Una strana sentenza contro i precari

da La Tecnica della Scuola

Una strana sentenza contro i precari

Emerge un nuovo orientamento giurisprudenziale dopo la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro sull’ illegittimità nella reiterazione dei contratti a tempo determinato su posto vacante per i precari della scuola.

Le sentenze, si sa, si rincorrono e spesso si contraddicono, perché anche il diritto è un prodotto umano e come tale non perfetto, ma perfettibile.
E chi lo doveva dire che sarebbe arrivata la  sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, sezione lavoro, pubblicata l’8/10/2014, con una pronuncia cha ha dello sconvolgente? In sostanza non esiste alcuna illegittimità nella reiterazione dei contratti a tempo determinato su posto vacante per i precari della scuola.
Il lavoratore in questione, dunque, ne è uscito scornato, tutte le sue richieste risarcitorie sono state respinte e non gli è stata di conseguenza  riconosciuta l’anzianità di servizio.
Tale sentenza va a ribaltare la sentenza di primo grado che, invece, aveva riconosciuto l’illegittimità della prassi seguita dal MIUR di reiterare i contratti a tempo determinato ed aveva riconosciuto al lavoratore il risarcimento del danno e il diritto all’anzianità di servizio maturata dai contratti a termine.
Ma vediamo le motivazioni, come analizzate da Dirittoscolastico.it. L’orientamento molto restrittivo della Corte d’Appello di Catanzaro si è basato sul fatto che “il settore scolastico italiano…è un segmento del lavoro pubblico del tutto peculiare cui non si applica l’art. 36 D. Lgs. n. 165/2001″ e che si deve “escludere definitivamente l’applicazione del D. Lgs. n. 368/2001 alla fattispecie de quo e di valutare tale esclusione come giustificata da adeguate ragioni oggettive”.
Per gli stessi motivi, per quanto riguarda l’anzianità di servizio, ci sarebbe, secondo la Corte d’Appello di Catanzaro, una “diversità di status tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato”, diversità di status “che è in grado di giustificare anche il diverso trattamento economico”; e continuando ancora più chiaramente: “non risulta discriminatorio un diverso trattamento economico”.
Emerge così un nuovo orientamento giurisprudenziale, seppur sostenuto da pochi, sulla reiterazione dei contratti a termine. L’operato del Miur, considerato da molti illegittimo, diventa legittimo e un insegnante precario è naturale che abbia un trattamento economico diverso (cioè, peggiore) rispetto ad uno di ruolo.
Nel frattempo si attende  che la Corte di Giustizia si pronunci sulla questione fra poche settimane (il 26 novembre). E ben sappiamo che le possibilità di spuntarla per i lavoratori precari sono tantissime dopo la relazione dell’Avvocato Generale. Adesso al lavoratore bistrattato non resta che il ricorso in cassazione, mentre in Europa si lavora per dare giustizia (si spera) ai precari italiani.