Decreto-Legge 29 dicembre 2010, n. 225

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010 , n. 225

(in GU 29 dicembre 2010, n. 303)

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. (10G0251)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di provvedere alla

proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di adottare

misure in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle

famiglie, al fine di consentire una piu’ concreta e puntuale

attuazione dei correlati adempimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 22 dicembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroghe non onerose di termini in scadenza

1. E’ fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e

dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza

in data anteriore al 15 marzo 2011.

2. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei

Ministri, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze, puo’ essere disposta l’ulteriore

proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui

al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori

termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.

Art. 2

Proroghe onerose di termini

1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 4-novies a

4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto

della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle

persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano

anche relativamente all’esercizio finanziario 2011 con riferimento

alle dichiarazioni dei redditi 2010. Le disposizioni contenute nel

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile

2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2010,

si applicano anche all’esercizio finanziario 2011 e i termini ivi

stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono

aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da 2011 a

2012. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota

del 5 per mille nell’anno 2011 sono quantificate nell’importo di euro

400.000.000; a valere su tale importo, una quota pari a 100 milioni

di euro e’ destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica

per ricerca e assistenza domiciliare dei malati ai sensi

dell’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Alla determinazione delle risorse nell’ammontare indicato al

precedente periodo, concorrono le risorse di cui alle voci indicate

nell’elenco 1 previsto all’articolo 1, comma 40, della legge 13

dicembre 2010, n. 220, stanziate per le stesse finalita’. Al maggiore

onere derivante dai precedenti periodi, pari a 200 milioni di euro

per l’anno 2011, si provvede ai sensi dell’articolo 3.

2. Il termine del 20 dicembre 2010, previsto dal decreto del

Ministro dell’economia e delle finanze in data 1° dicembre 2010,

pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293

del 16 dicembre 2010, relativo al versamento dei tributi, nonche’ dei

contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per

l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie

professionali, sospesi in relazione agli eccezionali eventi

alluvionali verificatisi nel Veneto, e’ differito alla data del 30

giugno 2011. Alle minori entrate derivanti dal periodo precedente,

pari a 93 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede ai sensi

dell’articolo 3.

3. E’ sospesa la riscossione delle rate, in scadenza tra il mese di

gennaio 2011 ed il mese di giugno 2011, previste dall’articolo 39,

commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122. La ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi del

presente comma e’ disciplinata con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri in modo da non determinare effetti

peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 325, 327, 335, 338

e 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive

modificazioni, sono prorogate al 30 giugno 2011, nel limite di

spesa di 45 milioni di euro per l’anno 2011. Il limite di cui

all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non

si applica ai crediti d’imposta concessi in base all’articolo 1,

commi 325, 327 e 335, della medesima legge. All’onere derivante dal

presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 3.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge

23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in

favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono

prorogate per il periodo di imposta 2011 nel limite di spesa di 24

milioni di euro per l’anno 2012 cui si provvede ai sensi

dell’articolo 3. Con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia

e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo

economico, sentita l’Agenzia delle entrate, sono stabiliti i nuovi

importi della deduzione forfetaria in misura tale da rispettare il

predetto limite di spesa. I soggetti di cui al primo periodo nella

determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta 2012

assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe

determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al

primo periodo.

6. Per garantire l’operativita’ degli sportelli unici per

l’immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione e degli

uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure

di emersione del lavoro irregolare, il Ministero dell’interno, in

deroga alla normativa vigente, e’ autorizzato a rinnovare per un anno

i contratti di lavoro di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza

del Presidente del Consiglio 29 marzo 2007, n. 3576. Ai fini di cui

al presente comma non si applica quanto stabilito dall’articolo 5 del

decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall’articolo 1, comma

519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall’articolo 3, comma

90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dal

presente comma, pari a 19,1 milioni di euro per l’anno 2011, si

provvede ai sensi dell’articolo 3.

7. Dopo il comma 196 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009,

n. 191, sono inseriti i seguenti:

«196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni di

dismissione immobiliare di cui al comma 196 e’ fissato al 31 dicembre

2011, fermo restando quanto previsto dal comma 195, nonche’ dal comma

2 dell’articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al

fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza

pubblica. Nell’ambito di tale procedura e’ considerata urgente

l’alienazione degli immobili militari oggetto di valorizzazione di

cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 3 del protocollo d’intesa

sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra il Ministero della difesa e il

comune di Roma, assicurando in ogni caso la congruita’ del valore

degli stessi con le finalizzazioni ivi previste, ai sensi

dell’articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A

tale fine i predetti immobili sono alienati in tutto o in parte

dall’Agenzia del demanio con le procedure di cui all’articolo 1,

comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo criteri e

valori di mercato. Non trovano applicazione alle alienazioni di cui

al presente comma le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma

437, della citata legge n. 311 del 2004. I proventi derivanti dalla

vendita degli immobili sono destinati: a) ad essere versati,

unitamente ai proventi realizzati a qualsiasi titolo con riferimento

all’intero territorio nazionale con i fondi di cui al comma 2

dell’articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al

bilancio dello Stato per essere riassegnati alla contabilita’

speciale 1778 Agenzia delle entrate Fondi di Bilancio, fino a

concorrenza dell’importo utilizzato ai sensi del comma 196-ter, piu’

gli interessi legali maturati; b) a reperire, per la quota eccedente

gli importi di cui al punto a), le risorse necessarie al Ministero

della difesa per le attivita’ di riallocazione delle funzioni svolte

negli immobili alienati. Gli eventuali maggiori proventi rivenienti

dalla vendita dei beni sono acquisiti all’entrata del bilancio dello

Stato per essere destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Con provvedimenti predisposti dal Commissario di Governo del comune

di Roma, nominato ai sensi dell’articolo 4, comma 8-bis del

decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che deve essere in possesso di

comprovati requisiti di elevata professionalita’ nella gestione

economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per

gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro, sono

accertate le eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie

rispetto al documento predisposto ai sensi dell’articolo 14, comma

13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal medesimo

Commissario, concernente l’accertamento del debito del comune di Roma

alla data del 30 luglio 2010, che e’ approvato con effetti a

decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

196-ter. Agli oneri derivanti dal comma 196 si provvede mediante

corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 500 milioni per

l’anno 2010 di una quota delle risorse complessivamente disponibili

relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti

presso la contabilita’ speciale 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi

di Bilancio”, da riassegnare ad apposito programma dello stato di

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per essere

destinata all’estinzione dell’anticipazione di tesoreria

complessivamente concessa ai sensi del medesimo comma 196.».

8. Il secondo periodo del comma 196 dell’articolo 2 della legge 23

dicembre 2009, n. 191, e’ sostituito dal seguente: «L’anticipazione

e’ accreditata sulla contabilita’ speciale aperta ai sensi

dell’articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per

200 milioni di euro, entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte

residua, entro il 31 dicembre 2010, da estinguere con oneri a carico

del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2010.».

9. All’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 13-bis e’ sostituito dal seguente: «13-bis. Per

l’attuazione del piano di rientro dall’indebitamento pregresso,

previsto dall’articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e

dall’articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.

2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42,

il Commissario straordinario del Governo e’ autorizzato a stipulare

il contratto di servizio di cui all’articolo 5 del decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto

qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la

relativa copertura di spesa. Si applica l’articolo 4, commi 177 e

177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario

straordinario, procede all’accertamento definitivo del debito e ne

da’ immediata comunicazione al Ministero dell’economia e delle

finanze congiuntamente alle modalita’ di attuazione del piano di

rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi restando la

titolarita’ del debito in capo all’emittente e l’ammortamento dello

stesso a carico della gestione commissariale, il Commissario

straordinario del Governo e’ altresi’ autorizzato, anche in deroga

alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del

debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a

rinegoziare i prestiti della specie anche al fine dell’eventuale

eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove

possibile, gli accantonamenti gia’ effettuati.»;

b) dopo il comma 13-bis e’ inserito il seguente:

«13-ter. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 253

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di

funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso

per il Commissario straordinario , sono a carico del fondo di cui

all’articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le

predette spese di funzionamento, su base annua, non possono superare

i 2,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri, e’ stabilito, in misura non superiore all’80 per cento del

trattamento economico spettante a figure analoghe

dell’amministrazione di Roma Capitale, il compenso annuo per il

Commissario straordinario. Le risorse destinabili per nuove

assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari all’importo

del trattamento retributivo corrisposto al Commissario straordinario

di Governo. La gestione commissariale ha comunque termine, allorche’

risultano esaurite le attivita’ di carattere gestionale di natura

straordinaria e residui un’attivita’ meramente esecutiva e

adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale.»;

c) al comma 14-quater, il quarto periodo e’ sostituito dal

seguente: «Le entrate derivanti dalle addizionali di cui ai periodi

precedenti, ovvero dalle misure compensative di riduzione delle

stesse eventualmente previste, sono versate all’entrata del bilancio

del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31 dicembre dell’anno

di riferimento, provvede a versare all’entrata del bilancio dello

Stato la somma di 200 milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso

Comune rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui

all’articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;

d) al comma 15, il primo periodo e’ soppresso;

e) al comma 17, le parole «L’accesso al fondo di cui al comma 14

e’ consentito a condizione della verifica positiva da parte del

Ministero dell’economia e delle finanze» sono sostituite dalle

seguenti: «Il Commissario straordinario del Governo puo’ estinguere i

debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi

dalle anticipazioni di cassa ricevute, a condizione della verifica

positiva da parte del Ministero dell’interno di concerto con il

Ministero dell’economia e delle finanze»; l’ultimo periodo, in fine,

e’ soppresso.

10. All’articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo

2010, n. 66, la lettera d) e’ cosi’ sostituita:

«d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla

lettera a), sono destinati, previa verifica da parte del Ministero

dell’economia e delle finanze della compatibilita’ finanziaria con

gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al

rispetto del conseguimento, da parte dell’Italia, dell’indebitamento

netto strutturale concordato in sede di programma di stabilita’ e

crescita:

fino al 42,5 per cento, al Ministero della difesa, mediante

riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni

agli stati di previsione dei Ministeri, previo versamento all’entrata

del bilancio dello Stato, per confluire, nei fondi di cui

all’articolo 619, per le spese di riallocazione di funzioni, ivi

incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale, e

per la razionalizzazione del settore infrastrutturale della difesa,

nonche’, fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa di cui

all’articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alla

ripartizione dei citati fondi si provvede con decreti del Ministro

della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica,

al Ministero dell’economia e delle finanze;

in misura non inferiore al 42,5 per cento, all’entrata del

bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di

ammortamento dei titoli di Stato;

in un range tra il 5 ed il 15 per cento proporzionata alla

complessita’ ed ai tempi di valorizzazione, agli enti locali

interessati, secondo la ripartizione stabilita con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro

dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle

finanze. Ove non sia assegnata la percentuale massima, la differenza

viene distribuita in parti uguali alle percentuali di cui ai primi

due punti;».

11. All’articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Il Ministero della

difesa individua, attraverso procedura competitiva, la societa’ di

gestione del risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le

cessioni delle relative quote, fermo restando che gli immobili

conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono

continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla

riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del

crono-programma stabilito con il decreto di conferimento degli

immobili al fondo.». Nel caso in cui le procedure di cui al presente

comma non siano avviate entro 12 mesi, dall’entrata in vigore del

presente decreto-legge, si procede secondo quanto previsto dal

combinato disposto degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 25

settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazione, dalla legge 23

novembre 2001, n. 410;

b) il comma 6 e’ sostituito dal seguente: «6. Le quote dei fondi

o le risorse derivanti dalla cessione i proventi monetari derivanti

dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli

immobili ai fondi, sono destinate secondo le percentuali e le

modalita’ previste dall’articolo 307, comma 10, lettera d). A tale

fine possono essere destinate alle finalita’ del fondo casa di cui

all’articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino

al 5 per cento delle risorse di pertinenza del Ministero delle

difesa.».

12. Nel caso in cui le procedure di cui all’articolo 314, comma 4,

del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato ai

sensi del comma 11 del presente articolo, non siano avviate entro 12

mesi, dall’entrata in vigore del presente decreto si procede secondo

quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 del

decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con

modificazione, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

13. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione

degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di

Londra 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20

di Seul di novembre 2010, le disposizioni urgenti per la

partecipazione dell’Italia agli interventi del Fondo monetario

internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi

aderenti di cui al decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, convertito

con modificazioni dalla legge 25 marzo 1999, n. 74, sono prorogate e

si provvede all’estensione della linea di credito gia’ esistente.

Conseguentemente:

a) la Banca d’Italia e’ autorizzata a svolgere le trattative con

il Fondo monetario internazionale (FMI), per la conclusione di un

accordo di prestito con lo stesso FMI di cui all’allegato 1 del

presente decreto, per un ammontare pari a 8,11 miliardi di euro. Tale

accordo, diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in

vigore del presente decreto;

b) la Banca d’Italia e’ altresi’ autorizzata, qualora si

richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto all’ammontare di

cui alla alinea, a contribuire nel limite massimo complessivo di

13,53 miliardi di euro;

c) una volta completata la riforma del New Arrangements to Borrow

(NAB) e’ autorizzata la confluenza dei suddetti prestiti nello

strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito gia’

esistente pari a 1,753 miliardi di diritti speciali di prelievo

(DSP);

d) i rapporti derivanti dai predetti prestiti saranno regolati

mediante convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e

la Banca d’Italia.

14. E’ altresi’ prorogata l’autorizzazione alla Banca d’Italia per

la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi

piu’ poveri di cui alla legge 18 giugno 2003, n. 146. A tal fine la

Banca d’Italia e’ autorizzata a concedere un prestito pari a 800

milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare a tassi di

mercato tramite l’Extended credit facility del Poverty reduction and

growth trust, secondo le modalita’ concordate tra il Fondo monetario

internazionale, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca

d’Italia. Il Ministero dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a

concedere un sussidio tramite l’Extended credit facility del Poverty

reduction and growth trust, per un ammontare pari a 22,1 milioni di

diritti speciali di prelievo (DSP). Per il sussidio saranno

utilizzate le risorse gia’ a disposizione presso il Fondo monetario

internazionale.

15. Sui prestiti di cui ai commi 13 e 14 e’ accordata la garanzia

dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati

e per la copertura di eventuali rischi di cambio.

16. Agli eventuali oneri derivanti dall’attivazione della garanzia

dello Stato per ogni possibile rischio connesso al rimborso del

capitale e degli interessi maturati, nonche’ al tasso di cambio, si

provvede ai sensi dell’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.

196, con imputazione nell’ambito dell’unita’ previsionale di base

8.1.7. dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle

finanze per l’anno 2010 e corrispondenti per gli anni successivi.

17. Per gli eventuali pagamenti derivanti dall’operativita’ della

garanzia di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122, e’ possibile provvedere mediante anticipazioni di

tesoreria, la cui regolarizzazione, con l’emissione di ordini di

pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e’ effettuata entro il

termine di novanta giorni dal pagamento, in coerenza con la procedura

speciale di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio

2010, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno

2010, n. 99.

18. Per l’anno 2011 il termine di approvazione dei bilanci e delle

convenzioni delle Agenzie fiscali e’ differito al 30 giugno dello

stesso anno e sono corrispondentemente differiti tutti i termini per

l’adozione dei relativi atti presupposti.

19. All’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2010, chiunque»

sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011, chiunque,

quale attivita’ principale,»;

b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 2, commi da 1 a 6, pari a 93

milioni di euro per l’anno 2010, 264,1 milioni di euro per l’anno

2011 e 24 milioni per l’anno 2012, si provvede rispettivamente:

a) quanto a 93 milioni per l’anno 2010 mediante corrispondente

versamento al bilancio dello Stato per 93 milioni per l’anno 2010, di

una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a

rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la

contabilita’ speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di

Bilancio»;

b) quanto a euro 50 milioni per l’anno 2011, mediante riduzione

dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 58, della

legge 13 dicembre 2010, n. 220;

c) quanto a euro 73 milioni per l’anno 2011 mediante versamento,

entro il 30 gennaio 2011, all’entrata del bilancio dello Stato di

quota parte delle disponibilita’ dei conti di tesoreria accesi per

gli interventi del Fondo per la finanza d’impresa ai sensi del comma

847 dell’articolo 2 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, e

successive modificazioni; il versamento e’ effettuato a valere sulle

risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell’articolo 106

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,

gestita da Mediocredito centrale sul conto di tesoreria n. 23514;

d) quanto ad euro 50 milioni per l’anno 2011 e a 24 milioni di

euro per l’anno 2012, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa

di cui all’articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122;

e) quanto a euro 83 milioni per l’anno 2011, mediante utilizzo

delle somme versate entro il 30 novembre 2010 all’entrata del

bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate

nell’Allegato 2 al presente decreto, che, alla data di entrata in

vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti

programmi, e che sono riassegnate ad apposito fondo per essere

destinate alle finalita’ di cui all’articolo 2, comma 1. Le predette

somme, iscritte in bilancio per l’esercizio finanziario 2010, non

impegnate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nel conto

residui, per essere utilizzate nell’esercizio finanziario 2011;

f) quanto a 8,1 milioni di euro per l’anno 2011, mediante

riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma

151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di

fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 93 milioni di euro per l’anno 2010, mediante

accantonamento delle disponibilita’ di competenza relative alla

categoria di spesa dei consumi intermedi in maniera lineare per

ciascun Ministero. Le risorse medesime, rese indisponibili,

costituiscono economia di bilancio al termine dell’esercizio. Per

effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle

Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro dell’economia e

delle finanze possono essere disposte variazioni degli accantonamenti

di cui al secondo periodo, con invarianza degli effetti

sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche

interessando diverse categorie di spesa, restando precluso l’utilizzo

degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;

b) mediante corrispondente utilizzo, per euro 107 milioni per

l’anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all’articolo

6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 29 dicembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

—————————–

Tabella 1

(previsto dall’articolo 1)

Allegato 1

(previsto dall’articolo 2, comma 13, lettera a))

Allegato 2

(articolo 3, comma 1, lettera e))

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