Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140

print

Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008 , n. 140

Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(in GU 9 settembre 2008, n. 211)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante

«Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle

regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione

e per la semplificazione amministrativa»;

Visto l’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo

unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione» e

successive modificazioni;

Visto l’articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n.

296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della

Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l’articolo 1, comma 6-sexies del decreto-legge 28 dicembre

2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

2007, n. 17, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni

legislative. Disposizioni di delegazione legislativa.»;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 17 dicembre 2007

e del 31 marzo 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 27 giugno 2008;

Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e

della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica

amministrazione e l’innovazione e con il Ministro dell’economia e

delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento e’ emanato in attuazione

dell’articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e

definisce le modalita’ delle procedure concorsuali per il

reclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali di cui

all’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2.

Programmazione

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 39 della legge

27 dicembre 1997, n. 449, i posti di dirigente scolastico destinati

alla procedura concorsuale di cui all’articolo 3, si determinano in

sede di programmazione del fabbisogno di personale.

Art. 3.

Reclutamento

1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici, con l’unificazione dei

tre settori formativi della dirigenza scolastica, si realizza

mediante un unico concorso per esami e titoli che si svolge in sede

regionale. Il concorso e’ indetto con cadenza triennale con decreto

del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. Gli

uffici scolastici regionali curano l’organizzazione e lo svolgimento

del concorso.

2. Il numero dei posti messi a concorso si calcola sommando i posti

vacanti e disponibili degli istituti di istruzione di ogni ordine e

grado al 1° settembre dell’anno scolastico in cui si indice il

concorso e i posti che presumibilmente si rendono disponibili nel

triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di eta’

eventualmente residuati dopo la nomina dei vincitori dei precedenti

concorsi, maggiorati della percentuale media triennale di cessazione

dal servizio per altri motivi. Nel bando di concorso il numero dei

posti si ripartisce a livello regionale sulla base dei criteri

indicati nel presente comma.

Art. 4.

Requisiti di accesso e procedura concorsuale

1. Partecipa al concorso di cui all’articolo 3, comma 1, il

personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni

scolastiche ed educative statali, in possesso dei seguenti requisiti:

a) servizio effettivamente prestato, dopo la nomina in ruolo, di

almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola;

b) laurea magistrale o titolo equiparato ovvero laurea conseguita

in base al precedente ordinamento.

2. La domanda di partecipazione al concorso si presenta in una sola

regione.

3. Alle prove concorsuali si accede mediante preselezione. Il

concorso si articola in due prove scritte ed una prova orale seguite

dalla valutazione dei titoli e si conclude con la formulazione della

graduatoria di merito e lo svolgimento di un periodo obbligatorio di

formazione e tirocinio.

Art. 5.

Procedura di preselezione

1. La procedura di preselezione prevede il superamento di una prova

oggettiva a carattere culturale e professionale. La prova consiste in

un congruo numero di quesiti diretti all’accertamento delle

conoscenze di base per l’espletamento della funzione dirigenziale in

relazione alle tematiche di cui all’articolo 6, comma 1, ivi comprese

quelle sull’uso delle apparecchiature e delle applicazioni

informatiche piu’ diffuse a livello avanzato, nonche’ sull’uso di una

lingua straniera, a livello B1 del quadro comune europeo di

riferimento, prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e

spagnolo.

2. La prova oggettiva si valuta in centesimi e si intende superata

se il candidato consegue un punteggio non inferiore a 80/100.

3. L’esito della prova oggettiva di preselezione non concorre alla

formazione del voto finale nella graduatoria di merito.

4. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca

puo’ affidare all’Istituto nazionale per la valutazione del sistema

educativo di istruzione e di formazione la predisposizione della

prova oggettiva di preselezione e il suo svolgimento con il relativo

esito anche mediante l’uso di strumenti info-telematici. A tale fine

possono, altresi’, essere promosse specifiche collaborazioni con

universita’, altri enti di ricerca e associazioni professionali,

mediante la stipula di apposite convenzioni definite nell’ambito

delle risorse ordinarie assegnate per il reclutamento dei dirigenti

scolastici. La prova e’ unica su tutto il territorio nazionale, si

svolge nella stessa data e nelle sedi individuate dagli uffici

scolastici regionali.

Art. 6.

Procedura di selezione

1. Le due prove scritte accertano la preparazione del candidato sia

sotto il profilo teorico sia sotto quello operativo, in relazione

alla funzione di dirigente scolastico. La prima prova scritta

consiste nello svolgimento di un elaborato su tematiche relative ai

sistemi formativi e agli ordinamenti degli studi in Italia e nei

paesi dell’Unione europea, alle modalita’ di conduzione delle

organizzazioni complesse, oltre che alle specifiche aree

giuridico-amministrativo-finanziaria, socio-psicopedagogica,

organizzativa, relazionale e comunicativa. La seconda prova scritta

consiste nella risoluzione di un caso relativo alla gestione

dell’istituzione scolastica con particolare riferimento alle

strategie di direzione anche in rapporto alle esigenze formative del

territorio. Sono ammessi alla prova orale coloro che ottengono un

punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta.

2. La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle

materie indicate nel bando di concorso in relazione alle tematiche di

cui al comma 1 e accerta la preparazione professionale del candidato.

La prova orale accerta, altresi’, la capacita’ di conversazione su

tematiche educative nella lingua straniera prescelta dal candidato.

Superano la prova orale coloro che ottengono un punteggio non

inferiore a 21/30.

3. La valutazione dei titoli si effettua soltanto nei confronti dei

candidati che superano le prove scritte e la prova orale. Ai titoli,

indicati nella tabella allegata al bando, si attribuisce un punteggio

complessivo non superiore a 30. La tabella indica i titoli

professionali e culturali relativi alla funzione dirigenziale e il

punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascuno di essi. Si

attribuisce una specifica e prevalente valutazione ai master di

secondo livello o titoli equivalenti su materie inerenti il profilo

professionale del dirigente scolastico e rilasciati da universita’

statali o equiparate.

4. Il punteggio finale dei candidati si valuta in centoventesimi e

si ottiene dalla somma dei voti delle due prove scritte, dal voto

della prova orale e dal punteggio riportato nella valutazione dei

titoli.

5. La graduatoria si formula in base al punteggio complessivo

conseguito dal candidato. A parita’ di merito si applicano le vigenti

disposizioni in materia di precedenza e preferenza per l’ammissione

all’impiego nelle amministrazioni statali.

6. L’ufficio scolastico regionale pubblica la graduatoria all’albo

e sulla rete Intranet e sul sito Internet del Ministero

dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.

Art. 7.

Vincitori del concorso

1. I candidati utilmente collocati in graduatoria, in relazione al

numero dei posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori e sono

tenuti ad effettuare il periodo di formazione e tirocinio di cui

all’articolo 8.

2. I vincitori che effettuano il periodo di formazione e tirocinio

sono assunti con contratto a tempo indeterminato, nel limite dei

posti annualmente vacanti e disponibili, secondo l’ordine di

graduatoria. Coloro che rifiutano la nomina sono depennati dalla

graduatoria. Le nomine sono subordinate al regime autorizzatorio in

materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della

legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le graduatorie hanno validita’ triennale a decorrere dalla data

della pubblicazione.

4. L’assegnazione della sede, disposta sulla base dei principi di

cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tiene conto delle

specifiche esperienze professionali acquisite nel settore formativo

di provenienza.

Art. 8.

Durata e struttura del periodo di formazione e tirocinio

1. Il periodo di formazione e tirocinio per i vincitori del

concorso ha durata non superiore a quattro mesi e, comunque, non

inferiore a tre.

2. L’attivita’ di formazione si svolge parte in presenza e parte

con strumenti info-telematici. E’ finalizzata all’arricchimento delle

competenze relative all’analisi del contesto esterno alla scuola,

alla progettualita’ formativa, ai rapporti con i soggetti interni ed

esterni alla scuola, alla gestione dell’organizzazione scolastica ivi

compresi gli aspetti giuridici, finanziari ed informatici.

3. I contenuti delle attivita’ formative sono indicati nel bando.

4. Il periodo di tirocinio e’ finalizzato al consolidamento delle

competenze connesse alla funzione dirigenziale e si svolge presso

scuole anche in collegamento con universita’, amministrazioni

pubbliche, imprese.

5. Il periodo di formazione e tirocinio e’ valido se le assenze,

debitamente giustificate e documentate, non superano un sesto delle

ore complessive svolte in presenza. In caso di assenze giustificate e

documentate superiori al limite di ore stabilite, il corsista

partecipa al corso di formazione e tirocinio del successivo concorso

indetto per il reclutamento dei dirigenti scolastici. In caso di

assenze ingiustificate e/o non documentate, il corsista decade dalla

graduatoria dei vincitori del concorso di cui all’articolo 7.

6. Il periodo di formazione e tirocinio si conclude con una

relazione nella quale il corsista illustra sinteticamente il percorso

formativo e le tematiche affrontate in sede di tirocinio.

7. Gli uffici scolastici regionali, per l’organizzazione e lo

svolgimento dell’attivita’ di formazione e tirocinio, si avvalgono

della collaborazione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo

dell’autonomia scolastica.

Art. 9.

Termine della procedura concorsuale

1. La durata della procedura di reclutamento non puo’ eccedere i

dodici mesi dalla prima prova scritta di cui all’articolo 6.

Art. 10.

Commissioni

1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto dei

competenti direttori generali degli uffici scolastici regionali.

2. Le commissioni sono composte da un presidente e due componenti,

devono garantire le pari opportunita’ tra uomini e donne nella

configurazione complessiva delle commissioni a livello regionale e

possono comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non

piu’ di tre anni.

3. Il presidente e’ scelto tra: professori di prima fascia di

universita’ statali o equiparate, magistrati amministrativi o

contabili o avvocati dello Stato, dirigenti di amministrazioni

pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione

di uffici dirigenziali generali. In carenza di personale nelle

qualifiche citate, la funzione di presidente e’ esercitata da

dirigenti amministrativi o tecnici o scolastici con una anzianita’ di

servizio di almeno dieci anni.

4. Gli altri due componenti sono scelti uno fra i dirigenti

scolastici e l’altro fra esperti di organizzazioni pubbliche o

private con competenze in campo organizzativo e gestionale, dirigenti

tecnici o dirigenti amministrativi. Per i dirigenti tecnici,

amministrativi e scolastici si richiedono documentate competenze

nella organizzazione, gestione e direzione di sistemi complessi e

un’anzianita’ nel ruolo di almeno cinque anni.

5. Gli aspiranti alla nomina in commissioni di concorso sono

inclusi, a domanda, in un apposito elenco costituito sulla base di un

decreto del direttore generale regionale. Con decreto

interministeriale, di intesa con il Ministro per la pubblica

amministrazione e l’innovazione e con il Ministro dell’economia e

delle finanze, si definiscono i compensi per i componenti delle

commissioni di concorso.

6. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente

all’area professionale C o, in carenza, da personale appartenente

all’area professionale B3.

7. Le commissioni esaminatrici sono integrate da esperti nella

lingua straniera prescelta dai candidati.

8. Ferma restando, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001,

l’unicita’ del presidente, le commissioni esaminatrici sono suddivise

in sottocommissioni qualora i candidati, che hanno sostenuto le prove

scritte per i posti messi a concorso, superino le cinquecento unita’.

Per ogni gruppo di cinquecento candidati o frazione di cinquecento le

commissioni sono integrate da un numero di componenti pari a quello

delle commissioni originarie e un segretario aggiunto, secondo le

medesime modalita’ di scelta di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. A ciascuna

delle sottocommissioni si assegna un numero di candidati non

inferiore a cento.

9. Il presidente della commissione nominata all’inizio della

procedura concorsuale, in presenza di sottocommissioni, svolge le

funzioni di coordinamento per definire collegialmente i criteri

generali per lo svolgimento delle attivita’ concorsuali.

10. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici

indicano anche uno o piu’ supplenti per ciascun componente.

Art. 11.

Risorse finanziarie

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non devono

comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12.

Abrogazioni e disapplicazioni

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente

regolamento sono abrogate le disposizioni dell’articolo 29 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevedono, ai fini del

reclutamento e della mobilita’ professionale, la distinzione in

settori formativi dei dirigenti scolastici, nonche’ ogni altra

disposizione dello stesso articolo incompatibile con il presente

regolamento. E’, altresi’, abrogato il decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341, recante regolamento

relativo ai criteri per la composizione delle commissioni

esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti

scolastici.

2. Sono disapplicate le disposizioni contrattuali vigenti in

contrasto con le norme dettate dal presente regolamento.

3. Restano in vigore, in quanto compatibili, le norme

amministrative e legislative, non esplicitamente abrogate dal

presente regolamento.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno

successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 10 luglio 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Gelmini, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2008

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 142