Una buona scuola… senza dirigenza

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UNA BUONA SCUOLA…SENZA DIRIGENZA!

di Francesco G. Nuzzaci

Ripetersi  non è, propriamente, un’ operazione elegante, ancor più in un breve arco temporale e contrassegnato da interventi ripetuti, su questa rivista e altrove. Dobbiamo, però, in parte, farlo. Perché avevamo lasciato il nostro discorso sospeso. Sospeso in attesa della preannunciata palingenetica e, perciò, stupefacente riforma della scuola – anzi, di una buona scuola – da parte del nostro magniloquente Presidente del Consiglio.
Quindi, dobbiamo ripeterci. Ma proveremo a essere lievi.
Si ricorderà che a fine aprile erano state emanate le Linee guida di Renzi-Madia sul radicale – rivoluzionario? – riassetto della dirigenza, all’interno della riforma della Pubblica Amministrazione.
Sull’abbrivo dei ponderosi studi dell’Università Bocconi (I manager pubblici che vogliamo), delle analisi comparative del consigliere economico di Palazzo Chigi, prof. Roberto Perotti (in lavoce.info.it), non ultimo delle relazioni, rigorosamente secretate, del commissario per la spending review Carlo Cottarelli, è stato prefigurato il ruolo unico per la dirigenza pubblica, con l’ abolizione delle due fasce, per l’interscambiabilità e rotazione degli incarichi in ragione delle competenze culturali e professionali di ogni dirigente, sulla scorta di una rigorosa valutazione degli obiettivi assegnati e delle capacità organizzative-gestionali dimostrate.
Ne è seguita l’istanza di omogeneizzazione-perequazione delle retribuzioni, in esito alla riparametrazione e razionalizzazione delle voci componenti il trattamento economico complessivo, rapportate ai carichi quali-quantitativi di lavoro e correlate responsabilità: per espressa dichiarazione in Parlamento della signora Madia, conta quello che uno fa e non dove lo fa.
Si è dunque passati dalla concezione di una dirigenza career based a quella di una dirigenza position based, denominata  manageriale o dirigenza tout court, intestataria di autonomi poteri di gestione di risorse umane-finanziarie-strumentali e loro combinazione ottimale per la realizzazione dello scopo-programma-progetto predefinito dal committente politico o ex lege, ed esclusiva responsabilità di risultato.
Questa ridisegnata, e ristretta, dirigenza è così distinta sia dai professional  che, a fortiori, dai funzionari: i primi soggetti operanti all’interno della struttura organizzativa nell’esercizio di qualificate, circoscritte e infungibili competenze di natura squisitamente tecnico-professionale, ma privi di poteri gestori in senso tecnico-giuridico; i secondi soggetti , parimenti interni, titolari di competenze intermedie specializzate e, di regola, come  primi, privi di rappresentanza esterna.
Dopo tre mesi dal conio di accattivanti slogan e dalla proiezione di variopinte slide, seguite prima da un testo apocrifo, poi da uno semi-ufficiale, poi da uno definito ufficiale, finalmente è pervenuta alla Presidenza del Senato – nella quarta versione in poco più di trenta giorni! – la stesura definitiva del disegno di legge delega n. 1577, a firma del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, corredato di relazione illustrativa, relazione tecnica, analisi tecnico-normativa e analisi di impatto della regolamentazione.
Il predetto disegno di legge, di Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, dedica l’articolo 10 (già art. 3 nella prima bozza apocrifa) alla riforma della dirigenza pubblica. E, con somma incoerenza, priva della minima connessione logica, viene statuito che quella esercitata nelle istituzioni scolastiche non è una dirigenza manageriale, siccome preposta alla conduzione di strutture organizzative dotate di intrinseca complessità, tramite la gestione di risorse umane, strumentali e finanziarie ( e correlate, esclusive, responsabilità  giuridicamente esigibili).
Non lo è, nonostante l’inoppugnabilità del dato normativo( artt. 5, 17, 25 e 29 d. lgs. 165/01 e s.m.i.; d.p.r. 275/99; d. i. 44/01), le puntuali e argomentate pronunce sia della Magistratura contabile (Corte dei conti per la regione Sicilia del 4 marzo 2014; Corte dei conti nazionale-SS.UU. di controllo, adunanze del 7 aprile 2006 e del 14 luglio 2010) che del Consiglio di Stato (Comm. Spec. P.I., n. 529 del 16 ottobre 2003), la conforme dottrina (ex multis cfr  L. Paolucci, Il diritto per il dirigente scolastico, Spaggiari, 2012, p. 167 e p. 180), secondo la quale Il dirigente scolastico, seppure con caratteri di specificità…indubitabilmente partecipa comunque della funzione dirigenziale pubblica ed in particolare statale, come attesta la collocazione sistematica degli artt. 25 e 29 che il d. lgs. n. 59 del 1998 ha inserito dapprima nel d. lgs. n. 29 del 1993 e poi nel d. lgs. n. 65 del 2001, interpolando il Capo della “Dirigenza” (Capo II). Tale collocazione sistematica impone, dal punto di vista interpretativo, di ritenere applicabili alla dirigenza scolastica, ove non espressamente e diversamente disposto dalla norma speciale, le disposizioni generali sulla dirigenza ivi previste…L’articolo 25 costituisce dunque settoriale applicazione delle prerogative attribuite alla dirigenza.
E non lo è nonostante il mero riscontro fattuale percepibile – beninteso, se correttamente informato – dall’uomo comune, al quale – peraltro-  é impensabile, di questi tempi, chiedere indulgenza per chi uno stipendio comunque ce l’ha: giusto per rendersi avvertiti delle distorsioni della pseudo democrazia diretta, che salta a pié pari i corpi intermedi, negandosi al confronto con i soggetti istituzionali e professionali. Insomma, mandateci un twitter e poi decidiamo noi!
Poiché abbiamo promesso di essere lievi, segnaliamo solo che nella prima versione delle stringatissime Linee guida è semplicemente scritto, senza alcuna aggettivazione, Ruolo unico della dirigenza. Ma nella seconda versione, un po’ più articolata e susseguente all’avvenuta consultazione on line, si aggiunge che E’ esclusa dal ruolo unico la dirigenza scolastica.
Passando alle bozze normative, nella prima apocrifa ( 20 giugno 2014) è dunque Esclusa dai ruoli unici la dirigenza scolastica.
Ma nel testo semi-ufficiale del 10 luglio 2014 è specificato che nei predetti ruoli unici confluiscono i dirigenti di carriere speciali (come quella diplomatica) e sono confermate le sezioni speciali del corso-concorso per i dirigenti tecnici ( che però, stricto iure, dirigenti non sono, quanto, piuttosto, professional);  mentre non è  più menzionata la dirigenza scolastica, che quindi deve intendersi compresa nel ruolo unico : ubi lex voluit dixit, quod noluit tacuit, secondo gli elementari canoni ermeneutici che si insegnano al primo anno di Giurisprudenza.
Nel terzo testo, quello ufficiale pubblicato il 24 luglio 2014, si legge però nuovamente Con esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, formula infine replicata dal testo rassegnato –  il giorno prima, 23 luglio, e, in alcuni punti ancora modificato! – alla Presidenza del Senato. Lo sintetizziamo di seguito per quel che qui ne occupa:
-Ruoli unici della dirigenza pubblica, con eliminazione delle due fasce, rispettivamente per Stato, regioni, enti locali, basati sul principio del merito e della formazione continua, omogeneamente reclutati e formati dalla SNA, caratterizzati dalla piena mobilità tra i ruoli e conseguenziale omogeneizzazione-perequazione giuridica ed economica, previa revisione e razionalizzazione delle voci retributive; ma – si ponga attenzione all’inciso – nei limiti delle risorse complessivamente destinate dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, poi evidenziato nella relazione tecnica sull’articolo 10, laddove si legge che La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
-Sezioni per le professionalità speciali nel ruolo unico della dirigenza statale, con possibile confluenza di dirigenti delle carriere speciali;
-Esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica.
Ora, qualche domanda s’impone.
In primo luogo, chi ha scritto questo testo ballerino, tecnicamente approssimativo e contraddittorio, poi divenuto il disegno di legge delega n. 1577?: l’Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio, diretto dall’ex  comandante dei vigili urbani di Firenze?,  mani anonime dei burocrati del MEF, preoccupati dell’esborso finanziario per remunerare ottomila anime come dirigenti “veri”?, la lobby delle dirigenze forti per preservare le consolidate rendite di posizione?
Seconda domanda: dov’erano i cinque sindacati rappresentativi della dirigenza scolastica mentre, nel loro assordante silenzio, si consumava questo inverecondo scempio?
Terza domanda: oltre alla trentareenne leggiadra ministra per la Pubblica Amministrazione, Matteo Renzi  questo benedetto testo lo ha letto?
Dovremmo dire, decisamente, di no. Altrimenti dovremmo concludere che il livello di schizofrenia imperante in questo nostro singolare Paese ha trasbordato dal suo apice. Sennò come potrebbero spiegarsi le testuali affermazioni contenute nel suo  programma La buona scuola, lanciato in pompa magna, che di qui a quattro mesi dovrebbe tradursi in un decreto legge, a tenore delle quali anche i presidi (sic!) sono prima di tutto dirigenti… pienamente responsabili della gestione generale e della realizzazione del progetto di miglioramento definito sulla base della valutazione?  E nei cui riguardi, mantenendo e rinforzando le indiscutibili competenze gestionali necessarie per promuovere l’efficienza di una organizzazione complessa, andranno parimenti rinforzate le competenze professionali e ridefiniti i poteri connessi  alla promozione della didattica e della qualificazione dell’offerta formativa, tanto ciò vero che anch’essi andranno reclutati tramite corso-concorso affidato alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, la stessa istituzione che seleziona e forma tutti i dirigenti dello Stato?
Sembra fuori discussione che i soggetti oggi preposti alla guida di istituzioni scolastiche funzionalmente autonome, costituzionalmente protette, non possono essere dei semplici funzionari intermedi, come già non lo erano i vecchi presidi e direttori didattici nel previgente assetto del sistema scolastico.
Ma non possono neanche qualificarsi professional, la cui funzione – supra – inerisce   all’esplicazione di qualificate, e circoscritte, prestazioni tecniche, in via esclusiva o prevalente, come nel caso dei  circa centoventimila su centotrentamila odierni dirigenti medici del SSN; che difatti, insieme ai dirigenti tecnici del medesimo Servizio, non saranno più inquadrati nel ruolo unico regionale, nel mentre e all’opposto, con somma incoerenza, continueranno a far parte del ruolo unico della dirigenza statale i dirigenti tecnici del MIUR, ex ispettori scolastici, in ordine ai quali non si riesce proprio a rinvenire  nell’odinamento una disposizione-una che a ciò li legittimi siccome attributari di competenze organizzativo-gestionali.
In conclusione, la dirigenza scolastica, non essendo compresa nel nuovo ruolo unico, neanche in un’ apposita sezione speciale del medesimo, è, semplicemente, una non dirigenza, nei cui confronti non valgono l’abolizione delle distinzioni tra prima e seconda fascia; la conseguente mobilità sia in verticale (c.d. carriera) che in orizzontale, cioè nei diversi settori delle amministrazioni statali e, latamente, pubbliche; la consustanziale omogeneizzazione-perequazione delle retribuzioni nell’ambito del ruolo unico, in esito alla riparametrazione di tutte le voci retributive.
Per converso, la non dirigenza scolastica non sarà incisa da un’ordinaria valutazione dei risultati e delle prestazioni organizzative: né in positivo, a fini premiali, né in negativo, comportante extrema ratio il licenziamento. Sembrerebbe un trattamento di riguardo, ma in realtà – ed ora sancito per legge – è l’ennesima replica di una collaudata, e mai contrastata, strategia per non attribuire la ( una non risibile e offensiva) retribuzione di risultato. In sostanza, a significare che, quella scolastica, è una dirigenza – se ancora la si vuole così denominare – farlocca, destinata a restare  imbutata nella riserva indiana per contemplarvi la propria sublime specificità; vieppiù contrassegnata da nuovi carichi di lavoro, e correlate responsabilità – si veda il capitolo 3 della Buona Scuola –,incomparabili rispetto a tutta la dirigenza pubblica di – ancora – pari seconda fascia. E retribuita esattamente per la metà: in media 55 mila euro lordi annui per chi è specifico, a fronte di 110 mila, sempre lordi, per chi è , e resterà, generico!
Tutto normale, può ben affermarsi. Perché, secondo quanto perspicuamente rimarcato dal presidente provinciale dell’ANDIS di Viterbo, la più antica delle associazioni professionali dei dirigenti scolastici, mentre parte la campagna renziana, col seguito delle immancabili consultazioni libere on line, si espellono i dirigenti scolastici dalla dirigenza statale. Perché?, si domanda, dal momento che è del tutto evidente che solo un incompetente o chi vuole male alla scuola può pensare di collocare alla gestione delle istituzioni scolastiche attuali una “figurina” di livello non dirigenziale.
E’ una domanda che però dovrebbe rivolgere anzitutto alla propria Associazione professionale, di cui è membro autorevole. Che, nel mentre ha completamente ignorato il d.d.l. 1577, ha prodotto un compatto comunicato ufficiale che canta le lodi della Buona Scuola, dedicando alla dirigenza scolastica quattro righe e mezza per puntualizzare che il nuovo sistema di reclutamento affidato alla SNA non può restringersi al solo ambito amministrativo, ma deve tenere soprattutto conto della specificità della dirigenza scolastica, che si qualifica come leadership per l’apprendimento.
E, sempre a proposito della Buona Scuola, è proprio necessario annotare il completo disinteresse dei sindacati di comparto, parimenti rappresentativi della dirigenza scolastica, con riguardo a tutti quei passaggi, testé sunteggiati, che la concernono, per contro impegnati a stigmatizzare l’esproprio delle loro prerogative in materia di carriera dei docenti (rectius: progressioni economiche non più per anzianità, bensì per merito) e la marginalizzazione del personale ATA?
C’è, per il vero, un’eccezione di chi, sempre commentando La buona scuola, scrive essere un peccato che, appena un mese fa, lo stesso Governo abbia negato ai dirigenti scolastici l’inclusione nel ruolo unico con l’argomento che la loro dirigenza non sarebbe gestionale. Semplice distrazione? Ci pare un po’ poco per il più rappresentativo e più autorevole sindacato della dirigenza scolastica.
Dobbiamo concludere. E, anche qui, dobbiamo ripeterci: la dirigenza scolastica, a quattordici anni dalla sua nascita, fa ancora affidamento sulle improbabili benevolenze altrui. Ma se non si determina a dotarsi di proprie gambe per poter camminare e di una sua voce per potersi “raccontare”, il suo deteriore destino  sarà irreversibilmente segnato.
Ora, o mai più.
Perché, alla fin fine, essa sarà quel che avrà meritato.