorialmente interessata; 
  b) a seguito  di  un  procedimento  unico  svolto  nel  termine  di
centottanta giorni tramite apposita conferenza di  servizi,  nel  cui
ambito e' svolta  anche  la  valutazione  ambientale  strategica  del
programma complessivo dei lavori; 
  c) a soggetti che dispongono di  capacita'  tecnica,  economica  ed
organizzativa  ed  offrono  garanzie  adeguate  alla   esecuzione   e
realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o
in  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  e,  a  condizioni  di
reciprocita', a soggetti di altri Paesi. 
  Le attivita' di perforazione e di realizzazione degli  impianti  di
sviluppo sono soggette a VIA e ad autorizzazione di sicurezza, svolte
secondo le procedure stabilite dalla  legge  entro  60  giorni  dalla
presentazione delle domande. 
  7. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero  dello
sviluppo  economico,  sono  stabilite,  entro   centoottanta   giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le  modalita'   di
conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 5,  nonche'
le modalita' di esercizio delle relative attivita'. 
  8. I commi 5 e 6 si  applicano,  su  istanza  del  titolare  o  del
richiedente, da presentare entro 90  giorni  dall'entrata  in  vigore
della presente decreto, anche ai titoli vigenti e ai procedimenti  in
corso. 
  9. All'articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dopo il  comma
3 e' aggiunto il seguente: 
  "3-bis. Al fine di  effettuare  e  verificare  gli  studi  previsti
dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con
l'impiego di nuove tecnologie disponibili per la tutela ambientale  e
la valorizzazione  delle  risorse  nello  svolgimento  dell'attivita'
mineraria, la procedura definita nel presente articolo si applica, ai
titoli minerari e ai procedimenti  di  conferimento  ricadenti  nelle
aree di cui all'articolo 4, comma 1.". 
  10. All'articolo 8  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  "1-bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi  in
mare localizzate in ambiti posti in prossimita' delle aree  di  altri
Paesi rivieraschi oggetto di attivita' di ricerca e  coltivazione  di
idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato  e
al fine di valorizzare e provare in campo l'utilizzo  delle  migliori
tecnologie nello svolgimento dell'attivita' mineraria,  il  Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero  dell'ambiente
e della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentite  le  Regioni
interessate, puo' autorizzare, per un periodo non superiore a  cinque
anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti
sono corredati sia da  un'analisi  tecnico-scientifica  che  dimostri
l'assenza  di  effetti  di  subsidenza  dell'attivita'  sulla  costa,
sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici e  sia
dai relativi progetti  e  programmi  dettagliati  di  monitoraggio  e
verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare.  Ove  nel  corso  delle  attivita'  di  verifica  vengano
accertati   fenomeni   di   subsidenza   sulla   costa    determinati
dall'attivita',   il   programma   dei   lavori   e'   interrotto   e
l'autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al termine  del
periodo  di  validita'  dell'autorizzazione   venga   accertato   che
l'attivita'  e'  stata   condotta   senza   effetti   di   subsidenza
dell'attivita' sulla costa, nonche' sull'equilibrio dell'ecosistema e
sugli insediamenti antropici,  il  periodo  di  sperimentazione  puo'
essere prorogato per ulteriori cinque anni,  applicando  le  medesime
procedure di controllo. 
  1-ter. Nel caso di attivita' di cui al comma  1-bis,  ai  territori
costieri si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma  5,  della
legge n.239 del 2004 e successive modificazioni." . 
  11. Al comma 82-sexies, dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004,
n. 239,  dopo le parole "compresa la perforazione", sono aggiunte  le
parole "e la reiniezione delle  acque  di  strato  o  della  frazione
gassosa estratta in giacimento" 
 
                               Art. 39 
 
(Revisione  degli  incentivi  per  i  veicoli   a   basse   emissioni
                            complessive) 
 
  1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante  misure  urgenti
per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 17-bis, il comma 2, lettera c), e'  sostituito  dal
seguente: 
  "c) per veicoli, di cui all'articolo 47,comma 1, lettere e), f), g)
ed n) del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie
M1, N1, L comprensivo delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e,  L5e,  L6e,
L7e di cui al comma 2 del medesimo articolo 47, nonche' quelli di cui
all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), d), f) e  g)  del  medesimo
codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;" 
  b) all'articolo 17-decies, sono apportate le seguenti modifiche: 
  1) al comma 1, dopo le parole: "anche in locazione  finanziaria"  e
prima delle parole:  "un  veicolo"  sono  inserite  le  seguenti:  "e
immatricolano", e le parole: "da almeno dodici mesi" sono soppresse; 
  2) al comma 1, lettera a), le parole "20 per cento" sono sostituite
dalle seguenti "fino al 20 per cento"; 
  3) al comma 1, lettera b) le parole "15 per cento" sono  sostituite
dalle seguenti "fino al 15 per cento"; 
  4) al comma 1, lettera c) le parole "20 per cento" sono  sostituite
dalle seguenti "fino al 20 per cento"; 
  5) al comma 1, lettera d) le parole "15 per cento" sono  sostituite
dalle seguenti "fino al 15 per cento"; 
  6) al comma 1, lettera e) le parole "20 per cento" sono  sostituite
dalle seguenti "fino al 20 per cento"; 
  7) al comma 1, lettera f) le parole "15 per cento" sono  sostituite
dalle seguenti "fino al 15 per cento"; 
  8) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Il  contributo
spetta per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dalla  data
di operativita' della piattaforma  di  prenotazione  dei  contributi,
resa nota per gli anni 2014 e 2015 sul sito web  www.bec.mise.gov.it,
e fino al 31 dicembre 2015 a condizione che:"; 
  9) al comma 2, lettera  c),  le  parole  "e  risulti  immatricolato
almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo  nuovo  di
cui alla lettera b);" sono soppresse; 
  10) al comma 2, lettera d) le parole "da almeno dodici  mesi  dalla
data di acquisto del veicolo nuovo di  cui  alla  lettera  b),"  sono
soppresse; 
  c) all'articolo 17-undecies, comma 2, lettere a)  e  b)  le  parole
"esclusivamente  come   beni   strumentali   nell'attivita'   propria
dell'impresa"  sono  sostituite  dalle  seguenti  parole  "come  beni
strumentali  nell'attivita'  propria  dell'impresa  o  dati  in   uso
promiscuo ai dipendenti". 
 

CAPO X
(MISURE FINANZIARIE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ED
ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER GLI ENTI TERRITORIALI)

                               Art. 40 
 
      (Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga) 
 
  1. In considerazione della necessita' di  assicurare  una  adeguata
tutela del reddito dei  lavoratori  in  modo  tale  da  garantire  il
perseguimento  della  coesione  sociale,   il   Fondo   sociale   per
l'occupazione e la  formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementato
di 728 milioni di euro per l'anno 2014,  ai  fini  del  finanziamento
degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo  2,  commi
64, 65 e 66,  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  e  successive
modificazioni e integrazioni. La dotazione  di  cui  all'articolo  1,
comma 12, lettera b),  del  decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99,  e'
incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2015. 
  2. Alla copertura degli  oneri  di  cui  al  comma  1  si  provvede
mediante i seguenti interventi: 
  a) riduzione pari a 150 milioni per l'anno 2014  e  70  milioni  di
euro per il 2015 della dotazione di cui  all'articolo  1,  comma  12,
lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2013; 
  b) riduzione pari a 70  milioni  di  euro  per  l'anno  2014  della
dotazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  12,  lettera   b),   del
decreto-legge n. 76 del 2013; 
  c) riduzione pari a 11.757.411 di euro per il 2014, del  Fondo  per
il finanziamento di interventi a favore  dell'incremento  in  termini
quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle  donne,
di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214; 
  d) versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  da  parte
dell'Inps, di 292.343.544  euro  a  valere  sulle  risorse  derivanti
dall'aumento contributivo di  cui  all'articolo  25  della  legge  21
dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2014; tali risorse gravano  per  un
importo massimo di 200 milioni di euro sulla quota inoptata e per  la
restante parte sulle quote destinate ai fondi interprofessionali  per
la formazione continua; 
  e) in luogo di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, del decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27  dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, utilizzo
delle  risorse  finanziarie  stanziate,  per  l'anno  2012,  ai  fini
dell'attribuzione  degli  sgravi  contributivi   sulle   retribuzioni
previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo
1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007,  n.  247,  e  rimaste
inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le  quali  sono  appositamente
riversate all'entrata del bilancio dello Stato; 
  f) riduzione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014,  del  Fondo
di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della  legge  24
dicembre 2007, n. 247 e  successive  modificazioni,  con  conseguente
rideterminazione dello stesso Fondo nell'importo di  557  milioni  di
euro per l'anno 2014 medesimo; 
  g) per 50 milioni di euro mediante  utilizzo  delle  somme  versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  ai  sensi  dell'articolo  148,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che restano  acquisite
al bilancio dello Stato. 
  3. Le somme di cui all'articolo 1, comma 12, lettere a) e  b),  del
decreto-legge n. 76 del 2013 non sono ulteriormente suddivise tra  le
regioni. All'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge n.76
del 2013, le parole "ripartiti tra le Regioni sulla base dei  criteri
di riparto dei Fondi strutturali" sono abrogate 
  4. Al fine di completare l'erogazione dei trattamenti di competenza
dell'anno 2013, il limite di spesa di cui all'articolo 3,  comma  17,
della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  per  il  medesimo  anno  e'
incrementato  di  8  milioni  di  euro  a  carico   del   Fondo   per
l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  5. All'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
le parole ", per l'anno 2013," sono soppresse. 
  6. Il Fondo per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e  successive  modificazioni  e'
incrementato di 151,2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 20 milioni
di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017. 
 
                               Art. 41 
 
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico  locale  nella
                regione Calabria e Regione Campania) 
 
  1. Al fine di consentire la rimozione dello squilibrio  finanziario
derivante dagli oneri relativi all'esercizio 2013 posti a carico  del
bilancio della regione e concernenti i servizi di trasporto  pubblico
regionale e locale, nonche' di assicurare per il biennio 2014-2015 un
contributo straordinario per la copertura dei costi  del  sistema  di
mobilita' regionale di trasporto pubblico locale, la regione Calabria
e' autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa  assegnate  a  valere
sul  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  per  il  periodo   di
programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 40 milioni di euro per
il  2014,  di  cui  20  milioni  a  copertura  degli  oneri  relativi
all'esercizio 2013, e di 20 milioni di euro per il 2015, a condizione
che vengano implementate le misure che la  regione  deve  attuare  ai
sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per
un piu' rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei  costi
rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto  stabilito  con  il
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine  la  regione
Calabria integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il piano di riprogrammazione di cui al comma  4
del medesimo articolo 16-bis, da approvare con decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  2. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere  il  contenimento  dei
corrispettivi a treno/km  prodotti,  attuato  tramite  iniziative  di
razionalizzazione dell'offerta e riqualificazione dei servizi, misure
di efficientamento coerenti,  per  il  servizio  ferroviario,  con  i
corrispettivi medi a treno/km registrati nelle  regioni,  e,  per  il
servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che  rispecchi  la
media rilevata nelle  principali  regioni  italiane.  Il  piano  deve
altresi' prevedere la fissazione di tariffe che tengano  conto  della
tariffa media applicata a livello  nazionale  per  passeggero/km,  ed
inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione
non inferiore al 20 per cento. Il piano deve dimostrare  che,  stanti
le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli standard  di
qualita', la prosecuzione nell'erogazione del servizio  di  trasporto
pubblico locale dall'anno 2016  avvenga  senza  ulteriori  contributi
straordinari. Per l'erogazione del contributo straordinario di cui al
comma 1 relativo alle annualita' 2014 e  2015,  la  regione  Calabria
deve dimostrare  l'effettiva  attuazione  delle  misure  previste  in
termini di  diminuzione  del  corrispettivo  necessario  a  garantire
l'erogazione del servizio per le rispettive annualita'. 
  3. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60
milioni di euro complessivi, previa  rimodulazione  degli  interventi
gia' programmati a valere sulle risorse stesse. 
  4. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura  degli  oneri
relativi all'esercizio  2013  sono  disponibili,  nel  limite  di  20
milioni  di  euro,  previa  delibera  della   Giunta   regionale   di
rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo  per
lo sviluppo e la coesione,  adottata  previo  parere  favorevole  dei
Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle
finanze   e   dello   sviluppo   economico,   successivamente    alla
presentazione del piano di cui al comma 1. 
  5. Al fine di consentire la efficace prosecuzione  delle  attivita'
del  piano  di  rientro  di  cui  all'articolo  16,  comma   5,   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31  dicembre  2015,  non  e'
consentito intraprendere azioni  esecutive,  anche  concorsuali,  ivi
compresi gli atti di intervento nelle  procedure  esecutive  pendenti
alla data predetta, nei confronti delle societa' di cui  all'articolo
16, comma 7, del citato decreto-legge  n.  83  del  2012,  ne'  sulle
risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno
2013, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 99, all'articolo 16, comma 9, del citato decreto-legge n. 83
del 2012, nonche' all'articolo 1, comma 9-bis, del  decreto-legge  10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
dicembre  2012,  n.  213,  destinate   alla   Regione   Campania.   I
pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e
i terzi pignorati, i  quali  possono  disporre  delle  somme  per  le
finalita' istituzionali delle societa' di cui al primo periodo. 
 
                               Art. 42 
 
         (Disposizioni in materia di finanza delle Regioni) 
 
  1. Al  decreto  legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  all'articolo  46,
comma  6,  le  parole:  "31  ottobre  2014",  sono  sostituite  dalle
seguenti: " 30 settembre 2014" e dopo il  comma  7  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  "7-bis. Le Regioni a statuto ordinario, in base a quanto  stabilito
dall'intesa  sancita,  ai  sensi  del  comma  6,   dalla   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta  del  29  maggio  2014,
sono tenute per l'anno 2014 ad effettuare, fermo restando il rispetto
dei vincoli del patto di  stabilita'  interno,  come  modificati  dal
comma 7-quater, le spese nei  confronti  dei  beneficiari,  a  valere
sulle seguenti autorizzazioni di spesa: 
  a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per
le   istituzioni   scolastiche    paritarie,     per    un    importo
complessivamente pari a 100 milioni di euro; 
  b) articolo  2  del  decreto  legge  12  settembre  2013,  n.  104,
convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  e
articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  per  il
diritto allo studio, per  un  importo  complessivamente  pari  a  150
milioni di euro; 
  c) articolo  1  del  decreto  legge  12  settembre  2013,  n.  104,
convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per
contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilita',
per un importo complessivamente pari a 15 milioni di euro; 
  d) articolo 9, comma 4-bis, del decreto legge 28  giugno  2013,  n.
76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto  2013,  n.  99,
per il fondo per il diritto al lavoro dei  disabili  per  un  importo
complessivamente pari a 20 milioni di euro; 
  e) articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  per
l'  erogazione  gratuita  di  libri   di   testo   per   un   importo
complessivamente pari a 80 milioni di euro; 
  f) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  per
il materiale rotabile per un  importo  complessivamente  pari  a  135
milioni di euro. 
  7-ter. Le Regioni attestano l'effettuazione delle spese di  cui  al
comma 7-bis, nell'ambito della certificazione di cui all'articolo  1,
comma 461, della legge 24 dicembre 2012, n.  228.   Le  regioni  che,
sulla  base  della  certificazione  di  cui  al  periodo  precedente,
risultino  non  aver  effettuato  integralmente  la  spesa,   versano
all'entrata di Bilancio statale la quota non effettuata. 
  7-quater. Per l'anno 2014,  non  si  applicano  le  esclusioni  dai
vincoli del patto  di  stabilita'  interno  previste  dalle  seguenti
disposizioni: 
  a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
  b) articolo 1, comma 4, e articolo 2, comma 2, del decreto legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni  dalla  legge  8
novembre 2013, n. 128; 
  c) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  Conseguentemente, per l'anno 2014, non si applica  il comma  7  del
presente articolo."; 
  2. Al comma 517 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, le parole "30 giugno 2014"  sono  sostituite  da  "  15  ottobre
2014". 
  3. Al comma 140 dell'articolo  1  della  legge  13  dicembre  2010,
n.220, aggiungere, alla fine, il seguente periodo "Per  l'anno  2014,
il termine del 1 marzo, di cui al primo periodo, e' posticipato al 30
settembre e il termine del 15 marzo, di cui al  secondo  periodo,  e'
posticipato al 15 ottobre ". 
  4. All'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
le parole "30 aprile  2014"  sono  sostituite  dalle  seguenti  "  31
ottobre 2014". Inoltre, alla fine del medesimo comma e'  aggiunto  il
seguente periodo: "Nelle more della individuazione delle  risorse  di
cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato ad accantonare  e  rendere  indisponibili, gli  ammontari
di spesa indicati  con  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.". 
  5. Al fine di assicurare il  concorso  agli  obiettivi  di  finanza
pubblica, in applicazione  della  normativa  vigente  e  dell'Accordo
sottoscritto il 9 giugno 2014 fra il Ministro dell'economia  e  delle
finanze ed il Presidente  della  regione  Siciliana,  l'obiettivo  di
patto di stabilita' interno della regione Siciliana, di cui al  comma
454 dell'articolo  1  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e'
determinato in 5.786 milioni di euro  per  l'anno  2014  e  in  5.665
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. I  predetti
obiettivi, per gli anni 2014-2017, possono  essere  rideterminati  in
conseguenza di nuovi contributi alla finanza pubblica posti a  carico
delle autonomie speciali con legge statale. Per  gli  anni  2014-2017
non si applica alla regione Siciliana quanto  disposto  dagli  ultimi
due periodi del comma 454 dell'articolo 1  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228. Dai predetti  obiettivi  sono  escluse  le  sole  spese
individuate dal citato Accordo del 9 giugno 2014. 
  6. Gli accantonamenti previsti dalla normativa vigente  per  l'anno
2014  a  valere  sulle  quote  di  compartecipazione  della   regione
Siciliana ai tributi erariali sono ridotti in  misura  corrispondente
all'ammontare delle entrate riservate all'erario dal decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  14
settembre 2011, n.148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214,  e
da restituire alla predetta Regione per effetto della sentenza  della
Corte Costituzionale n. 241 del 31 ottobre 2012. 
  7. La regione Siciliana nel 2014 non puo' impegnare spese correnti,
al netto delle spese per la sanita', in misura superiore  all'importo
annuale minimo dei corrispondenti  impegni  effettuati  nel  triennio
2011-2013. Nell'ambito della  certificazione  di  cui  al  comma  461
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  la  regione
comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il  rispetto  del
predetto limite. 
  8. Gli  effetti  positivi  in  termini  di  indebitamento  netto  e
fabbisogno derivanti  dall'applicazione  del  comma  5,  pari  a  400
milioni di euro annui, alimentano il "Fondo Rapporti  finanziari  con
le autonomie  speciali"  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  9. Al fine di assicurare il  concorso  agli  obiettivi  di  finanza
pubblica, in applicazione  della  normativa  vigente  e  dell'Accordo
sottoscritto il  21 luglio 2014 fra il Ministro dell'economia e delle
finanze ed il Presidente della regione Sardegna, l'obiettivo di patto
di stabilita' interno della regione Sardegna, di  cui  al  comma  454
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e'  determinato
in 2.696 milioni di euro per l'anno 2014.  Dall'obiettivo  2014  sono
escluse le sole spese previste dalla normativa statale vigente  e  le
spese per i  servizi  ferroviari  di  interesse  regionale  e  locale
erogati da Trenitalia s.p.a. 
  10. A decorrere dall'anno 2015  la  regione  Sardegna  consegue  il
pareggio di bilancio come definito dall'articolo 9 della legge n. 243
del 2012. A decorrere dal 2015 alla regione Sardegna non  si  applica
il limite di spesa di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n.228  e  le  disposizioni  in  materia  di  patto  di
stabilita' interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al
primo  periodo.  Restano  ferme  le  disposizioni   in   materia   di
monitoraggio, certificazione e sanzioni previsti dai commi 460, 461 e
462 dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n.228. 
  11. Non si applica alla  regione  Sardegna  quanto  disposto  dagli
ultimi due periodi del comma  454  dell'articolo  1  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228. 
  12. La regione Sardegna nel 2014 non puo' impegnare spese correnti,
al netto delle spese per la sanita', in misura superiore  all'importo
annuale minimo dei corrispondenti  impegni  effettuati  nel  triennio
2011-2013. Nell'ambito della  certificazione  di  cui  al  comma  461
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  la  regione
comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il  rispetto  del
predetto limite. 
  13. Gli oneri  in  termini  di  indebitamento  netto  e  fabbisogno
derivanti dall'applicazione dei commi 9 e 10 del  presente  articolo,
pari a 320 milioni di euro  annui,  trovano  compensazione  per  pari
importo sul "Fondo Rapporti finanziari con le autonomie speciali"  di
cui al comma 8 del presente articolo. 
  14. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
                               Art. 43 
 
(Misure in materia di utilizzo del Fondo di rotazione per  assicurare
la stabilita' finanziaria degli  enti  territoriali  e  di  fondo  di
                       solidarieta' comunale) 
 
  1. Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso  alla  procedura
di  riequilibrio  finanziario  pluriennale,  ai  sensi  dell'articolo
243-bis del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  possono
prevedere, tra le misure di cui alla lettera  c)  del   comma  6  del
medesimo articolo 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo  di
amministrazione accertato e per il  finanziamento  dei  debiti  fuori
bilancio, l'utilizzo delle risorse agli stessi  enti  attribuibili  a
valere  sul  "Fondo  di  rotazione  per  assicurare   la   stabilita'
finanziaria degli  enti  locali"  di  cui  all'articolo  243-ter  del
decreto legislativo n. 267 del 2000. A seguito dell'approvazione  del
piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale  da   parte   della
competente  Sezione  regionale  della  Corte   dei   conti,   qualora
l'ammontare delle risorse attribuite a valere sul predetto "Fondo  di
rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali"
risulti inferiore a quello  di  cui  al  periodo  precedente,  l'ente
locale interessato e' tenuto, entro 60 giorni dalla  ricezione  della
comunicazione di approvazione del piano stesso,  ad  indicare  misure
alternative di finanziamento per un  importo  pari  all'anticipazione
non attribuita. 
  2. Nel caso di utilizzo delle risorse del "Fondo di  rotazione  per
assicurare la  stabilita'  finanziaria  degli  enti  locali"  di  cui
all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000  secondo
quanto previsto dal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le
risorse ottenute in entrata nel titolo secondo,  categoria  01,  voce
economica 00, codice  SIOPE  2102.  La  restituzione  delle  medesime
 risorse e' iscritta in spesa al titolo primo,  intervento  05,  voce
economica 15, codice SIOPE 1570. 
  3. Le entrate di cui al comma 2  rilevano  ai  fini  del  patto  di
stabilita' interno nei limiti di  100  milioni  per  il  2014  e  180
milioni per gli anni dal 2015  al  2020  e  nei  limiti  delle  somme
rimborsate per ciascun anno dagli enti beneficiari e riassegnate  nel
medesimo esercizio. Il Ministero dell'interno, in  sede  di  adozione
del piano di riparto del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 1  del
decreto del Ministro dell'Interno 11 gennaio 2013,  recante  "Accesso
al fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria  degli
enti locali", pubblicato nella gazzetta ufficiale  8  febbraio  2013,
n.33, individua per  ciascun  ente,  proporzionalmente  alle  risorse
erogate, la quota rilevante ai fini del patto di  stabilita'  interno
nei limiti del periodo precedente. 
  4. Entro il 20 settembre 2014 il Ministero  dell'interno  eroga  ai
comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni  della  Regione
Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo  di  anticipo
su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta'
comunale. L'importo dell'attribuzione e' pari, per ciascun comune, al
66 per cento di quanto comunicato sul  sito  internet  del  Ministero
dell'interno come spettante per l'anno 2014  a  titolo  di  fondo  di
solidarieta' comunale, detratte le somme gia' erogate  in  base  alla
disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 marzo 2014, n.
16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68,  e
dall'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 2014, n. 88. 
  5. Per l'anno 2014 l'importo di euro  49.400.000  impegnato  e  non
pagato del fondo per il federalismo amministrativo di parte  corrente
di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 dello stato di previsione  del
Ministero dell'interno e'  versato  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnato al Fondo di  solidarieta'  comunale,  di
cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228. 
 
                               Art. 44 
 
                        (Disposizioni finali) 
 
  1. Per l'attuazione del presente decreto il Ministro  dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  le
occorrenti variazioni bilancio in termini di competenza e residui. 
 
                               Art. 45 
 
                         (Entrata in vigore) 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 12 settembre 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Lupi, Ministro delle infrastrutture
                                  e dei trasporti 
 
                                  Galletti, Ministro dell'ambiente  e
                                  della tutela del territorio  e  del
                                  mare 
 
                                  Guidi,  Ministro   dello   sviluppo
                                  economico 
 
                                  Franceschini, Ministro dei  beni  e
                                  delle  attivita'  culturali  e  del
                                  turismo 
 
                                  Lanzetta, Ministro per  gli  affari
                                  regionali e le autonomie 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando