Vicepresidi: stop agli esoneri. E sarà il caos

da La Tecnica della Scuola

Vicepresidi: stop agli esoneri. E sarà il caos

La legge di stabilità prevede l’abrogazione dell’art. 459 del TU del 1994 che consentiva esoneri e semiesoneri per i collaboratori del dirigente scolastico. Migliaia di scuole diventeranno di fatto ingovernabili.

Fra tutti tagli previsti dall’articolo 28 della bozza della legge di stabilità, quella relativa alla cancellazione dei distacchi dall’insegnamento per i collaboratori dei dirigenti scolastici è forse quella che potrebbe determinare i disastri peggiori dal punto di vista organizzativo.
Al momento attuale, il testo inserito nel disegno di legge non lascia spazio ad equivoci: l’articolo 459 del del TU 297/94 è abrogato, punto e capo. L’articolo in questione prevede la possibilità di riconoscere l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento ai docenti collaboratori del dirigente scolastico, a seconda del numero di classi funzionanti nell’istituzione scolastica.
Un calcolo esatto del risparmio che ne potrebbe derivare non è facilissimo perchè non si conosce con precisione il dato relativo a esoneri e semiesonari; ma secondo una stima attendibile si può ipotizzare che le scuole complessivamente coinvolte dovrebbero essere almeno 5mila su 8mila; se in 2mila scuole ci fossero vicepresidi con esonero totale i supplenti da pagare per sostituire i titolari sarebbero appunto 2mila a orario intero e3mila a metà orario. In pratica si tratterebbe di circa 3.500 stipendi per una spesa complessiva di 100milioni di euro all’anno.
La nuova regola non tiene affatto conto però di una questione fondamentale: un conto è eliminare gli esoneri dei docenti che svolgono la funzione di collaboratore nelle scuole dove c’è un dirigente titolare; tutt’altra questione è farlo laddove c’è solamente un reggente.
D’altra parte lo stesso “decreto Carrozza” del settembre 2013 aveva previsto (5° comma dell’articolo 17) che nelle istitutizioni scolastiche affidate in reggenza nelle regioni dove non si erano ancora concluse le procedure concorsuali si poteva addiritttura derogare dai limiiti numerici fissati dall’articolo 459 del TU del 1994.
Se il Parlamento non provvederà a modificare la norma i problemi (e le sperequazioni) esploderanno a settembre 2015. Per esempio, potrebbe accadere che il vicepreside di un liceo di 600 alunni dove è in servizio un dirigente titolare alla fine dell’anno incassi 3mila euro di compenso accessorio liquidato con il fondo di istituto. Un vicepreside di una scuola di 1500 alunni affidata in reggenza non avrebbe nessuna forma di esonero e potrebbe persino non arrivare neppure ai 3mila euro di compenso (i compensi accessori, come si sa, sono fissati dalla contrattazione di istituto).
E’ ovvio che le scuole si troveranno di fronte ad un ulteriore problema da affrontare e da risolvere.
La qualità del servizio scolastico non ne uscirà certamente migliorata.