Decreto Interministeriale 12 settembre 2014

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

VISTO il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, con cui la Sen. Prof.ssa Stefania Giannini è stata nominata Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO l’articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e le successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in particolare l’articolo 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali;

VISTO il decreto del Ministro dell’università, della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia 21 dicembre 1999, n. 537, concernente il regolamento recante norme per l’istituzione e l’organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro della giustizia 10 marzo 2004, n. 120, recante modifiche al citato decreto 21 dicembre 1999, n. 537;

VISTO l’articolo 2, comma 146, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha sostituito l’articolo 16, comma 2-ter, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro della giustizia del 7 luglio 2014, che stabilisce, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e dell’art. 2, comma 1, lett. b1) della legge 25 luglio 2005, n. 150, che il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle predette scuole di specializzazione nell’anno accademico 2014-2015 è pari a 3.700 unità;

VISTO il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del 3 maggio 2012;

CONSIDERATA la necessità di provvedere, ai sensi dell’articolo 4 del decreto 21 dicembre 1999, n. 537, all’indizione del concorso nazionale per titoli ed esame per l’accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali per l’anno accademico 2014-2015;

RITENUTO, pertanto, di poter confermare la distribuzione dei posti del precedente anno accademico 2013-2014;

D E C R E T A:

 

Art. 1

Indizione del concorso

  • 1. Per l’anno accademico 2014-2015 è indetto un concorso pubblico per titoli ed esame per l’ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537.
  • 2. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole, determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto n. 537 del 1999 e della legge n. 150 del 2005, è pari a 3.700 unità.
  • 3. Il concorso si svolgerà il giorno 13 novembre 2014 su tutto il territorio nazionale presso le università sedi dei corsi di laurea in giurisprudenza indicate nel prospetto allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. I posti disponibili presso ciascuna scuola sono indicati nel predetto allegato.

 

Art. 2

Presentazione della domanda

  • 1. Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento e coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni, in data anteriore al 13 novembre 2014. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata presso la segreteria dei corsi di studio di giurisprudenza dell’ateneo sede della scuola di specializzazione per la quale si concorre entro il 24 ottobre 2014. Può essere presentata domanda di partecipazione con riserva ove il candidato non sia in possesso del titolo accademico prescritto nel predetto termine, ma lo consegua comunque in data anteriore alla prova d’esame. Alla domanda di partecipazione i candidati  devono allegare la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della tassa a tal fine stabilita dalla competente università.
  • 2. Per l’ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza straniera si applicano le norme vigenti in materia.
  • 3. È facoltà dell’ateneo disporre l’esclusione dei candidati dal concorso in qualsiasi fase del procedimento concorsuale con motivato provvedimento del direttore amministrativo.

 

Art. 3

Prova d’esame

  • 1. La prova di esame consiste nella soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, aventi  contenuto identico su tutto territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale. I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione. È altresì vietata l’introduzione nell’aula di telefoni portatili e di altri strumenti di riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi forma.
  • 2. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l’espletamento della prova è di novanta minuti.
  • 3. Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi e di codici commentati e annotati con la giurisprudenza.

 

Art. 4

Commissione giudicatrice

  • 1. Con decreto rettorale è costituita presso ciascuno degli atenei di cui all’allegato 1 una commissione giudicatrice del concorso, composta da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio e presieduta dal componente avente maggiore anzianità di ruolo ovvero, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano di età.  La commissione è incaricata di assicurare la regolarità dell’espletamento delle prove di esame ivi compresa la consegna e il ritiro degli elaborati, nonché la verbalizzazione. La commissione provvede inoltre alla formulazione della graduatoria dei candidati ai sensi dell’articolo 5. Con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza ed il responsabile del procedimento.
  • 2. Il giorno dello svolgimento delle prove, alle ore 10, la commissione giudicatrice costituita presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma, previo controllo dell’integrità dei plichi contenenti le prove d’esame, invita uno dei candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre buste contenenti le prove d’esame ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto n.120 del 2004.
  • 3. Il numero della prova d’esame sorteggiata è comunicato, per via telematica, ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo al fine dell’immediato espletamento della prova di esame. La consegna degli elaborati è effettuata contestualmente a tutti i candidati presenti nella sede di esame. Il tempo a disposizione decorre dal momento in cui la commissione autorizza l’apertura delle buste contenenti i questionari. È in ogni caso disposta l’esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima dell’autorizzazione della commissione.
  • 4. Per la stampa, la predisposizione dei plichi contenenti le singole prove di ammissione, nonché per le analisi dei risultati il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca si avvale del CINECA, ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2001. I responsabili del procedimento di ciascuna sede, o loro delegati, provvedono a ritirare gli elaborati presso il consorzio interuniversitario CINECA il giorno 11 novembre 2014. L’esito della correzione degli elaborati è comunicato dal CINECA stesso ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini della valutazione di cui all’art. 5 da parte della commissione giudicatrice.

 

Art. 5

Valutazione della prova e dei titoli

  • 1. Ai fini della formulazione della graduatoria in relazione ai posti disponibili, la commissione giudicatrice di cui all’articolo 4 ha a disposizione, per ciascun candidato, sessanta punti, dei quali cinquanta per la valutazione della prova d’esame, cinque per la valutazione del curriculum e cinque per il voto di laurea.
  • 2. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto n. 537 del 1999, risultanti nell’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

 

Art. 6
Ammissione alla scuola di specializzazione

  • 1. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
  • 2. A parità di punteggio, è ammesso il candidato più giovane d’età.
  • 3. Coloro che hanno sostenuto la prova di esame presso una delle sedi indicate nell’allegato 1 collocandosi in soprannumero, possono chiedere l’iscrizione alla scuola presso una qualunque università che non ha ricoperto i posti risultanti dal predetto allegato.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2014
f. to IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
f. to IL MINISTRO
DELLA GIUSTIZIA

Allegati

Allegato 1: Atenei e numero dei laureati da ammettere
Allegato 2: Criteri di valutazione per l’accesso alle Scuole di specializzazione per le professioni legali